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Decisione

12.2007.9

Contestazione sull'ammontare dello stipendio.

24 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Per

gli anni dal 1995 al 2000 (doc. Q, R, S, T, U, V) AO 1 ha conteggiato un'imposta alla fonte di AP 1 in base ai

parametri fiscali applicabili alle persone sole (doc. Z, AA, BB, CC: tabella A).

A seguito di una contestazione del 30 marzo 2001 di AP 1 (doc. M), il 30 maggio

2001 l'Ufficio delle imposte

alla fonte ha rettificato l'imposta

per l'anno 2000, applicando l'aliquota, più vantaggiosa per il

contribuente, relativa a conviventi o coniugati con prole (loc. cit.: tabella

B2) e restituendogli quanto già versato (doc. N). Il 20 settembre 2005 AP 1 ha anche

contestato l'imposta alla fonte

per gli anni dal 1995 al 1999 (doc. O). L'Ufficio delle imposte ha tuttavia ritenuto inammissible la sua

richiesta, poiché tardiva (doc. P).

C. Con

istanza 23 ottobre 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano

per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 18'553.85 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, quale differenza

tra quanto trattenuto per gli anni dal 1996 al 1999 come imposta alla fonte

dalla convenuta e quanto invece essa avrebbe dovuto trattenere applicando i

parametri fiscali di cui alla tabella B2. Egli ha affermato di essersi accorto

di simili errori solo nel marzo 2001, mentre la convenuta era a conoscenza sin

dall'inizio della sua

situazione familiare, tant'è che

gli versava gli assegni familiari e a fine anno formulava gli auguri alla sua

famiglia. I dipendenti dell'ufficio

contabilità, poi, conoscevano personalmente tutti i membri della sua famiglia.

All'udienza 9 novembre 2006, AP

1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è invece opposta la

convenuta, sostenendo di essere venuta a conoscenza della convivenza del

lavoratore solo nel 2001 e che, in ogni caso, il dipendente avrebbe dovuto

contestare tempestivamente entro il 31 marzo di ogni anno gli elementi che

apparivano negli attestati annuali, nei quali figurava chiaramente l'applicazione dell'aliquota di cui alla tabella A. La convenuta ha

poi contestato anche l'importo richiesto dall'istante, che dovrebbe, semmai,

ammontare a fr. 18'105.65. Alla discussione finale 14 dicembre 2006 le parti

hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista. L'istante ha in particolare

ridotto la propria pretesa a fr. 18'105.65 oltre interessi. Con sentenza 3 gennaio 2007 il Pretore ha respinto l'istanza.

D. AP 1

è insorto con appello 12 gennaio 2007 chiedendo la riforma del giudizio

impugnato, previa concessione dell'effetto sospensivo, nel senso di condannare AO 1 a rifondergli fr.

18'105.65 oltre interessi, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Il 16 gennaio 2007 il

Presidente della Camera ha rifiutato di concedere al gravame effetto

sospensivo. Con le sue osservazioni 29 gennaio 2007 la convenuta propone la

reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

considerato

in diritto: 1. Secondo

il Pretore, l'istante avrebbe

dovuto contestare tempestivamente, ovvero entro la fine del mese di marzo di

ogni anno, gli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte ricevuti dalla convenuta,

tanto più che sugli stessi era indicata l'applicazione della tabella A e la possibilità di chiedere una

formale decisione sull'assoggettamento.

Non essendosi il contribuente avvalso di simile possibilità, gli stessi sono

cresciuti in giudicato dal profilo fiscale. A torto egli cerca quindi di addossare

ora i propri errori sulla convenuta, poiché la logica testé citata vale, prosegue

il Pretore, anche per i rapporti di natura privata. D'altra parte, attendendo cinque anni prima di contestare la

trattenuta, l'istante avrebbe

dato comunque tacitamente il suo accordo alla riduzione salariale dovuta alla

trattenuta in questione.

Considerandi

2.

L'appellante, facendo riferimento alla sentenza

del Tribunale federale 30 maggio 2006 menzionata dal primo giudice (inc.4P.79/2006),

sostiene anzitutto che la crescita in giudicato dal profilo fiscale non ha

conseguenze sul piano civilistico (appello, pag. 5 in basso). A ragione. Nella

sentenza testé citata, dove la contestazione da parte del lavoratore all'Ufficio delle imposte era stata ritenuta inammissible

poiché tardiva e il lavoratore aveva quindi intentato causa contro il suo

datore di lavoro, il Tribunale federale ha illustrato che la circostanza, per

quest'ultimo, di aver proceduto

a trattenute troppo elevate, nel frattempo cresciute in giudicato dal punto di vista

fiscale, non stava ancora a significare che egli era esonerato dal suo obbligo

contrattuale di pagare lo stipendio al lavoratore giusta l'art. 322 cpv. 1 CO (sentenza citata, consid.

3). Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto tale giurisprudenza giova

all'appellante.

3.

L'istante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto fondamentale la

mancata contestazione per ben cinque anni delle attestazioni di trattenuta

dell’imposta alla fonte. L'appellante sostiene che il datore di lavoro ha l'obbligo

di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO), nella quale sono

compresi anche i suoi interessi economici. In difetto di che, vi è una

violazione contrattuale giusta l'art. 97 cpv. 1 CO. Spettava quindi alla

convenuta discolparsi e non, come deciso dal Pretore, all'istante. Tanto più

che, sempre secondo l'appellante, la controparte mai avrebbe invocato una colpa

del lavoratore. D'altra parte, egli sostiene di essere arrivato in Svizzera nel

1993.

senza nemmeno conoscere la lingua italiana e di essersi fidato dell'attività

svolta dall'ufficio contabile della convenuta. Egli allega di non avere nozioni

di diritto fiscale e che non gli poteva essere imposto di rivolgersi a uno

specialista in tal campo per verificare gli "attestati-ricevuta" relativi

alla trattenuta dell'imposta alla fonte (appello, pag. 5 segg.). L'appellante

si lamenta infine che il Pretore abbia accertato l'esistenza di un accordo

tacito circa la riduzione di salario. A suffragio della sua tesi invoca da un

lato la sentenza del Tribunale federale testé citata (sopra, consid. 2), e dall'altro

sostiene che la convenuta non aveva inteso ridurre lo stipendio, ma ha commesso

un grossolano errore di calcolo, di modo che alcun accordo poteva perfezionarsi

(appello, pag. 9).

3.1

Come

spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e illustrato nella

sentenza del Tribunale federale cui lo stesso appellante fa riferimento (sopra,

consid. 2: sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006

consid. 3 in basso), la pretesa in questione non si fonda sull'art. 328 CO, bensì sull'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare

lo stipendio pattuito (art. 322 cpv. 1 CO). Questa Camera, così come ha

precisato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), ha già avuto

modo di ammettere l'esistenza

di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso

di mancata contestazione del nuovo stipendio durante tre mesi (inc. 12.2005.68

dell'11 aprile 2006 consid. 3 e

inc. 12.2003.68 del 13 maggio 2004 consid. 5; cfr. da ultimo: Tobler/Favre/

Munoz/Gullo ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.12 ad art 322 CO).

3.2

Nella fattispecie, l'istante ha ricevuto dalla convenuta all'inizio di ogni anno (gennaio o febbraio) degli

"attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte (doc. da Q a V). Negli stessi era indicata sia l'aliquota sia la tabella utilizzata per il

prelievo dell’imposta mediante trattenuta dallo stipendio. In calce agli "attestati-ricevuta"

figurava una menzione con la quale si rendeva attento il lavoratore che se

intendeva contestare la trattenuta d'imposta avrebbe potuto richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione sull'esistenza e sull'estensione dell'assoggettamento.

Tale richiesta doveva essere presentata per iscritto e motivata entro il 31

marzo dell'anno che seguiva l'assoggettamento. Il lavoratore era quindi

reso attento al fatto che, nel proprio interesse, avrebbe dovuto controllare

tali attestati e, in caso di disaccordo, provocare una decisione dell'Ufficio delle imposte. Per cinque anni,

ossia dall'inizio del 1996 fino

alla fine del 2000, il lavoratore non ha obiettato alcunché e ha contestato la

trattenuta relativa agli anni dal 1995 al 1999 solo nel settembre 2005 (doc.

O). In simili circostanze, la sua tesi, secondo la quale non aveva motivo di

dubitare della correttezza degli attestati, redatti dall’ufficio contabile di

una grande azienda come la convenuta, non può quindi essere condivisa.

3.3

Poco

sussidia alle argomentazioni dell'istante, inoltre, il rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006

del 30 maggio 2006. In tale occasione, invero, esso si è pronunciato sulla

questione della competenza per materia, decidendo che una simile causa contro

il datore di lavoro era di competenza del tribunale civile e non di quello

amministrativo, poiché fondata sull'applicazione del diritto del lavoro e le norme di diritto tributario

erano applicabili solo a titolo pregiudiziale. Certo, come detto (sopra,

consid. 2), il Tribunale federale ha precisato che la tardività di una

richiesta alle autorità fiscali non pregiudica la causa civile, ma senza

decidere la questione di sapere se, nel caso concreto, le pretese del

lavoratore erano giustificate. Nemmeno giova all'appellante addurre che il datore di lavoro non intendeva ridurre lo

stipendio, ma aveva semplicemente commesso un errore nell'applicazione dell'aliquota di trattenuta, di modo che alcuna modifica circa la

retribuzione inizialmente pattuita può essersi perfezionata. Anche nell'ipotesi di un errore commesso dalla

convenuta, essa poteva ragionevolmente credere che la retribuzione corrisposta

all'istante per cinque anni,

senza alcuna contestazione, corrispondeva a quanto pattuito. L’appello deve di

conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.

4.

Il

gravame andrebbe del resto respinto anche per altri motivi. Per quanto di

pertinenza alla fattispecie, l'art.

108.

cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (RL 10.2.1.1) differenzia tra l'aliquota applicabile alle persone sole (lett.

a) e quella per i contribuenti nubili e celibi che vivono in comunione

domestica con figli minorenni (lett. b). Nella versione vigente quando la

fattispecie controversa si è realizzata, ossia quella precedente alla modifica

entrata in vigore il 1° gennaio 2007, era sì prevista per le persone nubili o

celibi che vivessero in comunione domestica con figli minorenni un'aliquota diversa rispetto a quella

applicabile alle persone sole, ma solo a condizione che esse vivessero "da

soli" in tale comunione domestica, ossia non con un’altra persona

maggiorenne. Tale normativa cantonale era in contrasto con l'art. 11 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei

Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), in vigore dal 1° gennaio 1993, che non poneva

la condizione "da soli". Tuttavia, l’incompatibilità è data solo dal

1° gennaio 2001, poiché l'art.

72.

cpv. 1 della legge federale testé citata prevedeva quale termine ultimo

entro il quale i cantoni erano tenuti ad adeguare le loro leggi al diritto federale

superiore il 31 dicembre 2000 (cfr. sentenza CDT inc. 80.2005.82 del 17 novembre

2005.

pubblicata in RtiD 2006 – I n. 12t). L'istante ha sempre sostenuto di convivere sin dal 1993 con __________

(istanza 23 ottobre 2006, pag. 2 nel mezzo; udienza di discussione 9 novembre

2006, pag. 1 in basso; udienza di discussione finale 14 dicembre 2006, pag. 2

in mezzo). Ne consegue che per quanto concerne gli anni dal 1995 al 2000 la

convenuta aveva applicato a giusta ragione l'aliquota per le persone sole (A), in quanto il lavoratore non adempiva

la condizione posta dall'art.

108.

cpv. 1 della LT (nella versione allora in vigore).

5.

Non

si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC; art.

417.

cpv. 1 lett. e CPC), trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (fr. 18'105.65).

L'istante, interamente

soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili (art. 148

CPC).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello

12.

gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 1'600.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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