12.2008.102
Appalto - difettosità dell'opera - responsabilità del committente
4 giugno 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.102
Data decisione, Autorità:
04.06.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_332/2009, 30.11.2009
Titolo:
Appalto - difettosità dell'opera - responsabilità del committente
GARANZIA PER DIFETTI
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 369 CO
Incarto n.
12.2008.102
Lugano
4 giugno 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.693
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 29
settembre 2005 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
AP 2
RA 1
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 43'341.15 oltre interessi a
titolo di mercede dell'appaltatrice e l'iscrizione in via definitiva sulla
part. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5
di AP 2, di un'ipoteca legale per fr. 43'341.15 oltre interessi;
domande
avversate dai convenuti e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 23
aprile 2008, nella misura di fr. 43'141.15 oltre interessi al 5% dal 12 luglio
2004;
appellanti
Fatti
i convenuti AP 1 e AP 2, che con appello 14 maggio 2008 chiedono la riforma del
querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di
spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre
l’appellata non ha presentato osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AP
1 e AP 2 sono comproprietari in ragione rispettivamente di 4/5 e 1/5 della
particella n. __________ RFD di __________. Nel corso del mese di dicembre 2002
essi hanno affidato la progettazione della casa, della piscina e di altri
accessori, come pure la direzione lavori, all'ing. __________ M__________.
L'esecuzione dell'insieme delle opere da metalcostruttore e serramenti è stata
appaltata a AO 1.
B. In
data 31 maggio 2004, AO 1 ha fatturato le proprie prestazioni per fr.
368'341.60 (doc. E). Tenendo conto degli acconti incassati, il 12 luglio 2004 essa
ha chiesto il versamento del saldo. Non avendo ottenuto il saldo in questione, AO
1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano il 16 luglio 2004,
chiedendo l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per l'importo scoperto a carico del fondo n. __________ RFD di __________,
in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2 (cfr. inc. DI.2004.832 della
Pretura di Lugano, sezione 3). Il Pretore, ha accolto l'istanza il 29 agosto
2005 per fr. 43'341.60 e assegnato all'istante un termine di 30 giorni per
promuovere la causa di merito.
C. Con
petizione 29 settembre 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2,
chiedendo che essi fossero condannati a pagare l'importo di fr. 43'341.60 oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2004 a titolo di mercede dell'appaltatrice e
l'iscrizione in via definitiva sulla part. __________ RFD di __________, in
comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2, di un'ipoteca legale di pari
importo. L'attrice ha sostenuto di aver formulato un'offerta di fr. 345'505.80
– dopo aver esperito un sopralluogo con i responsabili della direzione lavori,
ing__________ e __________ M__________ – per la fornitura e la posa della
copertura del tetto piscina, i serramenti piscina, il serramento F__________,
un cancello superiore, un cancello inferiore, un parapetto esterno, lamiere
d'alluminio (squash), parapetti interni, nonché una vetrata interna. L'attrice
ha rilevato che, oltre a queste opere elencate in offerta, ha eseguito
ulteriori lavori ordinati dalla D__________, ossia la fornitura e la posa del
grigliato esterno carrozzabile, di tre lamiere d'alluminio grezze, della rete
metallica esterna, di due lamiere zinkor 20/10, di due serramenti trapezoidali
e dello sportello locale aspirapolvere. Secondo l'attrice, questi lavori hanno
incrementato i costi di fr. 18'422.–, come risulta dalla fattura finale del 31
maggio 2004 di fr. 368'341.60 (doc. E), mentre l'ulteriore differenza di circa fr.
4'400.– tra il prezzo in offerta (doc. F) e la fattura finale (doc. E) si
spiegherebbe per alcuni piccoli sorpassi relativi ad altri lavori. L'attrice ha
poi rilevato che AP 1 e AP 2 hanno approvato la liquidazione finale (doc. I e
J) e che la fattura è stata parzialmente saldata dai convenuti per fr.
325'000.– (doc. G), per cui lo scoperto non pagato era di fr. 43'341.15 (doc. K
e L). Nella risposta del 28 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla
petizione contestando nel merito che l'attrice abbia eseguito tutti i lavori
risultanti dall'offerta o ordinati dalla D__________ e che gli stessi siano
stati compiuti a regola d'arte, per cui hanno posto in compensazione il minor
valore delle opere. Essi sostengono di non aver approvato la fattura finale e che
i documenti I e J sarebbero stati scritti dalla D__________, alla quale
avrebbero tolto l'incarico il 21 settembre 2004 (doc. 10) in quanto svolto in
maniera lacunosa, affidandolo ad altre ditte (doc. 16). I convenuti hanno
sostenuto di aver comunicato fin dal 25 marzo 2004 (doc. 17) che non avrebbero
versato alcun ulteriore acconto fino a compimento definitivo delle opere e che
le perizie di cui ai doc. 3 a 7 e 9 confermerebbero che le opere presentano
numerosi difetti, a causa dei quali anche l'ufficio tecnico comunale di __________
avrebbe negato l'abitabilità per i locali fitness, campo squash e piscina (doc.
8). Essi hanno sostenuto di aver versato il 20 agosto 2004 fr. 35'000.–,
confidando nell'esecuzione da parte dell'attrice dei lavori restanti concernenti
il cancello su via __________, il passaggio per i cani attraverso il cancello
su via __________, il tetto scorrevole e le entrate Saliscendi, la porta
scorrevole della piscina, i telai dei vetri, nonché le ringhiere (doc. 11 e
12). Secondo i convenuti, il 27 agosto 2004 AO 1 avrebbe risposto di aver
ultimato i lavori il giorno prima (doc. 13). AP 1 e AP 2 hanno sostenuto di
aver poi comunicato il 13 settembre 2004 che il saldo della fattura ancora
scoperto sarebbe stato versato quando l'attrice avrebbe eseguito gli interventi
da loro indicati nella lettera e che AO 1 avrebbe risposto il 17 settembre 2004
di aver ultimato i lavori il giorno stesso, ciò che essi hanno contestato. Con
la replica e la duplica, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni
e richieste. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla
discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Con
sentenza 23 aprile 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando AP 1 e AP 2 a versare a AO 1 l'importo di fr. 43'141.15 oltre
interessi al 5% dal 12 luglio 2004 (dispositivo n. 1.1 e 1.2). Ha pure
confermato l'iscrizione in via definitiva, per il medesimo importo,
dell'ipoteca legale dell'artigiano a favore di AO 1 a carico del fondo n. __________
RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2
(dispositivo n. 2.1), ordinando all'Ufficiale dei registri del Distretto di
Lugano di procedere all'iscrizione in via definitiva della suddetta ipoteca
legale (dispositivo n. 2.2). Il Pretore ha pure posto la tassa di giustizia
(fr. 1'800.–) e le spese a carico dei convenuti in solido, condannandoli a
rifondere in solido all'attrice fr. 4'300.– per ripetibili (dispositivo n. 3.1).
Il primo giudice ha per finire posto la tassa di giustizia e le spese della
procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria (inc. DI.2004.832) a
carico dei convenuti AP 1 e AP 2 in solido (dispositivo n. 3.2).
E. Con
appello 14 maggio 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere qualsiasi richiesta creditoria di AO 1 (domande n. 1.1
e 1.2), di respingere la richiesta di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca
legale degli artigiani (domanda n. 2.1) e di quella di procedere all'iscrizione
della menzionata ipoteca (domanda n. 2.2), protestando spese e ripetibili di
prima e seconda sede. L'appellata non ha presentato osservazioni.
e considerato
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto che, alla luce delle convergenti risultanze istruttorie, le
opere di cui alla fattura doc. E (punti a-r), sono state eseguite da AO 1
secondo i piani di dettaglio specificanti anche i materiali da utilizzare che
le sono stati consegnati dalla D__________ Studio d'ingegneria M__________.
Secondo il primo giudice, l'attrice ha rispettato rigorosamente i piani e i
materiali scelti dalla D__________, consegnando delle opere eseguite a regola
d'arte, ragione per cui la D__________ non ha mosso contestazioni di sorta. I
problemi ermetici e termici, la formazione di condensa, nonché la presenza di
scrostamenti della vernice e macchie di ruggine (cfr. perizie di parte: incarto
energetico doc. 3, rapporto preliminare sull'involucro della costruzione doc.
4, perizia sulle installazioni di impianti doc. 5) sono – secondo il Pretore –
difetti che non riguardano i lavori di fornitura e posa eseguiti dall'attrice,
essendo riconducibili ad un errore di progettazione. I committenti – prosegue
quindi il primo giudice – non possono dunque far valere i diritti accordati
loro in caso di opera difettosa, poiché essi stessi ne furono la causa: AO 1 SA
si è infatti limitata ad eseguire e fornire l'opera richiesta dalla committenza
e dalla D__________, conformemente alle istruzioni e ai progetti ricevuti. Non
trovandosi nel caso concreto di fronte ad un errore tecnico manifesto ed
evidente – conclude il Pretore – ossia ad una soluzione manifestamente
contraria alle più elementari regole dell'edilizia, l'attrice non aveva
l'obbligo di notificare il proprio dissenso. Il primo giudice ha nondimeno ridotto
di fr. 200.– la pretesa dell'attrice, riconoscendo il minor valore dell'opera
per una manovella di apertura di una porta finestra, fornita da AO 1 SA,
risultata difettosa.
Considerandi
2.
Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dei convenuti è costituito
in buona parte dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al
Pretore il 31 agosto 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti,
manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
3.
Esaminando
nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto 1 pag. 3
dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto
3.
pag. 3 primo paragrafo dell'appello è identico al punto 3 pag. 3 in alto
delle conclusioni.
I punti
9-10 pag. 6 dell'appello sono identici al punto 4 pag. 3 dall'alto verso il
mezzo delle conclusioni.
Il punto
11.
pag. 6-7 dell'appello è identico al punto 5 pag. 3 verso il basso delle
conclusioni.
Il punto
12.
pag. 7 dell'appello è identico ai punti 6-7 da pag. 3 in basso e pag. 4
dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto
13.
pag. 7-8 dell'appello è identico al punto 8 pag. 4 dal mezzo verso il basso
delle conclusioni.
Il punto
14.
pag. 8 dell'appello è identico al punto 9 pag. 5 e pag. 6 in alto delle
conclusioni.
Il punto
15.
pag. 8 e pag. 9 primo paragrafo (fin verso il basso) dell'appello è identico
al punto 10 pag. 6 da verso l'alto al basso e pag. 7 in alto delle conclusioni.
Il punto
16.
pag. 10 dell'appello è identico al punto 11 pag. 7 verso l'alto delle
conclusioni.
Il punto
17.
pag. 10-12 dell'appello è identico al punto 12 pag. 7 dal mezzo verso il
basso e pag. 8 dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto
18.
pag. 12 dell'appello è identico al punto 13 pag. 8 verso il basso e pag. 9
in alto delle conclusioni.
Il punto
20.
pag. 13 dell'appello è identico al punto 14 pag. 9 da verso l'alto a verso
il mezzo delle conclusioni.
Il punto
21.
pag. 13 dell'appello è identico al punto 15 pag. 9 verso il basso e pag. 10
in alto delle conclusioni.
Il punto
22.
pag. 13 dell'appello è identico al punto 16 pag. 10 verso l'alto delle conclusioni.
In relazione a detto punto l'operazione di copia (dalle conclusioni) ed incolla
(all'appello) eseguita dagli appellanti risulta ancor più palese se si tiene
conto che questi ultimi si sono dimenticati di modificare una delle due cifre
relative al credito; la seconda cifra fa infatti ancora riferimento alla pretesa
creditoria di fr. 43'341.15 nel frattempo ridotta dal Pretore a fr. 43'141.15.
4.
Non
resta dunque che esaminare i restanti punti 2, 3 (secondo paragrafo), 4, 5, 6,
7, 8, 15 (pag. 9 secondo paragrafo) e 19 dell'appello, che non costituiscono
una pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da
un tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede. Gli
appellanti si sono infatti limitati a ripercorrere le varie fasi della
controversia e ad addurre paragoni – sulla tempestività della notifica dei
difetti, con riferimento ad un'altra vertenza che li oppone a K__________ SA e
M__________ & M__________ SA (inc. OA.2005.521 della Pretura di Lugano
Sezione 3 e inc. 12.2008.69 di questa Camera) – manifestamente non pertinenti. Tale
modo di procedere fa ritenere ancora una volta irricevibili le argomentazioni
del gravame.
5.
Tra
le righe delle loro considerazioni – che come detto sono in larghissima misura
irricevibili, in quanto omettono di confrontarsi in modo serio e puntuale con
precise considerazioni del primo giudice – gli appellanti ricordano quanto
stabilito dall'art. 369 CO ed evidenziano che il committente non può far valere
i diritti in caso di opera difettosa se egli è la causa dei difetti. In
particolare – proseguono gli appellanti – il committente “risponde anche per
gli ausiliari come la D__________ o il progettista ai quali si è affidato e che
perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore” (appello, punto 8 pag.
6.
in alto). Secondo i ricorrenti, l'appaltatore ha comunque un obbligo di
diligenza che gli impone di dare avviso al committente in caso di errori tecnici
manifesti. Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe “tenuto conto delle
risultanze emerse” dalle perizie di parte di cui ai doc. 3 a 7 (appello, punto
9.
pag. 6 nel mezzo) e che questo sarebbe “il motivo principale dell'inoltro
dell'appello” (appello, punto 13 pag. 7 verso il mezzo). Dalle “risultanze di
tali referti” (appello, punto 15 pag. 8 verso il basso) emergerebbe “una grave
negligenza della AO 1 la quale in qualità di esperta del ramo, era o doveva
perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e meglio “di un
errore tecnico manifesto facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale
è la AO 1” (appello, punto 15 pag. 9 verso il basso).
5.1
Il
rapporto giuridico tra AO 1 e i signori AP 1 e AP 2 è retto dalle norme sul
contratto d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può far
valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato
causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere
dell’appaltatore o in altra maniera.
Per
l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere
della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art.
369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per
una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n.
1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in
particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è
affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101
CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).
L’appaltatore
non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del
progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli
impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di
pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al
committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di
piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso
(Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi,
tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso
sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o
facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori
macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più
elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 4 giugno 2008, inc.
10.2002
; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.).
L'avviso
che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere
particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono
risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità
nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il
committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43
consid. 3c).
Negli
altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli
eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere
contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli
specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit.,
n. 1958 e segg.).
E’ però
fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche
conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e
del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso
attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit.,
n. 1408).
5.2
Per
quanto qui concerne, non è contestato che i committenti AP 1 e AP 2 disponevano
di progettisti che fungevano anche da D__________ – gli ingegneri __________ e __________
M__________ – ai quali essi si sono affidati e che perciò li rappresentavano
nei confronti dell’appaltatrice. Gli appellanti ammettono anzi “che la D__________
ha una responsabilità importante nell'esecuzione dell'opera” (appello, punto 15
pag. 9 verso il basso). Essi neppure contestano l'accertamento del Pretore secondo
il quale “l'attrice era unicamente responsabile della fornitura e della posa
delle opere oggetto di esame”, non avendole essa “né disegnate né progettate”,
mentre la “responsabilità della progettazione e della D__________ era dello
studio d'ingegneria M__________” (sentenza impugnata, consid. 11). Tantomeno è
contestato il fatto che AO 1 non disponeva di conoscenze tecniche superiori a
quelle dei committenti e del progettista/D__________. I convenuti non hanno mai
sostenuto il contrario.
Gli appellanti
sostengono che saremmo tuttavia in presenza “di un errore tecnico manifesto
facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale è AO 1” la quale “era o
doveva perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e “darne
avviso ai committenti” in “virtù del suo obbligo di diligenza” (appello punto
15.
pag. 9 verso il basso). Trattasi di eccezioni e argomenti nuovi, sostenuti
per la prima volta in sede d'appello e quindi palesemente irricevibili (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC). A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che
incombeva semmai ai convenuti (committenti) l'onere di provare (art. 8 CC) l'esistenza
di errori macroscopici, o l’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle
più elementari regole dell’edilizia, e quindi l'obbigo dell'attrice
(appaltatrice) di notificare a loro il proprio dissenso. I convenuti, non solo
non hanno chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria atta a comprovare
simili circostanze, ma si sono limitati a produrre perizie di parte che nulla
permettono di ricavare in relazione ai pretesi macroscopici errori di cui
l'attrice avrebbe dovuto avvedersi e segnalare ai committenti. Neppure le
deposizioni dei testi ing. __________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 5-6) e ing.
B__________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 7), menzionate dagli appellanti
(appello, punto 15 pag. 8 in basso e pag. 9 dall'alto verso il mezzo e punto 16
pag. 10 verso l'alto) alle quali questi ultimi attribuiscono – a torto – la
valenza di referto peritale (cfr. appello, punto 15 pag. 8 verso il basso),
permettono di ritenere l'esistenza dei pretesi errori macroscopici, da
segnalare ai committenti dall'attrice, per opere da lei eseguite. L'appello si
rivela pertanto comunque infondato.
Gli
appellanti si aggravano pure per la riduzione delle pretese dell'attrice di fr.
200.
– operata dal Pretore in relazione al difetto della manovella di apertura
di una porta finestra. Essi sostengono – senza addurre motivazioni di alcun
genere o riferimento a prove – che l'importo in questione sarebbe insufficiente
per riparare il difetto della manovella e sarebbe stato determinato dal primo
giudice in modo arbitrario (appello, pag. 11 nel mezzo). Non motivato – nella
misura in cui i ricorrenti neppure si esprimono sulla somma che sarebbe
necessaria per rimediare al difetto – l'appello si avvera ancora una volta
palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPT-TI, m. 10 ad art. 309).
6.
Visto
quanto precede, l'appello, manifestamente infondato e irricevibile, deve essere
respinto. Gli oneri processuali, comprensivi di tasse e spese, seguono
l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC) e sono calcolati sul
valore di fr. 43'141.15. All'appellata, che non ha presentato osservazioni, non
vengono assegnate ripetibili d'appello.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
14.
maggio 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'200.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
1'250.-
in parte già
anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a loro carico. Non si
assegnano ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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