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Decisione

12.2008.120

Ricusa

31 luglio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 24 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.51);

che

l’argomento secondo cui il Pretore potrebbe essere reso responsabile

dall’attore per non aver a suo tempo deciso il fallimento della convenuta non è

in realtà tale da far ritenere, specie nelle particolari circostanze,

l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi

senza la necessaria serenità delle vertenze processuali in rassegna;

che

innanzitutto è chiaro – e lo stesso attore ne è cosciente (cfr. istanza 26

maggio 2008 inc. n. OA.2008.15 p. 8) – che il solo fatto che un giudice potrebbe

teoricamente essere chiamato in causa per aver differito il fallimento di una società

non può di principio giustificare la sua ricusa in successive cause che riguardano

quest’ultima o il danneggiato, la situazione di fatto che viene così a crearsi

non essendo sostanzialmente diversa da quella che si verifica qualora il magistrato

abbia reso decisioni in altri ambiti del diritto;

che

nel caso di specie nemmeno è poi stata ancora promossa la ventilata azione

volta a rendere responsabile il giudice per il comportamento da lui tenuto in

occasione del differimento del fallimento della convenuta e della revoca di

quel provvedimento, sicché l’eventualità che egli – che non è direttamente azionabile

dall’attore, ma che, datene le condizioni, potrebbe semmai esserlo in via di

regresso nel caso in cui l’ente pubblico fosse reso responsabile del suo agire –,

possa personalmente essere tenuto al risarcimento del danno nei confronti

dell’azionista o della società costituisce, per il momento, una semplice

ipotesi;

che,

oltretutto, l’eventualità che la società o l’attore azionista (che in concreto

detiene 3 azioni per un valore complessivo di fr. 1'200.–, pari allo 0,023% del

capitale azionario, cfr. doc. A) – diverso sarebbe il caso per i creditori – possano

aver subito un danno dalle due decisioni dell’8 ottobre 2007 e del 25 febbraio

2008 appare assai dubbia: se in effetti, come preteso dall’attore, già allora a

seguito dell’esistenza di un’eccedenza di debiti si fosse imposto il fallimento

della società, ciò avrebbe avuto come conseguenza la fine della società stessa e

verosimilmente la totale perdita di valore delle azioni, situazione questa

assai peggiore di quella attuale, in cui sia la società sia le azioni hanno

ancora un certo valore; del resto anche il commissario del differimento, nel

suo rapporto finale del 19 febbraio 2008, versato agli atti dal Pretore, ha

fatto notare che la situazione economica della società non era nel frattempo

peggiorata;

che

ad ogni buon conto, ad un esame sommario – che s’impone per il fatto che al

giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del processo come

se fosse un’istanza d’appello (cfr. sentenza del TF del 13 luglio 2005

1P.158/2005) –, i decreti adottati a quel momento dal giudice nemmeno

apparivano insostenibili: la decisione di differire il fallimento nonostante la

situazione di eccedenza di debiti trovava in effetti giustificazione nella volontà

dell’ente pubblico, espressa il 10 luglio e il 17 settembre 2007, ancor prima cioè

della data del deposito dei bilanci, avvenuto il successivo 28 settembre, di trovare

una soluzione, poi concretizzata con la proposta di concessione di un importante

credito–ponte (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del __________ n. __________,

doc. E), in seguito approvato dal Gran Consiglio; quanto alla decisione di non

decretare il fallimento dopo che la società aveva chiesto la revoca del differimento

del fallimento, la stessa si fondava invece sugli accertamenti forniti dal

commissario del differimento, il quale, nel suo rapporto finale già citato,

aveva affermato che la società non si trovava in una situazione di eccedenza di

debiti;

Considerandi

che

infine pure privo di rilevanza è il fatto che entrambe le azioni ora promosse verterebbero

sull’apprezzamento specifico dei conti e della gestione societaria relativi a

quello stesso esercizio 2006/2007 sui quali il giudice si sarebbe già espresso

quando aveva deciso il differimento del fallimento: in effetti, a parte il fatto

che le delibere assembleari di cui è chiesto di accertare la nullità o

l’annullamento sono state prese dopo le decisioni del Pretore, si osserva che

in quei giudizi egli non aveva avuto modo di pronunciarsi sull’esistenza di

eventuali motivi di nullità o di annullamento delle delibere; analoghe

considerazioni valgono per le domande di informazioni, che per altro erano

state inoltrate al consiglio d’amministrazione della convenuta solo dopo che il

Pretore aveva reso le due decisioni (cfr. doc. FF), e sulle quali il primo

giudice non ha avuto occasione di esprimersi;

che

le istanze di ricusa in parola, del tutto infondate, devono pertanto essere

respinte, ritenuto che al ricusante vanno accollate la tassa e le spese di

giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue ripetibili alla

controparte, ritenuto che quale valore litigioso può essere considerato quello,

ampiamente superiore a fr. 30'000.–, corrispondente alle posizioni di bilancio e

del conto economico per le quali l’attore formula le sue domande d’informazione

e la cui approvazione da parte dell’assemblea generale è parimenti oggetto di

contestazione con la domanda di annullamento e di nullità (DTF 92 II 243; Poudret, Commentaire del la loi

fédérale d’organisation judiciaire, Vol. 1, n. 9.8 ad art. 36);

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta: 1. L’istanza

di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. DI.2008.31 è respinta.

2.

Gli

oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 1, di complessivi

fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico

del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

3.

L’istanza

di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. OA.2008.15 è respinta.

4.

Gli

oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 3, di complessivi

fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico

del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

5.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un

valore litigioso superiore a fr. 30'000.– è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). ). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni,

se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone

fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF),

oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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