12.2007.93
Ripetibili
29 febbraio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2007.93
Data decisione, Autorità:
29.02.2008, IICCA
Titolo:
Ripetibili
RIPETIBILI
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 150 CPC-TI
TOA
Incarto n.
12.2007.93
Lugano
29 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.11
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 4
gennaio 2007 da
AP 1
rappr. dall' RA
1 a
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
chiedente
di accertare l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- di cui all'esecuzione
n. 20060801 del 25 settembre 2006 dell'UE di Weggis-Greppen fatta spiccare dal
convenuto nei confronti dell'attore, petizione che il Segretario assessore,
preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato dai ruoli caricando
alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, con l'obbligo di
rifondere all'attore fr. 1'500.- di ripetibili;
appellante
l’attore con atto di appello 23 aprile 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di aumentare l'importo delle ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 1° giugno 2007 chiede la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
precetto esecutivo n. 20060801 dell'UE di Weggis-Greppen, AO 1 ha escusso AP 1
per l'importo di fr. 500'000.-, indicando quale titolo di credito
"risarcimento del danno materiale e morale (art. 41 CO) per atti illeciti
commessi quale funzionario dell'Ufficio federale dei trasporti" (doc. A).
Interposta opposizione al precetto in narrativa, in data 4 gennaio 2007 l'escusso
ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'azione di accertamento negativo,
chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- oggetto
dell'esecuzione di cui trattasi e, in via cautelare, che sia fatto ordine
all'UE di Weggis-Greppen di non dare notizia a terzi dell'esecuzione medesima.
Citate le
parti per la discussione cautelare, all'udienza del 15 febbraio 2007 l'attore
ha confermato la richiesta di misure provvisionali, alla quale la convenuta si
è opposta.
Con
risposta 5 aprile 2007 la convenuta ha aderito alle domande dell'attore,
limitandosi a contestare la richiesta di accollarle spese e ripetibili che, a
suo dire, dovevano essere poste a carico dell'attore stesso.
2. Con
decreto 12 aprile 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato la causa
dai ruoli, accertato l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- rivendicato
mediante l'esecuzione n. 20060801 e fatto ordine all'UE di Weggis-Greppen di
non più dare notizia a terzi di tale esecuzione. Le spese sono state poste
integralmente a carico della convenuta, condannata a versare all'attore fr.
1'500.- complessivi di ripetibili per la procedura di merito e cautelare.
Con
appello 23 aprile 2007 l'attore chiede "di revocare il punto 2 del decreto
di stralcio emesso dalla pretura di Lugano il 12 aprile 2007 e di legalmente
assegnare un indennizzo adeguato all'appellante".
Con
osservazioni 1° giugno 2007 l'appellata postula la reiezione del gravame.
3. Giusta
l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra
le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle
parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). L'indennità per gli onorari di
patrocinio è fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati -
che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo - tenendo
conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili
del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della
complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che
l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App; m. 66 ad art. 150). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di stabilire
che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore
dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa
delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
3.1 Nel
caso di specie, il Segretario assessore ha precisato che la tassa di giustizia
e le ripetibili erano fissate proporzionalmente agli atti compiuti, tenendo
conto che la vertenza si è conclusa al suo stadio iniziale.
L'appellante
censura la decisione impugnata, lamentando che l'indennità di fr. 1'500.-
assegnatagli copre solo una minima parte delle spese sostenute, e adduce che in
realtà l'attività svolta fino allo stralcio della procedura corrisponde all'80%
di quanto sarebbe stato necessario fare per la procedura completa. In tal senso
l'indennità riconosciutagli non coprirebbe neppure le spese sostenute per
l'udienza cautelare. Chiede che la controparte sia tenuta a rifondergli
l'intero danno subito.
3.2 L'appellante
nel gravame si è limitato ad osservare che l’importo stabilito nel giudizio
impugnato appare insufficiente, tenuto conto dell'attività svolta: sennonché,
egli non ha indicato l’importo di cui in concreto postula l’attribuzione in
riforma della somma riconosciutagli dal giudice di prime cure, di modo che, in
base alla giurisprudenza, applicabile anche in caso di appello contro i
dispositivi sulle spese e sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 ad art. 309; Rep. 1993 p. 227; per tante II CCA 17 novembre 2005 inc. n.
12.2004.125, 23 giugno 2006 inc. n. 12.2005.159), la sua domanda di aumento
dell’indennità ripetibile dovrebbe essere considerata irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 e 10 ad art. 309; sentenze Rep. e II CCA citate).
Nelle motivazioni del proprio appello l'appellante sostiene tuttavia di aver
avuto spese per complessivi fr. 25'565.- inclusa IVA per il procedimento di
prima istanza. Si può quindi, tutto sommato, ritenere che questo sia l'importo minimo
che egli chiede gli sia riconosciuto, sicché l'appello dev'essere esaminato nel
merito. Al proposito va comunque osservato che, in mancanza di un dettaglio o
di qualsivoglia indicazione in merito alla sua composizione, l'importo indicato
non è verificabile e quindi neppure può essere ammesso.
3.3 Ciò
premesso, resta da esaminare se, stabilendo l'importo delle ripetibili in fr.
1'500.-, il segretario assessore abbia ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento.
Va qui
dapprima rilevato che la presente vertenza riguarda l'importo delle ripetibili,
che il giudice è tenuto a stabilire in applicazione dei parametri della TOA, e
non invece il rapporto tra cliente e avvocato in merito all'onorario. Di conseguenza,
benché sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 - ciò a
seguito di un intervento della C__________, la quale l'aveva ritenuta in
contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione
per renderla conforme alla legislazione federale - non vi sono impedimenti a
ispirarsi alla TOA per la fissazione delle indennità di patrocinio, come
imposto dall'art. 150 CPC, a maggior ragione tenuto conto che, come già
precisato al considerando 3, la TOA non vincola in ogni
caso il giudice ma ha solo valore indicativo.
3.4 Contrariamente
a quanto sostiene l'appellata, l'azione di accertamento negativo di cui
trattasi non configura un procedimento di natura non patrimoniale di valore
indeterminabile (osservazioni all'appello pag. 2), perché ciò si ha solo
laddove la determinazione del valore sia impossibile per il motivo che i
diritti oggetto di causa non attengono al patrimonio di una persona né sono
connessi, direttamente o indirettamente, con un rapporto giuridico
patrimoniale (DTF 108 II 77). In presenza di una causa d'accertamento, il
valore patrimoniale è quello del diritto o rapporto giuridico di cui si chiede
venga accertata l'esistenza, rispettivamente l'inesistenza (Olgiati, Le norme generali del
procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 35). Di conseguenza, rilevato che
la causa di cui trattasi verte sull'esistenza - contestata - di un debito di
fr. 500'000.- dipendente da un preteso atto illecito, vantato dall'appellata
nei confronti dell'appellante, questo è il valore della contestazione.
3.5 La - ormai abolita - TOA prevedeva, per le
pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr.
200'000.- e fr. 500'000.-, un onorario normale variante dal 5 all'8%. Applicato
al valore litigioso della causa di cui trattasi, di fr. 500'000.-, ciò
corrisponde ad un onorario tra fr. 25'000.- e fr. 40'000.-. Anche applicando i
minimi tariffari, trattasi di un importo esorbitante ritenuto che a livello
giudiziale l'attività dell'attore è stata limitata alla redazione della
petizione e alla partecipazione a un'udienza. Si impone pertanto di procedere a
una valutazione dell'attività e degli atti che la parte attrice ha svolto fino
allo stralcio della causa e far capo anche al criterio della retribuzione
oraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 150). Nulla è dato a sapere circa la fase
preprocessuale, ma non risulta che vi sia stata attività di rilievo, in
particolare scambio di corrispondenza tra le parti. L'unico scritto successivo
all'intimazione del precetto esecutivo è l'invito dell'Ufficio federale dei
trasporti alla AO 1 di ritirare l'esecuzione, che emana però dal direttore
dell'Ufficio federale dei trasporti. A livello giudiziale, l'attività del
legale dell'attore è stata limitata alla redazione della petizione (di 9
pagine, ma solo 7 computabili perché, dato il contenuto, non appare
giustificato contare la prima e l'ultima) e alla partecipazione a un'udienza. La
causa è infatti terminata immediatamente dopo la risposta di causa perché il Segretario
assessore, preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato la causa
dai ruoli. In mancanza di altre indicazioni, il tempo complessivo impiegato
può essere quantificato, per i colloqui con il cliente, la redazione degli
allegati e la partecipazione all'udienza, prudenzialmente in circa 2 giorni di
lavoro (18 ore). In siffatta situazione, per tener
adeguatamente conto di entrambi i criteri del valore di causa e del tempo
impiegato, si giustifica di applicare l'usuale formula
2 x OV
x OT , dove OV è l'onorario secondo il valore e OT
OV +
OT
l'onorario a tempo. Considerato
che la causa non presentava particolari difficoltà, non sui fatti né sulle
questioni di diritto, tenuto però conto dell'importanza del valore litigioso appare
giustificato, per il calcolo secondo il valore, non scostarsi dalla percentuale
minima del 5%. Per quanto concerne invece la tariffa oraria, non vi sono motivi
per scostarsi dall'usuale tariffa di fr. 250.- per ora. Ne risulta quindi un
onorario di fr. 7'627.-. Tenuto conto anche delle spese, appare pertanto congruo
fissare le ripetibili in fr. 8'500.-.
L'appello
merita quindi parziale accoglimento. La tassa e le spese di giustizia seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. In parziale accoglimento dell’appello 23 aprile 2007 di AP 1,
invariati gli altri, il dispositivo n. 3 del decreto 12 aprile 2007 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così riformato:
3. La tassa di giustizia
complessiva e ridotta di fr. 500.- nonché le spese, da anticipare dalla parte
attrice, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 8'500.- complessivi a titolo di ripetibili per la procedura di
merito e cautelare.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 750.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza
sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 375.- per parziali
ripetibili.
III. Intimazione:
- a
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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