12.2007.67
Contratto di assicurazione. Reticenza. Diritto transitorio
19 febbraio 2008Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.67
Data decisione, Autorità:
19.02.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_177/2008, 14.10.2008
Titolo:
Contratto di assicurazione. Reticenza. Diritto transitorio
ASSICURAZIONE
DIRITTO TRANSITORIO
RETICENZA
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2007.67
Lugano
19 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.224
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 29 ottobre
2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al versamento di una rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 sino alla
cessazione dell’incapacità di
guadagno oltre interessi del 5% sulle rendite scadute e, come postulato in sede
di replica 9 marzo 2005, fr. 18'900.- per le “abusive
trattenute dell’imposta
preventiva”;
richiesta
avversata dalla convenuta che con risposta 1° febbraio 2005 ha postulato la
reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la
condanna dell’attore al
pagamento di fr. 450'198.70
oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2003, fr. 200.- per spese esecutive e fr.
500.- per tassa d’incasso, così
come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo n. 503707;
domanda
riconvenzionale cui l’attore si
è opposto con risposta riconvenzionale 9 marzo 2005;
petizione
che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 16 febbraio 2007,
condannando la convenuta a rifondere all’attore la
rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità
di guadagno, oltre interessi del 5% sulle rendite scadute;
domanda
riconvenzionale che il primo giudice ha invece, con medesimo giudizio,
integralmente respinto;
appellante
la convenuta che con atto di appello 12 marzo 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di
accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 7 maggio 2007 propone la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 28 agosto 1995 AP 1 ha concluso con AO 1 una polizza
assicurativa, valida dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2019 (doc. A). Tale
polizza prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 63'000.-, dopo un
periodo di attesa di 30 giorni, in caso d’incapacità di guadagno,
rispettivamente di fr. 45'000.- annui dopo un’attesa di 720 giorni, nonché l’esonero
dal pagamento dei premi dopo un periodo di attesa di 60 giorni. Compilando il 29
luglio 1995 il questionario “supplemento della proposta”, AO 1 ha risposto
negativamente sia alla domanda n. 2.3 (“avete stipulato assicurazioni di
rendite o d’indennità giornaliere per incapacità di guadagno presso un’altra
società d’assicurazione”; doc. 1) sia a quella n. 2.4 (“avete stipulato o
proposto assicurazioni sulla vita per una somma assicurata totale pari o
superiore a fr. 750'000.- risp. rendite per IG pari o superiori a fr. 60'000.-”).
Fatti
B. Il
29 settembre 1998 AO 1, a quel tempo impresario di __________, è risultato afflitto
da un disturbo depressivo grave (poi sfociato in un disturbo di personalità di
tipo paranoideo) che ha provocato una sua incapacità di guadagno, con un
ricovero il 12 ottobre 1998 presso la __________ a __________, dove è rimasto
fino al 2 settembre 1999, poi ancora dal 14 al 22 settembre 1999, dal 12 al 29
ottobre 1999 e dall’11 gennaio fino al 4 marzo 2000. Egli ha pertanto
annunciato, nell’ottobre 1998, il caso a AP 1, chiedendo il versamento delle
sue prestazioni. Ciò che quest’ultima ha fatto fino al 1° luglio 2003, quando essa
ha comunicato per lettera raccomandata (doc. L) a AO 1 la rescissione del
contratto per reticenza ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di
assicurazione (LCA), poiché egli avrebbe sottaciuto (rispondendo no alle domande
n. 2.3 e 2.4 del doc. 1; sopra, lett. A) di aver concluso, già nel luglio 1995,
assicurazioni per perdita di guadagno con altre compagnie d’assicurazione sulla
vita. Essa ha peraltro chiesto il rimborso delle prestazioni fino a quel
momento erogate all’assicurato, per un importo di complessivi fr. 450'198.70. AO
1 ha contestato con lettera 24 luglio 2003 tale rescissione e la richiesta di
rimborso, chiedendo di indicare quali assicurazioni avrebbe stipulato e quando AP
1 è venuta a conoscenza della circostanza da lei allegata (doc. M). AP 1 ha
risposto di aver appreso della reticenza dopo un controllo da lei effettuato
all’inizio di giugno 2003, ovvero dopo un colloquio telefonico 10 giugno 2003
con la collaboratrice di una società concorrente, e ha allegato le conferme 13 giugno
2003 in tal senso di __________, di __________ e di una terza società che si è
poi rivelata essere __________ (doc. N). Nel frattempo, con decisione 12 aprile
2001 l’Assicurazione federale per l’invalidità ha accolto la domanda di
invalidità di AO 1 e gli ha accordato una rendita dell’80% con effetto
retroattivo dal 1° agosto 1999 (doc. 18).
C. Fallito
ogni tentativo di concludere amichevolmente la vertenza, il 29 ottobre 2004 AO
1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento della
rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità
di guadagno, oltre interessi del 5% “dalle singole scadenze di pagamento
contrattuali”, e, come postulato in sede di replica 9
marzo 2005, fr. 18'900.- per le
“abusive trattenute dell’imposta preventiva”. Le domande sono state avversate dalla convenuta che, con risposta 1° febbraio 2005, ha
postulato la reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale
la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 450'198.70
oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2003, fr. 200.- per spese esecutive e fr.
500.- per tassa d’incasso, così
come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo n. 503707. L’attore si è opposto a sua volta alla domanda riconvenzionale con risposta
riconvenzionale 9 marzo 2005. Con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore ha
accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a rifondere all’attore la rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino
alla cessazione dell’incapacità di guadagno, oltre interessi del 5% sulle
rendite scadute. Egli ha invece respinto integralmente, con medesimo giudizio,
la domanda riconvenzionale.
D. Avverso
la decisione del Pretore, il 12 marzo 2007 AP 1 ha presentato appello,
chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 7 maggio
2007 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. Nella fattispecie è pacifico che tra le parti è stato sottoscritto
un contratto misto di assicurazione sulla vita e di indennità per incapacità di
guadagno, retto dalla legge sul contratto di assicurazione (LCA).
Preliminarmente occorre quindi decidere il quesito, che il Pretore ha omesso,
di sapere se nella fattispecie sia applicabile la LCA nel suo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2006 – come attestato nella sentenza impugnata – o quella
precedente.
1.1
Il 1°
gennaio 2006 è entrata in vigore la novella legislativa della legge federale
sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli
altri, e per quanto qui interessa, anche gli art. 4 e 6 relativi alle
dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, alla reticenza e
alle sue conseguenze. La differenza tra la vecchia e la
nuova normativa è sostanziale, poiché con la novella legislativa, al fine di
attenuare le severe conseguenze in cui incorreva l’assicurato in caso di
reticenza (rescissione del contratto ex tunc, obbligo per lo stipulante
di restituire le prestazioni ricevute), il legislatore ha sì mantenuto il
diritto alla rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di
prestazioni ma alla sola condizione che esista un nesso causale tra il fatto
taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito. Di
conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane
intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o
sull’estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo
viene meno e l’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già
effettuate (messaggio del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla
sorveglianza delle imprese di assicurazione e la modifica della legge federale
sul contratto d’assicurazione, FF 2003, n. 1.2.5.2.1., pag. 3249, n. 2.2.2. ad
art. 6 e 8, pag. 3298).
1.2
Riguardo
agli art. 4 e 6 LCA la nuova legge non contiene alcuna disposizione
transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all’art.
102.
LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia gli art. 882 e 883
vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del titolo finale del CC.
L’art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti
giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice civile sono
regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e
cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò
gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per
quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per
l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). La
compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti
rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell’art.
1.
Tit. fin. CC, per cui ogni violazione dell’obbligo di notifica avvenuta prima
del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a quel momento,
anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l’assicuratore ha la
possibilità di recedere dal contratto nell’estensione e con le conseguenze
previste dall’art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni
eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell’avvenuta violazione
dell’obbligo di dichiarare i fatti determinanti da parte del proponente (cfr.
anche Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis,
in HAVE/REAS 1/2006, pag. 32). Stando così le cose, in concreto, visto che la
presunta reticenza sarebbe stata commessa il 29 luglio 1995 (doc. 1), giorno in
cui l’appellato ha sottoscritto la proposta assicurativa, e il 28 agosto 1995
(doc. A), data in cui la polizza è stata emessa dall’assicuratore e trasmessa
all’interessato, tornano quindi applicabili in particolare gli art. 4 e 6 vLCA
e non già le nuove norme sulla reticenza, come invece ritenuto nella sentenza
impugnata (sentenza della II CCA del 17 dicembre 2007 inc. 12.2006.218). Sulle
conseguenze di tale applicazione si dirà più sotto.
2.
Il
Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se la dichiarazione di
recesso sia sufficientemente precisa, poiché ha ritenuto tardiva la reazione da
parte di AP 1. Secondo il primo giudice, invero, quest’ultima ha comunicato la
rescissione del contratto il 1° luglio 2003, adducendo di aver avuto conoscenza
della reticenza solo da inizio giugno 2003, mentre dal carteggio processuale è
emerso che già in una lettera raccomandata 25 novembre 1995 l’assicurato le
aveva comunicato, in occasione di un infortunio a una gamba, che “né la __________, né la __________, hanno
preso posizione alcuna”. Di conseguenza, il Pretore ha accolto la petizione
nella misura di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità
di guadagno, oltre interessi, e ha respinto integralmente la domanda riconvenzionale
della convenuta.
3.
Come
spiegato dal Pretore, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla
data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della reticenza
prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che
potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni del
proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine di rescissione di
quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA, il cui rispetto dev’essere provato
dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3), inizia a decorrere dalla
conoscenza della reticenza, ovvero da quando l’assicuratore è completamente
orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente
allorché egli ne ha una conoscenza effettiva. In altre parole, semplici
sospetti non sono sufficienti (DTF 119 V 287/28; 118 II 340 consid. 3a; 116 V
229.
consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). È però evidente che se l’assicurazione
rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costituitivi della
reticenza essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza
effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c; II CCA, sentenza inc. n.
12.2004.78
del 23 giugno 2005, consid. 8).
4.
L’appellante
sostiene anzitutto che l’assicuratore che ha un vago sospetto dell’esistenza di
una reticenza non è tenuto a intraprendere le relative indagini. Secondo la
convenuta, nella fattispecie, siccome la missiva 25 novembre 2005 (la cui
ricezione è comunque contestata) non indicava l’inizio della relazione
contrattuale con le assicurazioni __________ e __________, essa non poteva
sapere con certezza che l’attore aveva chiesto o ricevuto delle proposte di
assicurazione per incapacità di guadagno. L’appellato ha compilato il
formulario di cui alle domande n. 2.3 e 2.4 (doc. 1) il 29 luglio 1995 e la
polizza è stata emessa il 28 agosto 1995 (doc. A). La lettera in questione
(doc. T) è quindi di soli tre mesi successiva all’emissione della polizza, rispettivamente
quasi quattro mesi dalla sottoscrizione del formulario. Nella lettera 25
novembre 2005 l’assicurato, riferendosi a un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto anche essere operato, ha dichiarato
“ho verificato presso __________ ed il caso è stato definitivamente chiuso; Faccio
notare che, a seguito della stessa dichiarazione __________ del 18 settembre
per lo stesso problema, né la __________, né la __________ hanno preso
posizione alcuna” (doc. T). Nelle circostanze descritte, con indicazioni chiare
sull’esistenza di assicurazioni con __________ e __________, e a soli pochi
mesi dalla conclusione del contratto, come spiegato dal Pretore ben si può dire
che AP 1 si è scientemente rifiutata di prendere conoscenza della reticenza.
5.
L’appellante
prosegue affermando di non aver ricevuto la missiva 25 novembre 1995, bensì solo,
il 27 novembre 1995, una lettera raccomandata datata 23 novembre 1995 (cfr.
timbro postale di ricevuta di cui al doc. 9), agli atti rubricata come doc. 10.
Il Pretore ha spiegato che il 20 febbraio 2004 la convenuta, in risposta a uno
scritto 11 febbraio 2004 dell’attore, ha ammesso la ricezione della lettera, limitandosi
a precisare di non trovarla nel proprio incarto (sentenza impugnata, pag. 5 in
fondo).
5.1
Al
riguardo, la convenuta sostiene che la missiva 23 novembre 1995 fa riferimento
a una lettera di medesima data della AP 1 (doc. 11). L’attore non avrebbe
potuto rispondere a quest’ultima lettera lo stesso 23 novembre 1995, ma al più
presto, considerato l’invio postale, il giorno successivo, ovvero il 24
novembre 1995. Lo scritto di cui al doc. 10, quindi, sebbene datato 23 novembre
1995, dev’essere stato spedito con invio raccomandato n. 284 e pervenuto a AP 1
il 27 novembre 1995 (appello, pag. 6). Come detto (sopra, consid. 3), il
rispetto del termine di rescissione di quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA dev’essere
provato dall’assicuratore. Le affermazioni dell’appellante si limitano a mere
congetture di parte, sprovviste di prova. Il teste __________, dipendente
della convenuta al quale la lettera in questione era indirizzata, ha invero dichiarato
che “fino al 2003 non ero a conoscenza che l’attore fosse assicurato anche
presso la __________, __________ e la __________” (audizione 4 ottobre 2005,
pag. 4 in mezzo), ma non sostiene di non aver ricevuto la lettera in questione.
Tanto più che la sua affermazione non significa ancora che non vi fossero
elementi a disposizione di AP 1 che essa, scientemente, non ha preso in
considerazione. Dal timbro postale della raccomandata (doc. 19), poi, emerge
che la missiva è stata inviata il 25 novembre 1995, ovvero proprio il giorno in
cui risulta essere stata scritta la lettera contestata (doc. T).
5.2
Secondo
l’appellante risulta inoltre arduo ipotizzare che l’attore abbia scritto, nello
spazio di due giorni (23 e 25 novembre), due lettere con un contenuto simile.
Essa sostiene che la lettera 25 novembre 1995 (doc. T) è avulsa dalla
corrispondenza intercorsa fino a quel momento. Tant’è che si riferisce a una precedente lettera di AP 1, ma non
specifica quale. Inoltre, se AP 1 avesse ricevuto lo scritto in questione,
allora nella sua lettera 29 gennaio 1996 avrebbe fatto riferimento allo stesso (appello,
pag. 6 in fondo e 7). Una volta di nuovo le asserzioni della convenuta si
esauriscono in un discorso di verosimiglianza e in mere illazioni. Tanto più
che sebbene sia vero che la lettera 29 gennaio 1996 (doc. DD) non fa
riferimento alla missiva controversa, nemmeno indica la lettera 23 novembre
1995.
(doc. 10) dell’attore. La
lettera 25 novembre 1995 (doc. T) non è inoltre avulsa dal contesto, poiché,
tra le altre cose, autorizza AP 1 a prendere visione dell’incarto relativo all’operazione eseguita dal dott. __________.
Dal rapporto dell’esame medico
del dott. __________ per la stipulazione dell’assicurazione con AP 1 è emerso che l’assicurato aveva subìto la rottura della tibia ed era stato operato
dal dott. __________ (doc. 4). Il 16 ottobre 1995 il dott. __________ ha poi
attestato che l’assicurato
soffriva di disturbi alla schiena (doc. 19), motivo per cui AP 1 il 23 novembre
1995.
ha segnalato all’attore
che ciò non risultava dal rapporto del dott. __________ e costituiva, quindi,
un caso di reticenza (doc. 11). Con lettera datata 23 novembre 1995 l’attore ha spiegato che non si trattava di
dolori alla schiena, ma dell’utilizzo
di un sottopiede e che quindi non aveva percepito tale circostanza come degna
di nota (doc. 10). Nella lettera 25 novembre 1995 egli ha quindi spiegato che si
era recato dal dott. __________ a seguito dell’operazione del dott. __________ e ha fatto riferimento a una dichiarazione
18.
settembre 1995 di __________, inviata con lettera 20 settembre 1995 a AP 1
(doc. 19). Inoltre, è con la lettera controversa 25 novembre 1995 che l’assicurato ha autorizzato AP 1 “a prendere visione dell’infortunio (…)
operato alla gamba destra da parte del dott. __________” (doc. T). Come sostenuto dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), non vi è altra missiva,
nel carteggio processuale, che autorizza AP 1 in tal senso. L’appellante sostiene di non aver mai chiesto
all’attore di essere
autorizzata a visionare simile incarto (appello, pag. 7 in mezzo). Tuttavia,
poco importa se essa abbia chiesto esplicitamente ciò. Invero, contestando all’assicurato di non aver dichiarato l’esistenza di un presunto disturbo alla
schiena, è chiaro che quest’ultimo
abbia voluto autorizzare l’assicurazione
a domandare chiarimenti al dott. __________, che, nel suo rapporto 12 dicembre
1995.
(doc. 19), si è pronunciato proprio su tale tema (pag. 2). Tutto lascia
quindi intendere che la ricezione, da parte della convenuta, del rapporto 12
dicembre 1995 allestito dal dott. __________ (doc. 19) si fondi sulla lettera
25.
novembre 1995 (doc. T).
5.3
AP 1
solleva altresì seri dubbi sulla veridicità dello scritto 25 novembre 1995
(doc. T), nel senso che lo stesso sarebbe stato scritto successivamente e
retrodatato per dimostrare la buona fede dell’attore (appello, pag. 7 in fondo). In altre parole, l’appellante non si limita a sostenere di non
aver mai ricevuto la missiva in questione, ma sostiene la falsità formale del
documento prodotto in causa. Se non che, come affermato dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), la
convenuta avrebbe dovuto, semmai, avvalersi della procedura dell’eccezione di falso secondo gli art. 216
segg. CPC, a difetto di che, il documento in questione è riconosciuto (art. 199
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 seg. ad art. 216
CPC).
5.4
L’appellante sostiene, poi, di aver domandato
alla compagnia di riassicurazioni __________, presso la quale essa si è
assicurata a seguito del rischio elevato della polizza conclusa con l’attore, se era in possesso dello scritto 25
novembre 1995 (doc. T). Domanda alla quale __________ ha risposto negativamente,
affermando invece di essere in possesso della missiva 23 novembre 1995
(appello, pag. 7 in basso e 8 in alto). Tuttavia, la censura non può essere
condivisa. Invero, ciò non comprova che nemmeno AP 1 abbia ricevuto la stessa.
Per tacere del fatto che tale circostanza non è nemmeno stata confermata dalla
teste __________, allora collaboratrice di __________, poiché essa ha
dichiarato di non sapere se la società è in possesso delle missive 23 o 25
novembre 1995 (audizione per via rogatoriale 31 gennaio 2006, pag. 4 in mezzo).
5.5
La
convenuta prosegue criticando l’interpretazione attribuita dal Pretore alla lettera 20 febbraio 2004
(doc. 19), con la quale, secondo il primo giudice, essa avrebbe ammesso la
ricezione della missiva (appello, pag. 8). Nello scritto citato AP 1 risponde a
una lettera 11 febbraio 2004 del patrocinatore dell’attore, nella quale dichiarava “ho preso atto con sorpresa del suo scritto 10 febbraio 2004, con il
quale contesta di aver ricevuto la lettera 25 novembre 1995 del mio cliente. Quest’ultimo, come risulta dall’allegata copia della ricevuta 25 novembre 1995
è infatti n grado di dimostrare che tale scritto è stato regolarmente inviato.
Non risulta inoltre che la lettera sia stata rinviata al mittente in quanto non
ritirata”. Si spiegava altresì
che “con la lettera in
discussione il signor __________ autorizzava la AP 1 a prendere visione dell’incarto concernente l’infortunio (…)” (doc. 19). Il 20 febbraio 2004 AP 1 ha
risposto “abbiamo potuto
constatare che la lettera raccomandata n. 284 ci è effettivamente pervenuta.
Tuttavia non la troviamo nei nostri incartamenti. Non ci sappiamo spiegare come
ciò sia potuto accadere. ciò nonostante siamo dell’opinione che la nostra disdetta fosse ancora valida al 1° luglio
2003.
e manteniamo tale decisione” (loc. cit.). L’appellante
sostiene che AP 1 il 10 febbraio 2004 ha ribadito quanto espresso nella
successiva lettera del 19 febbraio 2004 (recte: 20 febbraio 2004), dichiarando
che “non abbiamo mai ricevuto l’originale della lettera (…) del 25 novembre
1995” (loc. cit.). In altre
parole, l’appellante sostiene
di aver semplicemente ammesso la ricezione della raccomandata, ma ha
specificato che essa non è la lettera 25 novembre 1995, bensì quella 23
novembre 1995. Tuttavia, mal si comprende, anzitutto, come una lettera
anteriore nel tempo possa ribadire il concetto di una inviata successivamente. AP
1.
ha inizialmente (lettera 10 febbraio 2004) negato di aver ricevuto la missiva
controversa, ma ha poi ammesso di aver ricevuto la raccomandata che l’attore sosteneva concernere simile lettera
(lettera 20 febbraio 2004). Essa si è limitata a spiegare di non trovarla nel
proprio incarto, ma nella sua missiva 20 febbraio 2004 (doc. 19) non dice che l’invio raccomandato concerne un’altra lettera, ovvero quella 23 novembre
1995.
Tutto lascia quindi intendere, come accertato dal Pretore, che quest’ultima abbia ammesso la ricezione in
questione. In definitiva, AP 1 ha avuto conoscenza, già nel corso del 1995, del
fatto che l’assicurato aveva
stipulato altre assicurazioni con __________ e __________. Non si trattava di
semplici sospetti, poiché l’attore
ha chiaramente indicato la sua relazione contrattuale con le due compagnie
testé citate. L’appellante si è
quindi rifiutata di prendere conoscenza di tali elementi e ha commesso abuso di
diritto. Da qui, la tardività della sua dichiarazione di recesso 1° luglio 2003
(doc. L).
6.
Si
aggiunga che dal carteggio processuale emerge, inoltre, che AP 1 si è rifiutata
di prendere conoscenza degli elementi di una reticenza anche dopo i fatti testé
riportati. Anzitutto, nel suo rapporto 30 ottobre 2000 lo psichiatra __________
riferisce che nel febbraio 1999 “in un attestato a __________, i dott. __________ e __________ accennano
allo stato precario del paziente e al peggioramento del suo stato”. Tale scritto è stato inviato il 3
novembre 2000 dal patrocinatore dell’attore alla convenuta (doc. 18, pag. 3 del rapporto). L’esistenza di una relazione contrattuale con
__________ doveva quindi già essere nota a AP 1 nel novembre 2000. Il 15 agosto
2000, poi, lo psichiatra __________ ha allestito un referto, dal quale emerge
che fino a settembre 2000 l’assicurato
percepiva ancora fr. 4'000.-
mensili da __________ (doc. 18: rapporto, pag. 4: “noch bis September 2000 werde er von der __________ ca. fr. 4'000.- monatlich beziehen”). Tale rapporto, poi, è indirizzato sia a __________,
sia a AP 1, riportando entrambi i destinatari sulla stessa pagina (loc. cit.). Ma
vi è di più, l’onorario per il
suo allestimento è stato fatturato, su medesima fattura, in parti uguali a
entrambe le società testé citate (loc. cit.: fattura 16 agosto 2000). La
convenuta ha sostenuto dinanzi al primo giudice di non aver reagito nel 2000
poiché “sapeva che la __________
conclude unicamente assicurazioni d’indennità giornaliera e questo non era in ogni caso un motivo valido
per far valere un caso di reticenza” (conclusioni, pag. 11 in fondo; risposta, pag. 12 in alto).
Tuttavia, tale affermazione, per nulla provata, collide con il comportamento da
lei tenuto nel 2003, quando ha chiesto informazioni anche a tale compagnia (doc. 18: lettera 11 giugno 2003).
Essa sostiene di aver chiesto ragguagli a__________ “per avere una visione complessiva dei vari contratti d’assicurazione conclusi dall’attore” (conclusioni, loc. cit.), ma mal si comprende come ciò avesse
potuto esserle utile, se, come da lei asserito per il 2000, la circostanza di
aver concluso un’assicurazione
con __________ era irrilevante dal profilo della reticenza. Per tacere del
fatto che alla domanda n. 2.3 del “Supplemento alla proposta” si fa riferimento anche a assicurazioni d’indennità giornaliere (doc. 1). A titolo abbondanziale si aggiunga
che il 7 aprile (doc. AA) e il 19 maggio 2003 (doc. BB) __________ aveva già chiesto
a AP 1 informazioni sull’attore, sebbene quest’ultima sostenga di non aver reagito a tali
missive poiché non presenti nei suoi atti (doc. CC). La teste __________,
dipendente di __________, ha nondimeno riferito di aver inviato alla convenuta
la richiesta di informazioni il
7.
aprile 2003 e di aver sollecitato una risposta, senza esito, ancora il 19
maggio 2003, per ottenere riscontro solo dopo una telefonata nel giugno 2003
(verbale 5 dicembre 2005, pag. 1). In simili circostanze, la reazione della
convenuta, che ha dichiarato il proprio recesso per reticenza il 1° luglio 2003
(doc. L), è tardiva.
7.
L’appello
deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario entrare nel
merito della questione, sollevata dall’appellato (osservazioni, pag. 2 in mezzo), della genericità della
missiva 1° luglio 2003 di disdetta e di richiesta di rimborso.
8.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto
posti a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per la quantificazione
degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile per la procedura di appello
si tiene conto di un valore litigioso determinato dalle conclusioni nell’ultimo atto di causa (art. 15 CPC) di fr. 1'746'900.- per l’azione principale (fr. 108'000.- annui x 16 anni; in virtù dell’art. 7 cpv. 3 CPC, essendo la durata incerta, occorrerebbe cumulare
20.
annualità, ma dalla polizza, doc. A, emerge che le prestazioni sono erogate
fino al massimo all’agosto
2019, da cui 16 anni a partire dal 1° agosto 2003; fr. 18'900.-) e di fr. 450'898.70 (450'198.70 + 200.- + 500.-) per quella riconvenzionale
(cfr. II CCA, inc. 12.2006.9 del 15 marzo 2007).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 12 marzo 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5'050.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
5'100.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 13'000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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