12.2007.99
Legittimazione del rappresentante di una parte, assenza procura scritta non comporta nullità istanza, violazione del divieto di formalismo eccessivo -
11 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2007.99
Data decisione, Autorità:
11.05.2007, IICCA
Titolo:
Legittimazione del rappresentante di una parte, assenza procura scritta non comporta nullità istanza, violazione del divieto di formalismo eccessivo -
PROCURA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 65 cpv. 3 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 99 cpv. 3 CPC-TI
art. 100 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.99
Lugano
11 maggio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (locazione)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22
febbraio 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la quale l’istante chiede la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 10'987.70 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2005 a titolo di
risarcimento del danno;
e ora sulla decisione 25 aprile 2007 con la quale il Segretario
assessore della Pretura di Locarno-Città ha dichiarato nulla l’istanza per
carenza del presupposto processuale della legittimazione del rappresentante di
parte istante, eccepita dal convenuto all’udienza di discussione;
appellante l’istante, che con appello del 3 maggio 2007 chiede di
constatare la nullità della decisione impugnata e di ritornare gli atti al
primo giudice per la continuazione della procedura;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con istanza 22 febbraio 2007 AP 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha convenuto in
giudizio davanti alla Pretura di Locarno-Città AO 1, per ottenerne la condanna
al pagamento di fr. 10'987.70 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2005 a
titolo di risarcimento del danno in seguito alla cessata locazione di un
appartamento;
che
all’udienza del 25 aprile 2007 l’istante ha confermato le proprie domande,
mentre il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione della
patrocinatrice di controparte per mancanza della procura scritta, che il
Segretario assessore ha accolto seduta stante con decisione in calce al verbale
di udienza, dichiarando nulla l’istanza 22 febbraio 2007 e ogni atto di
procedura successivo;
che
l’istante ha impugnato la decisione 25 aprile 2007 con atto di appello del 3
maggio 2007, chiedendo di accertarne la nullità per carenza dei requisiti
formali di un decreto e per violazione del suo diritto di essere sentito;
che
la legittimazione del rappresentante di una parte è un presupposto processuale
che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di causa se ha motivo di dubbio
(art. 97 n. 4 CPC);
che
sull’esistenza di un presupposto processuale il giudice statuisce con decreto
(art. 100 CPC, che rinvia all’art. 96 CPC);
che
nella fattispecie all’istanza non era acclusa la procura scritta, in spregio
con quanto previsto dall’art. 65 cpv. 3 CPC;
che
contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, la mancanza della
procura scritta non comporta automaticamente la nullità degli atti effettuati
dal patrocinatore, la carenza potendo essere riparata in ogni momento (RtiD
II-2005 8c pag. 673; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004 ad art. 65, m. 15);
che
la reiezione in ordine dell’istanza a sanzione della carenza di legittimazione
del patrocinatore di una parte, a ogni modo, può essere pronunciata dal giudice
solo dopo aver assegnato alla parte un breve termine per sanare il difetto
(art. 99 cpv. 3 CPC) e aver constatato il decorso infruttuoso del termine (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che
in concreto il Segretario assessore ha decretato la nullità dell’istanza seduta
stante, senza assegnare all’istante il benché minimo termine per rimediare alla
mancanza della procura scritta;
che
tale modo di procedere è lesivo del divieto di formalismo eccessivo (JdT 2004
III pag. 110) e comporta la nullità della decisione;
che
vista la sua manifesta fondatezza l'appello può essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla
controparte, ritenuto che tale norma è applicabile anche nei casi in cui
l'appello è da accogliere a dipendenza della nullità della decisione impugnata
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis);
che
l'incarto va ritornato al primo giudice affinché assegni all’istante un breve
termine per produrre la procura;
che,
stante l'esito dell'appello, appare giustificato prescindere dal prelievo di
oneri processuali, mentre all’appellante deve essere rifusa, a carico dello
Stato del Canton Ticino, un’equa indennità per ripetibili, stante il palese
errore commesso dal primo giudice;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e
la vigente LTG
pronuncia:
1. L’appello
3 maggio 2007 di AP 1 è accolto.
§ Il
decreto 25 aprile 2007 è nullo.
2. Non
si prelevano tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino verserà all’appellante
fr. 200.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa è di fr. 10'987.70 ed è
quindi inferiore al limite di fr. 15'000.- valido per le cause di locazione,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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