12.2008.10
Contratto di lavoro, interpretazione di contratto orale sulla copertura del rischio malattia, onere della prova
16 aprile 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.10
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, interpretazione di contratto orale sulla copertura del rischio malattia, onere della prova
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
MALATTIA
art. 18 CO
Incarto n.
12.2008.10
Lugano
16 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.199
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22
settembre 2006 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'326.40
oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2006 a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
domanda
avversata dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 13 dicembre 2007 ha
respinto;
appellante
l’istante, che con atto di appello 22 dicembre 2007 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
mentre
la convenuta con osservazioni 16 gennaio 2008 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in
fatto e in diritto:
1. L’istante,
nata nel 1986 (cfr. doc. C), ha stipulato un contratto di lavoro con la
convenuta dal settembre del 2004, per la quale ha svolto la mansione di aiuto
farmacista contro un salario lordo mensile iniziale di fr. 2'815.- (doc. A2)
oltre tredicesima mensilità (doc. A5), importo successivamente aumentato sino a
fr. 3'297.- mensili (doc. A15). Il contratto di lavoro è stato pattuito in
forma verbale. La datrice di lavoro non risulta avere aderito al CCL di
categoria.
2. La
dipendente è stata inabile al lavoro per malattia, in specie a seguito dello
stato di gravidanza, dal 24 al 26 novembre 2005, dal 28 dicembre 2005 al 4
gennaio 2006 (cfr. il doc. A nell’incarto richiamato dalla Cassa di
compensazione dell’artigianato svizzero), dall’8 al 13 febbraio 2006 (doc. B
del medesimo incarto), il 16 marzo 2006 e dal 23 marzo al 10 aprile 2006 (doc.
C e D dell’incarto richiamato). Dal 10 aprile 2006 essa è stata inabile al
lavoro nella misura del 50% (doc. E ed F dell’incarto richiamato), ma già il 18
aprile 2006 l’inabilità al lavoro per malattia è nuovamente stata totale, e
questo per tempo indeterminato (doc. G dell’incarto richiamato). Il 16 maggio
2006 il dott. G__________, specialista FMH in ginecologia-ostetricia, ha
ribadito l’inabilità lavorativa al 100% dell’istante dal 18 aprile 2006 per
tempo indeterminato (doc. F), mentre che il dott. M__________, medico
generalista, in data 19 maggio 2006 ha certificato che “per ragioni di salute
la summenzionata [ovvero l’istante] non è più idonea a continuare la propria
attività professionale presso la AO 1 di M__________” (doc. I).
3. A
seguito di questa certificazione il rapporto di lavoro ha preso fine, anche se
non è chiaro quale parte abbia significato all’altra la disdetta (e per quale
termine), oppure se le parti abbiano concordemente sciolto il contratto.
L’istante nel proprio allegato introduttivo non si è espressa in proposito, e
anche in sede di conclusioni essa ha omesso di precisare i termini della
cessazione del rapporto di lavoro, mentre che la convenuta nel memoriale
responsivo ha sostenuto che vi sarebbe stata disdetta con effetto immediato da
parte della dipendente per il termine del 19 maggio 2006, ciò che essa avrebbe
accettato, pagando nondimeno la dipendente sino a tutto il 30 aprile 2006
(memoriale citato, pag. 2 e pag. 4, ultimo cpv.).
4. Certo
è comunque che l’istante in data 29 maggio 2006 si è annunciata
all’Assicurazione contro la disoccupazione, presentando domanda d’indennità di
disoccupazione (cfr. l’incarto richiamato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali). Il 3 agosto 2006 essa ha dato alla luce un bambino (D__________), e
da quella data le sono state riconosciute 98 indennità giornaliere di fr. 88.-
lordi dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero a titolo di
indennità di maternità (cfr. l’incarto richiamato dalla Cassa di
compensazione).
5. Con
l’istanza del 22 settembre 2006 la procedente ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 10'326.40 oltre accessori, corrispondenti all’80%
del proprio salario per il periodo aprile-agosto 2006. Essa ritiene di avere
pattuito che il proprio rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dal contratto
collettivo di lavoro per il personale di farmacia, e solo nell’aprile 2006 essa
avrebbe appreso che la datrice di lavoro non ha aderito al partner sociale
parte di quel contratto. Essa avrebbe così anche appreso di essere sprovvista
della copertura della perdita di salario per il caso di malattia prevista da
quel CCL. Nonostante la mancata adesione al CCL, alla dipendente spetterebbe
quanto promessole all’atto della stipula contrattuale, ossia la prestazione
prevista in suo favore dal CCL per il caso di malattia, dovendo la datrice di
lavoro risarcire la propria dipendente del danno derivatole. Lo stesso obbligo
risarcitorio si imporrebbe anche per avere la datrice omesso di informare la
dipendente sul suo obbligo di assicurarsi personalmente, mentre che l’istante
meriterebbe di essere tutelata nella sua buona fede.
6. All’udienza
di discussione del 21 novembre 2006 la convenuta ha postulato la reiezione
dell’istanza. Essa ha contestato di avere fatto riferimento al CCL di categoria
all’atto dell’assunzione dell’istante, contratto al quale non ha aderito,
sostenendo di avere al contrario ben spiegato alla dipendente i termini
contrattuali al riguardo della copertura del salario per il caso di malattia,
uguali del resto a quelli in vigore per tutte le collaboratrici della farmacia.
Premesso ciò, l’istante avrebbe avuto diritto al salario in caso di malattia
nei termini di cui all’art. 324a CO, ovvero per 30 giorni conformemente alla
cosiddetta scala bernese, ciò che la convenuta avrebbe puntualmente pagato sino
all’aprile del 2006. Dopo tale data, essa nulla dovrebbe alla dipendente, che
il 19 maggio 2006 avrebbe rescisso il contratto con effetto immediato per
motivi di salute. L’istante, pertanto, sarebbe malvenuta nel richiedere
pagamenti per un periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, quando
essa si sarebbe annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione.
7. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, rilevata l’inesistenza dell’obbligo per i
datori di lavoro di stipulare un’assicurazione che copra il rischio di perdita
di guadagno del dipendente per il caso di malattia, o anche solo di informare
il dipendente della possibilità di stipulare egli stesso siffatta
assicurazione, ha constatato che il rapporto contrattuale in esame non
soggiaceva alle norme contenute nel CCL di categoria. Tale contratto non ha
obbligatorietà generale e la ditta convenuta non vi ha per sua parte aderito.
Premesso ciò, il Pretore ha altresì escluso che l’applicabilità delle norme del
CCL fosse stata oggetto di pattuizione tra le parti, non avendo l’istruttoria
suffragato siffatta tesi dell’istante. Essa, inoltre, su questo tema nemmeno
potrebbe invocare il principio dell’affidamento, posto che se avesse prestato
un minimo di attenzione ai propri conteggi di salario avrebbe notato come dal
proprio salario non veniva dedotto alcun premio per siffatta copertura
assicurativa, quando invece il CCL in questione prevede che esso deve essere
pagato in forma paritetica dal dipendente e dal datore di lavoro. Dovendosi
ammettere che la convenuta ha corrisposto all’istante il salario del periodo di
malattia nella misura prevista dall’art. 324a CO, nulla più sarebbe dovuto alla
procedente.
8. L’istante,
che in sede di appello non si è avvalsa del patrocinio di un legale, ha chiesto
con il proprio gravame la riforma del querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento della propria istanza. Essa, dilungandosi più volte in
personali considerazioni non attinenti alla causa, conferma in sostanza la tesi
della propria buona fede e inesperienza. Critica l’apprezzamento delle prove
effettuato dal Pretore al riguardo delle circostanze della stipula
contrattuale, in particolare la valutazione della deposizione di A__________.
Ribadisce l’esistenza dell’obbligo della datrice di lavoro, per consolidata
giurisprudenza, di informarla compiutamente sulla situazione, e questo in forma
scritta. Contesta di avere potuto desumere dai conteggi di salario che essa non
era assicurata per la perdita di guadagno, visto come la versione pubblicata
sul sito internet dell’associazione del personale, al quale essa aveva sempre
fatto capo, indicava che il premio è interamente a carico del datore di lavoro.
Delle osservazioni all’appello della convenuta, che chiede che il gravame sia
respinto, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Fatti
9. L’art.
8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga diversamente, chi vuole dedurre
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In
ambito contrattuale ciò comporta che chi, come l’istante, si prevale di una
determinata pattuizione contrattuale è tenuto a dimostrare la sussistenza degli
elementi di fatto dai quali l’esistenza di detta pattuizione può essere
dedotta.
10. A
questo stadio della causa è pacifico - ma la questione non è invero mai stata
realmente litigiosa - che la convenuta non ha aderito al Contratto collettivo
di lavoro per il personale di farmacia, al quale non è peraltro stata conferita
obbligatorietà generale. Ne consegue che l’istante per potere invocare con
successo la protezione della clausola di quel contratto concernente
l’assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia (art. 19) doveva
dimostrare che l’applicazione di tale disposto (o dell’intero CCL) è stata
oggetto di esplicita pattuizione nel contratto individuale di lavoro da lei
stipulato in forma orale, oppure sostenere che tale contenuto contrattuale
doveva comunque essere ritenuto siccome pattuito in applicazione del principio
dell’affidamento.
11. La
prova dell’esplicita pattuizione nel contesto di un contratto orale poteva
essere ragionevolmente portata solo mediante la deposizione testimoniale, o se
del caso l’interrogatorio formale, dell’interlocutore con il quale è avvenuta
la stipula. L’istante nei propri allegati del processo di prime cure nemmeno ha
indicato il nominativo della persona con cui aveva svolto la trattativa e
quindi stipulato il contratto, limitandosi a definirlo come “il rappresentante
della convenuta” (istanza, punto 2, pag. 2; conclusioni, punto 1, pag. 2) o ad
un ancor più vago accenno a “i responsabili della convenuta” (conclusioni,
punto 5, pag. 3). Solo con l’appello (pag. 2) essa afferma, alfine, di avere
parlato con A__________, di cui, però, essa non aveva chiesto la deposizione
testimoniale oppure, avuto riguardo alla sua posizione all’interno della
società convenuta, l’interrogatorio formale. Come rettamente rilevato dal
Pretore, le risultanze dell’audizione di A__________ non confortano in alcun
modo l’ipotesi dell’avvenuta esplicita pattuizione dell’applicabilità del CCL,
o quanto meno del suo art. 19, al rapporto contrattuale con l’istante. Il
teste, in effetti, ha deposto in senso totalmente contrario alla tesi
dell’istante, ma non per questo il Pretore ha aderito acriticamente alle sue
affermazioni. Anzi, il primo Giudice è stato assai cauto nei suoi confronti,
dapprima usando il condizionale riguardo alle sue dichiarazioni (punto 4, pag.
5), ed in seguito addirittura ipotizzando di fare astrazione dalla deposizione
(pag. 6). Non si tratta quindi, come sostiene a torto la ricorrente di “dare
valore” (pag. 4) alle parole di A__________, ma vero è invece che nella
migliore delle ipotesi per l’appellante siffatta prova potrebbe essere elisa,
senza che con ciò essa avesse soddisfatto l’onere probatorio a suo carico,
atteso che non è neppure concepibile - ma nemmeno l’istante lo pretende - che
le risultanze di questo mezzo di prova vadano apprezzate nel senso di ritenere
provato l’esatto contrario del contenuto delle affermazioni del teste.
12. Dovendosi
ritenere, come il Pretore, che l’istante non ha fornito la prova diretta del
contenuto - nel senso da lei auspicato - del suo contratto di lavoro, ci si
dovrebbe chiedere se sia ammissibile il tentativo di fornirla in modo
indiretto, ossia per indizi e in via analogica, mediante l’indagine circa il
contenuto dei colloqui d’assunzione e dei contratti di lavoro delle colleghe
(in senso contrario: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10-14). La questione dell’ammissibilità di una prova
indiretta può comunque nella specie rimanere irrisolta, atteso come anche in
questo caso l’istante non è riuscita a fornire elementi a suffragio della
propria tesi. Nuovamente, l’appellante è critica nei confronti delle
deposizioni delle colleghe (definite, a pag. 5, “molto al limite”, “del tutto
inadeguata”, “molto contraddittoria”e“da prendere con le pinze”), ma le
critiche, ad attenta lettura del gravame, riguardano il diverso tema
dell’avvenuta informazione circa la situazione assicurativa, e non invece
quello della pretesa pattuizione del CCL quale contenuto del contratto di
lavoro individuale, tesi in favore della quale le parole delle testi non
forniscono alcun appiglio.
13. Così
confermato il giudizio secondo cui non vi è stata espressa pattuizione tra le
parti dei disposti del CCL di categoria relativi alla compensazione della
perdita di salario in caso di malattia, l’appellante ritiene nondimeno che ciò
vada ammesso come facente parte del suo contratto di lavoro in applicazione del
principio dell’affidamento. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il
contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione
soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti
(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla
reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che
una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III
165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).
14. L’interpretazione
Considerandi
alla luce del principio dell’affidamento di un accordo concluso verbalmente, il
cui contenuto non è stato ricostruito con chiarezza, appare d’acchito
problematica. La stessa appellante, del resto, nel proprio allegato
introduttivo (punto 2, pag. 2; ma anche nelle conclusioni: punto 1, pag. 2;
punto 5, pag. 3 e 4) giustificava la propria deduzione della pattuizione
invocata unicamente con la mancata stipula di un contratto scritto, e con il
fatto che il salario concordava con quello previsto dal CCL, oltre che per il
motivo che il rappresentante della convenuta avrebbe comunque fatto “esplicito
riferimento” al CCL. Con l’appello essa ha ulteriormente sostanziato la propria
tesi, segnalando a più riprese la propria inesperienza e ingenuità, ciò che
però non modifica i termini della questione. In effetti, questa Camera,
diversamente dal primo giudice che non ha affrontato il tema, non disattende
che la mancata stipula in forma scritta di un contratto individuale di lavoro
in un settore professionale in cui vige un CCL e la contestuale pattuizione del
salario contemplato dal CCL medesimo sono elementi suscettibili di ingenerare
equivoco, e suscitare l’impressione, a maggior ragione in una ragazza di 18
anni, dell’applicabilità dell’intero contratto collettivo, ma non però sino al
punto di doversi ammettere l’esistenza di un consenso normativo in tal senso.
Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che il rinvio,
o l’accenno nel contratto individuale a determinate parti di un contratto
collettivo (in quel caso proprio in relazione alla questione dell’assicurazione
malattia) non è ancora sufficiente per potere ammettere l’esistenza di un
accordo tra le parti sull’applicazione di tutte le clausole normative del CCL (DTF 123 III
129.
e segg., consid. 3c a pag. 135). Pertanto, dalla sola pattuizione del
salario previsto dal CCL (ammesso e non concesso che l’istante abbia avuto
coscienza della circostanza per avervi la datrice fatto “esplicito
riferimento”), la lavoratrice non poteva ancora lecitamente dedurre
l’applicabilità in suo favore dell’intero CCL, e di conseguenza, a maggior ragione,
essa non può trarre diritto dal silenzio sul tema, che deve necessariamente
essere ammesso in assenza di pattuizioni scritte e della prova circa il
contenuto di eventuali accordi orali. In definitiva, nelle circostanze date non
vi sono sufficienti elementi, nell’opinione di questa Camera, per potere
ammettere che la situazione potesse essere in buona fede interpretata nel senso
di una concorde volontà di aderire a tutte o a singole clausole normative del
CCL di categoria.
15.
Avendo
questa Camera stabilito che l’applicabilità del CCL, o quantomeno del suo art.
19, non è stata pattuita dalle parti in applicazione del principio
dell’affidamento, diviene superflua la questione a sapere se l’istante, in
epoca successiva alla stipula, avrebbe o meno dovuto avvedersi della propria
mancata assicurazione in base alle indicazioni contenute nei suoi conteggi di
salario. Questo consente di lasciare irrisolta la discrepanza esistente tra la
versione del CCL indicante che il premio per l’assicurazione contro la perdita
di guadagno in caso di malattia deve essere assunto in forma paritetica dal
lavoratore e dal datore (doc. B, art. 19.1, ultima frase), e tra quella,
irritualmente prodotta dall’istante con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), secondo la quale il premio è interamente a carico del datore di lavoro.
16.
L’appellante
mantiene quindi anche la propria tesi secondo cui quanto da lei richiesto le
sarebbe dovuto per il diverso titolo di risarcimento del danno contrattuale,
conseguente alla violazione da parte della datrice del suo obbligo di
informarla circa la necessità di assicurarsi individualmente contro la perdita
di guadagno per il caso di malattia. Il Pretore ha disatteso la pretesa,
rilevando - in sostanza - l’inesistenza di un obbligo legale di fornire tale
informazione (consid. 1, pag. 3 e 4), ciò che l’istante contesta, invocando
“consolidata giurisprudenza” a sostegno della propria tesi (appello, pag. 8). A
tale proposito essa richiama una sentenza di questa Camera (12.2006.128), la
quale, tuttavia, non le sovviene. Quel giudizio, come risulta dalla citazione
trascritta dalla stessa appellante, concerne infatti il diverso tema
dell’obbligo del lavoratore di informare il datore di lavoro al momento
dell’assunzione circa la mancanza di qualità o capacità fondamentali, e non se
ne saprebbe invece dedurre, come pretende a torto l’istante, un obbligo
generalizzato del datore di lavoro di informare il lavoratore. Come rettamente
ritenuto dal Pretore, un simile obbligo in forma generalizzata non esiste,
mentre che – semmai - il dovere di informazione sussiste, entro certi limiti,
per il lavoratore che postula l’assunzione (Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6a
ed., N. 10 ad art. 320 CO), e ad esso fa riscontro, anche in questo caso entro
certi limiti, il diritto del datore di lavoro di fare domande al dipendente (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeirsrecht, 15a ed., § 7, n. 68-73). Pertanto, dal momento che quello del pagamento
del salario in caso di impedimento del dipendente non è un elemento essenziale
del contratto (così come – addirittura - non lo è la stessa quantificazione del
salario), le parti, in ossequio al principio della libertà contrattuale che
vige anche in tema di contratto di lavoro (Rehbinder, opera
citata, § 7, n. 74), avevano facoltà di non discutere e non determinarsi
specificamente su questo punto, lasciando, con il loro silenzio, che esso fosse
disciplinato dal diritto dispositivo, ovvero dall’art. 324a CO. Un obbligo
contrattuale della convenuta di informare su questo punto avrebbe, se del caso,
potuto essere dedotto in base al principio dell’affidamento qualora essa avesse
potuto riconoscere che per qualche motivo il tema per la dipendente costituiva,
soggettivamente, un elemento essenziale del contratto. Ciò non può però essere
ammesso, in assenza di migliori riscontri, per una dipendente diciottenne in
buona salute e nubile, per la quale, almeno in linea teorica, secondo
l’ordinario andamento delle cose, l’eventualità di un impedimento al lavoro,
anche per il caso di gravidanza non appariva attuale. Nuovamente, pertanto la
parte istante soccombe per non essere riuscita a dimostrare un contenuto del
contratto, o del colloquio d’assunzione, conforme alle proprie tesi.
17.
È
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che in ogni caso la sentenza
pretorile non avrebbe potuto essere riformata nel senso auspicato dalla parte
istante, risultando dagli atti che essa dal 3 agosto 2006 ha percepito
un’equivalente compensazione del proprio salario (cfr. l’incarto richiamato
dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero), motivo per cui da tale
data essa non risulta avere subito un danno per cui chiedere risarcimento alla
convenuta. Ne consegue, in ogni caso, la reiezione del gravame.
18.
Trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte
un’equa indennità per ripetibili. Il valore di causa è determinato dalle
conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore
(art. 15 CPC) e ammonta quindi a fr. 10'326.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello
22 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15’000.-;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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