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Decisione

12.2008.10

Contratto di lavoro, interpretazione di contratto orale sulla copertura del rischio malattia, onere della prova

16 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

9. L’art.

8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga diversamente, chi vuole dedurre

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In

ambito contrattuale ciò comporta che chi, come l’istante, si prevale di una

determinata pattuizione contrattuale è tenuto a dimostrare la sussistenza degli

elementi di fatto dai quali l’esistenza di detta pattuizione può essere

dedotta.

10. A

questo stadio della causa è pacifico - ma la questione non è invero mai stata

realmente litigiosa - che la convenuta non ha aderito al Contratto collettivo

di lavoro per il personale di farmacia, al quale non è peraltro stata conferita

obbligatorietà generale. Ne consegue che l’istante per potere invocare con

successo la protezione della clausola di quel contratto concernente

l’assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia (art. 19) doveva

dimostrare che l’applicazione di tale disposto (o dell’intero CCL) è stata

oggetto di esplicita pattuizione nel contratto individuale di lavoro da lei

stipulato in forma orale, oppure sostenere che tale contenuto contrattuale

doveva comunque essere ritenuto siccome pattuito in applicazione del principio

dell’affidamento.

11. La

prova dell’esplicita pattuizione nel contesto di un contratto orale poteva

essere ragionevolmente portata solo mediante la deposizione testimoniale, o se

del caso l’interrogatorio formale, dell’interlocutore con il quale è avvenuta

la stipula. L’istante nei propri allegati del processo di prime cure nemmeno ha

indicato il nominativo della persona con cui aveva svolto la trattativa e

quindi stipulato il contratto, limitandosi a definirlo come “il rappresentante

della convenuta” (istanza, punto 2, pag. 2; conclusioni, punto 1, pag. 2) o ad

un ancor più vago accenno a “i responsabili della convenuta” (conclusioni,

punto 5, pag. 3). Solo con l’appello (pag. 2) essa afferma, alfine, di avere

parlato con A__________, di cui, però, essa non aveva chiesto la deposizione

testimoniale oppure, avuto riguardo alla sua posizione all’interno della

società convenuta, l’interrogatorio formale. Come rettamente rilevato dal

Pretore, le risultanze dell’audizione di A__________ non confortano in alcun

modo l’ipotesi dell’avvenuta esplicita pattuizione dell’applicabilità del CCL,

o quanto meno del suo art. 19, al rapporto contrattuale con l’istante. Il

teste, in effetti, ha deposto in senso totalmente contrario alla tesi

dell’istante, ma non per questo il Pretore ha aderito acriticamente alle sue

affermazioni. Anzi, il primo Giudice è stato assai cauto nei suoi confronti,

dapprima usando il condizionale riguardo alle sue dichiarazioni (punto 4, pag.

5), ed in seguito addirittura ipotizzando di fare astrazione dalla deposizione

(pag. 6). Non si tratta quindi, come sostiene a torto la ricorrente di “dare

valore” (pag. 4) alle parole di A__________, ma vero è invece che nella

migliore delle ipotesi per l’appellante siffatta prova potrebbe essere elisa,

senza che con ciò essa avesse soddisfatto l’onere probatorio a suo carico,

atteso che non è neppure concepibile - ma nemmeno l’istante lo pretende - che

le risultanze di questo mezzo di prova vadano apprezzate nel senso di ritenere

provato l’esatto contrario del contenuto delle affermazioni del teste.

12. Dovendosi

ritenere, come il Pretore, che l’istante non ha fornito la prova diretta del

contenuto - nel senso da lei auspicato - del suo contratto di lavoro, ci si

dovrebbe chiedere se sia ammissibile il tentativo di fornirla in modo

indiretto, ossia per indizi e in via analogica, mediante l’indagine circa il

contenuto dei colloqui d’assunzione e dei contratti di lavoro delle colleghe

(in senso contrario: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10-14). La questione dell’ammissibilità di una prova

indiretta può comunque nella specie rimanere irrisolta, atteso come anche in

questo caso l’istante non è riuscita a fornire elementi a suffragio della

propria tesi. Nuovamente, l’appellante è critica nei confronti delle

deposizioni delle colleghe (definite, a pag. 5, “molto al limite”, “del tutto

inadeguata”, “molto contraddittoria”e“da prendere con le pinze”), ma le

critiche, ad attenta lettura del gravame, riguardano il diverso tema

dell’avvenuta informazione circa la situazione assicurativa, e non invece

quello della pretesa pattuizione del CCL quale contenuto del contratto di

lavoro individuale, tesi in favore della quale le parole delle testi non

forniscono alcun appiglio.

13. Così

confermato il giudizio secondo cui non vi è stata espressa pattuizione tra le

parti dei disposti del CCL di categoria relativi alla compensazione della

perdita di salario in caso di malattia, l’appellante ritiene nondimeno che ciò

vada ammesso come facente parte del suo contratto di lavoro in applicazione del

principio dell’affidamento. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il

contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione

soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti

(art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno

1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla

reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che

una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene

accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le

dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III

165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa; sentenza del Tribunale federale 7 giugno

1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).

14. L’interpretazione

Considerandi

alla luce del principio dell’affidamento di un accordo concluso verbalmente, il

cui contenuto non è stato ricostruito con chiarezza, appare d’acchito

problematica. La stessa appellante, del resto, nel proprio allegato

introduttivo (punto 2, pag. 2; ma anche nelle conclusioni: punto 1, pag. 2;

punto 5, pag. 3 e 4) giustificava la propria deduzione della pattuizione

invocata unicamente con la mancata stipula di un contratto scritto, e con il

fatto che il salario concordava con quello previsto dal CCL, oltre che per il

motivo che il rappresentante della convenuta avrebbe comunque fatto “esplicito

riferimento” al CCL. Con l’appello essa ha ulteriormente sostanziato la propria

tesi, segnalando a più riprese la propria inesperienza e ingenuità, ciò che

però non modifica i termini della questione. In effetti, questa Camera,

diversamente dal primo giudice che non ha affrontato il tema, non disattende

che la mancata stipula in forma scritta di un contratto individuale di lavoro

in un settore professionale in cui vige un CCL e la contestuale pattuizione del

salario contemplato dal CCL medesimo sono elementi suscettibili di ingenerare

equivoco, e suscitare l’impressione, a maggior ragione in una ragazza di 18

anni, dell’applicabilità dell’intero contratto collettivo, ma non però sino al

punto di doversi ammettere l’esistenza di un consenso normativo in tal senso.

Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che il rinvio,

o l’accenno nel contratto individuale a determinate parti di un contratto

collettivo (in quel caso proprio in relazione alla questione dell’assicurazione

malattia) non è ancora sufficiente per potere ammettere l’esistenza di un

accordo tra le parti sull’applicazione di tutte le clausole normative del CCL (DTF 123 III

129.

e segg., consid. 3c a pag. 135). Pertanto, dalla sola pattuizione del

salario previsto dal CCL (ammesso e non concesso che l’istante abbia avuto

coscienza della circostanza per avervi la datrice fatto “esplicito

riferimento”), la lavoratrice non poteva ancora lecitamente dedurre

l’applicabilità in suo favore dell’intero CCL, e di conseguenza, a maggior ragione,

essa non può trarre diritto dal silenzio sul tema, che deve necessariamente

essere ammesso in assenza di pattuizioni scritte e della prova circa il

contenuto di eventuali accordi orali. In definitiva, nelle circostanze date non

vi sono sufficienti elementi, nell’opinione di questa Camera, per potere

ammettere che la situazione potesse essere in buona fede interpretata nel senso

di una concorde volontà di aderire a tutte o a singole clausole normative del

CCL di categoria.

15.

Avendo

questa Camera stabilito che l’applicabilità del CCL, o quantomeno del suo art.

19, non è stata pattuita dalle parti in applicazione del principio

dell’affidamento, diviene superflua la questione a sapere se l’istante, in

epoca successiva alla stipula, avrebbe o meno dovuto avvedersi della propria

mancata assicurazione in base alle indicazioni contenute nei suoi conteggi di

salario. Questo consente di lasciare irrisolta la discrepanza esistente tra la

versione del CCL indicante che il premio per l’assicurazione contro la perdita

di guadagno in caso di malattia deve essere assunto in forma paritetica dal

lavoratore e dal datore (doc. B, art. 19.1, ultima frase), e tra quella,

irritualmente prodotta dall’istante con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC), secondo la quale il premio è interamente a carico del datore di lavoro.

16.

L’appellante

mantiene quindi anche la propria tesi secondo cui quanto da lei richiesto le

sarebbe dovuto per il diverso titolo di risarcimento del danno contrattuale,

conseguente alla violazione da parte della datrice del suo obbligo di

informarla circa la necessità di assicurarsi individualmente contro la perdita

di guadagno per il caso di malattia. Il Pretore ha disatteso la pretesa,

rilevando - in sostanza - l’inesistenza di un obbligo legale di fornire tale

informazione (consid. 1, pag. 3 e 4), ciò che l’istante contesta, invocando

“consolidata giurisprudenza” a sostegno della propria tesi (appello, pag. 8). A

tale proposito essa richiama una sentenza di questa Camera (12.2006.128), la

quale, tuttavia, non le sovviene. Quel giudizio, come risulta dalla citazione

trascritta dalla stessa appellante, concerne infatti il diverso tema

dell’obbligo del lavoratore di informare il datore di lavoro al momento

dell’assunzione circa la mancanza di qualità o capacità fondamentali, e non se

ne saprebbe invece dedurre, come pretende a torto l’istante, un obbligo

generalizzato del datore di lavoro di informare il lavoratore. Come rettamente

ritenuto dal Pretore, un simile obbligo in forma generalizzata non esiste,

mentre che – semmai - il dovere di informazione sussiste, entro certi limiti,

per il lavoratore che postula l’assunzione (Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6a

ed., N. 10 ad art. 320 CO), e ad esso fa riscontro, anche in questo caso entro

certi limiti, il diritto del datore di lavoro di fare domande al dipendente (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeirsrecht, 15a ed., § 7, n. 68-73). Pertanto, dal momento che quello del pagamento

del salario in caso di impedimento del dipendente non è un elemento essenziale

del contratto (così come – addirittura - non lo è la stessa quantificazione del

salario), le parti, in ossequio al principio della libertà contrattuale che

vige anche in tema di contratto di lavoro (Rehbinder, opera

citata, § 7, n. 74), avevano facoltà di non discutere e non determinarsi

specificamente su questo punto, lasciando, con il loro silenzio, che esso fosse

disciplinato dal diritto dispositivo, ovvero dall’art. 324a CO. Un obbligo

contrattuale della convenuta di informare su questo punto avrebbe, se del caso,

potuto essere dedotto in base al principio dell’affidamento qualora essa avesse

potuto riconoscere che per qualche motivo il tema per la dipendente costituiva,

soggettivamente, un elemento essenziale del contratto. Ciò non può però essere

ammesso, in assenza di migliori riscontri, per una dipendente diciottenne in

buona salute e nubile, per la quale, almeno in linea teorica, secondo

l’ordinario andamento delle cose, l’eventualità di un impedimento al lavoro,

anche per il caso di gravidanza non appariva attuale. Nuovamente, pertanto la

parte istante soccombe per non essere riuscita a dimostrare un contenuto del

contratto, o del colloquio d’assunzione, conforme alle proprie tesi.

17.

È

perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che in ogni caso la sentenza

pretorile non avrebbe potuto essere riformata nel senso auspicato dalla parte

istante, risultando dagli atti che essa dal 3 agosto 2006 ha percepito

un’equivalente compensazione del proprio salario (cfr. l’incarto richiamato

dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero), motivo per cui da tale

data essa non risulta avere subito un danno per cui chiedere risarcimento alla

convenuta. Ne consegue, in ogni caso, la reiezione del gravame.

18.

Trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte

un’equa indennità per ripetibili. Il valore di causa è determinato dalle

conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore

(art. 15 CPC) e ammonta quindi a fr. 10'326.40.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le

spese gli art. 148 CPC,

pronuncia: 1. L’appello

22 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15’000.-;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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