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Decisione

12.2008.122

Banca - gestione patrimoniale - responsabilità per investimenti

24 agosto 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i ricavi per interessi nel frattempo incassati e quelli derivanti da precedenti

vendite di quegli stessi titoli.

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per €

1’149'661.-, USD 1'349'925.-, fr. 701'836.- e CAD 13'631.- più interessi,

riconoscendo alla convenuta la facoltà di pagare tali somme in franchi svizzeri

al tasso di cambio del 28 gennaio 2002. La tassa di giustizia di fr. 20'000.- e

le spese sono state da lui caricate all’attore per 1/4 e per 3/4 alla convenuta,

pure tenuta a rifondere alla controparte fr. 85'000.- per ripetibili. Il

giudice di prime cure, ammessa l’esistenza tra le parti di un contratto di

gestione patrimoniale per atti concludenti nella forma del “faccia lei”, ha in

sostanza ritenuto che la banca convenuta, pur non avendo violato la strategia

d’investimento, che nel frattempo era in effetti stata modificata consensualmente,

era responsabile in 2 casi (azioni Vertical Net e Terra Networks) per aver

acquistato titoli con un eccessivo rischio di concentrazione, in 7 casi (azioni

Zonagen, secondo acquisto di Seat Pagine Gialle, Comtelco, terzo acquisto di 4M

Technologies, Vertical Net, Terra Networks e Adcore Connecta) per aver

acquistato dei titoli di cui non era stata provata la necessaria bontà e in 10

casi per non aver tempestivamente venduto i titoli (obbligazioni 7 1/4% Owens

Corn e 11% Argentina, azioni Cybercash, Ascend Solution, AT Home, primo

acquisto di Seat Pagine Gialle, primo e secondo acquisto di 4M Technologies,

Marimba e Bombardier e derivato Revexus CS). Nei primi due casi il danno è

stato calcolato così come proposto dall’attore, ritenuto però che dal valore

d’acquisto dei titoli è stato dedotto solo il loro valore al momento della

chiusura della relazione bancaria oppure quello, se maggiore, ottenuto dalle vendite

successive, come pure i ricavi per interessi e dividendi incassati nel

frattempo; nel terzo caso, riconfermati questi medesimi principi, il giudice ha

inoltre dedotto dalle pretese attoree un ulteriore 20%, ritenuto che fino a

quel limite di perdita la banca era legittimata a non vendere i titoli, oppure

(per l’obbligazione 11% Argentina e le azioni Ascend Solution, Seat Pagine

Gialle e 4M Technologies) è partito dal valore a cui, secondo il perito, i

relativi titoli avrebbero dovuto essere venduti. Tenuto conto delle risultanze

peritali, egli ha pertanto quantificato in € 73'152.44 il danno per 7 1/4%

Owens Corn, in € 88'910.25 quello per 11% Argentina, in USD 119'918.- quello

per Zonagen, in USD 87'525.- quello per Cybercash, in USD 47'377.- quello per

Ascend Solution, in USD 350’000.- quello per AT Home, in € 30'842.- quello per Seat

Pagine Gialle, in € 137'898’35 quello per Comtelco, in fr. 332'687.- quello per

4M Technologies, in USD 179'942.- quello per Marimba, in USD 565'163.- quello

per Vertical Net, in € 557'558.- quello per Terra Networks, in fr. 369'149.-

quello per Adcore Connecta, in CAD 13'631.- quello per Bombardier e in € 261’300.-

quello per Revexus CS.

5. Con

l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione e di caricare alla controparte

gli oneri giudiziari e le ripetibili di fr. 120'000.-. Il Pretore non avrebbe innanzitutto

applicato la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di ratifica di atti

di gestione eventualmente incompatibili con le istruzioni date dal cliente per

l’esecuzione del mandato di gestione patrimoniale. Avrebbe inoltre violato il

diritto per quanto concerneva il metodo di calcolo del danno, sanando con ciò

di fatto ed in modo inammissibile le carenze di allegazione e di prova a carico

dell’attore. Avrebbe pure violato il diritto allorché aveva distribuito l’onere

della prova con riguardo all’elemento della violazione contrattuale. Avrebbe

quindi apprezzato in modo insostenibile la prova peritale, sia per quanto

concerneva il tema della diligenza sui singoli acquisti contestati dall’attore,

sia per quanto concerneva il tema della sorveglianza del portafoglio e meglio

dell’asserita mancata vendita di titoli in presenza di un decremento di valore,

omettendo pure di sanzionare la relativa carenza di allegazione a carico della

controparte. Infine avrebbe respinto a torto altre argomentazioni difensive da

lei fatte valere in via subordinata, e meglio quella relativa alla computazione

degli utili realizzati con titoli analoghi, quella relativa alla concolpa dell’attore

e quella relativa ai motivi di riduzione del risarcimento in presenza di un

mandato eseguito a titolo gratuito.

6. Delle

osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. A

questo stadio della lite le parti si sono date pacificamente atto di essere

state a suo tempo vincolate da un contratto di gestione patrimoniale non

scritto - retto dal diritto svizzero - nella forma del “faccia lei” (appello p.

4, osservazioni p. 53). La definizione da essi adottata è invero impropria. Concettualmente,

in base al sistema operativo “faccia lei” il cliente, dopo aver concordato a

grandi linee la strategia d’investimento con il consulente della banca, lascia in

effetti la scelta delle singole operazioni a quest’ultimo, il quale, pur non

disponendo preventivamente della sua firma, comunque garantita, può pertanto

agire liberamente nel rispetto di quella strategia (II CCA 27 agosto 2003 inc.

n. 12.2002.154). In tale evenienza non si è dunque in presenza di un vero e

proprio contratto di gestione patrimoniale (ma semmai di un semplice mandato

con conferimento alla banca di ordini puntuali, sia pure in quella particolare

forma, cfr. II CCA 27 agosto 2003 inc. n. 12.2002.154; TF 19 dicembre 2003

4C.280/2003 consid. 4, 4.3 e 4.4). Sennonché, avendo le parti pure aggiunto di

essere state allora legate da un contratto di gestione patrimoniale (appello p.

4 e 50, osservazioni p. 53), ben si può confermare quel loro assunto, tanto più

che esse neppure hanno censurato la medesima conclusione cui era giunto il

Pretore.

8. Con

la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al giudice di prime cure di

non aver ritenuto che l’attore aveva ratificato per atti concludenti gli atti

di gestione eventualmente incompatibili con le sue istruzioni, rispettivamente che

la controparte non aveva comunque contestato entro il termine annuale dell’art.

31 CO la ratifica da lui erroneamente fornita così che la sua attuale

contestazione era tardiva. A torto.

8.1 Il

Tribunale federale (TF 8 aprile 2005 4C.342/2003 consid. 2.3) ha stabilito che

le parti di un contratto di conto corrente possono pattuire nelle condizioni

generali una tacita accettazione dei saldi comunicati e che tali clausole non

sono inabituali. In quella sentenza l’Alta Corte ha quindi aggiunto che se in

tal modo il cliente non risulta aver contestato un’operazione, perché non ha

riconosciuto la violazione del contratto di gestione patrimoniale, può far

valere entro un anno (art. 31 CO) che la tacita accettazione era avvenuta a

seguito di un errore o di un altro vizio di volontà. Avendo però essa a quel

momento precisato che un cliente non esperto in investimenti non è tenuto ad

analizzare l’operato del gestore patrimoniale, siccome può senz’altro ritenere

che questi si attenga alla strategia concordata e alle operazioni rientranti

nel rischio pattuito, la dottrina ne ha dedotto che l’erronea ratifica e la conseguente

ratifica per mancata contestazione entro un anno può entrare in considerazione

solo nel caso in cui le violazioni contrattuali erano a suo tempo conosciute

(cfr. TF 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 1.8) o almeno riconoscibili al

cliente (Lombardini, La jurisprudence du tribunal fédéral dans le domaine de la gestion

de fortune en 2005, n. III 2b), ciò che si verifica ad esempio se il gestore

modifica la strategia d’investimento, non però - a meno che, beninteso, il

cliente sia esperto della materia - se si tratta di stabilire la conformità o verificare

il rischio di una singola operazione (Gutzwiller, Rechtsfragen der

Vermögensverwaltung, p. 234 seg.; Pachmann/von

der Crone, Unabhängige Vermögensverwaltung: Aufklärung, Sorgfalt und

Schadenersatzberechnung, in: RSDA 2005 p. 151 seg. e 154).

8.2 Nel caso di specie è innanzitutto pacifico che le condizioni

generali allegate al contratto di apertura del conto bancario contenevano una

clausola di tacita accettazione delle operazioni non contestate dal cliente

entro un mese (cfr. doc. 2), clausola per altro ripresa anche nei singoli

estratti forniti dalla banca (cfr. ad esempio doc. 5.1-5.5, 8, 33, V, Z, AA,

BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, LL, SS, AAA e GGG). È pure pacifico che

l’attore non ha mai contestato alcunché fino all’inoltro della petizione, pur

avendo in precedenza preso conoscenza, personalmente o tramite il figlio M__________,

degli estratti bancari presentatigli sia in occasione delle visite in banca del

12 febbraio 1996, 22 luglio 1996, 22 gennaio 1997, 25 giugno 1997, 1° aprile

1998, 16 settembre 1998, 31 dicembre 1998, 24 giugno 1999, 25 agosto 1999 e 13 febbraio

2001, sia al momento della chiusura della relazione, avvenuta il 23 gennaio

2002, e ancora in seguito quando, nell’aprile 2002, su sua richiesta, ha

ottenuto (doc. 35) che fosse fornita alla sua fiduciaria, __________, tutta la

documentazione bancaria degli ultimi 5 anni. Che l’attore, in quanto artigiano

e dirigente di una fabbrica di maniglie ed accessori da bagno (petizione p. 3,

cfr. pure doc. 1), non possa essere considerato un esperto in materia di

investimenti finanziari, è incontestabile. Lo stesso - nonostante la diversa opinione

della convenuta - vale anche per il figlio M__________, che in effetti, pur

essendo stato nominato nel maggio 2000 membro del consiglio d’amministrazione della

banca __________ (cfr. doc. PP), sembra più che altro esserlo stato per i suoi

studi americani in marketing (cfr. doc. OO) e per la sua esperienza

tecnico-industriale (doc. PP): non risulta, in altre parole, che fosse uno

specialista del settore bancario, tanto meno nell’ambito degli investimenti.

Stando così le cose, si deve concludere che la mancata contestazione da parte

dell’attore o del figlio al momento del ricevimento degli estratti bancari e al

momento delle visite in banca rispettivamente alla chiusura della relazione

bancaria non implica ratifica da parte sua delle eventuali operazioni

eccessivamente rischiose o altrimenti non conformi alla strategia concordata, queste

eventuali violazioni commesse dal gestore non essendogli in effetti riconoscibili.

Quanto alla mancata reazione entro un mese rispettivamente entro un anno

dell’invio dei documenti bancari alla sua fiduciaria, la stessa è a sua volta ininfluente,

non potendosi nemmeno in questo caso ammettere l’esistenza di una tacita

ratifica: innanzitutto a quel momento il contratto era già terminato da almeno un

paio di mesi, sicché le clausole in esso contenute non potevano più esplicare

alcun effetto; oltretutto non risulta che al momento della consegna dei

documenti la convenuta abbia reso attenta la destinataria della documentazione

di quella conseguenza, poco importando se le copie degli estratti riportavano

quelle clausole. Alla luce di quanto precede, è irrilevante che, per stessa

ammissione dell’attore, quella richiesta di documentazione fosse avvenuta

“nell’imminenza di una prevedibile contestazione giudiziaria” (conclusioni p.

9).

9. Con

la seconda censura d’appello la convenuta evidenzia come il metodo di calcolo

del danno adottato dal Pretore, che nell’occasione aveva per altro

inammissibilmente modificato il metodo proposto dall’attore, sanandone in parte

le carenze formali e materiali, non fosse conforme alla giurisprudenza.

La

censura è fondata, ma non permette ancora di respingere la petizione.

9.1 Nelle

azioni di responsabilità contro il gestore patrimoniale, il danno può essere

calcolato, in base alla giurisprudenza, confrontando il risultato del

portafoglio amministrato in violazione del mandato con quello di un portafoglio

ipotetico della medesima ampiezza gestito durante il medesimo periodo conformemente

alle istruzioni del contratto (TF 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid. 3.2.2, 30

novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2, 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid.

4.3 e 4.4, 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2).

9.2 Nel

caso di specie, come si è visto, per calcolare il danno, il giudice di prime

cure è partito dal valore d’acquisto dei titoli a suo giudizio inseriti nel

portafoglio in violazione del contratto. Da tali somme ha dapprima dedotto il

loro valore al momento della chiusura della relazione bancaria rispettivamente

quello, se maggiore, ottenuto dalle vendite successive; ha quindi tolto i

ricavi per interessi e dividendi nel frattempo incassati; e infine,

limitatamente ai casi in cui alla convenuta andava rimproverata la mancata

vendita dei titoli, ha dedotto un ulteriore 20%, rispettivamente, invece di

considerare il prezzo di acquisto ridotto in quei termini percentuali, è

partito dal valore concreto a cui, secondo il perito, i relativi titoli

avrebbero dovuto essere venduti, effettuando poi le altre deduzioni di cui si è

detto.

Ora, è

incontestabile che questo calcolo del danno, che - contrariamente all’assunto

del Pretore - la convenuta aveva già provveduto a contestare ritualmente negli

allegati preliminari (cfr. risposta p. 21 e 23 e duplica p. 30) e che comunque avrebbe

potuto censurare per la prima volta anche in questa sede trattandosi di una

questione di diritto (DTF 132 III 359 consid. 4, 130 III 145 consid. 6.2, 129

III 18 consid. 2.4; TF 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid. 3.2.1, 30 novembre

2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2), non è conforme alla giurisprudenza, non essendovi

stato il necessario confronto tra il risultato delle operazioni contestate rispetto

a quello di un portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito durante il

medesimo periodo conformemente alle istruzioni del contratto. Ciò tuttavia non

significa ancora che la petizione debba essere respinta per questo motivo,

anche perché l’attore nei suoi allegati preliminari, pur non avendo invero fatto

accenno alla questione del portafoglio ipotetico, ha comunque allegato alcune

circostanze di fatto rilevanti, che tutto sommato permettono di determinarlo,

almeno in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO). A quel momento egli aveva in effetti

evidenziato l’evoluzione del suo portafoglio dal 31 dicembre 1999 al 31

dicembre 2001, dichiarando di accettare le perdite risultanti sui titoli

primari, siccome dovute al calo generale del mercato borsistico (petizione p. 9,

replica p. 28 e 30, conclusioni p. 57) e dunque non imputabili a negligenze

della convenuta. Ancorché non l’abbia detto espressamente, egli in tal modo ha lasciato

intendere di poter considerare quale risultato del portafoglio ipotetico, che

sarebbe stato disposto ad accettare, quello derivante dalla gestione del resto

del suo portafoglio, con una perdita ammontante a circa il 30% (in realtà

inferiore, pari a circa il 20% [2.65% + 17.2%], cfr. allegato C del complemento peritale), percentuale questa che a

sua volta la convenuta aveva ritenuto, sia pure in via subordinata, di poter

condividere (appello p. 28). Appare invece eccessiva la richiesta formulata in

via principale dalla convenuta di ridurre il 41.7% (appello p. 27), che

corrisponde in effetti alla perdita del portafoglio riscontrata in quegli anni

tenendo anche conto delle operazioni contestate. In un’ottica equitativa,

stante la pochezza delle allegazioni dell’attore sulla questione, la

percentuale del 30% può in definitiva essere confermata, ritenuto da una parte

che gli investimenti qui contestati, diversamente da altri presenti in

portafoglio, in virtù della concordata modifica della strategia erano stati

effettuati in mercati più volatili e miravano dunque a maggiori rendimenti, e

dall’altra che andavano pure considerate le perdite conseguite fino alla

chiusura della relazione bancaria e quelle ottenute su alcune operazioni

avvenute prima del 1999 (cfr. pure petizione p. 9). Questo dato è per altro sostanzialmente

in linea con l’evoluzione avuta in quel periodo dall’indice Dow Jones (cfr.

complemento peritale p. 5), mentre l’indice Nasdaq ha subito un calo ancora più

vistoso (cfr. complemento peritale p. 4 seg.).

10. Con

la successiva censura la convenuta rimprovera al Pretore di aver erroneamente

distribuito l’onere della prova con riguardo all’elemento della violazione contrattuale

ed in particolare di aver posto a suo carico la mancanza di prova della

correttezza degli investimenti messi in atto. La censura è fondata.

10.1 Di

principio nel mandato di gestione patrimoniale, come più in generale nel contratto

di mandato (Fellmann, Berner Kommentar, n. 444 e 447 ad art. 398 CO; TF 30 maggio 2002

4C.359/2001 consid. 2.1.1; II CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 15 ottobre

2001 inc. n. 12.2000.228), è il cliente che deve provare l’esistenza di una

violazione contrattuale da parte del gestore (Gutzwiller,

Unsorgfältige Vermögensverwaltung, in: AJP 2000 p. 59 seg. e 65; Walter,

Prozessuale Aspekte beim Streit zwischen Kunden und Vermögensverwalter, in: RDS

2008 I p. 119 seg.) e non spetta a quest’ultimo provare di aver al contrario

adempiuto correttamente il contratto, a meno che, beninteso, non si sia in

presenza di un caso di vera e propria inadempienza della banca (Walter, op.

cit., p. 119 seg.). Tale soluzione, che va oltretutto preferita in presenza di

un mandato standardizzato com’è quello di gestione patrimoniale (Gutzwiller,

Unsorgfältige Vermögensverwaltung, in: AJP 2000 p. 60), s’impone a maggior

ragione nel caso in cui la prestazione della banca sia inizialmente stata

accettata senza riserve (DTF 128 III 271 consid. 2a/aa), rispettivamente nel

caso in cui il cliente confrontato con una clausola contrattuale che prevede la

tacita ratifica delle operazioni non contestate entro un determinato termine

non abbia tempestivamente obiettato al momento del ricevimento del relativo

estratto (Walter, op. cit., p. 120 seg.).

10.2 Nella

fattispecie non ci si trova confrontati con una causa volta ad ottenere

l’adempimento del contratto bensì di fronte a una causa di risarcimento del

danno contrattuale, per cui di principio è il mandante che pretende il risarcimento

che deve provare l’esistenza di una violazione contrattuale da parte del

mandatario. In presenza di un mandato di gestione patrimoniale, come detto,

tale soluzione appare del resto preferibile. Oltretutto, sempre a favore di

questa ripartizione dell’onere probatorio nel caso concreto, va pure menzionato

il fatto che le operazioni del gestore erano state inizialmente accettate senza

riserve e che il cliente, confrontato con una clausola di tacita accettazione

delle operazioni eseguite, non aveva provveduto a contestarle tempestivamente

(il che non ha invero nulla a che vedere con la questione della tacita ratifica

di cui si è detto). Alla luce di quanto precede, diversamente da quanto fatto

dal giudice di prime cure, le incertezze emerse dal referto peritale dovranno

essere risolte a favore della convenuta.

11. Prima

di esaminare se ed eventualmente in quale misura alla convenuta possa essere

imputata una violazione contrattuale con riferimento ai 15 titoli oggetto di

contestazione e, se del caso, con quali conseguenze pratiche, occorre ancora

evadere la censura d’appello con cui essa rimprovera al Pretore di aver omesso

di sanzionare la carenza di allegazione a carico dell’attore in merito alle

presunte violazioni contrattuali da lei commesse, che in gran parte nemmeno

erano state confermate peritalmente. Anche in questo caso il rilievo è fondato.

11.1 Negli

allegati preliminari l’attore, a sostegno della presunta violazione

contrattuale connessa all’acquisto di alcuni titoli da parte della convenuta,

si era limitato ad affermare che i titoli acquistati nell’occasione dalla banca

non dovevano essere presenti in un mandato di gestione patrimoniale e quindi

nel suo portafoglio siccome si trattava di “titoli-spazzatura”, altamente

speculativi, non quotati in borsa, privi di rating (“no-rating”) o

comunque con un rating insufficiente. Ne discende che il Pretore avrebbe

dovuto limitarsi ad esaminare se i titoli in questione avevano o non avevano

queste caratteristiche. Di fatto, non poteva dunque esaminare, come invece ha

fatto, se al momento degli acquisti gli stessi fossero eventualmente consigliati

o meno dagli analisti nelle loro raccomandazioni (che non vanno confuse con il rating,

cfr. perizia p. 10 seg.), tanto più che lo stesso attore aveva espressamente dichiarato

di non volersi fondare su quelle valutazioni, da lui definite prive

d’importanza (replica p. 18-22 e 25), per lui essendo al contrario decisivo

solo il fatto che i titoli non avevano rating o avevano un rating

insufficiente (replica p. 16-26). La tesi dell’attore secondo cui alcuni

acquisti sarebbero ingiustificati siccome non conformi alle raccomandazioni

degli analisti, addotta per la prima volta solo in sede conclusionale, è

pertanto irricevibile (art. 78 CPC) e così dev’essere dichiarata dalla Corte

d’appello, poco importando se il primo giudice non l’abbia allora sanzionata

(II CCA 31 luglio 2008 inc. n. 12.2007.133, 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211,

29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223, 2 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179). Si

aggiunga che le raccomandazioni sono meno scientifiche dei giudizi di rating

(perizia p. 10 seg.), per cui nemmeno è scontato se ed eventualmente in quale

misura un gestore vi si debba necessariamente conformare (sulla rilevanza da

attribuire alle raccomandazioni degli analisti e sull’obbligo di eventualmente

adeguarsi alle opinioni maggioritarie, cfr. Lombardini, Droit

bancaire suisse, 2ª ed., p. 819

n. 66).

11.2 Negli

allegati preliminari l’attore, a sostegno della carenza di sorveglianza degli

investimenti da parte della convenuta, ha rimproverato alla controparte di non

aver tempestivamente venduto i titoli allorché avevano perso più del 20%. Anche

in questo caso il giudice doveva pertanto limitarsi ad esaminare tale aspetto e

non avrebbe dunque potuto esaminare, sia pure basandosi sulla perizia

giudiziaria, se la loro vendita non fosse eventualmente dovuta ad altre

ragioni, ad esempio in presenza di raccomandazioni in tal senso da parte degli

analisti, circostanze queste che avrebbero potuto rivestire una certa rilevanza

(cfr. Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de

fortune: état de la jurisprudence et questions ouvertes, in: SJ 2008 II 438) ma

di cui l’attore ha in definitiva rinunciato a prevalersi in petizione e replica.

Anche in questo caso, per le ragioni indicate in precedenza, la tesi

dell’attore secondo cui il mantenimento dei titoli in portafoglio sarebbe

contrario alle raccomandazioni degli analisti e quindi contrario al contratto,

addotta per la prima volta solo in sede conclusionale, è pertanto irricevibile

(art. 78 CPC).

11.3 La

convenuta, sempre in merito al rimprovero mossole di non aver tempestivamente

venduto i titoli allorché avevano perso più del 20%, rileva in questa sede

come, contrariamente all’assunto del Pretore, il referto peritale non

suffragasse in alcun modo la tesi dell’attore. A ragione. Il perito

giudiziario, pur avendo inizialmente affermato che “in linea di massima sarebbe

una buona regola vendere un titolo azionario quando la perdita raggiunge il

10-15%” (perizia p. 11), criterio questo che per altro a suo dire comunque non poteva

essere preso in considerazione per titoli con un alto grado di volatilità

(perizia p. 11), ha in effetti dovuto ammettere che “la decisione di vendere o

non vendere un determinato titolo viene presa di regola sulla base di pronostici

e previsioni del momento in un contesto complesso e in continua evoluzione che

nulla ha da spartire con un’analisi a posteriori del corso di un titolo”

(perizia p. 12 seg.), concludendo che la regola della perdita del 10-15% a cui

aveva accennato “non è imperativa e non è necessariamente la prassi”

(complemento perizia p. 4) e che in definitiva “non è possibile fornire una

risposta univoca a sapere quando un titolo avrebbe dovuto essere venduto”

(complemento perizia p. 4), anche perché le informazioni tecniche a

disposizione negli atti di causa erano spesso insufficienti (perizia p. 13). In

tali circostanze è incontestabile che il criterio proposto dall’attore - fatto

proprio dal Pretore - per ammettere la violazione contrattuale da parte della

convenuta, ovvero la mancata vendita dei titoli in presenza di una perdita del

20%, non ha trovato alcun riscontro probatorio né nel principio né nel quantum

e non può essere posto alla base del giudizio. Alla medesima conclusione era

invero giunta anche la giurisprudenza, che ha in effetti escluso che il gestore

patrimoniale sia in generale obbligato per contratto a vendere titoli in

presenza di una determinata percentuale di perdita (in casu pure del

20%, cfr. EGVSZ 2006 p. 33, confermata in TF 10 novembre 2006 4C.158/2006

consid. 3.2).

11.4 Sempre

in merito a quest’ultima questione, appare privo di rilevanza il rimprovero che

l’attore muove alla convenuta di non aver a suo tempo allestito per scritto il

suo profilo, ciò che a suo dire avrebbe impedito di prevedere norme di

comportamento a carico della banca in caso di importanti ribassi dei corsi

azionari o obbligazionari. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo

di precisare che il profilo del cliente non ha alcuna portata propria in merito

alla questione del rischio se gli accordi contrattuali su questo punto sono

comunque univoci (TF 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid. 3.3.2). Ora, siccome

nel caso di specie l’assunto pretorile secondo cui le parti hanno successivamente

modificato la strategia a favore di una politica d’investimento più aggressiva

è rimasto incontestato, l’attore non può sostenere che l’allestimento del suo

profilo, che per altro a seguito delle mutate circostanze sarebbe comunque stato

superato, avrebbe migliorato la sua posizione (TF 10 novembre 2006 4C.158/2006

consid. 3.3.2). Si aggiunga che l’allestimento del profilo non presuppone

necessariamente che le parti si accordino sul limite di perdita entro cui il

gestore deve eventualmente vendere uno o più titoli.

12. Ciò

premesso, con riferimento ai singoli titoli oggetto di contestazione si osserva

quanto segue.

12.1 In

merito ai titoli che, a detta del Pretore, non avrebbero dovuto essere acquistati:

azioni

Zonagen (acquistate il 6 aprile 1999)

Nell’occasione

il giudice di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta rilevando in

sostanza che non era stato provato sulla base di quali informazioni e di quali

parametri quest’ultima aveva ritenuto di introdurre quel titolo nel portafoglio.

La conclusione cui è giunto il Pretore non può essere confermata già solo per

il fatto - accertato in precedenza - che l’onere della prova circa l’esistenza

di una violazione contrattuale da parte del gestore incombe in realtà al

cliente. In assenza della prova di una violazione contrattuale, non vi è quindi

alcun danno da risarcire.

secondo

acquisto di azioni Seat Pagine Gialle (avvenuto il 30 aprile 2001)

Il

giudice di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta rilevando che il

perito aveva ritenuto “opinabile” il secondo acquisto di azioni e che la convenuta

non aveva provato in base a quali informazioni e a quali parametri aveva deciso

l’acquisto. La conclusione cui è giunto il Pretore non può essere condivisa in

quanto - come detto - l’onere della prova circa l’esistenza di una violazione

contrattuale da parte del gestore incombe al cliente. In tali circostanze il

fatto che il perito, dopo aver preso atto che l’acquisto in questione rientrava

verosimilmente nell’ottica di una valutazione sempre positiva del titolo sul

medio o lungo termine, di cui però, specie a fronte dei prezzi target, non

aveva visto riscontri oggettivi agli atti, abbia in definitiva ritenuto solo “opinabile”,

ovvero discutibile, l’operazione in questione (perizia p. 18), non prova ancora

che la stessa, a fronte oltretutto di valutazioni contrastanti da parte degli

analisti (perlopiù neutre e solo in parte negative, cfr. perizia p. 18 e 40), fosse

costitutiva di una violazione del contratto, ciò che in effetti presuppone che

l’operazione sia irragionevole, ovvero non sarebbe stata ragionevolmente e

oggettivamente eseguita da un professionista (SJ 1994 p. 284, 1988 p. 340; Lombardini,

Droit bancaire suisse, 2ª ed.,

p. 813 n. 47). Oltretutto, come detto, le raccomandazioni non potevano

concretamente essere prese in considerazione già per motivi procedurali. In assenza

della prova di una violazione contrattuale, non vi è quindi alcun danno da

risarcire.

azioni

Comtelco (acquistate l’11 febbraio 2000)

In questo

caso il giudice di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta rilevando da

una parte che non era stato provato sulla base di quali informazioni e di quali

parametri quest’ultima aveva ritenuto di introdurre quel titolo nel portafoglio

e dall’altra che il titolo non era quotato su una borsa regolamentata. La

conclusione cui è giunto il Pretore non può essere confermata: in merito al

primo aspetto, si osserva che l’onere della prova circa l’esistenza di una

violazione contrattuale da parte del gestore incombe al cliente; in merito alla

seconda questione, si rileva che le Direttive dell’Associazione svizzera dei

banchieri permettono l’investimento in borsa o in un mercato rappresentativo, non

escludendo neppure a determinate condizioni i prodotti OTC (perizia p. 7),

com’è quello in discussione (cfr. perizia p. 54): il perito, rammentato che il

titolo, come del resto tutti gli altri, era facilmente negoziabile (perizia p.

55), non ha in ogni caso affermato che in questo caso quelle determinate

condizioni non sarebbero date. In assenza della prova di una violazione

contrattuale, non vi è quindi alcun danno da risarcire.

terzo

acquisto di azioni 4M Technologies (avvenuto il 23 maggio 2000)

Il giudice

di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta rilevando che dalla perizia,

a suo dire invero sibillina, sembrava che il terzo acquisto di azioni fosse

censurabile, tanto più che quel giorno gli indicatori erano perlopiù negativi,

e che la convenuta non aveva provato in base a quali informazioni e a quali

parametri aveva deciso l’acquisto. La conclusione cui è giunto il Pretore non

può essere confermata in quanto - come detto - l’onere della prova circa

l’esistenza di una violazione contrattuale da parte del gestore incombe al

cliente, che non l’ha fornita. Contrariamente all’assunto del Pretore, dalla

perizia (complemento peritale p. 10 seg.) non risulta inoltre che il terzo acquisto

sarebbe stato censurabile o sconsigliato. Quanto alle raccomandazioni, che - come

detto - non potevano concretamente essere prese in considerazione, il fatto che

il giorno dell’acquisto un analista abbia leggermente ridotto le sue previsioni

(da “buy” a “reduce”) non dimostra ancora che l’operazione fosse irragionevole

e dunque costitutiva di una violazione del contratto, tanto più che il giorno

precedente un altro analista aveva pur sempre fornito una previsione almeno neutra

(con riduzione da “buy” a “hold”), poi confermata anche in epoca

successiva (cfr. perizia p. 42). In assenza della prova di una violazione

contrattuale, non vi è quindi alcun danno da risarcire.

azioni

Vertical Net (acquistate tra il 5 giugno e il 10 settembre 2000)

Nell’occasione

il giudice di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta rilevando in

sostanza che non era stato provato sulla base di quali informazioni e di quali

parametri quest’ultima aveva ritenuto di introdurre quel titolo nel

portafoglio. La conclusione cui è giunto il Pretore non può essere confermata

già solo per il fatto - accertato in precedenza - che l’onere della prova circa

l’esistenza di una violazione contrattuale da parte del gestore incombe al

cliente. In assenza della prova di una violazione contrattuale, non vi è quindi

alcun danno da risarcire. La questione del rischio di concentrazione verrà

esaminata più oltre.

azioni

Terra Networks (acquistate in 3 tornate tra il 2 maggio e il 12 settembre 2000)

Anche in

questo caso il giudice di prime cure ha deciso a sfavore della convenuta

rilevando che non era stato provato sulla base di quali informazioni e di quali

parametri quest’ultima aveva ritenuto di introdurre quel titolo nel

portafoglio. Egli ha pure aggiunto che, per il perito, il terzo acquisto era “opinabile”.

La conclusione cui è giunto il Pretore non può essere confermata: in merito al

primo aspetto si osserva che l’onere della prova circa l’esistenza di una

violazione contrattuale da parte del gestore incombe al cliente; quanto al

secondo aspetto, il fatto che il perito abbia definito “opinabile” l’operazione

in questione (perizia p. 22), in ragione della concentrazione del rischio che

ne risultava (cfr. perizia p. 63), non dimostra ancora che la stessa fosse irragionevole

e con ciò costitutiva di una violazione del contratto. In assenza della prova di

una violazione contrattuale, non vi è quindi alcun danno da risarcire. La tematica

del rischio di concentrazione verrà ripresa più oltre.

azioni

Adcore Connecta (acquistate ad inizio marzo 2000)

Il

Pretore ha rinviato nell’occasione alla motivazione da lui addotta con

riferimento alle azioni Zonagen. Vale dunque per analogia quanto si è detto

sopra per quei titoli.

12.2 In

merito ai titoli che, a detta del Pretore, avrebbero dovuto essere venduti:

obbligazioni

7 1/4% Owens Corn

Nel

giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto, anche perché la convenuta non aveva

dimostrato per quale motivo aveva optato per una sua strategia attendista, che

questi titoli avrebbero dovuto essere venduti tra fine giugno e inizio agosto

2000, rilevando poi che in mancanza di indicazioni sul loro valore a quel

momento si poteva considerare un valore ipotetico dell’80%, dato che in ogni

caso la vendita si sarebbe imposta in presenza di una perdita del 20%. Ai

considerandi precedenti si è spiegato che il semplice raggiungimento di un

limite di perdita, tanto meno del 20%, non può di per sé implicare un obbligo

di vendita da parte della convenuta. A quel momento si è pure spiegato che

l’attore non ha sostanziato per quali altre ragioni, ad esempio valutazioni o

raccomandazioni degli analisti, si dovesse eventualmente imporre la vendita di

questi titoli, poco importando se il giudice di prime cure le abbia comunque

considerate di sua iniziativa. Oltretutto nulla permette di ritenere che tra

fine giugno e inizio agosto 2000 le obbligazioni in questione avessero un

valore dell’80%, dagli atti risultando unicamente che tra fine dicembre 1999 e

fine dicembre 2000 la loro quotazione era passata dal 100.25% al 19.625%

(perizia p. 12) ed il perito avendo anzi dichiarato di non essere in grado di

stabilirne la quotazione nell’estate 2000 (complemento peritale p. 6). Quanto

poi all’onere della prova in merito alla violazione contrattuale, lo stesso -

come detto - incombeva al cliente, sicché non era la banca a dover dimostrare

le ragioni per cui aveva ritenuto di tenere i titoli, ma l’attore a dover

provare perché ciò sarebbe stato costitutivo di una violazione contrattuale. Non

potendosi con ciò ammettere l’esistenza di una violazione contrattuale da parte

della convenuta, non vi è danno da risarcire, per altro a sua volta neppure

provato.

obbligazioni

11% Argentina

Nel

giudizio impugnato il Pretore, sulla base del referto peritale, ha ritenuto che

questi titoli avrebbero dovuto essere venduti ben prima che si fosse verificata

la perdita del 20%, ovvero a fine agosto 1998. Ora, già si è detto in

precedenza che l’attore non aveva preteso negli allegati preliminari che la

vendita di quei titoli si sarebbe imposta per altre ragioni, ad esempio in

presenza di raccomandazioni in tal senso da parte degli analisti o siccome la

banca non aveva dimostrato per quale motivo aveva adottato una sua strategia

attendista. In tali circostanze il Pretore non poteva pertanto ammettere una

violazione contrattuale della convenuta in base a questi eventuali altri motivi,

in merito ai quali l’attore era venuto meno al suo obbligo di allegazione e in

punto ai quali la convenuta non aveva dunque potuto far valere le sue ragioni, né

tanto meno far assumere le necessarie prove a suo discarico. Oltretutto l’onere

della prova in merito alla violazione contrattuale incombeva al cliente, sicché

non era la banca a dover dimostrare le ragioni per cui aveva ritenuto di tenere

i titoli. Si aggiunga che non è necessariamente vero e comunque non è stato provato

che la data per la quale, secondo il perito, “nell’ottica di una limitazione

dei rischi”, si sarebbe potuto “considerare l’opportunità della vendita”

(perizia p. 14), poi fatta propria dal Pretore, coincida forzatamente con

quella a cui la vendita doveva effettivamente essere eseguita, pena il

riconoscimento di una violazione del contratto. Non essendo così provata

l’esistenza di una violazione contrattuale da parte della convenuta, non vi è

danno da risarcire.

azioni

Cybercash

Nel

giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto che questi titoli, per i quali la

convenuta non aveva provato le ragioni della mancata vendita, avrebbero dovuto

essere venduti allorché avevano subito una perdita del 20%. Già si è detto che

il raggiungimento di un limite di perdita, tanto meno del 20%, non può di per

sé implicare un obbligo di vendita da parte della convenuta. Quanto poi

all’onere della prova, già si è detto che non era la banca a dover dimostrare

le ragioni per cui aveva ritenuto di tenere i titoli. Non essendo provata

l’esistenza di una violazione contrattuale da parte della convenuta, non vi è

danno da risarcire.

azioni

Ascend Solution

Vale per

analogia quanto si è detto con riferimento alle obbligazioni 11% Argentina,

ritenuto che in questo caso per il Pretore i titoli avrebbero dovuto essere

venduti il 26 gennaio 2000. Anche qui, come per quelle obbligazioni, il perito

si è poi limitato ad affermare che sulla base degli elementi agli atti alla

data da lui indicata “si doveva prendere in seria considerazione la vendita

delle azioni in questione” (cfr. complemento peritale p. 8): ciò tuttavia non

si significa ancora che il mantenimento del titolo oltre quella data fosse

irragionevole e costituisse dunque una violazione contrattuale. Si aggiunga che

a quel momento almeno due analisti avevano fornito una valutazione neutrale (“neutral”,

cfr. perizia p. 38).

azioni

AT Home

Vale per

analogia quanto si è detto con riferimento alle azioni Cybercash.

primo

acquisto di azioni Seat Pagine Gialle

Il

Pretore ha ritenuto che l’azione avrebbe dovuto essere venduta il 30 aprile

2001, come indicato dal perito (complemento peritale inc. n. OA.2003.559 rich.

p. 6), tanto più che a quel momento le raccomandazioni erano ormai volte alla

vendita. Il suo giudizio non può essere confermato. Già si è detto che le

raccomandazioni, su cui il giudice e il perito si sono in definitiva fondati,

non potevano essere prese in considerazione per i motivi già esposti in

precedenza. Oltretutto, l’ultima raccomandazione resa prima di quella data era

ancora positiva (“hold”, cfr. perizia p. 40), sicché non si può

oggettivamente ritenere che il mantenimento del titolo oltre quella data fosse

irragionevole e costituisse dunque una violazione contrattuale. Per il resto

valgono per analogia le considerazione espresse per le obbligazioni 11%

Argentina.

primo

e secondo acquisto di azioni 4M Technologies

Il

Pretore ha ritenuto che l’azione avrebbe dovuto essere venduta il 22 maggio

2000, allorché il titolo ha subito un repentino crollo (del 26%) sulla base

della pubblicazione dei dati trimestrali, ma la sua valutazione non può essere

condivisa già per il fatto che quello stesso giorno un analista, pur avendo

ridotto la sua valutazione, aveva pur sempre consigliato il mantenimento nel

portafoglio del titolo in questione (“hold”, cfr. perizia p. 42). Del

resto nemmeno il perito ha affermato che il titolo avrebbe dovuto essere venduto

a quel momento, sicché la conclusione del Pretore, soggettiva, non trova

riscontro oggettivo agli atti. Per il resto valgono per analogia le

considerazione espresse per le obbligazioni 11% Argentina.

azioni

Marimba

Vale per

analogia quanto si è detto con riferimento alle azioni Cybercash.

azioni

Bombardier

Vale per

analogia quanto si è detto con riferimento alle azioni Cybercash.

derivato

Revexus CS

Vale per

analogia quanto si è detto con riferimento alle azioni Cybercash.

12.3 In

merito ai titoli per i quali il Pretore ha riscontrato un eccessivo rischio di

concentrazione (“Klumpenrisiko”):

azioni

Vertical Net

Il

Pretore ha ritenuto censurabile il fatto che la convenuta aveva violato

l’obbligo di diversificazione concentrando il 7.5% del patrimonio medio

investito su questo titolo, per un importo di USD 981'000.- (18'000 azioni). In

questa sede la convenuta non contesta di aver violato l’obbligo di

diversificazione, come del resto confermato dal perito (perizia p. 21, 28 e

63), ciò che si verifica quando la percentuale investita in un titolo supera il

5% del valore del portafoglio (perizia p. 5, 20 seg.), ma ritiene che in realtà

la quota investita nel titolo sia stata solo del 5.9% e che comunque solo il

superamento dello 0.9% costituiva una violazione contrattuale. La censura è

solo in parte fondata. Se è vero che inizialmente il perito aveva affermato che

l’investimento totale nelle azioni in questione era effettivamente pari al 5.9%

del valore medio annuo del portafoglio (perizia p. 20), è però altrettanto vero

che egli ha in seguito aggiunto che la percentuale aumentava se si valutava

l’investimento totale al momento dell’acquisto (11 settembre 2000) della quarta

e ultima tranche di 3'000 azioni, che portavano dal 6.45% al 7.75% la posizione

valutata a quel momento (perizia p. 21): è proprio in questo senso che ha ritenuto

di non poter condividere la scelta della banca di acquistare quest’ultima

tranche di 3'000 azioni, anche perché già l’acquisto della terza tranche di

10'000 azioni era problematico in quanto con quell’acquisto (avvenuto il 19

giugno 2000) si otteneva una percentuale oltremodo alta del 4.29%, poi salita al

6.45% a seguito dell’aumento del corso intervenuto nel frattempo. In definitiva

si deve ritenere che il quarto acquisto (3'000 azioni) non avrebbe dovuto

essere effettuato e che a quel momento si sarebbe invece dovuto ridurre dal

6.45% al 5% l’esposizione con quel titolo, con la vendita di ulteriori 3'372

azioni (15'000 : 6.45% x 1.45%). Ciò posto, preso atto dei dati accertati dal

Pretore, di per sé non contestati, e tenuto conto della deduzione ulteriore del

30% accertata al considerando 9, il danno causato dalla convenuta per questo

investimento può essere quantificato in USD 161'836.- (USD 349'531.- prezzo di

acquisto / vendita delle 6'372 azioni [a USD 54.854, cfr. doc. GG] ./.

USD 82'836.- valore al 31 gennaio 2002 [USD 13.-

cadauna, cfr. perizia p. 45] ./. USD 104'859.- [30% di USD 349'531.-]).

azioni

Terra Networks

Il

Pretore ha ritenuto che l’acquisto delle ultime 1'250 delle 13'250 azioni era “opinabile”,

avendo fatto lievitare la relativa posizione dal 3.7% al 4.2%. In questa sede

la convenuta nega che l’investimento abbia raggiunto un eccessivo rischio di

concentrazione. A ragione. Il fatto che il perito, per questo motivo, abbia

ritenuto “opinabile” l’ultimo acquisto di azioni (perizia p. 22, 28 e 63;

complemento peritale p. 13) non prova in effetti ancora che lo stesso fosse

irragionevole e costituisse con ciò una violazione contrattuale, tanto più che

egli ha aggiunto che l’investimento era ancora nei limiti superiori, essendo

entro il 3% e il 5% per quel genere di titoli (perizia p. 22 e 28).

13. Ammessa

con ciò, almeno parzialmente, la responsabilità della banca convenuta per le

perdite subite dall’attore, restano da esaminare le ulteriori eccezioni,

disattese dal Pretore nel giudizio impugnato, che, a suo dire,

giustificherebbero di ridurre la misura del risarcimento.

13.1 La

convenuta ritiene innanzitutto che l’assenza di un’adeguata remunerazione per i

servigi da lei prestati, effettuati in forza di un mandato di gestione

gratuito, potrebbe costituire un fattore riduttivo del risarcimento. Il

principio esposto è di per sé corretto (cfr. DTF 112 II 347 consid. 3b; SJ 1998

p. 202; Brehm, Berner Kommentar, n. 55 ad art. 43 CO). Sennonché, nel caso

concreto non si può affermare che essa abbia prestato i suoi servigi a titolo

gratuito: in effetti, se è vero che per la gestione patrimoniale la convenuta

non ha preteso alcuna remunerazione, è però altrettanto vero che, per le

operazioni eseguite, essa incassava pur sempre importanti commissioni, cosicché

ben si può ritenere che la sua attività, almeno indirettamente, fosse comunque

retribuita.

13.2 La

convenuta pretende in seguito che si tenga conto dei benefici di cui il cliente

ha beneficiato grazie agli investimenti avvenuti conformemente al contratto e paragonabili

o simili a quelli censurati, e chiede con ciò di computare l’importo di fr.

1'900'000.- pari agli utili conseguiti in titoli del settore TMT (Technology,

Media, Telecommunication), paragonabili cioè a gran parte di quelli contestati.

A sostegno della sua tesi cita due autori (Gutzwiller,

Unsorgfältige Vermögensverwaltung, in: AJP 2000 p. 64 e Lombardini,

Droit bancaire suisse, 1ª ed., p.

514 n. 50) e una sentenza del Tribunale federale (TF 17 ottobre 2001 4C.74/2001

consid. 4a/cc). A ben vedere, però, solo il secondo autore sembra andare nella

direzione auspicata dalla convenuta, mentre il primo e l’Alta Corte si

esprimono in quei termini solo riferendosi alle operazioni contrarie al

contratto che hanno causato dei benefici. Sennonché la giurisprudenza e la dottrina

maggioritaria vanno decisamente nella direzione opposta e escludono che i

guadagni ottenuti da operazioni conformi al contratto possano essere posti in compensazione

con le perdite derivanti da operazioni effettuate in violazione del contratto (SJ

1994 p. 284; Walter, op. cit., p. 114; Pachmann/von der Crone, op. cit., p. 154; Gross,

Fehlerhafte Vermögensverwaltung – Klage des Anlegers auf Schadenersatz, in: AJP

2006 p. 165; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 176). La censura ricorsuale deve

di conseguenza essere respinta.

13.3 La convenuta

chiede infine una riduzione del risarcimento in misura dell’80% in

considerazione della concolpa imputabile all’attore, reo a suo dire di aver

costantemente e per anni avuto a disposizione la documentazione bancaria

completa senza aver mai eccepito alcunché, rispettivamente di essere stato improvvisamente

“latitante” tra il settembre 1999 e il febbraio 2001, periodo nel quale erano state

eseguite gran parte delle operazioni oggetto di contestazione e durante il

quale si erano verificate quasi interamente le perdite di cui era chiesto il risarcimento.

Il rilievo dev’essere disatteso già per il fatto, accertato in precedenza (cfr.

consid. 8), che l’attore e il suo procuratore non erano in grado di sapere che

la banca stava agendo in violazione del contratto con riferimento ai 15 titoli

in discussione. In tali circostanze il fatto che egli non abbia avuto nulla da

ridire al momento in cui ha preso visione della documentazione bancaria non può

essergli di nocumento, come del resto non lo può essere il fatto che, ad un

certo punto, neppure si sia più presentato in banca per visionare gli estratti

(cfr., per analogia, TF 1° giugno 2007 4C.5/2007 consid. 8).

14. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la convenuta dev’essere

condannata a pagare all’attore la somma di USD 161'836.- oltre interessi.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza si

è tenuto conto di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 30'000.- (€

1’149'661.- + USD 1'349'925.- + fr. 701'836.- + CAD 13'631.-).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

2 giugno 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

8 maggio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così

riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è condannata a versare a AO 1 USD 161'836.-

oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2002.

§ È facoltà della banca convenuta di

pagare questo importo in franchi svizzeri al tasso di cambio vigente il giorno

28 gennaio 2002.

2. La

tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese, da anticipare così come

anticipate, sono poste a carico dell’attore per 19/20 e della convenuta per 1/20.

L’attore rifonderà alla convenuta fr. 108'000.- per parti di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 19’900.-

b)

spese fr. 100.-

T

o t a l e fr. 20’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/15 e per 14/15 sono

poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 45'000.- per

parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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