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Decisione

12.2007.57

Cartella ipotecaria - disconoscimento di debito

20 febbraio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i mutui a lui concessi, ciò che renderebbe inesigibile il suo credito, tanto

più che agli atti nemmeno vi sarebbe una valida e sottoscritta disdetta. In

proposito egli rileva che il giudice di prime cure non poteva fondarsi né sui

doc. 9-15 né sui documenti (doc. G e A) dell’inc. n. EF.2003.109, ma la sua

obiezione è già stata evasa ai considerandi che precedono (cfr. supra

consid. 6 e 7), a cui si può senz’altro rinviare. Che i mutui in questione fossero

stati effettivamente disdetti dalla convenuta era stato del resto pacificamente

ammesso dallo stesso attore in sede petizionale (p. 6) e non necessitava quindi

di essere provato. La disdetta era comunque contenuta negli atti dell’inc. n. EF.2003.109

(doc. G).

14. Con

l’ultima censura d’appello l’attore ripropone la tesi secondo cui il credito

della convenuta sarebbe estinto, almeno in ragione di fr. 358'985.50 (doc. M), siccome

essa aveva o avrebbe potuto escutere i pegni mobiliari, e meglio i macchinari e

le celle frigorifere, datile da P__________ SA, ciò che escluderebbe pure che

egli, avendo opposto la compensazione, fosse in mora con il pagamento di

interessi e ammortamenti. La censura dev’essere disattesa per i motivi già

esposti in precedenza (cfr. supra consid. 8), a cui si può senz’altro rinviare.

Per completezza, si aggiunga che le 5 macchine - acquistate a suo tempo al

prezzo di Lit. 50'000'000 (doc. 19) - e le 2 celle frigorifere date in garanzia

erano state stimate, nell’inventario di ritenzione allestito il 20 febbraio

1996, in soli fr. 21'300.- (doc. L, pos. 6, 9-12, 22 e 25), mentre la somma di

fr. 358'985.50 che l’attore intendeva porre in compensazione, oltretutto

menzionata per la prima volta e quindi irritualmente solo con le conclusioni

(art. 78 CPC), corrispondeva in realtà alla posizione “impianti e macchine” del

bilancio di P__________ SA al 31 dicembre 1993 (doc. M), che si riferiva però anche

ad altri oggetti (teste __________ C__________).

Contrariamente

a quanto preteso dall’attore, non è infine vero che la convenuta in sede di

risposta non si fosse confrontata, di fatto ammettendola, con l’eccezione di

compensazione formulata con l’allegato petizionale. A quel momento (risposta p.

5), oltre a contestare l’esistenza del credito (compensatorio) a favore della

controparte, essa aveva in effetti rilevato che la relativa pretesa concerneva

il rapporto giuridico tra lei e la società anonima e costituiva pertanto res

inter alios acta nei confronti dell’attore.

15. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, di chiara natura

dilatoria ed al limite del temerario.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello,

calcolate su un valore litigioso di fr. 1'246'808.-, seguono l’integrale

soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 26 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 6’000.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

6’050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 12’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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