12.2007.92
Cauzione processuale
5 novembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2007.92
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, IICCA
Titolo:
Cauzione processuale
CAUZIONE
art. 153 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.92
Lugano
5 novembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.174
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14
marzo 2006 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto di accertare che nulla era da lui dovuto al convenuto a
dipendenza dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e con
ciò di confermare l’opposizione interposta al PE in questione, la cui
esecuzione doveva pertanto venir cancellata, domande avversate dal convenuto
che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sulla domanda di cauzione processuale presentata dal convenuto all’udienza
preliminare del 5 luglio 2006, che il Segretario assessore con decreto 16 marzo
2007 ha accolto, ordinando all’attore di prestare una cauzione di fr. 6'000.-;
appellante
l'attore con atto di appello 18 aprile 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2'000.- l’importo della cauzione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 13 giugno 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
50'000.- più interessi vantato nei suoi confronti da AO 1;
che,
terminato lo scambio degli allegati introduttivi, in occasione dell’udienza
preliminare il convenuto ha tra l’altro chiesto che l’attore, in istato di
insolvenza risultante da atti ufficiali ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 CPC, fosse
astretto a prestare una cauzione processuale di almeno fr. 10'000.-, importo
ritenuto però eccessivo dalla controparte che si è detta disposta alla
prestazione di una cauzione di fr. 1'500.-;
che il
Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’istanza
del convenuto, ordinando all’attore di prestare una cauzione di fr. 6'000.-: il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che per la fissazione
dell’ammontare della cauzione per il pagamento delle ripetibili, l’unica che
poteva qui entrare in considerazione, si poteva far riferimento alla TOA, per
cui in concreto, ritenuto un valore della domanda di causa pari a fr. 50'000.-,
si poteva applicare, prudenzialmente, una percentuale che si fissava tra quella
media e quella massima e cioè del 13.25% circa (art. 8 segg. TOA), pari a fr.
6'700.-, che andava tuttavia ridotta di fr. 700.- in quanto la domanda di
cauzione, che aveva effetto unicamente per le ripetibili posteriori alla sua
introduzione, era stata presentata a causa iniziata;
che con
l’appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, l’attore chiede, in
riforma del querelato giudizio, di ridurre a fr. 2'000.- l’importo della
cauzione;
che la
modalità di calcolo adottata dal Segretario assessore per la determinazione
dell’importo della cauzione è in sostanza censurata in punto al tasso
percentuale applicato al valore litigioso ed in punto alla riduzione della
garanzia a seguito della ritardata presentazione della domanda di cauzione;
che l’attore
ritiene innanzitutto che nel caso di specie, invece di applicare una
percentuale del 13.25% circa, sarebbe stato più congruo far capo ad una
percentuale dell’8%, sennonché questo primo argomento, che in realtà - come
vedremo - ha una duplice valenza, dev’essere disatteso;
che in
effetti l’attore, in presenza di un valore di causa di fr. 50'000.-, propone di
applicare la percentuale media per le vertenze con un valore di causa oltre i
fr. 50'000.- (minimo 6%, massimo 10%, art. 9 TOA), quando in realtà l’importo
litigioso è di fr. 50.000.--, per cui l’art. 9 TOA prevede una percentuale tra
l’8 ed il 15%; e nemmeno può essere condiviso il rimprovero mosso al giudice di
prime cure di aver concretamente applicato un tasso medio-alto invece di quello
medio o medio-basso, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che
nella determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, e lo
stesso principio è stato ritenuto applicabile anche per la determinazione
dell’ammontare della cauzione processuale (II CCA 17 giugno 1996 inc. n.
12.96.129, 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.45, 9 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.177),
il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere
censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che però non
è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150), ipotesi questa che, con
il riconoscimento di una percentuale del 13.25% circa e di un importo per
ripetibili (piene) di fr. 6'700.-, si è qui chiaramente avverata;
che
l’attore ha invece ragione a censurare siccome manifestamente insufficiente la riduzione,
di soli fr. 700.-, dell’ammontare della cauzione a seguito del fatto che la
relativa domanda era stata presentata solo in occasione dell’udienza
preliminare;
che in
effetti, pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di
cauzione può essere ammessa solo per le spese successive all’inoltro della
domanda stessa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22 ad art. 153; II CCA 12 luglio 1996 inc. n.
12.96.20, 13 luglio 1998 inc. n. 12.98.5, 5 febbraio 1999 inc. n. 12.98.252),
ben si può ritenere, con l’attore, che nel caso concreto, dovendosi ancora
assumere, dopo l’udienza preliminare, al massimo tre testimoni e
l’interrogatorio formale nonché allestire gli allegati conclusivi, solo all’incirca
metà dell’onorario (pieno) poteva essere garantito mediante la cauzione
processuale;
che nelle
particolari circostanze la cauzione da prestare dall’attore può in definitiva
essere quantificata in fr. 3'350.- (50% di fr. 6'700.-);
che
l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto come ai considerandi che
precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della
sede pretorile, calcolate su un valore litigioso di fr. 8’500.-, e quelle della
sede ricorsuale, calcolate su un valore litigioso di fr. 4'000.-, seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
18 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il decreto 16 marzo 2007 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2, è così riformato:
1. La domanda di AO 1, , è
parzialmente accolta e di conseguenza è fatto ordine a AP 1, __________, di
prestare una cauzione processuale per l’importo di fr. 3'350.-.
2. (invariato)
3. La cauzione dovrà essere prestata
entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto,
pena lo stralcio della causa.
4. La
tassa di giudizio in fr. 150.- e le spese calcolate in fr. 50.- sono poste a
carico di AP 1, __________, per 1/4 e per 3/4 sono a carico di AO 1, __________,
che verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 150.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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