12.2008.104
Convenzione di Lugano - riconscimento e exequatur di sequestro conservativo italiano
13 settembre 2011Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2008.104
Data decisione, Autorità:
13.09.2011, IICCA
Titolo:
Convenzione di Lugano - riconscimento e exequatur di sequestro conservativo italiano
ESECUZIONE
PROVVEDIMENTO PROVVISORIO
RICONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 31 CL
art. 39 CL
art. 513b cpv. 3 CPC-TI
art. 513c cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.104
Lugano
13 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. CN.2008.414
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 23
aprile 2008 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
tutti rappr. da
RA 1
contro
AO 1
con cui gli
istanti hanno chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera
l’ordinanza 3 aprile 2008 con cui il Tribunale civile di __________ __________
confermava l’ordinanza 31 dicembre 2007 autorizzando a favore degli istanti il
sequestro conservativo del saldo attivo del conto bancario cifrato, presso __________
__________ __________, denominato “__________” di pertinenza del convenuto fino
a concorrenza di € 600'000.- (corrispondenti a fr. 963'619.15),
con il conseguente ordine all’UE di eseguire un pignoramento provvisorio ex
art. 83 LEF (adattato alle esigenze dell’art. 39 CL) di tutti i suoi averi
patrimoniali depositati in banca, domande che il Pretore, con sentenza 24
aprile 2008, ha accolto, riconoscendo e dichiarando esecutiva l’ordinanza 3
aprile 2008, nonché ordinando quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39
CL il pignoramento provvisorio (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto,
di cui ha pure previsto alcune condizioni di decadenza;
ed ora
sull’opposizione 2 maggio 2008 degli istanti, che, previa adozione di misure
supercautelari e cautelari, chiedono la parziale riforma della sentenza
pretorile nel senso di ordinare quale corollario del giudizio di exequatur il
pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi patrimoniali del
convenuto senza prevedere condizioni di decadenza del provvedimento o prevedendone
solo alcune, e di stralciare o modificare le condizioni di decadenza del
pignoramento provvisorio ex art. 39 CL (adattato) ordinato dal Pretore, il
tutto protestando spese e ripetibili;
sentite le
parti all’udienza di discussione del 17 novembre 2008 e all’udienza di dibattimento
finale del 6 luglio 2011, alla quale il convenuto non è comparso;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con ordinanza 3 aprile 2008 (doc. B) il
Tribunale civile di __________, confermando di fatto un’analoga ordinanza resa
il 31 dicembre 2007, ha autorizzato AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 al sequestro
conservativo ex art. 671 CPC/It, fino a concorrenza di € 600'000.-, del saldo
attivo del conto bancario cifrato denominato “__________” e di pertinenza di AO
1, presso __________; esso ha inoltre fissato un termine di 60 giorni per
l’instaurazione del giudizio di merito.
2.Con istanza 23 aprile 2008 AP 1, AP 2,
AP 3, AP 4 e AP 5 (in seguito: istanti) hanno chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza
3 aprile 2008 del Tribunale civile di __________ che, dopo contraddittorio,
ordinava il sequestro conservativo, postulando che fosse di conseguenza ordinato
all’UE di Lugano di procedere in loro favore al pignoramento provvisorio ex
art. 83 LEF (adattato alle esigenze dell’art. 39 della Convenzione concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile [CL], RS 0.275.11) di tutti gli averi patrimoniali di AO 1 depositati in
banca (in seguito: convenuto) fino a concorrenza dell’importo stabilito nell’ordinanza,
corrispondente a fr. 963'619.15.
3.Il Pretore, con sentenza 24 aprile 2008, ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1). Egli ha innanzitutto riconosciuto e dichiarato
esecutiva l’ordinanza 3 aprile 2008 (dispositivo n. 1§). Ha quindi ordinato
quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL il pignoramento
provvisorio degli averi patrimoniali del convenuto (dispositivo n. 2), precisandone
le condizioni di attuazione (dispositivi n. 3-3.5) e di decadenza (dispositivi
n. 4-4.5). Ha infine posto gli oneri processuali, di complessivi fr. 500.-, a
carico del convenuto, senza attribuzione di ripetibili (dispositivo n. 5).
4.Con opposizione 2 maggio 2008, corredata
di una richiesta di adozione di misure supercautelari e cautelari (e meglio lo
stralcio o in subordine la modifica delle condizioni di decadenza del
provvedimento conservativo nel frattempo ordinato), gli istanti hanno chiesto
la parziale riforma della sentenza pretorile nel senso di ordinare quale corollario
del giudizio di exequatur di cui al dispositivo n. 1§ il pignoramento
provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto
senza prevedere condizioni di decadenza del provvedimento o prevedendone solo
alcune, e di stralciare o almeno modificare le condizioni di decadenza del
pignoramento provvisorio ex art. 39 CL (adattato) ordinato dal Pretore ai
dispositivi n. 4.4-5, protestando spese e ripetibili. Essi hanno in sostanza
rilevato che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare il pignoramento
provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) da loro richiesto, qui reiterato, e che
le condizioni di decadenza del provvedimento ordinato dal primo giudice - di
per sé non contestato, anche se mai richiesto - non erano giustificate alla
luce del fatto che il giudizio italiano oggetto di exequatur non era una
decisione di merito ma una semplice misura cautelare.
5.Citato all’udienza di discussione
dell’8 luglio 2008, il convenuto, con fax 3 luglio 2008, ha chiesto di rinviare l’udienza e di poter accedere al gratuito patrocinio. In occasione dell’udienza
di discussione, così rinviata al 20 agosto 2008, gli istanti si sono confermati
nella loro opposizione, sia per quanto riguardava le domande cautelari sia per
quelle di merito. Accertato che la relativa citazione non era però pervenuta al
convenuto, l’udienza di discussione è stata ripetuta il 17 novembre 2008. In quell’occasione, presenti entrambe le parti, gli istanti hanno ribadito le contestazioni
enunciate nell’opposizione segnalando di aver tempestivamente avviato l’azione
di merito in Italia, mentre il convenuto si è opposto sia al sequestro
conservativo sia all’opposizione di controparte ed ha nel contempo chiesto di
poter partecipare alla procedura con l’assistenza di un legale da lui già
contattato, con conseguente richiesta di rinvio della discussione, al che la
presidente della Camera gli ha assegnato un termine di 15 giorni per indicare
il nome del suo legale svizzero, precisando che le parti sarebbero state in
seguito citate per il dibattimento finale. Preso atto che il termine assegnato
era infruttuosamente scaduto, la presidente ha quindi citato le parti all’udienza
di dibattimento finale, che, dopo varie vicissitudini (rinvii, difficoltà di
intimazione all’estero, mancata comparsa di entrambe le parti all’udienza), ha
infine potuto aver luogo il 6 luglio 2011. In quell’occasione gli istanti hanno ribadito l’opposizione; il convenuto non è invece comparso.
6. In
questa sede occorre pronunciarsi sull’opposizione e non già solo sulle domande
cautelari inoltrate contestualmente alla stessa. Non è innanzitutto chiaro se queste
ultime domande siano state mantenute in occasione dell’udienza di discussione,
esse essendo sì state menzionate dagli istanti nel corso dell’udienza del 20
agosto 2008, di fatto poi annullata, ma non in quella successiva del 17
novembre 2008. In ogni caso, esse non sono più state menzionate in occasione
dell’udienza di dibattimento finale del 6 luglio 2011. Ma non solo. La frase
verbalizzata nel corso di quell’udienza secondo cui “la Camera deciderà
sull’opposizione senza ulteriori formalità” lascia intendere che il presente
giudizio avrebbe per l’appunto riguardato l’opposizione, senza quindi necessità
di pronuncia sulle eventuali domande cautelari, di fatto abbandonate, al più
tardi, a quel momento. E comunque, con l’emanazione di questo giudizio di
merito, l’eventuale richiesta di adozione di misure cautelari sarebbe divenuta
priva d’oggetto.
7. A
questo stadio della lite non è contestato che l’ordinanza 3 aprile 2008 del
Tribunale civile di __________ debba essere riconosciuta e dichiarata esecutiva
in Svizzera (dispositivi n. 1 e 1§). Neppure è contestato il pignoramento
provvisorio ex art. 39 CL degli averi patrimoniali in banca del convenuto ordinato
dal Pretore (dispositivo n. 2) con le rispettive condizioni di attuazione
(dispositivi n. 3-3.5), le uniche censure riguardando - come detto - le
condizioni di decadenza del provvedimento di cui ai dispositivi n. 4-4.5 e
l’adozione (aggiuntiva) del pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) quale
corollario del giudizio di exequatur di cui ai dispositivi n. 1 e 1§. La
contestazione del convenuto nei confronti del sequestro conservativo italiano,
ossia della decisione oggetto di exequatur, è invece irricevibile, siccome non
formulata con una formale opposizione e neppure motivata, e comunque è infondata
anche nel merito, non essendo possibile contestare il buon fondamento della
decisione da riconoscere all’estero (art. 34 cpv. 3 CL).
8. Nel
dispositivo n. 4 il Pretore ha stabilito che il pignoramento provvisorio
(adattato) da lui ordinato quale misura conservativa ai sensi dell’art. 39 CL
sarebbe decaduto a determinate condizioni e meglio: nel caso in cui il
convenuto ottiene una decisione di reiezione della decisione di exequatur
debitamente cresciuta in giudicato (dispositivo n. 4.1); se la parte istante
non avvia la procedura esecutiva nel termine di due mesi dalla crescita in
giudicato della decisione di exequatur, così come se nel termine di due mesi
dalla ricezione del precetto esecutivo cui è stata interposta opposizione non
viene richiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice competente
(dispositivo n. 4.2); se la procedura esecutiva è già stata iniziata e la parte
istante non richiede il rigetto definitivo dell’opposizione entro un mese dalla
crescita in giudicato della decisione di exequatur (dispositivo n. 4.3); nei
casi di cui ai punti 4.2 e 4.3: se la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione viene respinta (dal giudice competente o dall’autorità di
ricorso) e tale decisione non viene impugnata rispettivamente la decisione di
reiezione del ricorso cresce in giudicato; se la parte istante dopo aver
ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione e alla ricezione della
decisione dell’ultima istanza non richiede entro 40 giorni la continuazione
dell’esecuzione giusta l’art. 88 LEF (e ciò a prescindere dalla questione di
sapere se al mezzo di impugnazione è stato o meno concesso effetto sospensivo)
(dispositivo n. 4.4); se la parte istante ottiene il pignoramento definitivo
oppure se il pignoramento definitivo non può essere concesso (dispositivo n.
4.5).
8.1 Con
la prima censura gli istanti chiedono in via principale di stralciare le
condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio (adattato) ordinato dal
Pretore e in via subordinata di modificarle nel senso che esso sarebbe decaduto
solo: (1) nel caso in cui il convenuto ottiene una decisione di reiezione della
decisione di exequatur debitamente cresciuta in giudicato; (2) se la parte
istante non ossequia il termine di 60 giorni previsto nell’ordinanza 23 aprile
2008, oggetto dell’exequatur, per l’instaurazione del giudizio di merito; (3)
nel caso di decisione cresciuta in giudicato di revoca dell’ordinanza 23 aprile
2008 o di decisione cresciuta in giudicato di reiezione del giudizio di merito;
(4) se la parte istante non presenta in Svizzera un’istanza di exequatur del
giudizio di merito cresciuto in giudicato entro il termine di due mesi dalla
ricezione del medesimo; (5) nel caso in cui il convenuto ottiene una decisione
cresciuta in giudicato di reiezione dell’istanza di exequatur della decisione
di merito; (6) se l’istante non avvia la procedura esecutiva nel termine di due
mesi dalla crescita in giudicato della decisione di exequatur del giudizio di
merito, così come se nel termine di due mesi dalla ricezione del precetto
esecutivo cui è stata interposta opposizione non viene richiesto il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice competente; (7) se la procedura
esecutiva è già stata iniziata e la parte istante non richiede il rigetto
definitivo dell’opposizione entro un mese dalla crescita in giudicato della
decisione di exequatur della decisione di merito; (8) nei casi di cui ai punti
6 e 7: se la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione viene respinta (dal
giudice competente o dall’autorità di ricorso) e tale decisione non viene
impugnata rispettivamente la decisione di reiezione del ricorso cresce in
giudicato; se la parte istante dopo aver ottenuto il rigetto definitivo
dell’opposizione e alla ricezione della decisione dell’ultima istanza non
richiede entro 40 giorni la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 88 LEF
(e ciò a prescindere dalla questione di sapere se al mezzo di impugnazione è
stato o meno concesso effetto sospensivo); (9) se la parte istante ottiene il
pignoramento definitivo oppure se il pignoramento definitivo non può essere
concesso.
8.2 Visto
che il giudizio italiano oggetto di exequatur non era una decisione di merito
ma una semplice misura cautelare, è a ragione che gli istanti hanno evidenziato
che le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio (adattato) ordinate
dal Pretore risultavano eccessivamente severe (in particolare i dispositivi n.
4.2-4.4) e che quelle ora proposte con la loro domanda subordinata tenevano
meglio conto dell’effettiva situazione di fatto. La questione non necessita
tuttavia di essere approfondita, dovendosi già accogliere la loro domanda
principale, volta ad ottenere lo stralcio di tutte le condizioni di decadenza
del pignoramento provvisorio (adattato) ordinato dal Pretore. La giurisprudenza
cantonale, correttamente citata dagli istanti (II CCA 31 gennaio 2005 inc. n.
12.2004.128, pubbl. in: NRCP 2005 552), ha in effetti già avuto modo di
stabilire, in un caso - analogo a quello in esame - in cui il giudizio estero
da riconoscere era un sequestro conservativo di beni in vista di una futura
causa di risarcimento danni, che il provvedimento conservativo da ordinare non
poteva andare oltre alla semplice esecuzione del pignoramento provvisorio e che
in particolare non appariva opportuno (recte: giustificato) prevedere la
decadenza del pignoramento provvisorio se la successiva procedura esecutiva
rispettivamente, non essendo questa possibile, la successiva domanda di
sequestro non fossero state promosse entro un determinato termine dalla
crescita in giudicato della sentenza straniera statuente nel merito sulla
pretesa di risarcimento, il destino dei beni bloccati dipendendo in effetti
esclusivamente dalle successive decisioni adottate dal tribunale estero, fermo
restando che le stesse, per poter esplicare i loro effetti in Svizzera,
avrebbero a loro volta dovuto essere oggetto di una procedura di exequatur. Del
resto, con il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della
sentenza cautelare estera, quest’ultima esplica già di per sé i suoi effetti
cautelari nel nostro Paese, per cui non è (più) necessario stabilire eventuali condizioni
per la decadenza del provvedimento conservativo ordinato ai sensi dell’art. 39
CL, che come tale ha valenza solo fino alla crescita in giudicato della
sentenza di exequatur ed è di fatto “sostituito” dalla sentenza cautelare
estera riconosciuta e dichiarata esecutiva, tanto più che le stesse erano
comunque escluse dalla dottrina e dalla giurisprudenza (riferite ad eventuali
fissazioni di termini di decadenza o a eventuali procedure di convalida del
provvedimento conservativo, cfr. CGCE 3 ottobre 1985 causa n. 119/84 Capelloni
e Aquilini c/ Pelkmans n. 27 segg. e n. 31 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 9 e 11 ad art. 47 EuGVO; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 122
ad art. 47 CLug; Donzallaz, La
Convention de Lugano, n. 4127; Atteslander-Dürrenmatt,
Sicherungsmittel “à discretion”? - Zur Umsetzung von Art. 39 LugÜ in der
Schweiz, in: AJP 2001 p. 185; Kaufmann-Kohler,
L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano: titres
susceptibiles d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures
conservatoires, in: SJ 1997 p. 577; II CCA 4 dicembre 2002 inc. n. 12.2002.184
pubbl. in: NRCP 2003 513).
9. Con
la seconda ed ultima censura gli istanti, ribadendo che in Italia il sequestro
conservativo ex art. 671 CPC/It, ora riconosciuto e reso esecutivo in Svizzera,
veniva messo in atto secondo le norme del pignoramento (art. 678 CPC/It),
chiedono di completare il dispositivo n. 1§ della decisione pretorile nel senso
che, quale corollario del giudizio di exequatur, sia ordinato all’UE di
eseguire il pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi
patrimoniali del convenuto, il tutto senza prevedere condizioni di decadenza
del provvedimento o prevedendone solo alcune (e meglio quelle da loro già
proposte per il pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL, cfr. supra
consid. 8.1). La richiesta è solo parzialmente fondata. La procedura di
exequatur è di principio volta all’ottenimento di un semplice titolo e meglio
della dichiarazione di esecutività (cosiddetto “titelschaffendes Verfahren”,
cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n.
227 e 243 ad art. 38 CLug), giudizio che si conclude di regola con
l’autorizzazione all’esecuzione forzata e non con l’ordine vero e proprio di
esecuzione forzata (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 233 ad art. 38 CLug). Se del caso il giudice è tuttavia autorizzato o
persino tenuto, eventualmente anche solo su richiesta del creditore (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 160 seg. ad
art. 38 CLug), a concretizzare la sua decisione mediante interpretazione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 243 e 155 ad
art. 38 CLug), anche nel dispositivo (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 163 ad art. 38 CLug), fermo restando che è in particolare consigliabile
fornire indicazioni precise qualora sia stata chiesta l’esecuzione di disposizioni
con cui i giudici dello Stato richiesto non sono confrontati quotidianamente (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 161 ad art.
38 CLug). È quello che è avvenuto nel caso concreto, i giudici svizzeri non
essendo confrontati tutti i giorni con un sequestro conservativo italiano.
Accertata
con ciò l’ammissibilità della richiesta degli istanti volta alla precisazione
della sentenza di exequatur, resta da stabilire se essi possano pretendere la
sua completazione con l’ordine all’UE di eseguire, in applicazione dell’art. 83
LEF, il pignoramento provvisorio (adattato) di tutti gli averi patrimoniali
depositati in banca e di competenza del convenuto. Il quesito va risolto
negativamente. Nonostante la legislazione italiana prescriva che il sequestro
conservativo su beni mobili debba essere eseguito secondo le norme stabilite
per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (art. 678 CPC/It), si
osserva in effetti che il provvedimento oggetto di exequatur, concernente il
sequestro conservativo, presso __________, del saldo attivo del conto bancario
cifrato denominato “__________” e di pertinenza del convenuto, è in Svizzera meglio
assimilabile ad un sequestro ex art. 274 segg. LEF, visto che la sentenza del Tribunale
civile di __________ definiva con precisione l’oggetto da sequestrare e non faceva
alcun obbligo al debitore di pronunciarsi su altri eventuali beni da pignorare.
In definitiva, la soluzione corretta, che dev’essere adottata, è quella di
completare il giudizio di exequatur con l’ordine all’UE di eseguire, in
applicazione degli art. 274 segg. LEF, il sequestro di tutti gli averi
patrimoniali depositati in banca di competenza del convenuto.
10. Ne
discende il parziale accoglimento dell’opposizione 2 maggio 2008 nel senso che,
in parziale riforma della sentenza 24 aprile 2008, le condizioni per la decadenza
del pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL (adattato) ordinato dal
Pretore ai dispositivi n. 4-4.5 devono essere annullate e il giudizio di
exequatur di cui al dispositivo n. 1§ deve essere completato con l’ordine
all’UE di eseguire, giusta l’art. 274 segg. LEF, il sequestro di tutti gli averi
patrimoniali depositati in banca di competenza del convenuto (nuovo dispositivo
n. 1§§).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono
la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che il
convenuto, che aveva a suo tempo instato per l’ottenimento del gratuito
patrocinio, può essere esentato dal pagamento dei limitati oneri processuali
della causa qui posti a suo carico, la sua situazione di indigenza essendo
stata resa verosimile già dal fatto di essere stato oggetto di sequestri
conservativi insufficienti al suo luogo di domicilio (doc. D) e la sua attuale resistenza
in lite risultando almeno in parte giustificata (art. 3 e 14 Lag); ciò non
toglie il suo obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità
ripetibile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’opposizione 2 maggio 2008 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 è
parzialmente accolta. Di conseguenza la sentenza 24 aprile 2008 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, invariati gli altri dispositivi, é così
riformata:
1§§
(nuovo) Viene
fatto ordine all’Ufficio esecuzioni di Lugano di procedere al sequestro giusta
gli art. 274 segg. LEF di tutti gli averi patrimoniali di qualsiasi natura,
compresi crediti, titoli azionari, obbligazioni e simili, depositati sulla
relazione bancaria di cui al conto cifrato “__________” n. __________,
intestato a AO 1, __________, __________ __________, presso __________, __________,
o comunque ad essa inerenti, nonché ogni altro avere patrimoniale di qualsiasi
natura intestato a AO 1 presso la medesima banca fino a concorrenza
dell’importo di € 600'000.- corrispondenti a fr. 964'232.02.
4-4.5
(annullati)
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di opposizione presentata da AO 1 è accolta.
III. Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese
fr. 200.-
Totale
fr. 600.-
sono
caricate agli opponenti in solido per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico del
convenuto e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. Il
convenuto rifonderà agli opponenti fr. 500.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione:
- Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
- Ufficio
esecuzioni, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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