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Decisione

12.2008.102

Appalto - difettosità dell'opera - responsabilità del committente

4 giugno 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti AP 1 e AP 2, che con appello 14 maggio 2008 chiedono la riforma del

querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di

spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre

l’appellata non ha presentato osservazioni;

letti

ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto: A. AP

1 e AP 2 sono comproprietari in ragione rispettivamente di 4/5 e 1/5 della

particella n. __________ RFD di __________. Nel corso del mese di dicembre 2002

essi hanno affidato la progettazione della casa, della piscina e di altri

accessori, come pure la direzione lavori, all'ing. __________ M__________.

L'esecuzione dell'insieme delle opere da metalcostruttore e serramenti è stata

appaltata a AO 1.

B. In

data 31 maggio 2004, AO 1 ha fatturato le proprie prestazioni per fr.

368'341.60 (doc. E). Tenendo conto degli acconti incassati, il 12 luglio 2004 essa

ha chiesto il versamento del saldo. Non avendo ottenuto il saldo in questione, AO

1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano il 16 luglio 2004,

chiedendo l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori per l'importo scoperto a carico del fondo n. __________ RFD di __________,

in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2 (cfr. inc. DI.2004.832 della

Pretura di Lugano, sezione 3). Il Pretore, ha accolto l'istanza il 29 agosto

2005 per fr. 43'341.60 e assegnato all'istante un termine di 30 giorni per

promuovere la causa di merito.

C. Con

petizione 29 settembre 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2,

chiedendo che essi fossero condannati a pagare l'importo di fr. 43'341.60 oltre

interessi al 5% dal 30 giugno 2004 a titolo di mercede dell'appaltatrice e

l'iscrizione in via definitiva sulla part. __________ RFD di __________, in

comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2, di un'ipoteca legale di pari

importo. L'attrice ha sostenuto di aver formulato un'offerta di fr. 345'505.80

– dopo aver esperito un sopralluogo con i responsabili della direzione lavori,

ing__________ e __________ M__________ – per la fornitura e la posa della

copertura del tetto piscina, i serramenti piscina, il serramento F__________,

un cancello superiore, un cancello inferiore, un parapetto esterno, lamiere

d'alluminio (squash), parapetti interni, nonché una vetrata interna. L'attrice

ha rilevato che, oltre a queste opere elencate in offerta, ha eseguito

ulteriori lavori ordinati dalla D__________, ossia la fornitura e la posa del

grigliato esterno carrozzabile, di tre lamiere d'alluminio grezze, della rete

metallica esterna, di due lamiere zinkor 20/10, di due serramenti trapezoidali

e dello sportello locale aspirapolvere. Secondo l'attrice, questi lavori hanno

incrementato i costi di fr. 18'422.–, come risulta dalla fattura finale del 31

maggio 2004 di fr. 368'341.60 (doc. E), mentre l'ulteriore differenza di circa fr.

4'400.– tra il prezzo in offerta (doc. F) e la fattura finale (doc. E) si

spiegherebbe per alcuni piccoli sorpassi relativi ad altri lavori. L'attrice ha

poi rilevato che AP 1 e AP 2 hanno approvato la liquidazione finale (doc. I e

J) e che la fattura è stata parzialmente saldata dai convenuti per fr.

325'000.– (doc. G), per cui lo scoperto non pagato era di fr. 43'341.15 (doc. K

e L). Nella risposta del 28 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla

petizione contestando nel merito che l'attrice abbia eseguito tutti i lavori

risultanti dall'offerta o ordinati dalla D__________ e che gli stessi siano

stati compiuti a regola d'arte, per cui hanno posto in compensazione il minor

valore delle opere. Essi sostengono di non aver approvato la fattura finale e che

i documenti I e J sarebbero stati scritti dalla D__________, alla quale

avrebbero tolto l'incarico il 21 settembre 2004 (doc. 10) in quanto svolto in

maniera lacunosa, affidandolo ad altre ditte (doc. 16). I convenuti hanno

sostenuto di aver comunicato fin dal 25 marzo 2004 (doc. 17) che non avrebbero

versato alcun ulteriore acconto fino a compimento definitivo delle opere e che

le perizie di cui ai doc. 3 a 7 e 9 confermerebbero che le opere presentano

numerosi difetti, a causa dei quali anche l'ufficio tecnico comunale di __________

avrebbe negato l'abitabilità per i locali fitness, campo squash e piscina (doc.

8). Essi hanno sostenuto di aver versato il 20 agosto 2004 fr. 35'000.–,

confidando nell'esecuzione da parte dell'attrice dei lavori restanti concernenti

il cancello su via __________, il passaggio per i cani attraverso il cancello

su via __________, il tetto scorrevole e le entrate Saliscendi, la porta

scorrevole della piscina, i telai dei vetri, nonché le ringhiere (doc. 11 e

12). Secondo i convenuti, il 27 agosto 2004 AO 1 avrebbe risposto di aver

ultimato i lavori il giorno prima (doc. 13). AP 1 e AP 2 hanno sostenuto di

aver poi comunicato il 13 settembre 2004 che il saldo della fattura ancora

scoperto sarebbe stato versato quando l'attrice avrebbe eseguito gli interventi

da loro indicati nella lettera e che AO 1 avrebbe risposto il 17 settembre 2004

di aver ultimato i lavori il giorno stesso, ciò che essi hanno contestato. Con

la replica e la duplica, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni

e richieste. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla

discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

D. Con

sentenza 23 aprile 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando AP 1 e AP 2 a versare a AO 1 l'importo di fr. 43'141.15 oltre

interessi al 5% dal 12 luglio 2004 (dispositivo n. 1.1 e 1.2). Ha pure

confermato l'iscrizione in via definitiva, per il medesimo importo,

dell'ipoteca legale dell'artigiano a favore di AO 1 a carico del fondo n. __________

RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2

(dispositivo n. 2.1), ordinando all'Ufficiale dei registri del Distretto di

Lugano di procedere all'iscrizione in via definitiva della suddetta ipoteca

legale (dispositivo n. 2.2). Il Pretore ha pure posto la tassa di giustizia

(fr. 1'800.–) e le spese a carico dei convenuti in solido, condannandoli a

rifondere in solido all'attrice fr. 4'300.– per ripetibili (dispositivo n. 3.1).

Il primo giudice ha per finire posto la tassa di giustizia e le spese della

procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria (inc. DI.2004.832) a

carico dei convenuti AP 1 e AP 2 in solido (dispositivo n. 3.2).

E. Con

appello 14 maggio 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere qualsiasi richiesta creditoria di AO 1 (domande n. 1.1

e 1.2), di respingere la richiesta di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca

legale degli artigiani (domanda n. 2.1) e di quella di procedere all'iscrizione

della menzionata ipoteca (domanda n. 2.2), protestando spese e ripetibili di

prima e seconda sede. L'appellata non ha presentato osservazioni.

e considerato

in diritto: 1. Il

Pretore ha ritenuto che, alla luce delle convergenti risultanze istruttorie, le

opere di cui alla fattura doc. E (punti a-r), sono state eseguite da AO 1

secondo i piani di dettaglio specificanti anche i materiali da utilizzare che

le sono stati consegnati dalla D__________ Studio d'ingegneria M__________.

Secondo il primo giudice, l'attrice ha rispettato rigorosamente i piani e i

materiali scelti dalla D__________, consegnando delle opere eseguite a regola

d'arte, ragione per cui la D__________ non ha mosso contestazioni di sorta. I

problemi ermetici e termici, la formazione di condensa, nonché la presenza di

scrostamenti della vernice e macchie di ruggine (cfr. perizie di parte: incarto

energetico doc. 3, rapporto preliminare sull'involucro della costruzione doc.

4, perizia sulle installazioni di impianti doc. 5) sono – secondo il Pretore –

difetti che non riguardano i lavori di fornitura e posa eseguiti dall'attrice,

essendo riconducibili ad un errore di progettazione. I committenti – prosegue

quindi il primo giudice – non possono dunque far valere i diritti accordati

loro in caso di opera difettosa, poiché essi stessi ne furono la causa: AO 1 SA

si è infatti limitata ad eseguire e fornire l'opera richiesta dalla committenza

e dalla D__________, conformemente alle istruzioni e ai progetti ricevuti. Non

trovandosi nel caso concreto di fronte ad un errore tecnico manifesto ed

evidente – conclude il Pretore – ossia ad una soluzione manifestamente

contraria alle più elementari regole dell'edilizia, l'attrice non aveva

l'obbligo di notificare il proprio dissenso. Il primo giudice ha nondimeno ridotto

di fr. 200.– la pretesa dell'attrice, riconoscendo il minor valore dell'opera

per una manovella di apertura di una porta finestra, fornita da AO 1 SA,

risultata difettosa.

Considerandi

2.

Il

significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o

all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da

consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte

dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che

l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i

contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può

avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte

negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si

cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,

ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per

il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente

ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo

scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla

luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di

suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dei convenuti è costituito

in buona parte dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al

Pretore il 31 agosto 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti,

manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da

quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

3.

Esaminando

nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto 1 pag. 3

dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 verso il mezzo delle conclusioni.

Il punto

3.

pag. 3 primo paragrafo dell'appello è identico al punto 3 pag. 3 in alto

delle conclusioni.

I punti

9-10 pag. 6 dell'appello sono identici al punto 4 pag. 3 dall'alto verso il

mezzo delle conclusioni.

Il punto

11.

pag. 6-7 dell'appello è identico al punto 5 pag. 3 verso il basso delle

conclusioni.

Il punto

12.

pag. 7 dell'appello è identico ai punti 6-7 da pag. 3 in basso e pag. 4

dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.

Il punto

13.

pag. 7-8 dell'appello è identico al punto 8 pag. 4 dal mezzo verso il basso

delle conclusioni.

Il punto

14.

pag. 8 dell'appello è identico al punto 9 pag. 5 e pag. 6 in alto delle

conclusioni.

Il punto

15.

pag. 8 e pag. 9 primo paragrafo (fin verso il basso) dell'appello è identico

al punto 10 pag. 6 da verso l'alto al basso e pag. 7 in alto delle conclusioni.

Il punto

16.

pag. 10 dell'appello è identico al punto 11 pag. 7 verso l'alto delle

conclusioni.

Il punto

17.

pag. 10-12 dell'appello è identico al punto 12 pag. 7 dal mezzo verso il

basso e pag. 8 dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.

Il punto

18.

pag. 12 dell'appello è identico al punto 13 pag. 8 verso il basso e pag. 9

in alto delle conclusioni.

Il punto

20.

pag. 13 dell'appello è identico al punto 14 pag. 9 da verso l'alto a verso

il mezzo delle conclusioni.

Il punto

21.

pag. 13 dell'appello è identico al punto 15 pag. 9 verso il basso e pag. 10

in alto delle conclusioni.

Il punto

22.

pag. 13 dell'appello è identico al punto 16 pag. 10 verso l'alto delle conclusioni.

In relazione a detto punto l'operazione di copia (dalle conclusioni) ed incolla

(all'appello) eseguita dagli appellanti risulta ancor più palese se si tiene

conto che questi ultimi si sono dimenticati di modificare una delle due cifre

relative al credito; la seconda cifra fa infatti ancora riferimento alla pretesa

creditoria di fr. 43'341.15 nel frattempo ridotta dal Pretore a fr. 43'141.15.

4.

Non

resta dunque che esaminare i restanti punti 2, 3 (secondo paragrafo), 4, 5, 6,

7, 8, 15 (pag. 9 secondo paragrafo) e 19 dell'appello, che non costituiscono

una pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da

un tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede. Gli

appellanti si sono infatti limitati a ripercorrere le varie fasi della

controversia e ad addurre paragoni – sulla tempestività della notifica dei

difetti, con riferimento ad un'altra vertenza che li oppone a K__________ SA e

M__________ & M__________ SA (inc. OA.2005.521 della Pretura di Lugano

Sezione 3 e inc. 12.2008.69 di questa Camera) – manifestamente non pertinenti. Tale

modo di procedere fa ritenere ancora una volta irricevibili le argomentazioni

del gravame.

5.

Tra

le righe delle loro considerazioni – che come detto sono in larghissima misura

irricevibili, in quanto omettono di confrontarsi in modo serio e puntuale con

precise considerazioni del primo giudice – gli appellanti ricordano quanto

stabilito dall'art. 369 CO ed evidenziano che il committente non può far valere

i diritti in caso di opera difettosa se egli è la causa dei difetti. In

particolare – proseguono gli appellanti – il committente “risponde anche per

gli ausiliari come la D__________ o il progettista ai quali si è affidato e che

perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore” (appello, punto 8 pag.

6.

in alto). Secondo i ricorrenti, l'appaltatore ha comunque un obbligo di

diligenza che gli impone di dare avviso al committente in caso di errori tecnici

manifesti. Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe “tenuto conto delle

risultanze emerse” dalle perizie di parte di cui ai doc. 3 a 7 (appello, punto

9.

pag. 6 nel mezzo) e che questo sarebbe “il motivo principale dell'inoltro

dell'appello” (appello, punto 13 pag. 7 verso il mezzo). Dalle “risultanze di

tali referti” (appello, punto 15 pag. 8 verso il basso) emergerebbe “una grave

negligenza della AO 1 la quale in qualità di esperta del ramo, era o doveva

perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e meglio “di un

errore tecnico manifesto facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale

è la AO 1” (appello, punto 15 pag. 9 verso il basso).

5.1

Il

rapporto giuridico tra AO 1 e i signori AP 1 e AP 2 è retto dalle norme sul

contratto d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può far

valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato

causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere

dell’appaltatore o in altra maniera.

Per

l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere

della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art.

369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per

una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n.

1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in

particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è

affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101

CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).

L’appaltatore

non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del

progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli

impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di

pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al

committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di

piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso

(Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi,

tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso

sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o

facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori

macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più

elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 4 giugno 2008, inc.

10.2002

; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.).

L'avviso

che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere

particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono

risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità

nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il

committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43

consid. 3c).

Negli

altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli

eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere

contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli

specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit.,

n. 1958 e segg.).

E’ però

fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche

conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e

del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso

attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit.,

n. 1408).

5.2

Per

quanto qui concerne, non è contestato che i committenti AP 1 e AP 2 disponevano

di progettisti che fungevano anche da D__________ – gli ingegneri __________ e __________

M__________ – ai quali essi si sono affidati e che perciò li rappresentavano

nei confronti dell’appaltatrice. Gli appellanti ammettono anzi “che la D__________

ha una responsabilità importante nell'esecuzione dell'opera” (appello, punto 15

pag. 9 verso il basso). Essi neppure contestano l'accertamento del Pretore secondo

il quale “l'attrice era unicamente responsabile della fornitura e della posa

delle opere oggetto di esame”, non avendole essa “né disegnate né progettate”,

mentre la “responsabilità della progettazione e della D__________ era dello

studio d'ingegneria M__________” (sentenza impugnata, consid. 11). Tantomeno è

contestato il fatto che AO 1 non disponeva di conoscenze tecniche superiori a

quelle dei committenti e del progettista/D__________. I convenuti non hanno mai

sostenuto il contrario.

Gli appellanti

sostengono che saremmo tuttavia in presenza “di un errore tecnico manifesto

facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale è AO 1” la quale “era o

doveva perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e “darne

avviso ai committenti” in “virtù del suo obbligo di diligenza” (appello punto

15.

pag. 9 verso il basso). Trattasi di eccezioni e argomenti nuovi, sostenuti

per la prima volta in sede d'appello e quindi palesemente irricevibili (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC). A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che

incombeva semmai ai convenuti (committenti) l'onere di provare (art. 8 CC) l'esistenza

di errori macroscopici, o l’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle

più elementari regole dell’edilizia, e quindi l'obbigo dell'attrice

(appaltatrice) di notificare a loro il proprio dissenso. I convenuti, non solo

non hanno chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria atta a comprovare

simili circostanze, ma si sono limitati a produrre perizie di parte che nulla

permettono di ricavare in relazione ai pretesi macroscopici errori di cui

l'attrice avrebbe dovuto avvedersi e segnalare ai committenti. Neppure le

deposizioni dei testi ing. __________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 5-6) e ing.

B__________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 7), menzionate dagli appellanti

(appello, punto 15 pag. 8 in basso e pag. 9 dall'alto verso il mezzo e punto 16

pag. 10 verso l'alto) alle quali questi ultimi attribuiscono – a torto – la

valenza di referto peritale (cfr. appello, punto 15 pag. 8 verso il basso),

permettono di ritenere l'esistenza dei pretesi errori macroscopici, da

segnalare ai committenti dall'attrice, per opere da lei eseguite. L'appello si

rivela pertanto comunque infondato.

Gli

appellanti si aggravano pure per la riduzione delle pretese dell'attrice di fr.

200.

– operata dal Pretore in relazione al difetto della manovella di apertura

di una porta finestra. Essi sostengono – senza addurre motivazioni di alcun

genere o riferimento a prove – che l'importo in questione sarebbe insufficiente

per riparare il difetto della manovella e sarebbe stato determinato dal primo

giudice in modo arbitrario (appello, pag. 11 nel mezzo). Non motivato – nella

misura in cui i ricorrenti neppure si esprimono sulla somma che sarebbe

necessaria per rimediare al difetto – l'appello si avvera ancora una volta

palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPT-TI, m. 10 ad art. 309).

6.

Visto

quanto precede, l'appello, manifestamente infondato e irricevibile, deve essere

respinto. Gli oneri processuali, comprensivi di tasse e spese, seguono

l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC) e sono calcolati sul

valore di fr. 43'141.15. All'appellata, che non ha presentato osservazioni, non

vengono assegnate ripetibili d'appello.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

14.

maggio 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'200.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'250.-

in parte già

anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a loro carico. Non si

assegnano ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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