12.2008.121
Contratto di affitto agricolo, sfratto
2 febbraio 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
12.2008.121
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di affitto agricolo, sfratto
AFFITTO AGRICOLO
art. 2 LAAGR
Incarto n.
12.2008.121
Lugano
2 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.228
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 12
febbraio 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’RA 2
volta a
ottenere lo sfratto del convenuto dalle superfici dei fondi n. __________ e __________
RFD di __________ __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto e
che la Segretaria assessora, statuendo il 21 maggio 2008, ha accolto;
appellante
il convenuto che con atto di appello 30 maggio 2008 chiede di annullare il
decreto impugnato, di dichiarare nulla la disdetta 7 marzo 2007 e di accertare
che la prossima scadenza del contratto d’affitto agricolo è prevista per l’11 novembre 2012;
richiamato
il decreto 5 giugno 2008, con cui la presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
preso
atto che all’ordinanza 12 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito
alle parti, il 12 giugno 2008, un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le
proprie osservazioni sul possibile annullamento del decreto di sfratto alla
luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008
(4A_512/2007), solo l’appellante ha risposto, rimettendosi al giudizio della
Camera;
mentre
l’istante con le osservazioni 3
luglio 2008 postula l’irricevibilità
del gravame, in via subordinata la sua reiezione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nel novembre 2000 AO 1 ha stipulato con AP 1 un
"contratto d’affitto",
con il quale ha concesso in affitto a quest’ultimo i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ __________
per la durata di sei anni fino all’11 novembre 2006, ritenuto che in caso di
mancata disdetta con sei mesi di preavviso il contratto si sarebbe rinnovato di
anno in anno con scadenza all’11
novembre del rispettivo anno (doc. A). Il proprietario ha notificato il 7
febbraio 2007 all’affittuario la disdetta del contratto per la scadenza del 31
novembre 2007 (doc. C). Il 3 settembre 2007 egli ha poi rettificato la scadenza
contrattuale per l’11 novembre
2007 (doc. D). Con scritto 4 ottobre 2007 il proprietario, preso atto della
volontà dell’affittuario di non
voler riconsegnare i fondi condotti in affitto, informava quest’ultimo che in caso di mancata riconsegna avrebbe
adito le vie legali (doc. F). AP 1 ha risposto il 9 ottobre 2007 osservando che
la scadenza per l’11 novembre
2007 "non è regolare" (doc. G).
B. In
seguito alla mancata riconsegna dei fondi affittati, AO 1, adito
preventivamente l’Ufficio di
conciliazione, si è rivolto il 12 febbraio 2008 alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, chiedendo lo sfratto di AP 1. All’udienza di discussione 21 maggio 2008 il convenuto si è opposto allo
sfratto, adducendo la nullità della disdetta poiché la prossima scadenza del
contratto è prevista per l’11
novembre 2012. Al dibattimento finale le parti hanno ribadito i loro rispettivi
punti di vista. Con decreto 21 maggio 2008 la Segretaria assessora ha accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine al
convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante le part. n. __________
e __________ entro 10 giorni dall’intimazione del decreto, con la comminatoria
dell’azione penale per disobbedienza a decisione dell’autorità ai sensi
dell’art. 292 CPS.
C. Con
atto di appello ("ricorso in appello") 30 maggio 2008 il convenuto è
insorto contro il citato giudizio, nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – di annullare il
decreto impugnato, di dichiarare nulla la disdetta 7 marzo 2007 e di accertare
che la prossima scadenza del contratto d’affitto agricolo è prevista per l’11 novembre 2012. Il 5 giugno 2008 il vicepresidente di questa
Camera ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo. Con
ordinanza 12 giugno 2008 la Presidente ha impartito alle parti un termine fino
al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile
annullamento del decreto di sfratto alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubb. in DTF 134 I 184), con
l’avvertenza che il silenzio
sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma.
L’appellante ha risposto di rimettersi al giudizio della Camera, mentre
l’istante non si è espresso al riguardo, producendo il 3 luglio 2008 le proprie
osservazioni, con le quali postula l’irricevibilità dell’appello, in via subordinata la sua reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Il Tribunale federale ha già spiegato che qualora una parte non
faccia valere un vizio inerente la composizione del tribunale giudicante il più
presto possibile, vale a dire alla prima occasione che si presenta dopo esserne
venuta a conoscenza, il principio della buona fede e il divieto dell'abuso di
diritto comportano la perenzione della facoltà di poter invocare, in un secondo
tempo, un’eventuale violazione
costituzionale (sentenza inc.1P.325/2003 del 1° ottobre 2003, consid. 3.4;
cfr. anche DTF 119 II 386 consid. 1a e, più recentemente, sentenza inc.
4A_449/2007 dell’11 aprile
2008). Si ritiene di potersi ispirare a tale giurisprudenza nella presente
fattispecie. Il fatto, per l’istante,
di non essersi espresso sull’ordinanza
12 giugno 2008 e di aver inoltrato il 3 luglio 2008 le proprie osservazioni all’appello deve quindi essere interpretato
come rinuncia ad avvalersi del vizio. Nulla osta, pertanto, alla trattazione
del presente gravame.
2. La
Segretaria assessora ha anzitutto stabilito che alla fattispecie si applicano
le norme sull’affitto giusta
gli art. 275 segg. CO e non quelle sull’affitto agricolo. Ella ha invero accertato che la superficie
destinata a coltivazione da parte dell’affittuario è di soli 2'231 mq, inferiore quindi a quella prevista per l’applicazione della legge sull’affitto agricolo (LAAgr). La Segretaria
assessora ha spiegato che nell’ottobre
2006, ovvero prima della sottoscrizione del contratto, l’affittuario era stato avvertito dal
locatore che una parte dei fondi concessi in affitto sarebbe stata occupata dall’apicoltore __________. Tant’è che dall’istruttoria è emerso – cosa peraltro ammessa dallo stesso convenuto
– che egli utilizza a fini agricoli unicamente la sola superficie della
particella n. __________ RFD di 2'231 mq. Ella ha poi accertato che non avendo le parti disdetto il
rapporto di locazione, di durata determinata fino all’11 novembre 2006, con sei mesi di preavviso come previsto
contrattualmente, lo stesso era stato ricondotto tacitamente e, quindi, era
diventato di durata indeterminata. In applicazione dell’art. 296 CO la Segretaria assessora ha quindi ritenuto che la
disdetta 7 febbraio 2007, notificata con un preavviso di nove mesi per il 31
novembre 2007 (data poi rettificata per l’11 novembre 2007), era valida. Da qui l’accoglimento dell’istanza
di sfratto.
3. L’appellante produce con il ricorso cinque
documenti. Si tratta del decreto impugnato (doc. A), della sua busta di
intimazione da parte della Pretura (doc. B), dell’estratto Track&Trace che attesta il momento di ricezione del
decreto (Doc. C), del contratto d’affitto (doc. D) e di una lettera 9 marzo 2007 dell’avv. RA 1 con la quale il convenuto mira a
comprovare il pagamento degli affitti arretrati (doc. E). I doc. da A a D sono
senz’altro ricevibili. Da una
parte perché già agli atti, dall’altra perché necessari per comprovare la tempestività del gravame.
Per contro, come postulato dall’istante (osservazioni, pag. 2), il doc. E è irricevibile. Invero, il
divieto di sollevare in sede di appello fatti nuovi, documenti nuovi e nuove
argomentazioni previsto nel procedimento civile ticinese dall'art. 321 lett. b
CPC vale anche nelle procedure rette dalla massima inquisitoria a carattere
sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 5 ad art. 321 con rinvio), valida sia per
il contratto di affitto giusta gli art. 275 segg. CO sia per gli affitti
agricoli (art. 47 cpv. 2 LAAgr).
4. L’appellante
sostiene che determinante è la superficie totale dei fondi oggetto del
contratto d’affitto, ovvero 2'500 mq. Egli adduce di non aver potuto
usufruire del fondo n. __________ RFD poiché occupato illecitamente dall’apicoltore
__________. Motivo per cui egli non ha nemmeno potuto ricevere i sussidi dalla
Sezione dell’agricoltura. Da
parte sua, il proprietario non avrebbe intrapreso alcunché per rimediare all’usurpazione testé citata, sebbene secondo l’affittuario fosse già informato nel corso
del 2000 del fatto che l’apicoltore
aveva esteso l’area che si era
concordato potesse utilizzare, occupando interamente il fondo n. __________. Anzi,
nel 2007 il locatore avrebbe chiesto il pagamento degli affitti arretrati che
il convenuto non aveva più pagato dal 2004 per l’impossibilità di uso del fondo in questione. Il convenuto precisa
altresì che nell’ottobre del
2000 – e non nel 2006 come accertato dalla Segretaria assessora – egli era
stato avvertito dal proprietario che una parte del fondo n. __________ sarebbe
stata occupata dall’apicoltore __________. Tuttavia, ciò non concerneva anche
il deposito di ramaglie e truciolati provenienti dall’attività di giardinaggio di quest’ultimo.
5. Come
spiegato dalla Segretaria assessora, l’art. 2 cpv. 1 lett. b della legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr; RS: 221.213.2)
prevede che la presente legge non è applicabile all’affitto di fondi agricoli non vignati e non
edificati aventi un’estensione inferiore a 25 are. Al contrario di
quanto da lei ritenuto, tuttavia, determinante per l’applicazione della LAAgr è
il contenuto del contratto di concedere l’utilizzo del fondo per uso agricolo,
non l’utilizzo effettivo del fondo da parte dell’affittuario. Nell’ipotesi che,
contrariamente a quanto pattuito, questi non coltivi il suolo, non è quindi
messa in discussione l’applicabilità della LAAgr, bensì ciò può portare
eventualmente alla risoluzione del rapporto contrattuale (art. 17 e 22b LAAgr; Studer/Hofer ed., Das landwirtschaftliche
Pachtrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht vom
4. Oktober 1985, progetto 2ª ediz., Brugg 2007, n. 7 ad art.
1; Studer/Hofer, Das
landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, pag. 20). Di conseguenza,
determinante nella fattispecie è quanto pattuito dalle parti nel contratto
d’affitto del novembre 2000, indipendentemente dal fatto se parte del suolo non
sia stata o non abbia potuto essere coltivata dall’affittuario.
Inoltre, la norma testé
citata tratta di fondi vignati (art. 2 cpv. 1 lett a) e di fondi non edificati
(art. 2 cpv. 1 lett. b). In presenza di una superficie edificata, la LAAgr è
applicabile, posto lo sfruttamento agricolo del fondo, indipendentemente dall’estensione
dello stesso (Studer/Hofer ed.,
op. cit., n. 130 ad art. 2 cpv. 1 lett. b; Studer/Hofer,
op. cit. 1987, pag. 45 in fondo e 46 in alto). Con superficie edificata si
intende un fondo sul quale si trova una costruzione durevolmente incorporata
nel terreno, che ne influenza l’utilizzo, poiché modifica notevolmente lo
spazio a disposizione, ne aggrava lo sfruttamento o influenza in altro modo l’ambiente
circostante. Affinché la LAAgr sia applicabile, occorre tuttavia che la
costruzione serva allo sfruttamento agricolo (Studer/Hofer
ed., op. cit., n. 131 ad
art. 2).
6. Oggetto del
contratto d’affitto (doc. A) stipulato nel novembre 2000 sono i fondi n. __________
e __________ RFD di __________ (doc. A: clausola n. 1), che l’affittuario si è
impegnato a "coltivare (…) secondo le regole di un’accurata e diligente
coltivazione, in modo razionale, mantenendo la terra coltiva per un’adeguata
altezza" (loc. cit.: clausola n. 4). È quindi pacifico che
contrattualmente le parti hanno deciso di adibire il fondo all’agricoltura
(art. 1 cpv. 1 lett. a LAAgr). Cosa peraltro ammessa dal locatore, che però
sostiene che la coltivazione prevista non si è mai verificata e che i fondi
sono stati usati unicamente per il deposito di materiale, tant’è che, per
quanto concerne la particella n. __________, essa nemmeno figura nella lista
per i sussidi della Sezione dell’agricoltura (osservazioni, pag. 3 segg.). Se
non che, come detto (sopra, consid. 5), determinante è quanto previsto dalle
parti contrattualmente, non l’uso effettivo del terreno. Posto l’uso agricolo
pattuito dalle parti, resta tuttavia da esaminare se i fondi rispettano le
condizioni dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LAAgr in merito all’estensione adibita ad
agricoltura. Invero, oltre alla rivendicazione della parte appellata testé
citata, le parti dibattono sulla dimensione dell’area utilizzata dall’apicoltore
__________. Per gli stessi motivi testé citati, anche su questo punto ciò che è
rilevante è quanto pattuito dalle parti. Al riguardo, l’affittuario si è
impegnato a "coltivare (…) tutta la superficie affittata" (loc. cit.:
clausola n. 4). Alla clausola n. 6 è tuttavia spiegato che "sul mappale n.
__________ deve essere riservato lo spazio attualmente occupato con arnie di
api per il signor __________. L’affittuario si impegna a contattare il signor __________
per delimitare l’esatta superficie in uso a quest’ultimo e che questi dovrà poi
recingere con una siepe verde". Anche tale delimitazione contrattuale è
oggetto di contestazione tra le parti. Se non che, al contratto di affitto è
applicabile, come verrà illustrato, la LAAgr indipendentemente dall’estensione
del fondo.
La particella n. __________
è composta da 2'231 mq di prato, 3'607 mq di bosco e 16 mq di stalla e fienile
(doc. L: estratto registro fondiario definitivo). Sulla stessa è presente una
costruzione ("stalla e fienile") che per sua stessa definizione
risulta non essere mobile, bensì incorporata nel terreno e influenzare l’ambiente
circostante. D’altra parte, il locatore nemmeno sostiene il contrario. Essa è
pacificamente, data la sua natura, funzionale allo sfruttamento agricolo. Ne
consegue che per quanto concerne tale fondo, come illustrato (sopra, consid.
5), la LAAgr è applicabile indipendentemente dalla sua estensione. Ciò vale
anche per la particella n. __________, che si compone invece di 600 mq di
prato, 515 di prato selva e 4'916 di bosco. Invero, secondo l’art. 2 cpv. 3
LAAgr se più fondi sono affittati dallo stesso locatore allo
stesso affittuario, le loro superfici sono sommate. Determinanti sono invero
non i singoli fondi concessi in affitto agricolo, bensì il rapporto con l’affittuario nel suo insieme (Studer/Hofer ed., op. cit., n. 136 ad art. 2 cpv. 3). Quindi, nella fattispecie
non si pon mente di sommare l’estensione
delle superfici, poiché in presenza della costruzione testé citata la LAAgr è
senz’altro applicabile. Ne
consegue che, al contrario di quanto ritenuto dalla Segretaria assessora, il
rapporto contrattuale è un affitto agricolo giusta la LAAgr.
7. Il contratto di
affitto era stato stipulato per la durata di sei anni fino
all’11 novembre 2006, ritenuto che in caso di mancata disdetta con sei mesi di
preavviso il contratto si sarebbe rinnovato di anno in anno con scadenza all’11 novembre del rispettivo anno (doc. A:
clausole n. 2 e 3). Si tratta quindi di un contratto di durata indeterminata
con durata minima, così come previsto, d’altra parte, dall’art.
7 cpv. 1 LAAgr. Le parti non hanno, prima dell’11 novembre 2006, notificato alcuna disdetta (fatto accertato dalla
Segretaria assessora: sentenza impugnata, pag. 4 in fondo, e non contestato
dalle parti). Secondo l’art. 8
cpv. 1 LAAgr il contratto d’affitto
è considerato rinnovato senza modifiche per altri sei anni se, concluso a tempo
indeterminato, non sia stato disdetto regolarmente (lett. a) o se, concluso a
tempo determinato, sia stato proseguito tacitamente dopo la scadenza convenuta
(lett. b). Secondo il cpv. 2 della norma citata, la pattuizione di una
rinnovazione di durata inferiore è valida solo se approvata dall’autorità. Cosa
che non risulta essere avvenuta nella fattispecie. Di conseguenza, il contratto
in questione è stato rinnovato a tempo indeterminato (cfr. Studer/Hofer ed., op. cit., n. 237 ad art. 8) con una durata minima fino all’11 novembre 2012 (cfr. Studer/Hofer ed. op. cit., n. 386 ad art. 16).
8. Secondo
la parte appellata, il convenuto non può più contestare in questa sede la
validità della disdetta 7 febbraio 2007, cosa che avrebbe dovuto invero fare
dinanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione entro il termine di trenta giorni di cui
all’art. 273 CO, applicabile
per rinvio dell’art. 300 CO
(osservazioni, pag. 7). Se non che, alla fattispecie, come esposto sopra, non
si applica la normativa sull’affitto
giusta gli art. 275 segg. CO, bensì la LAAgr. Secondo l’art. 47 LAAgr i cantoni prevedono una procedura semplice e
rapida (cpv. 1) e disciplinano la procedura nella misura in cui non sia
regolata dalla presente legge (cpv. 3). Nel Canton Ticino, la procedura è stata
regolata con la legge sul diritto fondiario rurale e
sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL 8.1.3.1, in vigore dal 23 marzo
2007). L’art. 23 prevede invero
che "le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo
disposizioni contrarie, dal giudice civile competente (Legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 giusta agli articoli 389 e
seguenti del CPC rispettivamente gli articoli 404 e seguenti per la protrazione
del contratto d’affitto)". Non sono quindi imposti, per diritto federale,
termini per contestare la validità della disdetta; nemmeno sono applicabili,
alla fattispecie, disposti che prevedono di adire preventivamente l’ufficio di conciliazione in materia di
locazione, non trattandosi di richiesta di protrazione del contratto d’affitto. In definitiva, l’istanza di sfratto dev’essere respinta e la sentenza pretorile
riformata di conseguenza.
9. All’udienza di discussione 3 marzo 2008 il
convenuto ha chiesto di accertare che "la prossima regolare scadenza del
contratto d’affitto è prevista
per l’11 novembre 2012".
Richiesta che ha ribadito in appello. La presente procedura è quella sommaria
per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC). Invero, sebbene l’art. 23 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo prevede che le
controversie relative al contratto d’affitto sono decise giusta agli articoli
389 segg. CPC rispettivamente gli articoli 404 e seguenti per la protrazione
del contratto d’affitto, esso riserva l’applicazione di disposizioni contrarie. Nella presente fattispecie,
dove il locatore ha chiesto lo sfratto dell’affittuario, si giustifica quindi di applicare la normativa
specifica a tale richiesta per la cessata locazione, affitto o comodato,
ovvero, per l’appunto, gli art.
506 segg. CPC. Sebbene al fine di verificare la legittimità di una richiesta di
sfratto sia necessario statuire sui motivi della fine del contratto,
e quindi, come nella fattispecie, sulla validità della disdetta, ciò
non comporta che il giudice dello sfratto debba decidere su una domanda di
accertamento della durata del contratto di affitto,
che
dovrebbe essere trattata con la procedura a lei propria. Ne consegue che la
riforma del giudizio pretorile comporta la reiezione dell’istanza di sfratto, ma non l’accoglimento della domanda di accertamento
postulata dalla parte convenuta.
9. Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza di AO 1. Per quel che
concerne la loro commisurazione, è applicabile l’art. 24 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo (RL 8.1.3.1), secondo
il quale le tasse e spese per le decisioni prese in applicazione della LAAgr
non possono essere inferiori a fr. 50.- né superiori a fr. 2'000.-. Il locatore rifonderà
inoltre all’appellante, quantunque
non patrocinato da un legale, un’equa indennità per l’incomodo che gli è occorso (Rep. 1990 pag.
213 in alto; RtiD II – 2005 pag. 680). Nella fattispecie l’istante è stato rappresentato dall’associazione di categoria, che ha redatto l’appello 30 maggio 2008. Tale scritto, tolte
le premesse iniziali sul decreto impugnato e le richieste di giudizio, si
limita a due pagine, il cui contenuto non è peraltro stato determinante ai fini
del presente giudizio. Si giustifica dunque di riconoscere un’indennità di fr. 100.-.
Il valore litigioso – determinante per l’eventuale ricorso al
Tribunale federale – è di fr. 3'000.-, corrispondente al fitto (fr. 500.-) per sei anni, ovvero fino
alla data in cui sarebbe possibile dare disdetta ordinaria del contratto di
affitto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 30 maggio
2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto di sfratto 21 maggio
2008 è così riformato;
1. (Invariato).
2. L’istanza di sfratto 12 febbraio 2008 di AO 1 è
respinta.
3.
(Stralciato).
4.
(Stralciato).
5.
(Stralciato).
6.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 150.- sono poste a
carico della parte istante, che rifonderà alla controparte fr. 400.- a
titolo di ripetibili.
7.
(Invariato).
2. Le spese della
procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
150.-
sono poste a carico di AO
1 che rifonderà a AP 1 fr. 100.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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