12.2008.107
Appalto. Difetti
27 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2008.107
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Difetti
DIFETTI
GARANZIA PER DIFETTI
art. 367 CO
art. 370 CO
Incarto n.
12.2008.107
Lugano
27 luglio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.78
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 maggio 2004
da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 49'944.25 oltre accessori, domanda avversata dalla controparte
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30
aprile 2008 ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 21 maggio 2008, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con le proprie osservazioni ha postulato la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. Nel
mese di giugno 2002 AP 1 ha commissionato a AO 1 (in seguito AO 1), società in
nome collettivo, la fornitura e la posa dei vetri di protezione incendio per lo
stabile di proprietà del __________ destinato ad ospitare il Laboratorio
cantonale e I'istituto batteriosierologico.
Posati i
vetri, la committente ha lamentato la difettosità di alcuni vetri, che in parte
sono stati sostituiti dall'appaltatrice. In seguito sono sorte nuove
contestazioni tra le parti in merito alla sostituzione di alcuni vetri e alla
difettosità di altri. La committente ha quindi commissionato a terzi
l'esecuzione dei vetri da essa considerati difettosi.
Il 31
marzo 2003 AO 1 ha inviato ai committenti una fattura di fr. 97’369.40, che è
stata pagata solo parzialmente.
2. Con
petizione 3 maggio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 49'944.25 oltre interessi, corrispondente alla parte
della fattura rimasta impagata, e il rigetto dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Bellinzona. L'attrice sostiene di
aver eseguito correttamente i lavori, e di essersi impegnata a sostituire i
vetri risultati difettosi. Dopo la sostituzione di parte dei vetri, e in attesa
della fornitura da parte del fabbricante dei vetri mancanti, la convenuta aveva
assegnato all'attrice un termine per eseguire dei lavori di riparazione.
L'attrice aveva allora dichiarato la propria disponibilità a sostituire 4
lastre, chiedendo però una proroga del termine assegnatole per eseguire il
lavoro in considerazione del fatto che era ancora in attesa della fornitura del
materiale, contestando comunque l'esistenza di ulteriori difetti dell'opera e
quindi la necessità di eseguire ulteriori sostituzioni. Malgrado l'imminenza
della fornitura, tempestivamente preannunciata, la convenuta avrebbe invece
rifiutato la preannunciata fornitura, impedendole di portare a termine la
sostituzione.
3. Con
la risposta la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Essa rileva
che dopo la posa dei vetri, avvenuta nella seconda metà di settembre 2002,
alcuni vetri ancora mancavano, altri erano rotti, e altri invece non erano
accettabili perché presentavano macchie indelebili. L'attrice, pur essendosi
impegnata a sostituire i vetri difettosi, non aveva però rispettato le scadenze
da essa stessa indicate. Successivamente i vetri difettosi sarebbero stati
sostituiti con altri vetri, risultati anch'essi difettosi. In occasione di un
precollaudo effettuato il 13 febbraio 2003 sarebbe risultato che 25 vetri erano
da sostituire, mentre uno neppure era stato ancora fornito. La committente
aveva quindi assegnato un ultimo termine per procedere alla sostituzione, con
la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva. Il termine essendo decorso
infruttuoso, essa ha poi provveduto a far eliminare i difetti, con un costo di
fr. 31'000.25, comprendente la manodopera (fr. 15'960.-), il materiale per il
montaggio (fr.1'612.-) e fr. 4'527.60 quale maggior costo dei vetri,
acquistati presso __________ e pagati fr. 23'471.60 rispetto all'importo di fr.
18'944.- fatturato per i medesimi dall'attrice. La convenuta ha dedotto dalla
fattura dell'attrice l'importo di fr. 19'935.35, pari al valore dei vetri non
accettati e al costo della siliconatura degli stessi, riconoscendo l'importo di
fr. 77'434.05. Avendo essa già versato fr. 47'425.15, nulla sarebbe più dovuto
all'attrice, considerato che l'importo residuo di fr. 30'008.90 è compensato
dalla contropretesa di fr. 31'000.25.
Con gli
allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno
confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 30 aprile 2008 il Pretore ha accolto integralmente la petizione. Il
primo giudice, ritenuto che le parti erano legate da un contratto d'appalto, ha
rilevato che la consegna dell'opera era avvenuta a fine novembre 2002, momento
dal quale iniziava a decorrere il termine per la notifica dei difetti. Egli ha
in seguito considerato che l'attrice aveva già rilevato la difettosità di 10
lastre, impegnandosi a sostituirle unitamente a una lastra rottasi in fase di
montaggio, e aveva ordinato il materiale per la sostituzione, poi effettuata ad
eccezione di 2 lastre, quella rotta e un'altra con un piccolo difetto estetico.
Ciò premesso, il Pretore ha poi rilevato che nessuna notifica dei difetti era
intervenuta prima del 10 febbraio 2003, data in cui la convenuta aveva
segnalato all'attrice la necessità di sostituire almeno 25 lastre considerate
difettose. Ha quindi accolto l'eccezione di tardività della notifica dei
difetti sollevata dall’attrice, rilevando che non si poteva rimproverarle un
abuso per aver sollevato la tardività quando era precedentemente intervenuta
collaborando nell'ottica di trovare una soluzione transattiva del problema.
In merito
alla mancata eliminazione dei difetti di cui l'attrice aveva riconosciuto
l'esistenza, ha dapprima rilevato che dagli atti non era possibile stabilire se
i vetri difettosi sostituiti fossero poi in seguito risultati accettabili
oppure fossero fra quelli ancora contestati dalla committente. In merito alle
due lastre ancora da sostituire, per le quali l'attrice già aveva ordinato il
materiale presso il fabbricante, ha rilevato che l'annullamento dell'ordine da
parte della convenuta era intempestivo.
5. Con
appello 21 maggio 2008 AP 1 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 24
giugno 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
Considerandi
6.
L'appellante
rimprovera il Pretore di aver ritenuto a torto tardiva la notifica dei difetti,
rilevando che a novembre, data ritenuta determinante dal giudice per la
decorrenza del termine di notifica, l'opera ancora non era stata terminata e
quindi neppure era stata consegnata.
6.1
L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi
la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e
segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino
solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore
tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata
nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro
il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinata tenendo
conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad
art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio
che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b; Zindel/Pulver, op. cit., n. 16 ad art.
370.
CO), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo
di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare
eccessivamente la posizione del committente (Gauch,
Der Werkvertrag, n. 2175; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO).
In applicazione dell’art. 8 CC, il
committente che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la
tempestività della notifica dei difetti, dimostrando quando gli stessi gli sono
divenuti riconoscibili e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza ritenuto
che, se è assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può
ignorare simile circostanza anche se, per avventura, il committente non alleghi
tale fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 183 m. 46).
6.2
In
base al tenore dell'art. 367 cpv. 1 CO, il termine per verificare l'opera e per
notificare gli eventuali difetti inizia a decorrere dalla sua consegna (Gauch, Der Werkvertrag, ni 2109 e seg.;
Lendi/Trümpy, Schwerpunkte im
Bauvertragsrecht, Zurigo 1989, pag. 34 N. 16), ritenuto che quest'ultima è
considerata di regola avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al
committente l'opera conclusa oppure gli comunica in altro modo di aver portato
a termine i suoi lavori (Gauch,
Der Werkvertrag, ni 88 segg. e ni 92 segg.; Lendi/Trümpy,
op. cit., p. 33 n. 8; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.). Salvo diversa pattuizione, prima della consegna dell'opera finita, al
committente non incombe alcun obbligo di verifica e di segnalazione di
eventuali difetti (DTF 117 II 264 consid. 2a; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 5 ad art. 367 CO; Gauch, Le
contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 574 n. 2109 seg.; Gautschi: Berner Kommentar 1966, n. 8
ad art. 367 CO).
6.3
Ora, non è
chiaro quando l'opera sia stata consegnata da AO 1 a AP 1 Il 13 novembre 2002 AP
1.
ha scritto all'attrice che "nel corso della prossima settimana è
previsto il collaudo delle porte antifuoco", indicandole che era
"indispensabile da parte vostra la fornitura completa e la sostituzione
dei vetri danneggiati entro e non oltre mercoledì 20.11.2002" ( doc. 5).
In data 26 novembre ha poi rilevato che "malgrado il nostro sollecito
13.11.2002
non è stato possibile collaudare la porta antifuoco a causa della
mancanza di un vetro", proseguendo poi che "ci saranno problemi non
indifferenti per quanto riguarda la sostituzione dei vetri difettosi non
accettati dalla Spettabile DL, che superano i 10 pezzi, in quanto l'accesso
allo stabile richiederà permessi e modalità diverse d'intervento. Da parte
nostra non possiamo procedere all'allestimento della liquidazione a causa della
vostra fornitura incompleta e difettosa che danneggia indirettamente la nostra
ditta nei confronti del committente" (doc. 6). Dal contenuto di questo
documento si deve ritenere che in effetti l'opera era già stata verificata
dalla direzione lavori, la quale aveva segnalato a AP 1 l'esistenza di difetti,
ciò che è peraltro confermato dalla stessa convenuta, la quale afferma che,
terminata la posa dei vetri nella seconda metà di settembre 2002, essa aveva
immediatamente segnalato verbalmente le lacune e i difetti all'attrice,
sollecitandola a più riprese a rimediare (risposta di causa, pag. 4). Essa non
può quindi far decorrere il termine di notifica dei difetti dal
"precollaudo" del 10 febbraio 2003, anche considerato che fa stato la
consegna da parte di AP 1 alla qui convenuta e non la successiva consegna da
parte di quest'ultima al committente.
7.
Con
scritto 28 novembre 2002 l'attrice ha ammesso l'esistenza di vetri difettosi,
impegnandosi a sostituirli (doc. 7) e l'11 dicembre successivo ha preannunciato
che i vetri in sostituzione sarebbero stati a lei forniti la settimana
successiva e avrebbe quindi proceduto alla sostituzione previo accordo circa i
tempi (doc. 8). Il 30 gennaio l'appaltatrice ha comunicato di aver concordato
la sostituzione dei vetri difettosi per lunedì 3 febbraio, precisando che ne
avrebbe sostituiti solo 8 dei 10 previsti, considerato che 2 vetri forniti in
sostituzione erano anch'essi difettati (doc. 10).
L'appaltatrice
ha quindi riconosciuto l'esistenza di un difetto, impegnandosi a porvi rimedio.
Ciò però limitatamente ai 10 vetri che si era impegnata a sostituire, senza
peraltro mai aver contestato di dovervi procedere. Essa non ha però potuto
terminare la sostituzione, non potendo cambiare gli ultimi 2 vetri perché la
convenuta glielo aveva impedito, incaricando altri di eseguire il lavoro.
Dall'istruttoria
non è però possibile stabilire se fra i 25 vetri ritenuti difettosi, elencati
nel doc. 11, vi siano anche gli 8 già sostituiti, nel qual caso si dovrebbe
ritenere che perlomeno in relazione a quelli la notifica era stata tempestiva
e, la riparazione del difetto non essendo riuscita, la riparazione sostitutiva
eseguita da terzi possa essere messa a carico dell'appaltatrice.
Il
Pretore ha posto a carico della convenuta anche i due vetri che l'attrice non
ha potuto sostituire, considerando intempestiva la rescissione del contratto,
ciò in ragione del fatto che è avvenuta quando la sostituzione era imminente e
una proroga del termine assegnato per l'eliminazione dei difetti avrebbe dovuto
essere concessa. Su questo specifico punto manca una puntuale contestazione
dell'appellante sicché anche su questo punto la sentenza impugnata dev'essere
confermata.
Per i
motivi che precedono l'appello è quindi respinto, con il carico degli oneri
processuali all'appellante.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1.
L'appello
è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 850.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
900.
-
anticipate
dall'appellante restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 4'500.- per ripetibili d'appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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