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Decisione

12.2008.103

Locazione - protrazione

23 dicembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici – l'ultimo redatto il 18 dicembre 2007 dal Dr. ____________________

J__________ (doc. C) – che attestano la residenza primaria a Novazzano e non a

Chiasso. A titolo abbondanziale si rileva che anche la verifica del domicilio

eseguita da questa Corte tramite il registro ufficiale movpop, per

l'intimazione della presente sentenza, indica ancora oggi l'indirizzo civile ed

economico di Novazzano.

Questo

accertamento non è privo di rilievo. Secondo la dottrina, devono infatti essere

ammessi meno facilmente gli effetti gravosi della disdetta quando essa riguarda

una residenza secondaria o un appartamento occupato solo episodicamente (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, n.

3.5 pag. 775). Ciò vale palesemente per il caso ora in esame, ritenuto che

l'istante ha anche ammesso che l'appartamento oggetto della locazione è stato

semmai destinato a dare “ospitalità” a terzi, che, nel caso l'ospitalità fosse

stata loro negata, ci sarebbe stata come conseguenza che i medesimi si

sarebbero “trovati davanti a una serie di difficoltà e più precisamente senza

un posto dove andare” (plico di documenti nella mappetta Ufficio di

conciliazione, lettera 4 febbraio 2007 di AO 1 a AP 1). La disdetta del

contratto di locazione – diversamente da quanto sostenuto dal Segretario

assessore, secondo il quale la convenuta non avrebbe invocato un interesse

proprio – appare connessa precisamente con la presenza nell'appartamento di

terzi indesiderati, dei quali AP 1 ha pure chiesto l'allontanamento (cfr. plico

di documenti nella mappetta Ufficio di conciliazione, motivazione della

disdetta del 30 marzo 2007/4 aprile 2007). Dagli atti non emerge d'altronde che

il locatore avesse dato il suo consenso alla presenza stabile di terzi

nell'appartamento o alla sublocazione.

L'istante

neppure ha sostenuto un qualsivoglia motivo che permetta di giustificare che il

suo stato di salute – di cui è conosciuto solo il grado invalidante – le renda

necessario il mantenimento di una residenza (secondaria) a Chiasso, benché sia

domiciliata a Novazzano ed abbia già una residenza (primaria) in quest'ultimo

comune.

In simili

circostanze la protrazione del contratto di locazione non appare giustificata.

L'appello merita pertanto di essere accolto e la sentenza del Segretario

assessore riformata nel senso di respingere l'istanza di protrazione della

locazione presentata da AO 1.

7. L'appello

deve pertanto essere accolto e la sentenza del Segretario assessore riformata

nel senso di respingere l'istanza di protrazione della locazione presentata da AO

1. L'accoglimento del gravame implica di riformare anche il giudizio del primo

giudice su tassa di giustizia, spese e ripetibili, calcolate su un valore

litigioso di fr. 13'656.– (fr. 569.– x 24 mesi), nel senso di mettere le

medesime a carico dell'istante in ragione della totale soccombenza.

Analogamente vanno decisi gli oneri processuali di appello, calcolati su in

valore litigioso di fr. 6'828.– (fr. 569.– x 12 mesi).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 15 maggio

2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 maggio 2008 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, è così

riformata:

1. L'istanza è respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico di AO 1.

L'istante rifonderà alla convenuta fr. 400.– a titolo di ripetibili.

2.

Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

200.

-

b) spese fr.

50.

-

fr.

250.

-

da anticiparsi

dall'appellante, sono poste a carico della parte appellata. AO 1 rifonderà fr.

200.

– a AP 1 a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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