12.2007.54
Cessione di contratto, trasferimento degli obblighi contrattuali negato in assenza di accordo tra il cedente, il cessionario e il contraente ceduto
2 maggio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2007.54
Data decisione, Autorità:
02.05.2008, IICCA
Titolo:
Cessione di contratto, trasferimento degli obblighi contrattuali negato in assenza di accordo tra il cedente, il cessionario e il contraente ceduto
CESSIONE
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 1 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2007.54
Lugano
2 maggio 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.784
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 26
novembre 2004 da
AO 1
rappr. dallo RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'057.95,
oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2003, con contestuale rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di L__________;
domanda
avversata dalla convenuta, che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2007, ha
accolto condannando la convenuta al pagamento all’attrice della somma di fr.
16'057.95, oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2003, rimuovendo in via
definitiva l’opposizione al PE;
appellante
la convenuta, che con gravame 27 febbraio 2007 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
per entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 18 aprile 2007, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
27 novembre 2002 V__________ AG ha appaltato a AO 1 lavori per la messa a punto
dell’istallazione dei dati della società T__________ AG, la fornitura di
programmi, di ordinatori e di routers, nonché di servizi volti alla
messa in funzione dell’impianto per un importo di fr. 40'579.-- (doc. P e Q).
Con scritto 17 marzo 2003 AO 1 ha comunicato a V__________ che il loro
responsabile per l’esecuzione del progetto (Michael B__________) aveva sciolto
il rapporto di lavoro e che, di conseguenza, essa non era in grado di portare a
compimento l’esecuzione del contratto. AO 1 proponeva alla sua cliente che
l’intero negozio avrebbe potuto essere ceduto e ripreso da M__________ o dalla
società che l’avrebbe assunto, ai quali sarebbe stato fatturato il materiale
nel frattempo ordinato (doc. R).AO 1 chiese poi a V__________ AG di voler
revocare l’ordine senza alcun costo a carico di quest’ultima, al fine di
affidare l’incarico a M__________ (doc. D). Con fax 8 aprile 2003, V__________
ha annullato a AO 1 l’ordinazione del 27 novembre 2002 (doc. 1), mentre con
comunicazione 10 aprile 2002 V__________ affidò l’incarico a AP 1 per il
tramite di M__________ (doc. I° 4), al quale, lo stesso giorno è stato revocato
un ordine che egli aveva ricevuto l’8 aprile 2003 (doc. I° 6). Dagli atti
emerge che AP 1 ha ripreso l’ordine VER-LEK-02-295 dell’8 aprile 2003, avente
per oggetto la ripresa del progetto T__________ / AO 1, fatturando ed
incassando fr. 40'350.- (IVA inclusa) in due riprese (doc. II° 1 e 2).
2. Con
petizione 26 novembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
della somma di fr. 16'057,95, oltre interessi al 5 % dal 14 agosto 2003 in
relazione alla fornitura di materiale informatico riferito al progetto “T__________ AG neue Antenne”, con
contestuale rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei
confronti della convenuta. L’attrice ha sostenuto che il contratto perfezionato
in origine con V__________ AG è stato ceduto e ripreso da AP 1. Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che il contratto
fra V__________ e AO 1 è stato annullato convenzionalmente l’8 aprile 2003,
mentre nessun accordo diretto era stato perfezionato fra l’attrice e la
convenuta, tale da giustificare una richiesta di pagamento. L’attrice aveva
infatti proposto la cessione del contratto a M__________, ma non alla
convenuta.
3. Con
sentenza 7 febbraio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento all’attrice della somma di fr.
16'057,95, oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2003, e rigettando
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di L__________ per tale importo. Per
il Pretore dagli atti non traspare che fra l’attrice e la convenuta fosse
venuta in essere una relazione contrattuale. Invero vi sarebbe la prova che M__________
abbia assunto il contratto originario fra AO 1 e V__________ e che
successivamente l’abbia ceduto a sua volta alla convenuta, ma non risulta che M__________
abbia agito in rappresentanza dell’attrice e di V__________. Per contro la
convenuta, fatturando a V__________ prestazioni da lei non eseguite e per gli
stessi importi richiesti da AO 1, si sarebbe arricchita senza causa a danno
dell’attrice.
4. Contro
il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello ponendo in evidenza
che il Pretore non poteva condannarla al pagamento di una somma di denaro per
un titolo giuridico che non è mai stato prospettato in causa dalle parti. Con
gli allegati l’attrice aveva sempre sostenuto che la sua richiesta poggiava
sulla cessione diretta del contratto da AO 1 alla convenuta, mentre nessun
cenno era stato fatto all’istituto dell’indebito arricchimento, disattendendo
quindi il principio del contraddittorio fra le parti e impedendo alla convenuta
di sollevare l’eccezione della prescrizione. Da ultimo ha rilevato che neppure
seguendo le tesi del Pretore si poteva ritenere che la convenuta si fosse
arricchita indebitamente, giacché il compenso che ha ricevuto da V__________
troverebbe la sua contropartita negli impegni assunti con M__________.
Con
tempestive osservazioni l’attrice ha contestato che il Pretore abbia disatteso
il codice di rito applicando d’ufficio il diritto, stante che i fatti sui quali
si fonda la pretesa non sono mutati e sono stati provati. La convenuta non
contesta di aver fatturato ed incassato a V__________ prestazioni che
discendevano dal contratto originario, con la conseguenza che essa avrebbe
dovuto considerare l’ipotesi dell’indebito arricchimento. Il fatto di non aver
potuto eccepire l’eccezione della prescrizione non è rilevante per il giudizio,
perché il termine sarebbe iniziato a decorrere al più presto il 2 aprile 2003,
per poi essere stato interrotto con l’avvio della procedura esecutiva del
dicembre 2003, nonché con l’inoltro della petizione il 26 novembre 2004. Le
tesi del Pretore sono quindi condivisibili, anche se quelle sostenute in causa
dall’attrice sono altrettanto valide e corrette. In definitiva, si segua l’una
o l’altra di queste tesi, il risultato non cambia e la convenuta è tenuta a
pagare l’importo fatto valere in giudizio.
5. Il
Pretore ha accolto la petizione precisando che la convenuta, fatturando e
incassando il corrispettivo da V__________ per l’intero progetto, si trovava
arricchita rispetto all’attrice, perché essa aveva fornito della merce che è
entrata nel patrimonio della convenuta e per la quale non ha ricevuto alcuna
controprestazione. Prima di esaminare l’eccezione sollevata dall’appellante relativa
alla violazione del principio del contraddittorio, occorre soffermarsi sulla
tesi di causa sostenuta dall’attrice e respinta dal Pretore in ordine alla
cessione del contratto di appalto “T__________ AG neue Antenne” e, solo in un
secondo momento, qualora la stessa fosse respinta, indagare sull’istituto
dell’indebito arricchimento e sulla pretesa violazione di norme procedurali.
6. Come
ha ricordato il Pretore nel giudizio impugnato, la cessione di un contratto non
è una combinazione di cessione di crediti e di assunzione di debiti, ma un
contratto sui generis che, di regola, non è sottoposto ad alcuna forma (DTF
7 agosto 2001 4P.124/2001 consid. 2d; Spirig,
Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 175-183, n. 228 e 229, Probst, Commentaire
romand CO I, n. 18 ad art. 175-183, Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht,
AT, 2a ed., pag.
592/593). La cessione del contratto comporta il
trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti e di obblighi,
il cui trasferimento lascia immutati gli elementi oggettivi del contratto e
realizza soltanto una sostituzione di uno dei soggetti (Reymond, La
cession des contrats, CEDIDAC N. 14, pag. 54; II CCA 16 febbraio
2006 inc. 12.2005.44). La cessione di un contratto è un negozio giuridico
plurilaterale che postula l’intervento di tre soggetti: il cedente, il
cessionario (colui che assume il contratto con i relativi obblighi) e il
contraente ceduto (contraente originario). La cessione del contratto esige il
consenso di tutti gli interessati (Spirig, op. cit. n. 229; NRCP 2003 pag. 359) ed
è escluso che una parte possa imporre a un’altra l’ingresso di un terzo nel
negozio senza che vi sia stato il necessario accordo espresso o per atti
concludenti (Reymond, op. cit., pag. 48/49). Il consenso delle tre parti interessate può
intervenire simultaneamente, oppure mediante un accordo fra il cedente e il
cessionario, seguito dal successivo consenso del contraente ceduto. Tutte le
combinazioni sono però ipotizzabili e possibili, purché tutte le parti
interessate abbiano dato il loro assenso (Reymond, op. cit.,
pag. 49 con rif.). L’onere di provare il consenso di tutti e tre i contraenti
compete a chi invoca la cessione del contratto (SJZ 1989 pag. 143; Reymond, op. cit.,
pag. 50; II CCA 16 febbraio 2006 cit.), ovvero all’attrice in concreto.
Come è
stato precisato dal Pretore e diversamente da quanto sosteneva la convenuta, l’attrice
non intendeva rinunciare convenzionalmente al contratto, quanto piuttosto essa
aveva proposto a V__________ e a M__________ di cedere il progetto T__________
a quest’ultimo o alla società che lo avrebbe assunto. In tal caso il materiale
fornito sarebbe stato fatturato direttamente a uno o all’altro dei suoi
successori (doc. R). Il perfezionamento del contratto di cessione non comporta
necessariamente la designazione di tutte le parti interessate. Queste possono
essere lasciate alla discrezione di una delle parti, che si riserva di
scegliere il contraente (Reymond, op. cit. pag. 46). In particolare se il pactum de cedendo
accorda all’una delle parti la facoltà di cedere a sua volta il contratto, la
successione negli obblighi contrattuali prende inizio dal momento in cui il
terzo designato accetta il negozio e il cocontraente ne è stato informato (Reymond, op. cit. pag.
66/67). La cessione del contratto in queste evenienze è stabilita in due fasi,
ma la sua conclusione si perfeziona quando tanto il terzo interessato, quanto
il contraente ceduto hanno dato il loro assenso (Reymond, op. cit. pag.
49). Anche riguardo all’estensione della cessione le parti sono libere di
determinarne il contenuto, con facoltà, ad esempio, di escludere
convenzionalmente taluni crediti (Reymond, op. cit. pag. 56/57). Nel caso in
esame v’è la prova agli atti – neppure contestata - che la convenuta ha ripreso
interamente il progetto, portandolo a compimento, fatturando e incassando il
corrispettivo convenuto inizialmente con V__________. Per contro non risulta
che M__________ si fosse accordato con la convenuta, nel senso che quest’ultima
si era obbligata nei confronti dell’attrice a liquidare il prezzo del materiale
informatico che era stato nel
frattempo fornito a M__________ in vista dell’esecuzione del contratto. M__________,
sentito nell’ambito del suo interrogatorio formale, ha precisato che spettava a
lui pagare il prezzo all’attrice, e non alla convenuta. Stando alle sue
dichiarazioni, egli avrebbe proposto di riprendere il progetto T__________ alla
convenuta – cosa che avvenne -, alla quale avrebbe rifatturato a prezzo di
costo il materiale che aveva ricevuto da AP 1. Debitrice del corrispettivo
della fornitura era quindi M__________ e non la convenuta (cfr. IF del 1°
febbraio 2006, pag. 3). Agli atti non vi sono elementi dai quali si possa
concludere che M__________ si fosse accordato diversamente, ossia che egli si
accordò con la convenuta affinché costei si accollasse direttamente il
pagamento del materiale nei confronti del fornitore. Certo le circostanze sono
equivoche, perché alla fin fine la convenuta ha utilizzato questo materiale. Le
dichiarazioni di M__________ possono anche apparire non credibili avuto
riguardo alle circostanze, ma l’attrice non ha recato la prova che la convenuta
si era accordata nei suoi confronti per liquidare direttamente il prezzo del
materiale fornito. Non risulta neppure che la convenuta fosse stata informata di questo patto, il quale, più
limitato, si inseriva in un contesto diverso da quello della ripresa generale
degli obblighi che erano stati assunti inizialmente dall’attrice nei riguardi
di V__________. In concreto non v’è neppure spazio per ammettere l’esistenza di
una manifestazione concludente da parte della convenuta (art. 1 cpv. 2 CO),
perché ciò può avvenire in presenza di un comportamento univoco, la cui
interpretazione non si presta a dubbi. Questa restrizione discende dal
principio dell’affidamento (DTF 123 III 53 consid. 5a con rif.). Il fatto che il materiale
utilizzato dalla convenuta per portare a compimento l’appalto a V__________ provenisse
dall’attrice, ancora non significa che la convenuta ne fosse debitrice del
prezzo. Infatti la merce è passata nelle mani di M__________, il quale non ha
riferito di aver agito come rappresentante delle parti (art. 32 CO) in vista di
concludere un accordo in base al quale la convenuta si obbligava nei riguardi
dell’attrice di pagare a quest’ultima il prezzo della fornitura del materiale.
Anzi, secondo il principio dell’affidamento, dal profilo della destinataria era
molto più ragionevole pensare che il creditore del prezzo per il materiale
fornito nei suoi riguardi fosse M__________ e non l’attrice. In queste
condizioni la sentenza del Pretore resiste alla critica.
7. Rimane
da esaminare se la domanda attorea poteva essere nondimeno accolta in base ai
principi che governano l’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Nel caso in
cui la risposta fosse positiva occorrerà valutare se il Pretore, in assenza di
allegazioni delle parti sull’indebito arricchimento, avrebbe potuto fondare il
suo giudizio su queste norme. Secondo una corrente
dottrinale classica, l’azione di indebito arricchimento si fonda su quattro
condizioni cumulative, ovvero l’arricchimento di una persona, l’impoverimento
di un’altra, un rapporto di causalità fra questi due elementi e la mancanza di
una causa legittima o il pagamento di un indebito (SJ 1994 pag. 271 consid.
4a). Ciò non è il caso nell’ipotesi in cui la fonte dell’arricchimento risale a
un atto del soggetto impoverito (Leistungskondiktion; art. 62 cpv. 2 CO;
“specialmente; insbesondere”). Per contro, nell’evenienza in cui
l’arricchimento proviene da un atto del soggetto arricchito (Einsgriffskondiktion),
la pretesa derivante dall’indebito arricchimento non comporta che vi sia uno
spostamento diretto del patrimonio fra il creditore e il debitore; occorre
piuttosto compensare l’arricchimento di cui il debitore ha beneficiato a danno
altrui (“aux dépens d’autrui” come prevede il testo francese), secondo
l’art. 62 cpv. 1 CO (DTF 4C.418/2004 del 2 marzo 2005 consid. 3.1; 129 III 425
consid. 4; 646 segg. consid. 4.2). In altri termini, colui che utilizza nel suo
proprio interesse una prestazione di terzi che non gli era destinata o che non
gli è stata fornita per uno scopo particolare, dovrà risarcire l’autore della
prestazione conformemente alle regole dell’indebito arricchimento (art. 62 CO)
o in base alla gestione d’affari senza mandato, a seconda che egli abbia agito
in buona o cattiva fede (DTF 119 II 43). Nel caso in rassegna è pacifico che la
convenuta ha fatto uso della merce che era stata consegnata dall’attrice a M__________,
la quale è stata fatturata alla committente V__________. A un primo esame
sembrerebbero quindi essere soddisfatti i presupposti per un indebito
arricchimento, ma la giurisprudenza ne ha negato gli estremi nell’ipotesi in
cui il beneficiario ha fruito della prestazione litigiosa da un terzo in base a
un titolo giuridico valido. In queste evenienze se il terzo si è arricchito,
non lo è senza una legittima causa (DTF 106 II 32 confermata in 4C.337/2002 del
3 marzo 2003 consid. 1;4C. 79/2002 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2;4P.8/2002
del 19 marzo 2002 consid. 1 lett. e). Se così stanno le cose, contrariamente a
quanto assume la ricorrente, non importa sapere che ella è stata pagata da V__________
in base a obbligazioni che trovavano la loro causa in un contratto d’appalto
perfezionato con la committente, quanto piuttosto occorre accertare se essa ha
ricevuto questa merce da M__________ in virtù di un titolo giuridico valido (ad
esempio una compravendita), oppure senza causa alcuna. Di principio compete
all’attore l’onere della prova, ma siccome di regola egli deve recare la prova
di un fatto negativo, le regole della buona fede impongono al convenuto di
cooperare alla procedura probatoria, offrendo la prova del contrario (DTF 106
II 31 consid. 2;4C. 117/2006 del 18 luglio 2006 consid. 3). Dagli atti è
emerso che la convenuta ha ricevuto il materiale fornito dall’attrice
direttamente da M__________, il quale sembra averlo ceduto alla convenuta non
già gratuitamente, ma con l’impegno da parte di quest’ultima di versare al
venditore il prezzo che l’attrice avrebbe fatturato a quest’ultimo (cfr. IF M__________
pag. 3 e considerando 6 al quale si rinvia). Dall’istruttoria non traspare
null’altro che potesse in qualche modo inficiare la dichiarazione di M__________,
giacché l’attrice ha incentrato le sue attenzioni sulla cessione del contratto
senza preoccuparsi di chi avrebbe assunto il debito nei suoi confronti di
pagare la merce fornita a M__________. In queste condizioni, in mancanza di
prove, non si può escludere che, effettivamente, la convenuta avesse contratto
l’obbligo di pagare direttamente il materiale a M__________, mentre non vi sono
indizi sufficienti per ritenere che essa avesse ricevuto il materiale informatico senza l’impegno di
corrispondere un’adeguata controprestazione nei confronti di costui. Ne
discende che non sono dati i requisiti per ammettere nella fattispecie un
indebito arricchimento della convenuta. L’appello merita quindi di essere
accolto, senza che sia necessario esaminare se vi sia stata in concreto una
violazione di principi procedurali.
8. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e sono quindi poste a carico della parte attrice, integralmente
soccombente.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
26 febbraio 2007 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 febbraio 2007
del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.La
tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- (mille) e le spese, da anticipare dalla
parte attrice, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare alla parte
convenuta Fr. 1'500.-- per ripetibili.
3.
Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
550.
-
già
anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa
è di Fr. 16'057,95, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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