12.2007.81
Sentenza - esigenze di motivazione
12 marzo 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2007.81
Data decisione, Autorità:
12.03.2008, IICCA
Titolo:
Sentenza - esigenze di motivazione
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 285 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.81
Lugano
12 marzo 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.247
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24
aprile 2003 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 157'971.– oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE no __________ dell'UE di __________, con la
precisazione in sede di replica che la richiesta è conseguente all'inadempienza
contrattuale della convenuta, ma la riduzione dell'importo a fr. 141'914.–;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 8
marzo 2007 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 3'000.– a carico dell'attrice, obbligata pure a rifondere alla controparte
fr. 13'000.– per ripetibili;
appellante l'attrice con atto di appello 29 marzo 2007 con cui
chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le richieste
di petizione – precisate in sede di replica – protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 22 maggio 2007 l'appellata postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La
società semplice svizzera __________ __________, Lugano (in seguito U__________
__________), costituita il 4 luglio 2000 – avente quali membri la società AP 1
(I) e la società I.__________ __________, Londra (doc. 1) – ha conferito
mandato il 12 luglio 2000 a AO 1, Lugano di reperire un finanziamento di USD
27'000'000.– (doc. 2). Quale commissione venne pattuito l'8% (otto percento)
dell'importo dello strumento bancario ottenuto, compenso comprensivo di costi e
commissioni dei corrispondenti (pari al 5.5%) da pagare dietro presentazione di
regolare fattura ed immediatamente dopo l'accredito di ciascuna tranche
della linea di credito derivante dallo strumento bancario dato a collaterale.
L'importo in questione serviva a U__________ Center per finanziare
un'operazione immobiliare avente per oggetto l'acquisto di un immobile ad U__________
composto da un terreno sul quale si ergeva la costruzione semifinita di un
centro multifunzionale, nonché di un terreno adiacente utilizzato quale deposito
di autobus [cfr. doc. 2 e 3 e deposizioni S__________ (act. VII) e ____________________
(act. IX)]. Nel progetto iniziale tutti gli immobili avrebbero dovuto essere
intestati a una partecipata di U__________ Center denominata B__________ Center
S.r.l., mentre nel dicembre 2000 questa società venne sostituita da RA 2 di
Treviso (doc. 9), la quale aveva nel frattempo acquistato (per un prezzo di
Lit. 950 mio) il terreno adiacente adibito a deposito di autobus ed ha poi intrattenuto
direttamente anche i contatti con AO 1.
2. AO 1
ha dapprima indirizzato le sue iniziative verso il broker americano J__________
T__________ Inc. di AO 1 Texas – contattato tramite la società italiana S__________
__________. – il quale avrebbe dovuto procurare delle garanzie sotto forma di
“Insurance Bond AAA”, da presentare quali collaterali a una banca pure
americana, che avrebbe dovuto erogare una linea di credito di 27 mio di
dollari. Per perfezionare questa operazione, AO 1 chiese ad U__________ Center
il versamento di un fondo pari a USD 147'500.– per coprire le spese della
pratica con questo investitore americano (USD 55'000.– per l'ottenimento della
garanzia iniziale di 1 mio di dollari e USD 90'000.– per l'emissione della
stessa). L'importo totale è stato effettivamente pagato a AO 1 da parte di U__________
Center ed è pure pacifico che AO 1 ha a sua volta pagato a J__________ T__________
l'ammontare di USD 55'000.–, il cui rimborso (nei termini previsti al doc. 3
pag. 2) era stato assicurato mediante fideiussione di A__________ __________
SpA al costo di USD 2'800.–. Per contro l'importo di USD 90'000.– non è mai
stato versato alla società americana.
3. Dopo
l'iniziale disponibilità a procurare il finanziamento richiestogli (doc. 4 e 5)
ed un'istruttoria della pratica durato alcuni mesi, l'investitore americano ha
per finire declinato l'investimento, per la ragione che i documenti fornitigli
erano insufficienti per convincerlo circa la capienza del mutuatario a
rimborsare capitali ed interessi, rispettivamente a garantire il mutuo (plico
doc. 11). Nel febbraio 2001 AO 1 ha allora preso contatto con la società
inglese A__________ I__________ __________, allo scopo di ottenere da
quest'ultima l'investimento auspicato. Nuovamente ne è seguita una lunga fase
di due diligence, durante la quale sono stati pagati alla stessa (da
parte di AO 1.) anche dei costi amministrativi pari a £ 5'250.– (doc. 12, 12S,
12T e 12Y). Pure questa seconda opzione di finanziamento è però fallita, in
quanto nuovamente la società inglese non aveva ricevuto assicurazioni
sufficienti in merito all'operazione e in particolare alla capacità dei
proprietari di rimborsare capitale e interessi (plico doc. 12).
4. Visto
il mancato ottenimento dei finanziamenti richiesti, il mandato con AO 1 è stato
disdetto il 23 ottobre 2001 da U__________ Center, con lettera scritta da O__________
S.r.l. Tuttavia, già all'inizio di ottobre 2001, AP 1 aveva chiesto la
restituzione dell'importo di USD 147'500.– (doc. E e H). AO 1 ha dato seguito
solo parziale a questa richiesta, ritornando a AP 1 USD 60'614.40, ma
trattenendo il resto a titolo di avvenuti pagamenti a terzi (J__________ T__________
e A__________ __________), spese di viaggio, di traduzione, onorari ed altre e
meglio come risulta dal conteggio prodotto quale doc. 10.
5. Con
petizione 24 aprile 2003, __________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di
Lugano per chiedere la condanna di AO 1 a restituirle fr. 157'971.– oltre
interessi al 5% dal 1°luglio 2000, ciò in quanto, a suo dire, nulla sarebbe
dovuto alla convenuta in quanto completamente inadempiente. Alle pretese
dell'attrice si è opposta AO 1 con risposta 23 giugno 2003, nella quale ha
sostenuto che il mancato ottenimento del finanziamento era da imputare alla
colpa esclusiva di AP 1 Con la replica e la duplica le parti si sono
riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste (comunque ridotte
dall'attrice in replica a fr. 141'914.–). Esperita l'istruttoria le parti hanno
rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi
memoriali conclusivi.
6. Con
sentenza 8 marzo 2007, il Pretore ha respinto la petizione, condannando
l'attrice a pagare la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.–,
come pure a rifondere alla controparte fr. 13'000.– per ripetibili. Il primo
giudice ha in particolare sostenuto che la tesi di parte attrice, secondo cui
il finanziamento non ha potuto essere ottenuto a causa dell'inadempienza della
convenuta, non ha trovato alcuna conferma negli atti. Secondo il Pretore,
dall'istruttoria non sarebbe emerso in alcun modo che i due interlocutori della
convenuta (J__________ __________ e A__________ __________) fossero delle
entità non in grado di procurare il finanziamento in questione. Al contrario
sarebbe emerso con chiarezza dagli atti che l'attrice – rispettivamente U__________
Center e/o AP 1 – non hanno trasmesso alla convenuta tutta la documentazione
richiesta dai due potenziali finanziatori. Neppure queste società adempivano i
presupposti per ottenere il finanziamento richiesto, che era subordinato da
entrambi (J__________ __________ e A__________ __________ __________) ad un
investimento anche da parte del promotore con mezzi propri pari ad una
percentuale importante dei valori in gioco (ossia attorno al 40%, come
attestato dai doc. 12 e 12AP), ciò di cui U__________ Center era stata
debitamente informata. Secondo il primo giudice, U__________ Center (ed i suoi
membri, rispettivamente partecipate) pretendeva pertanto di dovere investire
unicamente il costo di acquisto del terreno e finanziare tutto il resto
mediante un mutuo di terzi. Non sorprende pertanto, prosegue il Pretore, la
diffidenza degli investitori interpellati, considerato tra l'altro che, con
riferimento alla deposizione F__________, sul terreno vi era un deposito di bus
regionali, con tutte le difficoltà per farli sloggiare, mentre il caseggiato
non era stato portato a termine e la proprietaria era fallita, con le
altrettante note difficoltà di acquistare da un fallimento. E al riguardo dei
carenti riscontri forniti ad A__________ __________ – evidenzia il primo
giudice – illuminante appare la deposizione di S__________, che ha riferito di
non avere ottenuto alcuno dei documenti importanti da lui richiesti e che, per
intorbidire oltre l'operazione ai suoi occhi, gli era stato svelato (ma non
provato) il pagamento di importanti ammontari sottobanco, che O__________ S.r.l.
pretendeva d'inserire nel finanziamento e senza neppure comprovarli (fatto
questo confermato anche dal teste F__________). Il Pretore conclude dunque che
non è sorprendente che investitori mediamente prudenti non abbiano accettato di
finanziare un'operazione così poco capitalizzata e trasparente e così tanto
rischiosa; come pure che non si vede cosa possa rimproverarsi alla convenuta,
tanto più che il contratto di mandato notoriamente non fornisce alcuna garanzia
di buon esito, ma soltanto d'impegno, che in concreto non può essere negato
alla convenuta, già solo alla lettura dei suoi innumerevoli interventi presso
le due entità in questione, anche a livello epistolare (cfr. in particolare
plichi doc. 11 e 12).
7. Con
appello 29 marzo 2007, AO1 si aggrava contro il predetto giudizio pretorile, chiedendo
la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le richieste di
petizione – precisate in sede di replica – previo accertamento della “totale
inadempienza contrattuale della E__________ __________ nell'ambito del mandato
12 luglio 2000 conferito da T__________ S.r.l. quale socio della U__________
Center”. Protesta spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 22 maggio 2007, l'appellata postula la reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
8. L'appellante
rimprovera al Pretore di aver “omesso di esaminare tutta una serie di quesiti
che avrebbero dovuto essere giudicati nel loro dettaglio” ragione per la quale
la sentenza “sarebbe chiaramente carente quo a motivazione”. Egli soggiunge che
in particolare “nelle conclusioni 3 luglio 2006 di parte attrice” sarebbero
“precisati nel dettaglio tutta una serie di quesiti che non sono stati
minimamente esaminati dalla sentenza pretorile”.
8.1 Va
subito ricordato che la giurisprudenza non impone al giudice di pronunciarsi su
tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni sollevate, ma
unicamente di occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel caso concreto la
sentenza in esame adempie manifestamente a questi requisiti, visto e
considerato che nella stessa sono stati riassunti, seppure in modo succinto, i
fatti essenziali e sono state indicate in modo chiaro e dettagliato le ragioni
che hanno indotto il Pretore a determinarsi come indicato in ingresso. Per
altro l'appellante neppure indica la “serie di quesiti” – che sarebbero stati
“precisati nel dettaglio nelle conclusioni 3 luglio 2006”, quindi comunque presumibilmente
tardivamente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 24 e segg. ad art. 78) – pertanto il gravame appare per molti versi
irricevibile per carenza di motivazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 21 ad art. 309).
Fatti
8.2 L'appellante
neppure si confronta seriamente con le argomentazioni del primo giudice,
spiegando in che modo siano errate e con ciò da riformare, limitandosi a
criticare in modo generico il suo operato, che – come già detto – egli ritiene
“carente” nella motivazione. E' dunque invero proprio il gravame ad avverarsi
carente nella motivazione e quindi visibilmente irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).
La
sentenza non chiarirebbe, a suo dire, “in nessun modo” per quale motivo “non vi
sarebbe la totale inadempienza contrattuale di AO 1 come richiesto nel petitum
b.1 delle conclusioni”. Nella sentenza non si specificherebbe “come e sulla
base di che prove il giudice” si sarebbe formato “il suo convincimento” che “la
J__________ __________ Inc. e la __________ sarebbero state delle entità in
grado di procurare il finanziamento” se non “sulla base di affermazioni della
parte convenuta”. A torto. Basta qui rinviare alle chiare considerazioni della
sentenza (dalla pagina 4 nel mezzo alla pagina 5 verso il mezzo), per altro
ampiamente riassunte sopra (consid. 6). E' invece proprio la ricorrente – lo si
ripete – a non confrontarsi con le argomentazioni con le quali il primo giudice
ha rilevato che dall'istruttoria non è emerso in alcun modo che i due
interlocutori della convenuta, J__________ __________ e A__________ __________,
non fossero in grado di procurare il finanziamento in questione. L'appellante
non spende neppure una parola per smentire le considerazioni con le quali il
Pretore ha evidenziato che E__________ __________ SA aveva da subito svelato all'attrice
il nominativo dei suddetti due interlocutori e che quest'ultima nulla ha eccepito
al riguardo. Nulla dice la ricorrente neppure sulle rilevanti considerazioni
con le quali il primo giudice – con riferimento a prove e documenti in atti –
ha accertato che dagli atti è emerso con chiarezza che l'attrice,
rispettivamente U__________ Center e/o O__________ S.r.l., non hanno trasmesso
alla convenuta tutta la documentazione richiesta dai due potenziali
finanziatori e che le società in questione neppure adempivano i presupposti per
ottenere il finanziamento. Sono per altro tardive in quanto sostenute solo in
sede d'appello, quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 20 ad art. 321), le argomentazioni con le quali l'appellante lascia
Considerandi
intendere che il finanziamento non sarebbe stato ottenuto in quanto la
convenuta non aveva “gli strumenti sul luogo per verificare la fattibilità”
dell'operazione e “per ottenere le necessarie garanzie reali”, come pure che
essa si sarebbe fidata di AO 1, benché fosse “abbastanza scontato che il
finanziamento di quell'ammontare non si potesse ottenere da un istituto estero
senza alcuna struttura in Italia” (appello, pag. 6 in basso).
Decisamente
pure irricevibile l'argomentazione d'appello secondo la quale “la parte
attrice” avrebbe per contro “chiaramente dimostrato che AO 1” avrebbe
“chiaramente violato il più elementare obbligo di fedeltà scaturente dal
mandato (ex. Art. 394 CC), in quanto applicable”. Trattasi in effetti di
affermazione assai generica, che riferisce di “dimostrazioni”, a suo dire,
“chiare”, ma non esplicitate come impongono le norme di procedura per la
ricevibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 21 ad art. 309).
La
ricorrente sembra anzi mettere in dubbio l'esistenza di un contratto di
mandato, lamentando che il primo giudice non avrebbe operato una “qualifica del
rapporto contrattuale” in modo “esauriente” (appello, pag. 5 verso il basso).
La doglianza è al limite del pretesto, se solo si considera che l'appellante
stessa, in prima sede, aveva fatto riferimento in modo esplicito al contratto
di mandato e alle normative ad esso applicabili (replica, act. III, pag. 6
verso l'alto e verso il basso; conclusioni, act. XI, pag. 4 verso il mezzo e
verso il basso).
L'appellante
appare pure confusa e contraddittoria nel suo dire là dove sostiene “che la
motivazione sia stata del deposito effettuato presso AO 1 era stato quello di
costituire un deposito cauzionale a fronte del compenso per un futuro
finanziamento che non venne mai reperito” (appello, pag. 6 verso l'alto),
mentre poche righe più sotto afferma che “la causale originaria del pagamento
dell'importo di fr. 157'971.- presso AO 1 era da considerarsi un cosiddetto
deposito cauzionale per il compenso in relazione al mandato conferito”
(appello, pag. 6 nel mezzo). Non spettava certo al primo giudice dirimere le
confusioni concettuali – che AP 1 palesa anche in appello – e pronunciarsi
sulla “natura” del (da lei) preteso “deposito cauzionale”, che neppur lei sa
definire.
9.
In
conclusione, l'appello in oggetto, manifestamente infondato su ogni punto, deve
essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 141'914.–,
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
29 marzo 2007 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'800.–
b) spese fr.
50.–
Totale fr.
1'850.–
da
anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte appellata fr. 5’000.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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