12.2007.9
Contestazione sull'ammontare dello stipendio.
24 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.9
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, IICCA
Titolo:
Contestazione sull'ammontare dello stipendio.
IMPOSTA ALLA FONTE
SALARIO
STIPENDIO
TRATTENUTA DEL SALARIO O SALARIALE
art. 322 CO
Incarto n.
12.2007.9
Lugano
24 maggio 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa in materia di contratto di lavoro - inc. n. DI.2006.1332 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 23 ottobre 2006 da
AP 1
rappr. dall' RA 2
contro
AO 1
rappr. dall'
con cui
l'istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'553.85 oltre interessi (ridotti a fr. 18'105.65 in sede di conclusioni), domanda avversata da quest'ultima, e che il Pretore ha respinto con
sentenza 3 gennaio 2007;
appellante
l'istante che con atto di
appello 12 gennaio 2007 chiede la riforma - previa concessione dell'effetto sospensivo - del giudizio impugnato
nel senso di condannare la convenuta a versargli quanto richiesto con le
conclusioni, ossia fr. 18'105.65
oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di ogni sede;
mentre
la convenuta con osservazioni 29 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha lavorato dal 15 marzo 1993 al 31 agosto 2005 per AO 1 in
qualità di operaio nelle pavimentazioni industriali e betoncini. Cittadino
della __________, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, rinnovato
di anno in anno. Sin dal 1993 egli ha convissuto con __________, che ha sposato
il 10 agosto 2001. Nel luglio, rispettivamente nell'agosto 1995, egli ha riconosciuto i figli __________ e __________
avuti dalla convivente il 15 febbraio 1994 e il 24 luglio 1995.
Fatti
B. Per
gli anni dal 1995 al 2000 (doc. Q, R, S, T, U, V) AO 1 ha conteggiato un'imposta alla fonte di AP 1 in base ai
parametri fiscali applicabili alle persone sole (doc. Z, AA, BB, CC: tabella A).
A seguito di una contestazione del 30 marzo 2001 di AP 1 (doc. M), il 30 maggio
2001 l'Ufficio delle imposte
alla fonte ha rettificato l'imposta
per l'anno 2000, applicando l'aliquota, più vantaggiosa per il
contribuente, relativa a conviventi o coniugati con prole (loc. cit.: tabella
B2) e restituendogli quanto già versato (doc. N). Il 20 settembre 2005 AP 1 ha anche
contestato l'imposta alla fonte
per gli anni dal 1995 al 1999 (doc. O). L'Ufficio delle imposte ha tuttavia ritenuto inammissible la sua
richiesta, poiché tardiva (doc. P).
C. Con
istanza 23 ottobre 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano
per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 18'553.85 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, quale differenza
tra quanto trattenuto per gli anni dal 1996 al 1999 come imposta alla fonte
dalla convenuta e quanto invece essa avrebbe dovuto trattenere applicando i
parametri fiscali di cui alla tabella B2. Egli ha affermato di essersi accorto
di simili errori solo nel marzo 2001, mentre la convenuta era a conoscenza sin
dall'inizio della sua
situazione familiare, tant'è che
gli versava gli assegni familiari e a fine anno formulava gli auguri alla sua
famiglia. I dipendenti dell'ufficio
contabilità, poi, conoscevano personalmente tutti i membri della sua famiglia.
All'udienza 9 novembre 2006, AP
1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è invece opposta la
convenuta, sostenendo di essere venuta a conoscenza della convivenza del
lavoratore solo nel 2001 e che, in ogni caso, il dipendente avrebbe dovuto
contestare tempestivamente entro il 31 marzo di ogni anno gli elementi che
apparivano negli attestati annuali, nei quali figurava chiaramente l'applicazione dell'aliquota di cui alla tabella A. La convenuta ha
poi contestato anche l'importo richiesto dall'istante, che dovrebbe, semmai,
ammontare a fr. 18'105.65. Alla discussione finale 14 dicembre 2006 le parti
hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista. L'istante ha in particolare
ridotto la propria pretesa a fr. 18'105.65 oltre interessi. Con sentenza 3 gennaio 2007 il Pretore ha respinto l'istanza.
D. AP 1
è insorto con appello 12 gennaio 2007 chiedendo la riforma del giudizio
impugnato, previa concessione dell'effetto sospensivo, nel senso di condannare AO 1 a rifondergli fr.
18'105.65 oltre interessi, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Il 16 gennaio 2007 il
Presidente della Camera ha rifiutato di concedere al gravame effetto
sospensivo. Con le sue osservazioni 29 gennaio 2007 la convenuta propone la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Secondo
il Pretore, l'istante avrebbe
dovuto contestare tempestivamente, ovvero entro la fine del mese di marzo di
ogni anno, gli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte ricevuti dalla convenuta,
tanto più che sugli stessi era indicata l'applicazione della tabella A e la possibilità di chiedere una
formale decisione sull'assoggettamento.
Non essendosi il contribuente avvalso di simile possibilità, gli stessi sono
cresciuti in giudicato dal profilo fiscale. A torto egli cerca quindi di addossare
ora i propri errori sulla convenuta, poiché la logica testé citata vale, prosegue
il Pretore, anche per i rapporti di natura privata. D'altra parte, attendendo cinque anni prima di contestare la
trattenuta, l'istante avrebbe
dato comunque tacitamente il suo accordo alla riduzione salariale dovuta alla
trattenuta in questione.
Considerandi
2.
L'appellante, facendo riferimento alla sentenza
del Tribunale federale 30 maggio 2006 menzionata dal primo giudice (inc.4P.79/2006),
sostiene anzitutto che la crescita in giudicato dal profilo fiscale non ha
conseguenze sul piano civilistico (appello, pag. 5 in basso). A ragione. Nella
sentenza testé citata, dove la contestazione da parte del lavoratore all'Ufficio delle imposte era stata ritenuta inammissible
poiché tardiva e il lavoratore aveva quindi intentato causa contro il suo
datore di lavoro, il Tribunale federale ha illustrato che la circostanza, per
quest'ultimo, di aver proceduto
a trattenute troppo elevate, nel frattempo cresciute in giudicato dal punto di vista
fiscale, non stava ancora a significare che egli era esonerato dal suo obbligo
contrattuale di pagare lo stipendio al lavoratore giusta l'art. 322 cpv. 1 CO (sentenza citata, consid.
3). Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto tale giurisprudenza giova
all'appellante.
3.
L'istante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto fondamentale la
mancata contestazione per ben cinque anni delle attestazioni di trattenuta
dell’imposta alla fonte. L'appellante sostiene che il datore di lavoro ha l'obbligo
di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO), nella quale sono
compresi anche i suoi interessi economici. In difetto di che, vi è una
violazione contrattuale giusta l'art. 97 cpv. 1 CO. Spettava quindi alla
convenuta discolparsi e non, come deciso dal Pretore, all'istante. Tanto più
che, sempre secondo l'appellante, la controparte mai avrebbe invocato una colpa
del lavoratore. D'altra parte, egli sostiene di essere arrivato in Svizzera nel
1993.
senza nemmeno conoscere la lingua italiana e di essersi fidato dell'attività
svolta dall'ufficio contabile della convenuta. Egli allega di non avere nozioni
di diritto fiscale e che non gli poteva essere imposto di rivolgersi a uno
specialista in tal campo per verificare gli "attestati-ricevuta" relativi
alla trattenuta dell'imposta alla fonte (appello, pag. 5 segg.). L'appellante
si lamenta infine che il Pretore abbia accertato l'esistenza di un accordo
tacito circa la riduzione di salario. A suffragio della sua tesi invoca da un
lato la sentenza del Tribunale federale testé citata (sopra, consid. 2), e dall'altro
sostiene che la convenuta non aveva inteso ridurre lo stipendio, ma ha commesso
un grossolano errore di calcolo, di modo che alcun accordo poteva perfezionarsi
(appello, pag. 9).
3.1
Come
spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e illustrato nella
sentenza del Tribunale federale cui lo stesso appellante fa riferimento (sopra,
consid. 2: sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006
consid. 3 in basso), la pretesa in questione non si fonda sull'art. 328 CO, bensì sull'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare
lo stipendio pattuito (art. 322 cpv. 1 CO). Questa Camera, così come ha
precisato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), ha già avuto
modo di ammettere l'esistenza
di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso
di mancata contestazione del nuovo stipendio durante tre mesi (inc. 12.2005.68
dell'11 aprile 2006 consid. 3 e
inc. 12.2003.68 del 13 maggio 2004 consid. 5; cfr. da ultimo: Tobler/Favre/
Munoz/Gullo ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.12 ad art 322 CO).
3.2
Nella fattispecie, l'istante ha ricevuto dalla convenuta all'inizio di ogni anno (gennaio o febbraio) degli
"attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte (doc. da Q a V). Negli stessi era indicata sia l'aliquota sia la tabella utilizzata per il
prelievo dell’imposta mediante trattenuta dallo stipendio. In calce agli "attestati-ricevuta"
figurava una menzione con la quale si rendeva attento il lavoratore che se
intendeva contestare la trattenuta d'imposta avrebbe potuto richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione sull'esistenza e sull'estensione dell'assoggettamento.
Tale richiesta doveva essere presentata per iscritto e motivata entro il 31
marzo dell'anno che seguiva l'assoggettamento. Il lavoratore era quindi
reso attento al fatto che, nel proprio interesse, avrebbe dovuto controllare
tali attestati e, in caso di disaccordo, provocare una decisione dell'Ufficio delle imposte. Per cinque anni,
ossia dall'inizio del 1996 fino
alla fine del 2000, il lavoratore non ha obiettato alcunché e ha contestato la
trattenuta relativa agli anni dal 1995 al 1999 solo nel settembre 2005 (doc.
O). In simili circostanze, la sua tesi, secondo la quale non aveva motivo di
dubitare della correttezza degli attestati, redatti dall’ufficio contabile di
una grande azienda come la convenuta, non può quindi essere condivisa.
3.3
Poco
sussidia alle argomentazioni dell'istante, inoltre, il rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006
del 30 maggio 2006. In tale occasione, invero, esso si è pronunciato sulla
questione della competenza per materia, decidendo che una simile causa contro
il datore di lavoro era di competenza del tribunale civile e non di quello
amministrativo, poiché fondata sull'applicazione del diritto del lavoro e le norme di diritto tributario
erano applicabili solo a titolo pregiudiziale. Certo, come detto (sopra,
consid. 2), il Tribunale federale ha precisato che la tardività di una
richiesta alle autorità fiscali non pregiudica la causa civile, ma senza
decidere la questione di sapere se, nel caso concreto, le pretese del
lavoratore erano giustificate. Nemmeno giova all'appellante addurre che il datore di lavoro non intendeva ridurre lo
stipendio, ma aveva semplicemente commesso un errore nell'applicazione dell'aliquota di trattenuta, di modo che alcuna modifica circa la
retribuzione inizialmente pattuita può essersi perfezionata. Anche nell'ipotesi di un errore commesso dalla
convenuta, essa poteva ragionevolmente credere che la retribuzione corrisposta
all'istante per cinque anni,
senza alcuna contestazione, corrispondeva a quanto pattuito. L’appello deve di
conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.
4.
Il
gravame andrebbe del resto respinto anche per altri motivi. Per quanto di
pertinenza alla fattispecie, l'art.
108.
cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (RL 10.2.1.1) differenzia tra l'aliquota applicabile alle persone sole (lett.
a) e quella per i contribuenti nubili e celibi che vivono in comunione
domestica con figli minorenni (lett. b). Nella versione vigente quando la
fattispecie controversa si è realizzata, ossia quella precedente alla modifica
entrata in vigore il 1° gennaio 2007, era sì prevista per le persone nubili o
celibi che vivessero in comunione domestica con figli minorenni un'aliquota diversa rispetto a quella
applicabile alle persone sole, ma solo a condizione che esse vivessero "da
soli" in tale comunione domestica, ossia non con un’altra persona
maggiorenne. Tale normativa cantonale era in contrasto con l'art. 11 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), in vigore dal 1° gennaio 1993, che non poneva
la condizione "da soli". Tuttavia, l’incompatibilità è data solo dal
1° gennaio 2001, poiché l'art.
72.
cpv. 1 della legge federale testé citata prevedeva quale termine ultimo
entro il quale i cantoni erano tenuti ad adeguare le loro leggi al diritto federale
superiore il 31 dicembre 2000 (cfr. sentenza CDT inc. 80.2005.82 del 17 novembre
2005.
pubblicata in RtiD 2006 – I n. 12t). L'istante ha sempre sostenuto di convivere sin dal 1993 con __________
(istanza 23 ottobre 2006, pag. 2 nel mezzo; udienza di discussione 9 novembre
2006, pag. 1 in basso; udienza di discussione finale 14 dicembre 2006, pag. 2
in mezzo). Ne consegue che per quanto concerne gli anni dal 1995 al 2000 la
convenuta aveva applicato a giusta ragione l'aliquota per le persone sole (A), in quanto il lavoratore non adempiva
la condizione posta dall'art.
108.
cpv. 1 della LT (nella versione allora in vigore).
5.
Non
si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC; art.
417.
cpv. 1 lett. e CPC), trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (fr. 18'105.65).
L'istante, interamente
soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
L’appello
12.
gennaio 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 1'600.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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