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Decisione

12.2007.96

Leasing - atto illecito - responsabilità degli organi - effetto di un giudizio penale assolutorio

6 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti AO 2 e AO 3 non hanno presentato la risposta di causa e sono

pertanto rimasti preclusi nella lite, AO 1, costituitosi in causa, si è opposto

alla petizione, chiedendo nel contempo di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Egli afferma innanzitutto che fino ad allora

l’attrice non aveva mai avuto da ridire circa il modo di operare di AO 3, che,

dopo aver effettuato la vendita delle auto in leasing, procedeva ad informar-ne

l’attrice, la quale in seguito le fatturava il valore di riscatto, che veniva

poi pagato. A suo dire, l’attrice era inoltre al corrente che egli aveva lasciato

la società dopo l’8 agosto 2000 e che dunque non poteva essere reso responsabile

del fatto che AO 2, che aveva proceduto all’incasso dell’ultima rata del prezzo

di fr. 16'000.- della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV, non avesse saldato

il valore di riscatto. In ogni caso, essendo egli stato prosciolto in sede

penale, era escluso che in sede civile potesse essergli rimproverato di aver

commesso un atto illecito.

5. Con

la sentenza qui impugnata il Pretore ha in primo luogo accertato che AO 3 era

responsabile nei confronti dell’attrice per inadempimento contrattuale, sennonché,

la stessa essendo stata dichiarata nel frattempo fallita e la relativa

procedura essendo stata sospesa per mancanza di attivo, la causa nei suoi

confronti doveva essere stralciata dai ruoli (dispositivo n. 3). Con riferimento

alla posizione di AO 2, il giudice di prime cure, preso atto che costui era

stato condannato in sede penale e che dunque risultava aver commesso anche un

illecito civile, lo ha condannato, in accoglimento della petizione, al

pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi (dispositivo n. 1). Quanto a AO 1, dopo

aver espunto dagli atti siccome tardivo il suo allegato conclusionale

(dispositivo n. 2.1), il primo giudice, preso atto del suo proscioglimento in sede

penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede civile, ha senz’altro

concluso per la reiezione della petizione promossa nei suoi confronti

(dispositivo n. 2), ritenuto però che la domanda di concessione dell’assistenza

giudiziaria, stante la concreta possibilità di incassare le ripetibili dalla

controparte, è stata respinta (dispositivo n. 2.2). Gli oneri processuali di

complessivi fr. 1'850.- sono stati posti a carico dell’attrice e di AO 2 in

ragione di metà ciascuno, ritenuto che a quest’ultimo è stato imposto di

rifondere all’attrice, a sua volta tenuta a versare un analogo importo a AO 1,

fr. 4'500.- per ripetibili (dispositivo n. 4).

6. Con

l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare i dispositivi n. 2 e

4 del querelato giudizio nel senso che AO 1 sia condannato in solido con AO 2 al

pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 e che

gli oneri processuali siano caricati a AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno,

con l’obbligo per entrambi di rifonderle fr. 4'500.- ciascuno per ripetibili.

Essa ripropone in sostanza le argomentazioni già esposte in prima sede, facendo

rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la sentenza con cui

il giudice penale aveva prosciolto il convenuto dall’accusa di ripetuta

appropriazione indebita non poteva vincolare le istanze civili, anche perché a

quel momento l’autorità penale non si era assolutamente espressa sul quesito a

sapere se la vendita a terzi dei veicoli concessi in leasing fosse lecita o

meno. E, quand’anche non fossero dati i requisiti per un illecito penale, era

in ogni caso chiaro che AO 1, violando il suo diritto alla proprietà, aveva

commesso un atto illecito civile.

7. Delle

osservazioni con cui il convenuto AO 1, previa concessione dell’assistenza

giudiziaria in seconda istanza, postula la reiezione del gravame, si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8. Come

giustamente rilevato nell’appello, l’argomentazione che ha indotto il primo

giudice a respingere la petizione promossa nei confronti di AO 1, ovvero il suo

proscioglimento in sede penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede

civile, non può essere condivisa. L'art. 112 CPC prevede in effetti che solo

una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento

dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale,

ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il giudice civile resta

autonomo nella valutazione giuridica dei fatti. Se ne deduce che, a fronte di una

Considerandi

sentenza assolutoria, il giudice civile può giudicare autonomamente anche

sull'esistenza dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 112 CPC; Rep. 1973 p. 134; II

CCA 6 giugno 1995 inc. n. 12.94.33, 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323, 27 luglio

1998.

inc. n. 12.97.238, 20 agosto 1999 inc. n. 12.99.102). Nel caso concreto la

conclusione dell’irrilevanza in ambito civile della decisione di proscioglimento

di AO 1 in sede penale s’impone a maggior ragione, ritenuto che, non avendo le

parti alla procedura penale chiesto la motivazione della sentenza (cfr. doc.

5), nemmeno è in definitiva dato a sapere quali siano state le ragioni che

hanno portato il giudice penale a determinarsi in quella maniera.

9.

Nel

caso di specie è pacifico che AO 3 ha venduto a terzi due automobili di proprietà

dell’attrice, pur non essendo stata autorizzata a farlo (cfr. la clausola 1.3

dei contratti di leasing doc. E e G; testi A__________ __________ e Y__________

__________; cfr. pure lettera 13 marzo 2003 dell’attrice nella doc. III° rich.).

AO 1, che pretendeva il contrario, non è stato del resto in grado di dimostrare

l’esistenza di un consenso della controparte in tal senso, esplicito o per atti

concludenti. Come rilevato dal Pretore, AO 3, agendo in tal modo, ha pertanto

violato il contratto di leasing finanziario (Giovanoli, Leasing

(crédit-bail), in: FJS 363 p. 24) e, se non fosse nel frattempo fallita e la

relativa procedura non fosse stata sospesa per mancanza d’attivi, sarebbe stata

senz’altro condannata, giusta l’art. 97 CO, a rifondere alla controparte il

danno da lei subito, costituito almeno dal valore di riscatto dei veicoli in

questione. Sennonché, il fatto di aver venduto quelle auto costituisce nel contempo

anche un atto illecito, ritenuto che, sulla scorta della teoria oggettiva fatta

propria dal Tribunale federale, si considera illecito ogni comportamento

dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento

giuridico (DTF 115 II 18, 117 II 317; Rep. 1983 p. 66; II CCA 30 gennaio 1996 inc.

n. 10.95.81; Brehm, Berner

Kommentar, 2ª ed., n. 33d ad art. 41 CO; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5ª ed., op. cit., § 4

n. 10 segg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., p. 448), ivi comprese le trasgressioni a precetti o a divieti

di ordine generale intesi alla protezione dei diritti assoluti dei terzi (Brehm, op. cit., n.

35; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 12 e 23 segg.; Engel, op. cit., p. 448

segg.; sentenza II CCA citata), quali la vita, l’integrità fisica, la salute, la

personalità, il possesso o - come nel caso di specie - la proprietà (Brehm, op. cit., n. 37

segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 26 seg.; Engel, op. cit., p.

452; sentenza II CCA citata). Incontestato, alla luce di quanto si è detto, che

AO 3 abbia a quel momento agito almeno con negligenza, che abbia con ciò

causato alla controparte un danno e che lo stesso sia in relazione di causalità

adeguata con l’atto commesso, è chiaro che essa sarebbe stata responsabile nei

suoi confronti anche ai sensi dell’art. 41 CO (sulla concorrenza tra responsabilità

contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cfr. Oftinger/Stark, op. cit., § 13 n. 42 segg.). Ciò posto, si tratta ora di stabilire se AO 1

possa a sua volta essere reso responsabile di questo atto illecito, ritenuto

che giusta l’art. 55 cpv. 3 CC gli organi della persona giuridica che hanno

agito con colpa sono personalmente responsabili degli atti illeciti commessi da

quest’ultima (DTF 106 II 261; Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 55

CC; Riemer, Berner Kommentar, n. 63 segg. ad art. 54/55 CC; Scherrer,

ZGB Handkommentar, n. 8 ad art. 55 CC; Pedrazzini/Oberholzer,

Grundriss des Personenrechts, 4ª ed., p. 220). Il quesito dev’essere

risolto affermativamente. AO 1 ha in effetti pacificamente ammesso in occasione

di un suo interrogatorio in sede penale di sapere che le auto in questione appartenevano

ancora all’attrice (verbale 14 gennaio 2003 p. 4 sub doc. III° rich.; cfr. pure

la clausola 1.3 dei contratti di leasing doc. E e G, da lui

sottoscritti), per cui, concludendo ciononostante le relative vendite (di

cui ha pure ammesso di aver curato tutte le trattative con i clienti, cfr. duplica

p. 4; verbale 21 agosto 2001 p. 2, doc. U; verbale 14 gennaio 2003 p. 5 sub

doc. III° rich.; in tal senso la testimonianza di M__________ __________ e la

sua deposizione in sede penale, verbale 18 settembre 2001 p. 1 seg. sub doc.

III° rich.) quale organo formale della società, ha senz’altro agito

colpevolmente, poco importando se l’incasso della seconda rata della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV sia poi avvenuto solo il

18.

settembre 2000 (cfr. la data sulla seconda ricevuta di fr. 16'000.- sub doc.

rich. V°), quando cioè egli non era ormai più organo. Egli deve pertanto essere

condannato, in solido con AO 2 (art. 50 cpv. 1 CO), al pagamento di complessivi

fr. 37'037.- oltre interessi. Onde evitare problemi nell’esecuzione del

giudizio (doppio pagamento), il dispositivo n. 1 della sentenza pretorile, pur

non essendo stato formalmente impugnato, deve pertanto essere riformato in tal

senso e il dispositivo n. 2 annullato.

10.

Nell’appello

l’attrice, oltre a pretendere da AO 1 il pagamento del valore di riscatto dei

due veicoli, ha pure chiesto la sua condanna al pagamento delle spese esecutive,

asseritamente di fr. 285.20. La richiesta dev’essere disattesa già per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), l’attrice, come per

altro già nella sede pretorile, non avendo speso una parola a sostegno di questa

sua pretesa.

11.

In

esito a quanto precede, si ha in definitiva che la petizione nei confronti di AO

1.

e AO 2 può trovare accoglimento solo nella misura in cui essi devono essere condannati

in solido al pagamento di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi. Il

Dispositivo

dispositivo n. 1 deve così essere rettificato, anche nei confronti di AO 2 - la

modifica essendo per altro solo di carattere formale - nel senso del semplice

parziale (e non integrale) accoglimento della petizione in quella misura.

12. Quanto

al giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile, concretizzato

al dispositivo n. 4, lo stesso dev’essere modificato tenendo conto del fatto che

l’attrice è risultata quasi integralmente vincente anche nei confronti di AO 1,

il quale dunque è tenuto ad assumersi metà degli oneri processuali ed a

versarle un’indennità ripetibile. Contrariamente a quanto chiesto nel gravame,

essa non può però pretendere da ciascuno dei due convenuti soccombenti

un’indennità di fr. 4'500.-, la soluzione più equa essendo quella di obbligare

entrambi, con il vincolo della solidarietà, a versarle complessivamente fr.

4'500.-.

13. Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi che precedono,

ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di

secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 37'322.20, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

14. Appurata

documentalmente (doc. 9) l'esistenza di uno stato di indigenza del convenuto AO

1 e considerato che la sua resistenza in questa sede, a prescindere dall’esito

dell’appello, non poteva essere considerata a priori priva di probabilità di

esito favorevole già in considerazione del giudizio di primo grado, a lui favorevole

(art. 14 Lag), la sua richiesta volta alla concessione dell'assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale può senz'altro essere accolta (II CCA

27 novembre 2001 inc. n. 12.2001.148, 20 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.67, 17

febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 26 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 22 marzo 2007 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord è così riformata:

1. La petizione nei confronti

di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, e AO 1,

__________, sono condannati in solido a pagare a AP 1 __________, l’importo di

fr. 37'037.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2001.

2. (annullato)

2.1 (invariato)

2.2 (invariato)

3. (invariato)

4. Le spese di fr. 350.- e la tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di AO

2 e di AO 1 in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre in solido,

complessivi fr. 4'500.- per ripetibili.

5. (invariato)

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AO 1 è accolta, con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 2.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 800.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato AO 1 e per

esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. AO 1 rifonderà

alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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