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Decisione

12.2007.91

Azione di responsabilità contro lo stato

20 maggio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

8. L'appellante

contesta la decisione del Pretore, sostenendo che con il loro agire i

funzionari dell'UEF di L__________ e R__________ avrebbero sottratto con

l'inganno ingenti somme alla massa utilizzandole per gli appartamenti che, in

base agli accordi già stabiliti, erano destinati a diventare proprietà di R__________

e M__________.

Si rileva

avantutto come, in sede di petizione, l'attrice aveva sostenuto che all'origine

del danno - corrispondente alla spesa sostenuta per gli interventi nei vari

appartamenti - vi è la circostanza che la somma erogata dall'UEF di L__________

all'amministratore del fallimento non era stata usata per fare i lavori

prospettati, ma era servita a riparare e mettere a nuovo gli appartamenti poi

diventati di proprietà di R__________ e M__________. Risulta in proposito dagli

atti che la fiduciaria __________, alla quale era stata affidata l'amministrazione

dell'immobile, aveva chiesto all'UEF di L__________ l'autorizzazione per

eseguire vari lavori per un costo totale di fr. 151'705.- (doc. 4). Premesso di

aver dovuto intervenire perché vi erano problemi con le tubazioni delle acque

luride, la fiduciaria aveva poi rilevato che erano preventivate spese per fr.

82'371.08 per lavori interni (pittura, pavimenti, cucine) e per fr. 55'543.20

per lavori esterni (risanamento gronde e balconi), spese necessarie per poter

locare convenientemente gli appartamenti. Constatato il cattivo stato di

manutenzione degli appartamenti e la necessità di procedere al risanamento, G__________,

giurista attivo presso l'UEF di L__________ che si occupava della pratica, ha

autorizzato tali lavori, affinché gli appartamenti potessero essere dati in

locazione permanente e non solo per bevi periodi per vacanze (testi G__________

e R__________, verbale 2 dicembre 2004, pag. 5 e 7). __________ P__________,

tecnico indipendente che collaborava con l'Immobiliare __________ incaricato di

occuparsi della locazione, ha confermato che lo stato degli appartamenti era

assai precario e l'esecuzione dei lavori era stata necessaria per poter locare

gli appartamenti per periodi lunghi (teste __________ P__________, verbale 25

aprile 2006, pag. 11), ritenuto comunque che lavori non considerati urgenti

neppure sono stati fatti. Così stando le cose non si può ritenere che,

autorizzando l'esecuzione dei lavori il funzionario dell'UEF, rispettivamente __________

abbiano abusato o ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento e quindi commesso

un atto illecito.

8.1 Il fatto che già era in essere un accordo tra K__________ da una

parte e R__________ e M__________ dall'altra, con il quale questi ultimi si

impegnavano, tra l'altro, ad acquistare da AP 1 le 16 quote di PPP di cui essa

era proprietaria - ciò entro una settimana dalla conclusione della procedura di

fallimento - non è circostanza che induce a diversa conclusione. Se anche la

nomina della Fiduciaria __________ quale amministratrice del condominio può

apparire per certi versi inopportuna - ciò per la semplice ragione che il

titolare della fiduciaria era creditore ipotecario - non va dimenticato che la

fiduciaria non è stata nominata amministratrice del fallimento, ma unicamente

dell'immobile. Essa doveva quindi comunque sottostare, per quanto esulava

dall'ordinaria gestione, alle direttive dell'UEF di L__________. Inoltre, la

possibilità di acquistare le PPP era subordinata alla revoca del fallimento, circostanza

che non risultava imminente ed era tutt'altro che acquisita. Non v'era quindi

certezza che R__________ e M__________ avrebbero poi potuto appropriarsi degli

investimenti fatti negli appartamenti. A ogni buon conto, fino all'eventuale revoca

Considerandi

del fallimento, rispettivamente fino alla liquidazione, la fiduciaria era tenuta

a amministrare convenientemente l'immobile, ciò che include la locazione degli

appartamenti e, dove necessario, l'esecuzione di lavori di manutenzione. Non si

può quindi sostenere che, attingendo ai beni della massa per eseguire i lavori negli

appartamenti, da tutti ritenuti necessari, l'amministrazione del fallimento e

dello stabile abbiano agito in modo contrario agli interessi dei creditori,

neppure essendo dato di sapere - e comunque nulla è stato sostenuto o risulta

in proposito - se per quanto tempo e con quale reddito gli appartamenti

avrebbero eventualmente potuto essere locati anche senza l'esecuzione dei

lavori di cui trattasi.

Vero è

che, a seguito delle mutate circostanze, e meglio della revoca del fallimento, R__________

e M__________ hanno potuto acquistare le PPP, beneficiando di fatto degli

investimenti fatti per rimetterli in sesto. Per i motivi che precedono ciò non

è però sufficiente per far apparire illecito il comportamento dell'amministrazione

del fallimento.

9.

La

petizione andrebbe poi respinta anche perché neppure è provata l'esistenza del

danno. È infatti ancora da dimostrare - anche se appare assai improbabile - che,

stante il precario stato di manutenzione degli appartamenti, gli stessi

avrebbero potuto essere locati anche senza procedere ai lavori di cui trattasi,

ottenendo nondimeno gli stessi canoni di locazione ricavati dopo l'esecuzione

degli interventi di manutenzione. Ne segue la reiezione dell'appello. Tassa di

giustizia, spese e ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 18 aprile 2007 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

800.

-

sono

posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.

1'500.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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