12.2007.91
Azione di responsabilità contro lo stato
20 maggio 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.91
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, IICCA
Titolo:
Azione di responsabilità contro lo stato
RESPONSABILITÀ
art. 5 LEF
Incarto n.
12.2007.91
Lugano
20 maggio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.118
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 luglio 2003
da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo di fr. 96'362.15 oltre accessori, domanda alla quale il convenuto
si è opposto e che il Pretore, con sentenza 16 marzo 2007 ha respinto;
appellante l'attore che, con atto d’appello 18 aprile
2007, chiede l'annullamento del querelato giudizio e la riforma del medesimo
nel senso di accogliere la petizione;
mentre il convenuto con osservazioni 1° giugno 2007
postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. In
data 8 settembre 1999 il giudice unico del tribunale distrettuale di M__________
(SZ) ha decretato il fallimento diAP 1, società con sede a L__________.
L'Ufficio Fallimenti di M__________, nella cui competenza giurisdizionale
cadeva la fallita, rilevato che tra gli attivi della fallita vi erano, per
quanto qui interessa, 16 appartamenti nel comune di A__________ (fogli PPP ni __________,
fondo base no __________ RFD di A__________: Condomino A__________), in data 23
settembre 1999 ha incaricato l'UEF di L__________ di procedere all'inventario,
alla stima e all'amministrazione di tali proprietà immobiliari. Fra i creditori
della fallita figurava, tra altri, U__________, con un credito complessivo di
fr. 9'499'580.40, garantito nella misura di fr. 3'903'000.- da cartelle
ipotecarie gravanti le menzionate quote PPP. Altre cartelle ipotecarie
gravavano per fr. 780'000.- la particella no __________ RFD di A__________,
rispettivamente per fr. 4'356'000.- la particella no__________ di P__________,
anch'esse di proprietà della fallita. Con atto 8 gennaio 2001, U__________ ha ceduto
tale credito, con le relative garanzie ipotecarie, a R__________ e M__________.
L'11 giugno 2001 l'UEF di L__________ ha conferito l'amministrazione delle PPP
di Ascona all'Immobiliare e fiduciaria __________ R__________ di M__________. Nel
frattempo, K__________, azionista e già amministratore unico di AP 1, alla
ricerca di finanziamenti per evitare la liquidazione della società, il 19
novembre 2001 ha stipulato con R__________ e M__________ una convenzione che,
in sintesi, consisteva nella cessione a lui di crediti vantati dai cedenti -
che ne erano divenuti titolari a seguito della menzionata cessione in loro
favore da parte di U__________ - nei confronti di AP 1 per complessivi fr.
5'136'000.- e delle relative cartelle ipotecarie al portatore gravanti i fondi
no __________ RFD di A__________ e __________ di RFD di P__________ che li
garantivano, al prezzo di fr. 4'000'000.-, importo da pagare entro l'8 agosto
2001. Vi era inoltre l'impegno di R__________ e M__________ di acquistare da AP
1 le 16 quote di PPP di cui essa era proprietaria, ciò entro una settimana
dalla revoca del fallimento. L'accordo conteneva poi ulteriori clausole, intese
a permettere la revoca del fallimento della società. Il 23 aprile 2002 il
fallimento di AP 1 è stato revocato. Il 27 aprile 2004 AP 1 ha venduto le 16
quote PPP di sua proprietà a R__________ e M__________.
2. Con petizione 28 luglio 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della
Repubblica e Cantone Ticino al pagamento dell’importo di fr. 96'362.15 oltre
interessi a titolo di risarcimento del danno causato dall'UEF di L__________ nell'ambito
del fallimento di AP 1. L'attrice sostiene che R__________, amministratore
delle PPP di proprietà di AP 1, avrebbe chiesto e ottenuto dall'UEF di L__________
l'autorizzazione a eseguire non meglio precisati interventi urgenti di
manutenzione all'immobile, e un importo di fr. 100'000.- per la loro
esecuzione. Egli avrebbe quindi proceduto a far eseguire lavori di manutenzione
ordinaria e miglioria negli appartamenti poi in seguito da lui stesso
acquistati unitamente a M__________. Contrariamente a quanto prospettato, tali
lavori non sarebbero però stati né urgenti né improcrastinabili e neppure avrebbero
riguardato le parti comuni, segnatamente condotte e tubature. Questo modo di
agire dell'amministratore e dell'UEF di L__________, che ha dato le
autorizzazioni senza esperire le necessarie verifiche, costituirebbe un atto
illecito e, in applicazione dell'art. 5 LEF, l'ente pubblico sarebbe responsabile
del danno che ne è derivato a AP 1.
3. Con
risposta 10 novembre 2003 la parte convenuta ha postulato la reiezione della
petizione. Sollevata preliminarmente l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria,
parte convenuta ha poi rilevato che nell'autunno del 2001 si erano resi
necessari importanti lavori di manutenzione e di ristrutturazione per le PPP.
Immobiliare e Fiduciaria __________ aveva segnalato la situazione all'UEF di L__________,
indicando, oltre all'elenco dei lavori da eseguire, che la spesa era
preventivata in oltre fr. 150'000.-. L'UEF ne avrebbe a sua volta reso edotto
il legale dell'attrice il quale, stante la situazione, aveva poi acconsentito
al versamento di fr. 100'000.- per gli interventi prospettati. Peraltro, poiché
il creditore garantito da pegno manuale costituito su titoli di pegno ha un
diritto preferenziale sul provento delle pigioni relative al periodo tra
l'apertura del fallimento e la realizzazione del fondo, gli introiti derivanti
dal versamento delle pigioni sarebbero di competenza del creditore ipotecario -
in concreto di R__________ e M__________ quali creditori e portatori delle
cartelle ipotecarie cedute loro da U__________ - e non sarebbero di conseguenza
mai stati di pertinenza della massa. Contesta quindi l'esistenza dei
presupposti dell'azione risarcitoria, in particolare del danno, ma anche
dell'illiceità dell'agire dell'UEF e dell'amministratore, ritenuto che il modo
di procedere era stato autorizzato dall'attrice medesima sicché la successiva
contestazione del loro operato sarebbe abusiva. Con i successivi allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così con
le conclusioni.
4. Con
sentenza 16 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione, accogliendo
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. A titolo
abbondanziale ha poi rilevato che, comunque, neppure era dato il requisito del
danno, non essendo dimostrato che a dipendenza dell'utilizzazione dei fondi per
la manutenzione dello stabile ne sia derivato all'attrice una perdita
economica.
5. Con appello 18 aprile 2007 l'attrice postula l'annullamento del giudizio
di prima istanza e la sua riforma nel senso di accogliere
la petizione.
Con osservazioni 1° giugno 2007 l’appellato postula la reiezione del
gravame.
Considerato
in diritto: 6. L'art. 5 LEF dispone che il Cantone è responsabile del danno
cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari,
dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori,
dalle autorità di vigilanza, e giudiziarie così come dalla polizia,
nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF medesima. Presupposti per
l'azione di responsabilità sono un comportamento illecito, un danno e un nesso
causale tra comportamento illecito e danno. Trattandosi di responsabilità
causale, non è invece necessaria una colpa (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no
13 ad art. 5 LEF; Dallèves,
Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 1 ad art. 5 LEF).
7. Il
Pretore ha respinto la domanda dell'attore ammettendo l'eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta. A mente del primo giudice l'attrice
aveva potuto rendersi conto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi già al
momento in cui ha ricevuto il conteggio intermedio 9 aprile 2002, ritenuto che
per quanto concerne tali lavori il conteggio finale del settembre 2002 si
scostava in modo minimo da quello provvisorio, tanto più che la fiduciaria che
lo aveva allestito aveva indicato di essere a disposizione per eventuali
spiegazioni o verifiche. L'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo
che il conteggio è generico, privo di indicazioni precise circa la tipologia e
la natura dei lavori effettuati tanto che, non avendo ricevuto i
giustificativi, essa non era in grado di accertare l'esistenza di un danno e la
sua entità. Inoltre, rileva che il conteggio provvisorio attestava un disavanzo
di fr. 31'648.35, mentre quello definitivo, presentato 4 mesi dopo la revoca
del fallimento, presentava un utile di fr. 24'973.20, con una differenza di
oltre fr. 56'000.-, sicché i conteggi non potrebbero essere considerati
identici. In considerazione poi del fatto che la società era, all'epoca, in
fallimento, con la conseguenza che K__________ era impossibilitato a
intraprendere azioni a tutela del patrimonio della fallita, il termine di
prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della revoca del fallimento,
avvenuta il 23 aprile 2002.
7.1 Vero
è, come peraltro già constatato dal Pretore, che le spese per l'esecuzione dei
vari lavori di miglioria già figuravano nel conteggio intermedio del 9 aprile
2002, dal quale si può altresì desumere che, salvo poche voci non meglio
definite, gli interventi erano relativi ai singoli appartamenti. La mancanza
dei giustificativi nulla vi cambia, tanto più che la fiduciaria __________ si
era esplicitamente messa a disposizione "per ogni spiegazione e
verifica". Se, in questa situazione, l'interessato non ha ritenuto di dover
operare verifiche, egli non può oggi in buona fede sostenere che le
informazioni non erano sufficienti per poter comprendere compiutamente la situazione
e di conseguenza che la prescrizione non poteva aver cominciato a decorrere al
momento in cui ha ricevuto il conteggio intermedio. Vero è però anche che,
trattandosi di conteggio provvisorio, lo stesso era suscettibile di successive
modifiche. Ciò comunque nulla toglie alla circostanza che i lavori erano stati
fatti e restavano da liquidare ancora alcuni artigiani, come risulta dall'indicazione
"fatture da pagare" (doc. O). Come ben emerge dalla perizia
giudiziaria 31 luglio 2005, le modifiche intervenute nel conteggio finale
riguardano infatti in minima parte le uscite - che presentano anzi un costo
minore per i lavori rispetto al conteggio provvisorio (meno fr. 3'278.65) - la
differenza sostanziale essendo dovuta ai maggiori ricavi per le pigioni del
mese di aprile 2001 e un ulteriore versamento dell'UEF (perizia giudiziaria,
pag. 11). In questa situazione è perlomeno discutibile l'argomento dell'appellante
a detta della quale il conteggio intermedio non era idoneo per la
quantificazione del danno. Altrettanto discutibile appare poi l'argomento che
la prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della revoca del
fallimento, quando solo si consideri che l'azionista e amministratore della
società si è sempre interessato alla situazione, essendo sua intenzione
ottenere la revoca del fallimento. La questione non necessita comunque di
essere decisa definitivamente, ritenuto che la petizione va comunque respinta e
la sentenza impugnata confermata, come si dirà appresso, nella misura in cui il
Pretore l'ha respinta perché ha ritenuto non provato il danno.
Fatti
8. L'appellante
contesta la decisione del Pretore, sostenendo che con il loro agire i
funzionari dell'UEF di L__________ e R__________ avrebbero sottratto con
l'inganno ingenti somme alla massa utilizzandole per gli appartamenti che, in
base agli accordi già stabiliti, erano destinati a diventare proprietà di R__________
e M__________.
Si rileva
avantutto come, in sede di petizione, l'attrice aveva sostenuto che all'origine
del danno - corrispondente alla spesa sostenuta per gli interventi nei vari
appartamenti - vi è la circostanza che la somma erogata dall'UEF di L__________
all'amministratore del fallimento non era stata usata per fare i lavori
prospettati, ma era servita a riparare e mettere a nuovo gli appartamenti poi
diventati di proprietà di R__________ e M__________. Risulta in proposito dagli
atti che la fiduciaria __________, alla quale era stata affidata l'amministrazione
dell'immobile, aveva chiesto all'UEF di L__________ l'autorizzazione per
eseguire vari lavori per un costo totale di fr. 151'705.- (doc. 4). Premesso di
aver dovuto intervenire perché vi erano problemi con le tubazioni delle acque
luride, la fiduciaria aveva poi rilevato che erano preventivate spese per fr.
82'371.08 per lavori interni (pittura, pavimenti, cucine) e per fr. 55'543.20
per lavori esterni (risanamento gronde e balconi), spese necessarie per poter
locare convenientemente gli appartamenti. Constatato il cattivo stato di
manutenzione degli appartamenti e la necessità di procedere al risanamento, G__________,
giurista attivo presso l'UEF di L__________ che si occupava della pratica, ha
autorizzato tali lavori, affinché gli appartamenti potessero essere dati in
locazione permanente e non solo per bevi periodi per vacanze (testi G__________
e R__________, verbale 2 dicembre 2004, pag. 5 e 7). __________ P__________,
tecnico indipendente che collaborava con l'Immobiliare __________ incaricato di
occuparsi della locazione, ha confermato che lo stato degli appartamenti era
assai precario e l'esecuzione dei lavori era stata necessaria per poter locare
gli appartamenti per periodi lunghi (teste __________ P__________, verbale 25
aprile 2006, pag. 11), ritenuto comunque che lavori non considerati urgenti
neppure sono stati fatti. Così stando le cose non si può ritenere che,
autorizzando l'esecuzione dei lavori il funzionario dell'UEF, rispettivamente __________
abbiano abusato o ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento e quindi commesso
un atto illecito.
8.1 Il fatto che già era in essere un accordo tra K__________ da una
parte e R__________ e M__________ dall'altra, con il quale questi ultimi si
impegnavano, tra l'altro, ad acquistare da AP 1 le 16 quote di PPP di cui essa
era proprietaria - ciò entro una settimana dalla conclusione della procedura di
fallimento - non è circostanza che induce a diversa conclusione. Se anche la
nomina della Fiduciaria __________ quale amministratrice del condominio può
apparire per certi versi inopportuna - ciò per la semplice ragione che il
titolare della fiduciaria era creditore ipotecario - non va dimenticato che la
fiduciaria non è stata nominata amministratrice del fallimento, ma unicamente
dell'immobile. Essa doveva quindi comunque sottostare, per quanto esulava
dall'ordinaria gestione, alle direttive dell'UEF di L__________. Inoltre, la
possibilità di acquistare le PPP era subordinata alla revoca del fallimento, circostanza
che non risultava imminente ed era tutt'altro che acquisita. Non v'era quindi
certezza che R__________ e M__________ avrebbero poi potuto appropriarsi degli
investimenti fatti negli appartamenti. A ogni buon conto, fino all'eventuale revoca
Considerandi
del fallimento, rispettivamente fino alla liquidazione, la fiduciaria era tenuta
a amministrare convenientemente l'immobile, ciò che include la locazione degli
appartamenti e, dove necessario, l'esecuzione di lavori di manutenzione. Non si
può quindi sostenere che, attingendo ai beni della massa per eseguire i lavori negli
appartamenti, da tutti ritenuti necessari, l'amministrazione del fallimento e
dello stabile abbiano agito in modo contrario agli interessi dei creditori,
neppure essendo dato di sapere - e comunque nulla è stato sostenuto o risulta
in proposito - se per quanto tempo e con quale reddito gli appartamenti
avrebbero eventualmente potuto essere locati anche senza l'esecuzione dei
lavori di cui trattasi.
Vero è
che, a seguito delle mutate circostanze, e meglio della revoca del fallimento, R__________
e M__________ hanno potuto acquistare le PPP, beneficiando di fatto degli
investimenti fatti per rimetterli in sesto. Per i motivi che precedono ciò non
è però sufficiente per far apparire illecito il comportamento dell'amministrazione
del fallimento.
9.
La
petizione andrebbe poi respinta anche perché neppure è provata l'esistenza del
danno. È infatti ancora da dimostrare - anche se appare assai improbabile - che,
stante il precario stato di manutenzione degli appartamenti, gli stessi
avrebbero potuto essere locati anche senza procedere ai lavori di cui trattasi,
ottenendo nondimeno gli stessi canoni di locazione ricavati dopo l'esecuzione
degli interventi di manutenzione. Ne segue la reiezione dell'appello. Tassa di
giustizia, spese e ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 18 aprile 2007 di AP 1 è
respinto.
2.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
800.
-
sono
posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
1'500.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster