12.2007.84
Contratto di lavoro: licenziamento immediato
7 febbraio 2008Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.84
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro: licenziamento immediato
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2007.84
Lugano
7 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.144
(CL) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza
10 agosto 2005 da
AO 1
rappr. dai RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
complessivi fr. 9'300.- oltre interessi dal 4 luglio
2005 per salario fino alla scadenza regolare del contratto (fr. 6'300.- netti)
e quale indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 3'000.-);
domanda
avversata dalla convenuta, la quale con azione riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell’istante al pagamento del valore di una blusa (fr. 279.-), della
perdita di guadagno durante i giorni in cui il negozio è rimasto chiuso (almeno
fr. 4'000.-), nonché di un’indennità a seguito del fatto che essa ha dovuto
personalmente prestare servizio nel negozio nonostante le sue condizioni di
salute, specificata, in sede di conclusioni, in fr. 3'000.- rispettivamente in
fr. 350.- (un quarto di salario), per complessivi fr. 7'629.-;
domanda
riconvenzionale alla quale l’istante si è opposta;
nella
quale il Segretario assessore, con sentenza 20 marzo 2007, ha accolto
parzialmente l’istanza e ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando la
convenuta a versare all’istante fr. 7'700.- netti oltre interessi al 5% dal 9
luglio 2005 su fr. 1'400.- e dal 13 luglio 2005 su fr. 6'300.-;
appellante
la convenuta che con atto di appello 2 aprile 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza e di
accogliere la sua domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili, in via
subordinata di limitarsi a respingere l’istanza;
mentre
l’istante propone nelle sue osservazioni 19 aprile 2007 di respingere l’appello,
con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata assunta dal 15 marzo al 15 ottobre 2005 a tempo
parziale da AP 1 in qualità di venditrice nella boutique __________ ad __________.
Il contratto di lavoro prevedeva uno stipendio di fr. 1'400.- netti mensili,
compresa la tredicesima, le indennità per festivi e per vacanze (doc. A). Esso
è stato versato dalla datrice di lavoro fino al 31 maggio 2005 (doc. B). Con
lettera 30 giugno 2005 AP 1 si è lamentata con la lavoratrice della condotta di
quest’ultima sul lavoro, ritenuta “molto carente”, descrivendo un episodio
riguardante la sostituzione, errata, di una blusa a una cliente. Essa ha
inoltre constatato che le direttive che aveva impartito alla dipendente o non
erano state eseguite, o lo erano state solo dopo “reiterate intimazioni”. La
datrice di lavoro ha, infine, informato la dipendente di non accettare il suo
rifiuto di comunicare con lei e l’ha esortata a smettere con un simile
atteggiamento, così come a svolgere esclusivamente il ruolo di venditrice,
occupandosi anche dell’immagine del negozio, pena la necessità per la datrice
di lavoro di vedersi “costretta a percorrere altre vie” (doc. C). Il 4 luglio
2005 __________ per i RA 2, in rappresentanza di AO 1 ha risposto precisando
che la lavoratrice aveva sempre lavorato diligentemente e spiegando la
circostanza della sostituzione del capo di abbigliamento. Egli ha inoltre
chiesto il pagamento del salario per il mese di giugno 2005, non ancora versato
alla dipendente (doc. D).
B. Tale
missiva si è incrociata con quella scritta, lo stesso giorno, dalla datrice di
lavoro, nella quale ella constatava il rifiuto della lavoratrice di accettare
il pagamento brevi manu dello stipendio, dal quale era stato dedotto il
prezzo della blusa sostituita di fr. 279.-, e la si avvertiva che “in caso di
mancato ritiro” lo stipendio sarebbe stato recapitato “tramite vaglia postale”.
La datrice di lavoro spiegava inoltre che “il suo [della lavoratrice] atteggiamento
negativo e sprezzante nei miei confronti ed in quelli di mia figlia, così come
lo scarso rendimento già sottolineatole, sono elementi che non mi
soddisfacevano prima e che, oggi, dopo l’inspiegabile rifiuto alla consegna di
salario, mi soddisfano ancora meno. Il suo comportamento è assolutamente
inappropriato e controproducente ai sensi di quella armonia che dovrebbe invece
caratterizzare i rapporti commerciali, sia nei miei confronti sia in quelli
della clientela. A futura memoria, voglia cortesemente prendere atto del mio
totale disappunto in relazione al suo comportamento e, in genere, per quanto
qui esposto”. Essa concludeva intimando alla lavoratrice di cambiare il suo
atteggiamento o “in caso contrario sarò messa nella condizione di doverla
licenziare” (doc. 1). Il 7 luglio 2005 la datrice di lavoro ha scritto al RA 2,
precisando il proprio punto di vista (doc. 5). Il 12 luglio 2005 il RA 2, allegando
una polizza di pagamento, ha informato la datrice di lavoro che la dipendente
non si sarebbe presentata sul posto di lavoro fintanto che lo stipendio per il
mese di giugno 2005 non le fosse stato versato (doc. E).
C. Con
lettera 13 luglio 2005 AP 1 ha licenziato in tronco AO 1 con riferimento “agli
eventi da lei ben conosciuti ed al persistere all’atteggiamento indifferente,
negativo e sprezzante nei miei confronti, non volendo più comunicare con me, il
rapporto di fiducia che le avevo concesso, viene a mancare”. Essa ha aggiunto “le
faccio inoltre notare che il disordine che mi ha fatto nelle bluse in questi
giorni – bluse che, dopo il suo rifiuto tassativo di riordinarle, avevo
ordinato io stessa -, mi ha indotto a pensare che avesse qualcosa da
nascondere. Quindi mi ha costretta a rifare l’inventario dal quale già
risultano diversi ammanchi. E stamane senza preavviso non si è presentata al
lavoro” (doc. F). Il licenziamento è stato contestato il 28 luglio 2005 dalla
lavoratrice per il tramite del RA 2, che ha inoltre chiesto il pagamento di fr.
6'300.- per gli stipendi dal mese di giugno al 15 ottobre 2005 (doc. G).
D. Con istanza 10 agosto 2005 AO 1, rappresentata dal RA 2, ha chiesto
la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'300.- oltre interessi quale stipendi
dal giugno al 15 ottobre 2005 (fr. 6'300.- netti) e quale indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 3'000.-). La convenuta si è opposta all’istanza,
chiedendo a sua volta il pagamento del valore di una blusa (fr. 279.-), della
perdita di guadagno durante i giorni in cui il negozio è rimasto chiuso (almeno
fr. 4'000.-), nonché di un’indennità per il fatto che essa ha dovuto
personalmente prestare servizio nel negozio nonostante le sue condizioni di
salute. L’istante, da parte sua, si è opposta alla domanda riconvenzionale. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali
scritti nei quali si sono confermate nelle loro rispettive posizioni, la
convenuta specificando l’importo richiesto quale indennità a seguito del fatto
che essa ha dovuto personalmente prestare servizio nel negozio in fr. 3'000.-
oltre a fr. 350.- (un quarto del salario) e chiedendo il pagamento di
complessivi fr. 7'629.-. Statuendo il 20 marzo 2007 il Segretario assessore ha
accolto parzialmente l’istanza, condannando AP 1 a versare fr. 7'700.- netti
oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2005 su fr. 1'400.- e dal 13 luglio 2005 su
fr. 6'300.-.
E. Con
appello 2 aprile 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente l’istanza, previo conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso, e di accogliere la sua domanda riconvenzionale, con
protesta di ripetibili. In via subordinata ella chiede alla Camera di limitarsi
a respingere l'istanza di AO 1. Con osservazioni 19 aprile 2007 l’istante
postula invece la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili. La
presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo il 5
aprile 2007.
Considerato
in diritto: 1. Il 13 agosto 2005 l’istante ha ceduto allo Stato del Cantone
Ticino e per esso al Dipartimento delle Opere Sociali rappresentato dall’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona “gli eventuali salari che
le saranno eventualmente riconosciuti dalla Boutique __________, __________”
(doc. H pag. 3). Ciò a copertura delle prestazioni assistenziali percepite dall’istante.
Al riguardo, il Segretario assessore ha spiegato che la causa è stata
introdotta il 10 agosto 2005 e, pertanto, secondo l’art. 110 cpv. 1 CPC il
processo continua fra le parti in causa, ovvero tra AO 1 e AP 1 (sentenza
impugnata,
pag. 5 in alto). Al contrario della
normativa prevista dalla LADI (art. 29 LADI; II CCA, sentenza inc. n. 12.2002.169
dell’8 maggio 2003, consid. 8),
la Legge sull’assistenza
sociale (RL: 6.4.11.1) non prevede una cessione legale (tranne per il caso dell’anticipo di alimenti per i figli minorenni:
art. 27 cpv. 2). L’art. 110 cpv. 1 CPC prevede che se l’oggetto
litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza
cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le
disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede. Che
con “oggetto” litigioso si intendano anche crediti è pacifico (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 52 seg. e 90; Habschied,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, n.
353 seg., pag. 127; Walder-Richli,
Zivilprozessrecht, n. 1, pag. 175). Unica differenza tra l’alienazione di una
cosa e la cessione di un credito è che nel secondo caso non sussiste protezione
del terzo in buona fede (art. 171 CO; Ottaviani, op. cit., pag. 53 seg.).
2. Il
datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente
dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell'art.
337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede
da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è
data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di
fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del
rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come
l'unica soluzione possibile (Rehbinder/Portmann
in: Basler Kommentar, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 e 2 ad art. 337
CO). Se la violazione non è invece particolarmente grave ma si è ripetuta nel
tempo, il datore di lavoro deve avvertire il lavoratore della minaccia di
licenziamento immediato in caso di reiterazione (DTF 117 II 560 consid. 3c).
Per sapere se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto
delle circostanze specifiche della fattispecie, in particolar modo della
posizione e della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del
rapporto di lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III
113). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i
presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la
prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di
motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare
la continuazione del rapporto di lavoro (II CCA,
sentenza inc. 12.2005.22 del 4 ottobre 2005 con riferimenti; vedi anche Brunner/Bühler/ Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2a ed., Losanna 1996, pag. 230).
3. Il Segretario
assessore ha passato in rassegna i motivi di licenziamento indicati dalla
datrice di lavoro nella sua disdetta 13 luglio 2005 (doc. F: atteggiamento
della lavoratrice; sostituzione errata della camicetta; ammanchi nell’inventario;
abbandono del posto di lavoro), ritenendoli non provati o, per lo meno,
insufficienti a giustificare un licenziamento immediato. Di conseguenza, ha
reputato la disdetta ingiustificata, riconoscendo all’istante fr. 6'300.-
netti, ovvero il corrispettivo dello stipendio di fr. 1'400.- netti mensili da giugno
a settembre 2005 e per i primi quindici giorni di ottobre 2005. Egli ha inoltre
riconosciuto alla lavoratrice fr. 1'400.- quale indennità per licenziamento
ingiustificato. Al riguardo, ha valutato la breve durata del contratto, il tipo
di attività svolta dall’istante e la sua età, così come le accuse, rivelatesi
ingiustificate, di truffa e appropriazione indebita e il tentativo della
datrice di lavoro di “costruire in maniera in parte artefatta” la struttura
accusatoria. Il Segretario assessore ha, di conseguenza, respinto la domanda
riconvenzionale.
4. L’appellante sostiene
anzitutto di aver assunto l’istante nel 2005 non perché questa durante il 2004
si era distinta per il suo impegno, ma perché altrimenti non avrebbe più
percepito le prestazioni dello Stato (appello, pag. 4 in mezzo). Poco importano
Fatti
i motivi, per nulla provati, dell’assunzione della lavoratrice. Ciò che è
determinante nella fattispecie è lo svolgimento dei fatti nel 2005, ovvero la
motivazione del licenziamento in tronco. Per tacere del fatto che l’allegazione
secondo la quale nel 2004 la lavoratrice non si era distinta per il suo impegno
è inammissibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude
infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà
di invocare nuovi argomenti in sede di appello. In sede di risposta 28 ottobre
2005 (pag. 2) e di conclusioni 28 novembre 2006 (pag. 1) la convenuta ha
dichiarato che l’assunzione era
avvenuta a seguito dell’insistente
richiesta dell’istante e per
obbligo morale, ma nulla si dice circa la qualità dell’operato della lavoratrice nel 2004.
5. Secondo la convenuta
il principale motivo di licenziamento in tronco consiste nell’abbandono
ingiustificato del posto di lavoro da parte dell’istante. La lavoratrice aveva
il compito di aprire la boutique che, a seguito del suo atteggiamento, quel
giorno è
rimasta chiusa, senza
peraltro alcun avviso telefonico. L’appellante critica quindi la decisione del
Segretario assessore che ha reputato primo e apparente principale motivo di
licenziamento la condotta dell’istante, ritenendo invece l’abbandono, trattato
come l’ultimo dei motivi, di “alcuna rilevanza concreta” (appello, pag. 7
segg.). Il primo giudice ha sì rilevato che dalla lettera 13 luglio 2005 (doc.
F) “primo – e apparentemente principale” motivo di licenziamento era l’atteggiamento
della lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 7), ma ha esaminato compiutamente
anche il motivo dell’asserito abbandono ingiustificato dell’impiego, spiegando
che esso motiva un licenziamento immediato se ripetuto e se chiara espressione
di un rifiuto intenzionale e definitivo di prestare la propria attività, cosa
che difettava nella fattispecie. Invero, nella lettera 12 luglio 2005 (doc. E)
la lavoratrice aveva comunicato alla datrice di lavoro che si sarebbe astenuta dal
lavoro non avendo ricevuto il salario per giugno 2005 (loc. cit., pag. 11).
Inoltre, non si può rimproverare al Segretario assessore di aver indicato che
primo e “apparentemente principale” motivo era la condotta della lavoratrice.
Invero, nella lettera 13 luglio 2005 (doc. F) la convenuta ha dichiarato, come
prima cosa, che “in seguito agli eventi da lei ben conosciuti ed al persistere
all’atteggiamento indifferente, negativo e sprezzante nei miei confronti, non
volendo più comunicare con me, il rapporto di fiducia che le avevo concesso,
viene a mancare, così che la licenzio immediatamente”. È invece solo all’ultimo
e terzo paragrafo che ella afferma “E stamane senza preavviso non si è
presentata al lavoro”. La censura dell’appellante non può quindi essere
condivisa.
6. L’appellante critica
inoltre la decisione del Segretario assessore di ritenere che la lavoratrice,
con raccomandata 12 luglio 2005 (doc. F), l’aveva avvisata della sua astensione
dall’impiego. Ella sostiene che tale missiva era indirizzata alla Boutique __________
e che la mattina del 13 luglio 2005 avrebbe dovuto esserci proprio l’istante a
ritirarla, unica persona a lavorare nel negozio il mattino. Di conseguenza, la
convenuta sostiene di non essere stata a conoscenza della missiva in questione
(appello, pag. 8 segg. e 18). Se non che, ella non asserisce che la
raccomandata 12 luglio 2005 non era stata recapitata il giorno successivo. Poco
importa, quindi, che la datrice di lavoro abbia preso conoscenza della stessa
prima dell’invio della disdetta o meno. Ciò che è determinante è che la
lavoratrice l’aveva prontamente avvisata del motivo della sua assenza e che
tale assenza, come verrà spiegato in seguito (consid. 8), era giustificata. Se
così non fosse, ogni qualvolta un lavoratore si trovasse a non potersi recare
sul posto di lavoro gli sarebbe precluso l’avviso per invio raccomandato, onde
l’impossibilità di procacciarsi una simile prova. D’altra parte, con lettera 4
luglio 2005 il RA 2 aveva già invitato la datrice di lavoro a corrispondere,
entro 5 giorni, il salario del mese di giugno (doc. D). Motivo per cui ella
avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che il motivo dell’assenza, il 13
luglio successivo, della lavoratrice era proprio il mancato pagamento dello
stipendio arretrato.
7. La convenuta afferma,
inoltre, che il Segretario assessore non ha valutato correttamente le
testimonianze di __________ e __________, limitandosi ad evaderle nella
sentenza “con una frase” (appello, pag. 11 seg.). Il primo giudice ha spiegato
che le testi non hanno riferito circa un atteggiamento riprovevole dell’istante
(sentenza impugnata, pag. 8 in alto). Invero, la teste __________ ha in
particolare dichiarato di essersi recata nella boutique a metà luglio 2005 e di
averla trovata chiusa, asserendo di non ricordare “il giorno preciso (…). Ci
siamo andate due giorni consecutivi e per i due giorni era chiusa. Non vi erano
cartelli con la dicitura 'chiuso per …'. Ho chiesto al genero della
proprietaria, il quale ha un bar al __________, come mai il negozio fosse
chiuso. Lui mi ha detto che sarebbe dovuto arrivare qualcuno ma non è stato il
caso e così siamo ritornate il giorno dopo ma ancora la Boutique era chiusa. Ho
chiesto ancora al genero presso il Bar e anche lui non ne sapeva niente”
(audizione 10 maggio 2006, pag. 2). La teste __________, circa il comportamento
dell’istante, ha riferito di averla vista “una sola volta presso il negozio” e
che “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare
in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare in vacanza”
(audizione 23 giugno 2006, pag. 1 in basso e 2 in alto). Mal si comprende come
le due testimonianze testé citate possano suffragare la tesi dell’appellante.
La prima rileva solo che il negozio era chiuso. La seconda riferisce di un singolo
episodio di lieve entità e non conferma la dichiarazione scritta prodotta agli
atti (doc. 2). La teste ha riconosciuto la firma da lei apposta su tale
documento, “redatto personalmente su richiesta della signora __________”. Essa
non ha tuttavia confermato il suo contenuto, se non nei limiti testé
illustrati. Al riguardo, va ricordato che le dichiarazioni scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo giurisprudenza
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
25-27 ad art. 90 CPC), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una
testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su
richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova (cfr. da
ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.1 del 5 novembre 2007 consid. 6). La
dichiarazione in questione è stata allestita il 3 settembre 2005, ovvero dopo
che l’istante aveva adito la
Pretura il 10 agosto 2005. Tutto lascia intendere che sia stata allestita ai
fini della causa. Da qui l’inammissibilità
del documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale.
8. L’appellante critica altresì la decisione del
Segretario assessore di ritenere legittimo l’abbandono dell’impiego
poiché il salario di giugno 2005 non pagato. Secondo la convenuta, il salario
in denaro è pagato in moneta nella misura in cui non sia diversamente convenuto
o d’uso. Come accertato dallo
stesso primo giudice, lo stipendio era sempre stato corrisposto in contanti. Di
conseguenza, ella sostiene di non essere stata in mora con il relativo
pagamento, poiché ha offerto il salario alla lavoratrice con la detrazione del
costo della blusa irritualmente sostituita e lo ha nuovamente offerto con raccomandata
4 luglio 2005, con la quale ha informato la lavoratrice che il salario era a
sua disposizione, senza detrazione, e che in caso di mancato ritiro lo avrebbe
fatto recapitare tramite vaglia postale (appello, pag. 12 seg.). Il Segretario
assessore ha spiegato che malgrado lo stipendio fosse stato versato, in
precedenza, in contanti, l’istante
non si è rifiutata di incassarlo, ma si è semplicemente rifiutata di ricevere
una somma dalla quale era stato detratto il costo della blusa di fr. 279.-.
Inoltre, essa non era tenuta a percepire un salario già al di sotto del minimo
esistenziale dal quale era stato detratto ulteriormente un importo non relativo
ad un danno cagionato intenzionalmente dalla lavoratrice.
Va
anzitutto rilevato che nella raccomandata 4 luglio 2005 la datrice di lavoro
non ha offerto il salario senza detrazione, contrariamente a quanto essa
sostiene nell’appello. In effetti, nella lettera essa dichiara che “come lei sa e come le era già stato
trasmesso, al salario di fr. 1'121.-
è stato detratto il valore della camicia” (doc. 1). Inoltre, come spiegato dal primo giudice, la
compensazione di pretese salariali da parte del datore di lavoro con un credito
proprio verso il lavoratore è possibile soltanto nella misura in cui il salario
è pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; eccezionalmente la compensazione è
ammessa senza limiti se il credito del datore di lavoro si fonda su un danno
cagionatogli intenzionalmente dal lavoratore (art. 323 cpv. 2 CO), ancorché si
tratti di dolo eventuale. Per contro, non rientrano in questa categoria i danni
cagionati da negligenza,
anche
grave (CCC, sentenza inc. 16.2002.60 del 15 gennaio 2003, consid. 7). Nella
fattispecie, è palese che il salario di fr. 1'121.- mensili è assolutamente necessario al sostentamento del
lavoratore. L’appellante, poi,
non ha dimostrato che la lavoratrice abbia agito intenzionalmente. La convenuta
stessa, invero, parla di “manchevolezza” (appello, pag. 15 in alto) e di “carente e negligente condotta” (loc. cit., pag. 4 in fondo), limitandosi
ad asserire l’intenzionalità
Considerandi
della lavoratrice nel “cercare
il licenziamento” (loc. cit.,
pag. 20 in alto). Di conseguenza, la censura dell’appellante non può essere condivisa.
9.
L’appellante afferma, inoltre, che il
licenziamento è la conseguenza di un insieme di cause che, unitamente alla
mancata presenza sul posto di lavoro, hanno compromesso definitivamente il
rapporto di fiducia e, quindi, la continuazione del contratto di lavoro. Al
riguardo, la convenuta sostiene che anche manchevolezze lievi possono
giustificare la rescissione immediata se la loro ripetizione rende
oggettivamente insostenibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. L’appellante sostiene, poi, di avere
informato più volte verbalmente e con lettere 30 giugno 2005 (doc. C) e 4
luglio 2005 (doc. 1) la lavoratrice “delle conseguenze del suo agire anticontrattuale”. Come spiegato dal Segretario assessore, l’avvertimento deve contenere l’esplicita minaccia di licenziamento in
tronco (sentenza impugnata, pag. 10 in alto; cfr. da ultimo II CCA, sentenza inc.
12.2007.45
del 20 dicembre 2007, consid. 1; DTF 117 II 560 consid. 3c). Ciò che
difetta nella fattispecie. Nella missiva 30 giugno 2005 (doc. C), la datrice di
lavoro ha diffidato la lavoratrice “a rientrare esclusivamente nel ruolo che le è stato assegnato,
ovvero quello di essere una venditrice (…). In caso contrario, a tutela dei
miei interessi, sarò costretta a percorrere altre vie”. Non vi è quindi alcun accenno esplicito a un licenziamento
immediato. Nella lettera 4 luglio 2005 (doc. 1) ella ha intimato alla
lavoratrice di “voler cambiare
questo suo atteggiamento negativo a partire da subito. In caso contrario sarò
messa nella condizione di doverla licenziare”. Seppur la datrice di lavoro indica l’eventualità di una disdetta del rapporto di lavoro, non menziona
esplicitamente la minaccia di un licenziamento in tronco. Nemmeno nella lettera
7.
luglio 2005 (doc. 5) la datrice di lavoro accenna alla minaccia di
licenziamento immediato. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.
10.
La
convenuta prosegue criticando la valutazione del Segretario assessore di
considerare le dichiarazioni scritte di __________ e __________, confermate a
sua detta in sede di audizione testimoniale, alla stregua di mere allegazioni
di parte. Dalle stesse sarebbe invero emerso che la lavoratrice si rifiutava di
comunicare con la convenuta e, in generale, aveva un comportamento
indifferente, negativo e sprezzante. Tant’è che l’episodio
della sostituzione della camicetta era solo l’ultimo esempio. A comprova di ciò vi è inoltre il fatto che la
lavoratrice si è fatta, da subito, rappresentare dal RA 2, rifiutandosi di
interloquire direttamente con la datrice di lavoro. Tale atteggiamento
costituisce, secondo l’appellante,
una mancanza tale da minare profondamente il rapporto di fiducia tra le parti
(appello, pag. 14 segg.). Il Segretario assessore ha spiegato che anche se si
volesse ritenere come provata la sussistenza di screzi o di problemi di
comunicazione tra la lavoratrice e la datrice di lavoro, non è stata invece
dimostrata l’effettiva portata
e ampiezza tale da giustificare un licenziamento immediato. Al riguardo, il
primo giudice ha precisato che le testimoni __________, __________, __________
e __________ non hanno avuto modo di constatare un eventuale riprovevole
atteggiamento. Solo nella dichiarazione scritta di __________ (doc. 2) si
accenna, in maniera del tutto generica, ad un “linguaggio offensivo e inopportuno” nei confronti della datrice di lavoro, ma senza indicare il
contenuto di tale linguaggio (sentenza impugnata, pag. 7 in basso 8 in alto).
Sulla
portata probatoria della dichiarazione testé citata già si è detto (sopra,
consid. 7). La teste __________ ha riferito di essersi recata a metà luglio
2005.
nel negozio ma di averlo trovato chiuso (audizione 10 maggio 2006, pag.
2). Tale circostanza non è di ausilio alla tesi della convenuta. Quanto, poi, alla
testimonianza di __________, domestica della convenuta, basti rammentare che questa
ha precisato “il doc. 4 da me
scritto e firmato, mi è stato sottoposto con la forza, minacciandomi anche di
farmi levare il permesso B come cittadina straniera e confermo quindi che il
testo di cui al doc. 4 non corrisponde alla realtà perché io non so
assolutamente nulla di questa cosa”. E ha poi aggiunto “io delle questioni relative al lavoro fatto dalla signora AO 1 in
Boutique non conosco nulla e non posso dire nulla” (loc. cit., pag. 4 in mezzo). __________ ha confermato in sede di
audizione testimoniale 23 giugno 2006 la sua dichiarazione scritta 23 settembre
2005.
(doc. 3). Nella stessa ha indicato che la commessa era “visibilmente nervosa in quanto, come lei
stessa asseriva, il responsabile della Boutique era appena andato a prendere l’auto al parcheggio e lei ne
approfittava
per farsi dare un passaggio verso casa. Di conseguenza ho dovuto provare in
tutta fretta i capi che avevo deciso di acquistare, osservando che la
venditrice era visibilmente infastidita dalla mia richiesta. Ricordo anche che
io stessa le dissi che anche io avevo poco tempo e che, in fondo, avrebbe
potuto servirsi dei trasporti pubblici”. Un simile unico episodio non è tale da comprovare l’atteggiamento gravemente lesivo invocato
dalla convenuta. Circa, poi, la dichiarazione della stessa teste secondo la
quale la convenuta ha poi avuto modo di verificare, i giorni successivi, che i
capi da lei acquistati non erano stati registrati, basti rammentare che ella ha
precisato di non aver “verificato
né cassa né libri di registrazione”. __________, infine, ha affermato di aver “visto una sola volta presso il negozio” l’istante e che
quel giorno quest’ultima “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare
in vacanza” (audizione 23
giugno 2006). Anche questa testimonianza, che riferisce di un episodio isolato,
non è tale da essere di ausilio, nemmeno se letto unitamente alla testimonianza
di __________, alla tesi dell’appellante.
Ne consegue che, al riguardo, l’apprezzamento del Segretario assessore resiste
alla critica.
11.
L’appellante contesta la decisione del
Segretario assessore di ritenere tardivo il licenziamento immediato a causa
della sostituzione errata della blusa, poiché tale episodio è avvenuto nel
maggio/giugno 2005. Secondo la datrice di lavoro, invero, la disdetta è “scaturita a seguito della mancata comparsa
sul posto di lavoro” ed è la “somma di un insieme di motivi”, non solo, come a sua detta erroneamente
accertato dal primo giudice, dell’episodio della camicetta. Ella ribadisce che, comunque, la
sostituzione di un capo senza la presentazione dello scontrino che si è poi
rivelato essere stato acquistato due anni prima è un fatto grave (appello, pag.
17.
segg.). Se non che, il primo giudice ha accertato che la camicetta era stata
venduta nel maggio 2005, che la cliente __________ l’aveva riconsegnata senza
averla indossata e che aveva prima interpellato telefonicamente la convenuta
segnalandole la volontà di sostituire la camicetta, senza ricevere un rifiuto.
L’istante, poi, aveva tentato di
contattare, invano, la convenuta, quando la cliente si era presentata in
negozio per la sostituzione. Inoltre, non risulta che la datrice di lavoro
avesse emanato direttive circa la sostituzione di merce (sentenza impugnata,
pag. 9 in mezzo). Con tali accertamenti, fondati sull’audizione per via di
rogatoria della teste __________ (verbale 23 agosto 2006), la convenuta non si confronta.
Inoltre, già si è detto (sopra, consid. 10) che la convenuta non ha provato
quell’“insieme di motivi” sui quali asserisce aver licenziato in
tronco la dipendente. Al riguardo l’appello dev’essere
respinto.
12.
La
convenuta afferma inoltre che l’intenzionalità, da parte della lavoratrice, “di cercare il licenziamento, è tutt’altro che remota”. A
suffragio di tale tesi invoca la testimonianza di __________ secondo la quale
la dipendente le disse che se l’avessero licenziata sarebbe potuta andare in vacanza, il fatto che
si è rifiutata di ricevere lo stipendio per il mese di giugno 2005 e di essersi
rivolta al RA 2 “anziché
attenersi alle istruzioni della datrice di lavoro” (appello, pag. 19 segg.). Uno sfogo puntuale della lavoratrice con
una cliente non sta ancora a comprovare la tesi della convenuta. Nemmeno le è
di ausilio il rifiuto della dipendente di ricevere lo stipendio decurtato, decisione,
come detto (sopra, consid. 8), giustificata. Quanto al fatto di rivolgersi al RA
2, la lavoratrice aveva tutti i diritti di farlo per tutelare la sua situazione
giuridica.
13.
L’appellante conclude asserendo che il
Segretario assessore ha “disposto
un ordine dei motivi di licenziamento del tutto arbitraria”. Inoltre, il giudice di prime cure si è
limitato ad analizzare solo alcuni di detti motivi e senza valutarli nel loro
insieme (appello, pag. 21). Il Segretario assessore ha esaminato il motivo
relativo all’atteggiamento
assunto dalla dipendente, ritenendolo non comprovato o, comunque sia, non di
una portata tale da giustificare un licenziamento in tronco. Egli si è poi
chinato sulla questione della sostituzione della blusa, non ritenendolo un
valido motivo di licenziamento immediato poiché non reiterato e, comunque,
basato su una reazione tardiva della datrice di lavoro. Circa, poi, gli
ammanchi che la convenuta asserisce aver riscontrato, il primo giudice ha
accertato che gli stessi non sono stati provati. Infine, egli ha spiegato che
il fatto, per la lavoratrice, di non essersi presentata sul posto di lavoro non
era sufficiente, se non reiterato, a giustificare il licenziamento immediato e,
in ogni caso, giustificato dalla mora nel pagamento dello stipendio così come
significata alla datrice di lavoro. In che misura egli abbia disposto tali
motivi in un ordine errato e, soprattutto, come ciò possa pregiudicare la tesi
dell’appellante, questa non
spiega. Nemmeno illustra quali altre ragioni egli non avrebbe esaminato e in
che misura non li avrebbe valutati nel loro insieme. Sprovvisto
di motivazione, al proposito l’appello va dichiarato irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
14.
L’appellante
chiede in via principale che la sentenza pretorile sia riformata nel senso di
respingere integralmente l’istanza e accogliere, invece, la sua domanda
riconvenzionale (appello, pag. 2). Considerato che nella fattispecie, come
deciso dal Segretario assessore, il licenziamento immediato era ingiustificato
e che la lavoratrice non ha abbandonato senza giusta causa e senza preavviso il
posto di lavoro, la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sugli art.
337d segg. CO (conclusioni 28 novembre 2006, pag. 8 in basso), non può essere
accolta. L’appello dev’essere quindi respinto e la sentenza impugnata
confermata.
15.
Non
si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. Secondo
giurisprudenza, quantunque non patrocinata, una parte vittoriosa ha diritto a
un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto;
RtiD II – 2005 pag. 680). Nella fattispecie l’istante è stata rappresentata dall’associazione di categoria, che ha redatto le osservazioni 19 aprile
2007, e si giustifica dunque riconoscerne un’indennità di fr. 300.-.
Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato
dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non
è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese
della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se
il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore
litigioso della domanda principale è di fr. 7'700.- (importo stabilito dal
Segretario assessore) e non più di fr. 9'300.- (cifra richiesta dall’istante).
Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 7'629.-. Nessuno dei due valori
raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 15'000.-
previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 2 aprile 2007 di AP
1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né
spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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