12.2007.85
Licenziamento immediato di "artista" con contratto di lavoro di durata determinata, non motivi gravi per inadempienza contrattuale in assenza di indicazioni precise sulle prestazioni contrattuali rich
7 settembre 2007Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2007.85
Lugano
7 settembre 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Walser
e Lardelli
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. n. DI.2006.139
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 maggio 2006
da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'542.25 oltre
interessi al 5% dal 4 novembre 2005, domanda alla quale si è opposta la
convenuta, che a sua volta ha postulato in via riconvenzionale il versamento di
fr. 1'217.70 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2006, e sulle quali il Pretore
ha statuito il 21 marzo 2007, accogliendo l’istanza limitamente all’importo di
fr. 8'098.90 oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2005 e respingendo la domanda
riconvenzionale;
appellante la convenuta,
la quale con atto di appello del 4 aprile 2007 chiede in riforma del giudizio
impugnato l’integrale reiezione dell’istanza e l’accoglimento della sua domanda
riconvenzionale, con protesta di ripetibili;
mentre l’istante propone
nelle sue osservazioni del 20 aprile 2007 di respingere l'appello, con protesta
di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO 1, cittadina ucraina,
è giunta in Svizzera il 1° novembre 2005 al beneficio di un permesso di dimora
temporaneo L (doc. D) valido fino al 30 novembre 2005 per svolgere attività di
“ballerina danza moderna topless” alle dipendenze di AP 1 nel Night Club P__________
ad A__________ (doc. C). Il contratto d’assunzione di artista, sottoscritto il
18 ottobre 2005, aveva durata determinata, dal 1° al 30 novembre 2005, e
prevedeva uno stipendio lordo di fr. 3'910.- mensili (23 giorni lavorativi a
fr. 170.- giornalieri) oltre a un’indennità per vacanze di fr. 325.68 e alla
rifusione delle spese di viaggio in fr. 60.- e della visita medica obbligatoria
in fr. 25.-. Dallo stipendio mensile venivano dedotte le spese per l’alloggio,
in fr. 1'000.-, la commissione di ingaggio pari all’8% dello stipendio lordo e
l’imposta alla fonte pari al 15% dello stipendio lordo, così che lo stipendio
netto ammontava a fr. 1'908.67 (doc. C). Il 4 novembre 2005 AP 1 ha chiesto
all’Ufficio regionale degli stranieri di annullare la domanda di permesso per AO
1, che aveva abbandonato il posto di lavoro (doc. H). AO 1 ha sottoscritto il
12 novembre 2005 un nuovo contratto di artista con la T__________ di M__________
per il dicembre 2005 (doc. F), ma ha dovuto lasciare la Svizzera in seguito
all’esaurimento del periodo di soggiorno senza attività lucrativa al quale
aveva diritto. AO 1 ha comunicato il 17 novembre 2005 a AP 1 che non era più in
grado di lavorare dopo il 3 novembre 2005 per malattia (doc. O) e ha chiesto
spiegazioni sul suo licenziamento, avvenuto la sera del 3 novembre 2005. AP 1
ha risposto il 1° dicembre 2005, indicando che il licenziamento era dovuto alla
“cronica e ripetuta inadempienza , malgrado ripetuti richiami: è sempre
arrivata in ritardo, si è sempre rifiutata di esibirsi negli spettacoli, invece
di intrattenere i clienti dormiva sulle poltroncine sull’orario di lavoro e per
finire passava il suo tempo di lavoro in conversazioni tramite cellulare” (doc.
P).
Fatti
B. Con istanza 15 maggio 2006 AO
1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la
condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'542.25 oltre interessi al 5% dal 4
novembre 2005 a titolo di perdita di guadagno per novembre e dicembre 2005 e
gennaio 2006, indennità per licenziamento ingiustificato e abusivo, rimborso
delle spese mediche, delle spese di rientro in patria e della cauzione.
All’udienza del 10 luglio 2006 la convenuta si è opposta all’istanza e in via
riconvenzionale ha postulato la condanna dell’istante al pagamento di fr. 879,45
oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2006 a titolo di risarcimento del danno.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 31 gennaio 2007 e del 1°
febbraio 2007, con il quale la convenuta ha aumentato a fr. 1'217.70 il
risarcimento del danno preteso in via riconvenzionale.
C. Statuendo il 21 marzo 2007,
il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 8’098.90 (di cui fr. 969.55
come stipendio netto) oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2005, ha respinto
l’azione riconvenzionale e ha compensato le ripetibili tra le parti.
D. AP 1 è insorta con un
appello del 4 aprile 2007, con il quale chiede in riforma del giudizio
impugnato l’integrale reiezione dell’istanza e l’accoglimento della propria
domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili. AO 1, dal canto suo propone
nelle sue osservazioni del 20 aprile 2007 di respingere l'appello, con protesta
di ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore
ha ritenuto che l’istante non era stata adeguatamente informata sui propri
obblighi contrattuali, così che le inadempienze lamentate dalla datrice di
lavoro non rivestivano il carattere di gravità richiesto per un licenziamento
immediato. Il primo giudice ha ammesso il pagamento dell’indennità di malattia
dal 3 al 20 novembre 2005, non contestata dalla convenuta, e ha riconosciuto
all’istante fr. 969.55 quale rifusione del mancato guadagno netto fino alla
scadenza del contratto, vale a dire dal 21 al 30 novembre 2005 e fr. 1'908.67
quale risarcimento del mancato guadagno di dicembre 2005, per il quale già disponeva
di un ingaggio che non ha potuto onorare in seguito all’annullamento del
permesso, avvenuto su richiesta della datrice di lavoro. Ha invece respinto le
altre pretese di risarcimento e ha poi stimato in fr. 4'320.68 l’indennità per
licenziamento ingiustificato, pari a un mese di stipendio lordo, in
considerazione del breve periodo contrattuale pattuito dalle parti (un mese),
del comportamento tenuto dalla lavoratrice e dalle sue possibilità di un
concreto reinserimento professionale in tempi ragionevoli.
Considerandi
2.
Il rapporto di lavoro di
durata determinata cessa senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO) e una volta
sottoscritto, come ogni altro contratto, vincola le parti (art. 2 CO), che
possono recedere prima della sua scadenza solo per cause gravi (art. 337 CO) o
per comune accordo con una convenzione di scioglimento anticipato del contratto
(art. 19 CO, 115 CO) o ancora per la morte del lavoratore (art. 338 cpv. 1 CO)
e in casi eccezionali per la morte del datore di lavoro (art. 338a cpv. 2 CO).
Al di fuori di queste ipotesi il contratto di durata determinata non può essere
disdetto (Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar OR-I, n. 10 ad art. 334 CO).
3.
L'art. 337 CO dispone che
il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto
di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto,
in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di
fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione
costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione
praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento
eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28
consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori
possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28
consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e di equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che
disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in
tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/
Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337,
pag. 263 n. 13).
4.
La convenuta contesta le
conclusioni alle quali è giunto il primo giudice e sostiene nell’appello che il
licenziamento immediato era sorretto da una “causa grave”. Essa afferma che
l’istante doveva svolgere una prestazione lavorativa chiara, vale a dire tenere
due spettacoli di spogliarello della durata di sette minuti ogni sera e inoltre
doveva “intrattenere la clientela o perlomeno collaborare a rendere gradevole e
simpatico l’ambiente dell’esercizio pubblico”. Ciò non era però avvenuto e dopo
ripetuti richiami della responsabile a fornire le prestazioni contrattualmente
previste l’istante, totalmente inadempiente, è stata licenziata in tronco il
terzo giorno lavorativo, non potendo la datrice di lavoro tollerare di pagare
per un mese intero una lavoratrice che non forniva la benché minima prestazione
e le precludeva di assumere un’altra dipendente.
5.
Nel contratto secondo il
modello ASCO sottoscritto tra le parti il 18 ottobre 2005 (doc. C), come anche
in quello firmato in seguito con un’altra datrice di lavoro (doc. F), l’artista
si impegnava a fornire le sue prestazioni dal lunedì alla domenica dalle 22.00
alle 5.00 per due rappresentazioni di sette minuti circa come “ballerina” di
“danza moderna topless” (art. 2 e 3) con la precisazione che “l’artista non
deve incitare la clientela al consumo di alcol” e che “non può essere chiesta
alcuna prestazione diversa da quelle previste nel contratto”. Nelle direttive
dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione
sulle ballerine di cabaret provenienti da Paesi terzi (doc. N) è specificato
che le ballerine da cabaret non possono svolgere attività di intrattenimento
dei clienti (art. 1.2) e che non è possibile rilasciare permessi giusta l’art.
13.
lett. c o d OLS per tali attività. Nella realtà, tuttavia, la situazione nei
locali notturni nel Canton Ticino sembra essere ben diversa. La convenuta ha esplicitamente
addotto in udienza che “l’istante non può ragionevolmente pretendere che la sua
prestazione lavorativa si potesse limitare a 2 spettacolini di 7 minuti per
sera” (verbale 10 luglio 2006, pag. 3). L’appellante afferma quindi che negli
esercizi pubblici come quello da lei gestito le ballerine al beneficio di un
permesso L svolgono anche attività di intrattenimento della clientela.
Nel proprio interrogatorio
formale l’istante ha riferito di aver lavorato sotto la definizione di “ballerina”
nei due esercizi pubblici in cui aveva lavorato in precedenza in Ticino,
facendosi offrire da bere dai clienti, senza esercitare la prostituzione, e di
aver ricevuto istruzioni al Night Club P__________ di intrattenere i clienti
facendosi offrire da bere da loro, mentre non le era stato chiesto di ballare
(verbale 11 ottobre 2006). La responsabile del Night Club P__________, R__________,
ha fornito un’altra versione dei fatti. Essa ha riferito che le artiste
nell’esercizio pubblico da lei diretto dovevano svolgere da 3 a 5 spettacolini
e tra uno spettacolo e l’altro “intrattenere la clientela e se capita che
qualcuno offre loro da bere, se hanno piacere, possono accettare”. Secondo la testimone
l’istante sin dal primo giorno si era presentata al lavoro “in stato alterato
per via dell’alcol”, vestita con un “maglione a girocollo molto alto e degli
stivaloni”, vale a dire in modo inadeguato per “intrattenere i clienti in un
Night Club” e aveva rifiutato di fare lo spettacolino. Il secondo e il terzo
giorno si è presentata in ritardo, dopo le 22.00, e nelle medesime condizioni,
ed era quindi stata avvertita che “se non avesse fatto quello che era previsto
dal contratto avrei dovuto licenziarla e far annullare il permesso”. La
responsabile dell’esercizio pubblico ha esposto di aver avvertito la dipendente
a più riprese e di averla dovuta licenziare il quarto giorno, dopo che era
nuovamente arrivata in ritardo (verbale dell’11 ottobre 2006, pag. 12).
Le risultanze dell’istruttoria
sono dunque contraddittorie sul punto di sapere quale era la prestazione
contrattuale richiesta in concreto all’istante e quali erano le inadempienze
rimproverate alla lavoratrice. Dalla deposizione di R__________ sembra che
l’istante aveva rifiutato di fare lo spettacolino. L’istante, per contro, ha
negato che le fosse stato chiesto di ballare e ha dichiarato di aver
intrattenuto i clienti come le era stato chiesto. K__________, titolare
dell’agenzia artistica che aveva sotto contratto l’istante, ha potuto solo
riferire che vi erano divergenze tra costei e la direttrice a proposito dello
spettacolo e che il terzo giorno di lavoro la direttrice si era lamentata dei
ritardi dell’istante, che arrivava dopo le 21.30, e dello stato alterato “un
po’ ubriaca” (verbale 11 ottobre 2006, pag. 11). Ora, in presenza di
deposizioni testimoniali contraddittorie tra di loro, come in concreto, il
giudice deve ritenere come vera la versione addotta dalla parte non gravata
dall’onere della prova (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2002, m. 4 ad art. 90), vale a dire
quella dell’istante. Spettava infatti alla convenuta provare quanto da lei
asserito, ovvero che l’istante aveva rifiutato le proprie prestazioni contrattuali.
Ciò non è avvenuto. Sul rifiuto di ballare, come detto, le deposizioni sono
contrastanti e si elidono a vicenda. Entrambe le protagoniste della discussione
hanno riferito versioni diverse sia nella loro deposizione sia in quanto raccontato
al teste K__________. Non risulta invece che l’istante abbia rifiutato di
intrattenere i clienti, né che l’asserito ritardo nel presentarsi sul lavoro o
lo stato alterato abbia influito negativamente sulle sue prestazioni. R__________,
infatti, nulla ha riferito sull’inadempienza nell’intrattenimento dei clienti,
salvo il particolare dell’abbigliamento “inadeguato”, né sull’importanza dei
ritardi o sull’effetto che lo stato “alterato” aveva sull’intrattenimento dei
clienti. Per quel che concerne l’abbigliamento, nemmeno la convenuta afferma
che vi fossero indicazioni vincolanti al riguardo, sicché nulla può essere
rimproverato alla lavoratrice su questo punto, del resto dipendente dai gusti
soggettivi.
6.
Nelle circostanze esposte
in precedenza la datrice di lavoro non poteva prevalersi, il terzo o quarto
giorno di attività, di una “causa grave” ai sensi dell’art. 337 CO fondata sui
ritardi, sull’abbigliamento “non adeguato” e sull’asserito stato alterato e il
licenziamento con effetto immediato era pertanto ingiustificato. Le pretese
salariali dell’istante riconosciute dal Pretore per licenziamento
ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, per altro non contestate nel
loro ammontare in questa sede, sono di conseguenza dovute, mentre nulla può
pretendere la convenuta come risarcimento del danno, mancando una grave
violazione contrattuale dell’istante tale da giustificare il licenziamento
immediato.
7.
Non si prelevano tasse di
giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343
cpv. 3 CO). Le ripetibili per l’appello seguono la soccombenza della convenuta.
Il valore di causa ammonta a fr. 9'315.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 4 aprile 2007 di AP
1.
è respinto.
2.
Non si prelevano tasse né
spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).