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Decisione

12.2007.93

Ripetibili

29 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. In parziale accoglimento dell’appello 23 aprile 2007 di AP 1,

invariati gli altri, il dispositivo n. 3 del decreto 12 aprile 2007 della

Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così riformato:

3. La tassa di giustizia

complessiva e ridotta di fr. 500.- nonché le spese, da anticipare dalla parte

attrice, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla

controparte fr. 8'500.- complessivi a titolo di ripetibili per la procedura di

merito e cautelare.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 750.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza

sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 375.- per parziali

ripetibili.

III. Intimazione:

- a

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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