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Decisione

12.2007.84

Contratto di lavoro: licenziamento immediato

7 febbraio 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi, per nulla provati, dell’assunzione della lavoratrice. Ciò che è

determinante nella fattispecie è lo svolgimento dei fatti nel 2005, ovvero la

motivazione del licenziamento in tronco. Per tacere del fatto che l’allegazione

secondo la quale nel 2004 la lavoratrice non si era distinta per il suo impegno

è inammissibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude

infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà

di invocare nuovi argomenti in sede di appello. In sede di risposta 28 ottobre

2005 (pag. 2) e di conclusioni 28 novembre 2006 (pag. 1) la convenuta ha

dichiarato che l’assunzione era

avvenuta a seguito dell’insistente

richiesta dell’istante e per

obbligo morale, ma nulla si dice circa la qualità dell’operato della lavoratrice nel 2004.

5. Secondo la convenuta

il principale motivo di licenziamento in tronco consiste nell’abbandono

ingiustificato del posto di lavoro da parte dell’istante. La lavoratrice aveva

il compito di aprire la boutique che, a seguito del suo atteggiamento, quel

giorno è

rimasta chiusa, senza

peraltro alcun avviso telefonico. L’appellante critica quindi la decisione del

Segretario assessore che ha reputato primo e apparente principale motivo di

licenziamento la condotta dell’istante, ritenendo invece l’abbandono, trattato

come l’ultimo dei motivi, di “alcuna rilevanza concreta” (appello, pag. 7

segg.). Il primo giudice ha sì rilevato che dalla lettera 13 luglio 2005 (doc.

F) “primo – e apparentemente principale” motivo di licenziamento era l’atteggiamento

della lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 7), ma ha esaminato compiutamente

anche il motivo dell’asserito abbandono ingiustificato dell’impiego, spiegando

che esso motiva un licenziamento immediato se ripetuto e se chiara espressione

di un rifiuto intenzionale e definitivo di prestare la propria attività, cosa

che difettava nella fattispecie. Invero, nella lettera 12 luglio 2005 (doc. E)

la lavoratrice aveva comunicato alla datrice di lavoro che si sarebbe astenuta dal

lavoro non avendo ricevuto il salario per giugno 2005 (loc. cit., pag. 11).

Inoltre, non si può rimproverare al Segretario assessore di aver indicato che

primo e “apparentemente principale” motivo era la condotta della lavoratrice.

Invero, nella lettera 13 luglio 2005 (doc. F) la convenuta ha dichiarato, come

prima cosa, che “in seguito agli eventi da lei ben conosciuti ed al persistere

all’atteggiamento indifferente, negativo e sprezzante nei miei confronti, non

volendo più comunicare con me, il rapporto di fiducia che le avevo concesso,

viene a mancare, così che la licenzio immediatamente”. È invece solo all’ultimo

e terzo paragrafo che ella afferma “E stamane senza preavviso non si è

presentata al lavoro”. La censura dell’appellante non può quindi essere

condivisa.

6. L’appellante critica

inoltre la decisione del Segretario assessore di ritenere che la lavoratrice,

con raccomandata 12 luglio 2005 (doc. F), l’aveva avvisata della sua astensione

dall’impiego. Ella sostiene che tale missiva era indirizzata alla Boutique __________

e che la mattina del 13 luglio 2005 avrebbe dovuto esserci proprio l’istante a

ritirarla, unica persona a lavorare nel negozio il mattino. Di conseguenza, la

convenuta sostiene di non essere stata a conoscenza della missiva in questione

(appello, pag. 8 segg. e 18). Se non che, ella non asserisce che la

raccomandata 12 luglio 2005 non era stata recapitata il giorno successivo. Poco

importa, quindi, che la datrice di lavoro abbia preso conoscenza della stessa

prima dell’invio della disdetta o meno. Ciò che è determinante è che la

lavoratrice l’aveva prontamente avvisata del motivo della sua assenza e che

tale assenza, come verrà spiegato in seguito (consid. 8), era giustificata. Se

così non fosse, ogni qualvolta un lavoratore si trovasse a non potersi recare

sul posto di lavoro gli sarebbe precluso l’avviso per invio raccomandato, onde

l’impossibilità di procacciarsi una simile prova. D’altra parte, con lettera 4

luglio 2005 il RA 2 aveva già invitato la datrice di lavoro a corrispondere,

entro 5 giorni, il salario del mese di giugno (doc. D). Motivo per cui ella

avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che il motivo dell’assenza, il 13

luglio successivo, della lavoratrice era proprio il mancato pagamento dello

stipendio arretrato.

7. La convenuta afferma,

inoltre, che il Segretario assessore non ha valutato correttamente le

testimonianze di __________ e __________, limitandosi ad evaderle nella

sentenza “con una frase” (appello, pag. 11 seg.). Il primo giudice ha spiegato

che le testi non hanno riferito circa un atteggiamento riprovevole dell’istante

(sentenza impugnata, pag. 8 in alto). Invero, la teste __________ ha in

particolare dichiarato di essersi recata nella boutique a metà luglio 2005 e di

averla trovata chiusa, asserendo di non ricordare “il giorno preciso (…). Ci

siamo andate due giorni consecutivi e per i due giorni era chiusa. Non vi erano

cartelli con la dicitura 'chiuso per …'. Ho chiesto al genero della

proprietaria, il quale ha un bar al __________, come mai il negozio fosse

chiuso. Lui mi ha detto che sarebbe dovuto arrivare qualcuno ma non è stato il

caso e così siamo ritornate il giorno dopo ma ancora la Boutique era chiusa. Ho

chiesto ancora al genero presso il Bar e anche lui non ne sapeva niente”

(audizione 10 maggio 2006, pag. 2). La teste __________, circa il comportamento

dell’istante, ha riferito di averla vista “una sola volta presso il negozio” e

che “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare

in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare in vacanza”

(audizione 23 giugno 2006, pag. 1 in basso e 2 in alto). Mal si comprende come

le due testimonianze testé citate possano suffragare la tesi dell’appellante.

La prima rileva solo che il negozio era chiuso. La seconda riferisce di un singolo

episodio di lieve entità e non conferma la dichiarazione scritta prodotta agli

atti (doc. 2). La teste ha riconosciuto la firma da lei apposta su tale

documento, “redatto personalmente su richiesta della signora __________”. Essa

non ha tuttavia confermato il suo contenuto, se non nei limiti testé

illustrati. Al riguardo, va ricordato che le dichiarazioni scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo giurisprudenza

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

25-27 ad art. 90 CPC), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una

testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su

richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova (cfr. da

ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.1 del 5 novembre 2007 consid. 6). La

dichiarazione in questione è stata allestita il 3 settembre 2005, ovvero dopo

che l’istante aveva adito la

Pretura il 10 agosto 2005. Tutto lascia intendere che sia stata allestita ai

fini della causa. Da qui l’inammissibilità

del documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale.

8. L’appellante critica altresì la decisione del

Segretario assessore di ritenere legittimo l’abbandono dell’impiego

poiché il salario di giugno 2005 non pagato. Secondo la convenuta, il salario

in denaro è pagato in moneta nella misura in cui non sia diversamente convenuto

o d’uso. Come accertato dallo

stesso primo giudice, lo stipendio era sempre stato corrisposto in contanti. Di

conseguenza, ella sostiene di non essere stata in mora con il relativo

pagamento, poiché ha offerto il salario alla lavoratrice con la detrazione del

costo della blusa irritualmente sostituita e lo ha nuovamente offerto con raccomandata

4 luglio 2005, con la quale ha informato la lavoratrice che il salario era a

sua disposizione, senza detrazione, e che in caso di mancato ritiro lo avrebbe

fatto recapitare tramite vaglia postale (appello, pag. 12 seg.). Il Segretario

assessore ha spiegato che malgrado lo stipendio fosse stato versato, in

precedenza, in contanti, l’istante

non si è rifiutata di incassarlo, ma si è semplicemente rifiutata di ricevere

una somma dalla quale era stato detratto il costo della blusa di fr. 279.-.

Inoltre, essa non era tenuta a percepire un salario già al di sotto del minimo

esistenziale dal quale era stato detratto ulteriormente un importo non relativo

ad un danno cagionato intenzionalmente dalla lavoratrice.

Va

anzitutto rilevato che nella raccomandata 4 luglio 2005 la datrice di lavoro

non ha offerto il salario senza detrazione, contrariamente a quanto essa

sostiene nell’appello. In effetti, nella lettera essa dichiara che “come lei sa e come le era già stato

trasmesso, al salario di fr. 1'121.-

è stato detratto il valore della camicia” (doc. 1). Inoltre, come spiegato dal primo giudice, la

compensazione di pretese salariali da parte del datore di lavoro con un credito

proprio verso il lavoratore è possibile soltanto nella misura in cui il salario

è pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; eccezionalmente la compensazione è

ammessa senza limiti se il credito del datore di lavoro si fonda su un danno

cagionatogli intenzionalmente dal lavoratore (art. 323 cpv. 2 CO), ancorché si

tratti di dolo eventuale. Per contro, non rientrano in questa categoria i danni

cagionati da negligenza,

anche

grave (CCC, sentenza inc. 16.2002.60 del 15 gennaio 2003, consid. 7). Nella

fattispecie, è palese che il salario di fr. 1'121.- mensili è assolutamente necessario al sostentamento del

lavoratore. L’appellante, poi,

non ha dimostrato che la lavoratrice abbia agito intenzionalmente. La convenuta

stessa, invero, parla di “manchevolezza” (appello, pag. 15 in alto) e di “carente e negligente condotta” (loc. cit., pag. 4 in fondo), limitandosi

ad asserire l’intenzionalità

Considerandi

della lavoratrice nel “cercare

il licenziamento” (loc. cit.,

pag. 20 in alto). Di conseguenza, la censura dell’appellante non può essere condivisa.

9.

L’appellante afferma, inoltre, che il

licenziamento è la conseguenza di un insieme di cause che, unitamente alla

mancata presenza sul posto di lavoro, hanno compromesso definitivamente il

rapporto di fiducia e, quindi, la continuazione del contratto di lavoro. Al

riguardo, la convenuta sostiene che anche manchevolezze lievi possono

giustificare la rescissione immediata se la loro ripetizione rende

oggettivamente insostenibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. L’appellante sostiene, poi, di avere

informato più volte verbalmente e con lettere 30 giugno 2005 (doc. C) e 4

luglio 2005 (doc. 1) la lavoratrice “delle conseguenze del suo agire anticontrattuale”. Come spiegato dal Segretario assessore, l’avvertimento deve contenere l’esplicita minaccia di licenziamento in

tronco (sentenza impugnata, pag. 10 in alto; cfr. da ultimo II CCA, sentenza inc.

12.2007.45

del 20 dicembre 2007, consid. 1; DTF 117 II 560 consid. 3c). Ciò che

difetta nella fattispecie. Nella missiva 30 giugno 2005 (doc. C), la datrice di

lavoro ha diffidato la lavoratrice “a rientrare esclusivamente nel ruolo che le è stato assegnato,

ovvero quello di essere una venditrice (…). In caso contrario, a tutela dei

miei interessi, sarò costretta a percorrere altre vie”. Non vi è quindi alcun accenno esplicito a un licenziamento

immediato. Nella lettera 4 luglio 2005 (doc. 1) ella ha intimato alla

lavoratrice di “voler cambiare

questo suo atteggiamento negativo a partire da subito. In caso contrario sarò

messa nella condizione di doverla licenziare”. Seppur la datrice di lavoro indica l’eventualità di una disdetta del rapporto di lavoro, non menziona

esplicitamente la minaccia di un licenziamento in tronco. Nemmeno nella lettera

7.

luglio 2005 (doc. 5) la datrice di lavoro accenna alla minaccia di

licenziamento immediato. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.

10.

La

convenuta prosegue criticando la valutazione del Segretario assessore di

considerare le dichiarazioni scritte di __________ e __________, confermate a

sua detta in sede di audizione testimoniale, alla stregua di mere allegazioni

di parte. Dalle stesse sarebbe invero emerso che la lavoratrice si rifiutava di

comunicare con la convenuta e, in generale, aveva un comportamento

indifferente, negativo e sprezzante. Tant’è che l’episodio

della sostituzione della camicetta era solo l’ultimo esempio. A comprova di ciò vi è inoltre il fatto che la

lavoratrice si è fatta, da subito, rappresentare dal RA 2, rifiutandosi di

interloquire direttamente con la datrice di lavoro. Tale atteggiamento

costituisce, secondo l’appellante,

una mancanza tale da minare profondamente il rapporto di fiducia tra le parti

(appello, pag. 14 segg.). Il Segretario assessore ha spiegato che anche se si

volesse ritenere come provata la sussistenza di screzi o di problemi di

comunicazione tra la lavoratrice e la datrice di lavoro, non è stata invece

dimostrata l’effettiva portata

e ampiezza tale da giustificare un licenziamento immediato. Al riguardo, il

primo giudice ha precisato che le testimoni __________, __________, __________

e __________ non hanno avuto modo di constatare un eventuale riprovevole

atteggiamento. Solo nella dichiarazione scritta di __________ (doc. 2) si

accenna, in maniera del tutto generica, ad un “linguaggio offensivo e inopportuno” nei confronti della datrice di lavoro, ma senza indicare il

contenuto di tale linguaggio (sentenza impugnata, pag. 7 in basso 8 in alto).

Sulla

portata probatoria della dichiarazione testé citata già si è detto (sopra,

consid. 7). La teste __________ ha riferito di essersi recata a metà luglio

2005.

nel negozio ma di averlo trovato chiuso (audizione 10 maggio 2006, pag.

2). Tale circostanza non è di ausilio alla tesi della convenuta. Quanto, poi, alla

testimonianza di __________, domestica della convenuta, basti rammentare che questa

ha precisato “il doc. 4 da me

scritto e firmato, mi è stato sottoposto con la forza, minacciandomi anche di

farmi levare il permesso B come cittadina straniera e confermo quindi che il

testo di cui al doc. 4 non corrisponde alla realtà perché io non so

assolutamente nulla di questa cosa”. E ha poi aggiunto “io delle questioni relative al lavoro fatto dalla signora AO 1 in

Boutique non conosco nulla e non posso dire nulla” (loc. cit., pag. 4 in mezzo). __________ ha confermato in sede di

audizione testimoniale 23 giugno 2006 la sua dichiarazione scritta 23 settembre

2005.

(doc. 3). Nella stessa ha indicato che la commessa era “visibilmente nervosa in quanto, come lei

stessa asseriva, il responsabile della Boutique era appena andato a prendere l’auto al parcheggio e lei ne

approfittava

per farsi dare un passaggio verso casa. Di conseguenza ho dovuto provare in

tutta fretta i capi che avevo deciso di acquistare, osservando che la

venditrice era visibilmente infastidita dalla mia richiesta. Ricordo anche che

io stessa le dissi che anche io avevo poco tempo e che, in fondo, avrebbe

potuto servirsi dei trasporti pubblici”. Un simile unico episodio non è tale da comprovare l’atteggiamento gravemente lesivo invocato

dalla convenuta. Circa, poi, la dichiarazione della stessa teste secondo la

quale la convenuta ha poi avuto modo di verificare, i giorni successivi, che i

capi da lei acquistati non erano stati registrati, basti rammentare che ella ha

precisato di non aver “verificato

né cassa né libri di registrazione”. __________, infine, ha affermato di aver “visto una sola volta presso il negozio” l’istante e che

quel giorno quest’ultima “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare

in vacanza” (audizione 23

giugno 2006). Anche questa testimonianza, che riferisce di un episodio isolato,

non è tale da essere di ausilio, nemmeno se letto unitamente alla testimonianza

di __________, alla tesi dell’appellante.

Ne consegue che, al riguardo, l’apprezzamento del Segretario assessore resiste

alla critica.

11.

L’appellante contesta la decisione del

Segretario assessore di ritenere tardivo il licenziamento immediato a causa

della sostituzione errata della blusa, poiché tale episodio è avvenuto nel

maggio/giugno 2005. Secondo la datrice di lavoro, invero, la disdetta è “scaturita a seguito della mancata comparsa

sul posto di lavoro” ed è la “somma di un insieme di motivi”, non solo, come a sua detta erroneamente

accertato dal primo giudice, dell’episodio della camicetta. Ella ribadisce che, comunque, la

sostituzione di un capo senza la presentazione dello scontrino che si è poi

rivelato essere stato acquistato due anni prima è un fatto grave (appello, pag.

17.

segg.). Se non che, il primo giudice ha accertato che la camicetta era stata

venduta nel maggio 2005, che la cliente __________ l’aveva riconsegnata senza

averla indossata e che aveva prima interpellato telefonicamente la convenuta

segnalandole la volontà di sostituire la camicetta, senza ricevere un rifiuto.

L’istante, poi, aveva tentato di

contattare, invano, la convenuta, quando la cliente si era presentata in

negozio per la sostituzione. Inoltre, non risulta che la datrice di lavoro

avesse emanato direttive circa la sostituzione di merce (sentenza impugnata,

pag. 9 in mezzo). Con tali accertamenti, fondati sull’audizione per via di

rogatoria della teste __________ (verbale 23 agosto 2006), la convenuta non si confronta.

Inoltre, già si è detto (sopra, consid. 10) che la convenuta non ha provato

quell’“insieme di motivi” sui quali asserisce aver licenziato in

tronco la dipendente. Al riguardo l’appello dev’essere

respinto.

12.

La

convenuta afferma inoltre che l’intenzionalità, da parte della lavoratrice, “di cercare il licenziamento, è tutt’altro che remota”. A

suffragio di tale tesi invoca la testimonianza di __________ secondo la quale

la dipendente le disse che se l’avessero licenziata sarebbe potuta andare in vacanza, il fatto che

si è rifiutata di ricevere lo stipendio per il mese di giugno 2005 e di essersi

rivolta al RA 2 “anziché

attenersi alle istruzioni della datrice di lavoro” (appello, pag. 19 segg.). Uno sfogo puntuale della lavoratrice con

una cliente non sta ancora a comprovare la tesi della convenuta. Nemmeno le è

di ausilio il rifiuto della dipendente di ricevere lo stipendio decurtato, decisione,

come detto (sopra, consid. 8), giustificata. Quanto al fatto di rivolgersi al RA

2, la lavoratrice aveva tutti i diritti di farlo per tutelare la sua situazione

giuridica.

13.

L’appellante conclude asserendo che il

Segretario assessore ha “disposto

un ordine dei motivi di licenziamento del tutto arbitraria”. Inoltre, il giudice di prime cure si è

limitato ad analizzare solo alcuni di detti motivi e senza valutarli nel loro

insieme (appello, pag. 21). Il Segretario assessore ha esaminato il motivo

relativo all’atteggiamento

assunto dalla dipendente, ritenendolo non comprovato o, comunque sia, non di

una portata tale da giustificare un licenziamento in tronco. Egli si è poi

chinato sulla questione della sostituzione della blusa, non ritenendolo un

valido motivo di licenziamento immediato poiché non reiterato e, comunque,

basato su una reazione tardiva della datrice di lavoro. Circa, poi, gli

ammanchi che la convenuta asserisce aver riscontrato, il primo giudice ha

accertato che gli stessi non sono stati provati. Infine, egli ha spiegato che

il fatto, per la lavoratrice, di non essersi presentata sul posto di lavoro non

era sufficiente, se non reiterato, a giustificare il licenziamento immediato e,

in ogni caso, giustificato dalla mora nel pagamento dello stipendio così come

significata alla datrice di lavoro. In che misura egli abbia disposto tali

motivi in un ordine errato e, soprattutto, come ciò possa pregiudicare la tesi

dell’appellante, questa non

spiega. Nemmeno illustra quali altre ragioni egli non avrebbe esaminato e in

che misura non li avrebbe valutati nel loro insieme. Sprovvisto

di motivazione, al proposito l’appello va dichiarato irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

14.

L’appellante

chiede in via principale che la sentenza pretorile sia riformata nel senso di

respingere integralmente l’istanza e accogliere, invece, la sua domanda

riconvenzionale (appello, pag. 2). Considerato che nella fattispecie, come

deciso dal Segretario assessore, il licenziamento immediato era ingiustificato

e che la lavoratrice non ha abbandonato senza giusta causa e senza preavviso il

posto di lavoro, la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sugli art.

337d segg. CO (conclusioni 28 novembre 2006, pag. 8 in basso), non può essere

accolta. L’appello dev’essere quindi respinto e la sentenza impugnata

confermata.

15.

Non

si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. Secondo

giurisprudenza, quantunque non patrocinata, una parte vittoriosa ha diritto a

un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto;

RtiD II – 2005 pag. 680). Nella fattispecie l’istante è stata rappresentata dall’associazione di categoria, che ha redatto le osservazioni 19 aprile

2007, e si giustifica dunque riconoscerne un’indennità di fr. 300.-.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato

dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non

è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese

della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se

il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore

litigioso della domanda principale è di fr. 7'700.- (importo stabilito dal

Segretario assessore) e non più di fr. 9'300.- (cifra richiesta dall’istante).

Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 7'629.-. Nessuno dei due valori

raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 15'000.-

previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 2 aprile 2007 di AP

1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né

spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-;

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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