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Decisione

12.2007.67

Contratto di assicurazione. Reticenza. Diritto transitorio

19 febbraio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

29 settembre 1998 AO 1, a quel tempo impresario di __________, è risultato afflitto

da un disturbo depressivo grave (poi sfociato in un disturbo di personalità di

tipo paranoideo) che ha provocato una sua incapacità di guadagno, con un

ricovero il 12 ottobre 1998 presso la __________ a __________, dove è rimasto

fino al 2 settembre 1999, poi ancora dal 14 al 22 settembre 1999, dal 12 al 29

ottobre 1999 e dall’11 gennaio fino al 4 marzo 2000. Egli ha pertanto

annunciato, nell’ottobre 1998, il caso a AP 1, chiedendo il versamento delle

sue prestazioni. Ciò che quest’ultima ha fatto fino al 1° luglio 2003, quando essa

ha comunicato per lettera raccomandata (doc. L) a AO 1 la rescissione del

contratto per reticenza ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di

assicurazione (LCA), poiché egli avrebbe sottaciuto (rispondendo no alle domande

n. 2.3 e 2.4 del doc. 1; sopra, lett. A) di aver concluso, già nel luglio 1995,

assicurazioni per perdita di guadagno con altre compagnie d’assicurazione sulla

vita. Essa ha peraltro chiesto il rimborso delle prestazioni fino a quel

momento erogate all’assicurato, per un importo di complessivi fr. 450'198.70. AO

1 ha contestato con lettera 24 luglio 2003 tale rescissione e la richiesta di

rimborso, chiedendo di indicare quali assicurazioni avrebbe stipulato e quando AP

1 è venuta a conoscenza della circostanza da lei allegata (doc. M). AP 1 ha

risposto di aver appreso della reticenza dopo un controllo da lei effettuato

all’inizio di giugno 2003, ovvero dopo un colloquio telefonico 10 giugno 2003

con la collaboratrice di una società concorrente, e ha allegato le conferme 13 giugno

2003 in tal senso di __________, di __________ e di una terza società che si è

poi rivelata essere __________ (doc. N). Nel frattempo, con decisione 12 aprile

2001 l’Assicurazione federale per l’invalidità ha accolto la domanda di

invalidità di AO 1 e gli ha accordato una rendita dell’80% con effetto

retroattivo dal 1° agosto 1999 (doc. 18).

C. Fallito

ogni tentativo di concludere amichevolmente la vertenza, il 29 ottobre 2004 AO

1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento della

rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità

di guadagno, oltre interessi del 5% “dalle singole scadenze di pagamento

contrattuali”, e, come postulato in sede di replica 9

marzo 2005, fr. 18'900.- per le

“abusive trattenute dell’imposta preventiva”. Le domande sono state avversate dalla convenuta che, con risposta 1° febbraio 2005, ha

postulato la reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale

la condanna dell’attore al

pagamento di fr. 450'198.70

oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2003, fr. 200.- per spese esecutive e fr.

500.- per tassa d’incasso, così

come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo n. 503707. L’attore si è opposto a sua volta alla domanda riconvenzionale con risposta

riconvenzionale 9 marzo 2005. Con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore ha

accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a rifondere all’attore la rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino

alla cessazione dell’incapacità di guadagno, oltre interessi del 5% sulle

rendite scadute. Egli ha invece respinto integralmente, con medesimo giudizio,

la domanda riconvenzionale.

D. Avverso

la decisione del Pretore, il 12 marzo 2007 AP 1 ha presentato appello,

chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 7 maggio

2007 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. Nella fattispecie è pacifico che tra le parti è stato sottoscritto

un contratto misto di assicurazione sulla vita e di indennità per incapacità di

guadagno, retto dalla legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Preliminarmente occorre quindi decidere il quesito, che il Pretore ha omesso,

di sapere se nella fattispecie sia applicabile la LCA nel suo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2006 – come attestato nella sentenza impugnata – o quella

precedente.

1.1

Il 1°

gennaio 2006 è entrata in vigore la novella legislativa della legge federale

sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli

altri, e per quanto qui interessa, anche gli art. 4 e 6 relativi alle

dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, alla reticenza e

alle sue conseguenze. La differenza tra la vecchia e la

nuova normativa è sostanziale, poiché con la novella legislativa, al fine di

attenuare le severe conseguenze in cui incorreva l’assicurato in caso di

reticenza (rescissione del contratto ex tunc, obbligo per lo stipulante

di restituire le prestazioni ricevute), il legislatore ha sì mantenuto il

diritto alla rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di

prestazioni ma alla sola condizione che esista un nesso causale tra il fatto

taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito. Di

conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane

intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o

sull’estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo

viene meno e l’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già

effettuate (messaggio del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla

sorveglianza delle imprese di assicurazione e la modifica della legge federale

sul contratto d’assicurazione, FF 2003, n. 1.2.5.2.1., pag. 3249, n. 2.2.2. ad

art. 6 e 8, pag. 3298).

1.2

Riguardo

agli art. 4 e 6 LCA la nuova legge non contiene alcuna disposizione

transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all’art.

102.

LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia gli art. 882 e 883

vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del titolo finale del CC.

L’art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti

giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice civile sono

regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e

cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò

gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per

quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per

l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). La

compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti

rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell’art.

1.

Tit. fin. CC, per cui ogni violazione dell’obbligo di notifica avvenuta prima

del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a quel momento,

anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l’assicuratore ha la

possibilità di recedere dal contratto nell’estensione e con le conseguenze

previste dall’art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni

eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell’avvenuta violazione

dell’obbligo di dichiarare i fatti determinanti da parte del proponente (cfr.

anche Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis,

in HAVE/REAS 1/2006, pag. 32). Stando così le cose, in concreto, visto che la

presunta reticenza sarebbe stata commessa il 29 luglio 1995 (doc. 1), giorno in

cui l’appellato ha sottoscritto la proposta assicurativa, e il 28 agosto 1995

(doc. A), data in cui la polizza è stata emessa dall’assicuratore e trasmessa

all’interessato, tornano quindi applicabili in particolare gli art. 4 e 6 vLCA

e non già le nuove norme sulla reticenza, come invece ritenuto nella sentenza

impugnata (sentenza della II CCA del 17 dicembre 2007 inc. 12.2006.218). Sulle

conseguenze di tale applicazione si dirà più sotto.

2.

Il

Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se la dichiarazione di

recesso sia sufficientemente precisa, poiché ha ritenuto tardiva la reazione da

parte di AP 1. Secondo il primo giudice, invero, quest’ultima ha comunicato la

rescissione del contratto il 1° luglio 2003, adducendo di aver avuto conoscenza

della reticenza solo da inizio giugno 2003, mentre dal carteggio processuale è

emerso che già in una lettera raccomandata 25 novembre 1995 l’assicurato le

aveva comunicato, in occasione di un infortunio a una gamba, che “né la __________, né la __________, hanno

preso posizione alcuna”. Di conseguenza, il Pretore ha accolto la petizione

nella misura di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità

di guadagno, oltre interessi, e ha respinto integralmente la domanda riconvenzionale

della convenuta.

3.

Come

spiegato dal Pretore, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla

data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della reticenza

prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che

potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni del

proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine di rescissione di

quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA, il cui rispetto dev’essere provato

dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3), inizia a decorrere dalla

conoscenza della reticenza, ovvero da quando l’assicuratore è completamente

orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente

allorché egli ne ha una conoscenza effettiva. In altre parole, semplici

sospetti non sono sufficienti (DTF 119 V 287/28; 118 II 340 consid. 3a; 116 V

229.

consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). È però evidente che se l’assicurazione

rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costituitivi della

reticenza essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza

effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c; II CCA, sentenza inc. n.

12.2004.78

del 23 giugno 2005, consid. 8).

4.

L’appellante

sostiene anzitutto che l’assicuratore che ha un vago sospetto dell’esistenza di

una reticenza non è tenuto a intraprendere le relative indagini. Secondo la

convenuta, nella fattispecie, siccome la missiva 25 novembre 2005 (la cui

ricezione è comunque contestata) non indicava l’inizio della relazione

contrattuale con le assicurazioni __________ e __________, essa non poteva

sapere con certezza che l’attore aveva chiesto o ricevuto delle proposte di

assicurazione per incapacità di guadagno. L’appellato ha compilato il

formulario di cui alle domande n. 2.3 e 2.4 (doc. 1) il 29 luglio 1995 e la

polizza è stata emessa il 28 agosto 1995 (doc. A). La lettera in questione

(doc. T) è quindi di soli tre mesi successiva all’emissione della polizza, rispettivamente

quasi quattro mesi dalla sottoscrizione del formulario. Nella lettera 25

novembre 2005 l’assicurato, riferendosi a un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto anche essere operato, ha dichiarato

“ho verificato presso __________ ed il caso è stato definitivamente chiuso; Faccio

notare che, a seguito della stessa dichiarazione __________ del 18 settembre

per lo stesso problema, né la __________, né la __________ hanno preso

posizione alcuna” (doc. T). Nelle circostanze descritte, con indicazioni chiare

sull’esistenza di assicurazioni con __________ e __________, e a soli pochi

mesi dalla conclusione del contratto, come spiegato dal Pretore ben si può dire

che AP 1 si è scientemente rifiutata di prendere conoscenza della reticenza.

5.

L’appellante

prosegue affermando di non aver ricevuto la missiva 25 novembre 1995, bensì solo,

il 27 novembre 1995, una lettera raccomandata datata 23 novembre 1995 (cfr.

timbro postale di ricevuta di cui al doc. 9), agli atti rubricata come doc. 10.

Il Pretore ha spiegato che il 20 febbraio 2004 la convenuta, in risposta a uno

scritto 11 febbraio 2004 dell’attore, ha ammesso la ricezione della lettera, limitandosi

a precisare di non trovarla nel proprio incarto (sentenza impugnata, pag. 5 in

fondo).

5.1

Al

riguardo, la convenuta sostiene che la missiva 23 novembre 1995 fa riferimento

a una lettera di medesima data della AP 1 (doc. 11). L’attore non avrebbe

potuto rispondere a quest’ultima lettera lo stesso 23 novembre 1995, ma al più

presto, considerato l’invio postale, il giorno successivo, ovvero il 24

novembre 1995. Lo scritto di cui al doc. 10, quindi, sebbene datato 23 novembre

1995, dev’essere stato spedito con invio raccomandato n. 284 e pervenuto a AP 1

il 27 novembre 1995 (appello, pag. 6). Come detto (sopra, consid. 3), il

rispetto del termine di rescissione di quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA dev’essere

provato dall’assicuratore. Le affermazioni dell’appellante si limitano a mere

congetture di parte, sprovviste di prova. Il teste __________, dipendente

della convenuta al quale la lettera in questione era indirizzata, ha invero dichiarato

che “fino al 2003 non ero a conoscenza che l’attore fosse assicurato anche

presso la __________, __________ e la __________” (audizione 4 ottobre 2005,

pag. 4 in mezzo), ma non sostiene di non aver ricevuto la lettera in questione.

Tanto più che la sua affermazione non significa ancora che non vi fossero

elementi a disposizione di AP 1 che essa, scientemente, non ha preso in

considerazione. Dal timbro postale della raccomandata (doc. 19), poi, emerge

che la missiva è stata inviata il 25 novembre 1995, ovvero proprio il giorno in

cui risulta essere stata scritta la lettera contestata (doc. T).

5.2

Secondo

l’appellante risulta inoltre arduo ipotizzare che l’attore abbia scritto, nello

spazio di due giorni (23 e 25 novembre), due lettere con un contenuto simile.

Essa sostiene che la lettera 25 novembre 1995 (doc. T) è avulsa dalla

corrispondenza intercorsa fino a quel momento. Tant’è che si riferisce a una precedente lettera di AP 1, ma non

specifica quale. Inoltre, se AP 1 avesse ricevuto lo scritto in questione,

allora nella sua lettera 29 gennaio 1996 avrebbe fatto riferimento allo stesso (appello,

pag. 6 in fondo e 7). Una volta di nuovo le asserzioni della convenuta si

esauriscono in un discorso di verosimiglianza e in mere illazioni. Tanto più

che sebbene sia vero che la lettera 29 gennaio 1996 (doc. DD) non fa

riferimento alla missiva controversa, nemmeno indica la lettera 23 novembre

1995.

(doc. 10) dell’attore. La

lettera 25 novembre 1995 (doc. T) non è inoltre avulsa dal contesto, poiché,

tra le altre cose, autorizza AP 1 a prendere visione dell’incarto relativo all’operazione eseguita dal dott. __________.

Dal rapporto dell’esame medico

del dott. __________ per la stipulazione dell’assicurazione con AP 1 è emerso che l’assicurato aveva subìto la rottura della tibia ed era stato operato

dal dott. __________ (doc. 4). Il 16 ottobre 1995 il dott. __________ ha poi

attestato che l’assicurato

soffriva di disturbi alla schiena (doc. 19), motivo per cui AP 1 il 23 novembre

1995.

ha segnalato all’attore

che ciò non risultava dal rapporto del dott. __________ e costituiva, quindi,

un caso di reticenza (doc. 11). Con lettera datata 23 novembre 1995 l’attore ha spiegato che non si trattava di

dolori alla schiena, ma dell’utilizzo

di un sottopiede e che quindi non aveva percepito tale circostanza come degna

di nota (doc. 10). Nella lettera 25 novembre 1995 egli ha quindi spiegato che si

era recato dal dott. __________ a seguito dell’operazione del dott. __________ e ha fatto riferimento a una dichiarazione

18.

settembre 1995 di __________, inviata con lettera 20 settembre 1995 a AP 1

(doc. 19). Inoltre, è con la lettera controversa 25 novembre 1995 che l’assicurato ha autorizzato AP 1 “a prendere visione dell’infortunio (…)

operato alla gamba destra da parte del dott. __________” (doc. T). Come sostenuto dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), non vi è altra missiva,

nel carteggio processuale, che autorizza AP 1 in tal senso. L’appellante sostiene di non aver mai chiesto

all’attore di essere

autorizzata a visionare simile incarto (appello, pag. 7 in mezzo). Tuttavia,

poco importa se essa abbia chiesto esplicitamente ciò. Invero, contestando all’assicurato di non aver dichiarato l’esistenza di un presunto disturbo alla

schiena, è chiaro che quest’ultimo

abbia voluto autorizzare l’assicurazione

a domandare chiarimenti al dott. __________, che, nel suo rapporto 12 dicembre

1995.

(doc. 19), si è pronunciato proprio su tale tema (pag. 2). Tutto lascia

quindi intendere che la ricezione, da parte della convenuta, del rapporto 12

dicembre 1995 allestito dal dott. __________ (doc. 19) si fondi sulla lettera

25.

novembre 1995 (doc. T).

5.3

AP 1

solleva altresì seri dubbi sulla veridicità dello scritto 25 novembre 1995

(doc. T), nel senso che lo stesso sarebbe stato scritto successivamente e

retrodatato per dimostrare la buona fede dell’attore (appello, pag. 7 in fondo). In altre parole, l’appellante non si limita a sostenere di non

aver mai ricevuto la missiva in questione, ma sostiene la falsità formale del

documento prodotto in causa. Se non che, come affermato dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), la

convenuta avrebbe dovuto, semmai, avvalersi della procedura dell’eccezione di falso secondo gli art. 216

segg. CPC, a difetto di che, il documento in questione è riconosciuto (art. 199

CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 seg. ad art. 216

CPC).

5.4

L’appellante sostiene, poi, di aver domandato

alla compagnia di riassicurazioni __________, presso la quale essa si è

assicurata a seguito del rischio elevato della polizza conclusa con l’attore, se era in possesso dello scritto 25

novembre 1995 (doc. T). Domanda alla quale __________ ha risposto negativamente,

affermando invece di essere in possesso della missiva 23 novembre 1995

(appello, pag. 7 in basso e 8 in alto). Tuttavia, la censura non può essere

condivisa. Invero, ciò non comprova che nemmeno AP 1 abbia ricevuto la stessa.

Per tacere del fatto che tale circostanza non è nemmeno stata confermata dalla

teste __________, allora collaboratrice di __________, poiché essa ha

dichiarato di non sapere se la società è in possesso delle missive 23 o 25

novembre 1995 (audizione per via rogatoriale 31 gennaio 2006, pag. 4 in mezzo).

5.5

La

convenuta prosegue criticando l’interpretazione attribuita dal Pretore alla lettera 20 febbraio 2004

(doc. 19), con la quale, secondo il primo giudice, essa avrebbe ammesso la

ricezione della missiva (appello, pag. 8). Nello scritto citato AP 1 risponde a

una lettera 11 febbraio 2004 del patrocinatore dell’attore, nella quale dichiarava “ho preso atto con sorpresa del suo scritto 10 febbraio 2004, con il

quale contesta di aver ricevuto la lettera 25 novembre 1995 del mio cliente. Quest’ultimo, come risulta dall’allegata copia della ricevuta 25 novembre 1995

è infatti n grado di dimostrare che tale scritto è stato regolarmente inviato.

Non risulta inoltre che la lettera sia stata rinviata al mittente in quanto non

ritirata”. Si spiegava altresì

che “con la lettera in

discussione il signor __________ autorizzava la AP 1 a prendere visione dell’incarto concernente l’infortunio (…)” (doc. 19). Il 20 febbraio 2004 AP 1 ha

risposto “abbiamo potuto

constatare che la lettera raccomandata n. 284 ci è effettivamente pervenuta.

Tuttavia non la troviamo nei nostri incartamenti. Non ci sappiamo spiegare come

ciò sia potuto accadere. ciò nonostante siamo dell’opinione che la nostra disdetta fosse ancora valida al 1° luglio

2003.

e manteniamo tale decisione” (loc. cit.). L’appellante

sostiene che AP 1 il 10 febbraio 2004 ha ribadito quanto espresso nella

successiva lettera del 19 febbraio 2004 (recte: 20 febbraio 2004), dichiarando

che “non abbiamo mai ricevuto l’originale della lettera (…) del 25 novembre

1995” (loc. cit.). In altre

parole, l’appellante sostiene

di aver semplicemente ammesso la ricezione della raccomandata, ma ha

specificato che essa non è la lettera 25 novembre 1995, bensì quella 23

novembre 1995. Tuttavia, mal si comprende, anzitutto, come una lettera

anteriore nel tempo possa ribadire il concetto di una inviata successivamente. AP

1.

ha inizialmente (lettera 10 febbraio 2004) negato di aver ricevuto la missiva

controversa, ma ha poi ammesso di aver ricevuto la raccomandata che l’attore sosteneva concernere simile lettera

(lettera 20 febbraio 2004). Essa si è limitata a spiegare di non trovarla nel

proprio incarto, ma nella sua missiva 20 febbraio 2004 (doc. 19) non dice che l’invio raccomandato concerne un’altra lettera, ovvero quella 23 novembre

1995.

Tutto lascia quindi intendere, come accertato dal Pretore, che quest’ultima abbia ammesso la ricezione in

questione. In definitiva, AP 1 ha avuto conoscenza, già nel corso del 1995, del

fatto che l’assicurato aveva

stipulato altre assicurazioni con __________ e __________. Non si trattava di

semplici sospetti, poiché l’attore

ha chiaramente indicato la sua relazione contrattuale con le due compagnie

testé citate. L’appellante si è

quindi rifiutata di prendere conoscenza di tali elementi e ha commesso abuso di

diritto. Da qui, la tardività della sua dichiarazione di recesso 1° luglio 2003

(doc. L).

6.

Si

aggiunga che dal carteggio processuale emerge, inoltre, che AP 1 si è rifiutata

di prendere conoscenza degli elementi di una reticenza anche dopo i fatti testé

riportati. Anzitutto, nel suo rapporto 30 ottobre 2000 lo psichiatra __________

riferisce che nel febbraio 1999 “in un attestato a __________, i dott. __________ e __________ accennano

allo stato precario del paziente e al peggioramento del suo stato”. Tale scritto è stato inviato il 3

novembre 2000 dal patrocinatore dell’attore alla convenuta (doc. 18, pag. 3 del rapporto). L’esistenza di una relazione contrattuale con

__________ doveva quindi già essere nota a AP 1 nel novembre 2000. Il 15 agosto

2000, poi, lo psichiatra __________ ha allestito un referto, dal quale emerge

che fino a settembre 2000 l’assicurato

percepiva ancora fr. 4'000.-

mensili da __________ (doc. 18: rapporto, pag. 4: “noch bis September 2000 werde er von der __________ ca. fr. 4'000.- monatlich beziehen”). Tale rapporto, poi, è indirizzato sia a __________,

sia a AP 1, riportando entrambi i destinatari sulla stessa pagina (loc. cit.). Ma

vi è di più, l’onorario per il

suo allestimento è stato fatturato, su medesima fattura, in parti uguali a

entrambe le società testé citate (loc. cit.: fattura 16 agosto 2000). La

convenuta ha sostenuto dinanzi al primo giudice di non aver reagito nel 2000

poiché “sapeva che la __________

conclude unicamente assicurazioni d’indennità giornaliera e questo non era in ogni caso un motivo valido

per far valere un caso di reticenza” (conclusioni, pag. 11 in fondo; risposta, pag. 12 in alto).

Tuttavia, tale affermazione, per nulla provata, collide con il comportamento da

lei tenuto nel 2003, quando ha chiesto informazioni anche a tale compagnia (doc. 18: lettera 11 giugno 2003).

Essa sostiene di aver chiesto ragguagli a__________ “per avere una visione complessiva dei vari contratti d’assicurazione conclusi dall’attore” (conclusioni, loc. cit.), ma mal si comprende come ciò avesse

potuto esserle utile, se, come da lei asserito per il 2000, la circostanza di

aver concluso un’assicurazione

con __________ era irrilevante dal profilo della reticenza. Per tacere del

fatto che alla domanda n. 2.3 del “Supplemento alla proposta” si fa riferimento anche a assicurazioni d’indennità giornaliere (doc. 1). A titolo abbondanziale si aggiunga

che il 7 aprile (doc. AA) e il 19 maggio 2003 (doc. BB) __________ aveva già chiesto

a AP 1 informazioni sull’attore, sebbene quest’ultima sostenga di non aver reagito a tali

missive poiché non presenti nei suoi atti (doc. CC). La teste __________,

dipendente di __________, ha nondimeno riferito di aver inviato alla convenuta

la richiesta di informazioni il

7.

aprile 2003 e di aver sollecitato una risposta, senza esito, ancora il 19

maggio 2003, per ottenere riscontro solo dopo una telefonata nel giugno 2003

(verbale 5 dicembre 2005, pag. 1). In simili circostanze, la reazione della

convenuta, che ha dichiarato il proprio recesso per reticenza il 1° luglio 2003

(doc. L), è tardiva.

7.

L’appello

deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario entrare nel

merito della questione, sollevata dall’appellato (osservazioni, pag. 2 in mezzo), della genericità della

missiva 1° luglio 2003 di disdetta e di richiesta di rimborso.

8.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto

posti a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per la quantificazione

degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile per la procedura di appello

si tiene conto di un valore litigioso determinato dalle conclusioni nell’ultimo atto di causa (art. 15 CPC) di fr. 1'746'900.- per l’azione principale (fr. 108'000.- annui x 16 anni; in virtù dell’art. 7 cpv. 3 CPC, essendo la durata incerta, occorrerebbe cumulare

20.

annualità, ma dalla polizza, doc. A, emerge che le prestazioni sono erogate

fino al massimo all’agosto

2019, da cui 16 anni a partire dal 1° agosto 2003; fr. 18'900.-) e di fr. 450'898.70 (450'198.70 + 200.- + 500.-) per quella riconvenzionale

(cfr. II CCA, inc. 12.2006.9 del 15 marzo 2007).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 12 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5'050.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

5'100.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di rifondere alla

controparte fr. 13'000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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