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Decisione

12.2007.83

Notificazione di convocazione per udienza, sanzione della mancata prova di regolare notifica, nullità della sentenza

26 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.83

Data decisione, Autorità:

26.11.2007, IICCA

Titolo:

Notificazione di convocazione per udienza, sanzione della mancata prova di regolare notifica, nullità della sentenza

NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE

NULLITÀ

art. 121 CPC-TI

art. 124 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI

Incarto n.

12.2007.83

Lugano

26 novembre

2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.281 (procedura

speciale per mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

promossa con istanza 28 febbraio 2007 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della

convenuta al versamento di fr. 10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre

2006 per pretese salariali, e che il Segretario assessore, con sentenza 22

marzo 2007, ha accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr.

10'038.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2006 e rigettando per tale

importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

e ora sull’appello 2 aprile 2007, con il quale la convenuta

chiede l’annullamento della sentenza e la convocazione delle parti per una

nuova udienza;

mentre l'istante ha proposto nelle proprie

osservazioni del 17 aprile 2007 la reiezione dell’appello;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto:

che

con l’appello 2 aprile 2007 la convenuta chiede di annullare la sentenza

emanata dal Segretario assessore il 22 marzo 2007, adducendo di non aver potuto

partecipare all’udienza di discussione prevista il 21 marzo 2007, non avendo

ricevuto la relativa citazione;

che

giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola,

mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei

regolamenti postali;

che

gli atti giudiziari sono notificati alle persone giuridiche di diritto privato

e alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori, come

prescrive l’art. 121 lett. c CPC, ritenuto che in caso di loro assenza la

notificazione viene fatta a un impiegato, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPC;

che,

per giurisprudenza invalsa, la prova dell'avvenuta intimazione spetta

all'autorità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 124), fermo restando che quando

il destinatario di una raccomandata contesta di averla ricevuta e la prova del

contrario non può essere portata, non si può parlare di notifica conforme (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 124);

che

nella fattispecie la raccomandata contenente la citazione per l’udienza di

discussione del 21 marzo 2007, verosimilmente indirizzata a AP 1, Ristorante L__________,

Via __________, 6__________, è stata impostata il 5 marzo 2007 ed è stata

consegnata, secondo le indicazioni della posta, il 6 marzo 2007 (doc. D

prodotto con l’appello) a persona la cui firma è illeggibile;

che

l’amministratore unico della convenuta e il suo direttore, entrambi con firma

individuale, negano di aver ricevuto il plico raccomandato e così altri sei

dipendenti della società (doc. F, H, e G);

che

dal fascicolo processuale non è possibile accertare a quale indirizzo sia stata

inviata la citazione per l’udienza, come invece avrebbe potuto dimostrare un

invio con ricevuta di ritorno;

che

a fronte della contestazione della convenuta, la quale afferma di non aver mai

ricevuto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza, e in

assenza di una prova sull’effettivo invio al recapito legale, si deve

concludere per l’inefficacia, e dunque la nullità (art. 124 cpv. 7 CPC), della

notifica in questione;

che

il giudizio impugnato, emanato senza che alla convenuta sia stata data la

possibilità di partecipare all'udienza e dunque di esprimersi sull'istanza per

salari e mercedi, è pertanto nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che

l’appello deve di conseguenza essere accolto e l’incarto ritornato al

Segretario assessore affinché convochi le parti per una nuova udienza di

discussione;

che

non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una procedura speciale per

mercedi e salari, mentre l’istante, che ha proposto la reiezione dell’appello

ed è dunque soccombente in questa sede, verserà all’appellante un’equa

indennità per ripetibili;

Per i quali motivi

Visti gli art. 416 segg. e CPC

pronuncia

1. L’appello 2 aprile 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza la

sentenza 22 marzo 2007 è dichiarata nulla.

§ Gli atti sono ritornati al Segretario

assessore affinché provveda a citare le parti a una nuova udienza di

discussione.

Considerandi

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese. AO 1 verserà a AP 1 fr. 200.- per ripetibili

di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di diritto del lavoro.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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