12.2007.65
Assistenza giudiziaria - indigenza
26 febbraio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.65
Data decisione, Autorità:
26.02.2008, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 4 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
12.2007.65
Lugano
26 febbraio 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.481
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17
giugno 1999 da
RI
1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
rappr. daRA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi,
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della
petizione;
ed ora
sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta il 13 febbraio 2007
dall’attrice, che il Pretore con decreto 15 febbraio 2007 ha respinto;
ricorrente
l'attrice con gravame 3 marzo 2007 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 21 marzo 2007 postula la reiezione del ricorso pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna W__________ __________ ha chiesto la condanna di CO 1
al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi a titolo di mercede di mediazione;
che a
seguito del decesso dell’attore e della rinuncia all’eredità da parte degli
eredi, la sua pretesa, di spettanza della sua eredità giacente, è stata
poi ceduta, in applicazione dell’art. 260 LEF, alla vedova RI 1;
che
quest’ultima, affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole
della causa, ha successivamente instato, dopo che lo scambio degli allegati
preliminari si era nel frattempo concluso, per l’ottenimento dell’assistenza
giudiziaria;
che il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza rilevando come l’attrice
non potesse essere considerata indigente ai sensi dell’art. 3 Lag, da una parte
siccome dalla documentazione da lei prodotta si evinceva che essa aveva
un’eccedenza mensile di fr. 438.- e dall’altra in quanto costei aveva indicato
nel certificato municipale risparmi per fr. 26'800.-, e ciò senza considerare
che dall’estratto di uno dei suoi conti bancari risultava che essa aveva
disposto in pochi mesi di fr. 70'000.- del cui destino nulla era dato a sapere,
rispettivamente che pure risultava che essa si era professata creditrice nei
confronti di un terzo per un importo di fr. 270'000.-;
che con il
ricorso che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di
assistenza giudiziaria, ribadendo da una parte che essa disponeva di un’eccedenza
mensile di soli fr. 83.- ed osservando dall’altra che i suoi risparmi erano di
fr. 20'800.-, che i fr. 70'000.- evocati dal primo giudice erano stati
destinati al pagamento di un indennizzo al proprio figlio ed al rimborso di un
prestito, e che infine la somma di fr. 270'000.-, pure menzionata dal Pretore,
corrispondeva ad una pretesa, contestata, da lei azionata nei confronti di un
terzo;
che giusta
l’art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non hanno la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio, hanno il diritto ad ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
l’esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto,
ma con riferimento alle particolarità del caso;
che
la causa in esame ha un valore di fr. 88'027.70 e la tassa di giustizia dovuta
potrebbe essere stimata in fr. 3’000.- (art. 17 LTG) e l'onorario del
patrocinatore, per la trattazione dell'intera pratica, potrebbe aggirarsi sui
fr. 8’000.- (art. 9 e 13TOA e art. 11 del Regolamento per la fissazione delle
ripetibili);
che
tuttavia, ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto
retroattivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag), e che in concreto la richiesta
dell’attrice è stata presentata solo dopo lo scambio degli allegati
preliminari, ovvero dopo che il mandato di patrocinio era già stato svolto
almeno per metà, ben si può ritenere che la somma per cui potrebbe essere
chiesta l’assistenza giudiziaria ammonta a non più di fr. 7'000.-;
che con
il gravame l’attrice rileva innanzitutto di disporre di un’eccedenza mensile di
soli fr. 83.-: nell’occasione essa si è limitata a ribadire il calcolo da lei
proposto innanzi al Pretore, ma non ha assolutamente spiegato per quale motivo
il calcolo con cui il primo giudice aveva concluso per un’eccedenza mensile di
fr. 438.- e soprattutto la motivazione che ne stava alla base fossero errati e
con ciò da modificare, sicché la censura dev’essere dichiarata irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi / Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; per l’applicazione della norma in caso di
ricorso in base alla Lag, cfr. II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.181; I CCA
14 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.20);
che in
tali circostanze, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale le spese processuali e d’avvocato debbono essere prestate entro tempi
ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su uno o due anni (II CCTF 3
settembre 2001 5P.218/2001, 28 aprile 2004 5P.113/2004; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 6 ad art. 3 Lag; I CCA 7 novembre 2006 inc. n.
11.2003.152), ben si può in concreto confermare la possibilità dell’attrice di
far fronte da sé agli oneri che le sarebbero derivati dalla lite;
che, a
titolo abbondanziale, si osserva che è perlopiù a ragione che il Pretore ha pure
evidenziato come l’attrice disponesse in ogni caso anche di un patrimonio sufficiente
a cui attingere, rispettivamente che essa non avesse spiegato in che modo
avesse disposto di importanti somme poco prima di aver postulato l’ottenimento
dell’assistenza giudiziaria;
che l’attrice
ribadisce in questa sede di disporre di attivi bancari per soli fr. 20'800.-,
rilevando che il Pretore non avrebbe tenuto conto del fatto che essa aveva nel
frattempo versato al suo legale fr. 6'000.- per spese di patrocinio (in
un’altra vertenza), ma l’argomento non convince: la nota d’onorario del legale
volta al pagamento di quella somma reca in effetti la data del 26 aprile 2006
(doc. 9 AG) e la dichiarazione attestante in fr. 26'800.- il totale dei suoi averi
bancari è successiva, essendo datata 12 maggio 2006 (doc. 3 AG); oltretutto,
dai documenti allegati alla domanda di assistenza giudiziaria risulta che fr.
3'000.- erano stati prelevati il 1° maggio 2006 da un conto della Banca
Raiffeisen (doc. 6.3 AG), mentre su un estratto conto di Postfinance è stato
indicato, a mano, un ulteriore prelevamento, pure di fr. 3'000.-, avvenuto
sempre il 1° maggio 2006 (doc. 4 AG), così che la somma di fr. 6'000.-
sembrerebbe essere stata pagata prima del 12 maggio 2006; si aggiunga che gli
estratti dei 3 conti di cui essa è titolare, così come sono stati prodotti,
indicano un saldo complessivo di fr. 30'239.38 (fr. 7'573.43 al 30 aprile 2006
doc. 4 AG, fr. 8'359.55 al 31 dicembre 2005 doc. 6.1 AG e fr. 14'306.40 al 1°
maggio 2006 doc. 6.3);
che in
merito ai fr. 70'000.- da lei prelevati dai suoi conti poco prima di chiedere
la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. 6.1 AG), si osserva che, pur
essendo senz’altro verosimile che fr. 20'000.- corrispondano al rimborso di un
prestito concesso da terzi (cfr. doc. 11-13 AG, prodotti in questa sede), la
spiegazione secondo cui gli altri fr. 50'000.- sarebbero stati versati al figlio
- come effettivamente risulta (doc. 14-19 AG, prodotti in questa sede) - a
titolo di indennizzo per prestazioni da lui svolte nel 2004 e 2005 nell’ambito della
liquidazione dell’eredità del padre risulta poco plausibile: l’attrice e gli
altri eredi hanno infatti rinunciato all’eredità siccome oberata di debiti
(cfr. lettera 20 dicembre 2000 del precedente patrocinatore dell’attore, con
allegato), sicché la fatturazione di un importo di fr. 50'000.- per eventuali
prestazioni svolte dal figlio in merito alla successione appare esorbitante; la
liquidazione dell’eredità risulta oltretutto essere stata curata dall’ufficio esecuzione
e fallimenti; le pratiche che sarebbero state svolte dal figlio non sono
inoltre state specificate in modo chiaro e soprattutto non è stato provato
quanto sarebbe stato fatto; l’attrice, pur avendo indicato nel ricorso che le
somme versate a costui sarebbero state regolarmente dichiarate al fisco, non ha
infine versato agli atti alcuna prova in tal senso: stando così le cose, ben si
può ritenere che la somma in questione sia in realtà stata versata ad altro
titolo o con altre finalità (investimenti, mutuo, intestazione fiduciaria,
ecc...), senza che l’attrice se ne sia necessariamente spossessata in modo
definitivo;
che siccome
in base alla giurisprudenza chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver
preventivamente consumato il suo patrimonio limitatamente all’eccedenza
rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che può variare tra fr. 20'000.-
e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia
11; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 7 ad art. 3 Lag; II CCA 30 novembre 2005 inc. n.
12.2005.198), e dovendosi nella fattispecie ammettere che l’attrice disponeva
di un patrimonio proprio di oltre fr. 75'000.- (fr. 26'800.- presenti sui suoi
conti e fr. 50'000.- di cui non ha provato in modo plausibile di non poter più
disporre), appare chiaro che essa, anche per questo motivo, non può essere
considerata indigente nella causa in rassegna, e ciò senza che occorra
esaminare l’eventuale rilevanza del fatto che essa vantasse nei confronti di un
terzo una pretesa di fr. 270'000.- o addirittura di fr. 420'000.-, oggetto di
una separata causa (cfr. doc. 20 AG, prodotto in questa sede; sulla questione
cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., n. 302 ad art. 3 Lag);
che il
ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto;
che non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2
Lag), né si assegnano ripetibili alla convenuta che non può essere considerata
parte nell’incidente processuale, che in effetti oppone la richiedente allo
Stato (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; I CCA,
25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84);
che, per
l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato un valore litigioso di fr.
88'027.70;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 3 marzo 2007 di RI 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse, né spese e non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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