12.2008.109
Lavoro - personale a prestito - salario in caso di malattia
16 ottobre 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.109
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - personale a prestito - salario in caso di malattia
INADEMPIMENTO
MALATTIA
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 97 CO
art. 319 CO
art. 324a CO
art. 20 LC
Incarto n.
12.2008.109
Lugano
16 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.327
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 novembre 2007
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall'avv.
RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 8'681.85 oltre interessi a titolo di indennità
giornaliere di malattia, domande avversate dalla convenuta;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 9 maggio 2008
accogliendo l'istanza e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr.
800.– a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 23 maggio 2008,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni del 9 giugno 2008 l'istante propone la
reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: 1. Il
23 agosto 2004 AP 1 (in seguito AP 1) e AO 1 hanno sottoscritto un contratto
quadro di lavoro nell'ambito di un'attività a carattere temporaneo (doc. B e
5). Il contratto in questione prevede una clausola 4.9 relativa all'infortunio:
“Durante l'esecuzione di un incarico presso
una ditta utente, il collaboratore temporaneo è assicurato presso la __________
contro i rischi d'infortuni professionali e – qualora lavori almeno 8 ore alla
settimana – contro i rischi d'infortuni extraprofessionali, giusta le
disposizioni legali in vigore (vedi Promemoria n° 2 concernente detta
assicurazione).
Le
prestrazioni della __________ sostituiscono l'obbligo di versare il salario
giusta l'art. 324a CO. Dal momento dell'accettazione dell'infortunio da parte
della __________, AP 1 versa al collaboratore temporaneo il salario durante il
periodo d'attesa, in applicazione dell'art. 324b CO, a condizione che il
rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o che sia stato stipulato per più
di tre mesi (art. 324a CO).”
Il
contratto prevede pure la seguente clausola 4.7 relativa all'Assicurazione
contro la perdita di guadagno in caso di malattia:
“Il
collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia (vedi Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA) presso la
società d'assicurazione __________ fino alla scadenza del contratto d'incarico.
La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo giorno e copre, per una
durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero calcolato a partire
dall'inizio dell'anno o quello della durata effettiva dell'incarico se essa è
più corta.
In
ogni modo, il diritto ad un'indennità cessa, in caso di disdetta del contratto,
l'ultimo giorno d'incarico. E' inoltre fatto riferimento alle condizioni
generali d'assicurazione che sono parte integrante del presente contratto
(vedasi Promemoria 1 concernente detta assicurazione).
Le
prestazioni dell'assicurazione sostituiscono l'obbligo di versare il salario
secondo l'art. 324a CO.
Per
avere diritto alle prestazioni di cui sopra, è obbligatoria la presentazione di
un certificato medico valido entro 3 giorni”.
Al
contratto sono allegati i menzionati Promemoria n. 1 e 2.
2. Il
23 agosto 2004, AO 1 – con riferimento al contratto quadro sopra citato – ha stipulato
un contratto d'incarico con la AP 1 mediante il quale è stato messo a
disposizione del __________ (__________), in qualità di manovale di cantiere,
con inizio del lavoro quel medesimo giorno (doc. C e 5). Il contratto
d'incarico era stipulato per una durata di tre mesi, con la precisazione che se
l'incarico proseguiva “oltre la data dei tre mesi”, il contratto si riteneva
prolungato per una durata indeterminata.
3. Il 27
aprile 2005, AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta del predetto contratto d'incarico,
con il quale era stato messo a disposizione del __________, ciò con effetto dal
30 maggio 2005 in base alla clausola 7 del contratto quadro di lavoro (doc. 1;
act. V pag. 2 verso l'alto). Il 28 aprile 2005, AO 1 è rimasto vittima di un
infortunio (caduta dalle scale), divenendo totalmente inabile; __________ ha di
conseguenza incominciato a versare le indennità previste (doc. F, pag. 1 verso
il mezzo). A causa dell'inabilità al lavoro, la disdetta del contratto
d'incarico è rimasta sospesa a norma dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e 2 CO, con
la conseguenza che il contratto d'incarico è scaduto il 29 giugno 2005 (act. V,
pag. 2 verso il mezzo).
Con
decisione 31 agosto 2005, __________ stabiliva l'interruzione delle prestazioni
assicurative (indennità giornaliere e spese di cura) a far tempo dal 1°
settembre 2005, ritenuto che, a suo dire, in base alla valutazione del suo
medico circondariale del 25 agosto 2005, i disturbi a quel momento presenti non
erano più causati dall'infortunio, ma “da attribuire esclusivamente a fattori
extra-infortunistici” (doc. F). Nella decisione veniva pure indicato che
“l'ulteriore incapacità lavorativa, la cura medica ed eventuali accertamenti”
andavano “a carico dell'assicurazione malattia”. Non risulta che questa decisione
sia stata oggetto di opposizione da parte di AO 1. Con lettera 26 settembre
2006 – quindi più di un anno dopo la cessazione delle prestazioni __________ – AO
1, tramite il RA 2, ha chiesto ad AP 1 di “annunciare il caso” alla sua
Compagnia assicurativa in caso di malattia, affinché la stessa prendesse “a
carico l'indennità giornaliera dal 1° settembre al 30 ottobre 2005 che è stata
regolarmente attestata dal medico curante” (doc. I). Con certificato medico del
3 ottobre 2006 il Dr. __________, medico curante di AO 1, ha attestato che “il
paziente summenzionato in data 28 aprile 2005” si era presentato alla sua
“consultazione dichiarando che era caduto dalle scale, alle ore 13.30, battendo
la colonna dorso-lombare e lombo-sacrale, per cui era rimasto inabile al lavoro
al 100% dal 28 aprile 2005 al 31 agosto 2005 e aveva ripreso il lavoro al 100%
il 1° settembre 2005” (doc. 3). Con ulteriore certificato del 23 novembre 2006,
il medesimo medico ha dipoi attestato che AO 1 “è stato inabile al lavoro al
100% dal 1° settembre 2005 per due mesi, causa dorso-lombosciatalgia con
irradiazione dei dolori agli arti inferiori” (doc. H). AP 1 ha quindi
“trasmesso tutto l'incarto alla __________” (doc. M). Non è nota la presa di
posizione di quest'ultima Compagnia assicurativa.
4. Con
istanza 15 novembre 2007, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'681.85 oltre
interessi, a titolo di indennità giornaliere di malattia dal 1° settembre 2005
al 29 ottobre 2005.
L'istante
ha contestato la validità della disdetta, argomentando inizialmente che essa
era stata notificata posteriormente all'infortunio. Ha in particolare sostenuto
che, allorquando il 1° settembre 2005 “è intervenuta l'incapacità al lavoro per
malattia” egli “era ancora contrattualmente legato all'AP 1”. Quest'ultima
avrebbe pertanto, a suo dire, “dovuto annunciare il caso alla __________ in
quanto collettiva per la perdita di guadagno (fornendo tutte le giustificazioni
in materia contrattuale), la quale avrebbe dovuto” versargli le indennità per
il periodo dal 1° settembre 2005 al 29 ottobre 2005. Non avendo quest'ultima
versato alcunché, secondo l'istante le indennità di malattia dovevano essere
versate dal datore di lavoro inadempiente. Anche considerando valida la
disdetta, l'inadempienza era, a suo dire, data comunque dal fatto che l'AP 1
non aveva informato il dipendente “sul suo diritto al libero passaggio
all'assicurazione individuale, come dispongono le disposizioni del CNM per l'edilizia
principale”.
All'istanza
si è opposta la convenuta, evidenziando che non poteva esserci dubbio circa la
validità della disdetta – essendo stata notificata prima dell'infortunio – con
effetto al 29 giugno 2005. Secondo la convenuta, la richiesta di risarcimento
andava pertanto respinta perché il caso di malattia era avvenuto
successivamente – il 1° settembre 2005 – quando non era “più in essere alcun
contratto di lavoro tra le parti”. Essa ha inoltre evidenziato l'esistenza di
una contraddizione tra i certificati allestiti dal Dr. __________, medico
curante dell'istante.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente alla
discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Con le
conclusioni del 5 maggio 2008, l'istante ha per finire ammesso la validità
della disdetta e che il contratto di lavoro poteva “ritenersi cessato il 29
giugno 2005” (act. V, pag. 2 verso il mezzo).
5. Con
sentenza 9 maggio 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, condannando AP 1 a
rifondere all'istante fr. 8'681.85 oltre interessi, come pure fr. 800.– a
titolo di ripetibili. Il primo giudice, dopo aver ricordato che le parti
concordano che il rapporto di lavoro è terminato il 29 giugno 2005, ha rilevato
che controverso rimaneva, a suo dire, il quesito a sapere se il mancato
passaggio all'assicurazione individuale prescritto dall'art. 64 del Contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2005) fosse
imputabile al datore di lavoro. Egli ne ha dipoi concluso che l'istante si era
lamentato, a suo dire, a giusto titolo di una carente informazione da parte del
datore di lavoro, che avrebbe precluso, in ultima analisi, al lavoratore
l'accesso all'assicurazione individuale. Ciò posto il Pretore ha ritenuto che AP
1 fosse pertanto tenuta a rifondere a AO 1 il danno corrispondente a quanto
egli avrebbe percepito nel caso in cui fosse stato coperto a norma dell'art. 64
CNM. In merito ai certificati medici del Dr. __________, il Pretore ha escluso
l'esistenza di una contraddizione; nel primo certificato del 3 ottobre 2006 il
medico avrebbe attestato, a suo dire, affermazioni di AO 1 sulle conseguenze
dell'infortunio del 28 aprile 2005, mentre nel secondo certificato del 23
ottobre 2006, lo stesso medico curante avrebbe invece attestato personalmente
una successiva inabilità lavorativa dovuta a malattia dal 1° settembre 2005 per
due mesi “causa dorso-lombosciatalgia con irradiazione dei dolori agli arti
inferiori”.
6. AP 1
è insorta con appello 23 maggio 2008, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 9 giugno 2008 AO 1 postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 7. AO 1 allega alle osservazioni all'appello un certificato del 15
settembre 2005 dei Dr. __________ e __________, relativo ad un esame “RM
colonna lombare” e una circolare della Commissione Paritetica Cantonale
dell'Edilizia e del Genio Civile. Giova ricordare all'appellato che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude, anche nelle procedure per
mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà
di produrre nuove prove in sede di appello. Nella misura in cui non sono già
presenti agli atti – il primo certificato parrebbe infatti identico al doc. 3 prodotto
dalla convenuta – i predetti documenti risultano irricevibili. A titolo
abbondanziale si rileva che la circolare della Commissione Paritetica Cantonale
dell'Edilizia e del Genio Civile – che l'appellato
produce con l'intento di provare l'obbligo del datore di lavoro di “assicurare
Fatti
i dipendenti nel modo corretto giusta l'art. 64 CNM”, pena l'assunzione in
proprio degli oneri, come pure “informare sul diritto al libero passaggio in
caso di cessazione del rapporto di lavoro” – come si vedrà in seguito, appare
pure irrilevante ai fini del giudizio.
8. Il
contratto di lavoro tra il datore di lavoro (prestatore) e il lavoratore è
retto principalmente dagli art. 319 segg. CO e dalla Legge federale sul
collocamento e il personale a prestito (LC, Legge sul collocamento), il
contenuto del contratto essendo regolato in particolare dagli art. 19 LC e 48
OC (Ordinanza sul collocamento). I contratti di lavoro temporaneo solitamente
sono conclusi per una durata determinata e sempre per un solo incarico. Il
contratto quadro di lavoro regola unicamente le condizioni valide per tutti gli
incarichi, mentre i dettagli dei singoli incarichi sono concordati da un
contratto d'incarico, stilato per ogni singolo incarico (Direttive e commenti
alla LC, ed. SECO, Berna 2003, ad art. 19 LC pag. 94). Secondo l'art. 20 cpv. 1
LC, se un'impresa è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di
obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore,
le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del
lavoro. Questo obbligo, a norma dell'art. 48a OC, si estende tra l'altro al
salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi
dell'art. 324a CO, segnatamente a causa di malattia e infortunio, come pure
all'obbligo eventuale di concludere un'assicurazione per perdita di guadagno (Wyler, Droit du travail, Berna 2008,
pag. 155).
Allorquando
il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in
materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non entra in
considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali
in materia di inesecuzione del contratto (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso,
in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e
deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al
medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8
gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55, 8 novembre 2007
inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251
consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò
vale, nell'ambito del lavoro temporaneo, anche per il prestatore nei confronti
del lavoratore (Wyler, op. cit.,
pag. 288). L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte
del datore di lavoro (prestatore), compete al lavoratore (art. 183 CPC, in
relazione con l'art. 8 CC).
9. Non
è contestato che __________ è una ditta attiva nel settore della fornitura del
personale a prestito e soggiace alla Legge sul collocamento (LC). AP 1 e AO 1
hanno sottoscritto un contratto quadro di lavoro (doc. B e 5). Con contratto
d'incarico 23 agosto 2004, AO 1 è poi stato messo a disposizione del __________,
con inizio del lavoro quel medesimo giorno, in qualità di manovale di cantiere
(doc. C e 5). La predetta impresa acquisitrice soggiace al Contratto nazionale
mantello per l'edilizia principale (CNM 2005). Conformemente all'art. 65 n. 1
CNM 2005, in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di
lavoro (prestatore) non deve versare alcuna prestazione fintanto che le
prestazioni assicurative dovute dalla __________ coprono l'80% del guadagno
assicurato. I giorni di attesa della __________ devono essere pagati dal datore
di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato
l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi
dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella
clausola 4.9 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro
sottoscritto dalle parti, che ne delimita la durata al periodo di “esecuzione
di un incarico presso una ditta utente”.
Secondo l'art. 64 n. 1 CNM 2005, il datore di lavoro deve inoltre
stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che
garantisca un'indennità giornaliera dell'80% dell'ultimo salario versato
secondo l'orario di lavoro contrattuale normale. Con il versamento
dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva viene interamente
tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai
sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione
nella clausola 4.7 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di
lavoro sottoscritto dalle parti, in base alla quale “il collaboratore
temporaneo” AO 1 è stato “assicurato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia”, conformemente alla LCA, “presso la società d'assicurazione __________
fino alla scadenza del contratto d'incarico”.
Neppure
è contestato che l'infortunio di cui è stato vittima AO 1 è stato segnalato a __________
e che quest'ultima ha versato le prestazioni assicurative legali fino al 31
agosto 2005. L'istante non ha preteso che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione
__________ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a
complemento delle indennità __________, fino a concorrenza della totalità del
salario perduto. Egli neppure ha sostenuto che in base al CNM 2005 il datore di
lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa.
Del resto, quantificando il danno, egli si è limitato a far valere le indennità
di malattia che avrebbe perso a partire dal 1° settembre 2005.
Tanto
meno è contestato, anzi è stato ammesso esplicitamente dall'appellato, che, a
seguito della disdetta recapitata da AP 1 a AO 1, il contratto d'incarico –
mediante il quale il lavoratore era stato messo a disposizione del __________ –
è “cessato il 29 giugno 2005” (act. V, pag. 2 verso il mezzo).
10. Il
Considerandi
Pretore, dopo aver ricordato che le parti concordano che il rapporto di lavoro
è terminato il 29 giugno 2005, ha rilevato che controverso rimaneva, a suo
dire, il quesito a sapere se il mancato passaggio all'assicurazione individuale
prescritto dall'art. 64 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale in Svizzera (CNM 2005) fosse imputabile al datore di lavoro. Egli ne
ha dipoi concluso che l'istante si era lamentato, a suo dire, a giusto titolo
di una carente informazione da parte del datore di lavoro, che avrebbe
precluso, in ultima analisi, al lavoratore l'accesso all'assicurazione
individuale. Ciò posto il Pretore ha ritenuto che __________ fosse pertanto
tenuta a rifondere a AO 1 il danno corrispondente a quanto egli avrebbe
percepito nel caso in cui fosse stato coperto a norma dell'art. 64 CNM.
L'appellato condivide le argomentazioni del primo giudice e aggiunge che, comunque,
“non è la mancanza d'informazione sul passaggio che è decisiva, ma bensì il
fatto che il passaggio non è possibile” (osservazioni, ad 11, pag. 5 verso il
basso). In altri termini il datore di lavoro sarebbe tenuto in astratto a
rifondere danni a norma dell'art. 97 CO. Le argomentazioni del primo giudice e
dell'appellato non sono tuttavia essenziali.
10.1
L'agire
del datore di lavoro va infatti esaminato in concreto. Egli è tenuto al
risarcimento solo qualora sia provato che l'assicurazione non ha versato
indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, perché il datore di
lavoro (prestatore) non ha ossequiato agli obblighi contrattuali e
convenzionali e da ciò ne è
derivato un danno per il lavoratore.
10.1.1
Per
quanto qui concerne, risulta dagli atti che AP 1 ha assicurato AO 1 contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ “fino alla scadenza del
contratto d'incarico” (doc. B e 5, clausola n. 4.7). Non risulta – né tantomeno
l'appellante lo sostiene – che l'AP 1 fosse tenuta (contrattualmente o in base
al CNM 2005) a garantire una copertura assicurativa per perdita di guadagno in
caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli contratti d'incarico.
Come detto (sopra, consid. 9), il contratto d'incarico – quello mediante il
quale AO 1 era stato messo a disposizione del __________ – è terminato il 29
giugno 2005. A tale data è pure terminata la copertura assicurativa garantita
dall'assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia,
stipulata da AP 1 presso __________. Si pone dunque il quesito a sapere se la
malattia per la quale AO 1 avanza pretese di indennità assicurative sia
iniziata prima oppure dopo tale data. Nella prima eventualità si dovrebbe dipoi
esaminare se il passaggio del lavoratore dall'assicurazione collettiva
all'individuale sia stato garantito a norma del CNM 2005 e, nella negativa,
determinarsi sulle responsabilità del datore di lavoro (prestatore) e sul
danno; nella seconda eventualità, nessuna prestazione assicurativa sarebbe
comunque dovuta al lavoratore e, di conseguenza, i presupposti del danno
imputabile al datore di lavoro sarebbero a priori esclusi.
10.1.2
Dagli
atti risulta che l'infortunio di cui è stato vittima AO 1 il 28 aprile 2005 (caduta
dalle scale) ha provocato postumi infortunistici fino al 31 agosto 2005 (doc. F
e G). Come detto (sopra, consid. 9), __________ ha versato a AO 1 le
prestazioni assicurative legali fino alla predetta data e l'istante non ha
preteso che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione __________ fosse
tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità
__________, fino a concorrenza della totalità del salario perduto o che in base
al CNM 2005 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una
simile copertura assicurativa. La decisione __________ era riferita, tra
l'altro, anche ai postumi di un ulteriore infortunio alla caviglia destra,
avvenuto il 10 agosto 2005 (distorsione della caviglia camminando lungo il
fiume, cfr. doc. G pag. 1 verso il basso), considerati pure totalmente risolti
“in esito alla visita del 25 agosto 2005” (doc. F, pag. verso il mezzo e doc.
G, pag. 1 verso il basso e pag. 2 verso l'alto). Non risulta che, contro la
predetta decisione __________, AO 1 abbia presentato opposizione e ricorso, per
cui non vi è motivo per scostarsi dagli accertamenti, con i quali il Dr. __________,
medico circondariale supplente della __________ – come rettamente sottolineato
anche dall'appellato (act. IX, osservazioni, pag. 6 verso il basso) – aveva
accertato il 25 agosto 2005 che “gli attuali disturbi non sono più in relazione
causale con l'infortunio del 28 aprile 2005 rispettivamente del 10 agosto 2005”
(doc. G, pag. 3 in alto). Nessun accertamento medico – e certificato agli atti
– permette di stabilire che i predetti disturbi fossero presenti prima del 29
giugno 2005 (termine di scadenza del contratto d'incarico). Il certificato 23
novembre 2006, redatto dal medico curante Dr. __________ diciassette mesi dopo
il termine del contratto d'incarico, fa riferimento ad una inabilità “al lavoro
al 100% dal 1° settembre 2005 per due mesi, causa dorso-lombo sciatalgia con
irradiazione dei dolori agli arti inferiori” (doc. H); questo certificato non
attesta tuttavia che detti disturbi fossero già presenti prima del termine del
contratto d'incarico. Del resto l'istante fa partire le sue pretese dal 1°
settembre 2005 e il Pretore, con riferimento al menzionato certificato medico,
ha perfino concluso trattarsi di un'inabilità dovuta a malattia iniziata solo
in tale data. Neppure il certificato medico del 15 settembre 2005 dei Dr. __________
e __________ (doc. 3, pag. 2), permette di concludere che la
“dorso-lombosciatalgia destra” fosse presente prima della fine del rapporto
lavorativo d'incarico presso il __________. Si deve pertanto concludere che,
trattandosi di disturbi apparsi dopo il 29 giugno 2005 (termine di scadenza del
contratto d'incarico) la copertura assicurativa della __________ non era più
data né tantomeno – come detto sopra (consid. 10.1.1) – necessaria. A titolo
abbondanziale va rilevato del resto che – come rettamente evidenziato
dall'appellante – dagli atti non risulta nemmeno che all'insorgere dei predetti
disturbi, l'appellato abbia presentato entro tre giorni ad AP 1 un certificato
medico a norma della clausola 4.7 del contratto quadro di lavoro. Ne consegue
che non avendo l'istante provato – e l'onere della prova incombeva solo a lui
(art. 8 CC) – che i disturbi in questione siano insorti al più tardi entro il
29.
giugno 2005, ogni prestazione assicurativa per perdita di guadagno in caso
di malattia risulta a priori esclusa. Nessun danno è quindi imputabile al
datore di lavoro (prestatore) per il suo agire.
10.2
In
ragione di quanto sopra – essendo comunque esclusa a priori, nella fattispecie
ora in esame, una copertura assicurativa per le malattie in oggetto, insorte
dopo la scadenza del contratto d'incarico – può restare indeciso il quesito a
sapere se l'assicurazione stipulata da AP 1 a garanzia dello stipendio del
dipendente in caso di malattia sia conforme alle disposizioni vincolanti del
CNM 2005.
11.
Per i
motivi che precedono, l'appello va accolto e la decisione del Pretore riformata
nel senso di respingere l'istanza e di accordare congrue ripetibili alla
convenuta. Non si prelevano tasse né spese per la procedura d'appello (art. 343
cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Anche le ripetibili per la procedura
di seconda sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore
litigioso determinante per l’impugnabilità
al Tribunale federale è di fr. 8'681.85.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 23 maggio 2008 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 maggio 2008 della Pretura del Distretto di
Bellinzona, è riformata come segue:
1. L'istanza 15 novembre 2007 di AO 1 è respinta.
2. Gli
oneri processuali sono a carico dello Stato. L'istante rifonderà alla convenuta
fr. 600.– a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 350.– per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- avv.
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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