12.2008.113
Appalto. Recesso del committente contro indennità
21 aprile 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.113
Data decisione, Autorità:
21.04.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Recesso del committente contro indennità
RECESSO DEL COMMITTENTE CONTRO INDENNITÀ
art. 366 CO
art. 377 CO
Incarto n.
12.2008.113
Lugano
21 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.26
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18
gennaio 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento di fr. 19'034.90 oltre interessi - ridotti in sede di conclusioni
a fr. 15'608.10;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con
sentenza 25 aprile 2008, ha accolto;
appellanti i convenuti con atto d'appello 27 maggio
2008 con il quale chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e la sua
riforma nel senso di respingere la petizione;
mentre con osservazioni 27 giugno 2008 la parte
appellata ha postulato la reiezione del gravame;
ritenuto
In fatto e in diritto
1. AO
1, titolare dell'omonima ditta individuale attiva nel campo delle tubazioni,
riscaldamento e sanitari, è stato incaricato da AP 1 e AP 2 dell'esecuzione
degli impianti sanitari e di riscaldamento per la loro casa in costruzione a __________.
Iniziati i lavori nel corso del mese di novembre 2002, i committenti hanno
rescisso il contratto d'appalto in essere prima che i lavori fossero terminati.
Il 10
gennaio 2004 AO 1 ha inviato ai committenti una fattura di fr. 20'608.10 per i
lavori eseguiti. Considerato un acconto di fr. 5'000.- restava uno scoperto di
fr. 15'608.10, rimasto impagato.
2. Con
petizione 18 gennaio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
dell'importo di fr. 19'034.- oltre interessi, e meglio fr. 15'608.10 quale
residuo della fattura e fr. 3'426.80 a titolo di mancato guadagno. A mente
dell'attore, i convenuti avrebbero rescisso il contratto d'appalto perché avevano
trovato un'altra ditta disposta a eseguire i lavori ad un prezzo inferiore a
quello da lui preventivato.
Con la
risposta i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione. La rescissione
del contratto d'appalto sarebbe avvenuta a causa delle ripetute inadempienze e
mancanze dell'attore, che avevano reso impossibile la continuazione della
collaborazione. Pur ammettendo che i lavori fatturati sono stati eseguiti, essi
ne hanno però contestata la quantificazione. Hanno poi fatto valere di aver
subito un danno a dipendenza della difettosità dell'opera dell'attore,
dell'ordine di fr. 20'195.95, corrispondente alle fatture delle ditte __________
(fr. 16'977.95) e __________ (fr. 3'218.40), entrambe intervenute per rimediare
a tali manchevolezze.
Con gli
allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con le conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda a fr. 15'608.10 oltre
interessi, mentre parte convenuta ha mantenuto la propria opposizione alla
petizione.
3. Con
sentenza 7 maggio 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all'importo di fr. 15'608.10 oltre accessori. Il primo giudice, rilevato che
per l'art. 377 CO il committente ha il diritto di recedere in ogni momento dal
contratto d'appalto a condizione che l'opera non sia compiuta indennizzando
totalmente l'appaltatore per i lavori eseguiti, ha evidenziato che in questi
casi al committente non è data la facoltà di dedurre dalla mercede dovuta le
spese sostenute per la riparazione dell'opera, con la conseguenza che il committente
che recede dal contratto in applicazione dell'art. 377 CO è obbligato a pagare
il lavoro svolto senza riguardo a eventuali difetti o del fatto che l'opera
così com'è non risulta utilizzabile. In seguito il primo giudice, ricordato che
la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione, ha rilevato che opponendo
in compensazione del credito dell'attore un proprio credito di fr. 20'195.95 i
convenuti avevano implicitamente riconosciuto il credito di controparte. Non
essendo dimostrato che i costi sostenuti per il completamento e la riparazione
dell'opera erano stati causati da un'inadempienza contrattuale dell'attore, ha
poi condannato i convenuti al pagamento di quanto richiesto.
4. Con
appello 27 maggio 2008 AP 2 e AP 1 hanno chiesto l'annullamento della sentenza
impugnata e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con
osservazioni 27 giugno 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del
gravame. La parte appellante chiede di essere sentita nell'ambito di un
dibattimento orale. La domanda va respinta, il dibattimento orale non essendo
di alcuna utilità per la decisione.
5. È qui avantutto da esaminare in base a quale norma sia avvenuta
la rescissione del contratto. Parte attrice invoca gli art. 366 e 377 CO, e
parte convenuta indica genericamente la normativa regolante il contratto
d'appalto. Nessuna delle parti ha invece ritenuto di dover sussumere la
fattispecie a una precisa disposizione del CO.
Secondo
l’art. 366 cpv. 2 CO, nel caso in cui durante l’esecuzione dell’opera sia
prevedibile con certezza che per colpa dell’appaltatore essa risulterà
difettosa o non conforme al contratto, il committente può fissargli un congruo
termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata la
riparazione e o la continuazione dell’opera ad un terzo, a rischio e spese
dell’appaltatore. Tre condizioni devono essere adempiute per applicare tale norma:
l’opera non deve essere stata ancora ultimata e le circostanze devono
permettere di prevedere con certezza che essa, una volta terminata, presenterà
difetti o non sarà conforme a quanto le parti hanno stipulato contrattualmente;
l’appaltatore e non il committente deve essere il responsabile di tale
situazione; il committente deve aver assegnato un termine all’appaltatore
affinché quest’ultimo possa rimediare ai difetti dell’opera; inoltre lo deve
aver reso attento del fatto che, se l’opera non fosse stata resa conforme entro
il termine assegnato, avrebbe fatto eseguire il lavoro da un terzo a spese
dell’appaltatore (Gauch, Der Werk-vertrag,
4a ed., n. 873 e segg.; Bühler,
in Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 e segg. ad art. 366 CO).
Eccezionalmente, la fissazione del termine può essere omessa se risulta
evidente sin dall’inizio che ciò sarebbe inutile, in analogia a quanto previsto
all’art. 108 CO, ad esempio a causa dell’incapacità o del rifiuto serio o
definitivo dell’appaltatore di rimediare ai difetti (Gauch, op. cit., n. 885).
Per l'art. 377 CO, il
committente può poi recedere dal contratto fintanto che l’opera non è compiuta,
tenendo tuttavia indenne l’appaltatore del lavoro già svolto e di ogni danno.
6. Parte
attrice sembra basare le proprie pretese essenzialmente sull'art. 377 CO, che permette
al committente di recedere dal contratto fintanto che l’opera non è compiuta,
tenendo tuttavia indenne l’appaltatore del lavoro già svolto e di ogni danno.
Dagli argomenti sollevati
dai convenuti sembra invece che essi intendano prevalersi della possibilità di
rescindere il contratto prevista dall'art. 366 CO, avendo essi addotto a motivo
della rescissione varie violazioni contrattuali. L'esistenza di siffatte
violazioni andava però dimostrata dalla parte convenuta, che se ne prevale. Essa
non ha tuttavia fornito sufficienti elementi a sostegno delle proprie tesi. Basterà
osservare, per quanto riguarda la pretesa mancanza di coordinazione dei lavori,
che la coordinazione dei lavori è principalmente compito della direzione
lavori, incombenza che in concreto sembra essere stata fatta dal committente
medesimo (teste __________ R__________, verbale 6 dicembre 2005, pag. 2).
Neppure risulta che vi siano mai stati richiami per mancanze dell'attore né che
lo stesso sia mai stato messo in mora per inadempienza. Di conseguenza, non risultando
applicabile l'art. 366 CO, alla rescissione torna applicabile l'art. 377 CO.
7. Pacifica la
rescissione del contratto ad opera dei committenti, così come il diritto
dell'attore di chiedere la remunerazione per la parte di opera eseguita e il
risarcimento del danno, in applicazione dell'art. 8 CC incombeva
all'attore stesso l'onere di provare sia l'entità dei lavori eseguiti, sia la
congruità della mercede richiesta (art. 8C).
Il
Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attore perché i convenuti,
dichiarando di compensare con un proprio credito il credito dell'attore, hanno
implicitamente riconosciuto quest'ultimo. Gli appellanti censurano la decisione
su questo punto, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto che
essi avessero riconosciuto la pretesa di controparte. Per quanto dato di
comprendere, gli appellanti, in modo invero piuttosto confuso, sostengono di
aver sollevato l'eccezione di compensazione solo a titolo eventuale, nell'ipotesi
che il primo giudice ammettesse la pretesa dell'attore.
In merito
a tale censura va rilevato che, ancor prima dell'avvio della procedura
giudiziaria, i convenuti avevano sostenuto che le richieste dell'attore erano
"ampiamente compensate dal danno da lei cagionato" (doc. F), cosa poi
confermata in sede di risposta di causa, dove essi hanno ribadito "… la
richiesta di compensazione contenuta in tale scritto … " e dichiarato
ulteriormente di voler compensare il credito di controparte con il proprio (risposta
pag. 5 ad 6, e pag. 7). I convenuti medesimi hanno però contestato la fattura
10 gennaio 2004, i calcoli dei potenziali termici e le fatture relative al
materiale acquistato, pur senza precisarne i motivi. In seguito hanno ammesso che
l'attore aveva eseguito i lavori fatturati, contestando la quantificazione
della relativa mercede (risposta pag. 5). La contraddizione tra la
dichiarazione di compensazione - che implica il riconoscimento della pretesa da
estinguere mediante compensazione - e la contestazione della fattura è poi
stata in qualche modo appianata con l'allegato di duplica, dove i convenuti
hanno precisato che la pretesa dell'attore sarebbe stata riconosciuta solo
nella misura stabilita dal perito e che solo a concorrenza di tale importo
avrebbero compensato il credito di controparte con il proprio (duplica pag. 5,
6). Così stando le cose, il fatto che i convenuti hanno sollevato l'eccezione
di compensazione non permette ancora di concludere che essi hanno così ammesso
la pretesa dell'attore.
8. È
quindi da esaminare se l'attore abbia dimostrato l'esistenza e la consistenza
della propria pretesa, ritenuto che, con la risposta di causa, i convenuti
hanno esplicitamente ammesso che i lavori fatturati dall'attore sono stati
eseguiti, ma ne hanno contestato l’ammontare.
8.1 Per quanto
concerne la fattura di fr. 860.80 della ditta __________ __________ e __________
relativa al calcolo del potenziale termico (doc. C1), si rileva che questa
prestazione già era prevista nel preventivo 2 dicembre 2002, per un importo di
fr. 800.-. I convenuti sostengono invero che per loro faceva stato il
preventivo doc. 1, sulla base del quale avevano deliberato i lavori. Si rileva
però che tale documento non è datato e per la sua forma sembra piuttosto essere
solo una bozza di preventivo. I convenuti neppure contestano di aver ricevuto
il preventivo definitivo doc. B, né risulta che abbiano mai sollevato eccezioni
in merito, cosa che, in base al principio della buona fede contrattuale,
avrebbero dovuto fare, segnalando un proprio disaccordo. Essi hanno invece lasciato
continuare i lavori ancora fino a metà aprile 2003 senza nulla eccepire. La
fattura in questione è comunque stata emessa per una prestazione sicuramente necessaria,
dovendosi dimensionare correttamente l'impianto di riscaldamento. L'importo di
fr. 860.80 deve pertanto essere rifuso all'attore.
8.2 Per quanto
riguarda la manodopera, l'attore ha fornito ai convenuti il dettaglio degli
interventi fatti e del tempo impiegato (doc. M), fatturati il 10 gennaio 2004
(doc. C). I convenuti hanno ammesso che i lavori fatturati sono stati eseguiti,
e non contestano le 168 ore esposte. Considerato che la ditta ____________________,
che ha ultimato i lavori, ha esposto un costo orario per la manodopera di fr.
82.- (doc. 3), ben si può considerare congrua la tariffa oraria di fr. 55.-
esposta dall'attore (fr. 9'240.-, pari a 168 ore a fr. 55.-) e di conseguenza è
pure provato l'importo richiesto di fr. 9'240.-.
8.3 Restano da
esaminare le spese esposte per il materiale impiegato. L'attore ha prodotto un
plico di fatture per la fornitura del materiale utilizzato per il cantiere. La
parte convenuta si è limitata ad affermare di contestare "… le fatture
relative al materiale acquistato". Essa non ha però in alcun modo
specificato la propria contestazione, segnatamente non ha contestato l'avvenuta
fornitura del materiale di cui trattasi, il cui costo risulta dalle fatture
emesse dai fornitori (doc. C2). Stante la genericità della contestazione, la
stessa è inefficace e non può essere protetta. L'importo di fr. 6'628.80 per la
fornitura di materiale va quindi riconosciuto .
9. I
convenuti adducono ancora che il preventivo della ditta __________ per il
completamento dei lavori è di fr. 10'500.- e ne deducono che, il preventivo
dell'attore essendo di fr. 15'000.-, il costo dei lavori eseguiti da quest'ultimo
sarebbe al massimo pari alla differenza di fr. 4'700.-, già integralmente
pagati con l'acconto di fr. 5'000.-. L'argomento, invero specioso, non regge.
Va avantutto rilevato che l'importo preventivato dalla ditta __________ per gli
impianti sanitari non può essere paragonato a quello dell'attore, già per il
fatto che vi sono comprese voci supplementari, quali la posa degli apparecchi
sanitari (fr. 2'980.-) e l'IVA (fr. 747.25), escluse dal preventivo
dell'attore, il quale inoltre ha pure eseguito, seppure in piccola parte,
lavori per l'impianto di riscaldamento (cfr. dettaglio doc. M).
10. L'appellante
rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla titolarità della pretesa di
controparte. La titolarità della pretesa dell'attore non è mai stata oggetto di
contestazione in prima sede sicché la censura è irricevibile in questa sede
(art. 321CPC). Inoltre, la censura non è stata in alcun modo motivata, ciò in evidente
dispregio dell'art. 309 cpv. 2 CPC. Peraltro, mal si vede perché l'attore non
dovrebbe essere legittimato a chiedere il pagamento della mercede per i lavori
che lui stesso ha eseguito.
11. Per i
motivi che precedono l'appello è quindi respinto, con il carico degli oneri
processuali all'appellante.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. L'appello
è respinto.
2. Gli
oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
550.-
anticipati
dall'appellante restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 900.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster