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Decisione

12.2007.65

Assistenza giudiziaria - indigenza

26 febbraio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.65

Data decisione, Autorità:

26.02.2008, IICCA

Titolo:

Assistenza giudiziaria - indigenza

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

art. 3 LAG

art. 4 LAG

art. 35 LAG

Incarto n.

12.2007.65

Lugano

26 febbraio 2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.481

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17

giugno 1999 da

RI

1

rappr. da RA 1

contro

CO 1

rappr. daRA 2

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi,

domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della

petizione;

ed ora

sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta il 13 febbraio 2007

dall’attrice, che il Pretore con decreto 15 febbraio 2007 ha respinto;

ricorrente

l'attrice con gravame 3 marzo 2007 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta con osservazioni 21 marzo 2007 postula la reiezione del ricorso pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione in rassegna W__________ __________ ha chiesto la condanna di CO 1

al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi a titolo di mercede di mediazione;

che a

seguito del decesso dell’attore e della rinuncia all’eredità da parte degli

eredi, la sua pretesa, di spettanza della sua eredità giacente, è stata

poi ceduta, in applicazione dell’art. 260 LEF, alla vedova RI 1;

che

quest’ultima, affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole

della causa, ha successivamente instato, dopo che lo scambio degli allegati

preliminari si era nel frattempo concluso, per l’ottenimento dell’assistenza

giudiziaria;

che il

Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza rilevando come l’attrice

non potesse essere considerata indigente ai sensi dell’art. 3 Lag, da una parte

siccome dalla documentazione da lei prodotta si evinceva che essa aveva

un’eccedenza mensile di fr. 438.- e dall’altra in quanto costei aveva indicato

nel certificato municipale risparmi per fr. 26'800.-, e ciò senza considerare

che dall’estratto di uno dei suoi conti bancari risultava che essa aveva

disposto in pochi mesi di fr. 70'000.- del cui destino nulla era dato a sapere,

rispettivamente che pure risultava che essa si era professata creditrice nei

confronti di un terzo per un importo di fr. 270'000.-;

che con il

ricorso che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di

assistenza giudiziaria, ribadendo da una parte che essa disponeva di un’eccedenza

mensile di soli fr. 83.- ed osservando dall’altra che i suoi risparmi erano di

fr. 20'800.-, che i fr. 70'000.- evocati dal primo giudice erano stati

destinati al pagamento di un indennizzo al proprio figlio ed al rimborso di un

prestito, e che infine la somma di fr. 270'000.-, pure menzionata dal Pretore,

corrispondeva ad una pretesa, contestata, da lei azionata nei confronti di un

terzo;

che giusta

l’art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non hanno la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

di patrocinio, hanno il diritto ad ottenere l’assistenza giudiziaria;

che

l’esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto,

ma con riferimento alle particolarità del caso;

che

la causa in esame ha un valore di fr. 88'027.70 e la tassa di giustizia dovuta

potrebbe essere stimata in fr. 3’000.- (art. 17 LTG) e l'onorario del

patrocinatore, per la trattazione dell'intera pratica, potrebbe aggirarsi sui

fr. 8’000.- (art. 9 e 13TOA e art. 11 del Regolamento per la fissazione delle

ripetibili);

che

tuttavia, ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto

retroattivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag), e che in concreto la richiesta

dell’attrice è stata presentata solo dopo lo scambio degli allegati

preliminari, ovvero dopo che il mandato di patrocinio era già stato svolto

almeno per metà, ben si può ritenere che la somma per cui potrebbe essere

chiesta l’assistenza giudiziaria ammonta a non più di fr. 7'000.-;

che con

il gravame l’attrice rileva innanzitutto di disporre di un’eccedenza mensile di

soli fr. 83.-: nell’occasione essa si è limitata a ribadire il calcolo da lei

proposto innanzi al Pretore, ma non ha assolutamente spiegato per quale motivo

il calcolo con cui il primo giudice aveva concluso per un’eccedenza mensile di

fr. 438.- e soprattutto la motivazione che ne stava alla base fossero errati e

con ciò da modificare, sicché la censura dev’essere dichiarata irricevibile per

carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi / Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; per l’applicazione della norma in caso di

ricorso in base alla Lag, cfr. II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.181; I CCA

14 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.20);

che in

tali circostanze, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale

federale le spese processuali e d’avvocato debbono essere prestate entro tempi

ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su uno o due anni (II CCTF 3

settembre 2001 5P.218/2001, 28 aprile 2004 5P.113/2004; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 6 ad art. 3 Lag; I CCA 7 novembre 2006 inc. n.

11.2003.152), ben si può in concreto confermare la possibilità dell’attrice di

far fronte da sé agli oneri che le sarebbero derivati dalla lite;

che, a

titolo abbondanziale, si osserva che è perlopiù a ragione che il Pretore ha pure

evidenziato come l’attrice disponesse in ogni caso anche di un patrimonio sufficiente

a cui attingere, rispettivamente che essa non avesse spiegato in che modo

avesse disposto di importanti somme poco prima di aver postulato l’ottenimento

dell’assistenza giudiziaria;

che l’attrice

ribadisce in questa sede di disporre di attivi bancari per soli fr. 20'800.-,

rilevando che il Pretore non avrebbe tenuto conto del fatto che essa aveva nel

frattempo versato al suo legale fr. 6'000.- per spese di patrocinio (in

un’altra vertenza), ma l’argomento non convince: la nota d’onorario del legale

volta al pagamento di quella somma reca in effetti la data del 26 aprile 2006

(doc. 9 AG) e la dichiarazione attestante in fr. 26'800.- il totale dei suoi averi

bancari è successiva, essendo datata 12 maggio 2006 (doc. 3 AG); oltretutto,

dai documenti allegati alla domanda di assistenza giudiziaria risulta che fr.

3'000.- erano stati prelevati il 1° maggio 2006 da un conto della Banca

Raiffeisen (doc. 6.3 AG), mentre su un estratto conto di Postfinance è stato

indicato, a mano, un ulteriore prelevamento, pure di fr. 3'000.-, avvenuto

sempre il 1° maggio 2006 (doc. 4 AG), così che la somma di fr. 6'000.-

sembrerebbe essere stata pagata prima del 12 maggio 2006; si aggiunga che gli

estratti dei 3 conti di cui essa è titolare, così come sono stati prodotti,

indicano un saldo complessivo di fr. 30'239.38 (fr. 7'573.43 al 30 aprile 2006

doc. 4 AG, fr. 8'359.55 al 31 dicembre 2005 doc. 6.1 AG e fr. 14'306.40 al 1°

maggio 2006 doc. 6.3);

che in

merito ai fr. 70'000.- da lei prelevati dai suoi conti poco prima di chiedere

la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. 6.1 AG), si osserva che, pur

essendo senz’altro verosimile che fr. 20'000.- corrispondano al rimborso di un

prestito concesso da terzi (cfr. doc. 11-13 AG, prodotti in questa sede), la

spiegazione secondo cui gli altri fr. 50'000.- sarebbero stati versati al figlio

- come effettivamente risulta (doc. 14-19 AG, prodotti in questa sede) - a

titolo di indennizzo per prestazioni da lui svolte nel 2004 e 2005 nell’ambito della

liquidazione dell’eredità del padre risulta poco plausibile: l’attrice e gli

altri eredi hanno infatti rinunciato all’eredità siccome oberata di debiti

(cfr. lettera 20 dicembre 2000 del precedente patrocinatore dell’attore, con

allegato), sicché la fatturazione di un importo di fr. 50'000.- per eventuali

prestazioni svolte dal figlio in merito alla successione appare esorbitante; la

liquidazione dell’eredità risulta oltretutto essere stata curata dall’ufficio esecuzione

e fallimenti; le pratiche che sarebbero state svolte dal figlio non sono

inoltre state specificate in modo chiaro e soprattutto non è stato provato

quanto sarebbe stato fatto; l’attrice, pur avendo indicato nel ricorso che le

somme versate a costui sarebbero state regolarmente dichiarate al fisco, non ha

infine versato agli atti alcuna prova in tal senso: stando così le cose, ben si

può ritenere che la somma in questione sia in realtà stata versata ad altro

titolo o con altre finalità (investimenti, mutuo, intestazione fiduciaria,

ecc...), senza che l’attrice se ne sia necessariamente spossessata in modo

definitivo;

che siccome

in base alla giurisprudenza chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver

preventivamente consumato il suo patrimonio limitatamente all’eccedenza

rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che può variare tra fr. 20'000.-

e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia

11; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 7 ad art. 3 Lag; II CCA 30 novembre 2005 inc. n.

12.2005.198), e dovendosi nella fattispecie ammettere che l’attrice disponeva

di un patrimonio proprio di oltre fr. 75'000.- (fr. 26'800.- presenti sui suoi

conti e fr. 50'000.- di cui non ha provato in modo plausibile di non poter più

disporre), appare chiaro che essa, anche per questo motivo, non può essere

considerata indigente nella causa in rassegna, e ciò senza che occorra

esaminare l’eventuale rilevanza del fatto che essa vantasse nei confronti di un

terzo una pretesa di fr. 270'000.- o addirittura di fr. 420'000.-, oggetto di

una separata causa (cfr. doc. 20 AG, prodotto in questa sede; sulla questione

cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., n. 302 ad art. 3 Lag);

che il

ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto;

che non

si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2

Lag), né si assegnano ripetibili alla convenuta che non può essere considerata

parte nell’incidente processuale, che in effetti oppone la richiedente allo

Stato (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; I CCA,

25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84);

che, per

l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato un valore litigioso di fr.

88'027.70;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 3 marzo 2007 di RI 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse, né spese e non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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