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Decisione

12.2008.107

Appalto. Difetti

27 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel

mese di giugno 2002 AP 1 ha commissionato a AO 1 (in seguito AO 1), società in

nome collettivo, la fornitura e la posa dei vetri di protezione incendio per lo

stabile di proprietà del __________ destinato ad ospitare il Laboratorio

cantonale e I'istituto batteriosierologico.

Posati i

vetri, la committente ha lamentato la difettosità di alcuni vetri, che in parte

sono stati sostituiti dall'appaltatrice. In seguito sono sorte nuove

contestazioni tra le parti in merito alla sostituzione di alcuni vetri e alla

difettosità di altri. La committente ha quindi commissionato a terzi

l'esecuzione dei vetri da essa considerati difettosi.

Il 31

marzo 2003 AO 1 ha inviato ai committenti una fattura di fr. 97’369.40, che è

stata pagata solo parzialmente.

2. Con

petizione 3 maggio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento dell'importo di fr. 49'944.25 oltre interessi, corrispondente alla parte

della fattura rimasta impagata, e il rigetto dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Bellinzona. L'attrice sostiene di

aver eseguito correttamente i lavori, e di essersi impegnata a sostituire i

vetri risultati difettosi. Dopo la sostituzione di parte dei vetri, e in attesa

della fornitura da parte del fabbricante dei vetri mancanti, la convenuta aveva

assegnato all'attrice un termine per eseguire dei lavori di riparazione.

L'attrice aveva allora dichiarato la propria disponibilità a sostituire 4

lastre, chiedendo però una proroga del termine assegnatole per eseguire il

lavoro in considerazione del fatto che era ancora in attesa della fornitura del

materiale, contestando comunque l'esistenza di ulteriori difetti dell'opera e

quindi la necessità di eseguire ulteriori sostituzioni. Malgrado l'imminenza

della fornitura, tempestivamente preannunciata, la convenuta avrebbe invece

rifiutato la preannunciata fornitura, impedendole di portare a termine la

sostituzione.

3. Con

la risposta la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Essa rileva

che dopo la posa dei vetri, avvenuta nella seconda metà di settembre 2002,

alcuni vetri ancora mancavano, altri erano rotti, e altri invece non erano

accettabili perché presentavano macchie indelebili. L'attrice, pur essendosi

impegnata a sostituire i vetri difettosi, non aveva però rispettato le scadenze

da essa stessa indicate. Successivamente i vetri difettosi sarebbero stati

sostituiti con altri vetri, risultati anch'essi difettosi. In occasione di un

precollaudo effettuato il 13 febbraio 2003 sarebbe risultato che 25 vetri erano

da sostituire, mentre uno neppure era stato ancora fornito. La committente

aveva quindi assegnato un ultimo termine per procedere alla sostituzione, con

la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva. Il termine essendo decorso

infruttuoso, essa ha poi provveduto a far eliminare i difetti, con un costo di

fr. 31'000.25, comprendente la manodopera (fr. 15'960.-), il materiale per il

montaggio (fr.1'612.-) e fr. 4'527.60 quale maggior costo dei vetri,

acquistati presso __________ e pagati fr. 23'471.60 rispetto all'importo di fr.

18'944.- fatturato per i medesimi dall'attrice. La convenuta ha dedotto dalla

fattura dell'attrice l'importo di fr. 19'935.35, pari al valore dei vetri non

accettati e al costo della siliconatura degli stessi, riconoscendo l'importo di

fr. 77'434.05. Avendo essa già versato fr. 47'425.15, nulla sarebbe più dovuto

all'attrice, considerato che l'importo residuo di fr. 30'008.90 è compensato

dalla contropretesa di fr. 31'000.25.

Con gli

allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno

confermato le rispettive domande.

4. Con

sentenza 30 aprile 2008 il Pretore ha accolto integralmente la petizione. Il

primo giudice, ritenuto che le parti erano legate da un contratto d'appalto, ha

rilevato che la consegna dell'opera era avvenuta a fine novembre 2002, momento

dal quale iniziava a decorrere il termine per la notifica dei difetti. Egli ha

in seguito considerato che l'attrice aveva già rilevato la difettosità di 10

lastre, impegnandosi a sostituirle unitamente a una lastra rottasi in fase di

montaggio, e aveva ordinato il materiale per la sostituzione, poi effettuata ad

eccezione di 2 lastre, quella rotta e un'altra con un piccolo difetto estetico.

Ciò premesso, il Pretore ha poi rilevato che nessuna notifica dei difetti era

intervenuta prima del 10 febbraio 2003, data in cui la convenuta aveva

segnalato all'attrice la necessità di sostituire almeno 25 lastre considerate

difettose. Ha quindi accolto l'eccezione di tardività della notifica dei

difetti sollevata dall’attrice, rilevando che non si poteva rimproverarle un

abuso per aver sollevato la tardività quando era precedentemente intervenuta

collaborando nell'ottica di trovare una soluzione transattiva del problema.

In merito

alla mancata eliminazione dei difetti di cui l'attrice aveva riconosciuto

l'esistenza, ha dapprima rilevato che dagli atti non era possibile stabilire se

i vetri difettosi sostituiti fossero poi in seguito risultati accettabili

oppure fossero fra quelli ancora contestati dalla committente. In merito alle

due lastre ancora da sostituire, per le quali l'attrice già aveva ordinato il

materiale presso il fabbricante, ha rilevato che l'annullamento dell'ordine da

parte della convenuta era intempestivo.

5. Con

appello 21 maggio 2008 AP 1 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 24

giugno 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato

Considerandi

6.

L'appellante

rimprovera il Pretore di aver ritenuto a torto tardiva la notifica dei difetti,

rilevando che a novembre, data ritenuta determinante dal giudice per la

decorrenza del termine di notifica, l'opera ancora non era stata terminata e

quindi neppure era stata consegnata.

6.1

L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi

la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e

segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino

solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore

tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata

nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro

il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinata tenendo

conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad

art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio

che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b; Zindel/Pulver, op. cit., n. 16 ad art.

370.

CO), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo

di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare

eccessivamente la posizione del committente (Gauch,

Der Werkvertrag, n. 2175; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO).

In applicazione dell’art. 8 CC, il

committente che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la

tempestività della notifica dei difetti, dimostrando quando gli stessi gli sono

divenuti riconoscibili e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza ritenuto

che, se è assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può

ignorare simile circostanza anche se, per avventura, il committente non alleghi

tale fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 183 m. 46).

6.2

In

base al tenore dell'art. 367 cpv. 1 CO, il termine per verificare l'opera e per

notificare gli eventuali difetti inizia a decorrere dalla sua consegna (Gauch, Der Werkvertrag, ni 2109 e seg.;

Lendi/Trümpy, Schwerpunkte im

Bauvertragsrecht, Zurigo 1989, pag. 34 N. 16), ritenuto che quest'ultima è

considerata di regola avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al

committente l'opera conclusa oppure gli comunica in altro modo di aver portato

a termine i suoi lavori (Gauch,

Der Werkvertrag, ni 88 segg. e ni 92 segg.; Lendi/Trümpy,

op. cit., p. 33 n. 8; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.). Salvo diversa pattuizione, prima della consegna dell'opera finita, al

committente non incombe alcun obbligo di verifica e di segnalazione di

eventuali difetti (DTF 117 II 264 consid. 2a; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 5 ad art. 367 CO; Gauch, Le

contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 574 n. 2109 seg.; Gautschi: Berner Kommentar 1966, n. 8

ad art. 367 CO).

6.3

Ora, non è

chiaro quando l'opera sia stata consegnata da AO 1 a AP 1 Il 13 novembre 2002 AP

1.

ha scritto all'attrice che "nel corso della prossima settimana è

previsto il collaudo delle porte antifuoco", indicandole che era

"indispensabile da parte vostra la fornitura completa e la sostituzione

dei vetri danneggiati entro e non oltre mercoledì 20.11.2002" ( doc. 5).

In data 26 novembre ha poi rilevato che "malgrado il nostro sollecito

13.11.2002

non è stato possibile collaudare la porta antifuoco a causa della

mancanza di un vetro", proseguendo poi che "ci saranno problemi non

indifferenti per quanto riguarda la sostituzione dei vetri difettosi non

accettati dalla Spettabile DL, che superano i 10 pezzi, in quanto l'accesso

allo stabile richiederà permessi e modalità diverse d'intervento. Da parte

nostra non possiamo procedere all'allestimento della liquidazione a causa della

vostra fornitura incompleta e difettosa che danneggia indirettamente la nostra

ditta nei confronti del committente" (doc. 6). Dal contenuto di questo

documento si deve ritenere che in effetti l'opera era già stata verificata

dalla direzione lavori, la quale aveva segnalato a AP 1 l'esistenza di difetti,

ciò che è peraltro confermato dalla stessa convenuta, la quale afferma che,

terminata la posa dei vetri nella seconda metà di settembre 2002, essa aveva

immediatamente segnalato verbalmente le lacune e i difetti all'attrice,

sollecitandola a più riprese a rimediare (risposta di causa, pag. 4). Essa non

può quindi far decorrere il termine di notifica dei difetti dal

"precollaudo" del 10 febbraio 2003, anche considerato che fa stato la

consegna da parte di AP 1 alla qui convenuta e non la successiva consegna da

parte di quest'ultima al committente.

7.

Con

scritto 28 novembre 2002 l'attrice ha ammesso l'esistenza di vetri difettosi,

impegnandosi a sostituirli (doc. 7) e l'11 dicembre successivo ha preannunciato

che i vetri in sostituzione sarebbero stati a lei forniti la settimana

successiva e avrebbe quindi proceduto alla sostituzione previo accordo circa i

tempi (doc. 8). Il 30 gennaio l'appaltatrice ha comunicato di aver concordato

la sostituzione dei vetri difettosi per lunedì 3 febbraio, precisando che ne

avrebbe sostituiti solo 8 dei 10 previsti, considerato che 2 vetri forniti in

sostituzione erano anch'essi difettati (doc. 10).

L'appaltatrice

ha quindi riconosciuto l'esistenza di un difetto, impegnandosi a porvi rimedio.

Ciò però limitatamente ai 10 vetri che si era impegnata a sostituire, senza

peraltro mai aver contestato di dovervi procedere. Essa non ha però potuto

terminare la sostituzione, non potendo cambiare gli ultimi 2 vetri perché la

convenuta glielo aveva impedito, incaricando altri di eseguire il lavoro.

Dall'istruttoria

non è però possibile stabilire se fra i 25 vetri ritenuti difettosi, elencati

nel doc. 11, vi siano anche gli 8 già sostituiti, nel qual caso si dovrebbe

ritenere che perlomeno in relazione a quelli la notifica era stata tempestiva

e, la riparazione del difetto non essendo riuscita, la riparazione sostitutiva

eseguita da terzi possa essere messa a carico dell'appaltatrice.

Il

Pretore ha posto a carico della convenuta anche i due vetri che l'attrice non

ha potuto sostituire, considerando intempestiva la rescissione del contratto,

ciò in ragione del fatto che è avvenuta quando la sostituzione era imminente e

una proroga del termine assegnato per l'eliminazione dei difetti avrebbe dovuto

essere concessa. Su questo specifico punto manca una puntuale contestazione

dell'appellante sicché anche su questo punto la sentenza impugnata dev'essere

confermata.

Per i

motivi che precedono l'appello è quindi respinto, con il carico degli oneri

processuali all'appellante.

Per i quali motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.

L'appello

è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 850.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

900.

-

anticipate

dall'appellante restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte

appellata fr. 4'500.- per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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