12.2007.66
Contratto di mandato
21 febbraio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2007.66
Data decisione, Autorità:
21.02.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di mandato
MANDATO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2007.66
Lugano
21 febbraio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.608
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
settembre 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
AO 2
rappr. dallo RA 2
AO 3
con cui l’attore ha chiesto la condanna in via solidale dei
convenuti al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2003,
domanda avversata dal convenuto AO 2, che ha postulato
la reiezione della petizione in via preliminare per carenza di legittimazione
passiva e nel merito, e che il Pretore, con sentenza del
16 febbraio 2007, ha accolto nei confronti del solo convenuto AO 3;
appellante
l’attore con atto di appello del 12 marzo 2007, con cui chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione
nei confronti di tutte le parti convenute, con vincolo di pagamento solidale,
protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti AO 2 e studio legale AO 1, con osservazioni
del 2 maggio 2007, postulano la reiezione dell’appello, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A.Il 3 febbraio 2003, negli
uffici dello Studio Legale __________ a L__________, AP 1 (in qualità di venditore) e
__________ (in qualità di acquirente) hanno sottoscritto un contratto di compravendita
relativo alla PPP __________ fondo base part. N. __________ R__________, rogato
dal notaio avv. AO 3. Il notaio è stato incaricato di ricevere in deposito il
prezzo di compravendita di fr. 1'380’000.- e le cartelle ipotecarie gravanti il
fondo, di pagare il debito ipotecario di fr. 982'000.- dietro consegna di
cartelle ipotecarie, di trattenere fr. 20'000.- per il pagamento delle imposte
comunali, cantonali, federali ed eventuale imposta sugli utili immobiliari e
infine di riversare all’alienante l’importo residuo dietro consegna della
cartella ipotecaria al portatore di fr. 600'000.- in quarto rango in suo
possesso (doc. C, rogito n. 367). Il trapasso di proprietà è stato iscritto a
registro fondiario il 12 marzo 2003 (doc. D).
B.
L’acquirente aveva versato il
prezzo di compravendita sul conto del notaio rogante n. __________ presso la
Banca __________, intestato allo Studio Legale __________, L__________, già prima di procedere alla
rogazione dell’atto di compravendita (doc. C ). Il 25 maggio 2003 l’avv. AO 3
ha comunicato al legale di AP 1 di aver pagato il debito ipotecario di fr.
875'000.-, di aver trattenuto fr. 20'000.- per la tassa sugli utili immobiliari
e fr. 1'211.32 come anticipo per le imposte cantonali e federali arretrate
(doc. B). Il 4 giugno 2003 la Banca __________ ha versato l’importo residuo di fr. 483'788.65
(doc. G), dopo che l’avv. AO 3 aveva ordinato il pagamento il 20 maggio 2003
(doc F). Il 24 luglio 2007 l’Ufficio di tassazione ha stabilito che nessuna
tassa per utili immobiliari era dovuta per la compravendita (conteggio TUI,
doc. richiamo dall’Ufficio di tassazione di M__________).
C.
Con petizione 23
settembre 2004 AP 1 ha chiesto di condannare AO 2, AO 3 e la società in nome
collettivo AO 1 in via solidale al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al
5% dal 12 marzo 2003. Egli sostiene che l’importo di fr. 20'000.- è stato
trattenuto dal notaio senza motivo vista la decisione dell’Ufficio di
tassazione e che a causa del tardivo versamento dell’importo residuo dovutogli
ha subìto un danno di almeno fr. 15'000.- per non aver potuto investire la somma
in precisi titoli. L’attore adduce che il depositario della somma era la
società in nome collettivo AO 1 e non il notaio rogante a titolo personale,
donde la responsabilità solidale dei convenuti giusta l’art. 568 CO. Nella risposta
18 novembre 2004 lo studio legale AO 1 e l’avv. AO 2 hanno eccepito preliminarmente la carenza del presupposto di
legittimazione passiva, poiché non ritengono che lo studio legale in questione
costituisca una società in nome collettivo. Nel merito, essi negano qualsiasi rapporto giuridico con l’attore, poiché
dal contratto di compravendita emerge chiaramente che il mandato é stato
conferito esclusivamente al notaio rogante l’atto. AO 3 non si è costituito in
giudizio ed è rimasto precluso.
D. Con
sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore ha accolto la petizione nei confronti del
convenuto AO 3, condannato a versare fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 12
marzo 2003, e l’ha respinta nei confronti degli altri convenuti.
E. AP
1 è insorto contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 12 marzo
2007, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
integralmente accolta nei confronti di tutti i convenuti, con protesta di
spese, tasse e ripetibili. I convenuti AO 2 e studio legale AO 1 postulano la
reiezione dell’appello con le proprie osservazioni del 2 maggio 2007,
protestando a loro volta spese, tasse e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il
Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attore si fondava sul contratto di
mandato e in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 124 III 363, secondo la quale uno
studio legale, organizzato in forma di SNC o società semplice, risponde per le
violazioni contrattuali di uno dei suoi membri solo nel caso in cui il mandato
è stato conferito a titolo collettivo, è giunto alla conclusione che nella
fattispecie l’incarico era stato conferito a titolo personale al notaio rogante
e a lui solo. Quest’ultimo, come socio dello studio legale menzionato, si è servito
della segreteria e della cancelleria comune ma senza che ciò mutasse il
carattere personale degli incarichi affidatigli. Il primo giudice ha pertanto
escluso ogni responsabilità della società in nome collettivo e dell’avv. AO 2.
Ha di conseguenza accolto la petizione solo nei confronti del notaio rogante,
per aver trattenuto in modo indebito fr. 20'000.- violando così il contratto di
mandato, e aver provocato al venditore un danno di fr. 15'000.- per il
versamento del saldo del prezzo di vendita con quattro mesi di ritardo.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore un accertamento errato e incompleto dei fatti rilevanti
ai fini del giudizio, un errato apprezzamento dei fatti e un’errata
applicazione del diritto ai fatti determinanti. L’attore afferma in primo luogo
che la SNC AO 1 esisteva, era parte al contratto di deposito di fr. 1'380'000.-
ed era responsabile per la mancata utilizzazione dei fondi nel rispetto delle
pattuizioni, così che doveva rifondergli la somma di fr. 35'000.-, per la
restituzione di fr. 20'000.- indebitamente trattenuti e il risarcimento del
danno di fr. 15'000.- conseguente al tardivo versamento del saldo residuo del
prezzo. L’appellante sostiene che il convincimento dell’esistenza di tale
soggetto giuridico poteva nascere presso qualsiasi terzo in buona fede che
entrava in relazione con lo Studio legale e notarile AO 1, vista l’indicazione
“Studio Legale e notarile AO 1” apposta sulla targa all’entrata dello stabile
dove era ubicato lo Studio, nonché nella carta intestata, cosi come l’esistenza
di numero di telefono (doc. L) e fax (doc. M), numero IVA, casella postale
comune ai soci dello Studio. Diversamente, l’attore non ritiene rilevante
l’iscrizione a Registro di Commercio poiché quest’ultima riveste un carattere
puramente dichiarativo. Inoltre, prosegue l’attore, l’attività professionale
del notaio rogante avveniva nel contesto della SNC AO 1, i quali proventi
andavano a beneficio dello Studio legale di cui era socio. Egli rimprovera al Pretore
l’incompleto ed errato accertamento dei fatti, per non aver ammesso le prove
fornite a sostegno di tale tesi (l’audizione del teste __________, i richiami e
le domande di edizione) e per non aver tenuto conto, come previsto secondo
l’art. 246 cpv. 2 CPC, della mancata comparsa all’interrogatorio formale del
notaio rogante, il quale non ha quindi ammesso di condurre attività professionali
al di fuori della SNC. A mente dell’appellante, tali accertamenti avrebbero dovuto
condurre il Pretore a concludere che la pretesa rivendicata si fonda su un
contratto di deposito perfezionato con la SNC Studio Legale
e notarile AO 1, ragione per la quale chiede in questa sede, ai sensi dell’art.
322.
lett. b CPC, che i mezzi di prova da lui proposti sull’esistenza della SNC
siano ammessi e istruiti .
3.
Secondo
l’appellante a torto il Pretore si sarebbe limitato a considerare l’atto di
compravendita per individuare la causa che fonda la pretesa attorea. A suo
dire, infatti, il versamento del prezzo di compravendita, avvenuto prima della
rogazione dell’atto, coincide con la perfezione di un contratto di deposito
speciale che mette in relazione il deponente (acquirente), il depositario (lo
Studio legale AO 1) e il beneficiario (il venditore) a favore del quale è stato
costituito il deposito. La somma depositata costituiva la garanzia per il
pagamento del prezzo al venditore, da versare all’appellante contro consegna
delle garanzie ipotecarie libere di aggravi e contro la prova del pagamento di
tutti gli eventuali oneri fiscali. Per questi motivi, l’attore fonda la pretesa
di fr. 20'000.- per violazione delle norme del contratto di deposito, avendo il
depositario trattenuto ingiustamente la somma di fr. 20'000.- senza restituirla
(art. 477 CO), nonché per aver disposto indebitamente di una somma versata da
un cliente sul conto terzi (art. 12 LFAvv).
4.
La
prestazione caratteristica del contratto di deposito risiede nell’obbligo del
depositario di restituire la cosa depositata (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n.
5764.
pag. 832). In particolare, nel caso del deposito di denaro (art. 481 CO)
il depositario è tenuto a rendere la stessa somma (Barbey, Commentraire Romand CO, m. 10 ad art. 481 CO). Qualora il
depositario fosse chiamato a svolgere altri incarichi, il suo lavoro non può
più essere esaminato secondo le norme che reggono il contratto di deposito,
bensì secondo quelle riguardanti il contratto di mandato (Barbey, Commentaire Romand CO, m. 21 ad art. 472).
Nella fattispecie l’acquirente ha versato il prezzo sul conto bancario del
notaio rogante intestato allo Studio
Legale con l’incarico di pagare il
debito ipotecario che gravava l’immobile oggetto della compravendita, come pure
eventuali imposte e di versare il saldo al venditore, dietro consegna della
cartella ipotecaria da questi detenuta (doc. C). L’appellante adduce che
“clausole generiche e preformulate” non esplicano effetti contrattuali, ma
trascura che le istruzioni litigiose sono in concreto lungi dall’essere ‘generiche
e preformulate’. L’argomento è pretestuoso. Dal rogito risulta in effetti evidente
che il versamento del prezzo di
compravendita costituiva solo una fase dell’incarico affidato al notaio
rogante, che aveva ricevuto precise istruzioni per l’uso della somma versata
dall’acquirente, con l’obbligo di versare al venditore non la somma depositata
dall’acquirente, ma il saldo del prezzo dopo il pagamento dei debiti ipotecari e
delle eventuali imposte (doc. C, fol. III clausola n. 2 “prezzo”). Ne discende
che il requisito essenziale per la qualifica di contratto di deposito ai sensi
degli art. 472 segg. CO non è realizzato nella fattispecie. Per contro, come rilevato
in modo corretto il Pretore, il rapporto giuridico si qualifica in un contratto
di mandato (art. 394 segg. CO), i cui estremi si evincono nel doc. C. Per
eseguire l’incarico, il mandatario ha incassato da terzi (l’acquirente) il
prezzo di compravendita in un periodo antecedente alla rogazione dell’atto di
compravendita (doc. C), il quale costituisce un atto preparatorio
indispensabile all’esecuzione del mandato (Tercier,
op.cit., n. 4706, 4748 pag. 679; RVJ 1979 p. 135, RSJ 1990 p. 233). Il
mandatario era infatti stato incaricato di utilizzare l’importo depositato sul
conto bancario dello studio legale per pagare i debiti ipotecari dietro
consegna delle cartelle ipotecarie al portatore detenute dalla banca creditrice
e le imposte gravanti l’immobile, per versare infine il saldo al venditore
dietro consegna della cartella ipotecaria al portatore in quarto rango da lui
detenuta (doc. C). Risulta chiaro dalla natura degli incarichi e dalle
circostanze che le attività svolte dal mandatario sono state rese
nell’interesse dell’appellante, poiché con il versamento del saldo del prezzo
si sarebbe portata a termine l’esecuzione del contratto di compravendita (Tercier, op. cit., m.4576). La censura
dell’appellante sulla qualifica del contratto, infondata, deve dunque essere
respinta.
5.
L’appellante
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente stabilito che i rapporti
contrattuali vincolavano personalmente il notaio rogante. L’attore afferma che
il contratto era stato stipulato anche con la SNC AO
1, poiché l’incarico di ricevere i fondi e le cartelle ipotecarie
non è un’attività riservata ai soli notai. La conferma che
i rapporti sono intervenuti con tale soggetto giuridico, prosegue l’attore,
andava cercata nei fatti accaduti prima e dopo la rogazione dell’atto. In
effetti, il versamento del prezzo di compravendita effettuato sul conto
bancario intestato allo Studio legale AO 1 (doc C, F, G), gli atti compiuti in
seguito alla conclusione con l’utilizzo di carta intestata Studio legale e
notarile AO 1 (doc B, F, M), così come l’assenza di menzione della persona
depositaria dei fondi presente nel rogito doc. C, determinano la reale e
concorde volontà contrattuale di tutte le parti interessate. Secondo quanto
espone l’appellante la SNC avrebbe delegato internamente al notaio rogante la
gestione dei fondi e deve dunque rispondere in via solidale giusta l’art. 568
CO. In via subordinata, l’istante procede nei confronti dell’altro socio della
SNC, il quale sarebbe responsabile in qualità di co-depositario giusta l’art.
478.
CO, giacché il deposito è avvenuto su un conto congiunto di avvocati e
notai che lo gestivano nell’ambito della loro comune attività professionale. A
torto. A prescindere dal fatto che in concreto non è stato concluso un
contratto di deposito ma un contratto di mandato, nell’atto di
compravendita (doc. C) è manifesto che l’incarico è stato affidato
personalmente al notaio rogante, come indicato alla clausola 2 fol. III del
rogito n. 367. Le parti non potevano avere il benché minimo dubbio, visto il
chiaro testo della clausola, che si trattava di un incarico conferito
personalmente al notaio rogante e non allo studio legale. Il tenore
chiaro di una clausola contrattuale non esclude invero che dalle altre
condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti, oppure
ancora da altre circostanze possa risultare che il testo della menzionata
clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (cfr. DTF 131 III consid.
3.1
pag. 286 con rinvii). Ciononostante, non ci si scosta dal testo chiaro adottato
dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere
ch'esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425
con rinvii).
6.
Nella fattispecie
gli argomenti addotti dall’appellante a sostegno di una delega interna operata
dalla SNC non trovano alcun riscontro. In primo luogo, l’utilizzo di carta
intestata, nonché di un conto corrente bancario comune non costituiscono prove
circa la natura collettiva di un mandato, bensì influenzano la qualificazione
del rapporto societario di uno Studio Legale (Fellmann, Rechtsformen der Zusammenarbeit von Rechstanwalten,
in: Revue de l’avocat, 2003, p. 339 segg.). Un contratto di mandato che non
costituisce una prestazione specificamente legata all’attività di avvocato, come
in questo caso, è da considerare un mandato a titolo personale (DTF 124 III
363). Oltre a ciò, il mandato d’incasso e di pagamento è strettamente collegato
a un’attività notarile (instrumentazione dell’atto di compravendita) e nella
pratica non è raro che il notaio funga contemporaneamente anche da uomo di
fiducia (DTF 113 II 522, RVJ 1979 p. 135,
RSJ 1990 p. 233). Anche la presentazione dell’istanza d’iscrizione al
registro fondiario a cura del notaio rogante convenuto in causa (doc. D), così
come il pagamento delle eventuali imposte costituisce un’attività svolta
nell’ambito notarile (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2005, nota 661, pag. 317). Ne
discende che in concreto non vi sono motivi per ammettere l’esistenza di un
mandato collettivo. È pertanto inutile assumere in questa sede le prove non
ammesse dal Pretore, visto che l’eventuale esistenza della SNC non ha alcuna
rilevanza ai fini del giudizio, trattandosi di un mandato attribuito
personalmente al convenuto AO 3 nell’ambito della sua attività di notaio
rogante.
7.
Visto
quanto precede, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata
indennità per ripetibili di appello.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
1.
L’appello 12 marzo 2007 di AP 1 è
respinto.
2.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa
di giustizia fr. 800.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
850.
-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alle controparti appellate fr. 1’600.- complessivi per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- __________
- __________ - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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