12.2008.133
Disconoscimento del debito - mutuo - validità della cessione
17 settembre 2009Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.133
Data decisione, Autorità:
17.09.2009, IICCA
Titolo:
Disconoscimento del debito - mutuo - validità della cessione
CESSIONE DI DEBITO
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
MUTUO
art. 164 CO
art. 165 CO
art. 310 CO
art. 83 LEF
Incarto n.
12.2008.133
Lugano
17 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.754
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 21
ottobre 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.– oltre
interessi del 5% dal 30 agosto 1999 di cui al PE n. __________ del 28/30 aprile
2005 dell'UE di L__________, domanda avversata dal convenuto, e che il Pretore
con sentenza 2 giugno 2008 ha accolto limitatamente agli interessi di mora del
5% maturati tra il 30 agosto 1999 e il 12 aprile 2005;
appellante
l'attore che con atto di appello 20 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso che la petizione sia integralmente accolta e, accertata
l'inesistenza del debito capitale e degli accessori, sia così confermata
l'opposizione al citato precetto esecutivo, protestate tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 13 agosto 2008 propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse e spese oltre a ripetibili maggiorate;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con convenzione del 30 agosto 1999 AP 1 ha ricevuto in prestito da M__________,
allora sua convivente, un prestito senza interessi di fr. 50'000.– da
restituire tramite versamenti mensili di fr. 1'000.– ciascuno (ossia 50 rate)
la prima volta entro il 30 settembre 1999 (doc. D). I due hanno contratto
matrimonio l'11 giugno 2001, e si sono separati di fatto il 1° aprile 2002. Il
13/14 novembre 2004 M__________, in qualità di cedente e creditrice originaria,
ha stipulato un contratto di cessione di crediti (“Zessionsvertrag”) a
favore del cognato AO 1, cessionario, trasferendogli il credito capitale di fr.
50'000.– esistente nei confronti di AP 1 di cui al citato contratto di mutuo 30
agosto 2009 (doc. 2).
Fatti
B. Con scritto 7 gennaio 2005 AO 1, creditore cessionario, ha ingiunto
a AP 1 un termine scadente il 31 gennaio 2005 per la restituzione del prestito
di fr. 50'000.– (doc. E). Un’ulteriore diffida è stata poi inviata il 13 aprile
2005, richiesta che è però rimasta inevasa (doc. 3). AO 1 ha quindi fatto
spiccare nei confronti del debitore AP 1 il precetto esecutivo n. __________
del 28/30 aprile 2005 dell'UE di L__________ (doc. C). Stante l'opposizione
formulata dall'escusso, il cessionario ne ha poi chiesto il rigetto. Con
sentenza 16 settembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria quell'opposizione (doc. B).
C. Con petizione 21 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto il disconoscimento
del debito di fr. 50'000.–, sia perché la somma mutuata era stata restituita da
tempo sia perché il prestito era stato concesso senza interessi. Oltretutto la
cessione, conclusa nel solo intento di limitare i mezzi di difesa a sua
disposizione, era nulla: in effetti, non era affatto vero che in contropartita
la sua ex moglie avesse ricevuto un aiuto finanziario dal cessionario e la
procedura civile ticinese vietava l'audizione quale teste di un coniuge. Visto
che la cessione di credito non era valida, la richiesta di pagamento del
convenuto cessionario difettava di un interesse degno di protezione e della
necessaria legittimazione. Con risposta 13 dicembre 2005 il convenuto
cessionario vi si è opposto, evidenziando come nell'ambito della procedura di
rigetto provvisorio dell'opposizione - al cui contraddittorio controparte non
aveva presenziato - e prima di allora ancora, il debitore non avesse mai
contestato l'esistenza di quel credito. Inoltre, per la prima volta, egli
sosteneva di avere già restituito quel mutuo, senza tuttavia addurre prove a
sostegno della sua tesi. Rivendicati erano poi gli interessi moratori ai sensi
degli art. 102 e 104 CO, esigibili dalla scadenza di ciascuna delle singole
rate, e non quelli sul mutuo. Infine, la cessione di credito ossequiava gli
art. 164 e 165 CO e non era quindi nulla. Insieme, il contratto di mutuo e la
cessione di credito, gli consentivano quindi di rivendicare il prestito di fr.
50'000.– a suo tempo concesso al debitore. Nei successivi allegati scritti di
replica e di duplica, le parti hanno confermato le rispettive domande di
giudizio.
D. Statuendo con sentenza 2 giugno 2008, il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 3, ha anzitutto constatato che l'annotazione manoscritta sul
contratto di mutuo prodotto dall'attore -che fissava in fr. 35'000.– il saldo
rimanente al 5 novembre 2001 e di cui non era dato di sapere chi ne fosse l'autore-
non coincideva affatto con la tesi della restituzione del prestito tramite
pagamenti diretti di pigione e spese accessorie in ragione di fr. 1 635.–
mensili tra il settembre 1999 e il luglio 2002. Se così fosse stato, in
effetti, quel giorno il saldo sarebbe stato di soli fr. 9'125.–. Di fatto poi,
quei suoi versamenti erano una mera partecipazione alle spese della comunione
domestica, posto come quei medesimi costi fossero in precedenza stati
interamente assunti dalla sua ex moglie. Per il resto, che l'attore avesse
continuato a pagare anche tra l'aprile e il luglio 2002, quindi dopo la
separazione di fatto, era spiegabile con il fatto che la volontà di divorziare
era maturata solo in un secondo tempo. Non da ultimo, a fronte della citata
incongruenza, non vi era traccia alcuna a comprova dell'avvenuto rimborso.
Irrilevante in proposito che il convenuto non abbia dichiarato fiscalmente il
credito ceduto dall'ex moglie dell'attore. Anche la compensazione parziale con
il credito di fr. 19'352.15 che l'attore sosteneva avere maturato verso la sua
ex moglie - argomento che egli non aveva tuttavia ripreso nelle sue conclusioni
- riguardava di fatto spese legate all'economia domestica. Nell'ambito del
divorzio, oltretutto, egli non aveva mai fatto valere siffatta pretesa. La
cessione di credito adempiva ai presupposti formali e materiali degli art. 164
e 165 CO, e nulla indicava che fosse stata conclusa con l'unico scopo di
limitare i mezzi di difesa dell'attore. La richiesta di quest'ultimo, per
contro, era fondata nella misura in cui riguardava la decorrenza degli
interessi per mora, giustificati dal 13 aprile 2005, giorno dell'ultima diffida
di pagamento. Ciò posto, il Pretore ha così disconosciuto il debito
limitatamente agli interessi moratori dal 30 agosto 1999 al 12 aprile 2005, la
petizione per il resto essendo integralmente da respingere.
E. Con appello 20 giugno 2008 l'attore postula la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione e disconoscere quindi il debito
di fr. 50'000.– oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UE di L__________,
protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado. In
particolare, l'interessato contesta la validità della cessione di credito e la
causa a fondamento della stessa. Ripropone poi la tesi dell'estinzione della
pretesa, il prestito ricevuto dall'ex moglie essendo stato da lui interamente
restituito e, in via subordinata, quella della compensazione parziale con un
suo ulteriore credito verso di lei di fr. 19'352.15. Nelle sue osservazioni del
13 agosto 2008, il convenuto propone la reiezione del gravame, con protesta di
tasse, spese e ripetibili maggiorate in appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni
dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in
disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a
dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore
sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare
l'inesistenza del debito. L'inversione dei ruoli processuali non comporta in
altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del
debitore e istante (Rep. 1986 pag.
89; Stoffel, Voies d'exécution,
Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 55 ad art. 83 LEF).
In concreto, spetta pertanto al convenuto, creditore cessionario, dimostrare la
titolarità e l'esistenza del suo credito di fr. 50'000.–. Incombe per contro
all'attore, quale debitore, provare la pretesa nullità della cessione di
credito, l'asserita estinzione di quel debito e, in via subordinata, la compensazione
parziale.
2.
Anzitutto,
l'appellante invoca la nullità della cessione di credito, documento sul quale,
insieme al contratto di prestito 30 agosto 1999, il convenuto fonda la sua
pretesa. Il Pretore ha ritenuto la cessione corretta sia da un punto di vista
formale che materiale, e che nulla agli atti indicava che fosse stata conclusa
al solo scopo di limitare i mezzi di difesa a disposizione dell'attore
(sentenza impugnata, pag. 7).
2.1
Ora, giusta
l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se non vi osta la
legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l'art. 165
cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta, che deve
estendersi a tutti gli elementi essenziali della dichiarazione, in particolare
anche alla pretesa oggetto di cessione, che dev'essere descritta in modo
sufficiente (“ausreichend Umschrieben”: DTF 105 II 83, consid. 2; Spirig,
Zürcher Kommentar, n. 11 ad art. 164 CO), con l'indicazione del debitor cessus,
dell'ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF 57 II 539). Ciò,
non da ultimo, per consentire al debitore della pretesa ceduta di determinare
il titolare del credito (DTF 105 II 83). Di per sé, è considerato sufficiente
che l'atto sia sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, Basler
Kommentar zum OR I, 4a ed.,
Basilea 2007, n. 2 ad art. 165; Probst, Commentaire romand, CO I, Basilea
2003, n. 2 ad art. 165).
2.2
La cessione
di credito agli atti (“Zessionsvertrag”) è intervenuta tra il convenuto quale cessionario
(“Zessionar”) e M__________, ex moglie dell'attore, quale cedente (“Zedent”; doc.
2). Il contratto stabilisce in particolare che “hiermiet
bestätigen beide Parteien, dass zur Sicherheit des Geldvorschusses welches AO 1
an M__________ gegeben hat sämtliche Forderungen welche zwischen M__________
und Ihrem Ehemann AP 1 bestehen an AO 1 übertragen werden”. E, molto più
specificatamente, precisa che “Basis dieser Zession ist der Darlehensvertrag
zwischen M. __________ und AP 1 datiert 30. August 1999
über Fr. 50'000.–.” L'accordo, per finire, è stato sottoscritto da entrambe le
parti il 14 novembre 2004 a __________. Non vi è quindi dubbio che questo
documento adempia ai requisiti di legge sanciti dagli art. 164 segg. CO.
2.3
Per
l'appellante questa cessione di credito è stata conclusa al solo scopo di
eludere l'audizione quale teste dell'ex moglie dell'attore, visto il divieto di
cui all'art. 228 cifra 1 CPC (appello, pag. 5 n. 4), rispettivamente di
impedirne l'interrogatorio formale (appello, pag. 5 n. 4). L’ex coniuge avrebbe
segnatamente potuto confermare l'avvenuta restituzione del prestito tramite
pagamento diretto tra il 15 settembre 1999 e il luglio 2002 dei costi legati
all'appartamento che condividevano, in sostituzione del rimborso tramite le
rate mensili a suo tempo pattuite. La censura, fuorviante, è a dir poco
pretestuosa. Certo, l'art. 228 cifra 1 CPC vieta a un coniuge, ancorché
divorziato, di essere sentito come teste. Ma proprio perché si tratta di un
divieto sancito dalla legge, la circostanza è indipendente e prescinde dalla
validità della cessione di credito in esame. È cioè la qualità di ex coniuge
che esclude a priori l'audizione quale teste dell'ex moglie dell'attore,
indipendentemente dal contesto giuridico: in altre parole, anche in assenza di
una cessione di credito, l’interessata non potrebbe comunque essere sentita
quale teste. Per contro, nella ventilata ipotesi di un suo interrogatorio
formale, giova rammentare che in linea di principio le risultanze così ottenute
rappresenterebbero comunque soltanto degli indizi che, per la loro limitata
valenza probatoria, necessiterebbero ancora di essere suffragate da altre prove
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Appendice, Lugano 2005, n. 3 e 4 ad
art. 276 e nota 433), che in concreto però non esistono. Di modo che, da questo
punto di vista, l'appello è privo di fondamento.
2.4
L’appellante
contesta poi che la cessione di credito poggi su una valida causa (appello,
pag. 6 n. 5). Ora, come si è visto (sopra, consid. 2.1), trattandosi di una
dichiarazione di cessione, il presupposto della forma scritta - requisito da
cui ne dipende la validità - si estende ai soli elementi essenziali. Pertanto,
diventa segnatamente necessario descrivere la pretesa oggetto della cessione,
indicare il debitore ceduto, l'ammontare del credito ceduto e il fondamento del
credito ceduto, condizioni queste in concreto realizzate (sopra, consid. 2.2).
Invero, la cedente e il cessionario hanno altresì ritenuto opportuno precisare
la causa all'origine del loro accordo, e meglio indicando che la cessione era
da intendersi “zur Sicherheit des Geldvorschusses welches AO 1 an M__________
gegeben hat” (doc. 2). Se non che, da questo punto di vista, l'appellante non
dimostra - e peraltro nemmeno pretende - che ciò sia contrario alla legge, a una
convenzione o alla natura del rapporto giuridico (cfr. art. 164 cpv. 1 CO). Di
fatto, egli si limita a rimproverare al Pretore di avere considerato vera
questa circostanza nonostante l'assenza di prove agli atti. Ma che le parti
alla cessione, sottoscrivendola, si siano dichiarate “mit den obigen
Konditionen der Zession einverstanden”, risulta dal testo stesso dell'accordo.
D'altra parte, fino a ora, il Tribunale federale si è attenuto al principio secondo
cui la cessione è un negozio giuridico astratto e non causale, la cui validità
non è quindi subordinata a quella del rapporto obbligatorio che ne è
all'origine (Girsberger, op. cit., n. 22 segg. ad art. 164) di modo che l'invalidità
dell'una comporterebbe quella dell'altra. Per il resto, nulla induce a ritenere
che con quella specificazione le parti abbiano inteso pattuire altrimenti,
eventualità questa ipotizzabile (Girsberger, op. cit., n. 26 ad art. 164).
Di modo che, anche questa censura va respinta.
3.
L'appellante
ribadisce di avere già restituito il prestito di fr. 50'000.– ceduto al
convenuto cessionario, assumendosi il pagamento integrale tra settembre 1999 e
il luglio 2002 dell'onere locativo e relative spese accessorie
dell'appartamento che divideva con l'ex moglie: a suo dire il convenuto non
aveva addotto alcun altro motivo valido tale da giustificare quei versamenti;
d'altra parte la sua ex moglie non aveva mai altrimenti sollecitato la
restituzione della somma oggetto del mutuo (appello, pag. 7 n. 6 e 7). Il
Pretore ha anzitutto constatato che vi era un'incongruenza tra l'asserita
estinzione del debito tramite esborso per la locazione di fr. 1'635.– mensili
dal settembre 1999 al luglio 2002, e l'annotazione manoscritta “5.11.2001
Saldo a Rimanenza Fr. 35'000.–” presente sul contratto di mutuo prodotto
agli atti (doc. D) e riguardo alla quale non era stato possibile stabilire la
fonte (cfr. appello, pag. 10 n. 9). E, visto che l'attore viveva
nell'appartamento in questione, nulla indicava che quei pagamenti non fossero
una logica partecipazione alle spese di quell'economia domestica, soprattutto
se - come era stato il caso in concreto - in precedenza era stata la cedente ad
assumersene l'intero onere. Il fatto poi che la decisione di divorziare fosse
successiva alla separazione di fatto risalente al 1° aprile 2002, giustificava
ancora i versamenti fino a luglio 2002. Essenziale inoltre che a fronte di una
convenzione di mutuo firmata, le parti non avessero ritenuto opportuno di
attestare per iscritto che il preteso rimborso del prestito era da intendersi
mediante il pagamento diretto dell'onere locativo e altre spese di pertinenza
dell'ex moglie (sentenza impugnata, pag. 5).
4.
Ora,
il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre
al cedente se le stesse già sussistevano quando ebbe notizia della cessione
(art. 169 cpv. 1 CO). E, in concreto, l'appellante sostiene appunto di avere
restituito il prestito di fr. 50'000.– a luglio 2002, prima ancora della
cessione di credito. Se non che - come ritenuto dal Pretore - nulla agli atti
conforta la pretesa estinzione. Certo, l'interessato ha prodotto tutta una
serie di documenti (doc. F) per dimostrare che tra settembre 1999 e luglio 2002
egli aveva provveduto al pagamento diretto della pigione e delle spese
accessorie dell'appartamento da lui abitato fino a concorrenza di complessivi
di fr. 51'512.55 (replica, pag. 3). Tuttavia, non considera che sempre a lui e
non al convenuto - come sembrerebbe invece sottointendere (appello, pag. 7
verso il basso) - incombeva altresì l'onere di dimostrare che quei versamenti
costituivano la restituzione del mutuo concessogli nell'agosto 1999 (sopra,
consid. 1). E, da questo punto di vista, non c'è alcunché agli atti. In effetti,
il suo obbligo di rimborso è specificato nella convenzione da lui sottoscritta
(“Il signor __________ si impegna a restituire tale importo in 50
(cinquanta) rate mensili da fr. 1'000.– (mille) cadauna.” e “La prima
rata dovrà essere versata entro il 30 settembre 1999” (doc. D, n. 4 e 5), e
il mancato sollecito da parte della sua ex moglie non può affatto essere
assimilato a una rinuncia per atti concludenti (Gonzenbach,
Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea
2007, n. 6 ad art. 115). D'altra parte, è pacifico che le spese sostenute
dall'attore di cui al citato doc. F riguardassero l'appartamento che occupava e
che - come egli stesso ricorda (appello, pag. 8 in alto) - prima di allora (sin
dal 1997) era stato pagato esclusivamente dall'ex moglie. In queste
circostanze, considerare arbitrario e contrario all'art. 8 CC, il fatto di
sussumere quei pagamenti a quello che poteva essere il normale e logico
contributo dell'attore in quel preciso contesto famigliare - come ritenuto dal
Pretore - è, in assenza di riscontri oggettivi, ai limiti del pretesto. In
particolare, argomenti volti a sostenere che la restituzione era avvenuta in un
rapporto di convivenza e di matrimonio (appello, pag. 8 in basso), che nulla
indicava che in qualità di convivente e coniuge l'attore dovesse partecipare
alle spese per la locazione (appello, pag. 9 in alto) o ancora che con la sua
ex moglie egli avesse concordato nuove modalità di restituzione del prestito
(appello, pag. 9 verso l'alto), sono rimasti mere allegazioni di parte senza
riscontri nell’istruttoria o negli atti. Per il resto, lo stesso appellante in
occasione della sua audizione separata davanti al giudice del divorzio - incarto
richiamato e ammesso quale prova (ordinanza sulle prove 14 febbraio 2007, pag.
1) - ha dichiarato di avere maturato la definitiva volontà di divorziare
qualche mese dopo la separazione di fatto risalente al 1° aprile 2002 (inc.
OA.2005.794 richiamato: verbale d'udienza 26 febbraio 2006, pag. 1). E, questo,
ben può legittimare la continuazione dei pagamenti da lui sopportati tra
l'aprile 2002 e il luglio 2002. Anche al riguardo l'appello deve quindi essere
disatteso.
5.
L'art.
169.
cpv. 2 CO stabilisce che se al momento in cui ebbe notizia della cessione,
il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, potrà opporlo
in compensazione. Particolare rilevanza assume l'ordine di scadenza tra i
crediti: perché vi possa essere compensazione è necessario che la scadenza del
credito del debitore non sia posteriore a quella del credito ceduto (art. 169
cpv. 2 seconda frase CO). Ora, a titolo subordinato, l'appellante solleva
l'eccezione di compensazione parziale della pretesa rivendicata dal convenuto
con un suo credito complessivo di fr. 19'352.15 verso l'ex moglie, costituito da
spese personali di quest'ultima e per il cui conto egli aveva provveduto ad
anticiparne il pagamento. Ma invano. Il Pretore ha ritenuto che queste spese
concernevano l'economia domestica e non era quindi dato di capire perché
dovessero costituire un credito verso la cedente; la pretesa poi non era mai
stata fatta da lui valere nell'ambito della procedura di divorzio (sentenza
impugnata, pag. 6). Ciò posto, in concreto l’appellante non contesta questa
conclusione, limitandosi a indicare di non avere potuto formulare
contestualmente al divorzio un'analoga richiesta in quanto l'azione di
disconoscimento di debito era precedente. Peraltro, l'interessato trascura poi
che la causa di disconoscimento di debito è stata sospesa il 27 marzo 2006,
giorno dell'udienza preliminare (verbale, pag. 4). E, a quel momento, i due
mesi di riflessione a disposizione per comunicare l'indispensabile consenso - poi
intervenuto il 26 aprile 2006 e il 4 maggio 2006 (inc. OA.2005.794 richiamato) -
alla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che appunto escludeva
l'esistenza di pretese dell'uno nei confronti dell'altro a titolo di
scioglimento del regime (inc. OA.2005.794 richiamato: verbale, pag. 3 e 4 e
scritti di conferma 26 aprile 2006 e 4 maggio 2006), non era ancora scaduto. Di
modo che, anche al riguardo l'appello è senza fondamento.
6.
In
definitiva, l'appello deve così essere respinto. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell'appellante, tenuto
a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello.
Invero il convenuto rivendica dalla controparte il pagamento di ripetibili
maggiorate giusta l'art. 152 CPC (osservazioni, pag. 9). Ma le censure
sollevate dal ricorrente, seppur infondate, non possono ancora dirsi temerarie.
Va in effetti ricordato che vi è temerarietà quando una parte agisce con
manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con
imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di
diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 152 CPC). La temerarietà processuale va
peraltro ammessa con prudenza e non si realizza nel caso concreto, dove non è
provato che l'agire dell'attore
fosse meramente dettato da motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, n. 14 e 15 ad art.
152.
CPC).
7.
Per
finire il valore litigioso di fr. 50'000.– è altresì determinante giusta l'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC, la LTG e il regolamento
sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L'appello 20 giugno 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 800.–
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 2'000.– per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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