12.2007.89
Appellabilità sentenza
25 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.89
Data decisione, Autorità:
25.02.2008, IICCA
Titolo:
Appellabilità sentenza
APPELLABILITÀ
APPELLO
IRRICEVIBILITÀ
VALORE DI CAUSA
art. 13 LOG
Incarto n.
12.2007.89
Lugano
25 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.262
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con petizione 20
aprile 2001 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr. dall' RA 2
con la
quale l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
14'083.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta in
sede di conclusioni a fr. 7'176.50 e così respinta dal Pretore;
ricorrente
l'attore che, con atto d'appello 16 aprile 2007, chiede l'annullamento del
giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione per
fr. 7'176.50 oltre accessori;
considerato
in fatto e in
diritto: che sono appellabili le sentenze riguardanti
le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro
quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso
per cassazione (art. 13 LOG);
che,
per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande
questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto
di causa davanti al giudice di prima istanza;
che,
con le conclusioni di causa, l'attore ha modificato il valore della sua domanda,
riducendolo a fr. 7'176.50;
che
quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso
per cassazione;
che
un atto formulato nella forma dell'appello non è nullo ma può essere esaminato
come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i
motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI m. 23 ad art.
307);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Camera di cassazione civile di
appello per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. L'appello 16 aprile 2007 di AP 1 è
trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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