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Decisione

12.2008.136

Contratto di appalto. Mercede

28 luglio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori eseguiti dalla convenuta sul veicolo __________ C__________ VR6 erano

stati commissionati dall’attrice. Sempre a torto il primo giudice avrebbe poi

considerato tardivo l'argomento che l'esecuzione dei lavori era subordinato

alla presentazione del preventivo, mai consegnato all'attrice, rilevando che

l'eccezione già era stata sollevata con l'allegato di replica e risposta

riconvenzionale. Riguardo a quest’ultima censura, si rileva che nell'ambito

della replica e risposta riconvenzionale l'attrice si era limitata ad affermare

che "… malgrado le sue numerose richieste, non ha mai ricevuto un

preventivo per i lavori da eseguire" (replica con risposta

riconvenzionale, pag. 2 ad 2). Non ne ha però tratto alcuna conclusione, e

segnatamente non ha mai sostenuto che l'esecuzione dei lavori era subordinata

alla presentazione del preventivo, argomento sollevato per la prima volta in

sede di conclusioni e, di conseguenza, a ragione considerato tardivo dal

Pretore.

6.2 L'attrice

ha affermato, in sede di petizione, di aver affidato alla convenuta il proprio

veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla

carrozzeria…" (petizione pag. 2 ad 2), e risulta dall’istruttoria che essa

medesima ha eseguito dei lavori alla propria vettura, smontandone le componenti

(Teste S__________ Z__________, verbale 11 maggio 2006, pag. 2, 3). Non è dato

di comprendere per quale motivo, né l’appellante lo spiega, essa ha smontato le

varie componenti quando ancora, a suo dire, non aveva deciso se far eseguire i

lavori perché non ne conosceva il costo e perché, malgrado essa sia stata più

volte in officina dove partecipava ai lavori e li seguiva (teste G__________ M__________,

verbale 25 gennaio 2007, pag. 3) non abbia sollevato obiezioni di sorta per il

fatto che i lavori erano iniziati malgrado non vi aveva consentito. Per tacere

poi del fatto che, sempre in petizione, l'attrice ha affermato di aver chiesto

la restituzione del veicolo prima del termine dei lavori perché, recatasi presso

l'officina della convenuta durante la fase di esecuzione dei lavori, aveva

constatato che erano stati eseguiti degli interventi mai richiesti e che le

prestazioni eseguite erano mal fatte. La testimonianza di G__________ A__________,

il quale afferma che l'attrice aveva chiesto solo un preventivo senza ancora

aver commissionato i lavori (verbale 11 maggio 2006, pag. 4), non induce quindi

a diversa conclusione, anche perché il teste riferisce in parte per sentito

dire, in parte perché smentito dalla stessa attrice che ha ammesso di aver dato

il via ai lavori.

Dall'istruttoria

risulta poi che i lavori eseguiti erano stati effettivamente voluti

dall'attrice. Ciò risulta dalla deposizione del teste S__________ M__________

(verbale rogatoria 15 agosto 2006), il quale ha riferito di aver eseguito i

lavori richiesti dall'attrice.

Su questo

punto l'appello è quindi respinto.

6.3 Certo,

l'appellante rimprovera al Pretore di aver mal interpretato le affermazioni da

essa fatte in petizione, quando ha affermato di aver affidato alla convenuta il

proprio veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla

carrozzeria…", ciò non potendo essere interpretato nel senso che aveva

dato il nullaosta per la loro esecuzione. È qui sufficiente rinviare all'allegato

di replica con risposta riconvenzionale, nel quale essa ha pacificamente

ammesso di aver richiesto l’esecuzione di taluni lavori - seppure limitatamente

alla sostituzione delle maniglie sporgenti e all'eliminazione delle nervature

ai parafanghi (pag. 2 ad 2) - per respingere siffatti argomenti, di evidente

carattere mistificatorio.

7. Accertato

che i lavori erano stati eseguiti su richiesta dell’attrice, il Pretore ha poi

respinto le sue pretese rilevando che essa aveva omesso di assegnare alla convenuta

il termine per porre rimedio ai difetti, e neppure aveva dimostrato che

l'assegnazione di siffatto termine sarebbe stato inutile per il fatto che

controparte non sarebbe stata in grado di rimediare alle mancanze.

L'appellante

sostiene invece che l'istruttoria avrebbe evidenziato l'inutilità

dell'assegnazione di un termine per correggere i difetti.

7.1 Giusta

l'art. 366 CO, se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza

che per colpa dell'appaltatore essa risulterà difettosa o non conforme al

contratto, il committente può fissargli un congruo termine per rimediarvi,

sotto comminatoria che diversamente sarà affidata a un terzo per la riparazione

o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore.

L'applicazione della norma legale in questione presuppone che siano adempiute le

condizioni seguenti. L'opera non deve ancora essere stata ultimata e le

circostanze devono permettere di prevedere con certezza che essa, una volta

terminata, presenterà dei difetti o non sarà conforme a quanto concordato dalle

parti, tale situazione è riconducibile all'appaltatore e, da ultimo, il

committente deve aver assegnato un termine all'appaltatore affinché

quest'ultimo possa rimediare ai difetti dell'opera e inoltre deve renderlo

Considerandi

attento che se l'opera non fosse resa conforme entro il termine assegnato,

avrebbe fatto eseguire il lavoro da un terzo a spese dell'appaltatore (Rep.

1992.

pag. 270 segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., no 882).

7.2

Nel

caso in esame viene meno l'ultima condizione, essendo pacificamente ammesso che

l'appellante non ha assegnato alla convenuta il termine per rimediare ai

difetti. L'appellante adduce invero che l'assegnazione del termine sarebbe

stata inutile, perché la situazione della vettura era compromessa e la

convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio. Se non che, il perito

medesimo conclude che i difetti possono essere riparati, e il fatto che i

lavori siano stati eseguiti in modo grossolano non è sufficiente per concludere

che la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio, se necessario

rifacendo il lavoro.

Di

conseguenza, l'attrice non avendo dimostrato l'esistenza delle premesse per

l'applicazione dell'art. 366 CO, la sua pretesa è da respingere.

Ciò vale

anche per quanto concerne la domanda di risarcimento per il danneggiamento

dell'impianto audio, il Pretore avendo correttamente accertato che la parte

danneggiata è stata sostituita con il consenso dell'attrice stessa, la quale

non poteva quindi chieder alcunché al proposito. L'appellante non si confronta

in alcun modo con la motivazione del Pretore, che è quindi confermata.

8.

Non

essendovi le premesse per una rescissione del contratto in virtù degli art. 107

segg. e 366 CO, si deve concludere che esso lo è stato ai sensi dell'art. 377

CO (DTF 98 II 115 consid. 2; Gauch, op. cit., n. 690 con rif. a n. 581 e 667; Zindel

/ Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., no 5 ad art. 366 CO ). L'applicazione di

questa disposizione implica, per quanto qui interessa, che l'appaltatore, pur

potendo a determinate condizioni essere chiamato in causa per l'eventuale

difettosità delle parti dell'opera fornite fino a quel momento (Gauch, op.

cit., n. 2434; II CCA 18 agosto 1993 in re U. SA/J. SA), non è però tenuto a

portare a termine la stessa (Gauch, op. cit., n. 532), ovvero non può in ogni

caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione.

8.1

Il

Pretore ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo integralmente le

pretese dell'attrice riconvenzionale, e meglio di fr. 1'000.- per la

trasformazione della __________ C__________ VR, fr. 1'614.- per interventi

effettuati su una T__________ e fr. 490.- per riparazioni di una __________ C__________

16V e fr. 30.- per i cartellini da posare sulla bucalettere, importi ai quali è

da aggiungere l'IVA. In totale fr. 3'376.50.

L'appellante

si duole del fatto di non aver mai ricevuto fatture separate o richiami

unicamente riferiti ai lavori svolti sulle vetture T__________ e __________ C__________

16V. Con la risposta di causa l'appellata ha prodotto la fattura doc. 1, che

contiene le prestazioni di cui essa chiede il pagamento. L'appellante medesima

ammette che le prestazioni sono rimaste incontestate, sicché le disquisizioni

in merito al mancato invio di fatture separate per le varie prestazioni

appaiono, oltre che inutili, di natura meramente defatigatoria.

Per

quanto concerne poi la mercede chiesta per i lavori eseguiti per la

trasformazione della __________ C__________ VR, in questa sede l’appellante si

limita a contestare il principio di doverli remunerare, mentre sull’ammontare

non v’è contestazione, sicché anche su questo punto la sentenza dev’essere

confermata.

In

conclusione, l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili

dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: 1. L'appello

25.

giugno 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.

fr.

400.

sono

posti a carico dall'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.

750.

- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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