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Decisione

12.2007.81

Sentenza - esigenze di motivazione

12 marzo 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

8.2 L'appellante

neppure si confronta seriamente con le argomentazioni del primo giudice,

spiegando in che modo siano errate e con ciò da riformare, limitandosi a

criticare in modo generico il suo operato, che – come già detto – egli ritiene

“carente” nella motivazione. E' dunque invero proprio il gravame ad avverarsi

carente nella motivazione e quindi visibilmente irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

La

sentenza non chiarirebbe, a suo dire, “in nessun modo” per quale motivo “non vi

sarebbe la totale inadempienza contrattuale di AO 1 come richiesto nel petitum

b.1 delle conclusioni”. Nella sentenza non si specificherebbe “come e sulla

base di che prove il giudice” si sarebbe formato “il suo convincimento” che “la

J__________ __________ Inc. e la __________ sarebbero state delle entità in

grado di procurare il finanziamento” se non “sulla base di affermazioni della

parte convenuta”. A torto. Basta qui rinviare alle chiare considerazioni della

sentenza (dalla pagina 4 nel mezzo alla pagina 5 verso il mezzo), per altro

ampiamente riassunte sopra (consid. 6). E' invece proprio la ricorrente – lo si

ripete – a non confrontarsi con le argomentazioni con le quali il primo giudice

ha rilevato che dall'istruttoria non è emerso in alcun modo che i due

interlocutori della convenuta, J__________ __________ e A__________ __________,

non fossero in grado di procurare il finanziamento in questione. L'appellante

non spende neppure una parola per smentire le considerazioni con le quali il

Pretore ha evidenziato che E__________ __________ SA aveva da subito svelato all'attrice

il nominativo dei suddetti due interlocutori e che quest'ultima nulla ha eccepito

al riguardo. Nulla dice la ricorrente neppure sulle rilevanti considerazioni

con le quali il primo giudice – con riferimento a prove e documenti in atti –

ha accertato che dagli atti è emerso con chiarezza che l'attrice,

rispettivamente U__________ Center e/o O__________ S.r.l., non hanno trasmesso

alla convenuta tutta la documentazione richiesta dai due potenziali

finanziatori e che le società in questione neppure adempivano i presupposti per

ottenere il finanziamento. Sono per altro tardive in quanto sostenute solo in

sede d'appello, quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 20 ad art. 321), le argomentazioni con le quali l'appellante lascia

Considerandi

intendere che il finanziamento non sarebbe stato ottenuto in quanto la

convenuta non aveva “gli strumenti sul luogo per verificare la fattibilità”

dell'operazione e “per ottenere le necessarie garanzie reali”, come pure che

essa si sarebbe fidata di AO 1, benché fosse “abbastanza scontato che il

finanziamento di quell'ammontare non si potesse ottenere da un istituto estero

senza alcuna struttura in Italia” (appello, pag. 6 in basso).

Decisamente

pure irricevibile l'argomentazione d'appello secondo la quale “la parte

attrice” avrebbe per contro “chiaramente dimostrato che AO 1” avrebbe

“chiaramente violato il più elementare obbligo di fedeltà scaturente dal

mandato (ex. Art. 394 CC), in quanto applicable”. Trattasi in effetti di

affermazione assai generica, che riferisce di “dimostrazioni”, a suo dire,

“chiare”, ma non esplicitate come impongono le norme di procedura per la

ricevibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 21 ad art. 309).

La

ricorrente sembra anzi mettere in dubbio l'esistenza di un contratto di

mandato, lamentando che il primo giudice non avrebbe operato una “qualifica del

rapporto contrattuale” in modo “esauriente” (appello, pag. 5 verso il basso).

La doglianza è al limite del pretesto, se solo si considera che l'appellante

stessa, in prima sede, aveva fatto riferimento in modo esplicito al contratto

di mandato e alle normative ad esso applicabili (replica, act. III, pag. 6

verso l'alto e verso il basso; conclusioni, act. XI, pag. 4 verso il mezzo e

verso il basso).

L'appellante

appare pure confusa e contraddittoria nel suo dire là dove sostiene “che la

motivazione sia stata del deposito effettuato presso AO 1 era stato quello di

costituire un deposito cauzionale a fronte del compenso per un futuro

finanziamento che non venne mai reperito” (appello, pag. 6 verso l'alto),

mentre poche righe più sotto afferma che “la causale originaria del pagamento

dell'importo di fr. 157'971.- presso AO 1 era da considerarsi un cosiddetto

deposito cauzionale per il compenso in relazione al mandato conferito”

(appello, pag. 6 nel mezzo). Non spettava certo al primo giudice dirimere le

confusioni concettuali – che AP 1 palesa anche in appello – e pronunciarsi

sulla “natura” del (da lei) preteso “deposito cauzionale”, che neppur lei sa

definire.

9.

In

conclusione, l'appello in oggetto, manifestamente infondato su ogni punto, deve

essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 141'914.–,

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

29 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'800.–

b) spese fr.

50.–

Totale fr.

1'850.–

da

anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte appellata fr. 5’000.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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