12.2008.135
Assistenza giudiziaria - indigenza - probabilità di esito favorevole
31 marzo 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2008.135
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - indigenza - probabilità di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
12.2008.135
Lugano
31 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.19
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
7 febbraio 2008 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da
RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
49'767.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato
la reiezione della petizione;
ed ora
sull’istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 4/7
febbraio 2008 dall’attrice, che il Pretore, con decreto 4 giugno 2008, ha
respinto;
ricorrente
l'attrice con atto 20 giugno 2008, con cui, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1,
dall’estate 2005 a fine luglio 2007, ha svolto l’attività di merchandiser per
alcuni fornitori che espongono la loro merce all’interno dell’ipermercato __________
a __________, ai quali era legata da un contratto di mandato, occupandosi in
particolare delle loro ordinazioni, dell’esposizione della loro merce e del
controllo della stessa;
che con
la petizione, fondata sugli art. 3 lett. a e 4 lett. a LCSl, 28 segg. CC e 41 segg.
CO, essa ha chiesto la condanna in solido di AO 2, direttore dell’ipermercato,
e di AO 1, datrice di lavoro di quest’ultimo, al pagamento di fr. 49'767.-
oltre interessi, osservando che il primo, con la tacita approvazione della
seconda, dopo averla già fatta oggetto di angherie e di mobbing dall’estate del
2006, tra fine giugno e inizio luglio 2007 avrebbe indotto le ditte __________,
__________, __________, __________ e __________ a farli recedere dai contratti
con lei stipulati, anche al fine di accaparrarseli come clienti: di qui la
richiesta di risarcimento della perdita di guadagno fino al giugno 2008 (fr.
27'528.-), delle spese mediche e terapeutiche (fr. 2'785.-), delle spese
amministrative supplementari ai fornitori (fr. 100.-), delle spese per ore
supplementari (fr. 200.-), delle spese per convalescenza (fr. 2'400.-
comprensive della perdita di guadagno e degli oneri per il collocamento del
figlio), delle spese per una supplenza (fr. 380.-), delle spese legali preprocessuali
(fr. 2'624.85) e dell’indennità per torto morale (fr. 13'750.-);
che il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata dall’attrice contestualmente alla
petizione, ritenendo in sostanza come la procedura intentata difettasse del
requisito della probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag): a suo giudizio,
gli interventi dei convenuti ai fornitori dell’attrice erano innanzitutto la
conseguenza dello scritto 21 giugno 2007 a AO 2 (doc. K), dal tenore
diffamatorio, calunnioso e ingiurioso, con cui essa aveva lamentato pretesi
episodi verificatesi 10 mesi prima e chiesto di essere risarcita; visto il
contenuto e il tenore di quello scritto, la posizione dei convenuti di
rifiutare di continuare a lavorare con l’attrice e la relativa comunicazione ai
suoi mandanti non apparivano con sufficiente verosimiglianza finalizzati al suo
allontanamento dall’ipermercato a fini commerciali; in definitiva non vi era
nessun elemento che lasciasse anche solo presagire l’esattezza della teoria
dell’attrice, secondo cui i convenuti avrebbero usato ad arte il suo scritto
per farle perdere la clientela e accaparrarsela in maniera sleale, denigrando
le sue opere e le sue prestazioni;
che con
il ricorso che qui ci occupa l'attrice, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza: essa contesta innanzitutto che la
lettera di cui al doc. K fosse effettivamente calunniosa; non condivide poi
l’assunto pretorile secondo cui l’intervento dei convenuti non fosse
finalizzato con sufficiente verosimiglianza al suo allontanamento
dall’ipermercato a fini commerciali, finalità quest’ultima a suo dire comunque non
determinante; e infine osserva che la causa inoltrata aveva per oggetto anche
la questione delle molestie e del mobbing e per altro non era fondata solo
sulle norme della LCSl, per altro realizzate, ma anche sull’art. 28 CC e 41 CO;
che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa
se la persona richiedente ha comprovato di essere indigente e se la procedura non
è priva di possibilità di esito favorevole;
che il requisito dell’indigenza è dato quando il richiedente non sia in grado di
provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e
legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232
consid. 2.5.1); una domanda giudiziale è invece priva di possibilità di esito
favorevole quando, ad un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225
consid. 2.5.3 pag. 236; ICCTF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le
probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo
d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata
seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi
d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono
solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag);
che nel
caso di specie è innanzitutto incontestabile, alla luce della documentazione
allegata all’istanza, che l’attrice si trovi effettivamente in una situazione
di indigenza;
che
d’altro canto nemmeno può essere condiviso l’assunto del giudice di prime cure
secondo cui la procedura intentata difettava del requisito della probabilità di
esito favorevole;
che in effetti,
a prescindere dalla questione a sapere se gli avvenimenti evocati costituissero
angherie o atti di mobbing, il solo fatto, sin d’ora reso verosimile, che i
convenuti, informando i fornitori dell’attrice (doc. EE, YY, AAA, PPP) dell’esistenza
di un divieto per quest’ultima di accedere all’ipermercato da essi stessi emanato
(doc. N), li abbiano dapprima “invitati” (doc. PPP; cfr. lettera 28 giugno 2007
nel plico doc. QQQ) e poi di fatto “costretti” (doc. PPP; cfr. lettera 3 agosto
2007 nel plico doc. QQQ) a rescindere i contratti che li legavano a lei, ciò
che è poi stato fatto, è senz’altro tale - almeno ad un giudizio sommario - da
influire sulla sua posizione commerciale (cfr. decreto di non luogo a procedere
29 aprile 2008 consid. 5, doc. 11) e con ciò da imporre l’applicazione degli
art. 2 segg. LCSl (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, n. 287 seg. ad art. 2 LCSl); d’altro canto il
loro intervento, quand’anche non avesse avuto come scopo la stipulazione di un
nuovo contratto con loro - comunque poi intervenuta almeno in un caso (cfr.
doc. KKK e e.mail 20 luglio 2007 nel plico doc. QQQ) - ma fosse avvenuto solo
per malanimo o spirito di rivalsa, potrebbe verosimilmente essere pure costitutivo
di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 CO (Baudenbacher, op.
cit., n. 1 ad art. 4 LCSl);
che a
questo stadio della lite è poi tutt’altro che scontato che quanto posto in atto
dai convenuti possa essere legittimato in virtù del tenore e del contenuto
dello scritto che l’attrice aveva inviato il 21 giugno 2007 a AO 2, con copia
per conoscenza ai suoi superiori (doc. K): a parte il fatto che il carattere
calunnioso dello stesso non è stato a tutt’oggi ancora dimostrato - ed al
proposito si imporrà l’accertamento istruttorio - pare in effetti già sin d’ora
verosimile che la reazione da essi avuta sia stata sproporzionata e comunque eccessiva;
il tutto, anche se a carico dell’attrice non può non essere riconosciuta
un’importante concolpa;
che, alla
luce di quanto precede, il ricorso può dunque essere accolto, con la
conseguente concessione a favore dell’attrice dell’assistenza giudiziaria per entrambe
le sedi;
che non
si prelevano oneri processuali per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag), né possono
essere caricate ripetibili ai convenuti i quali, oltre a non aver presentato
osservazioni, neppure possono essere considerati parte nell’incidente
processuale, che in effetti oppone il richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; I CCA 25
settembre 2007 inc. n. 11.2007.84; II CCA 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65):
l’indennità ripetibile a favore dell’attrice va dunque posta a carico di
quest’ultimo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n.
11.2008.154);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Il ricorso 20 giugno 2008 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 del decreto 4 giugno 2008 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformato:
1. La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio di AP 1 è accolta.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura ricorsuale presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell’RA 2.
III. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà alla
ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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