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Decisione

12.2007.98

Appello del patrocinatore della parte non autorizzato alla rappresentanza - legittimazione ricorsuale

7 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.98

Data decisione, Autorità:

07.09.2007, IICCA

Titolo:

Appello del patrocinatore della parte non autorizzato alla rappresentanza - legittimazione ricorsuale

APPELLO

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 64 CPC-TI

art. 64a CPC-TI

art. 307 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.98

Lugano

7 settembre

2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.119

della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 18/23 aprile

2007 da

AP 1

rappr. dal RA 1

contro

AO 1

con cui

l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'235.55

oltre interessi, al versamento di un risarcimento pari a 6 mesi di stipendio,

alla consegna di un certificato di lavoro ed al rilascio di scuse formali per

le molestie subite;

ed ora,

avendo il Pretore, con decreto 25 aprile 2007, negato al patrocinatore

dell’istante la legittimazione alla rappresentanza, sull’opposizione 30 aprile

2007 del RA 1, il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di

ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;

mentre la

convenuta non ha presentato osservazioni;

richiamato

il decreto 3 maggio 2007 con cui il Pretore ha concesso al gravame l’effetto

sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1,

rappresentata nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per

azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore,

subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto qui

oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato

alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________

__________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del

Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere

riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi

impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi dell’art.

64a CPC .

2. Con

l’opposizione (recte: appello) che qui ci occupa, il RA 1 chiede di annullare

il decreto del Pretore e con ciò di ammettere la sua legittimazione alla

rappresentanza.

3. La

legittimazione del patrocinatore dell’istante ad impugnare il querelato

giudizio è indubbia. La giurisprudenza ha in effetti stabilito che un terzo,

quale dev’essere considerato il qui appellante, formalmente non parte del

procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei confronti di

quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare

rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore

cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO;

Considerandi

II CCA 14 marzo 2006 inc. n. 12.2005.219 cfr. RtiD II2006 11c pag. 626).

4.

Accertata la legittimazione del RA 1 a ricorrere, è ancora da

esaminare se in questa sede, ove esso agisce in nome proprio, questi sia

validamente rappresentato dai propri organi, stante che il difetto di

legittimazione del rappresentante determina la nullità degli atti da esso

compiuti e dell'intera procedura originata da quegli atti (Rep. 1994, n.

61; 1989, 172).

Il

RA 1 è costituito nelle forme dell'associazione e sottoposto alla relativa

disciplina del CC (art. 60 segg.). Il suo statuto prevede, all'art. 22, che

"il RA 1 è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la

firma congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e

del Cassiere". Nel caso concreto, l'atto ricorsuale del RA 1 è stato

firmato solo da __________, in qualità di "Segretario del S__________ __________

__________ ".

La

rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC, il quale stabilisce

anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione

nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase). Pacifico

essendo che __________ non lo è, il gravame è nullo.

5.

L'esito

non sarebbe diverso neppure qualora __________ disponesse del diritto di firma

per l'associazione in qualità di segretario o cassiere, questione che può qui

restare aperta.

Se

è vero che in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono

rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una

rappresentanza legale come gli organi di una persona giuridica in favore della

stessa (art. 55 CC), nel caso concreto gli statuti del RA 1 dispongono

esplicitamente che il Presidente dell'associazione ha diritto di firma

collettiva a due con il Segretario centrale o con il Cassiere. Di conseguenza __________

non può da solo validamente rappresentare il RA 1. L'appello è quindi nullo,

sicché appare superfluo esaminare se all’appellante possa essere riconosciuta la

qualifica di “associazione professionale o di categoria”.

Per i quali motivi,

Pronuncia:

1.

L’appello 30 aprile del RA 1 è nullo.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di

locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli

altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,

il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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