12.2008.127
Diritto del lavoro. Pretese salariali. pagamento anticipato di indennità per vacanze
25 giugno 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.127
Data decisione, Autorità:
25.06.2009, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. Pretese salariali. pagamento anticipato di indennità per vacanze
SALARIO
STIPENDIO
VACANZE
CO
agg. 322 CO
329d CO
Incarto n.
12.2008.127
Lugano
25 giugno
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.132
della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 18
luglio 2007 da
AO 1
rappr. dai RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 25'775.70 oltre interessi a titolo di stipendi
arretrati per i mesi da febbraio ad aprile 2007, nonché di tredicesima
mensilità del 2006 e 2007 e giorni di vacanza, festivi e di riposo non goduti;
domanda
avversata in parte dalla convenuta, che ha aderito alle richieste di
controparte unicamente per fr. 2'497.25 netti oltre interessi;
che il
Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, con sentenza 26 maggio
2008 ha accolto limitatamente a fr. 19'589.75 netti oltre interessi e al versamento dei relativi oneri
sociali;
appellante
la convenuta che con atto di appello 6 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di condannarla al pagamento di fr. 2'497.25 oltre interessi e di stralciare il
dispositivo sul pagamento degli oneri sociali;
mentre
l’istante con osservazioni 27
giugno 2008 postula la reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stato assunto da AP 1 dal 1° gennaio 2006 quale cuoco
presso il ristorante __________ a __________. Il contratto, di durata
indeterminata e disdicibile, trascorso il periodo di prova di un mese e nei
primi cinque anni, con preavviso di un mese per la fine di un mese, prevedeva
un salario lordo di fr. 4'000.-
mensili (doc. A). Nel corso del 2006 lo stipendio è stato aumentato a fr. 5'000.- mensili. Con raccomandata 26 marzo
2007 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro (doc. C). L’8 giugno 2007 i RA 2, rappresentanti del
lavoratore, hanno chiesto il pagamento di complessivi fr. 15'000.- per stipendi lordi da febbraio ad
aprile 2007, così come della tredicesima per il 2006 e il 2007 e il pagamento
dei giorni di vacanza (6.7), libero (23.5) e festivi (8) non goduti (doc. D).
Il 19 giugno successivo i RA 2 hanno quantificato la richiesta testé menzionata
in complessivi fr. 25'775.70
(doc. E). Con scritto 7 agosto 2007 (doc. G) la datrice di lavoro ha aderito
alle domande del lavoratore unicamente per complessivi fr. 2'500.25 (fr. 2'437.45 di tredicesima per il 2006 e il 2007 + fr. 3'833.35 di vacanze e giorni di libero non
goduti ./. fr. 3'770.55 pagati
in eccesso).
B. Con
istanza 18 luglio 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Locarno città, chiedendo il pagamento di complessivi fr. 25'775.70 oltre interessi a titolo di stipendi
arretrati per i mesi da febbraio ad aprile 2007, nonché di tredicesima
mensilità del 2006 e 2007 e giorni di vacanza, festivi e di riposo non goduti.
All’udienza di discussione 25
ottobre 2007 la convenuta si è opposta in parte all’istanza di controparte, aderendovi per fr. 2'497.25 netti oltre interessi. Ella ha affermato di aver versato al
lavoratore un salario netto di fr. 4'000.- mensili (poi aumentati a fr. 5'000.- netti mensili), per evitare che "ulteriori versamenti
dovuti al cuoco a vario titolo aumentassero in modo da porla in
difficoltà". Di conseguenza, ella ha dedotto da quanto da lei versato al
lavoratore (fr. 4'000.- x 3
mesi e fr. 5'000.- x 10) i
salari arretrati richiesti da controparte, dipartendosi dallo stipendio al
lordo di fr. 4'000.-
rispettivamente di fr. 5'000.-,
dai quali ha dedotto gli oneri sociali, e ha poi calcolato la tredicesima per
il 2006 e il 2007, così come l’indennizzo
per i 26.05 giorni di vacanze, libero e festivi non goduti. In replica l’istante ha precisato che gli importi da lui
percepiti erano da considerarsi netti. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione
finale, confermandosi nei rispettivi allegati conclusivi. Con sentenza 26
maggio 2008 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore
giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha
accolto l’istanza per fr. 19'589.75 oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2007 e ha ordinato alla convenuta di versare agli Istituti previdenziali
competenti i relativi oneri sociali.
C. Con
appello 6 giugno 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato
chiedendone la riforma, nel senso di condannarla unicamente al pagamento di fr.
2'497.25 oltre interessi e di
stralciare il dispositivo sul pagamento degli oneri sociali. Con osservazioni
27 giugno 2008 l’istante postula
la reiezione del gravame. Con ordinanza 9 marzo 2009 la Presidente di questa
Camera ha impartito alle parti un termine fino al 15 aprile 2009 per inviare le
proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della
sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora
pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia
a prevalersi del vizio di forma. Entrambe le parti non hanno risposto. Nulla
osta quindi alla trattazione del presente gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha ritenuto che il lavoratore aveva
diritto a fr. 5'000.- netti mensili per i mesi da
febbraio ad aprile 2007. Egli ha poi riconosciuto all’istante fr. 8'249.75
netti per vacanze non godute, giorni di libero e festivi non goduti, nonché
complessivi fr. 2'500.- netti quale tredicesima per il 2006 e 2007. Il primo
giudice ha infine dedotto dalle spettanze del lavoratore fr. 6'160.- per il
vitto fornitogli dalla datrice di lavoro e ha quindi condannato quest’ultima al
pagamento di complessivi fr. 19'589.75 netti.
2. L’appellante contesta l’accertamento pretorile secondo il quale il
salario di fr. 4'000.-, poi
aumentato a fr. 5'000.-, era al netto dei contributi
sociali.
2.1 Al riguardo,
il Segretario assessore ha spiegato che seppure sul contratto di lavoro fosse
indicato un salario lordo di fr. 4'000.- (aumentato poi
a fr. 5'000.-), l’avvenuto versamento di tale importo in
favore del lavoratore durante ben tredici mesi doveva essere considerato come una
modifica del contratto, nel senso che tale importo doveva reputarsi al netto
dei contributi sociali. Secondo il primo giudice, se la datrice di lavoro
avesse voluto includere nel salario versato il pagamento della tredicesima e
delle vacanze, giorni di riposo e festività non godute, allora ciò sarebbe
dovuto figurare in modo chiaro sul contratto e sui singoli conteggi paga. Ciò
che invece non è avvenuto.
2.2 Nella
fattispecie la datrice di lavoro ammette di aver
versato gli importi menzionati sopra al lavoratore, seppure nel contratto di
cui al doc. A era previsto un salario di fr. 4'000.- lordi, ma sostiene di aver
corrisposto un importo superiore allo stipendio netto quale acconto per
tredicesima, vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti oppure quale
retribuzione per eventuali ore straordinarie. Ella afferma, invero, che lo
scopo di tali acconti era quello di evitare in un secondo tempo sue difficoltà
con il pagamento di tali ulteriori versamenti, dovuti a seguito degli elevati
ritmi di lavoro, così come emersi dall’istruttoria. Al riguardo, ella afferma
che "non ci voleva un genio, né un calcolo preciso per capire che presto
il dipendente avrebbe maturato importanti pretese per tredicesima, indennità
vacanze e festivi non goduti e/o lavoro straordinario". D’altra parte,
ella precisa di non aver versato gli stipendi da febbraio ad aprile 2007
proprio in attesa di un conteggio finale che le avrebbe permesso di sapere in
che misura computare sulle pretese del dipendente quanto da lei già versato. La tesi della datrice di lavoro di aver avanzato ogni mese un
importo, peraltro non quantificato, per le vacanze che a detta della stessa il
lavoratore non avrebbe senz’altro
potuto godere vìola quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro
(come recentemente ribadito dal Tribunale federale: sentenza inc.4A_66/2009
dell’8 aprile 2009, consid. 2),
ove di principio finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono
essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO; cfr. anche
Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6ª ediz., n. 9 ad art. 329d
CO). D’altra parte, anche
qualora si fosse in presenza di un caso eccezionale che avrebbe potuto
giustificare il pagamento in denaro delle vacanze non godute, ciò che non è
nella fattispecie, il relativo importo avrebbe dovuto figurare in modo chiaro
dal contratto di lavoro e dai conteggi salariali. Il Tribunale federale ha
invero spiegato che ammettere la validità, al riguardo, di un accordo secondo
il quale nello stipendio è compresa anche tale remunerazione, senza precisare
tale circostanza e i relativi importi, comporterebbe il rischio che il
lavoratore creda erroneamente di aver ricevuto unicamente lo stipendio netto e
di avere quindi ulteriori pretese a titolo di vacanze non godute (da ultimo:
sentenza inc.4A_66/2009 dell’8
aprile 2009, consid. 2.1; DTF 134 III 399 consid. 3.2.4.1, 129 III 493 consid.
3.2; 118 II 136 consid. 3b). Simile ragionamento vale anche per i giorni di
riposo e i festivi non goduti. Lo stesso si può dire, altresì, per la
tredicesima. Invero, in genere la stessa è versata alla fine dell’anno (Wyler,
Droit du travail, 2ª ediz.,
pag. 173; cfr. anche clausola n. 12 cpv. 4 CCNL 2008 secondo la quale essa dev’essere versata al più tardi insieme al
salario di dicembre). Nella fattispecie, tuttavia, non emerge che tale
circostanza fosse stata indicata in modo chiaro al lavoratore. Occorre tuttavia
precisare che quanto testé detto non comporta l’impossibilità, per il datore di lavoro, di dimostrare che, seppur in
assenza di una distinzione chiara tra quanto versato a titolo di stipendio
mensile e quanto pagato ad altro titolo, al lavoratore erano comunque chiare
tali circostanze. Tuttavia, come verrà esposto in seguito, nemmeno ciò è emerso
dal carteggio processuale. Quanto alle argomentazioni dell’appellante indicate sopra, esse si esauriscono in mere asserzioni di parte e sono ininfluenti ai fini
del giudizio. Invero, quanto da lei esposto si fonda sul proprio punto di vista
e nulla dimostra sulla percezione che il lavoratore potesse avere rispetto a
quanto versatogli mensilmente.
2.3 La datrice
di lavoro ritiene, inoltre, irragionevole reputare che quanto da lei versato al
dipendente era da considerarsi quale stipendio netto, poiché ciò equivarrebbe a
credere che il salario lordo ammontava a fr. 6'000.- oltre la tredicesima e
alle ulteriori indennità. Il salario rivendicato dall’istante sarebbe quindi
oltremodo eccessivo per rapporto al tipo di esercizio pubblico, alla sua
precaria situazione finanziaria e agli altri salari da lei pagati, dato che il
cuoco che ha sostituito l’istante percepiva fr. 4'200.- lordi. Ella soggiunge
che non vi erano motivi per concedere un aumento salariale. Tuttavia, una volta
ancora le sue asserzioni sono mere dichiarazioni di parte. Quanto al salario
che la convenuta afferma aver pagato al cuoco che avrebbe sostituito l’istante,
tale circostanza non sarebbe comunque influente ai fini del giudizio. Invero,
da una parte tale importo è inferiore anche all’importo di fr. 5'000.- lordi
rivendicato dall’istante. Inoltre, il salario è fissato, di principio,
liberamente tra le parti. Tale libertà permette quindi distinzioni tra
dipendenti, che risultano, tra le altre cose, dalla capacità delle parti di
negoziare individualmente le proprie condizioni generali (Wyler, op. cit., pag. 175). Quanto,
poi, al fatto che il lavoratore non abbia invocato l’esistenza di motivi di
aumento del proprio salario, va precisato che le variazioni pattuite del
salario non necessitano di motivazioni particolari per essere valide.
2.4 La convenuta
ricorda, altresì, che con scritti 8 rispettivamente 19 giugno 2007 (doc. D e E)
e nell’istanza, il lavoratore ha indicato che lo stipendio di fr. 5'000.- era
al lordo degli oneri sociali, per poi sostenere che tale importo era da considerarsi
al netto unicamente all’udienza di discussione. Sebbene tale modo di procedere
potrebbe lasciar credere in un primo momento che al lavoratore fosse chiaro che
quanto da lui ricevuto era un importo al lordo dei contributi sociali, l’indicazione
di "lordi" è stata utilizzata in maniera erronea dal rappresentante
dell’istante. Invero, domandando nelle richieste di giudizio il pagamento, tra
le altre cose, di fr. 15'000.- per stipendi arretrati, senza spiegare che da
tale importo andavano dedotti gli oneri sociali, il lavoratore ha di fatto espresso
la sua volontà di ricevere tali importi al netto.
2.5 La datrice
di lavoro rinvia, a suffragio della propria tesi, alle testimonianze di __________
e di __________. Il primo ha dichiarato "secondo quanto mi risulta, il
salario lordo di AO 1 era di fr. 5'000.- lordi al mese. Avevo discusso con mia
figlia di pagare le vacanze e la tredicesima mediante acconti e non tutto alla
fine dell’anno" (verbale 29 gennaio 2008, pag. 4). La seconda ha
affermato: "sono al corrente della paga del signor AO 1 perché ho spesso
aiutato la signora AP 1 in ufficio. Il suo stipendio ammontava a fr. 5'000.-
lordi" (loc. cit., pag. 7). Se non che, tali testimonianze non sono di
ausilio ai fini del giudizio già per il motivo che riferiscono su quanto
eventualmente inteso dalla convenuta, ma nulla dicono sulla questione di sapere
se al lavoratore fosse chiaro che quanto da lui ricevuto non corrispondeva allo
stipendio netto.
2.6 La convenuta
afferma che il lavoratore non avrebbe mai rivendicato alcunché, prima della
missiva 8 giugno 2007, a titolo di tredicesima o altre retribuzione, motivo per
cui gli era perfettamente noto che il salario a lui versato mensilmente non era
di fr. 5'000.- netti. Anche tale censura non può essere condivisa. Invero, di
regola il datore di lavoro non può invocare il trascorrere del tempo per
opporsi alle pretese del lavoratore che tarda a farle valere, per esempio
attendendo la fine del rapporto di lavoro, fatto salvo che sia intervenuta nel
frattempo la prescrizione delle stesse (Wyler,
op. cit., pag. 266). Anche il fatto, invocato dalla convenuta, che il
lavoratore avrebbe sollevato contestazioni al contenuto della sua missiva 7
agosto 2007 unicamente all’udienza di discussione 25 ottobre 2007, non significa
automaticamente che egli avesse rinunciato alle proprie pretese.
2.7 Secondo la
datrice di lavoro, poi, una modifica del contratto di cui al doc. A avrebbe
dovuto avvenire per iscritto. Come spiegato dal Segretario assessore, cui si
rinvia (sentenza impugnata, consid. 3), la fissazione dello stipendio può
avvenire anche oralmente o per atti concludenti, tranne nel caso in cui un
contratto normale di lavoro non prescriva la forma scritta. Lo stesso dicasi
per una modifica successiva. L’art. 9 cpv. 1 CCNL 98, peraltro, si limita a
consigliare la forma scritta. La convenuta non spiega perché nella fattispecie
la modifica contrattuale sarebbe dovuta avvenire per iscritto, sicché al
riguardo l’appello è finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
2.8 La convenuta
ritiene che a comprova che l’importo da lei versato mensilmente comprendeva un
anticipo per tredicesima, vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti, vi
sarebbe il calcolo da lei esperito, in esito del quale si otterrebbe un’eccedenza
di soli fr. 2'497.25. Tuttavia, si ribadisce che anche se la datrice di lavoro
avesse inteso suddividere i pagamenti come da lei sostenuto, ciò non sta ancora
a significare che tale modo di procedere fosse riconoscibile al lavoratore.
Anche al riguardo l’appello è quindi da respingere.
2.9 L’appellante
conclude, su questo punto, affermando che il lavoratore ha calcolato le
spettanze a titolo di tredicesima, di vacanze, di giorni di riposo e festivi
sulla base di fr. 5'000.- lordi mensili, e quindi era a conoscenza che l’importo
da lui ricevuto non era da considerarsi al netto dei contributi sociali. Come
spiegato (sopra, consid. 2.4), l’indicazione di "lordi" è stata frutto
di un errore, dato che nelle richieste di giudizio l’istante ha domandato il pagamento,
tra le altre cose, di fr. 15'000.- per stipendi arretrati, senza spiegare che
da tale importo andavano dedotti gli oneri sociali. Di conseguenza, egli ha in
definitiva reputato tali pagamenti al netto degli oneri sociali. Come sostenuto
dall’appellante, egli ha calcolato la tredicesima, la retribuzione per le
vacanze, i giorni di riposo e i festivi su un salario di fr. 5'000.-, che il
CCNL 98 prevede al lordo (art. 12 cpv. 3, 16 cpv. 5, 17 cpv. 5 e 18 cpv. 3).
Tuttavia, per i motivi testé esposti non si può desumere da tale circostanza
che egli abbia reputato che i fr. 5'000.- versategli mensilmente dalla datrice
di lavoro fossero comprensivi della tredicesima e della retribuzione per
vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti. In definitiva, il Segretario
assessore ha correttamente ritenuto che il lavoratore percepiva un salario di
fr. 5'000.- netti mensili.
3. L’appellante
ripropone, poi, il calcolo delle spettanze salariali da lei eseguito negli
allegati preliminari e nelle conclusioni. Ella non si confronta quindi in alcun
modo con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
4. La
convenuta ha chiesto, infine, la riforma del giudizio impugnato nel senso di
stralciare il dispositivo n. 1.2 sul versamento agli Istituti previdenziali
preposti degli oneri sociali relativi all’importo che è stata condannata a
pagare all’istante. Anche su questo punto, tuttavia, ella non si confronta con
la sentenza pretorile, di modo che l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC).
5. Per
Fatti
i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto.
Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano né tasse di giustizia né
spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Secondo giurisprudenza, la parte vittoriosa rappresentata dall’associazione di categoria ha diritto a
un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD
II-2005 pag. 680 consid. 9). Il
valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile
al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-, considerato che la convenuta
è stata condannata dal Pretore al pagamento di fr. 19'589.75 oltre al
versamento degli oneri sociali e che l’appellante riconosce di dover versare
unicamente fr. 2'497.25.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 6 giugno 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1
fr. 150.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster