12.2007.57
Cartella ipotecaria - disconoscimento di debito
20 febbraio 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2007.57
Data decisione, Autorità:
20.02.2008, IICCA
Titolo:
Cartella ipotecaria - disconoscimento di debito
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 83 LEF
Incarto n.
12.2007.57
Lugano
20 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice
Lardelli, astenuto)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.10
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 4
febbraio 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1 ora AO 1
rappr. da RA 2
volta ad
ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1'246'808.- più accessori di cui
al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda avversata dalla convenuta
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore
con sentenza 6 febbraio 2007 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 26 febbraio 2007, con cui chiede in via principale
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via
subordinata il suo annullamento con il conseguente rinvio della causa alla
Pretura per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 16 aprile 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
atto di costituzione di pegno 29 aprile 1994 (doc. E) AP 1 ha dichiarato di
“costituire in pegno e contemporaneamente di cedere” alla AO 1, a garanzia di
tutti gli impegni attuali, futuri e possibili di P__________ SA, 6 cartelle
ipotecarie gravanti, dal I° al VI° rango, per complessivi fr. 1'290'000.-, la
part. n. __________ di __________ (doc. 9-14). Il 15 maggio 1995 le parti hanno
in seguito concluso una convenzione per cartella ipotecaria (doc. 15), in base alla
quale la banca dichiarava di possedere “in proprietà” le predette 6 cartelle
ipotecarie. Il 20 giugno 1997 (doc. D) ed il 20 febbraio 2000 (doc. B e C) esse
hanno quindi sottoscritto 3 contratti di mutuo / prestito ipotecario di fr.
240'000.-, fr. 760'000.- e fr. 246'808.-, sempre garantiti dalle 6 medesime
cartelle ipotecarie. I mutui ipotecari essendo successivamente stati disdetti
dalla banca senza che le somme mutuate le siano state restituite, con PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio l’istituto di credito ha escusso in via di realizzazione del
pegno immobiliare il mutuatario, per l’incasso di fr. 1'246'808.- oltre
accessori, indicando quale titolo di credito le 6 cartelle ipotecarie e i 3
contratti di mutuo ipotecario. L’opposizione interposta al PE è poi stata
rigettata in via provvisoria dal Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord, la cui decisione è stata confermata, con
sentenza 9 gennaio 2004 cresciuta in giudicato, dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (doc. A).
2. Con
la petizione in rassegna l’escusso AP 1 ha convenuto in giudizio la B__________
__________, che nelle more della causa è stata assorbita per fusione dalla AO 1
chiedendo il disconoscimento del debito posto in esecuzione. Egli ha anzitutto
addotto che le 6 cartelle ipotecarie erano in realtà state cedute alla banca a
titolo di pegno manuale e non in proprietà. Ha rilevato che la controparte era
in possesso di un altro pegno mobiliare a garanzia del suo contestato credito,
evidenziando in particolare che i crediti accordati a P__________ SA erano stati
garantiti anche dalla cessione di varie macchine (una disossatrice, una
cucitrice automatica, una morsa oneomatica (recte: peneumatica), un compressore
d’aria e una pressa marca Soncini) e delle celle frigorifere (doc. G), per cui
la banca sarebbe stata tenuta dapprima a realizzare queste altre garanzie, il
cui ricavo era comunque da dedurre (in compensazione) dalle somme da
restituire. La banca non aveva in ogni caso ossequiato i termini di disdetta
dei crediti garantiti da pegno. E infine una delle cartelle ipotecarie, quella
di fr. 200'000.- in VI° rango (doc. 14), era nulla per vizio di forma.
La
convenuta, in sede di risposta, si è opposta alla petizione, osservando che
tutte le contestazioni sollevate dall’attore erano già state a suo tempo evase negativamente
dalla Pretura e dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto la petizione. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che le 6 cartelle ipotecarie
erano state fiduciariamente cedute alla banca in proprietà, ciò che la
legittimava ad inoltrare la procedura esecutiva di realizzazione del pegno
immobiliare per il rimborso del debito ipotecario. Quanto alle eccezioni
liberatorie sollevate dall’attore a sostegno dell’inesistenza rispettivamente
dell’inesigibilità del credito, le stesse erano pure infondate. Innanzitutto il
fatto che i crediti accordati a suo tempo a P__________ SA fossero stati
garantiti anche dalla cessione dei macchinari e delle celle frigorifere nulla
aveva a che vedere con la causa in rassegna, che vedeva confrontate altre persone
e meglio la convenuta, che aveva concesso alcuni mutui all’attore, e
quest’ultimo, che aveva beneficiato di tali somme, senza per altro aver addotto
o provato di essere divenuto titolare del credito concesso a P__________ SA. La
disdetta era perfettamente legittima, atteso che le parti avevano accordato
alla banca la facoltà di disdire senza preavviso il contratto di mutuo qualora
il mutuatario fosse stato in ritardo di oltre 3 mesi nel pagamento degli
interessi, ciò che si era verificato. E nemmeno si poteva infine concludere per
la nullità della cartella ipotecaria emessa in VI° rango, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello avendo escluso l’esigenza della
forma pubblica per l’impegno di costituire e cedere la cartella alla banca,
tanto più che all’attore, che lamentava il mancato ossequio delle formalità di
legge dopo aver beneficiato del denaro concesso dalla banca, poteva pure essere
rimproverato un abuso di diritto.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata il
suo annullamento con il conseguente rinvio della causa alla Pretura per una
nuova decisione. Alla base della sentenza di prime cure vi sarebbero dapprima tutta
una serie di vizi formali: essa in primo luogo si fondava su alcuni documenti
(doc. 8-18) che avrebbero dovuto essere estromessi dall’incarto; il primo
giudice si era inoltre fondato su alcune risultanze della precedente procedura
di rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. n. EF.2003.109), che però non era
stata oggetto di un formale richiamo; la perizia volta ad accertare il valore
dei macchinari e delle celle frigorifere, inizialmente ammessa, era poi stata
rifiutata; il giudice aveva in seguito respinto, senza alcun valido motivo, l’audizione
dei responsabili del servizio “legal and compliance” della sede centrale di __________;
egli avrebbe quindi sentito in qualità di teste, anziché nella forma dell’interrogatorio
formale, l’ex presidente del consiglio d’amministrazione della controparte; e infine,
soprattutto, avrebbe misconosciuto che la convenuta, in violazione del
principio attitatorio, non aveva sufficientemente contestato le argomentazioni
sollevate nell’allegato petizionale. Ma il giudizio di prime cure era anche viziato
da alcune violazioni del diritto materiale: non vi era innanzitutto la prova
certa che le 6 cartelle ipotecarie fossero state date alla banca in proprietà;
neppure risultava che la disdetta fosse stata significata; ed infine era a
torto che non era stato riconosciuto l’obbligo della convenuta di computare almeno
quanto avrebbe potuto ricavare dai pegni mobiliari concessi a suo tempo da P__________
SA.
5. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. L’attore
chiede innanzitutto di estromettere dall’incarto i documenti allegati a suo
tempo alla duplica (doc. 8-18), poi ritirata siccome tardiva, ritenendo errato
il giudizio con cui il Segretario assessore ne aveva ciononostante ammesso la
produzione postulata dalla convenuta in occasione dell’udienza preliminare,
adducendo che l’attore a quel momento non aveva avuto nulla da ridire
(ordinanze 17 marzo e 19 maggio 2005). La decisione del giudice di prime cure è
in realtà corretta. In base alla giurisprudenza, la parte che all’udienza
preliminare non si è opposta alle prove domandate dalla controparte non è in
effetti più ammessa ad impugnare il giudizio che le ha accolte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 180). Nel caso di specie
l’attore, confrontato con la domanda di produzione di quei documenti formulata
all’udienza preliminare, nell’ambito di quell’udienza effettivamente non si è opposto
alla loro produzione (cfr. verbale 9 marzo 2005 p. 2). La sua opposizione alla
prova comunicata per iscritto quello stesso giorno (cfr. lettera 9 marzo 2005),
ma dopo che l’udienza preliminare aveva preso fine e quindi dopo che la prova in
questione era già stata ammessa dal giudice (tant’è che la circostanza è
menzionata in quel medesimo scritto), è dunque tardiva. Non è del resto vero
che la convenuta, se voleva già allora produrre altra documentazione, avrebbe
dovuto imperativamente far capo all’istituto della restituzione in intero di
cui all’art. 138 CPC. Il codice di rito prescrive in effetti che all’udienza
preliminare le parti notificano le prove e formulano le loro opposizioni alle
prove chieste dalla controparte (art. 180 cpv. 1 e 3 CPC). L’obbligo di far
capo a quella particolare procedura era quindi dato solo nel caso in cui la
domanda di produzione di quei documenti fosse stata a quel momento contestata
dalla controparte, ciò che non si è però verificato.
7. L’attore
rimprovera in seguito al Segretario assessore di aver fatto capo, per motivare
la decisione impugnata, ad alcuni documenti (in particolare al PE di cui al
doc. A, alla lettera di disdetta dei mutui ipotecari di cui al doc. G ed alla
sentenza pretorile di rigetto dell’opposizione) contenuti nella procedura di
rigetto in via provvisoria dell’opposizione (inc. n. EF.2003.109), già oggetto
di esame da parte della stessa Pretura: ciò che sarebbe processualmente
inammissibile poiché quell'incarto non era stato richiamato nella presente causa.
Sennonché, l'incarto in questione contiene gli atti di una vertenza, che, oltre
a concernere le stesse parti, costituiva in definitiva il presupposto del
presente contenzioso. Lo stesso attore, per suffragare la sua petizione, ha per
altro attinto ripetutamente ad atti di quell’incarto, senza che gli stessi
fossero stati prodotti in questa procedura, menzionando ad esempio proprio l’esistenza
e il tenore del PE, l’avvenuta disdetta dei prestiti ipotecari e la decisione
pretorile di rigetto dell’opposizione, quest’ultima oltretutto riassunta nel
doc. A da lui prodotto (cfr. petizione p. 2 e 6; conclusioni p. 5 e 14). Non si
vede pertanto come egli, senza ledere il principio dell'affidamento nel
processo, possa rimproverare al giudice, per motivi d'ordine, di aver fatto
capo a documenti appartenenti formalmente ad un altro incarto, mentre egli ne aveva
fatto uso nelle sue comparse scritte (II CCA 1° marzo 1999 inc. n. 12.98.214). Del
resto quei documenti, pur essendo utili a chiarire l’esatto svolgimento dei
fatti, nemmeno erano decisivi per l’esito della lite, i fatti in essi contenuti
essendo comunque stati ammessi dall’attore, per cui la censura è in definitiva
fine a sé stessa. E comunque, data la stretta parentela fra le due cause, neppure
può esservi ragionevole dubbio sulla circostanza per cui ciò che il giudice,
nel caso particolare, ha conosciuto in base alle prove assunte in un incarto,
possa fare parte del substrato fattuale di un altro incarto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 20 ad art. 184; II CCA 1° marzo 1999 inc. n.
12.98.214, 13 aprile 2000 inc. n. 12.2000.63; cfr. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., Zurigo 1979, p. 161; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª ed.,
Berna 2006, § 41 n. 17). Di qui l’infondatezza della censura.
8. L’attore
lamenta poi il fatto che il giudice di prime cure abbia rifiutato di far
allestire la perizia giudiziaria, sia pure inizialmente ammessa, volta ad
accertare il valore dei macchinari e delle celle frigorifere appartenenti a P__________
SA (ordinanza 2 ottobre 2006). A torto. La decisione con cui il giudice respinge
una prova, quand’anche fosse errata, non può in effetti essere censurata in
appello se la prova di cui si postulava l’assunzione non era rilevante per
l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 segg. ad art. 184; II CCA 11 aprile 2001 inc. n.
12.2000.130; DTF 129 III 18 consid. 2.6). È ciò che si è verificato nel caso
concreto. Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, il fatto che i
crediti accordati a suo tempo a P__________ SA, nel frattempo fallita e radiata
dal registro di commercio, fossero stati garantiti, oltre che dalle 6 cartelle
ipotecarie, anche dalla cessione dei macchinari e delle celle frigorifere non
obbligava la convenuta a disinteressarsi prima di tutto con il ricavato di quei
beni mobili prima di far valere i titoli ipotecari: innanzitutto si osserva che
il credito oggetto della presente causa è quello nei confronti dell’attore e
non quello, garantito da quei pegni mobiliari, vantato nei confronti di P__________
SA, per cui non si vede in che modo costui possa beneficiare del fatto che questa
terza entità potesse vantare un eventuale credito (residuo) nei confronti della
convenuta a seguito dell’escussione di quelle ulteriori garanzie mobiliari;
l’attore non ha d’altro canto addotto né tanto meno provato - non bastando al
proposito il solo fatto che egli detenesse le azioni di quella società - di
essere divenuto titolare di quell’eventuale credito vantato da P__________ SA,
che in ogni caso sarebbe da tempo estinto a seguito della sua radiazione a
registro di commercio, né quindi di averlo validamente posto in compensazione;
si aggiunga, per completezza, che la convenuta non ha di fatto potuto beneficiare
di quelle garanzie, stante l’esistenza di diritti prevalenti di terzi su quei
beni (diritto di ritenzione del locatore e riserva di proprietà del venditore o
di un’altra banca, cfr. doc. L, P e R; doc. 7 e 19; cfr. pure testi __________
V__________ e __________ C__________). In tali circostanze conoscere il valore
dei macchinari e delle celle frigorifere posti in garanzia da P__________ SA, valore
che oltretutto nemmeno corrisponde poi all’importo che sarebbe stato incassato
dalla convenuta o dai terzi, è del tutto privo di rilevanza pratica e la prova
richiesta non necessita così di essere esperita.
9. L’attore
censura anche il fatto che il giudice di prime cure abbia rifiutato di assumere
in sede testimoniale i responsabili del servizio “legal and compliance” della sede
centrale di __________ della banca, prova la cui rilevanza era venuta alla luce
a seguito dell’interrogatorio formale di U__________ __________, il quale aveva
dichiarato che per rispondere alle domande 5-12 sarebbe stato opportuno
chiedere proprio a quel servizio, cui era stata delegata la trattazione della
pratica con l’attore. La censura è infondata. Innanzitutto, come giustamente
rilevato dal primo giudice (ordinanza 2 ottobre 2006), la domanda di assunzione
suppletoria di quella prova non poteva trovare accoglimento già per il fatto
che l’attore non aveva specificato quali erano le persone fisiche membri del
servizio “legal and compliance” di cui era concretamente auspicata l’audizione
(art. 180 cpv. 2 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 segg. ad art. 180). Ma, a prescindere da quanto
precede, non vi è chi non veda come l’audizione di quelle persone fosse
comunque ininfluente per l’esito della lite. Nessuna di esse aveva in effetti
vissuto in prima persona i fatti rilevanti, che in effetti si erano già
verificati e conclusi ben prima del loro intervento e di cui essi potevano al
più aver preso conoscenza solo dopo aver visionato l’incarto. Oltretutto le
domande 5-12 cui U__________ __________ non era stato in grado di rispondere e
per le quali si sarebbe potuto chiedere l’audizione di quelle persone non erano
rilevanti per l’esito della lite, vertendo più che altro solo sulla questione
delle garanzie mobiliari concesse da P__________ SA (cfr. supra consid.
8).
10. L’attore
censura pure il fatto che il Segretario assessore non abbia ritenuto di
assumere nelle forme dell’interrogatorio formale, ma solo in qualità di teste,
l’ex presidente del consiglio d’amministrazione della convenuta, __________ P__________
(ordinanza 17 giugno 2005). La censura è pure infondata. In base alla dottrina
ed alla giurisprudenza l’ex-organo di una società non dovrebbe in effetti
essere incapace a testimoniare, poiché tale valutazione va riferita al momento
in cui avviene la deposizione e la pregressa funzione potendo influire solo sul
giudizio di attendibilità del teste (Cocchi, Testimonianza degli amministratori e
degli azionisti di una società anonima parte in causa, in RSPC 2005 p. 102 n.
28; SJ 1988 p. 218; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.122).
11. Ampiamente
infondata è pure la censura con cui l’attore rimprovera alla controparte di
aver violato il principio attitatorio, in particolare per non aver contestato
con la risposta in maniera puntuale le argomentazioni sollevate con l’allegato
petizionale, limitandosi più che altro a riprodurre estratti di sentenze della Pretura
e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello. In realtà nell’allegato
responsivo la convenuta ha chiaramente e puntualmente contestato le
argomentazioni - tra cui anche quella in merito alla nullità della cartella
ipotecaria in VI° rango (cfr. risposta p. 6) - che a detta dell’attore
avrebbero imposto di disconoscere il debito posto in esecuzione e di confermare
l’opposizione interposta al PE. La circostanza che a quel momento essa abbia in
larga misura fatto riferimento a precedenti sentenze tra le parti ed in
particolare alle decisioni di rigetto provvisorio dell’opposizione di primo e
secondo grado, facendole proprie, è dovuta al fatto che già in quelle sedi la
controparte aveva sollevato le medesime eccezioni, che per l’appunto erano
state ritenute infondate in fatto e in diritto dal tribunale adito. Fatto sta
che la sua contestazione e le ragioni che ne stavano alla base erano
perfettamente comprensibili e l’attore è malvenuto ad equivocare sulla loro
portata.
12. Passando
ad esaminare le censure di merito sollevate nel gravame, va innanzitutto
respinta, siccome infondata, l’obiezione dell’attore secondo cui dai documenti
agli atti non risulterebbe affatto che le cartelle ipotecarie fossero state
cedute alla convenuta in proprietà. A parte il fatto che la circostanza è comunque
stata confermata già dai testi sentiti nel corso dell’istruttoria (testi __________
V__________ e __________ P__________), ritenuto che l’obiezione circa la presunta
inattendibilità del solo teste __________ V__________ è irricevibile siccome è
stata formulata dall’attore per la prima volta solo in questa sede (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190, 13 novembre
2006 inc. n. 12.2005.185, 18 aprile 2007 inc. n. 12.2006.67), si osserva che la
stessa ha in ogni caso trovato conferma anche nei documenti presenti
nell’incarto: come detto (cfr. supra consid. 6), il doc. 15, che riporta
espressamente tale circostanza, è stato in effetti versato agli atti conformemente
ai dettami procedurali; ed anche i doc. B-D menzionano a loro volta il fatto
che i titoli ipotecari erano stati ceduti in proprietà.
13. L’attore
censura anche il fatto che la controparte non avrebbe dimostrato di aver disdetto
Fatti
i mutui a lui concessi, ciò che renderebbe inesigibile il suo credito, tanto
più che agli atti nemmeno vi sarebbe una valida e sottoscritta disdetta. In
proposito egli rileva che il giudice di prime cure non poteva fondarsi né sui
doc. 9-15 né sui documenti (doc. G e A) dell’inc. n. EF.2003.109, ma la sua
obiezione è già stata evasa ai considerandi che precedono (cfr. supra
consid. 6 e 7), a cui si può senz’altro rinviare. Che i mutui in questione fossero
stati effettivamente disdetti dalla convenuta era stato del resto pacificamente
ammesso dallo stesso attore in sede petizionale (p. 6) e non necessitava quindi
di essere provato. La disdetta era comunque contenuta negli atti dell’inc. n. EF.2003.109
(doc. G).
14. Con
l’ultima censura d’appello l’attore ripropone la tesi secondo cui il credito
della convenuta sarebbe estinto, almeno in ragione di fr. 358'985.50 (doc. M), siccome
essa aveva o avrebbe potuto escutere i pegni mobiliari, e meglio i macchinari e
le celle frigorifere, datile da P__________ SA, ciò che escluderebbe pure che
egli, avendo opposto la compensazione, fosse in mora con il pagamento di
interessi e ammortamenti. La censura dev’essere disattesa per i motivi già
esposti in precedenza (cfr. supra consid. 8), a cui si può senz’altro rinviare.
Per completezza, si aggiunga che le 5 macchine - acquistate a suo tempo al
prezzo di Lit. 50'000'000 (doc. 19) - e le 2 celle frigorifere date in garanzia
erano state stimate, nell’inventario di ritenzione allestito il 20 febbraio
1996, in soli fr. 21'300.- (doc. L, pos. 6, 9-12, 22 e 25), mentre la somma di
fr. 358'985.50 che l’attore intendeva porre in compensazione, oltretutto
menzionata per la prima volta e quindi irritualmente solo con le conclusioni
(art. 78 CPC), corrispondeva in realtà alla posizione “impianti e macchine” del
bilancio di P__________ SA al 31 dicembre 1993 (doc. M), che si riferiva però anche
ad altri oggetti (teste __________ C__________).
Contrariamente
a quanto preteso dall’attore, non è infine vero che la convenuta in sede di
risposta non si fosse confrontata, di fatto ammettendola, con l’eccezione di
compensazione formulata con l’allegato petizionale. A quel momento (risposta p.
5), oltre a contestare l’esistenza del credito (compensatorio) a favore della
controparte, essa aveva in effetti rilevato che la relativa pretesa concerneva
il rapporto giuridico tra lei e la società anonima e costituiva pertanto res
inter alios acta nei confronti dell’attore.
15. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, di chiara natura
dilatoria ed al limite del temerario.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolate su un valore litigioso di fr. 1'246'808.-, seguono l’integrale
soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 6’000.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
6’050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 12’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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