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Decisione

12.2007.54

Cessione di contratto, trasferimento degli obblighi contrattuali negato in assenza di accordo tra il cedente, il cessionario e il contraente ceduto

2 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

26 febbraio 2007 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 febbraio 2007

del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:

1.

La petizione è respinta.

2.La

tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- (mille) e le spese, da anticipare dalla

parte attrice, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare alla parte

convenuta Fr. 1'500.-- per ripetibili.

3.

Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

550.

-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa

è di Fr. 16'057,95, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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