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Decisione

12.2007.97

Responsabilità dello Stato per operato di amministrazione speciale del fallimento, vendita di PPP ad asta, mancata contestazione di incanto, ripetibili allo Stato

16 ottobre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto del 14

giugno 2005, AP 2 e AP 1 hanno chiesto delucidazioni all’UEF circa

l’aggiudicazione e la proprietà del posteggio, che essi avevano ritenuto come

facente parte dell’appartamento e annesso all’oggetto dell’incanto. La perizia

commissionata allo studio tecnico __________ comprendeva infatti nella stima

del valore dell’immobile anche il posteggio per un valore di fr. 30'000.- e per

un complessivo di fr. 330'000.- indicato quale valore di stima peritale nella

comunicazione ufficiale dell’incanto. Essi avrebbero inoltre locato il

posteggio al locatario dell’appartamento, nella convinzione appunto che lo

stesso fosse stato ceduto con l’appartamento. Il 22 giugno 2005 l’UEF ha

comunicato a __________ e AP 1 che, contrariamente a quanto ritenuto, oggetto

dell’asta era unicamente la PPP n. __________ (l’appartamento), mentre il

posteggio era intavolato, unitamente ad altri, alla PPP __________, che non era

stata alienata. Reputando chiara la descrizione dell’immobile realizzato e

precisamente determinabile l’oggetto di vendita, l’UEF non ha quindi ritenuto

di disquisire oltre la questione e non è entrato nel merito della domanda di risarcimento

danni richiesto da AP 2 e AP 1. Il giorno successivo, 23 giugno 2006, AP 2 e AP

1 hanno inoltrato al Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino una

notifica di danno ai sensi dell’art. 19 della legge cantonale sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24

ottobre 1988 (LResp) per un importo di fr. 45'000.- oltre a interessi al 5% dal

19 agosto 2003. Con risposta del 24 novembre 2005, la Divisione della giustizia

ha riconosciuto una sua parziale responsabilità nella misura di fr. 5'500.-,

nel frattempo corrisposti a AP 2 e AP 2. Nel seguito questi ultimi hanno

acquistato separatamente, per via privata, la quota di comproprietà sulla PPP

n. __________ corrispondente al posteggio assegnato all’appartamento già

posseduto da I__________, D__________ e R__________, per il prezzo di fr.

20'000.-.

D. Il 9 febbraio 2006 AP

2 e AP 1 hanno convenuto in giudizio la Repubblica e Cantone Ticino chiedendo la

sua condanna al pagamento di fr. 16'500.- corrispondenti alla differenza tra il

prezzo pagato per l’acquisto del posteggio, maggiorato di fr. 2'000.- per spese

sostenute, e l’indennità riconosciuta dallo Stato. Queste domande

sono state avversate dalla convenuta, la quale ha chiesto la loro integrale

reiezione.

E. Con sentenza del 26 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione e

ha condannato gli attori al pagamento di fr. 1'000.- per spese processuali e fr.

2'000.- per ripetibili.

F. Avverso

la sentenza del Pretore, il 27 aprile 2007 AP 2 e AP 1 hanno presentato

appello, chiedendo in via principale l’accoglimento della petizione e in via

subordinata, nel caso di reiezione della petizione, hanno postulato che alla

convenuta non venissero attribuite ripetibili. Dei motivi si dirà nei

considerandi. Con osservazioni del 4 giugno 2007 la convenuta ha postulato la

reiezione dell’appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il

significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione

del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti

delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed

eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia

necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio

che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano

richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della

procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero

invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione

per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il

gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti in

precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace

necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di

narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle

proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non

invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello

l'erroneità del giudizio impugnato.

2.

Ciò

premesso, si constata che l'appello degli attori è costituito per buona parte

dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al

Pretore il 15 febbraio 2007, fatta eccezione per alcune modifiche redazionali comunque

non sostanziali e mai riferite alla sentenza dedotta in giudizio, ed è perciò,

per i motivi esposti al precedente considerando, irricevibile nella misura in

cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di

circostanziate censure al giudizio pretorile. Per il rimanente, solo raramente

si trovano nell’allegato ricorsuale delle critiche puntuali alle argomentazioni

di fatto o di diritto della decisione dedotta in giudizio, limitandosi gli

appellanti a prolisse argomentazioni, di carattere assolutamente generico e

finanche nuove e prive di ogni riferimento alla decisione pretorile. L’atto di

appello sarebbe già per questi motivi, come sopra ricordato, inammissibile. Ma,

ad ogni modo, lo stesso si rivela privo di fondamento anche nel merito.

3.

A

ragione il Pretore non ha giudicato la fattispecie sulla base della legge

cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti

pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp). Secondo l’art. 5 cpv. 1 LEF, infatti, il Cantone è responsabile del

danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento

nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento. Il cpv. 2 del medesimo articolo nega al

danneggiato l’azione diretta nei confronti del colpevole; il diritto cantonale

disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno

cagionato il danno (v. art. 5 cpv. 3 LEF). Gli stessi principi sono ribaditi

all’art. 8 LALEF, che stabilisce espressamente l’applicazione per analogia dei

principi della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei

membri delle autorità federali e dei funzionari federali (di seguito LFResp;

art. 8 cpv. 4 LALEF). Per il che la legge cantonale non si applica alla

fattispecie (art. 2 lett. a LResp), contrariamente a quanto rilevato negli

allegati scritti presentati dalle parti in prima istanza e nell’ambito della

presente procedura. Corretta invece la notifica dell’asserito danno da parte

degli appellanti al Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 2 LFResp; cfr. anche

decisione IICCA inc. 12.2002.84 del 12.03.2003).

4.

Gli

appellanti asseriscono di essere vittima di un errore sull’oggetto dell’asta,

che essi ritenevano comprensivo di un posteggio, per il fatto che la perizia

ufficiale dell’immobile fatta allestire dall’UEF menzionava appunto un

posteggio e ne attribuiva pure un valore (fr. 30'000.-), successivamente

incluso nel valore globale di stima peritale della PPP __________ comprendente

solo l’unità abitativa. A conoscenza della vera situazione dell’immobile, ossia

del fatto che alla PPP in questione non era assegnato l’uso di alcun posteggio,

asseriscono ancora gli attori, essi non avrebbero acquistato a quel prezzo

l’oggetto di vendita, consci del fatto che nella zona vi è carenza di posteggi

e quindi essi avrebbero potuto incontrare maggiori difficoltà nella locazione

dell’appartamento. Inoltre, l’ufficiale che ha condotto l’incanto, citando

espressamente durante l’asta il valore globale di stima peritale, avrebbe

lasciato intendere ulteriormente che con l’appartamento compravenduto fosse

connessa la possibilità di utilizzare un posteggio proprio. Il danno sarebbe

quindi stato cagionato dall’errata menzione nella perizia dell’esistenza del

posteggio, il cui valore è stato ripreso nel valore di stima peritale, e

corrisponderebbe al prezzo pagato successivamente per l’acquisto dello stesso

parcheggio a trattative private per fr. 22'000.- dedotto l’importo già

riconosciuto dallo Stato di fr. 5'500.-.

4.1

L’art. 5 LEF

stabilisce che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente

dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro

assegnati per legge (Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15

– 48 ad art. 5 LEF). Si tratta di una responsabilità dello Stato primaria e

causale, indipendente da ogni colpa (Gasser,

op. cit., n. 8 ad art. 5 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

Losanna 1999, n. 11 ss. ad art. 5; DTF 126 III 433; art. 3 LFResp). Le

definizioni e i concetti di danno, atto illecito, nesso funzionale e causalità

adeguata sviluppati nel diritto privato sono applicati per analogia anche

nell’ambito della responsabilità ai sensi della LEF (Gasser, op. cit., n. 8 e 15 ad art. 5 LEF). Al danneggiato

incombe l’onere di provare l’esistenza dei presupposti summenzionati; il

Cantone deve invece dimostrare che sussistevano circostanze tali da

giustificare l’operato del funzionario (Gasser,

op. cit., n. 60 ad art. 5 LEF), tenuto conto delle presunzioni secondo le quali

l’organo avrebbe violato i propri doveri d’ufficio e l’errore commesso dal

funzionario si sarebbe potuto oggettivamente evitare (Oftringer/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht BT, vol.

II/1, § 20, n. 108 ss.). L’atto del funzionario è illecito giusta l’art. 5 LEF

quando risulta contrario alle prescrizioni valide nell’ambito della LEF e delle

normative alla stessa connesse, senza che d’altro canto sussista una

circostanza particolare che giustifichi la violazione di tali norme (Gilliéron, op. cit., n. 46 e 48 ad art.

5).

4.2

Nel

caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente respinto le censure degli

attori considerando che nella procedura di realizzazione del pegno la stima

peritale, ritenuta errata e fuorviante dagli acquirenti, avesse unicamente un

ruolo orientativo, destinato a eventuali interessati all’incanto, sul valore

dell’immobile, ma non vincolante per l’oggetto dell’aggiudicazione, per il

quale fanno stato solo la pubblicazione sul foglio ufficiale e le condizioni

d’asta (DTF 70 III 17 consid. 3; decisione CEF del 21 marzo 2003, inc.

15.2002

; Amonn, in ZBJV 1976, p. 506).

In concreto, sia la pubblicazione, sia le condizioni d’asta indicavano altresì

chiaramente come oggetto di vendita la PPP __________ del fondo base n. __________

RFD di M__________, senza menzione alcuna del posteggio, intavolato a registro

fondiario separatamente con un altro foglio (PPP __________). Né tantomeno in

occasione dell’incanto nessun funzionario ha dato indicazione alcuna

sull’esistenza del posteggio, sul quale del resto gli appellanti, che prima del

giorno stabilito per l’asta hanno potuto consultare i documenti del fascicolo

dell’asta, non hanno chiesto delucidazioni all’ufficiale incaricato dell’asta.

D’altra parte, la presunta incongruenza era altresì facilmente verificabile dai

diretti interessati, consultando semplicemente l’estratto dal registro

fondiario del fondo oggetto di aggiudicazione come pure di quello del fondo

base.

4.3

Nessun

atto illecito comportante un danno può dunque essere ravvisato nell’agire del

funzionario dell’UEF, a maggior ragione se si considera che gli appellanti non

hanno adito le vie giudiziarie per contestare l’aggiudicazione, pur

avendo già a disposizione ed essendo chiaramente riconoscibili al momento

dell’aggiudicazione tutti gli elementi determinanti per eventualmente dedurre

in giudizio l’asserita discordanza tra l’oggetto indicato nella stima peritale,

che ne ha determinato il risultato, e il bene indicato nella pubblicazione

ufficiale e nelle relative condizioni di incanto, che prevedevano appunto quale

bene da realizzare il foglio PPP __________ costituito, invece, dalla sola

unità abitativa. In effetti, secondo

l’art. 230 CO ogni interessato ha la facoltà di contestare la validità

dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite entro il

termine di dieci giorni (cpv. 1). La contestazione deve essere proposta

nell’esecuzione forzata all’autorità di vigilanza, negli altri casi

all’autorità giudiziaria (cpv. 2). L’impugnazione deve in ogni modo avvenire

entro un anno dall’aggiudicazione, pena la perenzione (art. 132a cpv. 3 LEF

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 143a LEF), nelle vie indicate

all’art. 17 e segg. LEF. In particolare, va rilevato che il termine di dieci

giorni decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto

contestato e poteva conoscere i motivi di impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF). A

questo proposito si osserva che l’autorità di vigilanza adita su ricorso giusta

l’art. 17 LEF, non solo può verificare le asserite irregolarità dell’atto di

incanto, bensì anche quelle commesse durante la procedura preparatoria. La

competenza dell’autorità adita non è nemmeno limitata all’esame delle pretese

irregolarità formali, ma comporta pure la verifica delle questioni di diritto materiale,

segnatamente quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 23 e segg. CO (DTF

121.

III 197 consid. 2, 95 III 21 consid. 1-3, 79 III 119; Magdalena Rutz, in Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, n. 7 e segg. ad

art. 132a; Pierre-Robert Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

Losanna 2000, n. 21 e segg., n. 38, n. 40 ad art. 132a; Reto Thomas Ruoss, in Kommentar zum OR, Basilea 2003, n. 18

ad art. 230). Avendo omesso ogni contestazione nei termini stabiliti dalla

legge, che, qualora le condizioni fossero state realizzate, avrebbero potuto

comportare anche l’annullamento dell’aggiudicazione, ogni risarcimento del

danno è escluso.

5.

Vista la mancanza di

illiceità per i motivi testé esposti, ci si può esimere dal verificare la

tempestività della notifica del danno da parte degli appellanti, come pure le

altre condizioni del risarcimento giusta gli art. 5 e 6 LEF, visto che

l’appello deve a ogni modo essere respinto già per queste ragioni. Nulla muta a

questa conclusione il fatto che la convenuta abbia riconosciuto parzialmente la

pretesa avanzata dagli appellanti, non vincolando il giudice adito le

considerazioni espresse nello scritto del 24 novembre 2005 della Divisione

della giustizia, come rettamente considerato anche nella sentenza impugnata.

6.

Gli appellanti censurano anche l'indennità per ripetibili loro caricata con la

decisione impugnata. Ritengono che per la convenuta, che dispone di un servizio

di consulenza giuridica ed è rappresentata in altre procedure dalla Divisione

della giustizia della quale fanno parte anche giuristi e avvocati,

l’assegnazione di un mandato di rappresentanza legale al di fuori dell’apparato

statale non giustificherebbe la corresponsione di ripetibili. A torto. Infatti,

lo Stato, anche se dispone di un servizio giuridico interno, è senz’altro

legittimato a conferire mandato ad un professionista esterno, in particolare

quando la pratica necessita di conoscenze specifiche e grande dispendio di

tempo. Questa Camera ha già stabilito che anche un avvocato chiamato in causa

personalmente può essere rappresentato da un altro avvocato e può pertanto

postulare che la controparte sia obbligata a versare una cauzione processuale

poiché il suo rappresentante, in caso di esito positivo della vertenza, avrà il

diritto di ottenere un’indennità per ripetibili ( cfr. decisione II CCA

23.2.2003

inc. n. 10.2002.19 e II CCA 28.5.2003 inc. n. 10.2003.2; Baumbach/

Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 47a ed., Monaco 1989, n. 5 ad § 91 ZPO,

pag. 235 [sub C] e pag. 242 [sub c]; DTF 125 II 518; BJM 2003, 118. Di conseguenza, analogamente, ben

si giustifica la facoltà dello Stato - ancorché esso disponga di un servizio

giuridico interno - di fare capo all’assistenza di un professionista esterno

con l’ottenimento di ripetibili nel caso di successo in causa. Nel caso in esame si giustifica pertanto

l’attribuzione dell’importo stabilito dal Pretore, adeguato anche nella sua

entità, che del resto gli appellanti nemmeno contestano. Ne discende che

anche su questo punto l’appello risulta infondato.

7.

Visto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello

deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ammissibile,

l’appello 27 aprile 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2.Gli oneri processuali della procedura

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 450.-

già

anticipate dagli appellanti rimangono a loro carico. Essi rifonderanno

all’appellata, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 800.- a titolo di

ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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