12.2007.94
Contratto di accettazione di carta di credito
14 aprile 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2007.94
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di accettazione di carta di credito
BANCA
CARTA DI CREDITO
art. 1 CO
Incarto n.
12.2007.94
Lugano
14 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.361
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
maggio 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'349.10
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 aprile 2007 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 25 aprile 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 giugno 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella
primavera del 2003 la neocostituita società in nome collettivo AP 1 (doc. C) ha
rilevato dalla società D______________________________ la gestione
dell’esercizio pubblico R__________ __________ e del C__________ __________ a __________.
Onde permettere ai clienti l’utilizzo di carte di credito nei suoi locali, già
assicurato dal precedente gestore, essa nell’aprile 2003 ha contattato la ditta
E__________ __________ per la fornitura di un nuovo terminale per la lettura
delle carte di credito e per la stipulazione dei necessari contratti di
accettazione delle stesse. Con scritto 2 maggio 2003 (doc. D) quest’ultima,
rappresentata dal suo consulente P__________ __________, ha confermato la
fornitura del terminale e ha dichiarato di aver contattato le società emittenti
di carte di credito per la stipulazione dei relativi contratti di accettazione,
da lui allegati per la firma insieme al formulario LSV per l’addebito diretto a
suo favore delle fatture da lei emesse, precisando che i contratti per le carte
di credito V__________ e __________ dovevano essere stipulati direttamente con
le società emittenti, che erano già state informate. Con e-mail 10 maggio 2003 (doc.
E) P__________ __________ ha in effetti contattato S__________ __________,
funzionaria di AO 1, società emittente della carta di credito V__________,
informandola che il R__________ __________ necessitava urgentemente di un
contratto V__________ e indicandogli, quale persona di contatto, A__________ __________.
AO 1, siccome R__________ __________ e il C__________ __________ risultavano
già convenzionati tramite D______________________________ (doc. 2 e 3), non ha
concluso alcun nuovo contratto, né ha ritenuto di prendere contatto con la
persona di riferimento riportata nell’e-mail. AP 1 ha nondimeno proceduto ad utilizzare
il terminale anche per le carte di credito V__________ e, non avendo ricevuto
alcun rimborso da AO 1, tramite A__________ __________ ha quindi contattato la
banca prima telefonicamente e poi per scritto (doc. H), venendo a sapere, nella
primavera del 2004, che le somme in questione, pari a complessivi fr. 44'319.10
(cfr. doc. F), erano state versate a D______________________________ (doc. I). Le
richieste di risarcimento avanzate nei confronti di quest’ultima sono state
vanificate dal suo fallimento, intervenuto il 13 settembre 2004, e dalla successiva
sospensione della procedura per mancanza d’attivi, decretata il 13 ottobre 2004
(doc. G).
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 44'349.10 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. L). In sintesi, essa ha sostenuto
che la convenuta, mediante gli scritti di cui ai doc. D ed E, era stata chiaramente
informata della sua necessità, a seguito dell’intervenuto cambiamento di
gestione dell’esercizio pubblico - riconoscibile pure per il fatto che il nuovo
terminale era dotato di un codice di identificazione diverso da quello utilizzato
a suo tempo da D______________________________ -, di sottoscrivere un nuovo
contratto di accettazione della carta di credito V__________. Pertanto, non avendo
da una parte dato seguito alla richiesta di sottoscrizione di un nuovo
contratto di accettazione (doc. E), avendo dall’altra omesso di prendere
contatto con la persona di riferimento ed avendo di conseguenza persistito
nell’accreditare al precedente gestore i pagamenti effettuati con la carta di
credito V__________, il tutto nonostante le lamentele significatele telefonicamente
già nel dicembre 2003, costei aveva violato i suoi doveri precontrattuali e il
principio dell’affidamento.
3. La
convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha in particolare osservato di non
essere mai stata informata del cambiamento di gestione, che del resto non era
evincibile dai documenti prodotti dall’attrice. Nemmeno era poi evidente che lo
scritto di cui al doc. E, al quale essa aveva per altro dato seguito
comunicando a P__________ __________ l’impossibilità di concludere un nuovo
contratto stante l’esistenza di un accordo valido e non disdetto per quello
stesso esercizio pubblico, potesse costituire una formale richiesta di conclusione
di un nuovo contratto o una domanda di modifica del contratto di accettazione
concluso a suo tempo con D______________________________. All’attrice andava in
ogni caso rimproverato di non essersi interessata dell’esito di quell’eventuale
richiesta e di aver nondimeno accettato la carta di credito V__________ senza
preoccuparsi, fino alle prime lamentele da lei comunicate per telefono solo
nell’aprile 2004, del fatto che i rimborsi, che notariamente avvenivano in
tempi brevi, non fossero avvenuti.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, caricando
all’attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- e
l’indennità di fr. 1'500.- a favore della controparte. Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che nella fattispecie potesse entrare in considerazione
una responsabilità precontrattuale della convenuta: a suo giudizio, anche volendo
qualificare l’e-mail di cui al doc. E quale avvio di una trattativa
contrattuale tra le parti, la scritta olografa apposta sullo stesso (“ist
schon VP AO 1, keine Prov.”, secondo cui l’ente per cui era richiesto il
contratto di accettazione risultava già parte contrattuale di AO 1 sicché P__________
__________ non avrebbe beneficiato di alcuna provvigione) non poteva che far
concludere che non vi era stato alcun seguito e che la banca si era rifiutata
di perfezionare un nuovo contratto, partendo appunto dall’assunto, sia pure
rivelatosi poi erroneo, che esisteva già un contratto identico. Ma nell’agire
della convenuta nemmeno si poteva intravedere una responsabilità fondata sulla
fiducia, dedotta da una violazione del principio dell’affidamento: il fatto che
nel doc. E fosse indicato, come persona di riferimento, un nominativo
sconosciuto alla convenuta non provava ancora l’avvenuto cambio di gestione,
come del resto non lo provava il fatto che il numero d’identificazione del
terminale fosse stato modificato o ancora il fatto che nell’ottobre 2003 D______________________________
__________ avesse comunicato alla banca un nuovo conto su cui far affluire i
rimborsi; alla convenuta nemmeno poteva essere accollata una sorta di dovere
investigativo precontrattuale ogni qualvolta le giungeva una richiesta come
quella di cui al doc. E, ed anzi, se qualcuno poteva essere rimproverato, era
semmai l’attrice stessa che, informata della necessità di sottoscrivere un
nuovo contratto di accettazione e non avendo ricevuto alcuna notizia dalla
convenuta, non ha ritenuto di doversi interessare o di doverne sollecitare la
conclusione, che era ovviamente preliminare all’utilizzazione del terminale,
rispettivamente lo ha nondimeno utilizzato senza aver segnalato alcun conto di
accredito alla banca ed omettendo infine, fino alla prima telefonata di
protesta risalente all’aprile 2004, di reagire all’ovvio mancato accredito dei
soldi relativi alle transazioni avvenute.
5. Dell’appello
con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e di caricare alla controparte le spese processuali di
fr. 800.- e le ripetibili stabilite in fr. 5'000.-, rispettivamente delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame, si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. L’appello
presentato dall’attrice, oltre ad indicare le condizioni formali per la
ricevibilità dell’atto e le domande di giudizio nonché riassumere i fatti
rilevanti e la decisione impugnata, costituisce per il resto una semplice
ricopiatura, con qualche piccola aggiunta, modifica o spostamento di frasi, del
suo allegato conclusionale (cfr. appello p. 4-8 e conclusioni p. 3-7). Esso deve
con ciò essere dichiarato irricevibile, nel suo complesso, per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). La giurisprudenza ha in
effetti già avuto modo di stabilire che un’impugnativa che si limita alla più o
meno integrale riproduzione dell’allegato conclusionale dev’essere sanzionata in
tal modo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309), poiché il contenuto delle
conclusioni deve servire a convincere il giudice di prime cure della bontà
delle argomentazioni della parte alla luce delle risultanze istruttorie e,
nelle medesime, non vi si trovano critiche ad un giudizio - che del resto non è
ancora stato emanato - che invece è la finalità della procedura d'appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.25, 20
gennaio 2003 inc. 12.2001.160, in NRCP 2003 p. 415). Limitandosi quindi a
ricopiare quanto indicato in sede conclusionale, l’attrice non si è in
definitiva confrontata con la precisa e puntale motivazione in fatto e in
diritto che il Pretore aveva posto alla base della sua decisione, né ha
spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da riformare gli argomenti
che avevano indotto il primo giudice a ritenere infondate le sue tesi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 8 gennaio 2008 inc. n.
12.2006.211). Donde la manifesta irricevibilità del gravame.
7. Ma,
a prescindere da quanto precede, si osserva che le considerazioni esposte
nell’appello dall’attrice sono infondate, non provate o comunque prive di rilevanza,
e non consentono in alcun modo di modificare l’esito del primo giudizio.
7.1 Essa
ritiene innanzitutto che la convenuta, mediante i doc. E, 4 e 9, sarebbe stata
tempestivamente e debitamente avvertita della sua necessità di sottoscrivere un
nuovo contratto di accettazione (sulla natura giuridica di tale contratto,
cfr. Schluep/Amstutz, Basler
Kommentar, 3ª ed., N. 250 dell’introduzione ad art. 184 segg. CO;
Arter/Jörg, Rückbelastungsklauseln bei Kreditkartenverträgen im E-Commerce, in
SJZ 2003 p. 27; Arter/Jörg, Kreditkartenverträge - unter besonderer Berücksichtigung von
Rückbelastungsklauseln, in AJP 2004 p. 429; Arter, Rechtliche
Qualifikation des Vertrages zwischen Kreditorganisation und Vertragsunternehmen.
Risikoverlagerungsklauseln in AGB, in AJP 2004 p. 891; II CCA 31 luglio
2007 inc. n. 12.2006.132) e quindi, se avesse ritenuto di non
voler dar seguito alla sua richiesta, avrebbe perlomeno dovuto comunicarle che
non intendeva sottoscrivere alcun contratto o che una sua sottoscrizione non
era necessaria in quanto riteneva che ne esistesse già uno. In realtà dai
documenti in questione non risulta affatto quanto preteso dall’attrice. Dall’e-mail
di cui al doc. E si evince che, a prescindere dalla persona di contatto
indicata a quel momento, il cliente interessato urgentemente alla conclusione del
contratto V__________ era il R__________ __________ (Night-Club) e non
l’attrice. L’indicazione di “Neubestellung” contenuta nel doc. 4, allestita per
altro sempre all’indirizzo del R__________ __________ e non dell’attrice, non
prova a sua volta l’intenzione, tanto meno di quest’ultima, di concludere un
nuovo contratto di accettazione della carta di credito V__________, ma
costituisce una semplice notifica alla convenuta dell’avvenuta installazione
del nuovo terminale. Quanto al doc. 9, lo stesso altro non è che il formulario
LSV per l’addebito diretto a favore di E__________ __________ delle fatture da
lei emesse all’indirizzo del R__________ __________ e non dell’attrice: il
conto bancario indicato in quello scritto non poteva dunque vincolare la
convenuta, che dal documento in questione nemmeno poteva ipotizzare che
l’esercizio pubblico aveva cambiato gestione. In tali circostanze non si vede
proprio perché mai la convenuta avrebbe dovuto contattare l’attrice per
comunicarle la sua decisione di non dar seguito ad un’eventuale richiesta di
conclusione di un nuovo contratto.
7.2 L’attrice
ritiene poi, sulla base della testimonianza di B__________ __________, che il
fatto che il nuovo terminale possedesse un nuovo e diverso numero di
identificazione costituiva un ulteriore ed inequivocabile elemento che la
convenuta avrebbe dovuto rilevare circa il cambiamento del partner contrattuale.
A torto. Come rilevato dal Pretore e - come detto - non contestato nel gravame,
quel teste ha in effetti riferito che la modifica del codice di identificazione
in occasione della sostituzione di un terminale era usuale e dunque non
costituiva un indizio per l’avvenuta modifica della gestione dell’esercizio
pubblico.
7.3 L’attrice
rileva inoltre che dalla testimonianza di S__________ __________ emergerebbe
che quest’ultima aveva interpretato la domanda contenuta nel doc. E come una
richiesta di conclusione di un nuovo contratto (domanda n. 6) e nondimeno,
contrariamente alla prassi della convenuta, aveva omesso di contattare il
richiedente (domanda n. 11), violando con ciò i doveri precontrattuali. In
realtà la teste ha riferito di non più ricordarsi neppure di aver ricevuto
l’e-mail di cui al doc. E (domanda n. 4), in merito alla cui ricezione si è
espressa in termini ipotetici (controdomanda n. 1), per cui, già alla luce di tale
premessa, le sue successive risposte sulla questione, più che i fatti così come
si sono effettivamente svolti, sembrano piuttosto riportare la procedura che
essa, in quanto dipendente della convenuta, era solita adottare dopo aver
ricevuto uno scritto di quel genere (cfr. domanda n. 5, 6, 9, 11, controdomanda
n. 2, 3, 5). Significativo è del resto il fatto che essa (domanda n. 5 e
controdomanda n. 1) abbia affermato di aver sicuramente telefonato al numero di
telefono indicato nel doc. E, che è poi quello di A__________ __________,
quando invece una tale presa di contatto era stata pacificamente negata da
entrambe le parti, rispettivamente abbia dichiarato (domanda n. 9,
controdomanda n. 2) di aver dato seguito alla richiesta di concludere il nuovo
contratto, ciò che non è però pacificamente stato il caso. In definitiva, dalla
sua deposizione, la cui forza probatoria appare assai contenuta, non è
possibile estrapolare circostanze che migliorino la posizione dell’attrice.
7.4 Alla
luce delle considerazioni che precedono, il fatto che nell’ottobre 2003 (doc.
10) la convenuta, preso atto che il conto su cui effettuare i rimborsi più non
esisteva, abbia chiesto a D______________________________ di indicarle una nuova
referenza, poi comunicata da quest’ultima con lo scritto di cui al doc. 25, non
può essere inteso quale violazione dell’obbligo di diligenza nei confronti
dell’attrice. Sulla particolare questione si rimanda innanzitutto alla
pertinente motivazione esposta nel querelato giudizio, non oggetto di una
puntuale contestazione in questa sede. In ogni caso già si è detto che la
convenuta a quel momento non conosceva in alcun modo l’attrice, né aveva motivo
di ritenere che la gestione dell’esercizio pubblico, nonostante l’interruzione per
alcuni mesi, e meglio da aprile a luglio 2003, delle operazioni effettuate con
le carte di credito V__________ (doc. 5 e 23), potesse essere mutata. Stando
così le cose, il fatto, per altro evocato irritualmente solo in sede conclusionale
(art. 78 CPC), che D______________________________, nello scritto di risposta,
non abbia fatto alcun riferimento all’esercizio pubblico, ciò che per altro
nemmeno era necessario anche perché erano comunque indicati i numeri dei
contratti, rispettivamente abbia utilizzato un timbro non più attuale - nel
quale il numero di telefono originario era cancellato e sostituito da un altro -
non permette di ravvisare nel comportamento della convenuta una qualsiasi
negligenza.
7.5 L’attrice
non può infine essere seguita nemmeno laddove pretende di aver iniziato a
lamentarsi telefonicamente con la convenuta già nel mese di dicembre 2003 e ancora
nel febbraio e marzo 2004, ottenendo sempre rassicurazioni, poi puntualmente
disattese. L’assunto con cui il Pretore ha respinto questa sua argomentazione
non è stato in effetti puntualmente censurato in questa sede e quindi non può più
essere rimesso in discussione. A completazione della motivazione esposta nella
sentenza, si tiene a precisare che nel fatto che la convenuta abbia dichiarato,
allegando le relative prove (doc. 6), di non disporre dei tabulati telefonici
risalenti a 6 mesi prima del 15 maggio 2006, ma sia stata in grado di
confermare, sulla base di rapporti interni (doc. 22), che nessun contatto
telefonico tra le parti fosse avvenuto prima del 26 o 27 aprile 2004, non
risulta affatto contraddittorio.
8. Ad
ogni buon conto, per buona pace dell’attrice, si osserva che quand’anche alla
convenuta, per mera ipotesi, avesse potuto essere rimproverata una negligenza,
segnatamente per non aver a suo tempo preso contatto con A__________ __________
e per non aver con ciò chiarito se la richiesta di un nuovo contratto per
l’accettazione della carta V__________ emanava dalla stessa e dunque poteva
essere accolta, la stessa andrebbe comunque intravista solo in quanto da lei
fatto o non fatto nel maggio 2003. In tale evenienza, però, alla convenuta, in
base alla responsabilità per culpa in contrahendo, avrebbe di principio potuto
essere imposto solo il risarcimento del cosiddetto interesse negativo (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 7ª ed., n. 966; Engel, Traité des
obligations ed droit suisse, 2ª ed., p. 189; Von
Büren, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner
Teil, p. 209; Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4ª ed., p. 4; DTF 105 II 75; ICCTF 10 maggio 2006 4C.399/2005; Rep. 1990 p. 219; II CCA 27 luglio 1998 inc. n. 12.97.238, 23 agosto
1999 inc. n. 12.98.250, 12 settembre 2005 inc. n. 12.2004.146, 11 ottobre 2005
inc. n. 12.2004.148) o tutt’al più - ma la questione, come vedremo, non
necessita di essere approfondita - il danno dovuto all’eventuale ritardo nella
conclusione del contratto rispetto ai tempi “normali”, quello cioè che sarebbe insorto
all’attrice per non aver potuto beneficiare del contratto già dal momento in
cui essa, giusta l’art. 5 cpv. 1 CO, avrebbe ragionevolmente potuto attendersi
una presa di posizione positiva della controparte. Oltre quel periodo di tempo,
che nella pratica non risulta essere superiore ad alcuni giorni (cfr. sulla
questione, Bucher, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 5 segg. ad art. 5 CO), spettava comunque all’attrice farsi
diligente e dunque informarsi sull’esito della sua richiesta, essa essendo
stata inequivocabilmente informata dal consulente P__________ __________ che la
conclusione del contratto per quella carta di credito e quindi l’accettazione
della stessa nei suoi locali presupponeva per l’appunto la sottoscrizione di un
formale accordo con la convenuta (doc. D), tanto più che in concreto dal
semplice silenzio di quest’ultima essa, in applicazione dell’art. 6 CO, non
poteva assolutamente concludere per l’accettazione tacita della sua richiesta. Siccome
nelle particolari circostanze il comportamento tenuto dalla convenuta non era
tale da poter far ritenere in buona fede all’attrice che il contratto sarebbe
comunque venuto in essere, una responsabilità della convenuta fondata
sull’affidamento, che per altro avrebbe di principio imposto solo il
risarcimento dell’interesse negativo (ICCTF 20 febbraio 2002 4C.278/2001), non può
entrare in linea di conto.
Ritenuto
che nel caso di specie il danno di cui è chiesto giudizialmente il risarcimento
si riferisce al mancato accredito delle operazioni avvenute dall’ottobre 2003
all’aprile 2004, l’eventuale violazione precontrattuale imputata alla convenuta
sarebbe dunque ininfluente per l’esito della lite.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, ritenuto che gli oneri processuali e l’indennità
a favore della convenuta appellata - che in questa sede si è difesa senza
avvalersi di un legale - calcolate su un valore litigioso in appello di fr.
44'349.10, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 25 aprile 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
750.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 750.- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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