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Decisione

12.2008.109

Lavoro - personale a prestito - salario in caso di malattia

16 ottobre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti nel modo corretto giusta l'art. 64 CNM”, pena l'assunzione in

proprio degli oneri, come pure “informare sul diritto al libero passaggio in

caso di cessazione del rapporto di lavoro” – come si vedrà in seguito, appare

pure irrilevante ai fini del giudizio.

8. Il

contratto di lavoro tra il datore di lavoro (prestatore) e il lavoratore è

retto principalmente dagli art. 319 segg. CO e dalla Legge federale sul

collocamento e il personale a prestito (LC, Legge sul collocamento), il

contenuto del contratto essendo regolato in particolare dagli art. 19 LC e 48

OC (Ordinanza sul collocamento). I contratti di lavoro temporaneo solitamente

sono conclusi per una durata determinata e sempre per un solo incarico. Il

contratto quadro di lavoro regola unicamente le condizioni valide per tutti gli

incarichi, mentre i dettagli dei singoli incarichi sono concordati da un

contratto d'incarico, stilato per ogni singolo incarico (Direttive e commenti

alla LC, ed. SECO, Berna 2003, ad art. 19 LC pag. 94). Secondo l'art. 20 cpv. 1

LC, se un'impresa è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di

obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore,

le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del

lavoro. Questo obbligo, a norma dell'art. 48a OC, si estende tra l'altro al

salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi

dell'art. 324a CO, segnatamente a causa di malattia e infortunio, come pure

all'obbligo eventuale di concludere un'assicurazione per perdita di guadagno (Wyler, Droit du travail, Berna 2008,

pag. 155).

Allorquando

il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in

materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non entra in

considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali

in materia di inesecuzione del contratto (Brunner,

Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea

2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso,

in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e

deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al

medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8

gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55, 8 novembre 2007

inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251

consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò

vale, nell'ambito del lavoro temporaneo, anche per il prestatore nei confronti

del lavoratore (Wyler, op. cit.,

pag. 288). L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte

del datore di lavoro (prestatore), compete al lavoratore (art. 183 CPC, in

relazione con l'art. 8 CC).

9. Non

è contestato che __________ è una ditta attiva nel settore della fornitura del

personale a prestito e soggiace alla Legge sul collocamento (LC). AP 1 e AO 1

hanno sottoscritto un contratto quadro di lavoro (doc. B e 5). Con contratto

d'incarico 23 agosto 2004, AO 1 è poi stato messo a disposizione del __________,

con inizio del lavoro quel medesimo giorno, in qualità di manovale di cantiere

(doc. C e 5). La predetta impresa acquisitrice soggiace al Contratto nazionale

mantello per l'edilizia principale (CNM 2005). Conformemente all'art. 65 n. 1

CNM 2005, in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di

lavoro (prestatore) non deve versare alcuna prestazione fintanto che le

prestazioni assicurative dovute dalla __________ coprono l'80% del guadagno

assicurato. I giorni di attesa della __________ devono essere pagati dal datore

di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato

l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi

dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella

clausola 4.9 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro

sottoscritto dalle parti, che ne delimita la durata al periodo di “esecuzione

di un incarico presso una ditta utente”.

Secondo l'art. 64 n. 1 CNM 2005, il datore di lavoro deve inoltre

stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che

garantisca un'indennità giornaliera dell'80% dell'ultimo salario versato

secondo l'orario di lavoro contrattuale normale. Con il versamento

dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva viene interamente

tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai

sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione

nella clausola 4.7 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di

lavoro sottoscritto dalle parti, in base alla quale “il collaboratore

temporaneo” AO 1 è stato “assicurato contro la perdita di guadagno in caso di

malattia”, conformemente alla LCA, “presso la società d'assicurazione __________

fino alla scadenza del contratto d'incarico”.

Neppure

è contestato che l'infortunio di cui è stato vittima AO 1 è stato segnalato a __________

e che quest'ultima ha versato le prestazioni assicurative legali fino al 31

agosto 2005. L'istante non ha preteso che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione

__________ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a

complemento delle indennità __________, fino a concorrenza della totalità del

salario perduto. Egli neppure ha sostenuto che in base al CNM 2005 il datore di

lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa.

Del resto, quantificando il danno, egli si è limitato a far valere le indennità

di malattia che avrebbe perso a partire dal 1° settembre 2005.

Tanto

meno è contestato, anzi è stato ammesso esplicitamente dall'appellato, che, a

seguito della disdetta recapitata da AP 1 a AO 1, il contratto d'incarico –

mediante il quale il lavoratore era stato messo a disposizione del __________ –

è “cessato il 29 giugno 2005” (act. V, pag. 2 verso il mezzo).

10. Il

Considerandi

Pretore, dopo aver ricordato che le parti concordano che il rapporto di lavoro

è terminato il 29 giugno 2005, ha rilevato che controverso rimaneva, a suo

dire, il quesito a sapere se il mancato passaggio all'assicurazione individuale

prescritto dall'art. 64 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia

principale in Svizzera (CNM 2005) fosse imputabile al datore di lavoro. Egli ne

ha dipoi concluso che l'istante si era lamentato, a suo dire, a giusto titolo

di una carente informazione da parte del datore di lavoro, che avrebbe

precluso, in ultima analisi, al lavoratore l'accesso all'assicurazione

individuale. Ciò posto il Pretore ha ritenuto che __________ fosse pertanto

tenuta a rifondere a AO 1 il danno corrispondente a quanto egli avrebbe

percepito nel caso in cui fosse stato coperto a norma dell'art. 64 CNM.

L'appellato condivide le argomentazioni del primo giudice e aggiunge che, comunque,

“non è la mancanza d'informazione sul passaggio che è decisiva, ma bensì il

fatto che il passaggio non è possibile” (osservazioni, ad 11, pag. 5 verso il

basso). In altri termini il datore di lavoro sarebbe tenuto in astratto a

rifondere danni a norma dell'art. 97 CO. Le argomentazioni del primo giudice e

dell'appellato non sono tuttavia essenziali.

10.1

L'agire

del datore di lavoro va infatti esaminato in concreto. Egli è tenuto al

risarcimento solo qualora sia provato che l'assicurazione non ha versato

indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, perché il datore di

lavoro (prestatore) non ha ossequiato agli obblighi contrattuali e

convenzionali e da ciò ne è

derivato un danno per il lavoratore.

10.1.1

Per

quanto qui concerne, risulta dagli atti che AP 1 ha assicurato AO 1 contro la

perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ “fino alla scadenza del

contratto d'incarico” (doc. B e 5, clausola n. 4.7). Non risulta – né tantomeno

l'appellante lo sostiene – che l'AP 1 fosse tenuta (contrattualmente o in base

al CNM 2005) a garantire una copertura assicurativa per perdita di guadagno in

caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli contratti d'incarico.

Come detto (sopra, consid. 9), il contratto d'incarico – quello mediante il

quale AO 1 era stato messo a disposizione del __________ – è terminato il 29

giugno 2005. A tale data è pure terminata la copertura assicurativa garantita

dall'assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia,

stipulata da AP 1 presso __________. Si pone dunque il quesito a sapere se la

malattia per la quale AO 1 avanza pretese di indennità assicurative sia

iniziata prima oppure dopo tale data. Nella prima eventualità si dovrebbe dipoi

esaminare se il passaggio del lavoratore dall'assicurazione collettiva

all'individuale sia stato garantito a norma del CNM 2005 e, nella negativa,

determinarsi sulle responsabilità del datore di lavoro (prestatore) e sul

danno; nella seconda eventualità, nessuna prestazione assicurativa sarebbe

comunque dovuta al lavoratore e, di conseguenza, i presupposti del danno

imputabile al datore di lavoro sarebbero a priori esclusi.

10.1.2

Dagli

atti risulta che l'infortunio di cui è stato vittima AO 1 il 28 aprile 2005 (caduta

dalle scale) ha provocato postumi infortunistici fino al 31 agosto 2005 (doc. F

e G). Come detto (sopra, consid. 9), __________ ha versato a AO 1 le

prestazioni assicurative legali fino alla predetta data e l'istante non ha

preteso che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione __________ fosse

tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità

__________, fino a concorrenza della totalità del salario perduto o che in base

al CNM 2005 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una

simile copertura assicurativa. La decisione __________ era riferita, tra

l'altro, anche ai postumi di un ulteriore infortunio alla caviglia destra,

avvenuto il 10 agosto 2005 (distorsione della caviglia camminando lungo il

fiume, cfr. doc. G pag. 1 verso il basso), considerati pure totalmente risolti

“in esito alla visita del 25 agosto 2005” (doc. F, pag. verso il mezzo e doc.

G, pag. 1 verso il basso e pag. 2 verso l'alto). Non risulta che, contro la

predetta decisione __________, AO 1 abbia presentato opposizione e ricorso, per

cui non vi è motivo per scostarsi dagli accertamenti, con i quali il Dr. __________,

medico circondariale supplente della __________ – come rettamente sottolineato

anche dall'appellato (act. IX, osservazioni, pag. 6 verso il basso) – aveva

accertato il 25 agosto 2005 che “gli attuali disturbi non sono più in relazione

causale con l'infortunio del 28 aprile 2005 rispettivamente del 10 agosto 2005”

(doc. G, pag. 3 in alto). Nessun accertamento medico – e certificato agli atti

– permette di stabilire che i predetti disturbi fossero presenti prima del 29

giugno 2005 (termine di scadenza del contratto d'incarico). Il certificato 23

novembre 2006, redatto dal medico curante Dr. __________ diciassette mesi dopo

il termine del contratto d'incarico, fa riferimento ad una inabilità “al lavoro

al 100% dal 1° settembre 2005 per due mesi, causa dorso-lombo sciatalgia con

irradiazione dei dolori agli arti inferiori” (doc. H); questo certificato non

attesta tuttavia che detti disturbi fossero già presenti prima del termine del

contratto d'incarico. Del resto l'istante fa partire le sue pretese dal 1°

settembre 2005 e il Pretore, con riferimento al menzionato certificato medico,

ha perfino concluso trattarsi di un'inabilità dovuta a malattia iniziata solo

in tale data. Neppure il certificato medico del 15 settembre 2005 dei Dr. __________

e __________ (doc. 3, pag. 2), permette di concludere che la

“dorso-lombosciatalgia destra” fosse presente prima della fine del rapporto

lavorativo d'incarico presso il __________. Si deve pertanto concludere che,

trattandosi di disturbi apparsi dopo il 29 giugno 2005 (termine di scadenza del

contratto d'incarico) la copertura assicurativa della __________ non era più

data né tantomeno – come detto sopra (consid. 10.1.1) – necessaria. A titolo

abbondanziale va rilevato del resto che – come rettamente evidenziato

dall'appellante – dagli atti non risulta nemmeno che all'insorgere dei predetti

disturbi, l'appellato abbia presentato entro tre giorni ad AP 1 un certificato

medico a norma della clausola 4.7 del contratto quadro di lavoro. Ne consegue

che non avendo l'istante provato – e l'onere della prova incombeva solo a lui

(art. 8 CC) – che i disturbi in questione siano insorti al più tardi entro il

29.

giugno 2005, ogni prestazione assicurativa per perdita di guadagno in caso

di malattia risulta a priori esclusa. Nessun danno è quindi imputabile al

datore di lavoro (prestatore) per il suo agire.

10.2

In

ragione di quanto sopra – essendo comunque esclusa a priori, nella fattispecie

ora in esame, una copertura assicurativa per le malattie in oggetto, insorte

dopo la scadenza del contratto d'incarico – può restare indeciso il quesito a

sapere se l'assicurazione stipulata da AP 1 a garanzia dello stipendio del

dipendente in caso di malattia sia conforme alle disposizioni vincolanti del

CNM 2005.

11.

Per i

motivi che precedono, l'appello va accolto e la decisione del Pretore riformata

nel senso di respingere l'istanza e di accordare congrue ripetibili alla

convenuta. Non si prelevano tasse né spese per la procedura d'appello (art. 343

cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Anche le ripetibili per la procedura

di seconda sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore

litigioso determinante per l’impugnabilità

al Tribunale federale è di fr. 8'681.85.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 23 maggio 2008 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 9 maggio 2008 della Pretura del Distretto di

Bellinzona, è riformata come segue:

1. L'istanza 15 novembre 2007 di AO 1 è respinta.

2. Gli

oneri processuali sono a carico dello Stato. L'istante rifonderà alla convenuta

fr. 600.– a titolo di ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 350.– per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- avv.

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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