12.2007.97
Responsabilità dello Stato per operato di amministrazione speciale del fallimento, vendita di PPP ad asta, mancata contestazione di incanto, ripetibili allo Stato
16 ottobre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2007.97
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità dello Stato per operato di amministrazione speciale del fallimento, vendita di PPP ad asta, mancata contestazione di incanto, ripetibili allo Stato
CONDIZIONI D'INCANTO
RESPONSABILITÀ
SPESE E RIPETIBILI
STIMA
art. 230 CO
art. 5 cpv. 3 LEF
Incarto n.
12.2007.97
Lugano
16 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.24
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 febbraio
2006 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
16'500.- oltre a interessi al 5% dal 19 agosto 2003, domanda avversata dalla
convenuta la quale ha chiesto la reiezione della petizione e che il Pretore ha
respinto con decisione del 26 marzo 2007;
appellanti
gli attori che con atto di appello del 27 aprile 2007 chiedono in via
principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi e in via subordinata l’accollo delle spese giudiziarie alla convenuta;
a
mentre la convenuta con
osservazioni 4 giugno 2007 postula la reiezione integrale del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Sul foglio ufficiale n. 41 del 23
maggio 2003, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (in seguito UEF) ha
pubblicato l’avviso di incanto unico del foglio PPP n. __________, una quota di
comproprietà di 22/1000 del fondo base particella n. __________
RFD di M__________ appartenente a I__________, D__________ e R__________, con
diritto esclusivo sull’appartamento n. 2 composto di 2 locali-cucina e servizi
al piano terreno. Il valore di stima peritale indicato era di fr. 330'000.-. Il
19 agosto 2003 si è tenuto l’incanto. Dopo aver dato lettura delle condizioni
di incanto, dell’elenco oneri e della descrizione dei beni da realizzare e
fatte le necessarie comunicazioni, il fondo è stato attribuito al secondo turno
d’asta, senza aggravi, a AP 2 e AP 1, in ragione di ½ ciascuno per il prezzo di
fr. 242'000.-.
Fatti
B. Con scritto del 14
giugno 2005, AP 2 e AP 1 hanno chiesto delucidazioni all’UEF circa
l’aggiudicazione e la proprietà del posteggio, che essi avevano ritenuto come
facente parte dell’appartamento e annesso all’oggetto dell’incanto. La perizia
commissionata allo studio tecnico __________ comprendeva infatti nella stima
del valore dell’immobile anche il posteggio per un valore di fr. 30'000.- e per
un complessivo di fr. 330'000.- indicato quale valore di stima peritale nella
comunicazione ufficiale dell’incanto. Essi avrebbero inoltre locato il
posteggio al locatario dell’appartamento, nella convinzione appunto che lo
stesso fosse stato ceduto con l’appartamento. Il 22 giugno 2005 l’UEF ha
comunicato a __________ e AP 1 che, contrariamente a quanto ritenuto, oggetto
dell’asta era unicamente la PPP n. __________ (l’appartamento), mentre il
posteggio era intavolato, unitamente ad altri, alla PPP __________, che non era
stata alienata. Reputando chiara la descrizione dell’immobile realizzato e
precisamente determinabile l’oggetto di vendita, l’UEF non ha quindi ritenuto
di disquisire oltre la questione e non è entrato nel merito della domanda di risarcimento
danni richiesto da AP 2 e AP 1. Il giorno successivo, 23 giugno 2006, AP 2 e AP
1 hanno inoltrato al Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino una
notifica di danno ai sensi dell’art. 19 della legge cantonale sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24
ottobre 1988 (LResp) per un importo di fr. 45'000.- oltre a interessi al 5% dal
19 agosto 2003. Con risposta del 24 novembre 2005, la Divisione della giustizia
ha riconosciuto una sua parziale responsabilità nella misura di fr. 5'500.-,
nel frattempo corrisposti a AP 2 e AP 2. Nel seguito questi ultimi hanno
acquistato separatamente, per via privata, la quota di comproprietà sulla PPP
n. __________ corrispondente al posteggio assegnato all’appartamento già
posseduto da I__________, D__________ e R__________, per il prezzo di fr.
20'000.-.
D. Il 9 febbraio 2006 AP
2 e AP 1 hanno convenuto in giudizio la Repubblica e Cantone Ticino chiedendo la
sua condanna al pagamento di fr. 16'500.- corrispondenti alla differenza tra il
prezzo pagato per l’acquisto del posteggio, maggiorato di fr. 2'000.- per spese
sostenute, e l’indennità riconosciuta dallo Stato. Queste domande
sono state avversate dalla convenuta, la quale ha chiesto la loro integrale
reiezione.
E. Con sentenza del 26 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione e
ha condannato gli attori al pagamento di fr. 1'000.- per spese processuali e fr.
2'000.- per ripetibili.
F. Avverso
la sentenza del Pretore, il 27 aprile 2007 AP 2 e AP 1 hanno presentato
appello, chiedendo in via principale l’accoglimento della petizione e in via
subordinata, nel caso di reiezione della petizione, hanno postulato che alla
convenuta non venissero attribuite ripetibili. Dei motivi si dirà nei
considerandi. Con osservazioni del 4 giugno 2007 la convenuta ha postulato la
reiezione dell’appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione
del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano
richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della
procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero
invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione
per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il
gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti in
precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di
narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non
invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello
l'erroneità del giudizio impugnato.
2.
Ciò
premesso, si constata che l'appello degli attori è costituito per buona parte
dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al
Pretore il 15 febbraio 2007, fatta eccezione per alcune modifiche redazionali comunque
non sostanziali e mai riferite alla sentenza dedotta in giudizio, ed è perciò,
per i motivi esposti al precedente considerando, irricevibile nella misura in
cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di
circostanziate censure al giudizio pretorile. Per il rimanente, solo raramente
si trovano nell’allegato ricorsuale delle critiche puntuali alle argomentazioni
di fatto o di diritto della decisione dedotta in giudizio, limitandosi gli
appellanti a prolisse argomentazioni, di carattere assolutamente generico e
finanche nuove e prive di ogni riferimento alla decisione pretorile. L’atto di
appello sarebbe già per questi motivi, come sopra ricordato, inammissibile. Ma,
ad ogni modo, lo stesso si rivela privo di fondamento anche nel merito.
3.
A
ragione il Pretore non ha giudicato la fattispecie sulla base della legge
cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp). Secondo l’art. 5 cpv. 1 LEF, infatti, il Cantone è responsabile del
danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento
nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento. Il cpv. 2 del medesimo articolo nega al
danneggiato l’azione diretta nei confronti del colpevole; il diritto cantonale
disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno
cagionato il danno (v. art. 5 cpv. 3 LEF). Gli stessi principi sono ribaditi
all’art. 8 LALEF, che stabilisce espressamente l’applicazione per analogia dei
principi della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei
membri delle autorità federali e dei funzionari federali (di seguito LFResp;
art. 8 cpv. 4 LALEF). Per il che la legge cantonale non si applica alla
fattispecie (art. 2 lett. a LResp), contrariamente a quanto rilevato negli
allegati scritti presentati dalle parti in prima istanza e nell’ambito della
presente procedura. Corretta invece la notifica dell’asserito danno da parte
degli appellanti al Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 2 LFResp; cfr. anche
decisione IICCA inc. 12.2002.84 del 12.03.2003).
4.
Gli
appellanti asseriscono di essere vittima di un errore sull’oggetto dell’asta,
che essi ritenevano comprensivo di un posteggio, per il fatto che la perizia
ufficiale dell’immobile fatta allestire dall’UEF menzionava appunto un
posteggio e ne attribuiva pure un valore (fr. 30'000.-), successivamente
incluso nel valore globale di stima peritale della PPP __________ comprendente
solo l’unità abitativa. A conoscenza della vera situazione dell’immobile, ossia
del fatto che alla PPP in questione non era assegnato l’uso di alcun posteggio,
asseriscono ancora gli attori, essi non avrebbero acquistato a quel prezzo
l’oggetto di vendita, consci del fatto che nella zona vi è carenza di posteggi
e quindi essi avrebbero potuto incontrare maggiori difficoltà nella locazione
dell’appartamento. Inoltre, l’ufficiale che ha condotto l’incanto, citando
espressamente durante l’asta il valore globale di stima peritale, avrebbe
lasciato intendere ulteriormente che con l’appartamento compravenduto fosse
connessa la possibilità di utilizzare un posteggio proprio. Il danno sarebbe
quindi stato cagionato dall’errata menzione nella perizia dell’esistenza del
posteggio, il cui valore è stato ripreso nel valore di stima peritale, e
corrisponderebbe al prezzo pagato successivamente per l’acquisto dello stesso
parcheggio a trattative private per fr. 22'000.- dedotto l’importo già
riconosciuto dallo Stato di fr. 5'500.-.
4.1
L’art. 5 LEF
stabilisce che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente
dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro
assegnati per legge (Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15
– 48 ad art. 5 LEF). Si tratta di una responsabilità dello Stato primaria e
causale, indipendente da ogni colpa (Gasser,
op. cit., n. 8 ad art. 5 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Losanna 1999, n. 11 ss. ad art. 5; DTF 126 III 433; art. 3 LFResp). Le
definizioni e i concetti di danno, atto illecito, nesso funzionale e causalità
adeguata sviluppati nel diritto privato sono applicati per analogia anche
nell’ambito della responsabilità ai sensi della LEF (Gasser, op. cit., n. 8 e 15 ad art. 5 LEF). Al danneggiato
incombe l’onere di provare l’esistenza dei presupposti summenzionati; il
Cantone deve invece dimostrare che sussistevano circostanze tali da
giustificare l’operato del funzionario (Gasser,
op. cit., n. 60 ad art. 5 LEF), tenuto conto delle presunzioni secondo le quali
l’organo avrebbe violato i propri doveri d’ufficio e l’errore commesso dal
funzionario si sarebbe potuto oggettivamente evitare (Oftringer/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht BT, vol.
II/1, § 20, n. 108 ss.). L’atto del funzionario è illecito giusta l’art. 5 LEF
quando risulta contrario alle prescrizioni valide nell’ambito della LEF e delle
normative alla stessa connesse, senza che d’altro canto sussista una
circostanza particolare che giustifichi la violazione di tali norme (Gilliéron, op. cit., n. 46 e 48 ad art.
5).
4.2
Nel
caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente respinto le censure degli
attori considerando che nella procedura di realizzazione del pegno la stima
peritale, ritenuta errata e fuorviante dagli acquirenti, avesse unicamente un
ruolo orientativo, destinato a eventuali interessati all’incanto, sul valore
dell’immobile, ma non vincolante per l’oggetto dell’aggiudicazione, per il
quale fanno stato solo la pubblicazione sul foglio ufficiale e le condizioni
d’asta (DTF 70 III 17 consid. 3; decisione CEF del 21 marzo 2003, inc.
15.2002
; Amonn, in ZBJV 1976, p. 506).
In concreto, sia la pubblicazione, sia le condizioni d’asta indicavano altresì
chiaramente come oggetto di vendita la PPP __________ del fondo base n. __________
RFD di M__________, senza menzione alcuna del posteggio, intavolato a registro
fondiario separatamente con un altro foglio (PPP __________). Né tantomeno in
occasione dell’incanto nessun funzionario ha dato indicazione alcuna
sull’esistenza del posteggio, sul quale del resto gli appellanti, che prima del
giorno stabilito per l’asta hanno potuto consultare i documenti del fascicolo
dell’asta, non hanno chiesto delucidazioni all’ufficiale incaricato dell’asta.
D’altra parte, la presunta incongruenza era altresì facilmente verificabile dai
diretti interessati, consultando semplicemente l’estratto dal registro
fondiario del fondo oggetto di aggiudicazione come pure di quello del fondo
base.
4.3
Nessun
atto illecito comportante un danno può dunque essere ravvisato nell’agire del
funzionario dell’UEF, a maggior ragione se si considera che gli appellanti non
hanno adito le vie giudiziarie per contestare l’aggiudicazione, pur
avendo già a disposizione ed essendo chiaramente riconoscibili al momento
dell’aggiudicazione tutti gli elementi determinanti per eventualmente dedurre
in giudizio l’asserita discordanza tra l’oggetto indicato nella stima peritale,
che ne ha determinato il risultato, e il bene indicato nella pubblicazione
ufficiale e nelle relative condizioni di incanto, che prevedevano appunto quale
bene da realizzare il foglio PPP __________ costituito, invece, dalla sola
unità abitativa. In effetti, secondo
l’art. 230 CO ogni interessato ha la facoltà di contestare la validità
dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite entro il
termine di dieci giorni (cpv. 1). La contestazione deve essere proposta
nell’esecuzione forzata all’autorità di vigilanza, negli altri casi
all’autorità giudiziaria (cpv. 2). L’impugnazione deve in ogni modo avvenire
entro un anno dall’aggiudicazione, pena la perenzione (art. 132a cpv. 3 LEF
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 143a LEF), nelle vie indicate
all’art. 17 e segg. LEF. In particolare, va rilevato che il termine di dieci
giorni decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto
contestato e poteva conoscere i motivi di impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF). A
questo proposito si osserva che l’autorità di vigilanza adita su ricorso giusta
l’art. 17 LEF, non solo può verificare le asserite irregolarità dell’atto di
incanto, bensì anche quelle commesse durante la procedura preparatoria. La
competenza dell’autorità adita non è nemmeno limitata all’esame delle pretese
irregolarità formali, ma comporta pure la verifica delle questioni di diritto materiale,
segnatamente quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 23 e segg. CO (DTF
121.
III 197 consid. 2, 95 III 21 consid. 1-3, 79 III 119; Magdalena Rutz, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, n. 7 e segg. ad
art. 132a; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Losanna 2000, n. 21 e segg., n. 38, n. 40 ad art. 132a; Reto Thomas Ruoss, in Kommentar zum OR, Basilea 2003, n. 18
ad art. 230). Avendo omesso ogni contestazione nei termini stabiliti dalla
legge, che, qualora le condizioni fossero state realizzate, avrebbero potuto
comportare anche l’annullamento dell’aggiudicazione, ogni risarcimento del
danno è escluso.
5.
Vista la mancanza di
illiceità per i motivi testé esposti, ci si può esimere dal verificare la
tempestività della notifica del danno da parte degli appellanti, come pure le
altre condizioni del risarcimento giusta gli art. 5 e 6 LEF, visto che
l’appello deve a ogni modo essere respinto già per queste ragioni. Nulla muta a
questa conclusione il fatto che la convenuta abbia riconosciuto parzialmente la
pretesa avanzata dagli appellanti, non vincolando il giudice adito le
considerazioni espresse nello scritto del 24 novembre 2005 della Divisione
della giustizia, come rettamente considerato anche nella sentenza impugnata.
6.
Gli appellanti censurano anche l'indennità per ripetibili loro caricata con la
decisione impugnata. Ritengono che per la convenuta, che dispone di un servizio
di consulenza giuridica ed è rappresentata in altre procedure dalla Divisione
della giustizia della quale fanno parte anche giuristi e avvocati,
l’assegnazione di un mandato di rappresentanza legale al di fuori dell’apparato
statale non giustificherebbe la corresponsione di ripetibili. A torto. Infatti,
lo Stato, anche se dispone di un servizio giuridico interno, è senz’altro
legittimato a conferire mandato ad un professionista esterno, in particolare
quando la pratica necessita di conoscenze specifiche e grande dispendio di
tempo. Questa Camera ha già stabilito che anche un avvocato chiamato in causa
personalmente può essere rappresentato da un altro avvocato e può pertanto
postulare che la controparte sia obbligata a versare una cauzione processuale
poiché il suo rappresentante, in caso di esito positivo della vertenza, avrà il
diritto di ottenere un’indennità per ripetibili ( cfr. decisione II CCA
23.2.2003
inc. n. 10.2002.19 e II CCA 28.5.2003 inc. n. 10.2003.2; Baumbach/
Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 47a ed., Monaco 1989, n. 5 ad § 91 ZPO,
pag. 235 [sub C] e pag. 242 [sub c]; DTF 125 II 518; BJM 2003, 118. Di conseguenza, analogamente, ben
si giustifica la facoltà dello Stato - ancorché esso disponga di un servizio
giuridico interno - di fare capo all’assistenza di un professionista esterno
con l’ottenimento di ripetibili nel caso di successo in causa. Nel caso in esame si giustifica pertanto
l’attribuzione dell’importo stabilito dal Pretore, adeguato anche nella sua
entità, che del resto gli appellanti nemmeno contestano. Ne discende che
anche su questo punto l’appello risulta infondato.
7.
Visto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello
deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ammissibile,
l’appello 27 aprile 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2.Gli oneri processuali della procedura
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 450.-
già
anticipate dagli appellanti rimangono a loro carico. Essi rifonderanno
all’appellata, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 800.- a titolo di
ripetibili di seconda istanza.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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