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Decisione

12.2007.89

Appellabilità sentenza

25 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.89

Data decisione, Autorità:

25.02.2008, IICCA

Titolo:

Appellabilità sentenza

APPELLABILITÀ

APPELLO

IRRICEVIBILITÀ

VALORE DI CAUSA

art. 13 LOG

Incarto n.

12.2007.89

Lugano

25 febbraio

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.262

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con petizione 20

aprile 2001 da

AP 1

rappr. dall' RA

1

contro

AO 1

AO 2

entrambi rappr. dall' RA 2

con la

quale l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.

14'083.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta in

sede di conclusioni a fr. 7'176.50 e così respinta dal Pretore;

ricorrente

l'attore che, con atto d'appello 16 aprile 2007, chiede l'annullamento del

giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione per

fr. 7'176.50 oltre accessori;

considerato

in fatto e in

diritto: che sono appellabili le sentenze riguardanti

le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro

quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso

per cassazione (art. 13 LOG);

che,

per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande

questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto

di causa davanti al giudice di prima istanza;

che,

con le conclusioni di causa, l'attore ha modificato il valore della sua domanda,

riducendolo a fr. 7'176.50;

che

quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso

per cassazione;

che

un atto formulato nella forma dell'appello non è nullo ma può essere esaminato

come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i

motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI m. 23 ad art.

307);

che

il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Camera di cassazione civile di

appello per sua competenza (art. 126 CPC).

Per i quali motivi

decreta: 1. L'appello 16 aprile 2007 di AP 1 è

trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale

d'appello.

Considerandi

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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