Lexipedia

Decisione

12.2008.115

Appalto - fattura non contestata nella fase preprocessuale

30 luglio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

petizione 5 febbraio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al

pagamento dell'importo di fr. 210'143.95 oltre accessori nonché il rigetto

dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UEF di

Mendrisio. L'attrice, attiva nel settore dell'impiantistica, sanitari,

riscaldamenti, condizionamenti, ventilazione e altri, ha addotto di aver

realizzato per conto del convenuto, esercitante la professione di architetto,

diverse opere nel proprio settore d'attività. Per tali prestazioni essa ha

emesso, tra l'altro, 13 fatture, rimaste scoperte, per un importo complessivo

di fr. 210'143.95. L'attrice sostiene di aver eseguito correttamente i lavori

commissionatile, che non avrebbero mai dato adito a contestazioni da parte del

convenuto,

B. Con

la risposta il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Sollevata

l'eccezione di prescrizione per le fatture 24 settembre 1997 (doc. A, fr.

174.40), 29 maggio 1998 (doc. B, fr. 50'812.65), 26 agosto 1998 (doc. C, fr.

193.05) e 26 agosto 1998 (doc. D, fr. 77.20), egli ha contestato l'ammontare di

tutte le fatture e, in relazione alle fatture doc. L (fr. 15'684.60) e M (fr.

97'606.70), eccepito la difettosità dell'opera.

Con le

conclusioni la parte attrice, dato atto dell'intervenuta prescrizione delle

pretese di cui alle fatture doc. A-D ha ridotto la propria domanda a fr.

158'886.55. Parte convenuta ha confermato le proprie domande.

C. Con

sentenza 5 maggio 2008, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo

di fr. 158'886.55. Ritenuta applicabile la normativa del CO regolante il

contratto d'appalto, il primo giudice ha rilevato che la contestazione verteva

sull'ammontare della mercede e sull'esistenza di difetti. In merito

all'ammontare della mercede, rilevato che l'attrice non aveva fornito la prova

diretta dell'ammontare della remunerazione, egli ha poi esaminato

l'atteggiamento del convenuto alla luce dei canoni della buona fede,

evidenziando che prima dell'avvio della procedura giudiziaria esso non aveva

mai sollevato contestazioni, riconoscendo quindi il benfondato della domanda

attorea. In merito all'esistenza dei pretesi difetti, il primo giudice ha poi

constatato che gli stessi mai erano stati notificati.

D. Con

appello 26 maggio 2008 AP 1 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 1°

luglio 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato

Considerandi

1.

L'appellante

censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a

torto provata la pretesa dell'attrice.

L'appaltatore

che, come l'attrice, procede per l'incasso della propria mercede è tenuto, in

base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), a

dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della

propria pretesa.

L'esistenza

del contratto, ovvero del necessario consenso all'esecuzione di tutte le opere

di cui è chiesto il pagamento, è in concreto incontestata. La lite verte invece

sulla determinazione della mercede spettante all'attrice, che va stabilita in

applicazione dell'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro

dell'appaltatore e del materiale da lui fornito, norma che si contrappone

all'art. 373 CO, qui non applicabile in difetto della pattuizione di una

mercede a corpo.

La

prova circa l'ammontare della pretesa può essere fornita con uno qualsiasi dei

mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione

totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa,

oppure nella fase preprocessuale. A questo proposito, la giurisprudenza di

questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC),

attribuisce valore probatorio - nel senso di un'implicita, sostanziale

ammissione della pretesa per mercedi - al comportamento di quel committente che

nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della

fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per

le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli

dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.

Proprio

la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito

processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in

dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente

defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede

dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa (per

tutte: II CCA 18 maggio 2000 M & B / C).

2.

Il

Pretore ha dedotto il benfondato della pretesa dell'attrice dal silenzio del

convenuto, il quale ha contestato l'entità della mercede fatturata solo in sede

processuale. L'appellante, rilevato che la documentazione in atti è

insufficiente per accertare la congruità delle fatture, cosa ammessa anche dal

Pretore, rimprovera al primo giudice di aver ammesso la pretesa per il solo

fatto che egli non ha dimostrato di averla contestata.

Il

Pretore ha in effetti accertato che la parte attrice non ha provato l'entità e

l'importanza delle prestazioni eseguite, né il carattere contrattuale delle

prestazioni, né i prezzi applicabili alle prestazioni eseguite. In realtà,

fatta eccezione per le prestazioni a regia, contestate, con la risposta di

causa, il convenuto non ha sollevato contestazioni circa la natura contrattuale

dei lavori e l'entità dei medesimi - tanto che in sede giudiziaria il perito è

stato esonerato da siffatti accertamenti - ma unicamente in merito alla

congruità della fatturazione, lamentando il mancato rispetto dei prezzi

rispetto ai preventivi e il mancato riconoscimento di uno sconto (risposta 3

giugno 2004, pag. 3). Tenuto conto della situazione concreta, caratterizzata da

una gestione informale delle pendenze - dovuta ai buoni rapporti interpersonali

in essere tra il convenuto e il defunto S__________, allora responsabile

dell'attrice (cfr. in tal senso petizione 5 febbraio 2004, pag. 4, ad 3.) -,

l'assenza di contestazioni formali delle fatturazioni non può però essere

considerata quale ammissione della pretesa di controparte. Va in effetti qui

considerato anche il comportamento dell'attrice, che non risulta abbia mai a

sua volta formalmente sollecitato il pagamento delle fatture prima del decesso

di S__________. Vero è che il convenuto ha sostanzialmente ammesso di aver

avuto problemi di liquidità, all'origine di ritardi nei pagamenti (cfr.

risposta pag. 4 ad 5), ma l'istruttoria ha anche dimostrato il parziale

benfondato delle obiezioni sollevate in punto ai lavori di cui alle fatture

doc. L e M, il perito avendo accertato la difettosità dell'opera (perizia 13

dicembre 2006, ad 1.4, 1.5, 1.6, 1.7), difettosità che, a prescindere dalla

problematica della tempestività della notifica - ben può essere posta in

relazione alla mancata definizione delle questioni ancora in sospeso. Di

conseguenza, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, non si può

ritenere che il convenuto abbia, con il suo comportamento, riconosciuto le

pretese di controparte.

Di

conseguenza, in mancanza della prova in merito all’ammontare della mercede,

l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di

respingere la petizione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.

L'appello

26.

maggio 2008 AP 1 è accolto. Di conseguenza la

sentenza 5 maggio 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è

così riformata:

1.

La

petizione 5 febbraio 2004 di AO 1 è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'600.- e le spese sono poste a carico dell'attrice, con

l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 8'000.- a titolo di

ripetibili.

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 1'800.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'850.-

anticipate

dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, con l'obbligo di rifondere

alla parte appellante fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster