12.2008.120
Ricusa
31 luglio 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.120
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, IICCA
Titolo:
Ricusa
RICUSAZIONE
art. 27 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.120
Lugano
31 luglio
2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause – inc. n. DI.2008.31 e OA.2008.15
della Pretura del Distretto di Vallemaggia – promosse il 26 maggio 2008 da
IS 1
(rappr. dallo RA 1)
contro
CO 1
(rappr. da RA 3)
chiedenti: – nell’inc. n. DI.2008.31, di
far ordine alla convenuta ed in particolare al suo consiglio d’amministrazione
e in solido e singolarmente a __________ (presidente), __________ (vice–presidente),
__________ (membro), __________ (amministratore delegato), di fornire le informazioni richieste dall’istante
rispondendo a 56 domande;
– nell’inc. n. OA.2008.15,
di accertare la nullità e in subordine di annullare le decisioni con cui
l’assemblea ordinaria della convenuta l’8 maggio 2008 aveva approvato le
relazioni del presidente del consiglio d’amministrazione e quella
dell’amministratore delegato sull’esercizio 2007 (1.11.2006 – 31.10.2007) come
da punto 3 dell’ordine del giorno, approvato i conti d’esercizio 2007 così come
il rapporto di revisione 31.3.2008 e dato discarico agli organi come da punto 4
dell’ordine del giorno, nonché approvato le misure del piano di risanamento presentato
da __________ come da punto 6 dell’ordine del giorno;
ed ora sulle istanze di ricusa contestualmente presentate nei confronti
del Pretore del Distretto di Vallemaggia, PI 1, avversate da quest’ultimo con
osservazioni 29 maggio 2008 e dalla convenuta con osservazioni 3 giugno 2008;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con due separate azioni datate 26 maggio 2008 IS 1, detentore di 3 azioni al
portatore di CO 1 (doc. H), ha convenuto in giudizio questa società avanti alla
Pretura del Distretto di Vallemaggia chiedendo da una parte di far ordine alla
controparte ed in particolare al suo consiglio d’amministrazione e in solido e
singolarmente a __________ (presidente), __________ (vice–presidente), __________
(membro), __________ (amministratore delegato), di fornire le informazioni
richieste dall’istante rispondendo a 56 domande (inc. n. DI.2008.31), e
dall’altra, di accertare la nullità e in subordine di annullare le decisioni
con cui l’assemblea ordinaria della società l’8 maggio 2008 aveva approvato le
relazioni del presidente del consiglio d’amministrazione e quella
dell’amministratore delegato sull’esercizio 2007 (1.11.2006 – 31.10.2007) come
da punto 3 dell’ordine del giorno, approvato i conti d’esercizio 2007 così come
il rapporto di revisione 31.3.2008 e dato discarico agli organi come da punto 4
dell’ordine del giorno, nonché approvato le misure del piano di risanamento
presentato da __________ come da punto 6 dell’ordine del giorno (inc. n. OA.2008.15);
che
contestualmente agli allegati introduttivi di causa, l’attore, con le istanze
che qui ci occupano, ha chiesto la ricusa del Pretore, PI 1, rimproverandogli
in sostanza di aver decretato, l’8 ottobre 2007, il differimento del fallimento
della convenuta ex art. 725a CO nonostante non fosse allora stato presentato
alcun piano di risanamento serio e di aver revocato, il 25 febbraio 2008, il
differimento rinunciando però alla pronuncia del fallimento che invece
s’imponeva, il che avrebbe causato un deterioramento dello stato d’insolvenza e
dunque un pregiudizio per la società, gli azionisti ed i creditori, del quale
egli, al pari degli organi della società (art. 754 CO), potrebbe essere reso
responsabile in base alla giurisprudenza (DTF 127 III 374); l’attore ha pure
evidenziato che entrambe le azioni vertevano sull’apprezzamento specifico dei
conti e della gestione societaria relativi a quello stesso esercizio 2006/2007
sui quali il giudice si era già espresso quando aveva deciso il differimento
del fallimento, esprimendosi cioè nel caso specifico in senso diametralmente
diverso da quello ora proposto dall’attore;
che
il Pretore e la convenuta, con osservazioni 29 maggio rispettivamente 3 giugno
2008, si sono opposti all’istanza di ricusa;
che,
preliminarmente, questa Camera, in applicazione analogetica degli art. 72 e 320
CPC, provvede a congiungere le due procedure di ricusazione, che in effetti
concernono le stesse parti e si fondano su fatti identici;
che
la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione di un
Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);
che
giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi
sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169,
124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione,
non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni
caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126
Fatti
I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 24 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.51);
che
l’argomento secondo cui il Pretore potrebbe essere reso responsabile
dall’attore per non aver a suo tempo deciso il fallimento della convenuta non è
in realtà tale da far ritenere, specie nelle particolari circostanze,
l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi
senza la necessaria serenità delle vertenze processuali in rassegna;
che
innanzitutto è chiaro – e lo stesso attore ne è cosciente (cfr. istanza 26
maggio 2008 inc. n. OA.2008.15 p. 8) – che il solo fatto che un giudice potrebbe
teoricamente essere chiamato in causa per aver differito il fallimento di una società
non può di principio giustificare la sua ricusa in successive cause che riguardano
quest’ultima o il danneggiato, la situazione di fatto che viene così a crearsi
non essendo sostanzialmente diversa da quella che si verifica qualora il magistrato
abbia reso decisioni in altri ambiti del diritto;
che
nel caso di specie nemmeno è poi stata ancora promossa la ventilata azione
volta a rendere responsabile il giudice per il comportamento da lui tenuto in
occasione del differimento del fallimento della convenuta e della revoca di
quel provvedimento, sicché l’eventualità che egli – che non è direttamente azionabile
dall’attore, ma che, datene le condizioni, potrebbe semmai esserlo in via di
regresso nel caso in cui l’ente pubblico fosse reso responsabile del suo agire –,
possa personalmente essere tenuto al risarcimento del danno nei confronti
dell’azionista o della società costituisce, per il momento, una semplice
ipotesi;
che,
oltretutto, l’eventualità che la società o l’attore azionista (che in concreto
detiene 3 azioni per un valore complessivo di fr. 1'200.–, pari allo 0,023% del
capitale azionario, cfr. doc. A) – diverso sarebbe il caso per i creditori – possano
aver subito un danno dalle due decisioni dell’8 ottobre 2007 e del 25 febbraio
2008 appare assai dubbia: se in effetti, come preteso dall’attore, già allora a
seguito dell’esistenza di un’eccedenza di debiti si fosse imposto il fallimento
della società, ciò avrebbe avuto come conseguenza la fine della società stessa e
verosimilmente la totale perdita di valore delle azioni, situazione questa
assai peggiore di quella attuale, in cui sia la società sia le azioni hanno
ancora un certo valore; del resto anche il commissario del differimento, nel
suo rapporto finale del 19 febbraio 2008, versato agli atti dal Pretore, ha
fatto notare che la situazione economica della società non era nel frattempo
peggiorata;
che
ad ogni buon conto, ad un esame sommario – che s’impone per il fatto che al
giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del processo come
se fosse un’istanza d’appello (cfr. sentenza del TF del 13 luglio 2005
1P.158/2005) –, i decreti adottati a quel momento dal giudice nemmeno
apparivano insostenibili: la decisione di differire il fallimento nonostante la
situazione di eccedenza di debiti trovava in effetti giustificazione nella volontà
dell’ente pubblico, espressa il 10 luglio e il 17 settembre 2007, ancor prima cioè
della data del deposito dei bilanci, avvenuto il successivo 28 settembre, di trovare
una soluzione, poi concretizzata con la proposta di concessione di un importante
credito–ponte (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del __________ n. __________,
doc. E), in seguito approvato dal Gran Consiglio; quanto alla decisione di non
decretare il fallimento dopo che la società aveva chiesto la revoca del differimento
del fallimento, la stessa si fondava invece sugli accertamenti forniti dal
commissario del differimento, il quale, nel suo rapporto finale già citato,
aveva affermato che la società non si trovava in una situazione di eccedenza di
debiti;
Considerandi
che
infine pure privo di rilevanza è il fatto che entrambe le azioni ora promosse verterebbero
sull’apprezzamento specifico dei conti e della gestione societaria relativi a
quello stesso esercizio 2006/2007 sui quali il giudice si sarebbe già espresso
quando aveva deciso il differimento del fallimento: in effetti, a parte il fatto
che le delibere assembleari di cui è chiesto di accertare la nullità o
l’annullamento sono state prese dopo le decisioni del Pretore, si osserva che
in quei giudizi egli non aveva avuto modo di pronunciarsi sull’esistenza di
eventuali motivi di nullità o di annullamento delle delibere; analoghe
considerazioni valgono per le domande di informazioni, che per altro erano
state inoltrate al consiglio d’amministrazione della convenuta solo dopo che il
Pretore aveva reso le due decisioni (cfr. doc. FF), e sulle quali il primo
giudice non ha avuto occasione di esprimersi;
che
le istanze di ricusa in parola, del tutto infondate, devono pertanto essere
respinte, ritenuto che al ricusante vanno accollate la tassa e le spese di
giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue ripetibili alla
controparte, ritenuto che quale valore litigioso può essere considerato quello,
ampiamente superiore a fr. 30'000.–, corrispondente alle posizioni di bilancio e
del conto economico per le quali l’attore formula le sue domande d’informazione
e la cui approvazione da parte dell’assemblea generale è parimenti oggetto di
contestazione con la domanda di annullamento e di nullità (DTF 92 II 243; Poudret, Commentaire del la loi
fédérale d’organisation judiciaire, Vol. 1, n. 9.8 ad art. 36);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta: 1. L’istanza
di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. DI.2008.31 è respinta.
2.
Gli
oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 1, di complessivi
fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico
del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
3.
L’istanza
di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. OA.2008.15 è respinta.
4.
Gli
oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 3, di complessivi
fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico
del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
5.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
valore litigioso superiore a fr. 30'000.– è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). ). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni,
se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone
fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF),
oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster