12.2008.108
Rappresentanza
19 maggio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2008.108
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, IICCA
Titolo:
Rappresentanza
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
RAPPRESENTANZA VERSO TERZI
art. 32 CO
Incarto n.
12.2008.108
Lugano
19 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.689
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28
settembre 2005 da
AO 1 )
rappr. dall' RA
1 )
Contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento della somma di fr. 17'063.20 oltre accessori quale mercede di un
contratto d'appalto, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no __________ dell'UE di Lugano, domande avversate dal convenuto
e che il Pretore, con sentenza 5 maggio 2008 ha accolto;
appellante il convenuto che, con atto di appello 23
maggio 2008, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di
respingere integralmente la petizione;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
6 novembre 2004 AP 1, al volante di un'autovettura Audi S3 Quattro
immatricolata TI __________ – da lui detenuta in leasing – è rimasto coinvolto
in un incidente della circolazione a __________. Il veicolo, gravemente
danneggiato, è stato trasportato da un carro attrezzi fino al garage ____________________
__________ di __________, dove sono state fatte le riparazioni delle parti
meccaniche. Le riparazioni della carrozzeria sono invece state eseguite presso
la AO 1 (in seguito __________) di __________
Per il proprio intervento AO 1 ha emesso una fattura di fr.
17'063.20, rimasta impagata.
B. Con petizione 28 settembre 2005, AO 1 ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento della somma di fr. 17'063.20 oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no __________ dell'UE
di Lugano.
Con risposta 3 gennaio 2006 il convenuto ha postulato la reiezione
della petizione, eccependo avantutto la propria carenza di legittimazione passiva,
contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra lui e l'attrice,
adducendo di aver consegnato il veicolo per le riparazioni del caso al garage ____________________
__________ con il quale egli ha concluso un contratto d'appalto. ____________________
M__________ ha a sua volta incaricato l'attrice dei lavori di riparazione della
carrozzeria, concludendo con la medesima un contratto di subappalto, al quale
egli però sarebbe estraneo. Ha poi contestato che l'attrice abbia eseguito
tutti i lavori fatturati, così come ha contestato che il lavoro sia stato
eseguito a regola d'arte.
Con gli
allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti
hanno confermato le rispettive domande.
C. Con
sentenza 5 maggio 2008 il Pretore ha accolto la petizione. Ritenuto che
controparte contrattuale dell'attrice era effettivamente il convenuto, il primo
giudice ha poi constatato la tardività della notifica di eventuali difetti e ha
quindi condannato il convenuto al pagamento delle riparazioni.
D. Con
appello 23 maggio 2008 AP 1 postula la riforma della sentenza impugnata nel
senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 3 luglio 2008 l'appellata propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Non è contestato che le prestazioni fornite dall'attrice siano
tipiche del contratto d'appalto. Contestato è invece chi sia da considerare sua
controparte nel contratto.
Per l'art. 32 CO vi è rappresentanza
diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il rappresentante agisce in
nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del
rappresentato al rappresentante. L’onere della prova in ordine all’esistenza di
una rappresentanza diretta incombe alla parte che se ne prevale (art. 8 CC),
per cui nelle cause, come quella in esame, promosse dal terzo contro il rappresentato,
spetta al primo l’onere di provare le circostanze a sostegno dell’applicazione
della norma (II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208, 7 febbraio 2008 inc. n.
12.2007.29, 29 settembre 2008 inc. 12.2007.179).
2. Il Pretore, applicando le regole della rappresentanza, ha ritenuto
che il contratto relativo alla riparazione del veicolo era nato tra le parti in
causa. L'appellante contesta questa conclusione, rimproverando al primo giudice
di aver emanato un giudizio contraddittorio perché, dopo aver riconosciuto che
il convenuto aveva incaricato ____________________ M__________ di tutte le
riparazioni, ha poi ritenuto che il rapporto era comunque nato tra le parti in
causa.
Va qui
rilevato che, in effetti, il veicolo del convenuto era stato affidato al garage
____________________ M__________, il quale, per le riparazioni della
carrozzeria, aveva poi preso contatto con l'attrice. Incombeva pertanto a
quest'ultima l'onere di provare che il responsabile di ____________________ M__________
aveva agito in rappresentanza del convenuto. Il teste ____________________ ____________________
ha riferito genericamente che il __________, di cui era titolare, non si
occupava di riparazioni di carrozzeria, lavori per i quali si appoggiava
all'attrice, situazione della quale generalmente rendeva edotti i clienti. Ha poi
rammentato che erano possibili diversi modi di procedere, adottati di caso in
caso: fatturazione della carrozzeria direttamente al cliente, fatturazione della
carrozzeria ____________________ M__________ che poi rifatturava al cliente,
fatturazione diretta all'assicurazione o fatturazione da __________ al cliente
con rifatturazione a ____________________ M__________ (verbale 6 giugno 2007,
pag. 2). Per quanto concerne il caso concreto, il teste non è però stato in
grado di ricordare in che modo le parti si fossero accordate e la sua testimonianza,
invero lacunosa, imprecisa e a tratti contraddittoria, non permette una visione
chiara della fattispecie di cui trattasi. Risulta dai documenti prodotti che il
2 dicembre 2004 vi è stato un incontro presso ____________________ ____________________,
al quale hanno presenziato il titolare di ____________________ M__________, il
signor ____________________, il responsabile dell'assicurazione ____________________
- presso la quale il convenuto era assicurato - e il convenuto personalmente,
dove è stato convenuto che AO 1 avrebbe trasmesso la fattura per la riparazione
della carrozzeria direttamente alla compagnia d'assicurazioni, e altrettanto
avrebbe fatto ____________________ ____________________ per la riparazione delle
parti meccaniche (doc. C), circostanza questa che potrebbe lasciar intendere
che controparte contrattuale di AO 1 era effettivamente il convenuto. Se non
che, tale modo di procedere è stato adottato per agevolare all'assicurazione la
liquidazione del caso (teste ____________________ G__________, verbale 29
novembre 2006, pag. 2), sicché nulla se ne ricava circa i rapporti
contrattuali. Di rilievo è invece il fatto che ____________________ M__________
ha inviato alla ____________________ due fatture, entrambe intestate a sé e
datate 12 gennaio 2005, l'una di fr. 16'200.- per i lavori di carrozzeria e
l'altra di fr. 3'598.- per le riparazioni meccaniche. Sulla base di queste due
fatture ____________________ ha poi stipulato con il convenuto la convenzione
1° febbraio 2005 sul versamento delle prestazioni d'assicurazione, sulla scorta
della quale AP 1 ha ricevuto l'importo di fr. 18'798.- (Richiamo doc. dalla ____________________,
doc. 3, 4, 5).
Questo
modo di procedere lascia sottintendere che in effetti ____________________ ____________________
si considerava controparte contrattuale di AO 1, le cui prestazioni ha
rifatturato al cliente, rispettivamente all'assicurazione. In effetti, quando successivamente
AO 1 ha inviato la propria fattura 24 febbraio 2005 per l'importo di fr.
17'063.20 alla ____________________ e questa, stante l'avvenuta liquidazione,
l'ha fatta proseguire all'attore (doc. F), quest'ultimo, con scritto 9 marzo 2005,
l'ha prontamente contestata, adducendo di non aver commissionato alcun lavoro a
AO 1, bensì unicamente a __________ ____________________, con la quale era in
corso un contenzioso in merito al veicolo di cui trattasi (doc. G). AP 1 è
sempre stato coerente con questa sua posizione, tant'è che sin dall'inizio
della controversia egli ha sempre sostenuto di non aver conferito l'incarico
per la riparazione AO 1 bensì a ____________________ ____________________,
rivolgendosi a quest'ultima con le proprie doglianze in merito alle riparazioni
non eseguite correttamente (doc. 3). È poi ____________________ ____________________
a essere intervenuta presso AO 1 per sollevare contestazioni circa le
riparazioni (doc. 4, 6; richiamo IV doc. 1). Peraltro, anche la convenuta, con
lettera 18 marzo 2005 con la quale chiedeva il pagamento della fattura al
convenuto, rilevava che "dopo la perizia effettuata dal signor ____________________
siamo stati incaricati dal garage ____________________ di __________ dopo suo
ordine di procedere alla riparazione" (doc. H),
Così
stando le cose, è da ritenere, diversamente da quanto fatto dal primo giudice,
che tra il convenuto e AO 1 non sia stato stipulato alcun contratto,
quest'ultima essendo invece legata a ____________________ ____________________
con un contratto di subappalto. Il fatto che il veicolo di cortesia sia stato
messo a disposizione dall'attrice non è suscettibile di modificare queste conclusioni.
Di
conseguenza la fattura di cui trattasi non può essere messa a carico del
convenuto AP 1.
L'appello
è quindi accolto e la decisione impugnata va riformata di conseguenza. Spese e
ripetibili di prima e seconda istanza sono poste a carico di AO 1 (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello
23 maggio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza del __________Lugano,
sez. 3, è riformata come segue:
1. La
petizione 28 settembre 2005 di AO 1è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese, da anticipare dall'attrice,
rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 2'300.- di
ripetibili.
II. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, con l'obbligo di rifondere
all'appellante fr. 800.- di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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