12.2007.52
Assistenza giudiziaria - prova dell'indigenza
15 febbraio 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.52
Data decisione, Autorità:
15.02.2008, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - prova dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2007.52
Lugano
15 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.351
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 23
maggio 2006 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
con cui
l’attore ha chiesto – in via cautelare e nel merito – che il convenuto sia
condannato a rendere conto per scritto sulle condizioni del contratto di
deposito stipulato nel dicembre 2002 con AP 1 e __________ F__________, nel
quale egli ha assunto il ruolo di depositario e a consegnare il documento
presso di lui depositato, mentre il convenuto ha chiesto l'integrale reiezione
delle richieste di controparte;
ed ora
sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 23 maggio 2006 dall’attore
– contestualmente alla petizione – che il Segretario assessore, con decreto 7
febbraio 2007, ha integralmente respinto;
ricorrente
l'attore con ricorso 26 febbraio 2007, con cui chiede la revisione del giudizio
negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento dell’istanza
di assistenza giudiziaria e estensione della domanda anche alla procedura di
ricorso;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Con
petizione 23 maggio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio l'avv. AO 1, chiedendo –
in via cautelare e nel merito – che quest'ultimo sia condannato a rendere conto
per scritto sulle condizioni del contratto di deposito stipulato nel dicembre
2002 con AP 1 e __________ F__________, nel quale egli ha assunto il ruolo di
depositario e a consegnare il documento presso di lui depositato. L'attore,
contestualmente alla petizione, ha chiesto la concessione dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale, impegnandosi a
documentare al più presto la propria situazione economica (act. I, pag. 8 n.
8).
2. In data 3 luglio
2006 __________ ha prodotto a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria
– in forma di fotocopia – una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate di
Milano attestante che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno
2004 (doc. A1), alcune istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei
redditi (doc. B1), una dichiarazione sottoscritta dai suoi genitori secondo cui
egli non avrebbe alcun reddito né mezzi per il proprio sostentamento e sarebbe
da loro mantenuto (doc. C1), alcuni avvisi di accredito delle pensioni
percepite dai genitori (doc. D1, E1, F1 e G1), un bollettino di versamento
relativo ai contributi versati per la badante dei genitori (doc. H1) e un
documento bancario __________ attestante i corsi di cambio divise di quel
giorno (doc. I1).
3. Con ordinanza 2
ottobre 2006, il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del Pretore –
dando seguito tra l'altro ad un sollecito 15 settembre 2006 con il quale
l'istante chiedeva di “rendere al più presto una decisione, eventualmente
previo sollecito della documentazione” mancante – evidenziava che la
documentazione prodotta a sostegno della domanda si rivelava insufficiente per
la valutazione dei presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e
che andava completata con l'ultima notifica di tassazione (2005), nonché con
“la documentazione attestante lo stato attuale dei redditi e della sostanza,
rispettivamente degli impegni finanziari e meglio come dettagliato nell'annesso
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, il quale deve valere
come riferimento anche per eventuali richiedenti domiciliati all'estero”. Il
primo giudice assegnava pertanto all'istante un termine di trenta giorni per
produrre adeguata documentazione a sostegno della sua richiesta.
4. Con riferimento
alla predetta ordinanza, il 9 novembre 2006 AP 1 ha prodotto una “dichiarazione
sostitutiva di certificazione” datata 6 novembre 2006, da lui stesso
sottoscritta, nella quale egli attesta, tra l'altro, di essere laureato in
economia, di avere avuto nell'anno 2005 una “situazione reddituale o economica”
pari a “zero” e di essere in “stato di disoccupazione” e separato (doc. L1).
Egli ha prodotto pure il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria
– da lui stesso compilato e sottoscritto, ma non vidimato e dichiarato conforme
da un'autorità – nel quale dichiara di essere disoccupato e di non avere
redditi o sostanza di alcun genere (doc. M1). Con ordinanza 10 novembre 2006 il
Segretario assessore ha acquisito agli atti anche i predetti documenti,
informando le parti che la decisione sarebbe stata emanata sulla scorta della
documentazione in possesso della Pretura. In data 19 dicembre 2006 l'istante ha
dipoi ancora prodotto una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate di Milano
attestante che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2005
(doc. N1).
5. In data 22
dicembre 2006 il primo giudice ha emanato il decreto cautelare comportante la
reiezione delle domande proposte da AP 1. Il Segretario assessore non si è
espresso sulla domanda di assistenza giudiziaria. A seguito di due scritti
dell'istante, il primo giudice il 9 gennaio 2007 ha ordinato la sospensione del
pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi fr. 200.– fino
a definizione dell'istanza di assistenza giudiziaria. Con decreto 7 febbraio
2007 egli ha per finire respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, ritenendo
la documentazione prodotta da AP 1 non sufficiente a stabilire un suo eventuale
stato di indigenza.
6. Con ricorso 26
febbraio 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria, sostenendo che il Segretario
assessore avrebbe violato la massima ufficiale e il principio inquisitorio non
avendo, a suo dire, invitato la parte richiedente a produrre gli atti che
mancano. In particolare il giudice non avrebbe indicato “con precisione quali
documenti oggettivamente ottenibili in Italia” egli “dovesse procurare per
completare l'incarto”. Il primo giudice sarebbe inoltre incorso in una
violazione del diritto di essere sentito, in diniego di giustizia e formalismo
eccessivo e avrebbe, per finire, violato il principio della buona fede e
commesso un arbitrio. Il ricorrente postula il beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche in sede ricorsale.
Delle osservazioni 12
marzo 2007 della parte convenuta si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto: 7. Il
beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti
(art. 3 cpv. 1 Lag), ovvero che non hanno la possibilità di provvedere con
mezzi propri agli oneri di procedura e di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag) senza
intaccare i mezzi necessari al loro mantenimento e a quello della loro famiglia
(sulla nozione di indigenza: Corboz, Le droit constitutionnel à
l’assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 76 e riferimenti citati).
Nella valutazione dell’indigenza non è decisivo solo il reddito del
richiedente, ma anche la sua sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98; Corboz,
ibidem).
8. Secondo la
giurisprudenza, spetta al richiedente presentare – spontaneamente – in modo
chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando,
pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le
spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello
della propria famiglia (DTF 128 I 225, consid. 2.5.1; 125 IV 161, consid. 4;
120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 2006, n.
5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47). A tal scopo la parte richiedente
è tenuta ad indicare in modo completo – nella misura del possibile – sia i suoi
redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1, consid. 2a). Solo qualora
l'istante abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere
sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che, prima di negare
l'indigenza, inviti l'interessato a completare le indicazioni sulla propria
situazione finanziaria e patrimoniale (sentenze del Tribunale federale del 15
novembre 2007, n.4A_154/2007, consid. 4.3.2; 9 aprile 2001, n.2P.195/2000,
consid. 4c).
9. Per quanto qui
concerne, l'istante – postulando l'assistenza giudiziaria – non ha speso una
parola sui suoi redditi e sulla sua sostanza, limitandosi ad un generico rinvio
a “vicissitudini finanziarie che in parte” risulterebbero “dai documenti
prodotti unitamente alla petizione” (cfr. act. I, n. 8 pag. 8). Dall'esame
degli atti – prodotti per il procedimento cautelare e di merito – appare in
vero impossibile ricavare informazioni attendibili sui redditi e sulla sostanza
dell'attore, ma neppure sulla pretesa “grave difficoltà finanziaria”, che per
altro parrebbe riferita ad “alcuni anni fa” (act. I, n. 2 pag. 2). Dalle
affermazioni di AP 1 si può tuttavia ricavare l'esistenza di una situazione
patrimoniale complessa, con trapassi di quote di una società alla quale
risultavano intestati “gli immobili appartenenti ai signori AP 1” (act. I, n. 2
pag. 3), con l'ottenimento di “una prima tranche di finanziamento di
complessivi EUR 350'000.–” (act. I, n. 3 pag. 3).
Chiedendo l'assistenza
giudiziaria l'istante non ha meglio dettagliato la pretesa “situazione di
totale indigenza”, limitandosi a preannunciare di voler documentare “al più
presto mediante la produzione di specifica documentazione” la sua situazione
economica (cfr. act. I, n. 8 pag. 8). Nel seguito AP 1 ha certo prodotto una
dichiarazione nella quale i suoi genitori attestano che egli non avrebbe alcun
reddito né mezzi per il suo sostentamento, risiederebbe presso la loro
abitazione e sarebbe da loro interamente mantenuto (doc. C1). Una simile
attestazione va tuttavia considerata con circospezione, a ragione dei legami
che uniscono le predette persone all'istante, e di certo non è atta a
sostituire i necessari documenti giustificativi; è dunque decisamente
insufficiente a stabilire la situazione finanziaria del richiedente (sentenza
del Tribunale federale del 23 ottobre 2003, n.5P.310/2003, consid. 3.4,
riassunta in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App,
m. 2 ad art. 4 Lag). Gli avvisi di accredito delle pensioni percepite dai
genitori (doc. D1, E1, F1 e G1) e il bollettino di versamento relativo ai
contributi versati per la badante dei genitori (doc. H1) – pure prodotti dall'istante
– sono poi irrilevanti, nella misura in cui non provano comunque la pretesa
precaria situazione finanziaria di AP 1 e il mantenimento da parte dei
genitori. Nel seguito l'istante – avendo il Segretario assessore evidenziato
che la documentazione prodotta era insufficiente e ordinato la produzione di
adeguata documentazione a sostegno della sua richiesta – ha trasmesso al primo
giudice la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” datata 6 novembre 2006
(doc. L1) e il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, da lui
stesso compilato e sottoscritto, ma non vidimato e dichiarato conforme da
un'autorità (doc. M1). Trattasi di documenti che, a ragione, il Segretario
assessore ha ritenuto non sufficienti a provare lo stato di indigenza, nella
misura in cui sono delle autocertificazioni con le quali AP 1 attesta la
propria situazione finanziaria e si esauriscono in affermazioni di parte, prive
di riferimenti probatori concreti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App, m. 3 ad art. 4 Lag). Pure rettamente il primo giudice ha
escluso la forza probatoria delle dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate di
Milano attestanti la mancata presentazione da parte di AP 1 della dichiarazione
dei redditi, senza che le medesime diano atto di accertamenti riguardo all'effettiva
situazione economica del contribuente (doc. A1 e N1).
Può dunque essere
condivisa la decisione del Segretario assessore di considerare palesemente
insufficiente la documentazione prodotta dall'istante a comprova del suo stato
di indigenza.
10. Il ricorrente
lamenta che il Segretario assessore avrebbe “lasciato intendere che la
documentazione prodottagli fosse sufficiente affinché egli si formasse un
giudizio”. In vero il primo giudice, con ordinanza 2 ottobre 2006, aveva
esplicitamente manifestato all'istante che non riteneva sufficiente la
documentazione da lui trasmessa, invitandolo a produrre adeguata documentazione
a sostegno della sua richiesta. Con detta ordinanza egli lo ha anche richiamato
alla necessità di documentare lo stato attuale dei redditi e della sostanza,
rispettivamente degli impegni finanziari, con rinvio a quanto dettagliato nel
Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria – che gli ha pure
trasmesso – e con la chiara indicazione che ciò “deve valere come riferimento
anche per eventuali richiedenti domiciliati all'estero”. Come detto (sopra,
consid. 9), la documentazione ulteriormente trasmessa dall'istante era tuttavia
ancora palesemente insufficiente. AP 1 – rappresentato da un avvocato – non
poteva in buona fede ritenere sufficiente la documentazione trasmessa al
giudice. Tanto meno risulta dagli atti che il Segretario assessore abbia
assunto con l'istante un atteggiamento che permettesse a quest'ultimo di
ritenere che la documentazione prodotta bastasse a concedere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Neppure la momentanea sospensione – ordinata dal
primo giudice il 9 gennaio 2007 – del pagamento della tassa di giustizia e
delle spese di fr. 200.– di cui al decreto cautelare del 22 dicembre 2006
poteva permettere all'istante di ricavare un simile convincimento. La
sospensione era in effetti solo la conseguenza di una sua richiesta, e meglio
del fatto di aver lamentato per scritto il 28 dicembre 2006 – dopo aver
conferito telefonicamente con la segretaria del Segretario assessore – che la
tassa di giustizia e le spese gli fossero state addossate prima che il giudice
si fosse pronunciato sulla domanda di assistenza giudiziaria. La sospensione
poteva dunque essere interpretata unicamente quale rinvio della procedura
d'incasso – alla quale egli stesso faceva riferimento nella sua richiesta
scritta al giudice – a dopo la decisione sull'assistenza giudiziaria. Del resto
la decisione di sospensione non fa alcun riferimento alla completezza o meno
della documentazione prodotta ai fini dell'assistenza giudiziaria.
Nelle predette
circostanze non si può dunque esigere dal primo giudice che, prima di negare
l'indigenza, avesse ad invitare ulteriormente l'interessato - che per altro
insisteva per una rapida decisione – a completare le indicazioni sulla propria
situazione finanziaria e patrimoniale. Neppure spettava al giudice indicare al
richiedente – patrocinato da un avvocato – a quale autorità rivolgersi in
Italia per fare dichiarare conformi le sue dichiarazioni di nullatenenza.
11. Il ricorso va
dunque integralmente respinto, non ricorrendo gli estremi né per riformare la
decisione impugnata né per annullare la decisione e rinviare l'incarto al primo
giudice perché completi l'istruttoria e renda una nuova decisione. Deve essere
pure respinta la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsale,
perché il gravame non presentava fin dall'inizio possibilità di esito
favorevole. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148
CPC). Non si accordano ripetibili, per altro neppure richieste.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso 26 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
2. L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AP 1 per
la procedura di ricorso è respinta.
3. Le
spese della procedura di ricorso consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
250.-
sono
poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster