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Decisione

12.2008.125

Lavoro - CCNL dell'industria alberghiera - ore straordinarie - giorni liberi e di riposo - onere della prova

23 febbraio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

6. Il Pretore, esaminando la portata dell'accordo sottoscritto dalle

parti, ha rilevato che AP 1 è stata impiegata quale responsabile della capanna del

Laghetto del __________, assumendo una funzione direttiva all'interno della

struttura e diventandone gestore. Gerente, intestataria delle licenza

necessaria al funzionamento del rifugio era per contro la signora R__________,

il cui ruolo era tuttavia limitato alla messa a disposizione del diploma e a

una presenza sporadica presso l'esercizio pubblico. Il primo giudice ha anche

aggiunto che le mansioni dell'attrice sono state da lei stessa descritte nella

lettera 8 dicembre 2005, da lei inviata alla convenuta, nella quale

sottolineava di aver lavorato come responsabile della capanna. Ha quindi

ritenuto che l'attrice rivestiva la funzione di “dirigente” a norma dell'art. 2

CCNL, con conseguente esclusione dell'applicazione della Convenzione collettiva

in discussione, ciò in considerazione dell'autonomia di cui poteva godere nel

gestire, come meglio credeva, la capanna, potendo disporre liberamente del

proprio tempo e di un appartamento nell'edificio stesso. Il Pretore ha pertanto

escluso che il rapporto contrattuale esistito tra le parti potesse essere

assoggettato al CCNL 98 e quindi l'applicabilità delle norme relative alle ore

straordinarie (art. 15 CCNL), ai giorni di riposo (art. 16 CCNL), alle vacanze

(art. 17 CCNL) e ai giorni festivi (art. 18 CCNL), sulle quali l'attrice ha

fondato le proprie pretese.

6.1 L'appellante

contesta le predette considerazioni, rilevando che il primo giudice si sarebbe

limitato “unicamente ad una disamina superficiale e letterale, nonostante

l'ampio materiale probatorio prodotto”, enfatizzando la qualifica generica di

“responsabile” contenuta nel contratto. Ella svolgeva invece, a suo dire, “tutte

le mansioni quotidiane, di routine, atte al buon funzionamento della capanna”,

quali sono l'occuparsi “dei pernottamenti dei clienti, dell'ordine di

ricevimento della merce per il ristorante, della pulizia, dei lavori in cucina

e anche del servizio tavoli”, senza “però alcun potere di prendere decisioni di

rilevanza”. Le risultanze processuali dimostrerebbero che le funzioni

dirigenziali erano di spettanza rispettivamente di M__________ – che sarebbe, a

suo dire, il gestore a norma della legge sugli esercizi pubblici – e della

gerente R__________. Il CCNL 98, benché non menzionato nel contratto di lavoro,

sarebbe dunque applicabile, non avendo avuto AP 1 alcun ruolo di dirigente a

norma dell'art. 2 CCNL 98, ma la funzione di “lavoratrice dipendente tuttofare”

(appello, pag. 5 nel mezzo). A ragione.

6.2 Secondo l'art. 1 n.

1 CCNL 98 sottostanno alla convenzione collettiva tutti i datori di lavoro e

collaboratori, che svolgono un'attività in un'azienda del settore alberghiero e

della ristorazione, le cui prestazioni sono aperte al pubblico e fornite dietro

pagamento. L'art. 2 CCNL 98 stabilisce tuttavia che ad esso non sottostanno,

tra gli altri, il dirigente d'azienda (gerente) e i direttori. Il Commentario

del CCNL 98 (in http://www.l-gav.ch/italiano/vertrag/htm, ad art. 2) rinvia a

tal proposito all'art. 9 OLL 1 (RS 822.111), secondo il quale esercita un

ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell'azienda

e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale

in affari importanti o può influenzare decisioni di grande rilevanza e quindi

esercitare un'influenza durevole sulla struttura, l'andamento degli affari e lo

sviluppo dell'azienda o di una parte di essa. La questione a sapere se un

dipendente possa essere considerato come esercitante un ufficio direttivo

elevato non può essere risolta secondo regole generali, ma va esaminata di caso

in caso in base alle peculiarità della singola fattispecie, ritenuto che la norma

deve in ogni caso essere interpretata restrittivamente (Geisser/Von Känel/Wyler, Commentare de la loi sur le travail,

Berna 2005, ad art. 3 Legge sul lavoro, m. 20-22; DTF 126 III 337 consid. 5 con

rif.).

6.3 Nel caso di specie,

la capanna __________ – direttamente raggiungibile tramite una teleferica – è

considerata esercizio pubblico a norma della legislazione in materia (Garbani, Commentario alla LEP,

Bellinzona 2005, n. 5.8 pag. 46-47). Il contratto di lavoro sottoscritto dalle

parti il 1° giugno 2005 attribuisce all'attrice la “mansione” di “responsabile”

di capanna; indica inoltre quale “posto di lavoro” il “Ristorante __________”

(doc. A). Il fatto che l'attrice sia designata dal contratto quale

“responsabile” – funzione che lei stessa ha ribadito con scritto 8 dicembre

2005 alla convenuta (doc. 5) – non permette ancora di concludere che abbia

esercitato una funzione dirigente elevata a norma delle disposizioni

menzionate. Più che le mansioni indicate nel contratto contano in effetti le

responsabilità realmente esercitate in seno all'azienda (DTF 126 III 337

consid. 5b). L'istruttoria ha permesso di accertare che l'attrice non beneficiava

di uno stipendio particolarmente elevato. Dalle distinte di salario prodotte in

edizione dalla convenuta il 1° giugno 2007, risulta che l'attrice percepiva contrattualmente

– per un'occupazione a tempo pieno – un salario netto di fr. 4'225.65 mensili

[fr. 5'000.– ./. fr. 252.50 (contributi AVS) ./. . fr. 50.– (contributi AD) ./.

fr. 136.– (contributi LAINF) ./. fr. 218.35 (contributi secondo pilastro) ./.

fr. 117.50 (contributi IPG)]. L'importo di fr. 5'000.– netti, versato ogni mese

dalla convenuta, di cui si è detto sopra (consid. 1), non può essere preso come

base di riferimento: come ammesso dall'attrice (cfr. act. III, replica pag. 2

verso il mezzo), esso era infatti comprensivo di acconti per prestazioni

lavorative eccedenti rispetto alla pattuizione contrattuale (“vacanze, ecc…”). AP

1 non aveva inoltre un potere decisionale su affari importanti. Non era né gestore

(ai sensi dell'art. 75 Regolamento sugli esercizi pubblici) né tantomeno gerente

(ai sensi dell'art. 53 Legge sugli esercizi pubblici) dell'esercizio pubblico (Garbani, op. cit., n. 28.1-28.4 pag.

116-119). Dagli atti emerge infatti che gestore era M__________ – amministratore

unico di AA 1 – mentre la funzione di gerente era attribuita a R__________

(cfr. incarto richiamato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,

Bellinzona; deposizione F__________ 23 novembre 2007, risposta n. 1, pag. 3 verso

l'alto; deposizione R__________ 23 novembre 2007, pag. 9 verso l'alto).

L'attrice non disponeva dunque di alcun potere di rappresentanza nei confronti

delle autorità. Tantomeno aveva competenze nella ricerca e nell'assunzione del

personale (cfr. deposizione S__________ 23 novembre 2007 pag. 6; osservazioni

all'appello, pag. 4 verso l'alto). E' vero che essa godeva di una certa libertà

nel gestire le mansioni quotidiane necessarie al buon funzionamento della

capanna, segnatamente nell'occuparsi dei pernottamenti dei clienti, dell'ordine

di ricevimento della merce per il ristorante, della pulizia, dei lavori di cucina

e del servizio ai tavoli; è però altrettanto vero che era controllata nel suo

operare dalla gerente R__________, che saliva alla capanna quantomeno nei suoi

giorni di libero (deposizione R__________ 23 novembre 2007 pag. 9 verso

l'alto). Né poteva essere altrimenti, considerato che l'attrice non era gerente

né tantomeno gestore dell'esercizio pubblico a norma di legge. Significativo del

ruolo di “collaboratrice” priva della necessaria autonomia (Wyler, Droit du travail, Berna 2008, n.

4.7 pag. 127-128; Garbani, op.

cit., n. 53.3 pag. 186; sentenza inedita del 30 novembre 2004 del Tribunale

federale nella causa inc.4C.266/2004 consid. 4.4) e non certo di dirigente

elevata è per finire il certificato di lavoro rilasciato il 1° ottobre 2005

all'attrice, al termine del contratto di lavoro, attestante che AP 1 è stata

alle dipendenze di AA 1 “quale cameriera” (cfr. inc. DI.2006.26 della Pretura

del Distretto di Leventina, doc. A).

Ne consegue che, nella

misura in cui postula la non applicazione dell'art. 2 CCNL 98 – non essendo

date le premesse per ritenere che essa rivestisse la funzione di dirigente dell'azienda

(gerente) o direttrice – l'appello va accolto. Le pretese dell'attrice vanno

pertanto esaminate con riferimento alle norme del CCNL 98.

7. L'attice ha

rivendicato il pagamento di 976 ore straordinarie, per complessivi fr.

34'648.–. Il Pretore ha respinto la pretesa, evidenziando che agli atti non vi

è alcun conteggio delle ore effettive di lavoro prestate dalla dipendente.

L'ammontare delle ore supplementari, prosegue il primo giudice, non si può semplicemente

determinare con calcoli fondati sugli orari di apertura della capanna. Le peculiarità

del lavoro, che comporta una grande elasticità e vede alternarsi momenti di

calma assoluta a momenti molto intensi, rendono, a suo dire, impossibile

effettuare una stima attendibile. L'attrice, rileva ancora il Pretore, era

cosciente di questo aspetto al momento della sottoscrizione del contratto,

avendo già lavorato la stagione precedente (2004) presso la capanna __________,

seppur con altre mansioni ed un'altra retribuzione.

7.1 L'appellante

contesta le predette considerazioni, rilevando che il primo giudice non ha

tenuto conto dell'art. 21 n. 2 CCNL 98, che dispone che il datore di lavoro

deve registrare l'orario di lavoro effettivo e i riposi e che se egli non

adempie a questi obblighi, in caso di controversie verrà ammesso il controllo

del lavoratore (art. 21 n. 3 CCNL 98). Vista l'assenza di controllo da parte

della datrice di lavoro, secondo la ricorrente occorre fondarsi “sul controllo

dell'appellante le cui ore sono state puntualmente riportate ed esposte”.

Ribadisce pertanto le pretese già fatta valere in petizione. L'appellata

contesta nuovamente le richieste in oggetto, ribadendo in particolare che

l'appellante non ha segnalato situazioni di lavoro eccedente quanto stabilito

sulla base del contratto.

7.2 L’onere della prova

relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (Staehelin, Zürcher Kommentar, 4ª ed., Zurigo 2006, n. 16 ad art. 321c CO).

Egli è tenuto a

dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che

il datore di lavoro era al corrente delle ore supplementari da lui effettuate e

non ha mosso alcuna obiezione (DTF 86 II 155 consid. 2; Bregnard-Lustenberger, Überstunden und Überzeitarbeit, Berna

2006, pag. 2006). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua

spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato

comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita

o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato

riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di

lavoro ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi

della necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente

pattuito (DTF 129 III 271).

Se il lavoratore ha

dimostrato di aver svolto delle ore supplementari – che potrebbero essere

riconosciute in ragione di quanto testé esposto – e non è più possibile

provare il numero esatto delle ore effettuate, il giudice potrà stimarlo in

applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Il

dipendente dovrà nondimeno allegare e provare, nella misura del possibile,

tutte le circostanze che permettono di apprezzare il numero di ore

supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono

state effettivamente svolte deve imporsi al giudice con una certa forza.

L'art. 21 n. 2 CCNL 98 –

come in precedenza l'art. 82 n. 2 CCNL 92 – obbliga il datore di lavoro a

registrare l'orario di lavoro effettivo. In assenza di tale registrazione –

mentre l'art. 82 n. 5 CCNL 92 obbligava il datore di lavoro a provare che le

ore supplementari reclamate dal lavoratore non erano dovute, con vera e propria

inversione dell'onere della prova (Tobler,

Favre, Munoz, Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe,

Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 321c CO, con riferimenti giurisprudenziali) –

l'art. 21 n. 3 CCNL 98 attribuisce comunque al controllo della durata del tempo

di lavoro tenuto dal lavoratore valenza probatoria e non solo di allegazione di

parte (sentenze inedite del Tribunale federale del 20 maggio 2005 nella causa

inc.4C.7/2004 consid. 2.2.3; 23 settembre 2008 nella causa 4A_86/2008 consid. 4.2; Streiff/Von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 10

ad art. 321c CO). La giurisprudenza non ha però

riconosciuto essere un “controllo” ai sensi del predetto art. 21 n. 3 CCNL 98

la semplice allegazione di causa nella quale il lavoratore si è limitato a

sostenere di aver eseguito un numero complessivo di ore straordinarie, senza

offrire alcun elemento atto a rendere verosimile la sua tesi (CCC 9 aprile

2003, inc. n. 16.2002.89 consid. 5).

7.3 Nel caso di specie,

non risulta dagli atti che l'attrice abbia segnalato situazioni di lavoro che

imponevano l'effettuazione di ore straordinarie, ciò benché ci fosse la

disponibilità della convenuta di inviare del personale in caso di bisogno

(deposizione C__________ 23 novembre 2007, pag. 7 verso il mezzo). L'unica richiesta

formulata da AP 1 concerneva l'invio di una persona che potesse permetterle di

effettuare i giorni di riposo, di cui si dirà sotto (consid. 10). Già per

questo motivo le pretese dell'attrice devono essere respinte, dovendosi

ritenere l'accettazione senza riserve del salario che le è stato versato

mensilmente quale rinuncia al versamento di un'indennità per ore supplementari.

A titolo abbondanziale

si rileva che comunque non vi è agli atti neppure la prova che l'attrice abbia

eseguito ore supplementari rispetto a quanto pattuito contrattualmente. Essa si

limita in sede d'appello a fare riferimento al quantitativo delle ore straordinarie

“pretese ed esposte in petizione” e a riproporre il calcolo già presentato in

tale sede; non indica tuttavia – in assenza di un controllo eseguito dal datore

di lavoro ai sensi dell'art. 21 n. 2 CCNL 98 – il supporto probatorio del

proprio controllo. Del resto anche in sede di replica e di conclusioni

l'attrice si era limitata ad indicare la necessità di “fondarsi sul controllo

dell'attrice le cui ore sono riportate ed esposte dettagliatamente in

petizione” (cfr. replica 29 gennaio 2007, pag. 3 in basso; conclusioni 11 gennaio

2008, pag. 6 in alto). In petizione l'attrice aveva sostenuto che il suo orario

di lavoro “andava dall'apertura alla chiusura (07:00-22:00), ovvero si

estendeva sull'arco di 15 ore lavorative giornaliere”, con “presenza sul posto

di lavoro costante, giornaliera ed ininterrotta”. Considerate le 15 ore

giornaliere sull'arco di 7 giorni lavorativi a settimana, essa sosteneva di

aver prestato almeno 105 ore lavorative a settimana, per cui deducendo le “44

ore ex art. 15 n. 2 CCNL 98” indicava gli straordinari in 61 ore a settimana,

computando poi 976 ore straordinarie (61 ore x 4 settimane x 4 mesi). Nessuna

prova agli atti conferma la presenza “costante, giornaliera ed ininterrotta”

dichiarata dall'attrice. Neppure le schede giornaliere di apertura della

capanna (doc. C) – che per altro riportano orari di apertura diversi dagli

orari lavorativi indicati dall'attrice in petizione – possono costituire valida

prova dell'asserito lavoro ininterrotto. D'altronde F__________, assunto in

sede d'interrogatorio formale, su richiesta dell'attrice (audizione 23 novembre

2007, pag. 4 risposta n. 2), ha attestato che il ristorante della capanna

serviva la colazione, se c'erano persone che avevano dormito e veniva riaperto

dalle ore 11.00 in avanti. Il teste, oltre a non aver indicato l'orario di

chiusura e le eventuali pause tra il pranzo e la cena, ha comunque precisato di

non essere sicuro dell'orario della predetta riapertura. L'attrice non ha

dunque reso verosimile l'esecuzione delle ore straordinarie da lei sostenute e

neppure ha fornito – al di là di proprie sommarie allegazioni – elementi

probatori utili per un giudizio a suo favore. La decisione del Pretore, su

questo punto, merita conferma, ma per motivi diversi.

8. L'attrice ha

postulato un indennizzo di fr. 1'666.– per vacanze non godute. Il Pretore –

diversamente da quanto sembra indicare l'appellante (appello, n. 9.3 pag. 10,

in relazione con il n. 9 pag. 9) – ha riconosciuto integralmente questa

pretesa. Ogni ulteriore considerazione è pertanto superflua.

9. L'attrice ha

chiesto, per “giorni festivi non concessi e nemmeno compensati” un indennizzo

di fr. 5'000.– computando – con riferimento all'art. 18 n. 3 CCNL 98 – 1/22 del salario mensile moltiplicato per 22 giorni. Il Pretore, dopo

essersi soffermato sull'incomprensibilità del calcolo proposto dall'attrice, ha

accertato che tre giorni, riconosciuti come festivi nel nostro Cantone – San

Pietro e Paolo (29 giugno 2005), 1° agosto 2005 e “l'Immacolata”, recte l'Assunzione

(15 agosto) – sono caduti nel periodo in cui l'attrice ha lavorato per la

convenuta. Ha rilevato che il datore di lavoro non ha dimostrato che la

dipendente ha sfruttato, compensandoli, tali giorni festivi. Ha quindi

riconosciuto all'attrice un indennizzo di fr. 681.80. L'appellante ribadisce la

propria pretesa di fr. 5'000.– senza confrontarsi minimamente con le

considerazioni del primo giudice. L'appello su questo punto, non motivato,

risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5).

10. L'attrice ha infine

sostenuto di non aver goduto di 36 giorni di riposo, rivendicando il pagamento

di complessivi fr. 8'182,80 (1/22 di

fr. 5'000.– x 36 giorni). Il Pretore ha respinto la pretesa con riferimento al

ruolo dirigenziale da lui ritenuto per l'attrice, avendo essa, a suo dire,

avuto la possibilità di gestire autonomamente il proprio tempo, suddividendolo

tra giorni di libero e momenti lavorativi. L'appellante ribadisce la propria

richiesta.

Per il ruolo di

“collaboratrice” subordinata – non certo di dirigente elevata – avuto

dall'attrice, si rinvia a quanto detto sopra (consid. 6.3). Secondo l'art. 16

CCNL 98 – applicabile alla fattispecie in esame – il collaboratore ha diritto a

2 (due) giorni di riposo alla settimana (n. 1); se la compensazione dei giorni

di riposo non effettuati non è possibile, i giorni di riposo non effettuati

devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro; secondo la legge sul

lavoro con 1/22 del salario mensile lordo per

ciascun giorno (n. 5 e *). Conformemente all'art. 21 CCNL 98 il datore di

lavoro deve registrare i riposi (n. 2); se il datore di lavoro non adempie a

questi obblighi, in caso di controversia, verrà ammesso come prova il controllo

effettuato dal lavoratore (n. 3). L'onere di dimostrare l'effettuazione dei

giorni di libero e di riposo è a carico del datore di lavoro, ciò a maggior

ragione se, in contrasto con gli obblighi assunti contrattualmente, non si sia

organizzato in modo da controllare debitamente il tempo di lavoro dei suoi

dipendenti (DTF 128 III 271; Streiff/Von

Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 329; Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 329; II CCA 14 maggio 2003 inc. n. 12.2002.166 pubb.:

NRCP 2004 pag. 421).

Non è contestato che l'attrice

nella stagione 2005 ha lavorato per la convenuta dal 27 maggio 2005 al 2

ottobre 2005 compresi. Nel periodo in questione si contano 129 giorni civili

effettivi. Essa, conformemente alle disposizioni del CCNL 98 (cfr. Commentario

del CCNL 98, in http://www.l-gav.ch/italiano/vertrag/htm, ad art. 16) aveva

dunque diritto a 36.86 giorni di riposo (129 giorni effettivi : 7 giorni x 2

giorni di riposo).

La convenuta non ha

tenuto una registrazione dei giorni di riposo. L'attrice dal canto suo ha

sostenuto di non aver potuto usufruire di giorni di riposo, considerato che

l'esercizio pubblico in questione doveva essere aperto ogni giorno. L'apertura

costante – nel periodo di apertura stagionale della capanna – trova conferma nella

deposizione testimoniale di F__________ (audizione 23 novembre 2007, pag. 4

risposta n. 2). Dagli atti istruttori chiesti dalla convenuta – alla quale, in

assenza delle registrazioni menzionate, incombeva l'onere di provare

l'effettuazione dei giorni di libero – risulta verosimiglianza di effettuazione

di 4 (quattro) giorni di riposo. Nell'interrogatorio formale del 23 novembre

2007, l'attrice ha messo infatti in relazione la presenza in capanna della

signora S__________ con la sua richiesta – rivolta al gestore M__________ – di

essere sostituita e prendere libero (audizione menzionata, pag. 2 in alto). S__________

ha confermato dal canto suo di aver “lavorato 4 giorni alla capanna”

(deposizione 23 novembre 2007, pag. 6 verso l'alto). L'attestazione di D__________

– secondo il quale quando lavorava alla teleferica ha visto l'attrice “scendere

in paese, soprattutto quando era brutto tempo” e che a volte scendeva per

salire l'indomani (deposizione 23 novembre 2007, pag. 5 nel mezzo) – in ragione

della sua genericità, non permette di ritenere provata l'effettuazione di

ulteriori giorni di libero oltre ai quattro predetti. Neppure l'argomentazione

della convenuta, secondo cui l'attrice avrebbe usufruito di riposo nei giorni

di cattivo tempo, è di giovamento. E' infatti notorio che la capanna alpina è

un punto di riferimento sicuro degli escursionisti anche nei giorni di

maltempo; per cui l'equazione, secondo la quale al brutto tempo corrisponderebbe

la chiusura della capanna e quindi il riposo dell'attrice, non regge.

Si può dunque ritenere

che l'attrice non ha effettuato 32.86 giorni di riposo (36.86 giorni ./. 4

giorni). Gli stessi devono pertanto essere compensati in denaro. Ritenuto che l'attrice

percepiva uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.–, il diritto alla

compensazione ammonta a fr. 7'468.40 (1/22 di

fr. 5'000.– x 32.86 giorni).

11. All'attrice

spettano pertanto complessivamente fr. 9'816.20 per vacanze non godute (fr.

1'666.–), giorni festivi non concessi (fr. 681.80) e giorni di riposo non

effettuati (fr. 7'468.20).

Dal predetto importo

vanno tuttavia dedotti gli acconti già versati all'attrice con il salario, per

il medesimo scopo. L'importo di fr. 5'000.– netti, versato dalla convenuta in

quattro occasioni, per complessivi fr. 20'000.– netti [fr. 5'000.– il 4 luglio

2005 (doc. 11), fr. 5'000.– il 7 agosto 2005 (doc. 12), fr. 5'000.– il 5

settembre 2005 (doc. 13), fr. 5'000.– il 29 settembre 2005 (doc. 14)], come

ammesso dall'attrice (cfr. act. III, replica pag. 2 verso il mezzo), era

infatti comprensivo di acconti per prestazioni lavorative eccedenti rispetto alla

pattuizione contrattuale (“vacanze, ecc…”). Dalle distinte di salario prodotte

in edizione dalla convenuta il 1° giugno 2007, risulta che lo stipendio netto

contrattualmente dovuto all'attrice (comprensivo di assegni familiari) per i

mesi da giugno a settembre 2005 era di complessivi fr. 17'626.60 [fr. 4'400.65

(per giugno), fr. 4'408.65 (per luglio), fr. 4'408.65 (per agosto) e fr.

4'408.65 (per settembre)]. Considerato che nel medesimo periodo l'attrice ha

percepito invero un netto complessivo di fr. 20'000.– risulta un'eccedenza di

fr. 2'373.40. Da questa eccedenza vanno dedotti fr. 1'136.40 per i giorni dal

27 maggio 2005 al 31 maggio 2005 (1/22 di

fr. 5'000.– x 5 giorni), che non risultano altrimenti pagati, con un residuo di

eccedenza di fr. 1'237.– (fr. 2'373.40 ./. fr. 1'136.40). Le pretese

dell'attrice possono pertanto essere riconosciute nella misura di complessivi

fr. 8'579.20 (fr. 9'816.20 ./. fr. 1'237.–) e l'appello parzialmente accolto di

conseguenza.

12. Il valore di causa

è di fr. 49'496.80 (cfr. domanda di petizione) e l'attrice ottiene ragione per

fr. 8'579.20. Essa risulta in tal modo soccombente nella misura dei 9/11. Secondo tale proporzione vanno ripartite la tassa di giustizia e le

spese di prima sede. Per le ripetibili di prima sede si rinvia a quanto si dirà

sotto (consid. 13).

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

13.

La convenuta chiede la riforma del dispositivo sulle ripetibili di

prima sede, a lei accordate nella misura di fr. 2'000.–, nel senso di

aumentarle a fr. 5'000.–. Essa rileva in particolare che il primo giudice

avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali applicabili in materia,

accordando inaccettabilmente ripetibili inferiori ai limiti prescritti dalla

TOA.

Nel caso di specie è in

effetti applicabile il diritto precedente all'entrata in vigore del Regolamento

sulla tariffa, poiché secondo l'art. 16 cpv. 2 di detto regolamento, per i

procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore del Regolamento (1° gennaio

2008) le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente. Conformemente

alla giurisprudenza, sta nell'apprezzamento del giudice stabilire il tasso di

percentuale applicabile per la determinazione delle ripetibili, purchè si situi

nei limiti minimi e massimi della TOA Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, m. 18-19 ad art. 150). Per una causa di un valore di

fr. 49' 496.80, l'art. 9 TOA prevede un onorario variante da fr. 3'959.– (8%) a

fr. 7'424.– (15%). Considerata la soccombenza ritenuta dal Pretore, le

ripetibili da lui fissate nella misura di fr. 2'000.– appaiono eccessivamente

esigue. Ritenuta la vittoria preponderante della convenuta, fissata in questa

sede nella misura di 9/11, appare

equo ricommisurare le ripetibili di prima sede nel senso di accordare alla

convenuta fr. 3'500.– a titolo di parziali ripetibili.

L'appello adesivo va

dunque parzialmente accolto di conseguenza.

III. Sulle spese e ripetibili

14.

Gli oneri

processuali sono commisurati al diverso impegno che la trattazione dell’appello

principale ha richiesto rispetto a quello adesivo. In esito al

presente giudizio l'attrice vede accogliere il proprio gravame nella misura dei

2/15. Dovrà dunque assumere i costi del

giudizio nella misura dei 13/15, come pure versare ripetibili

ridotte alla controparte.

La convenuta vede a sua

volta accolto solo parzialmente l'appello adesivo, sul quale l'attrice ha

rinunciato ad esprimersi. I costi vanno addebitati metà per parte, compensate

le ripetibili.

15.

Il valore litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è di fr. 47'149.– per l’appello (fr. 49'496.– meno i fr. 2'347.–

riconosciuti dal Pretore) e fr. 3'000.- per l’appello

adesivo (fr. 5'000.- richiesti

meno i fr. 2'000.- riconosciuti

dal Pretore).

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

I. L'appello

6.

giugno 2008 di AP 1 e l'appello adesivo 9 luglio 2008 di AA 1 sono

parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 19 maggio 2008 della

Pretura del distretto di Leventina, è così riformata:

1.

La petizione di AP 1 è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza AA 1, , è condannata a versare a AP 1, , l'importo di fr. 8'579.20 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006.

2.

La

tassa di giudizio di fr. 750.– e le spese di fr. 1'000.–sono poste nella misura

dei 9/11 a carico dell'attrice e per la rimanenza a

carico della convenuta. L'attrice rifonderà inoltre alla convenuta fr. 3'500.–

per parziali ripetibili.

II. Gli

oneri processuali dell'appello di complessivi fr. 950.- (tassa di giustizia di

fr. 900.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell'appellante nella misura dei 13/15 e per la rimanenza a carico dell'appellata. L'appellante rifonderà

all'appellata fr. 2'000.– per parziali ripetibili.

III. Gli

oneri processuali dell'appello adesivo di complessivi fr. 250.- (tassa di

giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico di metà per parte,

compensate le ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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