12.2007.88
Contratto di lavoro - ore straordinarie - vacanze - onere della prova
11 gennaio 2008Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2007.88
Lugano
11 gennaio 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Walser
e Lardelli
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. n. DI.2006.31 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° febbraio 2006 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
RA 2
in
materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 15'021.70 oltre interessi a
titolo di pretese salariali (fr. 1'243.70 quale pagamento di giorni di riposo,
vacanza e festivi e fr. 13'778.– a titolo d'indennità per ore straordinarie);
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore ha respinto con sentenza 3 aprile 2007, condannando l'istante a
rifondere al convenuto fr. 1'000.– a titolo di ripetibili;
appellante
l'istante che, con atto d'appello 16 aprile 2007, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, protestando ripetibili di
prima e seconda sede;
mentre
il convenuto con osservazioni 27 aprile 2007 propone la reiezione dell'appello
con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa;
considerato
in
fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto a partire dal 1° marzo 2005 dal di __________, Bellinzona
(in seguito AO 1), in qualità di cameriere. Il contratto di lavoro, concluso a
tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di
fr. 3'689.95 pari a un netto di fr. 3'200.– e sottoponeva per il resto
l'accordo tra le parti al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione (CCNL 98). Il contratto è stato dipoi sciolto
con effetto al 31 ottobre 2005.
2. Con
istanza del 1° febbraio 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per chiedere la condanna del AO 1 al pagamento dell'importo di fr.
15'021.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali (fr. 1'243.70 quale
pagamento di giorni di riposo, vacanza e festivi e fr. 13'778.– a titolo
d'indennità per ore straordinarie). All'udienza del 13 marzo 2007 AP 1 ha confermato
la propria istanza. Alla medesima si è opposto il convenuto. Esperita
l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
3. Con
sentenza 3 aprile 2007 il Pretore ha respinto l'istanza e condannato AP 1 a
rifondere al convenuto fr. 1'000.– per ripetibili. Il primo giudice ha dato
atto che a ragione l'istante ha sottolineato che dalle testimonianze assunte
emerge che presso il AO 1 solevano essere effettuate ore straordinarie. Esso non
ha tuttavia ritenuto che “il plico doc. G” prodotto dall'istante costituisca
“una valida prova delle eventuali ore straordinarie” ai sensi dell'art. 21 n. 3
CCNL 98, non avendo AP 1 esibito altra documentazione in suo possesso.
4. Con
appello 16 aprile 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere l'istanza e condannare il AO 1 a pagare fr. 15'021.70 oltre
interessi. Con osservazioni 27 aprile 2007 l'appellato dichiara “per ragioni di
economia procedurale” di rinviare “alle conclusioni scritte espresse al giudice
di prime cure”.
5. AP
1 allega all'appello “gli originali del doc. G” e “i conteggi originali
tenuti regolarmente dal signor AP 1 (doc. I)”. Detti documenti sono tuttavia
irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle
procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà di produrre nuove prove in sede di
appello. Gli originali del doc. G sono del resto prove delle quali l'appellato
aveva chiesto l'edizione (cfr. verbale 13 marzo 2006, pag. 3 in alto), per poi
rinunciarvi in prima sede (cfr. verbale 6 febbraio 2007, pag. 9 verso l'alto),
senza determinazione da parte sua in sede d'appello al momento in cui i
medesimi sono stati allegati al ricorso.
6. L'appellante
si aggrava per il fatto che il Pretore, per quanto concerne le ore
supplementari, ha ritenuto non sufficienti a fondare la sua pretesa le
testimonianze attestanti l'effettuazione da parte sua di ore straordinarie di
lavoro e il controllo delle ore di lavoro da lui prodotto quale doc. G. AP 1
contesta pure il fatto che il primo giudice non si sia “neppure chinato a
verificare se egli aveva diritto di ottenere il corrispettivo per giorni di
riposo e festivi non goduti”.
6.1 L’onere
della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore
(Staehelin/Schönenberger, Zürcher
Kommentar, n. 16 ad art. 321c CO). Se non è più possibile provare il numero
esatto delle ore effettuate dal lavoratore, il giudice potrà stimarlo in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Il dipendente dovrà
nondimeno allegare e provare, nella misura del possibile, tutte le circostanze
che permettono di apprezzare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la
conclusione per cui le ore supplementari sono state effettivamente svolte deve
imporsi al giudice con una certa forza.
L'art.
21 n. 2 CCNL 98 – come in precedenza l'art. 82 n.2 CCNL 92 – obbliga tuttavia
il datore di lavoro a registrare l'orario di lavoro effettivo. In assenza di
tale registrazione – mentre l'art. 82 n.5 CCNL 92 obbligava il datore di lavoro
a provare che le ore supplementari reclamate dal lavoratore non erano dovute,
con vera e propria inversione dell'onere della prova (Tobler, Favre, Munoz, Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte
Gesetzesausgabe, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 321c CO, con riferimenti
giurisprudenziali) – l'art. 21 n.3 CCNL 98 conferisce comunque valore probatorio
al controllo della durata del tempo di lavoro tenuto dal lavoratore (ICCTF 8
marzo 2004,4C.7/2004 consid. 2.2.3; 20 maggio 2005,4P.80/2005 consid. 3; 28
agosto 2006,4C.141/2006, in SZZP 2007 pag. 165; II CCA 17 dicembre 2007 inc.
12.2007.51). Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere la forza
probante di un conteggio allestito a posteriori da un terzo sulla base del
controllo del lavoratore (ICCTF 20 maggio 2005,4P.80/2005 consid. 3.3). La
giurisprudenza non ha per contro riconosciuto essere un “controllo” ai sensi
del predetto art. 21 n.3 CCNL 98 la semplice allegazione di causa nella quale
il lavoratore si è limitato a sostenere di aver eseguito un numero complessivo
di ore straordinarie, senza offrire alcun elemento atto a rendere verosimile la
sua tesi (CCC 9 aprile 2003, inc. n. 16.2002.89 consid. 5).
6.2 L'onere
della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della
durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa
l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore
incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente,
disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di
controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione
dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto
sancito dall'art. 21 n. 3 CCNL, secondo il quale se il datore di lavoro non
adempie all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo ed i riposi
verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal
lavoratore.
7. Per
quanto concerne le pretese – definite dal Pretore come estremamente generiche –
AP 1 non si è limitato ad allegare nella sua istanza una pretesa complessiva,
ma ha prodotto un “conteggio salariale” – non numerato – che è parte integrante
dell'istanza, nel quale sono riportate le ore straordinarie e i giorni di
riposo, vacanza e festivi da retribuire, come pure in dettaglio i calcoli da
lui eseguiti per arrivare alla somma richiesta.
AP
1 ha pure prodotto un controllo della durata del suo tempo di lavoro,
denominato “riassunto ore lavorative” per l'intero periodo lavorativo (doc. G).
Il documento in oggetto è costituito di 9 fogli di dimensioni A 4 (un foglio
per ogni mese considerato), dai quali è possibile ricavare i giorni di libero e
di vacanza, come pure, per ogni giorno lavorativo, l'orario di inizio e fine
dei turni giornalieri di lavoro. Il primo giudice – pur dando atto che a
ragione l'istante ha sottolineato che dalle testimonianze assunte emerge che
presso il AO 1 solevano essere effettuate ore straordinarie – non ha conferito
forza probatoria al predetto documento G, trattandosi, a suo dire, di una
trascrizione di documenti di controllo tenuti dall'interessato medesimo su
“fogliettini”. Secondo il Pretore, di fronte alla richiesta del datore di lavoro
affinché il dipendente producesse “questi documenti sulla base dei quali è
stato allestito il plico doc. G” e alla “relativa edizione” da lui ordinata
all'udienza del 13 marzo 2006, l'istante sarebbe “rimasto silente, senza
neppure spiegare per avventura il motivo della sua omissione”. Il primo giudice
conclude quindi che “in siffatte evenienze, la trascrizione dei documenti di
controllo (sulla cui correttezza, contestata dal datore di lavoro, nulla è dato
di sapere)” non potrebbe, a suo dire, costituire una valida prova delle
eventuali ore straordinarie”, né soccorrerebbe “al lavoratore l'art. 42 cpv. 2
CO, giacchè egli avrebbe senz'altro potuto dimostrare la sua pretesa esibendo
la documentazione in suo possesso”.
7.1 L'argomentazione
del Pretore non può essere condivisa. I quattro testimoni sentiti in sede
istruttoria hanno confermato che presso il AO 1 era prassi per tutti i
dipendenti effettuare ore straordinarie, senza che le stesse fossero retribuite
[__________(verbale 6 febbraio 2007, pag. 4 verso il basso e pag. 5 in alto); __________
(verbale 6 febbraio 2007, pag. 6 verso il mezzo); __________ (verbale 6
febbraio 2007, pag. 7 verso il mezzo); __________ (verbale 6 febbraio 2007,
pag. 8 verso il mezzo)]. Nel caso in esame il datore di lavoro non ha tuttavia
tenuto una registrazione dell'orario di lavoro effettivo a norma dell'art. 21
n. 2 CCNL 98. Piani di lavoro e controlli delle ore di lavoro, nitidi e chiari,
sono strumenti indispensabili per la conduzione del personale; devono in
particolare informare sui saldi delle ore di lavoro e del tempo libero. Non è
certo il caso per i piani di lavoro di cui al doc. F. Gli stessi non indicano
infatti gli orari di lavoro, ma unicamente i giorni di riposo. Pur essendo
prevista un voce “saldo riporto ore supp.”, nei “piani di lavoro” in questione
non è tuttavia indicato il numero delle ore straordinarie eseguite, ciò benché
– come detto sopra – sia accertato che i dipendenti del AO 1 effettuavano ore
supplementari. In simili circostanze, diversamente da quanto indicato in calce
ai predetti “piani di lavoro”, la firma del dipendente non conferisce di certo
ai “piani” valenza di “controllo dell'orario (effettivo)”. Tantomeno esiste un
conteggio delle ore effettive di lavoro allestito dal datore di lavoro e
sottoposto per la firma una volta al mese al dipendente ai sensi dell'art. 15
n. 7 CCNL 98.
Per
cui l'art. 21 n. 3 CCNL 98 conferisce in questo caso forza probatoria al
controllo della durata del tempo di lavoro tenuto dal lavoratore. AP 1 ha
prodotto a tal scopo il controllo della durata del suo tempo di lavoro,
denominato “riassunto ore lavorative” di cui al doc. G. Il convenuto nel
memoriale prodotto all'udienza di discussione del 13 marzo 2006 aveva contestato
il predetto documento in quanto “scritto dalla stessa mano nello stesso momento
(quindi a posteriori)”, chiedendo alla controparte “l'edizione dell'originale
del documento G, come pure di ogni documento in suo possesso o di cui ha
possibilità di possesso in merito a conteggi, ricevute, ecc., scaturenti dal
rapporto di lavoro” e la perizia calligrafica sul documento G volta a
“confermare che i dati siano stati scritti (inventati) a posteriori” e a
verificare se sia stato il signor “AP 1 a scrivere (inventare) tali cifre”
(memoriale, pag. 3 verso il mezzo e pag. 4 verso il basso; verbale 13 marzo
2006, pag. 2 verso il basso e pag. 3 in alto). Il Pretore all'udienza del 13
marzo 2006 aveva ammesso la richiesta di edizione documenti e fissato
all'istante un termine per presentare la documentazione richiesta in edizione. All'udienza
del 6 febbraio 2007 – constatato che la parte istante non aveva presentato,
entro il termine fissato, la documentazione richiesta in edizione – la
convenuta aveva dichiarato di “rinunciare alla prova”, come pure di “rinunciare
alla perizia calligrafica”. Da quanto appena esposto discende che non può
essere condivisa la considerazione del primo giudice secondo cui all'istante era
stato chiesto, in sede di edizione, di produrre i “documenti sulla base dei
quali è stato allestito il doc. G”. La richiesta di edizione del convenuto,
avallata dal Pretore – come rettamente sostenuto dall'appellante (appello, pag.
verso il basso) – era invero generica e non finalizzata a far produrre i
documenti sulla base dei quali è stato allestito il doc. G. Documenti che, per
altro, parrebbero essere stati ostensi dall'istante, almeno in parte, durante
l'udienza del 6 febbraio 2006 (cfr. conclusioni del convenuto, pag. 3 verso il
mezzo) e che il convenuto non ha chiesto di acquisire agli atti, dichiarando
anzi, pochi istanti dopo, di “rinunciare alla prova” (verbale 6 febbraio 2006,
pag. 9 verso l'alto) e quindi alla sua richiesta di edizione documenti. In
simili circostanze è dunque errato ritenere che il controllo prodotto dal
lavoratore (doc. G) non abbia forza probante, per il solo fatto che AP 1 non
abbia esibito i documenti sulla base dei quali è stato allestito il controllo
stesso; ciò anche perché, come detto, questi ultimi documenti non sono stati specificatamente
richiesti all'istante e il convenuto ha, per finire, pure formalmente
rinunciato a che si desse seguito alla propria – per molti versi – imprecisa
richiesta di edizione.
A
titolo abondanziale va rilevato che la perizia calligrafica sul doc. G – in un
primo tempo chiesta dal convenuto, finalizzata, a suo dire, a dimostrare che il
documento in questione è stato redatto a posteriori, da mano terza e in una
sola volta – appariva comunque pure irrilevate ai fini del giudizio. Come detto
sopra (consid. 6.1) il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di
ammettere la forza probante anche di un documento allestito a posteriori da un
terzo sulla base delle indicazioni del lavoratore. Del resto il convenuto non
ha comunque provato che la trascrizione “a bella” del doc. G – per altro ammessa
dall'istante (cfr. conclusioni AP 1, pag. verso il mezzo) – non si fondi sui
dati reali del controllo inizialmente tenuto dal lavoratore. L'eccezione di falso,
in relazione al doc. G, alla quale il convenuto accenna per la prima volta
nelle conclusioni (act. II, pag. 3 nel mezzo), oltre che irricevibile in quanto
manifestamente tardiva (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 28-33 ad art. 78 CPC), risulta pure priva di rilevanza, non avendo il
convenuto neppure contestato l'esistenza di una qualsivoglia difformità formale
tra la fotocopia – prodotta agli atti – e l'originale (art. 201 cpv. 2 CPC in
relazione con l'art. 216 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 216 CPC).
7.2 Non
resta dunque che passare in rassegna le rimanenti circostanze elencate dal
convenuto in prima sede a sostegno della non attendibilità – o meglio delle “inverosimili
falsità” del contenuto (cfr. memoriale 13 marzo 2006 del convenuto, pag. 3 n.
4) – del controllo del dipendente prodotto agli atti quale doc. G.
Secondo
il convenuto il fatto che AP 1 abbia firmato, quantomeno fino al 19 giugno
2005, i “piani di lavoro” a lui sottoposti dal datore di lavoro (doc. F) – nei
quali non erano indicati “riporti di giorni di riposo o ore supplementari” –
confermerebbe l'assurdità delle pretese orarie indicate nel doc. G (cfr.
conclusioni AO 1, pag. 4, lett. a, b, c, e). A torto.
Come
detto sopra (consid. 7.1), la firma apposta dal dipendente sui “piani di lavoro“
di cui al doc. F non conferisce ai medesimi valenza di controllo dell'orario
effettivo, mancando ogni riferimento agli orari di inizio e fine dei turni di
lavoro. I quattro i testi sentiti in prima sede hanno del resto confermato che
presso il AO 1 era prassi per tutti i dipendenti effettuare ore straordinarie
senza che le stesse fossero retribuite. Tantomeno il datore di lavoro ha
provato di avere compensato con tempo libero di pari durata a norma dell'art.
15 n. 5 CCNL 98 i predetti straordinari.
Il
AO 1 rileva pure che l'inattendibilità del doc. G risulterebbe anche dal fatto
che in data 5 aprile 2005 il medesimo riporta che il dipendente avrebbe
lavorato “dalle ore 9.00 alle 15.00 per totali quattro ore e mezzo”, mentre dal
doc. F sottoscritto dall'istante risulta che quel giorno aveva libero il
pomeriggio (cfr. conclusioni AO 1, pag. 4, lett. d). A torto.
Quanto
evidenziato dal convenuto dimostra semmai la credibilità delle indicazioni
orarie riportate dal doc. G. Dal documento in questione emerge infatti che il
turno della mattina iniziava frequentemente alle ore 9.00 per finire alle 15.00
(cfr. a titolo esemplificativo, doc. G, giorni 26 marzo 2005, 26 aprile 2005,
11, 13 e 19 maggio 2005). Il fatto che il doc. F riporti che il 5 aprile 2005
abbia lavorato mezza giornata, per complessive quattro ore e mezza, non è
dunque in contrasto con le indicazioni del doc. G, ritenuto per altro che
l'intera giornata lavorativa era quasi sempre superiore alle dieci ore.
Secondo
il convenuto, AP 1 avrebbe inoltre “casualmente dimenticato di indicare” nel
doc. G “i giorni in cui arrivava con almeno un'ora di ritardo in quanto il
datore di lavoro gli permetteva di andare a pregare a Lugano” (cfr. conclusioni
AO 1, pag. 4, lett. f). Trattasi di mere affermazioni di parte, del resto pure
generiche, sostenute dal convenuto per la prima volta in sede di duplica e non
avallate da prove.
Il
AO 1 soggiunge pure che l'inattendibilità del doc. G risulterebbe anche dal
fatto che il medesimo contempla pure ore lavorative per il mese di novembre
2005, il che sarebbe, a suo dire, in urto con la disdetta del rapporto di
lavoro, ammessa dall'istante stesso con termine al 31 ottobre 2005 e con le
risultanze dell'incarto dell'Ufficio regionale di collocamento (URC); da
quest'ultimo incarto risulterebbe in particolare che AP 1 si sarebbe presentato
all'URC il 2 novembre 2005 e che il 3 novembre 2005 avrebbe svolto delle prove
lavorative presso la ditta __________ di Bellinzona (cfr. conclusioni AO 1,
pag. 4 e 5, n. 3.3 e pag. 6 n. 7). A torto.
E'
pur vero che dagli atti risulta che in data 2 novembre 2005 AP 1 si è
presentato all'URC per l'adempimento delle formalità in vista di un
collocamento e che il 3 novembre 2005 ha eseguito una prova lavorativa presso
la ditta __________ di Bellinzona (cfr. doc. richiamati dall'URC). Ciò non
permette tuttavia di escludere la veridicità del doc. G, considerato che sul
medesimo non risultano indicate ore lavorative eseguite dall'istante presso il
convenuto nella mattinata del 2 novembre 2005 e durante l'intera giornata del 3
novembre 2005. Neppure il fatto che l'istante abbia ammesso che il rapporto di
lavoro è stato disdetto con termine al 31 ottobre 2005 permette di escludere
che AP 1 abbia lavorato per il convenuto dopo tale data e quindi di accertare
una difformità tra quanto indicato nel documento G e la realtà dei fatti.
Comunque della predetta ammissione si dovrà tener conto nel computo di quanto
dovuto all'istante, con deduzione delle pretese fatte valere per il mese di
novembre 2005, nella misura in cui non risulta dagli atti che le parti abbiano
concordato una continuazione del rapporto lavorativo dopo il 31 ottobre 2005.
8. Per
quanto sopra detto, tenendo conto delle indicazioni orarie del controllo
prodotto da AP 1 (doc. G) e della deduzione delle ore esposte per il mese di
novembre 2005 (26 ore), appare altamente verosimile che AP 1, dal 1° marzo 2005
al 31 ottobre 2005, abbia eseguito complessivamente 1'903.50 ore lavorative. Come
rettamente indicato dall'istante nel suo conteggio – e non contestato dal
convenuto neppure a titolo subordinato o eventuale – conformemente al
contratto, durante gli otto mesi nei quali ha lavorato (corrispondenti a 35
settimane lavorative), AP 1 avrebbe dovuto eseguire 1'435 ore lavorative (41
ore x 35 settimane). Ne consegue che gli straordinari eseguiti da AP 1 possono
essere quantificati in 468.50 ore (1'903.50 ore ./. 1'435 ore).
L'istante
espone nel proprio conteggio un salario orario di fr. 22.30; non spiega
tuttavia quali parametri abbia utilizzato per giungere ad un simile importo.
Dagli atti risulta tuttavia che il salario mensile dovuto contrattualmente e
versato a AP 1 era di fr. 3'690.– (doc. B e H). L'istante non ha del resto
contestato una violazione dei minimi salariali stabiliti dal CCNL 98.
Considerato il parametro di conversione del salario mensile in paga oraria pari
a 177.66 ore (cfr. www.l-gav.ch/italiano/comment/art8.htm) il salario orario di
riferimento va dunque cifrato in fr. 20.77 (fr. 3'690.– : 177.66 ore). Ritenuto
il supplemento dovuto per gli straordinari a norma dell'art. 15 n. 5 CCNL 98,
il compenso lordo per gli straordinari dovuti all'appellante può pertanto
essere calcolato in fr. 12'166.95 (fr. 20.77 x 125% x 468.50 ore).
9. L'istante
ha fatto pure valere di avere maturato il diritto ad 86 giorni di riposo,
vacanze e festivi, godendone in realtà solo 74 (59.50 giorni di riposo e 14.50
giorni di vacanza). Chiede pertanto la retribuzione dei 12 giorni non goduti.
Quantifica l'importo a lui dovuto per tale pretesa in fr. 1'243.70 [(12 giorni
x fr. 183.–) = fr. 2'196,– ./. 952.30 versati con lo stipendio di ottobre 2005].
Il Pretore ha inspiegabilmente omesso di pronunciarsi su tale pretesa, benché
il conteggio di tali giorni risultasse anche dal doc. F, allestito dal datore
di lavoro. L'appellante si lamenta pertanto, a ragione, dell’operato del primo
giudice.
L'istante
ha sostenuto, come detto, di aver maturato il diritto ad 86 giorni di riposo,
vacanze e festivi. Considerata la diversa modalità di compenso dei giorni non
goduti – a dipendenza che trattasi di giorni di riposo [1/22
del salario mensile lordo per ciascun giorno (cfr. art. 16 n. 5* CCNL 98)], di
vacanza [1/30 del salario mensile lordo per ciascun
giorno (cfr. art. 17 n. 5 CCNL 98)] o festivi [1/22 del
salario mensile lordo per ciascun giorno (cfr. art. 18 n. 3* CCNL 98)] – è
necessario differenziare i vari giorni. Ritenuto che AP 1 ha lavorato 8 mesi,
ha maturato il diritto a 18.64 giorni di vacanza [8 mesi x 2.33 (cfr.
Commentario CCNL 98, ed. marzo 2002, pag. 39 ad art. 17)] e a 4 giorni festivi
[8 mesi x 0.5 giorni al mese (cfr. art. 18 n. CCNL 98)]. Considerato il numero
complessivo di giorni esposto dall'istante, si può dunque ritenere che egli ha
pure maturato il diritto a 63.36 giorni di riposo (86 giorni complessivi ./.
18.64 giorni vacanza ./. 4 giorni festivi); vista l'impossibilità della Corte
di andare oltre le richieste dell'istante, quest'ultimo diritto appare
addirittura inferiore a quello che si sarebbe ottenuto riconoscendo 2 giorni di
riposo per ognuna delle 35 settimane lavorative (art. 16 n. 2 CCNL 98).
Considerati
Fatti
i giorni di riposo (59.50) e di vacanza (14.50) goduti dall'istante, si può
quindi ritenere che egli abbia diritto alla retribuzione dei seguenti giorni
non goduti: 3.36 giorni di riposo (63.36 giorni ./. 59.50 giorni), 4 giorni
festivi (4 giorni ./. 0) e 4.14 giorni di vacanza (18.64 giorni ./. 14.50
giorni).
Il
compenso lordo per giorni non goduti può dunque essere cifrato in fr. 563.58
per giorni di riposo [(1/22 di fr. 3'690.– lordi mensili)
= fr. 167.73 lordi giornalieri x 3.36 giorni)], fr. 670.92 per giorni festivi
[(1/22 di fr. 3'690.– lordi mensili) = fr. 167.73 lordi
giornalieri x 4 giorni)] e fr.509.22 [(1/30 di fr.
3'690.– lordi mensili) = fr. 123.– lordi giornalieri x 4.14 giorni)]. Ne
consegue che il compenso lordo complessivo ancora dovuto a AP1 per giorni di
riposo, vacanza e festivi non goduti è di fr. 791.40 [(fr. 563.58 + fr. 670.92
+ fr. 509.22) = fr. 1'743.72 ./. 952.30 versati con lo stipendio di ottobre
2005].
10. Il
convenuto fa valere di aver versato mensilmente fr. 300.– all'istante (per
complessivi fr. 2'400.–), a suo dire, a titolo d'indennità supplementare. Dagli
atti non è dato sapere quale sia stata l'esatta causale dei versamenti.
L'istante non ha negato di aver ricevuto i predetti importi, proponendo in sede
di replica di “dedurre dal valore di causa” i versamenti in questione (osservazioni
di replica, verbale 13 marzo 2006, pag. 1 in basso). Le pretese dell'istante
devono dunque essere ridotte di conseguenza.
11. L'appello
va pertanto parzialmente accolto con la condanna del convenuto a rifondere
all'istante fr. 10'558.35 a titolo d'indennità per ore straordinarie e
compensazione di giorni di riposo, vacanze e festivi non goduti [fr. 12'166.95
(cfr. sopra, consid. 8) + fr. 791.40 (cfr. sopra, consid. 9) ./. fr. 2'400.–
(cfr. sopra, consid. 10)]. La decisione del primo giudice va dunque riformata
nel senso di fare obbligo al AO 1 di versare all'istante il predetto importo
oltre interessi. Il parziale accoglimento del gravame, con ampia soccombenza
del convenuto, impone di riformare anche il giudizio del Pretore sulle ripetibili
con l'assegnazione di parziali ripetibili all'istante. Non si prelevano tasse e
spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non
superiore a fr. 30'000.–. Il convenuto verserà all'appellante un'equa indennità
per parziali ripetibili.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. L'appello
16 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 aprile 2007 della Pretura del distretto di
Bellinzona, è riformata come segue:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di
conseguenza è fatto obbligo al AO 1 di __________, Bellinzona, di versare a AP 1, Bellinzona, l'importo lordo di fr. 10'558.35 oltre
interessi al 5% dal 1° febbraio 2006.
2. La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato. Il convenuto rifonderà
all'istante fr. 800.– a titolo di parziali ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. Il AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 600.– per parziali
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale
entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100.
cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se
il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).