12.2008.106
Lavoro - personale a prestito - perdita di guadagno in caso di malattia
16 ottobre 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.106
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_541/2008, 04.08.2009
Titolo:
Lavoro - personale a prestito - perdita di guadagno in caso di malattia
MALATTIA
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 319 CO
art. 324a CO
art. 20 LC
Incarto n.
12.2008.106
Lugano
16 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI(CL).2007.133
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 12
luglio 2007 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 30'000.– oltre interessi a titolo di indennità
giornaliere di malattia, domande avversate dalla convenuta;
domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 7 maggio
2008 respingendo l'istanza e condannando l'istante a rifondere alla convenuta
fr. 1'200.– a titolo di ripetibili;
appellante l'istante che, con atto d'appello 19 maggio 2008, chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni del 10 giugno 2008 la convenuta propone la
reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;
preso
atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito
alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie
osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza
emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in
DTF 134 I 184), l’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato,
mentre la convenuta non ha risposto;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: 1. Il
31 maggio 2005 AO 1 (in seguito AO 1) e AP 1 hanno sottoscritto un contratto
quadro di lavoro nell'ambito di un'attività a carattere temporaneo (doc. D). Il
contratto in questione prevede una clausola 4.9 relativa all'infortunio:
“Durante l'esecuzione di un incarico presso
una ditta utente, il collaboratore temporaneo è assicurato presso la __________
contro i rischi d'infortuni professionali e – qualora lavori almeno 8 ore alla
settimana – contro i rischi d'infortuni extraprofessionali, giusta le
disposizioni legali in vigore (vedi Promemoria n° 2 concernente detta
assicurazione).
Le
prestazioni della S__________ sostituiscono l'obbligo di versare il salario
giusta l'art. 324a CO. Dal momento dell'accettazione dell'infortunio da parte
della S__________, AO 1 versa al collaboratore temporaneo il salario durante il
periodo d'attesa, in applicazione dell'art. 324b CO, a condizione che il
rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o che sia stato stipulato per più
di tre mesi (art. 324a CO).”
Il
contratto prevede pure la seguente clausola 4.7 relativa all'Assicurazione
contro la perdita di guadagno in caso di malattia:
“Il
collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia (vedi Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA) presso la
società d'assicurazione V__________ __________ SA fino alla scadenza del
contratto d'incarico. La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo
giorno e copre, per una durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero
calcolato a partire dall'inizio dell'anno o quello della durata effettiva
dell'incarico se essa è più corta.
In
ogni modo, il diritto ad un'indennità cessa, in caso di disdetta del contratto,
l'ultimo giorno d'incarico. E' inoltre fatto riferimento alle condizioni
generali d'assicurazione che sono parte integrante del presente contratto
(vedasi Promemoria 1 concernente detta assicurazione).
Le
prestazioni dell'assicurazione sostituiscono l'obbligo di versare il salario
secondo l'art. 324a CO.
Per
avere diritto alle prestazioni di cui sopra, è obbligatoria la presentazione di
un certificato medico valido entro 3 giorni”.
Al
contratto sono allegati i menzionati Promemoria n. 1 e 2 (doc. E).
2. Il
31 maggio 2005, AP 1 – con riferimento al contratto quadro sopra citato – ha
stipulato un contratto d'incarico con la AO 1 mediante il quale è stato messo a
disposizione di I__________ __________ Sagl, in qualità di lavoratore edile
(doc. G) a far tempo dal 2 giugno 2005. Con successivi contratti d'incarico
egli è poi stato messo a disposizione, sempre quale lavoratore edile, di P__________
& __________ SA, dall'8 giugno 2005 (doc. H), di __________. S__________
AG, dal 4 luglio 2005 (doc. I) e della ditta G__________ & S__________, dal
7 novembre 2005 (doc. L).
3. Il
25 novembre 2005, AP 1 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, divenendo
totalmente inabile (doc. N); la S__________ ha di conseguenza incominciato a
versare le indennità previste (doc. R). Con lettera 23 gennaio 2006, AO 1 ha notificato a AP 1 la disdetta del contratto d'incarico, con il quale era stato messo a disposizione
della ditta G__________ & S__________, ciò con effetto dal 1° febbraio 2006 in base alla clausola 7 del contratto quadro di lavoro (doc. Q). Con decisione 13 luglio 2006
(doc. O), S__________ stabiliva l'interruzione delle prestazioni assicurative
(indennità giornaliere e spese di cura) a far tempo dal 1° agosto 2006,
ritenuto che, a suo dire, la sintomatologia che l'assicurato ancora presentava
non era più da ritenersi in relazione causale con l'infortunio del 25 novembre
2005, “bensì da attribuire ad affezioni di natura extra-infortunistica, come
documentato dai diversi accertamenti clinici e diagnostici”; nella decisione
veniva pure indicato che “ulteriori prestazioni a titolo di inabilità
lavorativa e cura medica” non andavano quindi “più a carico dell'assicurazione
infortuni, ma – semmai – a carico del competente assicuratore malattia” (RA 1
SA) [doc. O]. Questa decisione è stata confermata dalla stessa S__________ il
28 agosto 2006 in evasione dell'opposizione presentata da AP 1 (doc. P). Con lettera
25 ottobre 2006, V__________ SA ha comunicato a AP 1 di non riconoscere “il
diritto alle indennità giornaliere” in base al contratto collettivo per perdita
di salario in caso di malattia, in quanto “il suo mandato lavorativo presso la
società AO 1” era “terminato il 1° febbraio 2006” e “l'incapacità lavorativa dovuta a malattia” si era verificata “dopo la sua uscita dal
contratto collettivo citato, ovvero il
1° febbraio 2006” (doc. AB).
4. Con
istanza 12 luglio 2007, AP 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 30'000.–
oltre interessi, a titolo di indennità giornaliere di malattia dal 1° agosto
2006 al 31 marzo 2007. Egli ha sostenuto di non aver considerato la lettera speditagli
da AO 1 il 23 gennaio 2006 come una disdetta del contratto di lavoro, “ma
soltanto come la comunicazione che la convenuta aveva sostituito l'operatore
presso il proprio cliente”. In ogni caso, a suo dire, “fino al 31 luglio 2006,
è stato inabile al lavoro a causa dell'infortunio, ed egli ha sempre ricevuto
il salario rispettivamente l'indennità giornaliera, non dalla S__________, ma
bensì direttamente dal datore di lavoro medesimo, a dimostrazione che il
contratto non era stato rescisso”. L'istante aggiunge che quando ha dipoi
ricevuto la comunicazione dell'assicurazione V__________ – secondo la quale
“era uscito dalla cerchia della collettiva aziendale il 1° febbraio 2006” e quindi non era possibile il riconoscimento dell'indennità giornaliera – è rimasto sorpreso,
perché non appariva per nulla chiaro che il contratto di lavoro fosse stato
disdetto. Comunque, ha rilevato ancora l'istante, indipendentemente dalla
validità o meno del contratto, nessuno gli ha proposto il passaggio
all'assicurazione individuale, benché ciò rientrasse nei compiti del datore di
lavoro a norma del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera (CNM); anzi, anche nell'ipotesi in cui fosse stato informato, il
passaggio all'assicurazione individuale non gli sarebbe stato consentito, come
si evincerebbe dal Promemoria 1 che gli è stato consegnato all'inizio del
rapporto di lavoro. Quindi, ha concluso che, alla luce della “giurisprudenza
recente anche federale” la convenuta gli doveva il pieno risarcimento del danno,
costituito dalle indennità di malattia che egli avrebbe potuto percepire dalla
V__________ dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007.
All'istanza
si è opposta la convenuta, evidenziando che non c'erano dubbi “circa l'avvenuto
licenziamento, giacchè la comunicazione con la quale è stato comunicato il
licenziamento parla chiaramente della disdetta del contratto d'incarico” e che
la sorte del contratto quadro di lavoro è irrilevante perché la copertura
assicurativa copre unicamente i contratti d'incarico. Secondo la convenuta, la
richiesta di risarcimento andava respinta perché il licenziamento è avvenuto
regolarmente durante il periodo d'infortunio, mentre il caso di malattia è
avvenuto successivamente, quando non vi era più rapporto di lavoro.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente alla
discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
5. Con
sentenza 7 maggio 2008, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha respinto l'istanza, condannando l'istante a rifondere alla
convenuta fr. 1'200.– a titolo di ripetibili. Secondo il primo giudice il
contratto d'incarico che legava l'istante e la convenuta per lo svolgimento
dell'attività presso la ditta G__________ & S__________ SA è stato
validamente disdetto – con preavviso di due giorni – per fine gennaio 2006. Il
fatto che il contratto quadro di lavoro fosse eventualmente ancora in vigore,
nulla toglierebbe all'avvenuto scioglimento del contratto individuale di lavoro
testè citato per fine gennaio 2006, come nulla toglierebbe la circostanza
secondo cui S__________ abbia continuato anche dopo tale data a versare le sue
indennità per l'infortunio occorso a AP 1 il 25 novembre 2005. Il primo giudice
aggiunge che si può affermare che l'istante ha subìto le conseguenze di una
malattia a partire dal 31 luglio 2006; non essendo egli più stato al beneficio
di un contratto di lavoro al momento del sopraggiungere di tale malattia, non
può, a suo dire, pretendere di beneficiare di un salario o di una prestazione
sostitutiva del salario. Altrimenti detto, conclude il primo giudice, la
perdita di guadagno per l'infortunio subìto da AP 1 è stata rettamente presa a
carico, oltre la durata del rapporto di lavoro, da S__________; l'istante non è
dunque stato privato delle indennità che avevano incominciato ad essere
corrisposte prima della fine del contratto. In seguito però, allorquando alla
base dell'incapacità lavorativa è subentrata un'altra causa (malattia), vale a
dire il 1° agosto 2006, l'istante non era (più) al beneficio di un contratto di
lavoro, per cui non sussisteva (più) un obbligo della datrice di lavoro di
informare il lavoratore del suo diritto al passaggio ad un'assicurazione
individuale.
6. AP 1
è insorto con appello 19 maggio 2008, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 10 giugno 2008 AO 1 postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 7. Mediante
ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti
un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul
possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I
184), con l’avvertenza che il
silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di
forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre la
convenuta non ha risposto. Nulla osta quindi alla trattazione del presente
gravame.
8. Il
contratto di lavoro tra il datore di lavoro (prestatore) e il lavoratore è
retto principalmente dagli art. 319 segg. CO e dalla Legge federale sul
collocamento e il personale a prestito (LC, Legge sul collocamento), il
contenuto del contratto essendo regolato in particolare dagli art. 19 LC e 48
OC (Ordinanza sul collocamento). I contratti di lavoro temporaneo solitamente
sono conclusi per una durata determinata e sempre per un solo incarico. Il
contratto quadro di lavoro regola unicamente le condizioni valide per tutti gli
incarichi, mentre i dettagli dei singoli incarichi sono concordati da un
contratto d'incarico, stilato per ogni singolo incarico (Direttive e commenti
alla LC, ed. SECO, Berna 2003, ad art. 19 LC pag. 94). Secondo l'art. 20 cpv. 1
LC, se un'impresa è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di
obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore,
le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del
lavoro. Questo obbligo, a norma dell'art. 48a OC, si estende tra l'altro al salario
in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell'art. 324a
CO, segnatamente a causa di malattia e infortunio, come pure all'obbligo
eventuale di concludere un'assicurazione per perdita di guadagno (Wyler, Droit du travail, Berna 2008,
pag. 155).
Allorquando
il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in
materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non entra in
considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali
in materia di inesecuzione del contratto (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso,
in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e
deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al
medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8
gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55, 8 novembre 2007
inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251
consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò vale, nell'ambito del lavoro temporaneo, anche per il prestatore nei confronti
del lavoratore (Wyler, op. cit.,
pag. 288). L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte
del datore di lavoro (prestatore), compete al lavoratore (art. 183 CPC, in
relazione con l'art. 8 CC).
9. Non
è contestato che AO 1 è una ditta attiva nel settore della fornitura del
personale a prestito e soggiace alla Legge sul collocamento (LC). AO 1 e AP 1
hanno sottoscritto un contratto quadro di lavoro (doc. D). Con successivi
contratti d'incarico, AP 1 è poi stato messo a disposizione di I__________ __________
Sagl, dal 2 giugno 2005, in qualità di lavoratore edile (doc. G), di P__________
& Figli SA, dall'
8 giugno 2005 (doc. H), di __________ AG, dal 4 luglio 2005 (doc. I)
e della ditta G__________ & S__________, dal 7 novembre 2005 (doc. L). Le
predette imprese acquisitrici soggiacciono al Contratto nazionale mantello per
l'edilizia principale (CNM 2006). Conformemente all'art. 65 n. 1 CNM 2006, in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro (prestatore) non
deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute
dalla S__________ coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di attesa della
S__________ devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del
guadagno assicurato. Viene così tacitato l'obbligo da parte del datore di
lavoro di versare il salario ai sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi
trovano la loro esplicitazione nella clausola 4.9 – riportata sopra (consid. 1)
– del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti, che ne delimita la
durata al periodo di “esecuzione di un incarico presso una ditta utente”.
Secondo l'art. 64 n. 1 CNM 2006, il datore di lavoro deve inoltre
stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che
garantisca un'indennità giornaliera dell'80% dell'ultimo salario versato
secondo l'orario di lavoro contrattuale normale. Con il versamento
dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva viene interamente
tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai
sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione
nella clausola 4.7 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di
lavoro sottoscritto dalle parti, in base alla quale “il collaboratore
temporaneo” AP 1 è stato “assicurato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia”, conformemente alla LCA, “presso la società d'assicurazione V__________
__________ SA fino alla scadenza del contratto d'incarico”.
9.1 Il 5
dicembre 2005 AO 1 ha segnalato a S__________ l'infortunio sul lavoro di cui è
stato vittima AP 1 in data 25 novembre 2005 (doc. N). Non è contestato che AO 1,
nel periodo di attesa, e S__________, nel seguito, hanno versato a AP 1 l'80% del salario assicurato. L'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede
– che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione V__________ fosse tenuta
a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità
S__________, fino a concorrenza della totalità del salario perduto. Neppure
sostiene che in base al CNM 2006 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto
a garantire una simile copertura assicurativa. Del resto, quantificando il
danno, egli si è limitato a far valere le indennità di malattia che avrebbe
perso a partire dal 1° agosto 2006.
9.2 L'appellante
contesta per contro che il contratto di lavoro con l' AO 1 sia terminato il 1°
febbraio 2006. Egli non eccepisce che la disdetta sia stata data in tempo
inopportuno e, quindi, sia nulla a norma degli art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv.
2 CO, limitandosi a sostenere che, essendo in presenza di contratti a catena,
la disdetta andrebbe “posticipata almeno fino al 23 febbraio 2006 (un mese di
preavviso secondo il contratto quadro cfr. punto 7)”. Secondo il ricorrente, il
rapporto di lavoro sarebbe tuttavia terminato solo nel luglio 2006. A sostegno di ciò egli adduce “l'ambiguità della comunicazione del 23 gennaio 2006”, il fatto che gli sarebbe stata versata l'indennità giornaliera fino a luglio 2006, le
risultanze del certificato di lavoro 11 gennaio 2007 e l'attestato per
l'assoggettamento fiscale rilasciato il 25 gennaio 2006 (recte, 2007) dal quale
si evincerebbe che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 16 luglio 2006,
come pure le dichiarazioni della teste signora J__________. A torto.
9.3 L'appellante
sostiene in primo luogo che saremmo in presenza di contratti a catena, per cui
per determinare il termine di disdetta non ci si dovrebbe basare sull'ultimo
contratto d'incarico della durata di tre mesi, con conseguente termine di
disdetta di due giorni, quanto piuttosto sull'intero periodo nel quale egli ha
lavorato per le varie imprese acquisitrici. In altri termini egli ritiene di
aver maturato una certa anzianità di servizio di cui occorrerebbe tener conto,
con la conseguenza che il termine di disdetta sarebbe di un mese e la fine del
rapporto di lavoro slitterebbe in ogni caso al 23 febbraio 2006. La tesi del
ricorrente non può tuttavia essere condivisa, ritenuto che – se è pur vero che
non sembra esserci stata interruzione temporale tra un incarico e l'altro – gli
incarichi di lavoro temporaneo sono stati eseguiti presso imprese acquisitrici
sempre differenti. Il succedersi dei contratti non è dunque lesivo del divieto
dei contratti a catena (Wyler,
op. cit., pag. 453-454; DTF 129 III 124). Su questo punto l'appello si rivela
pertanto infondato.
Diversamente
da quanto sostenuto dall'appellante, la disdetta del 23 gennaio 2006 non pecca
di ambiguità. Esprime anzi in modo chiaro la volontà del datore di lavoro
(prestatore) di sciogliere – quindi disdire – per il 1° febbraio 2006 il contratto
d'incarico con il quale dal 7 novembre 2005 AP 1 era stato messo a disposizione
della ditta G__________ & S__________. Il lavoratore, con la lettera di
disdetta, veniva pure informato che le prestazioni assicurative continuavano.
Ciò che in effetti è avvenuto con il versamento delle indennità S__________. Il
fatto che queste indennità siano dipoi state versate a AP 1 fino al luglio 2006
per il tramite dell' AO 1, non comprova che il rapporto di lavoro – e meglio il
contratto d'incarico per lavorare presso la ditta G__________ & S__________
– abbia avuto validità fino al predetto mese. Tanto meno il perdurare del
menzionato rapporto contrattuale trova conferma nel certificato di lavoro 11
gennaio 2007 e nell'attestato per l'assoggettamento fiscale rilasciato il
25
gennaio 2006 (recte, 2007). Questi attestati fanno infatti riferimento in modo
improprio al versamento di un salario. Se fosse esistito un rapporto di lavoro,
con conseguente versamento di un salario, sarebbero in effetti stati dedotti i
contributi per le assicurazioni sociali AVS/AI/IPG; ciò che non è stato il
caso. La conferma della non sussistenza del contratto d'incarico dopo il 1°
febbraio 2006 è data anche dal fatto che, dopo tale data, al lavoratore non
sono più stati versati – quanto meno per il tramite di AO 1 – gli assegni
familiari a norma degli art. 6 e segg. Legge cantonale sugli assegni di
famiglia (dac. R). Anche le affermazioni della teste __________ J__________
dimostrano del resto semmai che il contratto d'incarico con la ditta G__________
& S__________ era stato disdetto per il 1° febbraio 2006 e che nulla
impediva di concludere nuovi contratti d'incarico allorquando l'interessato
fosse stato nuovamente abile al lavoro e ricollocabile. Le argomentazioni
d'appello cadono pertanto nuovamente nel vuoto, per cui è assodato che il
contratto d'incarico in questione è giunto a scadenza il 1° febbraio 2006.
10. Secondo
l'appellante la cessazione del rapporto di lavoro non sarebbe comunque decisiva
“per definire le prestazioni che il datore di lavoro deve corrispondere”
(appello, n. 7 pag. 4). Egli, con argomentazioni non essenziali, parrebbe
sostenere (appello, n. 9 e 10 pag. 4 e 5) che, per il solo fatto che abbia
concluso una polizza assicurativa per indennità di malattia non conforme alle
norme del CNM 2006 – nel caso in esame, a suo dire, la polizza assicurativa con
la V__________ non potrebbe “essere considerata equivalente ai sensi dell'art.
324 CO” (recte art. 324a CO) e non esisterebbe per il lavoratore la possibilità
di passare dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale – il
datore di lavoro sarebbe tenuto in astratto a rifondere danni a norma dell'art.
97 CO. A torto.
10.1 L'agire
del datore di lavoro va infatti esaminato in concreto. Egli è tenuto al risarcimento
solo qualora sia provato che l'assicurazione non ha versato indennità per
perdita di guadagno in caso di malattia, perché il datore di lavoro
(prestatore) non ha ossequiato agli obblighi contrattuali e convenzionali e da
ciò ne è derivato un danno per il lavoratore.
10.1.1 Per
quanto qui concerne, risulta dagli atti che AO 1 ha assicurato AP 1 contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso V__________ __________
SA “fino alla scadenza del contratto d'incarico” (doc. D, clausola n. 4.7). Non
risulta – né tantomeno l'appellante lo sostiene – che AO 1 fosse tenuta (contrattualmente
o in base al CNM 2006) a garantire una copertura assicurativa per perdita di
guadagno in caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli contratti
d'incarico. Come detto (sopra, consid. 9.2 e 9.3), l'ultimo contratto
d'incarico – quello mediante il quale AP 1 era stato messo a disposizione della
ditta G__________ & S__________ è terminato il 1° febbraio 2006. A tale data è pure terminata la copertura assicurativa garantita dall'assicurazione collettiva
per perdita di guadagno in caso di malattia, stipulata da AO 1 presso V__________
__________ SA. Si pone dunque il quesito a sapere se la malattia per la quale AP
1 avanza pretese di indennità assicurative sia iniziata prima oppure dopo tale
data. Nella prima eventualità si dovrebbe dipoi esaminare se il passaggio del
lavoratore dall'assicurazione collettiva all'individuale sia stato garantito a
norma del CNM 2006 e, nella negativa, determinarsi sulle responsabilità del
datore di lavoro (prestatore) e sul danno; nella seconda eventualità, nessuna
prestazione assicurativa sarebbe comunque dovuta al lavoratore e, di
conseguenza, i presupposti del danno imputabile al datore di lavoro sarebbero a
priori esclusi.
10.1.2 V__________
__________ SA, negando a AP 1 la copertura assicurativa, ha sostenuto che
“l'incapacità lavorativa dovuta a malattia” si sarebbe verificata a partire dal
1° agosto 2006 (doc. AB). Invero dagli atti risulta che l'infortunio sul lavoro
di cui è stato vittima l'appellante il 25 novembre 2005 ha provocato postumi infortunistici che hanno causato l'inabilità al lavoro dell'interessato
fino al 31 luglio 2006 (doc. O, P e V). Come detto (sopra, consid. 9.1 ), S__________
ha versato a AP 1 l'80% del salario assicurato fino alla predetta data e
l'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede – che,
per l'infortunio in questione, l'assicurazione V__________ fosse tenuta a
versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità S__________,
fino a concorrenza della totalità del salario perduto o che in base al CNM 2006
il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura
assicurativa. Secondo gli accertamenti di S__________, cinque mesi dopo
l'infortunio in questione, si sarebbe “sviluppata una sintomatologia
all'articolazione sacro-iliaca a sinistra” e sarebbero apparsi “problemi al
ginocchio destro e anche alla spalla destra” non causali con l'infortunio (doc.
V, pag. 3 verso il basso e pag. 4 verso l'alto). I predetti accertamenti hanno
dipoi fondato le decisioni S__________ del 13 luglio 2006 (doc. O) e 28 agosto
2006 (doc. P), non oggetto di ulteriore impugnativa presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Non vi è dunque motivo per scostarsi dai
predetti accertamenti che fanno risalire l'insorgere delle malattie non coperte
dalla S__________ al mese di aprile 2006. Del resto l'appellante non sostiene
più – diversamente da quanto parrebbe aver fatto opponendosi alla prima decisione
S__________, sulla base dei certificati medici 24 luglio 2006 del dott.
Liverani e 31 luglio 2006 dell'A__________ __________ della Regione __________
(doc. P, pag. 4 verso il basso) – che vi sarebbe un rapporto di causalità tra
l'infortunio del 25 novembre 2005 e le sintomatologie/malattie presenti
allorquando S__________ ha cessato di corrispondere le proprie prestazioni. Trattandosi
di malattie apparse almeno due mesi dopo il 1° febbraio 2006 (termine di
scadenza dell'ultimo contratto d'incarico) la copertura assicurativa della V__________
__________ non era più data né tantomeno – come detto sopra (consid. 10.1.1) –
necessaria. A titolo abbondanziale va rilevato che dagli atti non risulta che
all'insorgere delle predette sintomatologie/malattie, nell'aprile 2006, l'appellante abbia presentato entro tre giorni ad AO 1 un certificato medico a norma della
clausola 4.7 del contratto quadro di lavoro; del resto, anche se lo avesse
fatto, non essendo vigente un contratto d'incarico, RA 1 non avrebbe dovuto
versare alcuna indennità. Ne consegue che non avendo l'istante provato – e l'onere
della prova incombeva solo a lui (art. 8 CC) – che le malattie in questione
siano insorte prima del 1° febbraio 2006, ogni prestazione assicurativa per
perdita di guadagno in caso di malattia risulta a priori esclusa. Nessun danno
è quindi imputabile al datore di lavoro (prestatore) per il suo agire.
10.2 In
ragione di quanto sopra – essendo comunque esclusa a priori, nella fattispecie
ora in esame, una copertura assicurativa per le malattie in oggetto, insorte
dopo la scadenza del contratto d'incarico – può restare indeciso il quesito a
sapere se l'assicurazione stipulata da AO 1 a garanzia dello stipendio del dipendente in caso di malattia sia conforme alle disposizioni vincolanti del CNM
2006.
11. L'appellante
contesta per finire le ripetibili accordate dal primo giudice alla convenuta
nella misura di fr. 1'200.–. Egli ritiene che tale importo sarebbe eccessivo
per rapporto “alle difficoltà d'istruttoria e alla composizione del montante”.
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli
oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice dispone di ampia
latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe
applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e
51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Secondo l'art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili, nel caso di pratiche con valore determinato o
determinabile situato tra i fr. 20'000.– e i fr. 50'000.– , le ripetibili sono
calcolate sulla base di una percentuale variante tra il 10% e il 20% del valore
(cpv. 1). Secondo il cpv. 2 lett. b della medesima norma, nelle procedure
speciali civili – come quella ora in esame – le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1. L'importo di fr. 1'200.– ritenuto dal Segretario assessore corrisponde al 40% del minimo delle
ripetibili calcolato in base al cpv. 1 del predetto articolo. Non si può dunque
certamente dire che vi sia stato eccesso o abuso del potere di apprezzamento da
parte del primo giudice, ritenuto che, come rettamente evidenziato
dall'appellata (osservazioni, pag. 2 verso il mezzo), sono comunque state
necessarie tre udienze in Pretura, la prima delle quali iniziata e poi sospesa
e rinviata per la mancata comparsa del rappresentante dell'istante. Ne consegue
che l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo giudice merita di essere
confermato.
12.Per i motivi che precedono, l'appello
dev’essere respinto. Non si
prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore
litigioso determinante per l’impugnabilità
al Tribunale federale è di
fr.
30'000.–.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 19
maggio 2008 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà a
AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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