12.2008.115
Appalto - fattura non contestata nella fase preprocessuale
30 luglio 2009Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.115
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_430/2009, 09.12.2009
Titolo:
Appalto - fattura non contestata nella fase preprocessuale
ACCETTAZIONE TACITA
APPREZZAMENTO
MERCEDE
art. 6 CO
art. 373 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.115
Lugano
30 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.14
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 5
febbraio 2004 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 210'143.95 oltre accessori - domanda ridotta a fr. 158'886.55 in sede di
conclusioni - nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE
no 608296 dell'UEF di Mendrisio, domande avversate dalla controparte che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 maggio
2008 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 26 maggio 2008, con cui
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con le proprie osservazioni ha postulato la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Con
petizione 5 febbraio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento dell'importo di fr. 210'143.95 oltre accessori nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UEF di
Mendrisio. L'attrice, attiva nel settore dell'impiantistica, sanitari,
riscaldamenti, condizionamenti, ventilazione e altri, ha addotto di aver
realizzato per conto del convenuto, esercitante la professione di architetto,
diverse opere nel proprio settore d'attività. Per tali prestazioni essa ha
emesso, tra l'altro, 13 fatture, rimaste scoperte, per un importo complessivo
di fr. 210'143.95. L'attrice sostiene di aver eseguito correttamente i lavori
commissionatile, che non avrebbero mai dato adito a contestazioni da parte del
convenuto,
B. Con
la risposta il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Sollevata
l'eccezione di prescrizione per le fatture 24 settembre 1997 (doc. A, fr.
174.40), 29 maggio 1998 (doc. B, fr. 50'812.65), 26 agosto 1998 (doc. C, fr.
193.05) e 26 agosto 1998 (doc. D, fr. 77.20), egli ha contestato l'ammontare di
tutte le fatture e, in relazione alle fatture doc. L (fr. 15'684.60) e M (fr.
97'606.70), eccepito la difettosità dell'opera.
Con le
conclusioni la parte attrice, dato atto dell'intervenuta prescrizione delle
pretese di cui alle fatture doc. A-D ha ridotto la propria domanda a fr.
158'886.55. Parte convenuta ha confermato le proprie domande.
C. Con
sentenza 5 maggio 2008, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo
di fr. 158'886.55. Ritenuta applicabile la normativa del CO regolante il
contratto d'appalto, il primo giudice ha rilevato che la contestazione verteva
sull'ammontare della mercede e sull'esistenza di difetti. In merito
all'ammontare della mercede, rilevato che l'attrice non aveva fornito la prova
diretta dell'ammontare della remunerazione, egli ha poi esaminato
l'atteggiamento del convenuto alla luce dei canoni della buona fede,
evidenziando che prima dell'avvio della procedura giudiziaria esso non aveva
mai sollevato contestazioni, riconoscendo quindi il benfondato della domanda
attorea. In merito all'esistenza dei pretesi difetti, il primo giudice ha poi
constatato che gli stessi mai erano stati notificati.
D. Con
appello 26 maggio 2008 AP 1 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 1°
luglio 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
Considerandi
1.
L'appellante
censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a
torto provata la pretesa dell'attrice.
L'appaltatore
che, come l'attrice, procede per l'incasso della propria mercede è tenuto, in
base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), a
dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della
propria pretesa.
L'esistenza
del contratto, ovvero del necessario consenso all'esecuzione di tutte le opere
di cui è chiesto il pagamento, è in concreto incontestata. La lite verte invece
sulla determinazione della mercede spettante all'attrice, che va stabilita in
applicazione dell'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro
dell'appaltatore e del materiale da lui fornito, norma che si contrappone
all'art. 373 CO, qui non applicabile in difetto della pattuizione di una
mercede a corpo.
La
prova circa l'ammontare della pretesa può essere fornita con uno qualsiasi dei
mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione
totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa,
oppure nella fase preprocessuale. A questo proposito, la giurisprudenza di
questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC),
attribuisce valore probatorio - nel senso di un'implicita, sostanziale
ammissione della pretesa per mercedi - al comportamento di quel committente che
nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della
fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per
le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli
dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.
Proprio
la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito
processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in
dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente
defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede
dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa (per
tutte: II CCA 18 maggio 2000 M & B / C).
2.
Il
Pretore ha dedotto il benfondato della pretesa dell'attrice dal silenzio del
convenuto, il quale ha contestato l'entità della mercede fatturata solo in sede
processuale. L'appellante, rilevato che la documentazione in atti è
insufficiente per accertare la congruità delle fatture, cosa ammessa anche dal
Pretore, rimprovera al primo giudice di aver ammesso la pretesa per il solo
fatto che egli non ha dimostrato di averla contestata.
Il
Pretore ha in effetti accertato che la parte attrice non ha provato l'entità e
l'importanza delle prestazioni eseguite, né il carattere contrattuale delle
prestazioni, né i prezzi applicabili alle prestazioni eseguite. In realtà,
fatta eccezione per le prestazioni a regia, contestate, con la risposta di
causa, il convenuto non ha sollevato contestazioni circa la natura contrattuale
dei lavori e l'entità dei medesimi - tanto che in sede giudiziaria il perito è
stato esonerato da siffatti accertamenti - ma unicamente in merito alla
congruità della fatturazione, lamentando il mancato rispetto dei prezzi
rispetto ai preventivi e il mancato riconoscimento di uno sconto (risposta 3
giugno 2004, pag. 3). Tenuto conto della situazione concreta, caratterizzata da
una gestione informale delle pendenze - dovuta ai buoni rapporti interpersonali
in essere tra il convenuto e il defunto S__________, allora responsabile
dell'attrice (cfr. in tal senso petizione 5 febbraio 2004, pag. 4, ad 3.) -,
l'assenza di contestazioni formali delle fatturazioni non può però essere
considerata quale ammissione della pretesa di controparte. Va in effetti qui
considerato anche il comportamento dell'attrice, che non risulta abbia mai a
sua volta formalmente sollecitato il pagamento delle fatture prima del decesso
di S__________. Vero è che il convenuto ha sostanzialmente ammesso di aver
avuto problemi di liquidità, all'origine di ritardi nei pagamenti (cfr.
risposta pag. 4 ad 5), ma l'istruttoria ha anche dimostrato il parziale
benfondato delle obiezioni sollevate in punto ai lavori di cui alle fatture
doc. L e M, il perito avendo accertato la difettosità dell'opera (perizia 13
dicembre 2006, ad 1.4, 1.5, 1.6, 1.7), difettosità che, a prescindere dalla
problematica della tempestività della notifica - ben può essere posta in
relazione alla mancata definizione delle questioni ancora in sospeso. Di
conseguenza, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, non si può
ritenere che il convenuto abbia, con il suo comportamento, riconosciuto le
pretese di controparte.
Di
conseguenza, in mancanza della prova in merito all’ammontare della mercede,
l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di
respingere la petizione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1.
L'appello
26.
maggio 2008 AP 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza 5 maggio 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è
così riformata:
1.
La
petizione 5 febbraio 2004 di AO 1 è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'600.- e le spese sono poste a carico dell'attrice, con
l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 8'000.- a titolo di
ripetibili.
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 1'800.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
1'850.-
anticipate
dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, con l'obbligo di rifondere
alla parte appellante fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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