12.2008.136
Contratto di appalto. Mercede
28 luglio 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2008.136
Data decisione, Autorità:
28.07.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto. Mercede
DIFETTI
MERCEDE
TERMINE
art. 366 CO
Incarto n.
12.2008.136
Lugano
28 luglio
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.135
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 24
agosto 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1,
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 8'531.- oltre accessori - aumentata a
fr. 9'700.- in sede di conclusioni - nonché il rigetto dell'opposizione
interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Locarno;
petizione avversata dalla convenuta che, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo
di fr. 3'376.50 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Locarno;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 6 giugno
2008 respingendo la domanda principale e accogliendo la domanda
riconvenzionale;
appellante l'attrice che, con atto 25 giugno 2008,
chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la
petizione e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 11 agosto 2008,
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1. Con
petizione del 24 agosto 2005, AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 8'531.- oltre interessi al 5 % dal 16 agosto 2004.
Essa ha sostenuto di aver affidato alla AO 1 la propria automobile C__________
VR6 per apportarvi alcune modifiche alla carrozzeria. In corso di esecuzione
dei lavori si sarebbe accorta che la convenuta aveva eseguito alcuni interventi
non commissionati. Inoltre i lavori eseguiti sarebbero pure stati eseguiti in
modo non professionale e in violazione delle regole dell'arte. Di conseguenza
ha chiesto alla convenuta di interrompere i lavori e restituirle il veicolo. Il
danno causato dall'imperizia della convenuta sarebbe di fr. 7'931.-, importo
comprendente i costi necessari per riportare il veicolo in uno stato
accettabile e il danno di fr. 600.- causato all'impianto audio durante i lavori
di saldatura.
2. Con risposta 26 settembre 2005, la convenuta ha postulato la
reiezione della petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 3'376.50 oltre interessi nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di
Locarno. La convenuta ha asserito di essere stata incaricata dall'attrice di
procedere ad alcune modifiche dell’auto dell’attrice, e meglio alla modifica
delle frecce segnaletiche sui fianchi dell'auto, alla bombatura dei parafanghi,
alla saldatura dei frontali e del tetto, di modificare il portellone posteriore
e sostituire le maniglie delle porte. L'attrice sarebbe stata costantemente
presente in carrozzeria, eseguendo essa medesima parte dei lavori e impartendo
direttive agli operai, sicché neppure sarebbe stato possibile eseguire
interventi non richiesti. I lavori sarebbero comunque stati fatti in modo
professionale e nessun danno sarebbe stato arrecato al veicolo, con la
conseguenza che le pretese dell'attrice sarebbero infondate. Per quanto
concerne l'amplificatore danneggiato, lo stesso sarebbe stato sostituito con
l’accordo dell’attrice, alla quale non sarebbe quindi derivato danno alcuno.
La
convenuta ha poi rilevato che controparte ha chiesto l'interruzione dei lavori
prima che gli stessi potessero essere portati a termine, sicché sarebbe tenuta
a pagare il lavoro fatto.
In via
riconvenzionale postula quindi la condanna della controparte al pagamento di
fr. 3’376.50, somma composta di fr. 1'000.- per la trasformazione della __________
C__________, fr. 2'104.- per interventi effettuati su altri due veicoli dell'attrice
(fr. 1'614.- per lavori eseguiti su una vettura T__________, fr. 490.- per
riparazioni di una __________ C__________ 16V) e fr. 30.- per i cartellini da
posare sulla bucalettere, oltre a IVA.
3. Con replica e risposta riconvenzionale 11 ottobre 2005 l'attrice ha
confermato le proprie domande, postulando la reiezione della domanda
riconvenzionale. Contestato l'importo chiesto per i lavori eseguiti sulla __________
C__________ VRS, rileva di non aver mai ricevuto richieste di pagamento in merito
alla riparazione della vettura T__________ né per i cartellini per la
bucalettere.
Con
duplica e replica riconvenzionale parte convenuta, e così con la duplica
riconvenzionale l'attrice e con le conclusioni entrambe le parti, hanno
confermato le rispettive domande, l'attrice aumentando la propria pretesa a fr.
9'700.-.
4. Con
sentenza 6 giugno 2008 il Pretore ha respinto la petizione e accolto la domanda
riconvenzionale. Il primo giudice, premessa l'applicazione della normativa del
CO regolante il contratto d'appalto, ha dapprima accertato che i lavori
eseguiti erano stati commissionati dall'attrice. In seguito ha rilevato che
quest’ultima aveva omesso di fissare alla convenuta un termine per rimediare ai
difetti, non ravvisando motivi per ritenere che ciò sarebbe stato inutile,
mancando la prova che la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio.
Inoltre la notifica dei difetti sarebbe stata carente e intempestiva, tanto da
dover ritenere che l'attrice aveva accettato l'opera. Di conseguenza la domanda
risarcitoria è stata respinta. Il Pretore ha pure respinto la pretesa di fr.
600.- per il danneggiamento dell'impianto audio, rilevato che la parte
danneggiata era stata sostituita con il consenso dell'attrice, la quale quindi
nulla poteva pretendere.
Da
ultimo, il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale, respingendo le
eccezioni sollevate dall'attrice.
5. Con
appello 25 giugno 2008 AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di accogliere integralmente la petizione e respingere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 11 agosto 2008 l'appellata propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 6. È incontestato che le parti in causa sono vincolate da un
contratto d’appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire
un'opera - in concreto la modifica del veicolo - e il committente a pagare una
mercede (art. 363 CO).
6.1 L'appellante
censura la decisione del Pretore rimproverandogli di aver ritenuto a torto che
Fatti
i lavori eseguiti dalla convenuta sul veicolo __________ C__________ VR6 erano
stati commissionati dall’attrice. Sempre a torto il primo giudice avrebbe poi
considerato tardivo l'argomento che l'esecuzione dei lavori era subordinato
alla presentazione del preventivo, mai consegnato all'attrice, rilevando che
l'eccezione già era stata sollevata con l'allegato di replica e risposta
riconvenzionale. Riguardo a quest’ultima censura, si rileva che nell'ambito
della replica e risposta riconvenzionale l'attrice si era limitata ad affermare
che "… malgrado le sue numerose richieste, non ha mai ricevuto un
preventivo per i lavori da eseguire" (replica con risposta
riconvenzionale, pag. 2 ad 2). Non ne ha però tratto alcuna conclusione, e
segnatamente non ha mai sostenuto che l'esecuzione dei lavori era subordinata
alla presentazione del preventivo, argomento sollevato per la prima volta in
sede di conclusioni e, di conseguenza, a ragione considerato tardivo dal
Pretore.
6.2 L'attrice
ha affermato, in sede di petizione, di aver affidato alla convenuta il proprio
veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla
carrozzeria…" (petizione pag. 2 ad 2), e risulta dall’istruttoria che essa
medesima ha eseguito dei lavori alla propria vettura, smontandone le componenti
(Teste S__________ Z__________, verbale 11 maggio 2006, pag. 2, 3). Non è dato
di comprendere per quale motivo, né l’appellante lo spiega, essa ha smontato le
varie componenti quando ancora, a suo dire, non aveva deciso se far eseguire i
lavori perché non ne conosceva il costo e perché, malgrado essa sia stata più
volte in officina dove partecipava ai lavori e li seguiva (teste G__________ M__________,
verbale 25 gennaio 2007, pag. 3) non abbia sollevato obiezioni di sorta per il
fatto che i lavori erano iniziati malgrado non vi aveva consentito. Per tacere
poi del fatto che, sempre in petizione, l'attrice ha affermato di aver chiesto
la restituzione del veicolo prima del termine dei lavori perché, recatasi presso
l'officina della convenuta durante la fase di esecuzione dei lavori, aveva
constatato che erano stati eseguiti degli interventi mai richiesti e che le
prestazioni eseguite erano mal fatte. La testimonianza di G__________ A__________,
il quale afferma che l'attrice aveva chiesto solo un preventivo senza ancora
aver commissionato i lavori (verbale 11 maggio 2006, pag. 4), non induce quindi
a diversa conclusione, anche perché il teste riferisce in parte per sentito
dire, in parte perché smentito dalla stessa attrice che ha ammesso di aver dato
il via ai lavori.
Dall'istruttoria
risulta poi che i lavori eseguiti erano stati effettivamente voluti
dall'attrice. Ciò risulta dalla deposizione del teste S__________ M__________
(verbale rogatoria 15 agosto 2006), il quale ha riferito di aver eseguito i
lavori richiesti dall'attrice.
Su questo
punto l'appello è quindi respinto.
6.3 Certo,
l'appellante rimprovera al Pretore di aver mal interpretato le affermazioni da
essa fatte in petizione, quando ha affermato di aver affidato alla convenuta il
proprio veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla
carrozzeria…", ciò non potendo essere interpretato nel senso che aveva
dato il nullaosta per la loro esecuzione. È qui sufficiente rinviare all'allegato
di replica con risposta riconvenzionale, nel quale essa ha pacificamente
ammesso di aver richiesto l’esecuzione di taluni lavori - seppure limitatamente
alla sostituzione delle maniglie sporgenti e all'eliminazione delle nervature
ai parafanghi (pag. 2 ad 2) - per respingere siffatti argomenti, di evidente
carattere mistificatorio.
7. Accertato
che i lavori erano stati eseguiti su richiesta dell’attrice, il Pretore ha poi
respinto le sue pretese rilevando che essa aveva omesso di assegnare alla convenuta
il termine per porre rimedio ai difetti, e neppure aveva dimostrato che
l'assegnazione di siffatto termine sarebbe stato inutile per il fatto che
controparte non sarebbe stata in grado di rimediare alle mancanze.
L'appellante
sostiene invece che l'istruttoria avrebbe evidenziato l'inutilità
dell'assegnazione di un termine per correggere i difetti.
7.1 Giusta
l'art. 366 CO, se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza
che per colpa dell'appaltatore essa risulterà difettosa o non conforme al
contratto, il committente può fissargli un congruo termine per rimediarvi,
sotto comminatoria che diversamente sarà affidata a un terzo per la riparazione
o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore.
L'applicazione della norma legale in questione presuppone che siano adempiute le
condizioni seguenti. L'opera non deve ancora essere stata ultimata e le
circostanze devono permettere di prevedere con certezza che essa, una volta
terminata, presenterà dei difetti o non sarà conforme a quanto concordato dalle
parti, tale situazione è riconducibile all'appaltatore e, da ultimo, il
committente deve aver assegnato un termine all'appaltatore affinché
quest'ultimo possa rimediare ai difetti dell'opera e inoltre deve renderlo
Considerandi
attento che se l'opera non fosse resa conforme entro il termine assegnato,
avrebbe fatto eseguire il lavoro da un terzo a spese dell'appaltatore (Rep.
1992.
pag. 270 segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., no 882).
7.2
Nel
caso in esame viene meno l'ultima condizione, essendo pacificamente ammesso che
l'appellante non ha assegnato alla convenuta il termine per rimediare ai
difetti. L'appellante adduce invero che l'assegnazione del termine sarebbe
stata inutile, perché la situazione della vettura era compromessa e la
convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio. Se non che, il perito
medesimo conclude che i difetti possono essere riparati, e il fatto che i
lavori siano stati eseguiti in modo grossolano non è sufficiente per concludere
che la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio, se necessario
rifacendo il lavoro.
Di
conseguenza, l'attrice non avendo dimostrato l'esistenza delle premesse per
l'applicazione dell'art. 366 CO, la sua pretesa è da respingere.
Ciò vale
anche per quanto concerne la domanda di risarcimento per il danneggiamento
dell'impianto audio, il Pretore avendo correttamente accertato che la parte
danneggiata è stata sostituita con il consenso dell'attrice stessa, la quale
non poteva quindi chieder alcunché al proposito. L'appellante non si confronta
in alcun modo con la motivazione del Pretore, che è quindi confermata.
8.
Non
essendovi le premesse per una rescissione del contratto in virtù degli art. 107
segg. e 366 CO, si deve concludere che esso lo è stato ai sensi dell'art. 377
CO (DTF 98 II 115 consid. 2; Gauch, op. cit., n. 690 con rif. a n. 581 e 667; Zindel
/ Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., no 5 ad art. 366 CO ). L'applicazione di
questa disposizione implica, per quanto qui interessa, che l'appaltatore, pur
potendo a determinate condizioni essere chiamato in causa per l'eventuale
difettosità delle parti dell'opera fornite fino a quel momento (Gauch, op.
cit., n. 2434; II CCA 18 agosto 1993 in re U. SA/J. SA), non è però tenuto a
portare a termine la stessa (Gauch, op. cit., n. 532), ovvero non può in ogni
caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione.
8.1
Il
Pretore ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo integralmente le
pretese dell'attrice riconvenzionale, e meglio di fr. 1'000.- per la
trasformazione della __________ C__________ VR, fr. 1'614.- per interventi
effettuati su una T__________ e fr. 490.- per riparazioni di una __________ C__________
16V e fr. 30.- per i cartellini da posare sulla bucalettere, importi ai quali è
da aggiungere l'IVA. In totale fr. 3'376.50.
L'appellante
si duole del fatto di non aver mai ricevuto fatture separate o richiami
unicamente riferiti ai lavori svolti sulle vetture T__________ e __________ C__________
16V. Con la risposta di causa l'appellata ha prodotto la fattura doc. 1, che
contiene le prestazioni di cui essa chiede il pagamento. L'appellante medesima
ammette che le prestazioni sono rimaste incontestate, sicché le disquisizioni
in merito al mancato invio di fatture separate per le varie prestazioni
appaiono, oltre che inutili, di natura meramente defatigatoria.
Per
quanto concerne poi la mercede chiesta per i lavori eseguiti per la
trasformazione della __________ C__________ VR, in questa sede l’appellante si
limita a contestare il principio di doverli remunerare, mentre sull’ammontare
non v’è contestazione, sicché anche su questo punto la sentenza dev’essere
confermata.
In
conclusione, l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili
dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello
25.
giugno 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
400.
–
sono
posti a carico dall'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
750.
- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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