12.2007.79
Mandato
14 aprile 2008Italiano13 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.79
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, IICCA
Titolo:
Mandato
MANDATO
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ AVVOCATO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2007.79
Lugano
14 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.554
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 2
settembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 79'853.45,
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione,
e che il Pretore con sentenza 5 marzo 2007 ha accolto limitatamente a fr.
6'531.-;
appellante
l'attore con atto di appello 26 marzo 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 2 maggio 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A
seguito del fallimento di T__________ SA, decretato il 1° luglio 1997, la Cassa
di compensazione __________, presso cui la società era affiliata, ha preteso giusta
l’art. 52 LAVS da AP 1, amministratore unico di quest’ultima (doc. C), il
pagamento di fr. 93'930.10, somma corrispondente ai contribuiti sociali rimasti
insoluti per gli anni 1995 e 1996 (doc. F). Non ritenendosi debitore della
somma in questione, AP 1 si è rivolto all’avv. AO 1 (doc. B), il quale ha
dapprima interposto opposizione (doc. G) alla richiesta della cassa di
compensazione e in seguito si è opposto (doc. I e M), senza successo (doc. N),
alla domanda di pagamento formulata da quest’ultima innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (doc. H e L), ritenuto che anche il suo successivo
ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni (doc. O) non ha sortito
l’effetto sperato (doc. P). Avendo rinvenuto un fax (doc. D) da cui risultava
che la data delle sue dimissioni dalla carica di amministratore unico della
società risalivano già al 18 gennaio e non al 14 febbraio 1996, come sempre
ritenuto nelle procedure giudiziarie, AP 1, ora rappresentato da un altro
legale (doc. Q), ha successivamente inoltrato al Tribunale federale delle
assicurazioni una domanda di revisione (doc. R) chiedendo la riduzione a fr.
25'540.10 dell’importo da lui dovuto, iniziativa questa che però non ha trovato
accoglimento (doc. U), l’Alta Corte avendo rilevato che egli aveva invocato un
fatto nuovo, mai sostenuto prima, di cui costui o il suo legale dovevano già essere
a conoscenza.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dall’avv. AO 1, AP 1 ha chiesto la condanna
di quest’ultimo al pagamento di fr. 79'853.45. Egli, sulla base delle
motivazioni addotte dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha in sintesi
rimproverato al suo precedente patrocinatore di aver omesso di indicare nelle
procedure giudiziarie che le sue dimissioni dalla carica di amministratore
unico di T__________ SA risalivano già al 18 gennaio 1996, ciò che aveva
comportato la sua condanna al pagamento di un importo di fr. 68'390.- superiore
a quanto effettivamente dovuto (cfr. doc. S). Oltre a quella somma, al
convenuto andavano pure caricate le spese processuali di fr. 4'500.- per la
domanda di revisione (doc. U) e gli onorari di complessivi fr. 6'963.45
fatturatigli dall’altro legale (doc. AF e AG) per il patrocinio nella sede federale.
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, richiamate correttamente le norme sul
contratto di mandato (art. 398 CO), ha innanzitutto rilevato, per quanto qui
interessa, che l’attore non aveva dimostrato di aver informato il convenuto
dell’esistenza delle dimissioni del 18 gennaio 1996 (doc. D) ed anzi lo stesso
convenuto, sentito in sede di interrogatorio formale, lo aveva categoricamente
negato, non contraddetto, su questo punto, da altre risultanze istruttorie.
Inoltre, sempre a detta del giudice di prime cure, non vi era ragione affinché
il convenuto dovesse ipotizzare o immaginare l’esistenza di siffatte
dimissioni: l’attore, il quale, in quanto fiduciario dal profilo professionale di
un certo livello, non era certamente uno sprovveduto, all’inizio del mandato
gli aveva infatti consegnato una bozza di reclamo all’indirizzo della Cassa di
compensazione __________ (doc. 2 [recte: 3]) in cui si
leggeva che aveva dimissionato dalla carica di amministratore unico di T__________
SA già dal lontano febbraio 1996. In tali circostanze nulla ostava al convenuto
di concludere che le dimissioni lette all’assemblea generale degli azionisti dell’8
febbraio 1996 fossero state allegate a quel momento o fossero effettive da allora.
Del resto era a ragione che il convenuto aveva evidenziato che in calce alla
lettera di dimissioni di cui al doc. D l’attore aveva apposto l’annotazione “Coll.
con V__________ del 19.1.96. Mi prega di dargli una settimana di tempo.
Risposto OK”, che, alla luce di quanto poi indicato nel doc. 3, poteva
ragionevolmente essere intesa nel senso che le dimissioni, comunicate a quel
momento con effetto immediato e irrevocabili, erano state sospese su richiesta
dell’organo di fatto, V__________ __________, sino all’assemblea dell’8 febbraio
1996. Il convenuto avrebbe nondimeno dovuto accorgersi che la data delle
dimissioni rilevante per l’applicazione dell’art. 52 LAVS era proprio quella
dell’8 febbraio 1996 e non quella poi considerata nelle procedure giudiziarie e
relativa all’iscrizione a RC delle stesse, del 14 febbraio 1996. A seguito del
suo errore, egli doveva pertanto essere reso responsabile del danno cagionato
all’attore per essere stato condannato al pagamento anche dei contributi di
gennaio 1996, di complessivi fr. 5'593.10, divenuti esigibili solo il 10
febbraio 1996. Oltre a ciò, all’attore dovevano pure essere rimborsati,
proporzionalmente, le spese e gli onorari occorsi per la procedura di revisione
innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, per complessivi fr. 938.-,
la domanda di revisione non potendosi ritenere votata sin dall’inizio
all’insuccesso e costituendo invece un passo obbligato per poter evitare
l’obiezione del convenuto fondata sull’obbligo del danneggiato di ridurre il
danno. Di qui il parziale accoglimento della petizione limitatamente
all’importo arrotondato di fr. 6'531.-.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, rilevando che il convenuto
avrebbe potuto e dovuto accorgersi, se avesse effettuato le verifiche che
s’imponevano, che egli aveva dato le sue dimissioni già con effetto al 18
gennaio 1996. La diligenza nell’espletamento del mandato affidatogli implicava
in effetti la necessità per il convenuto di ricercare la lettera di dimissioni
fornita dall’attore, la cui esistenza era confermata dal contenuto del doc. E,
rispettivamente di verificare di persona la data esatta delle dimissioni, ciò
che il convenuto ha però omesso di fare. Il semplice fatto che egli avesse
sottoposto una bozza all’attore o la qualifica professionale di quest’ultimo
non lo liberavano dalla sua responsabilità, anche perché non era stato provato,
stante l’assenza di forza probatoria delle risultanze dell’interrogatorio
formale, che egli avesse reso particolarmente attento l’attore in merito
all’importanza della data delle dimissioni. Quanto poi all’annotazione
contenuta nel doc. D, la stessa non era sufficiente a sospendere gli effetti
delle dimissioni, essendo più che altro finalizzata a ritardare la loro
iscrizione a RC, tanto più che le dimissioni, essendo un atto irrevocabile, non
potevano essere sottoposte a condizioni di sorta.
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. In
caso di accettazione di un mandato professionale l’avvocato è in primo luogo
tenuto a accertare la fattispecie rilevante alla base della lite, fondandosi sugli
atti e sui mezzi di prova messi a sua disposizione dal cliente (Fellmann,
Berner Kommentar, N. 415 ad art. 398 CO; Fellmann, Die Haftung
des Anwaltes, in: Schweizerisches Anwaltsrecht, Berna 1998 [in seguito citato Fellmann I], p. 204;
Nigg, Die zivilrechtliche Aufklärungspflicht des Anwalts, in: Die
Sorgfalt des Anwalts in der Praxis, Berna 1997, p. 70; Kull, Die
zivilrechtliche Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei
und Dritten, Zurigo 2000, p. 30). Qualora questi si rivelino lacunosi o
insufficienti, egli deve chiedere al cliente di fornirgli ulteriori
informazioni (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op.
cit., p. 69 seg.; Kull, op. cit., p. 30 e 34; Testa, Die zivil- und standesrechtlichen
Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2001, p. 57 seg.; Walter,
Unsorgfältige Führung eines Anwaltsmandats, in: Münch/Geiser, Schaden
- Haftung - Versicherung, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, p. 798), rendendolo se
del caso attento delle possibili conseguenze negative di un erroneo o
incompleto accertamento dei fatti (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I,
op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 70). Di principio l’avvocato deve tuttavia fidarsi
della correttezza delle indicazioni fornitegli dal cliente (Fellmann,
op. cit., ibidem; Fellmann
I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p.
70; Kull, op. cit., p. 30; Testa, op. cit., p. 59; Walter,
op. cit., ibidem; DTF 117 II 563 consid. 3b), specie poi se quest’ultimo è
cognito in materia (Nigg, op. cit., p. 72; Walter, op. cit., ibidem), a meno che vi siano
fondati motivi per dubitare della veridicità delle sue affermazioni (Fellmann,
op. cit., ibidem; Fellmann
I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 69
segg.; Kull, op. cit., p. 31; DTF citata). In tal caso il legale deve fargli
notare le incongruenze ed invitarlo a chiarire le circostanze (Fellmann,
op. cit., ibidem; Fellmann
I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit.,
ibidem; Kull, op. cit., ibidem; DTF citata), ritenuto che un intervento
investigativo dell’avvocato può di regola essere richiesto solo nella misura in
cui lo stesso è imposto dall’uso, ciò che ad esempio è il caso per le verifiche
nei pubblici registri (Walter, op. cit., ibidem), rispettivamente per le informazioni che il
legale può assumere direttamente dal suo ufficio (Nigg, op. cit., p. 71).
7. A
questo stadio della lite non è più contestato che l’attore, gravato dell’onere
della prova (art. 8 CC), non abbia dimostrato di aver a suo tempo comunicato al
convenuto di aver dato le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico
di T__________ SA già il 18 gennaio 1996. In questa sede resta pertanto da
esaminare se il convenuto avrebbe comunque potuto e dovuto venirne a conoscenza
in base al suo dovere di diligenza e se, non avendolo fatto, abbia con ciò mancato
ai suoi obblighi contrattuali. Il quesito dev’essere risolto negativamente. Come
rilevato dal giudice di prime cure - senza che la circostanza sia stata
censurata in questa sede - il convenuto, a fronte della chiara ammissione
dell’attore, contenuta nella bozza di reclamo alla Cassa di compensazione __________
(doc. 3) consegnata al legale all’inizio del mandato (cfr. doc. 2), di essersi
dimesso da quella carica solo nel febbraio 1996 come a suo tempo correttamente indicato
dalla cassa di compensazione, non aveva motivo di ritenere che quell’informazione
potesse essere errata. Innanzitutto da nessun documento e da nessun’altra prova
assunta a quel momento - il doc. D è stato pacificamente portato a sua conoscenza
solo nel corso della presente causa - poteva sorgere in lui il dubbio che le
dimissioni potessero essere state rassegnate già il mese precedente. Quanto al
verbale dell’assemblea dell’8 febbraio 1996 (doc. E), noto al convenuto, dallo
stesso si evinceva sì l’esistenza di una lettera di dimissioni dell’attore, di
cui sarebbe stata data lettura allora e che sarebbe stata allegata al documento:
sennonché, a parte il fatto che della lettera di dimissioni allegata al verbale
non è stata trovata traccia alcuna neppure presso l’Ufficio dei registri (cfr.
doc. II° rich.), si osserva che a quel momento nemmeno era stata specificata la
data di quella lettera, per cui il convenuto non poteva ancora dubitare che le
dimissioni non fossero state significate nel febbraio 1996, come indicatogli
dall’attore nel doc. 3, ed anzi immaginarsi che la lettera in questione potesse
addirittura risalire già al 18 gennaio 1996. Oltretutto, come già rilevato dal Tribunale
federale delle assicurazioni (doc. U), l’attore, nella sua qualità di contabile
controller diplomato federale e fiduciario commercialista (cfr. doc. D, AD, AI,
2, 5, 12, 14) e - aggiungiamo noi - di direttore generale di una delle più
importanti fiduciarie ticinesi (doc. 6) nonché di amministratore di molteplici
società (cfr. doc. 13), avrebbe anche potuto sapere che per l’estensione della
responsabilità dell’amministratore faceva stato il momento dell’uscita effettiva
dal consiglio d’amministrazione (DTF 126 V 61, 134, 123 V 172) e in ogni caso era
senz’altro da considerarsi come persona cognita in materia, sicché in base alla
dottrina l’obbligo per il convenuto di verificare le affermazioni da lui rese
era ancor più attenuato. A ciò si aggiunga poi che l’attore nemmeno aveva
ritenuto di avvisare il convenuto dell’errore in cui era incorso, allorché,
dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, tempestivamente
trasmessagli dal convenuto (doc. 10, cfr. pure doc. 5), era finalmente evidente
per tutti che la data determinante per la fine della responsabilità
dell’amministratore ex art. 52 LAVS era proprio quella delle dimissioni e non
quella della sua radiazione da RC (cfr. doc. N p. 14). Nelle particolari
circostanze, contrariamente a quanto preteso nel gravame, al convenuto non
poteva dunque essere imposta l’effettuazione di ulteriori accertamenti sulla
questione della data delle dimissioni, che per altro, stante la mancata
reazione dell’attore alla sentenza di cui al doc. N, verosimilmente nemmeno avrebbero
sortito alcun effetto pratico. Non disponendo di informazioni lacunose o
insufficienti e soprattutto in assenza di dubbi sulla particolare questione, il
convenuto nemmeno poteva essere ritenuto responsabile per non aver reso attento
l’attore dell’importanza di quella data. Stando così le cose, non è necessario
esaminare se l’attore, come ritenuto dal giudice di prime cure alla luce anche
dell’ammissione contenuta nel doc. 3, con l’annotazione apposta in calce al
doc. D abbia o meno inteso sospendere gli effetti della disdetta del 18 gennaio
1996 fino alla data dell’assemblea.
8. Ne
discende, a conferma del giudizio pretorile, la reiezione del gravame. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 73'322.45, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 26 marzo 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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