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Decisione

12.2008.126

Locazione. Entità dell'acconto per spese accessorie

22 aprile 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 9

giugno 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 28 maggio 2008

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, è così riformata:

1. L’istanza

23 luglio 2003 di AO 1 e AO 2 è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 150.-, già anticipate dagli

istanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere fr.

200.-, con obbligo di solidarietà, alla convenuta per ripetibili.

3. (Invariato).

Considerandi

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 50.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

100.

-

anticipati

dall’appellante, sono posti in

solido a carico di AO 1 e AO 2, con l’obbligo per questi ultimi di versare all’appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.- per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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