12.2007.96
Leasing - atto illecito - responsabilità degli organi - effetto di un giudizio penale assolutorio
6 maggio 2008Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.96
Data decisione, Autorità:
06.05.2008, IICCA
Titolo:
Leasing - atto illecito - responsabilità degli organi - effetto di un giudizio penale assolutorio
CONCORRENZA DELLE AZIONI CIVILI E PENALI
CONTRATTO DI LEASING
ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
art. 55 cpv. 3 CC
art. 41 CO
art. 112 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.96
Lugano
6 maggio 2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Zali e Pellegrini, quest’ultimo in sostituzione
della giudice Epiney-Colombo esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.106
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 29
agosto 2005 da
AP 1
rappr.
da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
AO 2
AO 3 Balerna
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 nonché il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta da AO 3 al PE n. __________ dell’UEF
di Mendrisio;
domanda
avversata dal solo convenuto AO 1 - mentre gli altri convenuti sono rimasti
preclusi - che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 22 marzo 2007 ha accolto nei confronti di AO 2, ha respinto nei confronti
di AO 1, ritenuto che nella misura in cui è stata promossa nei confronti di AO
3 la causa è stata stralciata dai ruoli;
appellante
l'attrice con atto di appello 26 aprile 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione anche nei confronti di AO
1, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto AO 1 con osservazioni 8 giugno 2007, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria nella procedura ricorsuale, postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
3, di cui AO 2 e AO 1 nel 1999 erano soci e gerenti, si occupava in particolare
dell’acquisto e della vendita di veicoli nuovi ed usati (doc. A). L’8 agosto
2000 AO 1 ha ceduto la sua quota societaria a AO 2 (doc. 1), che quel medesimo
giorno lo ha poi licenziato per il successivo 1° settembre (doc. 2).
2. Il
12 novembre 1999 AP 1 ha concluso con AO 3 un contratto di leasing finanziario
avente per oggetto una vettura Seat Ibiza GP 1.4 Stella 60 CV per la durata di
9 me-si (doc. D), che il 29 maggio 2000 è poi stato rinnovato per ulteriori 15
mesi a far tempo dal successivo 15 agosto (doc. E). Il 31 marzo 2000 AP 1 ha in
seguito concluso con AO 3 un altro contratto di leasing finanziario avente per
oggetto una vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV per la durata di 9 mesi (doc.
G). Con lettere 6 ottobre 2000, dopo aver scoperto nell’ambito di un controllo che
le automobili in questione erano state vendute a terze persone, rispettivamente
il 20 gennaio 2000 (doc. rich. I°) a N__________ __________ (doc. I) e il 5
agosto 2000 (cfr. la data sulla prima ricevuta di fr. 10'000.- sub doc. rich.
V°) a M__________ __________ (doc. L), AP 1 ha fatturato a AO 3 il loro valore
di riscatto, di fr. 14'070.70 (doc. N) rispettivamente di fr. 22'966.30 (doc.
M), sennonché le somme in questione, nonostante l’intimazione al garage del PE
n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. O), sono rimaste impagate. A seguito
di questi fatti, su denuncia inoltrata il 25 gennaio 2001 da AP 1 (doc. P), con
decreti d’accusa 2 febbraio 2004 AO 2 e AO 1 sono stati entrambi ritenuti
colpevoli di ripetuta appropriazione indebita e condannati alla pena di 90
giorni di detenzione sospesa condizionalmente (doc. Q e R), ritenuto però che
il Giudice della Pretura penale, statuendo il 3 marzo 2005 sull’opposizione
interposta da AO 1, lo ha successivamente prosciolto dall’accusa (doc. 5).
3. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna in solido di AO 2, AO 1 e AO
3 - che nel frattempo era stata messa in liquidazione (doc. A) - al pagamento
di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE. Essa ha in sostanza
osservato che, rivendendo a terzi quei due veicoli di sua proprietà a sua
insaputa e senza averle rimborsato il valore di riscatto, i convenuti avevano
commesso un atto illecito nei suoi confronti rispettivamente si erano indebitamente
arricchiti a suo danno.
4. Mentre
Fatti
i convenuti AO 2 e AO 3 non hanno presentato la risposta di causa e sono
pertanto rimasti preclusi nella lite, AO 1, costituitosi in causa, si è opposto
alla petizione, chiedendo nel contempo di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Egli afferma innanzitutto che fino ad allora
l’attrice non aveva mai avuto da ridire circa il modo di operare di AO 3, che,
dopo aver effettuato la vendita delle auto in leasing, procedeva ad informar-ne
l’attrice, la quale in seguito le fatturava il valore di riscatto, che veniva
poi pagato. A suo dire, l’attrice era inoltre al corrente che egli aveva lasciato
la società dopo l’8 agosto 2000 e che dunque non poteva essere reso responsabile
del fatto che AO 2, che aveva proceduto all’incasso dell’ultima rata del prezzo
di fr. 16'000.- della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV, non avesse saldato
il valore di riscatto. In ogni caso, essendo egli stato prosciolto in sede
penale, era escluso che in sede civile potesse essergli rimproverato di aver
commesso un atto illecito.
5. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha in primo luogo accertato che AO 3 era
responsabile nei confronti dell’attrice per inadempimento contrattuale, sennonché,
la stessa essendo stata dichiarata nel frattempo fallita e la relativa
procedura essendo stata sospesa per mancanza di attivo, la causa nei suoi
confronti doveva essere stralciata dai ruoli (dispositivo n. 3). Con riferimento
alla posizione di AO 2, il giudice di prime cure, preso atto che costui era
stato condannato in sede penale e che dunque risultava aver commesso anche un
illecito civile, lo ha condannato, in accoglimento della petizione, al
pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi (dispositivo n. 1). Quanto a AO 1, dopo
aver espunto dagli atti siccome tardivo il suo allegato conclusionale
(dispositivo n. 2.1), il primo giudice, preso atto del suo proscioglimento in sede
penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede civile, ha senz’altro
concluso per la reiezione della petizione promossa nei suoi confronti
(dispositivo n. 2), ritenuto però che la domanda di concessione dell’assistenza
giudiziaria, stante la concreta possibilità di incassare le ripetibili dalla
controparte, è stata respinta (dispositivo n. 2.2). Gli oneri processuali di
complessivi fr. 1'850.- sono stati posti a carico dell’attrice e di AO 2 in
ragione di metà ciascuno, ritenuto che a quest’ultimo è stato imposto di
rifondere all’attrice, a sua volta tenuta a versare un analogo importo a AO 1,
fr. 4'500.- per ripetibili (dispositivo n. 4).
6. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare i dispositivi n. 2 e
4 del querelato giudizio nel senso che AO 1 sia condannato in solido con AO 2 al
pagamento di fr. 37'037.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 285.20 e che
gli oneri processuali siano caricati a AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno,
con l’obbligo per entrambi di rifonderle fr. 4'500.- ciascuno per ripetibili.
Essa ripropone in sostanza le argomentazioni già esposte in prima sede, facendo
rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la sentenza con cui
il giudice penale aveva prosciolto il convenuto dall’accusa di ripetuta
appropriazione indebita non poteva vincolare le istanze civili, anche perché a
quel momento l’autorità penale non si era assolutamente espressa sul quesito a
sapere se la vendita a terzi dei veicoli concessi in leasing fosse lecita o
meno. E, quand’anche non fossero dati i requisiti per un illecito penale, era
in ogni caso chiaro che AO 1, violando il suo diritto alla proprietà, aveva
commesso un atto illecito civile.
7. Delle
osservazioni con cui il convenuto AO 1, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria in seconda istanza, postula la reiezione del gravame, si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Come
giustamente rilevato nell’appello, l’argomentazione che ha indotto il primo
giudice a respingere la petizione promossa nei confronti di AO 1, ovvero il suo
proscioglimento in sede penale, da lui ritenuto vincolante anche nella sede
civile, non può essere condivisa. L'art. 112 CPC prevede in effetti che solo
una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento
dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale,
ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il giudice civile resta
autonomo nella valutazione giuridica dei fatti. Se ne deduce che, a fronte di una
Considerandi
sentenza assolutoria, il giudice civile può giudicare autonomamente anche
sull'esistenza dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 112 CPC; Rep. 1973 p. 134; II
CCA 6 giugno 1995 inc. n. 12.94.33, 26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323, 27 luglio
1998.
inc. n. 12.97.238, 20 agosto 1999 inc. n. 12.99.102). Nel caso concreto la
conclusione dell’irrilevanza in ambito civile della decisione di proscioglimento
di AO 1 in sede penale s’impone a maggior ragione, ritenuto che, non avendo le
parti alla procedura penale chiesto la motivazione della sentenza (cfr. doc.
5), nemmeno è in definitiva dato a sapere quali siano state le ragioni che
hanno portato il giudice penale a determinarsi in quella maniera.
9.
Nel
caso di specie è pacifico che AO 3 ha venduto a terzi due automobili di proprietà
dell’attrice, pur non essendo stata autorizzata a farlo (cfr. la clausola 1.3
dei contratti di leasing doc. E e G; testi A__________ __________ e Y__________
__________; cfr. pure lettera 13 marzo 2003 dell’attrice nella doc. III° rich.).
AO 1, che pretendeva il contrario, non è stato del resto in grado di dimostrare
l’esistenza di un consenso della controparte in tal senso, esplicito o per atti
concludenti. Come rilevato dal Pretore, AO 3, agendo in tal modo, ha pertanto
violato il contratto di leasing finanziario (Giovanoli, Leasing
(crédit-bail), in: FJS 363 p. 24) e, se non fosse nel frattempo fallita e la
relativa procedura non fosse stata sospesa per mancanza d’attivi, sarebbe stata
senz’altro condannata, giusta l’art. 97 CO, a rifondere alla controparte il
danno da lei subito, costituito almeno dal valore di riscatto dei veicoli in
questione. Sennonché, il fatto di aver venduto quelle auto costituisce nel contempo
anche un atto illecito, ritenuto che, sulla scorta della teoria oggettiva fatta
propria dal Tribunale federale, si considera illecito ogni comportamento
dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell’ordinamento
giuridico (DTF 115 II 18, 117 II 317; Rep. 1983 p. 66; II CCA 30 gennaio 1996 inc.
n. 10.95.81; Brehm, Berner
Kommentar, 2ª ed., n. 33d ad art. 41 CO; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5ª ed., op. cit., § 4
n. 10 segg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., p. 448), ivi comprese le trasgressioni a precetti o a divieti
di ordine generale intesi alla protezione dei diritti assoluti dei terzi (Brehm, op. cit., n.
35; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 12 e 23 segg.; Engel, op. cit., p. 448
segg.; sentenza II CCA citata), quali la vita, l’integrità fisica, la salute, la
personalità, il possesso o - come nel caso di specie - la proprietà (Brehm, op. cit., n. 37
segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 4 n. 26 seg.; Engel, op. cit., p.
452; sentenza II CCA citata). Incontestato, alla luce di quanto si è detto, che
AO 3 abbia a quel momento agito almeno con negligenza, che abbia con ciò
causato alla controparte un danno e che lo stesso sia in relazione di causalità
adeguata con l’atto commesso, è chiaro che essa sarebbe stata responsabile nei
suoi confronti anche ai sensi dell’art. 41 CO (sulla concorrenza tra responsabilità
contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cfr. Oftinger/Stark, op. cit., § 13 n. 42 segg.). Ciò posto, si tratta ora di stabilire se AO 1
possa a sua volta essere reso responsabile di questo atto illecito, ritenuto
che giusta l’art. 55 cpv. 3 CC gli organi della persona giuridica che hanno
agito con colpa sono personalmente responsabili degli atti illeciti commessi da
quest’ultima (DTF 106 II 261; Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 55
CC; Riemer, Berner Kommentar, n. 63 segg. ad art. 54/55 CC; Scherrer,
ZGB Handkommentar, n. 8 ad art. 55 CC; Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 4ª ed., p. 220). Il quesito dev’essere
risolto affermativamente. AO 1 ha in effetti pacificamente ammesso in occasione
di un suo interrogatorio in sede penale di sapere che le auto in questione appartenevano
ancora all’attrice (verbale 14 gennaio 2003 p. 4 sub doc. III° rich.; cfr. pure
la clausola 1.3 dei contratti di leasing doc. E e G, da lui
sottoscritti), per cui, concludendo ciononostante le relative vendite (di
cui ha pure ammesso di aver curato tutte le trattative con i clienti, cfr. duplica
p. 4; verbale 21 agosto 2001 p. 2, doc. U; verbale 14 gennaio 2003 p. 5 sub
doc. III° rich.; in tal senso la testimonianza di M__________ __________ e la
sua deposizione in sede penale, verbale 18 settembre 2001 p. 1 seg. sub doc.
III° rich.) quale organo formale della società, ha senz’altro agito
colpevolmente, poco importando se l’incasso della seconda rata della vettura Seat Ibiza Sport 1.8T 156 CV sia poi avvenuto solo il
18.
settembre 2000 (cfr. la data sulla seconda ricevuta di fr. 16'000.- sub doc.
rich. V°), quando cioè egli non era ormai più organo. Egli deve pertanto essere
condannato, in solido con AO 2 (art. 50 cpv. 1 CO), al pagamento di complessivi
fr. 37'037.- oltre interessi. Onde evitare problemi nell’esecuzione del
giudizio (doppio pagamento), il dispositivo n. 1 della sentenza pretorile, pur
non essendo stato formalmente impugnato, deve pertanto essere riformato in tal
senso e il dispositivo n. 2 annullato.
10.
Nell’appello
l’attrice, oltre a pretendere da AO 1 il pagamento del valore di riscatto dei
due veicoli, ha pure chiesto la sua condanna al pagamento delle spese esecutive,
asseritamente di fr. 285.20. La richiesta dev’essere disattesa già per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), l’attrice, come per
altro già nella sede pretorile, non avendo speso una parola a sostegno di questa
sua pretesa.
11.
In
esito a quanto precede, si ha in definitiva che la petizione nei confronti di AO
1.
e AO 2 può trovare accoglimento solo nella misura in cui essi devono essere condannati
in solido al pagamento di complessivi fr. 37'037.- oltre interessi. Il
Dispositivo
dispositivo n. 1 deve così essere rettificato, anche nei confronti di AO 2 - la
modifica essendo per altro solo di carattere formale - nel senso del semplice
parziale (e non integrale) accoglimento della petizione in quella misura.
12. Quanto
al giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile, concretizzato
al dispositivo n. 4, lo stesso dev’essere modificato tenendo conto del fatto che
l’attrice è risultata quasi integralmente vincente anche nei confronti di AO 1,
il quale dunque è tenuto ad assumersi metà degli oneri processuali ed a
versarle un’indennità ripetibile. Contrariamente a quanto chiesto nel gravame,
essa non può però pretendere da ciascuno dei due convenuti soccombenti
un’indennità di fr. 4'500.-, la soluzione più equa essendo quella di obbligare
entrambi, con il vincolo della solidarietà, a versarle complessivamente fr.
4'500.-.
13. Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi che precedono,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di
secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 37'322.20, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
14. Appurata
documentalmente (doc. 9) l'esistenza di uno stato di indigenza del convenuto AO
1 e considerato che la sua resistenza in questa sede, a prescindere dall’esito
dell’appello, non poteva essere considerata a priori priva di probabilità di
esito favorevole già in considerazione del giudizio di primo grado, a lui favorevole
(art. 14 Lag), la sua richiesta volta alla concessione dell'assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale può senz'altro essere accolta (II CCA
27 novembre 2001 inc. n. 12.2001.148, 20 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.67, 17
febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 22 marzo 2007 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è così riformata:
1. La petizione nei confronti
di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, e AO 1,
__________, sono condannati in solido a pagare a AP 1 __________, l’importo di
fr. 37'037.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2001.
2. (annullato)
2.1 (invariato)
2.2 (invariato)
3. (invariato)
4. Le spese di fr. 350.- e la tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di AO
2 e di AO 1 in solido, che rifonderanno all’attrice, sempre in solido,
complessivi fr. 4'500.- per ripetibili.
5. (invariato)
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AO 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 2.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 800.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato AO 1 e per
esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. AO 1 rifonderà
alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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