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Decisione

12.2007.87

Lavoro - disdetta abusiva - indennità

1 febbraio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

8. L'appellante ribadisce

in appello che la disdetta del contratto di lavoro, a lui recapitata dal datore

di lavoro con lettera 30 gennaio 2006, era abusiva. Contesta anche su questo

punto la decisione del Segretario assessore e postula un'indennità per

licenziamento abusivo, cifrata in fr. 26'688.– corrispondenti a sei mensilità.

8.1 In linea di

principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto

dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta

contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la

disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza

causa (DTF 125 III 72; II CCA 27 novembre 2000, inc. 12.2000.1007; Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 335

CO).

Nell'art. 336 CO vengono

per contro elencati alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la

disdetta ma la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza

risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per costanti dottrina e

giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e non esaustiva (DTF 125

III 72, 123 III 246, 121 III 61; Rehbinder,

op. cit., n. 10 ad art. 336 CO; Streiff/von

Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 2006, 6a edizione, n. 3 ad art. 336 CO). Secondo l'art. 336 cpv. 1 lett. d

CO, la disdetta è abusiva quando ha il carattere di una rappresaglia di fronte

a pretese contrattuali del lavoratore; non è necessario che le pretese siano

fondate in diritto, bastando che il lavoratore sia legittimato, in buona fede,

a pensare che lo siano (Aubry Girardin,

Licenciement abusif et jurisprudence récente, in SJ 2007, pag. 58-59; Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm,

Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, Losanna 2006, n. 1.31 ad art. 336

CO).

L'onere della prova circa la natura abusiva della disdetta incombe

al lavoratore licenziato (art. 8 CC; Brunner/Bühler/

Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 2 ad

art. 336; DTF 121 III 62). Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova

– trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la

natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta (II CCA 30

maggio 2000, inc. 12.2000.84 consid. 3) – la dottrina e la giurisprudenza sono

concordi nel non esigere una prova assoluta, bastando al proposito l'esistenza

di indizi convergenti tali da rendere l’abusività altamente verosimile (Vischer, op. cit.,

pag. 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 CO, 6a ed., Zurigo 2006, n. 16 e 17 ad art.

336 CO). La prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di

carattere indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta

dalla concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che

il giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le

situazioni che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI,

n. 16 ad art. 90 CPC; JAR 2001, pag. 168).

8.2 Il Segretario assessore

ha ritenuto che AP 1 non sia stato in grado di provare né di rendere verosimile

che il licenziamento sia avvenuto in quanto egli ha fatto valere in buona fede

pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Secondo il primo giudice, la

deposizione di __________ dimostrerebbe, diversamente da quanto sostenuto

dall'istante, che si era in presenza del cambiamento di un pomeriggio

lavorativo (dal mercoledì al giovedì) e non di lavoro in più; cambiamento che

era già stato preannunciato nel mese di dicembre 2005, con la specificazione

che era causato dalla stampa di un nuovo giornale (“Tessiner Zeitung”) a

partire dalla seconda settimana di gennaio 2006. Il Segretario assessore ha

pure rilevato che l'istruttoria ha anche provato che a partire dal 26 gennaio

2006, per tener conto delle accresciute esigenze dell'azienda, sono stati

apportati dei cambiamenti nell'ambito della strategia di lavoro, resi necessari

dalla stampa del nuovo giornale. Secondo il primo giudice, le modifiche

sottoposte all'istante erano eque e ragionevoli, comportando solo un semplice

spostamento di pomeriggio lavorativo, che il datore di lavoro poteva

ragionevolmente pretendere da AP 1. Quest'ultimo, dal canto suo – prosegue il

primo giudice – non presentandosi sul posto di lavoro il giovedì pomeriggio 25

gennaio 2006 senza fornire una valida spiegazione, ha così violato gli obblighi

di cui all'art. 337d CO. Il comportamento assunto dall'istante sarebbe anzi

certamente contrario al principio della buona fede, soprattutto in ragione del

fatto che egli ha informato il datore di lavoro che non si sarebbe presentato

al lavoro a soli due giorni dall'inizio dei nuovi turni, necessari in vista

della stampa del nuovo giornale. L'atteggiamento dell'istante avrebbe dunque

minato definitivamente la fiducia che stava alla base del rapporto di lavoro,

violando l'obbligo di diligenza e di fedeltà di cui ai combinati art. 321a e

321d CO. Il Segretario assessore ha quindi ritenuto non abusiva la disdetta

impartita da AO 1 il 30 gennaio 2006 e, di conseguenza, ha respinto la

richiesta d'indennità avanzata dall'istante.

8.3 L'approccio, le considerazioni

e le conclusioni del Segretario assessore non possono essere condivise. I

rimandi alle disposizioni relative al mancato inizio o all'abbandono

ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO) e agli obblighi di diligenza e

fedeltà del lavoratore (art. 321a CO), come pure all'osservanza di direttive ed

istruzioni (art. 321d CO) sono decisamente fuori luogo. Come rettamente

osservato dall'appellante (appello, n. 32 pag. 14) non siamo in effetti in

presenza di un licenziamento in tronco. Tantomeno risulta dagli atti che la

convenuta abbia contestato a AP 1 inadempienze di sorta e che abbia fondato la

disdetta su procedure disciplinari avviate nei confronti dell'istante o su violazioni

di obblighi o direttive contrattuali e aziendali.

Il primo giudice ha in

primo luogo completamente disatteso la coincidenza di date tra l'invio alla

datrice di lavoro, il 24 gennaio 2006, della lettera dell'istante con la quale

il medesimo, con riferimento al cambiamento del suo programma di lavoro,

contestava di non poter “lavorare giorno e notte” e preannunciava una sua

“specifica richiesta per regolarizzare il suo rapporto di lavoro” – atto

suscettibile di provocare irritazione nel destinatario – e la lettera di

licenziamento, inviata il 30 gennaio 2006, solo 6 giorni dopo quella inviata da

AP 1; coincidenza che da sola costituisce un sicuro e pesante elemento

indiziario a favore della tesi della natura ritorsiva della disdetta (II CCA 30

maggio 2000, inc. 12.2000.84 consid. 4 pubb. in: JAR 2001,84; 24 maggio 2000,

inc. 12.2000.79 consid. 4; REP 1994 pag. 349). Certo lo spunto che ha

determinato la spedizione il 24 gennaio 2006 della lettera da parte del

dipendente – il preteso raddoppio del lavoro pomeridiano (il giovedì oltre al

mercoledì) – si è rivelato errato. Dagli atti traspare infatti che si trattava

solo di uno spostamento del pomeriggio lavorativo dal mercoledì al giovedì.

L'errore in questione non può comunque far ritenere il reclamo fondato su

malafede, temerarietà o volontà di mera chicane (Tobler/Favre/Munoz/ Gullo Ehm, op. cit., loc. cit.; sentenza

del Tribunale federale 27 ottobre 2005, n.4C.237/2005 consid. 2.2). Trattasi

in effetti semmai di una imperfetta comprensione da parte del dipendente; prova

ne è che il mercoledì 25 gennaio 2006 (giorno successivo alla spedizione della

lettera) AP 1 si è comunque presentato sul posto di lavoro e – nella

discussione che ne è seguita con il capo reparto __________ – sosteneva di non

Considerandi

poter “lavorare sia il mercoledì che il giovedì” (verbali, pag. 7 verso

l'alto). Neppure può far ritenere la malafede dell'istante la circostanza di

essere egli stato preavvertito in dicembre di un “probabile” passaggio dal

mercoledì al giovedì (verbali, pag. 6 in basso). Certo può destare perplessità

l'atteggiamento di AP 1, che di fronte alle spiegazioni date dal capo reparto

(il 25 gennaio 2006), ha mantenuto un atteggiamento intransigente, omettendo di

presentarsi sul posto di lavoro il giorno successivo (26 gennaio 2006). Non

risulta tuttavia, come detto più sopra, che per tale comportamento l'istante sia

stato ammonito o sanzionato. Tantomeno il fatto in questione è stato evocato

dalla convenuta quale motivazione della disdetta (doc. D e F).

Non va dipoi tralasciato

che la lettera del 24 gennaio 2006 di AP 1 si inseriva nella contestazione

sollevata dall'istante, il precedente mese di dicembre 2005, sulle ore di riposo.

AP 1 aveva infatti manifestato a un responsabile amministrativo della convenuta

(che si occupa del personale) di ritenere che per le ore di riposo “la sua

situazione contrattuale non fosse giusta” (verbale teste __________, pag. 8

verso il mezzo). Quest'ultimo, interrogato dal primo giudice, ha riferito di

aver controllato il contratto d'impiego, di aver verificato se AP 1 faceva

parte del contratto collettivo dell'industria grafica, di aver verificato “il

permesso di lavoro dell'orario di lavoro” della convenuta, di averne concluso

che per lui (__________) “era tutto a posto” e di aver comunicato “questa

decisione al signor AP 1” (verbale, pag. 8 nel mezzo). Dagli atti non risulta

che una simile “decisione” sia stata comunicata per scritto. La lettera 24

gennaio 2006 dell'istante – pur fondata su uno spunto rivelatosi errato, ma che

lo ha comunque “portato a visualizzare il (suo) contratto di lavoro e la legge

sul lavoro notturno” – attesta che la rivendicazione di AP 1 di non “lavorare

giorno e notte” era ancora attuale; l'istante ha anzi preannunciato una sua

“richiesta specifica per regolarizzare” il suo “rapporto di lavoro” (doc. C).

Nulla permette di dire che nel far valere le sue legittime richieste di

chiarimento e regolarizzazione di una situazione – che egli riteneva irregolare

– non vi fosse la sua buona fede, per altro presunta (art. 3 CC; Aubry Girardin, op. cit., in SJ 2007,

pag. 59; Tobler/Favre/Munoz/ Gullo Ehm, op.

cit., loc. cit).

In secondo luogo il

Segretario assessore avrebbe dovuto rilevare che la convenuta ha giustificato

la disdetta dichiarandola “fondata su un normale avvicendamento ed

ottimizzazione delle risorse umane della struttura aziendale” (doc. F). Questa

Camera ha tuttavia già avuto modo di stabilire che un licenziamento – che segue

di poco nel tempo la rivendicazione di un lavoratore – non può essere giustificato

con generici richiami di opportunità aziendale, ma che al datore di lavoro

incombe piuttosto dimostrare al giudice gli esatti termini delle problematiche

aziendali che rendono necessario il licenziamento di quello specifico

dipendente, in difetto di che l'adduzione della clausola generale sarà ritenuta

pretestuosa e conseguentemente il licenziamento abusivo (II CCA 24 maggio 2000,

inc. 12.2000.79 consid. 4; JAR 1995 pag. 163). Del resto, in corso di causa, la

convenuta non è stata di particolare aiuto nella ricerca di una diversa chiave

di lettura del licenziamento, essendosi limitata a sostenere – nelle

conclusioni (verbale dibattimento finale, pag. 18 nel mezzo) – di aver

sostituito l'istante “con il signor __________ che era già stato riassunto

prima della disdetta data al signor AP 1 al 50% e poi a seguito della partenza

dell'istante, al 100%”. La conclusione che ne trae la convenuta – a sostegno

della sua tesi di “ottimizzazione delle risorse umane” – di aver di conseguenza

assunto un solo dipendente al posto di due, è smentita già dalle deposizione di

__________ e __________ Il primo attesta infatti di aver aumentato la propria

attività del 50% con la partenza di AP 1 (verbale, pag. 10 verso il basso),

mentre la seconda afferma pure di aver incominciato a lavorare anche lei “il giovedì

pomeriggio, regolarmente” (verbale, pag. 4-5). Del resto, in assenza di più

precise indicazioni e prove sull'assetto organico del settore spedizioni della

convenuta – che spettava semmai a quest'ultima produrre – è assai difficile

credere che ci sia stata una riduzione del personale in corrispondenza con un

aumento di lavoro (la stampa di un nuovo giornale “Tessiner Zeitung”).

Si ha perciò una

situazione in cui a fronte di una più che sospetta coincidenza di date tra le

rivendicazioni del dipendente e il suo repentino licenziamento, non viene

addotta e dimostrata alcuna sostenibile motivazione oggettiva a sostegno del

provvedimento, del quale va di conseguenza ammessa la natura abusiva.

8.4

Dovendosi ammettere

il carattere abusivo della disdetta, occorre determinarsi, in base a tutte le

circostanze, sull'ammontare dell'indennità spettante all'istante, che chiede 6

mensilità di salario (art. 336a CO).

L’indennità ha duplice

natura, punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire

romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità

(art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un

ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui

unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di

salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al

lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in

particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le

conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali

tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la

solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale

concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).

Per quanto qui concerne,

la colpa della convenuta appare grave, nella misura in cui ha licenziato un

dipendente di 46 anni – alle sue dipendenze per quattro anni – in concomitanza

con sue rivendicazioni attinenti al rispetto delle norme sul riposo

giornaliero. Nessuna possibilità di dialogo e di trattativa è stata conferita

all'istante, che si è visto notificare la disdetta del rapporto di lavoro 6

giorni dopo la lettera con la quale ha formalizzato la rivendicazione di non

“lavorare giorno e notte” e ha preannunciato una sua “richiesta specifica per

regolarizzare” il suo “rapporto di lavoro” in merito al riposo giornaliero.

Facile via di fuga da approfondimenti ingrati è apparsa la soluzione del

licenziamento, giustificato solo in un secondo tempo con la poco plausibile

motivazione di “ottimizzazione delle risorse umane” e “normale avvicendamento”.

La grave colpa della convenuta è mitigata solo in piccola parte

dall'atteggiamento intransigente adottato dall'istante il giovedì 26 gennaio

2006.

(mancata presentazione sul posto di lavoro), che non è comunque neppure

stato oggetto di un richiamo o di un ammonimento da parte del datore di lavoro.

Considerata inoltre la

media durata del rapporto di lavoro (quattro anni tra l'inizio e la fine del

contratto di lavoro) e la consistente cifra d'affari della convenuta,

documentata dal bilancio in atti (doc. 4), e che si tratta di una società che

dispone di un capitale liberato di fr. 2'450'000.– (doc. P), appare equo

fissare l'indennità in fr. 19'000.– , pari a poco meno di quattro mensilità

lorde, senza deduzione di oneri sociali. La base di calcolo dell’indennità è

infatti lo stipendio lordo del dipendente [fr. 4'448.– (doc. M e M1)], comprensivo di tutte le indennità e perciò anche della quota parte

di tredicesima (Rehbinder, op.

cit., n. 3 ad art. 336a CO; Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; von

Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung,

Berna 1996, pag. 87).

Infine si segnala di

transenna che, al contrario di quanto sostiene l’appellante, sull’importo

stabilito dal giudice a titolo di indennità ex art. 336a CO non maturano gli

interessi di mora dalla data del termine contrattuale, bensì dalla sentenza

giudiziale. Infatti, unicamente la decisione del giudice quo all’ammontare

dell’indennità risulta essere costitutiva del credito del dipendente (Rep. 1994, pag. 349; JAR 2001, pag.

293).

9.

L'appello va

pertanto parzialmente accolto con la condanna della convenuta a rifondere

all'istante fr. 19'000.– oltre interessi dal 1° febbraio 2008 (a titolo

d'indennità per licenziamento abusivo). La decisione del primo giudice va

dunque riformata nel senso di fare obbligo a AO 1 di versare all'istante il

predetto importo. Il parziale accoglimento del gravame implica la necessità di

riformare anche il giudizio del Segretario assessore sulle ripetibili. Non si

prelevano tasse e spese d'appello, trattandosi di una causa fondata sul diritto

del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. Ritenuto che l'appellata

risulta soccombente in modo preponderante, verserà all'appellante un'indennità

per parziali ripetibili d'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 6 aprile 2007 di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 23 marzo 2007 della Pretura di Bellinzona, è riformata

come segue:

1. L'istanza 27 luglio 2006 di AP 1, __________,

è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, Bellinzona, è condannata a versare

AP 1, Sementina fr. 19'000.–, oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2008, a

titolo di indennità per licenziamento abusivo.

2. Tasse

e spese di giustizia sono a carico dello Stato. La convenuta rifonderà

all'istante fr. 1'800.– a titolo di ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1'000.– per

parziali ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

+Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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