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Decisione

12.2008.137

Lavoro, provvigioni, risarcimento del danno causato dal lavoratore

23 novembre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dall'aprile

1999 AP 1, cittadino italiano domiciliato a __________, è stato incaricato da AO

1 di individuare e procacciare potenziali clienti. All'inizio del 2000 le parti

hanno poi stipulato per iscritto un contratto denominato "regolare mandato

di lavoro" retrodatato al 10 settembre 1999 (doc. B in fotocopia e doc. B1

in originale), mediante il quale sono stati specificati i compiti di AP 1, la

zona in cui doveva agire pur non avendone l'esclusiva (Italia e Svizzera),

nonché, tra le altre cose, i parametri per determinare le provvigioni a cui

egli avrebbe avuto diritto sulle vendite ai clienti da lui trattati, sia

autonomamente, sia in concorso con altre persone.

C. Con

raccomandata brevi manu consegnata il 13 ottobre 2000 AO 1 ha terminato,

con effetto immediato, la collaborazione con AP 1 (doc. C), rimproverandogli di

aver "contravvenuto alla fedeltà e all'etica professionale nei nostri

confronti e nei confronti dei nostri rappresentanti/fornitori proponendo anche

pur indirettamente prodotti della concorrenza a potenziali clienti con cui già

eravamo o siamo in trattativa . Inoltre, l'accresciuta incomunicabilità con il

sottoscritto [__________ __________, amministratore unico], le ripetute

menzogne (nonostante la problematica fosse già emersa e discussa in

precedenza), la carenza di conoscenze tecniche (nonostante la formazione

ricevuta; aprile-settembre 1999) e, dopo ulteriori 12 mesi, l'insufficiente

redditività, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e la

conseguente fiducia venuta a mancare, hanno contribuito a questa presa di

posizione". Il 23 ottobre 2000 AP 1 ha riconsegnato a AO 1 il materiale

messogli a disposizione da quest'ultima (doc. E). Il 23 novembre 2000 AP 1,

rappresentato dall'avv. RA 1, ha affermato di essere legato a AO 1 da un

rapporto di lavoro e ha contestato la validità della disdetta con effetto

immediato. Egli ha altresì preteso il versamento degli stipendi per i mesi da

ottobre a dicembre 2000, della tredicesima mensilità, delle spese vive di

settembre e ottobre 2000 e un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a

sei mensilità di stipendio, così come la trasmissione del conteggio delle

provvigioni di sua spettanza per gli affari conclusi e per quelli futuri grazie

al suo intervento (doc. D). Con PE fatto spiccare il 12 settembre 2001 dall'UEF

di Locarno AP 1 ha chiesto il pagamento a AO 1 di fr. 85'000.-. Quest'ultima ha

interposto opposizione allo stesso (doc. 1). Il 18 novembre 2002 egli ha fatto

spiccare un nuovo PE (n. __________) per fr. 109'847.90, anch'esso oggetto di

opposizione da parte dell'escussa (doc. F).

D. Con

petizione 25 novembre 2002 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-campagna

chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 109'847 (pari a Lit.

139'755'555) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001, nonché il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ emesso dall'UEF

di Locarno. Con risposta 10 febbraio 2003 la convenuta si è opposta alla

domanda dell'attore e con domanda riconvenzionale ha

chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 40'000.-

oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003. Con replica 3 aprile 2003 l'attore

ha ridotto la propria pretesa a fr. 108'749.42 (pari a Lit. 139'694'511) e si è

opposto alla domanda riconvenzionale di controparte. Con duplica e replica

riconvenzionale 21 maggio 2003 rispettivamente con duplica riconvenzionale 24

giugno 2003 le parti hanno ribadito le proprie domande. Esperita l'istruttoria,

l'attore ha nuovamente chiesto il versamento degli importi indicati nella

petizione, ovvero 109'847 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al 5% dal

1° gennaio 2001. Da parte sua, la convenuta ha ribadito la propria domanda

riconvenzionale, salvo ridurre la decorrenza degli interessi dall'11 ottobre

2007 ("da oggi"). Statuendo il 3 giugno 2008, il Pretore ha decretato

l'accoglimento dell'eccezione di falso del doc. CCCCC e ha respinto quella

relativa ai doc. B, B1, VV e NNNN sollevate dalla convenuta, così come ha

respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 9'143.90

oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.

E. Con

atto di appello 24 giugno 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio

nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 65'657.65 oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 e di respingere integralmente la domanda

riconvenzionale. Con osservazioni 2 settembre 2008 la controparte postula la

reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha reputato anzitutto che le parti erano legate da un

rapporto di lavoro, segnatamente da un contratto d'impiego di commesso

viaggiatore, e che il licenziamento immediato era giustificato. Di conseguenza,

egli ha respinto la domanda di indennità per licenziamento ingiustificato. Il

primo giudice ha invece riconosciuto al lavoratore lo stipendio fisso non

versatogli fino alla fine del rapporto di lavoro, ossia quello relativo ai

primi tredici giorni di ottobre 2000 di fr. 1'050.-, un rimborso spese di fr.

1'405.- e complessivi fr. 12'020.10 per provvigioni, per un totale di fr.

14'475.10. Da tale importo egli ha poi dedotto fr. 14'400.- quale anticipi per

provvigioni e fr. 1'359.- per franchigia e aumento del premio assicurativo relativo

a un incidente della circolazione in cui era stato coinvolto il lavoratore alla

guida dell'autovettura della datrice di lavoro, da cui la condanna dell'attore

al pagamento di fr. 1'283.90 in parziale accoglimento della domanda

riconvenzionale. A tale importo il primo giudice ha infine aggiunto fr. 7'860.-

quale risarcimento del danno arrecato dal lavoratore alla convenuta facendole

perdere il cliente __________, per complessivi fr. 9'143.90.

2. L'appellante

contesta anzitutto che la risoluzione immediata sia stata giustificata. Egli

sostiene che il Pretore abbia, al proposito, accertato in maniera errata la

fattispecie. In particolare, egli si sarebbe fondato unicamente sulle

testimonianze di __________ __________, __________ __________, dipendenti della

convenuta, e di __________ __________, in stretti rapporti commerciali con

quest'ultima, tant'è che costui figura tra le persone che possono utilizzare il

suo veicolo aziendale. Al contrario il primo giudice non avrebbe valutato

correttamente la testimonianza di __________ __________ (appello, pag. 8 seg.).

2.1 L'appellante

afferma, anzitutto, che i testi summenzionati non erano presenti al colloquio

occorso tra lui e __________ __________ e che avrebbe fondato il licenziamento

immediato. Egli non sostiene, tuttavia, che quanto accertato al riguardo dal

Pretore non sia in realtà avvenuto. Il primo giudice ha invero accertato che

l'attore, dopo essere entrato in contatto con __________ su segnalazione di __________

__________ __________, ha proposto alla cliente una confezionatrice di una

concorrente di quest'ultima e più precisamente un macchinario usato __________

fornito da __________. D'altra parte, la circostanza secondo la quale l'attore

avrebbe sottoposto a __________ la possibilità di acquistare tale macchinario

usato è stata confermata anche dal teste __________ __________, cui

l'appellante fa riferimento nel proprio appello. La censura è quindi infondata

ai fini del giudizio.

2.2 Il

lavoratore sostiene, altresì, di aver proposto il macchinario in questione a __________

__________ di __________ unicamente a seguito della richiesta di quest'ultimo

di acquistare una macchina confezionatrice usata, che __________ non poteva

fornire. Il primo giudice ha spiegato che l'agire dell'attore non può essere

confuso con quello di un dipendente che per eccesso di zelo e assoluta

correttezza verso un cliente lo consiglia contro il bene del proprio datore di

lavoro, tant'è che dall'istruttoria è emerso che il dipendente ha cercato in

tal modo di trarre profitto a scapito di quest'ultimo. L'appellante non spiega

in che misura la circostanza che la richiesta di valutare l'acquisto di una

macchina usata provenisse dal cliente possa incidere sull'accertamento

pretorile, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv.

2 lett. f CPC). Al riguardo egli soggiunge che il fatto di aver consigliato

bilance __________ quando non lavorava più per la convenuta smentisce

l'affermazione secondo la quale egli avrebbe consigliato a __________ di

acquistare una pesatrice __________ usata (appello, pag. 19 in alto). Tuttavia,

la sua censura si limita a un mero asserto di parte e, anche se così fosse, non

significa che nella circostanza qui trattata il lavoratore non abbia

consigliato il cliente nel senso accertato dal Pretore.

2.3 L'attore

sottolinea che è stato __________ __________ a offrire a __________ la macchina

usata. In tal senso, quindi, verrebbe smentita la testimonianza di __________ __________.

Il teste __________ __________, alla domanda rogatoriale se sia esatto che

chiese all'attore se esisteva l'opportunità di avere anche bilance usate da AO

1, ha risposto per l'affermativa e ha spiegato che l'attore gli rispose che

c'era la possibilità di acquistare una macchina usata ma di un'altra marca (n. 13).

Alla domanda, poi, cui l'appellante fa riferimento, di sapere se sia

"esatto che fu successivamente contattato da __________ __________ di __________

__________? Per quale motivo e con quale esito?" (n. 14), il teste ha

risposto: "È vera la circostanza, il sig. __________ mi offrì una macchina

usata di altra marca". È quindi inconfutabile che il contatto sia stato

instaurato dall'appellante. La censura è quindi da respingere.

2.4 L'appellante

sottolinea, altresì, che per finire __________ non acquistò il macchinario da __________

__________. Egli non trae, tuttavia, conclusioni da tale censura, sicché al

riguardo l'appello è una volta di nuovo irricevibile.

2.5 L'attore

conclude, su questo punto, sostenendo che la convenuta era rappresentante delle

bilance __________ alle quali possono essere abbinate macchine confezionatrici

di qualunque marca, non necessariamente solo quelle di __________. Il Pretore

ha accertato che la circostanza che quest'ultima fosse un partner contrattuale

importante per la datrice di lavoro, vista la sua posizione dominante sul

mercato, era nota all'attore. Egli non poteva quindi non rendersi conto che con

il tentativo di scavalcare __________ __________ __________ avrebbe rischiato

di danneggiare seriamente la convenuta, circostanza che del resto si è

verificata. Con la censura summenzionata l'appellante non si confronta, quindi,

con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l'appello è

inammissibile. Ne consegue che la decisione del Pretore di ritenere il licenziamento

immediato giustificato resiste alla critica.

3. L'appellante

chiede il pagamento dello stipendio fisso di ottobre e novembre 2000 di

complessivi fr. 7'400.- (memoriale, pag. 9 in fondo) così come un'indennità per

licenziamento ingiustificato di fr. 22'200.- (loc. cit., pag. 10 in alto). Alla

luce di quanto illustrato sopra

(consid. 2), tali domande sono da respingere.

4. Il

lavoratore contesta altresì che lo stipendio fisso ammontasse a fr. 2'500.-

mensili e che l'importo di fr. 1'200.- concernesse gli anticipi sulle

provvigioni. Egli ritiene che il medesimo fosse di fr. 3'700.- (appello, pag.

10 seg.). Secondo l'appellante il Pretore ha erroneamente fondato il proprio

giudizio sulle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________

__________.

4.1 Al riguardo,

egli afferma anzitutto che non era suo solito rivelare urbi et orbi la

sua remunerazione. Tale censura si esaurisce in una mera asserzione di parte,

sprovvista di portata probatoria.

4.2 L'attore

ritiene che l'accertamento pretorile sia in contrasto con il contratto (doc. B).

Il primo giudice ha spiegato che l'onere di provare l'ammontare dello stipendio

compete al lavoratore. Di conseguenza, egli ha ritenuto che la circostanza che

all'annesso "A" del contratto sottoscritto dalle parti e prodotto da

quest'ultimo (doc. B e B1) sia stato cancellato lo spazio dove doveva figurare

tale importo, sarebbe da interpretare a sfavore dell'attore. Con tale

motivazione l'appellante non si confronta, sicché la sua censura è inammissibile.

L'appellante afferma, altresì, che dalle clausole n. 4.4 e 4.5 del contratto di

cui al doc. B non emerge che le parti avessero previsto il versamento di un

acconto sulla provvigione. Anzi, prevedendo il versamento della medesima entro

trenta giorni dall'avvenuto incasso, le parti avrebbero chiaramente escluso la

corresponsione di un anticipo. L'attore dimentica, tuttavia, che il Pretore ha

fondato al riguardo il proprio giudizio sulle testimonianze di __________ __________,

__________ __________, __________ __________ e __________ __________. Inoltre,

il contenuto del doc. B non esclude esplicitamente il pagamento di un acconto

e, in ogni caso, le parti erano libere di concordare una tale pattuizione anche

successivamente al contratto in questione. Qualora l’attendibilità di un

testimone possa apparire dubbia, come evocato dall'appellante, sotto un profilo

soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di

subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità

delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave

discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli

elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). Cosa

che invece non risulta essere, come testé esposto, nel caso concreto. Anche su

questo punto l'appello è quindi respinto.

4.3 L'attore

sostiene che quanto da lui affermato risulti dagli avvisi di accredito. Invero,

il lavoratore sostiene che quando la datrice di lavoro non gli versava lo

stipendio fisso la causale era specificata, come per esempio nel caso di

rimborso spese (doc. Q e R). Da tale circostanza menzionata, tuttavia, non si

può ancora dedurre la prova della fondatezza della sua tesi. Tanto più alla luce di quanto emerso dalle risultanze

menzionate sopra cui il Pretore ha fatto riferimento. L'appellante afferma che

tali testimonianze non siano concludenti al proposito. In particolare, __________

__________ avrebbe affermato di ricordare "Lit. 4.5 mio". Tuttavia,

l'appellante dimentica che il teste ha precisato che l'attore gli ha

"detto che riceveva circa 3 milioni di lire al mese oltre a provvigioni

che gli venivano almeno in parte anticipate ogni mese in ragione di circa 1

milione e mezzo" (verbale 25 maggio 2004, pag. 3 in basso). Secondo il

lavoratore, poi, il teste __________ __________ avrebbe detto di "non

essere al corrente" della questione. Egli trascura, tuttavia, che il teste

ha affermato che seppur "non a conoscenza degli accordi e dei

dettagli" sulla remunerazione dell'attore, "ricordo soltanto che

aveva parlato [l'attore] del fatto che gli spettavano delle commissioni e che

per queste riceveva degli anticipi da AO 1" (verbale 7 settembre 2004,

pag. 2 in fondo). Competeva quindi all'attore dimostrare , come spiegato dal

Pretore, che quanto a lui versato mensilmente non contenesse anche la

componente di anticipo di provvigione. Quanto alla testimonianza di __________ __________,

questi avrebbe detto di "non sapere" ma di ricordare che una volta

l'attore gli avrebbe detto di percepire "Lit. 2 milioni + le

provvigioni". Anche in questo caso, tuttavia, l'appellante scorda che

sebbene il teste abbia specificato di non essere a conoscenza del rapporto

contrattuale fra le parti", ha anche affermato che "l'unica cosa che

lui [l'attore] mi ha riferito una volta è stato che riceveva un importo fisso

(2 milioni e mezzo di lire) oltre a delle provvigioni" (verbale 22

novembre 2004, pag. 2 in mezzo). Dalla sua testimonianza emerge quindi che il

suo stipendio fisso era finanche inferiore a quello accertato dal Pretore. Il

teste __________ __________, infine, avrebbe affermato di "pensare"

di ricordare che il lavoratore percepiva un importo fisso e delle provvigioni.

L'appellante dimentica che il medesimo teste ha anche specificato: "per

quel che ho capito io AP 1 riceveva degli acconti sulle provvigioni assieme al

fisso" (verbale 24 novembre 2004, pag. 2 in basso). Anche su questo punto

l'appello è quindi respinto.

5. L'appellante

contesta l'ammontare delle provvigioni riconosciutegli dal primo giudice. Le

sue censure sono vagliate qui di seguito singolarmente.

5.1 __________

__________

L'appellante

sostiene anzitutto che la datrice di lavoro gli ha riconosciuto nella lettera

di cui al doc. C (pag. 3) la provvigione da lui rivendicata. Se non che, il

nome della società __________ __________ non appare nell'elenco cui l'attore fa

riferimento. Egli afferma, altresì, di essersi occupato da solo dell'offerta di

tale società. Il Pretore ha accertato il contrario sulla scorta del doc. TT e

delle testimonianze di __________ __________ e di __________ __________. Il

lavoratore sostiene che la sua tesi sia confortata proprio da quest'ultima

testimonianza. Al riguardo, egli rinvia anzitutto al verbale 16 dicembre 2005

in via di rogatoria tenuto dal Tribunale di __________, che tuttavia non è

influente ai fini del giudizio poiché in tale occasione era stata convocata

erroneamente una persona diversa dal teste. Rilevante, quindi, è semmai quello del

21 febbraio 2006 dinanzi al medesimo tribunale. L'appellante si limita a

rinviare in via generica a tale verbale, senza sostanziare i punti a cui fa

riferimento e senza spiegare in che misura l'accertamento pretorile, fondato in

parte proprio su tale testimonianza, sarebbe errato. Al riguardo l'appello è

quindi inammissibile. L'attore rinvia, altresì, alla risposta n. 3 della

convenuta del suo interrogatorio formale 19 ottobre 2005. __________ __________,

amministratore unico di quest'ultima, ha affermato che la relativa offerta era

stata firmata dall'attore e di non essere mai stato a __________ presso __________

in relazione all'ottenimento della commessa di cui al doc. SS (verbale 19

ottobre 2005, pag. 5). Tale circostanza, tuttavia, non sconfessa quanto

affermato dal teste __________ __________ e riportato dal primo giudice a

sostegno della propria motivazione. L'appellante prosegue sostenendo che il

cliente __________ __________ era un cliente nuovo. Se non che, non si

comprende in che misura tale allegazione possa incidere ai fini del giudizio. Il

Pretore ha invero ritenuto che proprio siccome la vendita era stata effettuata

dall'attore in concomitanza con altre persone, si applica il punto B

dell'annesso A del doc. B. L'attore tuttavia non spiega perché si dovrebbe

applicare il punto D concernente, tra le altre cose, le vendite a clienti

nuovi. Anche su questo punto l'appello è irricevibile. Il lavoratore contesta,

infine, che la circostanza di aver ricevuto da __________ Lit. 10'000'000.- sia

irrilevante. Il Pretore ha spiegato che posta l'applicazione del punto B, la

provvigione è eventualmente riconosciuta dalla datrice di lavoro secondo la sua

competenza discrezionale, convenuta di volta in volta secondo i meriti

dell'attore o secondo le circostanze. Egli ha poi rilevato la circostanza

summenzionata reputando che non era giustificato il versamento di una

provvigione da parte della convenuta poiché il comportamento del lavoratore era

stato lesivo del principio della lealtà contrattuale nei suoi confronti. Con

tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad affermare in

maniera del tutto generica che essa non influisce sul rapporto tra le parti.

Anche su questo punto l'appello è irricevibile.

5.2 __________

e __________

L'appellante

sostiene che la datrice di lavoro abbia riconosciuto tale provvigione nella

lettera di cui al doc. C. Va precisato che nell'elenco di cui a pag. 3 di tale

documento per quanto concerne __________ la datrice di lavoro ha indicato che

il lavoratore aveva già percepito Lit. 3'000'000.- di commissione dal signor __________

di __________. Dall'istruttoria è poi emerso che l'attore ha ricevuto una

provvigione da __________ anche per la società __________. L'attore afferma che

il contratto non prevedeva che la provvigione percepita da terzi avrebbe fatto

decadere il diritto alla provvigione. Tuttavia, non va dimenticato che il

rapporto tra le parti era di lavoro e, quindi, era retto anche dalla normativa

secondo la quale durante il rapporto di lavoro il lavoratore non può eseguire

lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di

fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza (art.

321a cpv. 3 CO). Il primo giudice ha reputato che tale dovere di fedeltà era

stato violato dal lavoratore, che aveva incassato all'insaputa della datrice di

lavoro delle provvigioni da __________, e che quindi nulla gli era dovuto a

tale titolo dalla convenuta. L'appellante avrebbe dovuto, semmai, motivare in

che misura tale circostanza non era costitutiva di una violazione della norma

summenzionata e che tale violazione non avrebbe dovuto comportare in ogni caso

il mancato riconoscimento della provvigione da lui postulata. Cosa che invece

non ha fatto. Anche al riguardo l'appello dev'essere quindi respinto. Su __________

__________ e __________ l'appellante afferma, infine, che erano entrambi

clienti nuovi. Alla luce di

quanto testé esposto, tuttavia, la censura è irrilevante ai fini del giudizio.

5.3 __________

– __________

L'appellante

sostiene che tale società era un cliente nuovo, così come avrebbe dichiarato il

teste __________ __________, che non solo avrebbe affermato di aver trattato

unicamente con l'attore, ma che prima di tale contatto __________ aveva

acquistato direttamente da __________ (appello, pag. 13 segg.). Il Pretore ha

spiegato che ancorché il teste in questione abbia ricordato di aver trattato

con l'attore, egli ha ammesso che il doc. OOO (sottoscritto da __________ __________)

riguarda la trattativa e che deve necessariamente essere antecedente al doc.

LLL (firmato dall'appellante). Al riguardo l'attore sostiene che il fatto che __________

__________ avesse sottoscritto l'offerta di cui al doc. OOO non comporta che __________

fosse già cliente della convenuta, dato che prima che lui la contattasse essa

acquistava direttamente da __________. Come testé illustrato, il primo giudice

ha accertato che il doc. LLL riguarda la medesima trattativa del doc. OOO. Il

Pretore, quindi, trattando tale acquisizione come cliente esistente ma seguito

dal lavoratore ha concesso una provvigione finanche favorevole a quest'ultimo.

Invero, per vendite effettuate dal medesimo in concomitanza con altri,

eventuali riconoscimenti sarebbero stati di competenza discrezionale della

convenuta (doc. B: allegato A, punto B). Anche al riguardo l'appello è quindi

respinto.

5.4 __________

- __________

L'appellante

rinvia, al riguardo, a quanto esposto per __________ – __________. Per le

medesime motivazioni esposte sopra l'appello dev'essere respinto anche su

questo punto.

5.5 __________

– __________

L'appellante

ritiene che tale cliente era nuovo. Il Pretore ha spiegato che anche per l'__________

valgono le argomentazioni espresse per l'__________. Se non che, il lavoratore

non si confronta con le medesime, sicché al riguardo l'appello è irricevibile.

5.6 __________

L'attore

afferma che tale cliente era nuovo. A suffragio della propria tesi invoca la

testimonianza di __________ __________, amministratore di __________, che avrebbe

dichiarato di aver conosciuto l'amministratore unico della convenuta solo

alcuni anni dopo la realizzazione dell'impianto in questione, di aver invece

incontrato più volte l'attore durante la fase della trattativa e che fu proprio

lui a convincere la cliente all'acquisto della bilancia __________ (appello,

pag. 16 seg.). Il Pretore ha accertato che la società in questione era stata

segnalata alla convenuta da __________, sicché non può essere considerata come

cliente proveniente dall'attore. La circostanza, quindi, che la cliente si

convinse ad acquistare l'impianto dopo le trattative con l'attore, nulla muta

al fatto che il cliente era sì nuovo, ma non proveniente dal lavoratore, e che

quindi devono essere applicate le aliquote previste al riguardo al punto D

dell'annesso A del doc. B. Su questo punto l'appello è quindi respinto. L'appellante

sostiene, altresì, che si trattava di un nuovo progetto. Il primo giudice ha

negato ciò ritenuto che delle particolarità dell'impianto venduto non è stata

fornita alcuna prova, ossia non è stato chiarito se per questo cliente si siano

dovuti prevedere accorgimenti particolari sulle macchine vendute. Con tale

argomentazione l'attore non si confronta, sicché al riguardo l'appello è nuovamente

irricevibile.

5.7 __________

L'appellante

critica il Pretore per non avergli riconosciuto alcuna provvigione in merito alla

cliente __________ __________. Il primo giudice ha

spiegato che non è stata fornita alcuna prova dei costi sopportati al riguardo dalla

convenuta e dei prezzi di vendita. In particolare, dalla documentazione

prodotta, ovvero doc. VVVV, ZZZZ, AAAAA e BBBBB, non risulta che vi sia stata

una vendita al cliente riconducibile all'operato dell'attore per l'importo di

Lit. 96'813'000. L'attore rinvia anzitutto al doc. CCCCC.

Se non che, all'udienza preliminare 18 settembre 2003 esso è stato sequestrato

dal Pretore perché eccepito di falso e l'attore non ha prodotto l'originale del

medesimo così come richiesto dal primo giudice. L'attore con scritto 1° ottobre

2003 ha precisato di non poter produrre l'originale poiché non "emana da

lui", ma non ha affermato di voler persistere a volersi servire di quello

da lui prodotto (vedi mappetta "doc. sequestrati"). Non si può quindi

fondare il giudizio su tale documento. Quanto al doc. L, cui l'attore fa

riferimento, esso è unicamente il cambio Lit./CHF secondo la banca __________

di __________ alla data 1° gennaio 2001. L'appellante rinvia, poi, a dei

passaggi della testimonianza di __________ __________, amministratore delegato

di __________ __________. Dagli stessi, tuttavia, non emerge alcunché su costi

e sui prezzi di vendita. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.

6. L'attore

contesta anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativi

all'azione principale (appello, pag. 20 in alto). Il Pretore ha posto la tassa

di giustizia e le spese interamente a carico dell’attore, con l'obbligo di

versare alla controparte fr. 10'900.- per ripetibili.

L'appellante chiede una diversa ripartizione degli oneri processuali in ragione

della soccombenza qualora il suo appello in merito all'azione principale sia

integralmente accolto. Dato l'esito del presente giudizio non vi è motivo di

chinarsi su tale domanda. Egli postula, inoltre, il versamento di fr. 7'600.-

quali ripetibili parziali. In ragione della soccombenza da lui postulata e

della percentuale dell’11.5% da lui applicata al valore di causa di fr.

109'847.90, se ne desume che secondo l'appellante le ripetibili in caso di

soccombenza integrale dovrebbero essere di fr. 12'666.65 rispettivamente di fr.

12'632.50. Ritenuto che il Pretore lo ha condannato al pagamento di fr.

10'900.- e che tale importo è quindi favorevole all'attore rispetto a quello da

lui calcolato, non vi è motivo di riformare il dispositivo di prima sede sugli

oneri processuali.

7. L'appellante

critica, altresì, il riconoscimento alla convenuta di determinate sue pretese

riconvenzionali.

7.1 Egli

contesta anzitutto il risarcimento del danno corrispondente all'aumento del

premio assicurativo (fr. 359.-) e all'importo della franchigia (fr. 1'000.-) relativo all'incidente occorso all'attore a __________ alla

guida dell'autovettura aziendale (appello, pag. 20). L'appellante sostiene che

il Pretore ha accolto tale pretesa per fr. 1'283.90. A torto. In realtà, il

primo giudice ha riconosciuto l'integralità della pretesa avversaria,

compensando poi tale importo con il credito residuo di fr. 75.10 dell'attore

(sentenza impugnata, pag. 39). Invero, il Pretore ha ritenuto giustificate le

pretese dell'attore per fr. 14'475. Da tale importo ha poi dedotto fr. 14'000.-

di anticipo provvigioni posto in compensazione dalla convenuta, da cui un

residuo di fr. 75.10 in favore dell'attore (sentenza impugnata, consid. 7). Ciò

precisato, occorre vagliare la censura dell'appellante, secondo il quale il

primo giudice avrebbe a torto ravvisato in lui una colpa nel fatto che egli

avrebbe dichiarato che il veicolo con il quale ha avuto l'incidente con l'auto

aziendale sostava, mentre invece era in movimento. Egli ritiene che la

circostanza che l'altro veicolo fosse in contromano rende la sua colpa

"talmente lieve da essere giuridicamente irrilevante". Il Pretore ha

spiegato che tale allegazione non riguarda la responsabilità sulla quale la

datrice di lavoro fonda la propria pretesa. Essa non ha preteso, invero, che

l'ex dipendente fosse responsabile dell'incidente in quanto tale, bensì che le

abbia arrecato un danno per aver sottoscritto un verbale di constatazione nel

quale, senza motivo, veniva descritta una diversa dinamica dell'incidente, con

la conseguenza per lei di dover rispondere personalmente dei danni alla propria

autovettura facendo intervenire la propria assicurazione. Il primo giudice ha

altresì ribadito che l'attore non aveva contestato che se non avesse ammesso

con la sottoscrizione della constatazione amichevole che il veicolo in

contromano era in sosta, l'assicurazione della datrice di lavoro non avrebbe

dovuto intervenire. In tal senso, quindi, la responsabilità dell'attore era

esclusiva. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad

affermare quanto già sostenuto dinanzi al primo giudice, sicché al riguardo

l'appello è irricevibile.

7.2 L'appellante

contesta, altresì, il riconoscimento di fr. 7'860.- quale danno per la perdita

del cliente __________ __________ __________ (appello, pag. 40 segg.). Egli

ritiene che il Pretore si sia fondato sulle testimonianze di __________ __________

e __________ __________, testi a suo dire "molto vicini" alla

convenuta, ignorando la testimonianza di __________ __________ (recte: __________

__________, amministratore di __________) che avrebbe dichiarato che l'attore mai avrebbe espresso giudizi

negativi sulle aziende produttrici di macchine confezionatrici e che,

oltretutto, la sua azienda __________ acquistò una macchina __________ __________.

Già si è detto che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire

dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di

dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia,

la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una

grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto

degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il teste __________ __________

deteneva (al momento della sua audizione il 7 settembre 2004) il 10% delle

azioni di __________ __________ __________, __________ (__________), fondata

dalla convenuta, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione. Egli

si occupava altresì della vendita dei prodotti della convenuta (verbale 7

settembre 2004, pag. 2 in alto). Il teste __________ __________ è dipendente di

__________ __________ __________, __________, così come

"Geschäftführer", i cui prodotti sono venduti in parte dalla convenuta

(verbale 24 novembre 2004). Il primo teste ha affermato che "il signor __________

[di __________] si è lamentato con me per il fatto che il signor AP 1 come

rappresentante della AO 1 aveva sconsigliato alla __________ la confezionatrice

della __________ consigliata da __________ la quale ci aveva segnalato il

cliente __________" (verbale 7 settembre 2004, pag. 4 in alto). Il teste __________

__________ ha da parte sua dichiarato: "conosco il signor __________ della

__________ e ricordo che un giorno mi ha chiamato urlando al telefono e che

sosteneva che __________ e AO 1 (per lui erano la medesima cosa) aveva

sconsigliato a __________ l'acquisto di macchine confezionatrici della __________,

ditta con la quale la __________ collaborava nel senso che vendeva tramite AO 1

delle pesatrici che poi la __________ integrava nei suoi impianti. Siamo andati

per una riunione urgente in __________ durante la quale il signor __________ ci

ha mostrato una documentazione e ci ha detto che il signor AP 1 aveva sconsigliato

la __________ di acquistare macchine __________" (verbale 24 novembre

2004, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ (responsabile commerciale

di __________ __________ __________), ha confermato integralmente il contenuto

del doc. 20 (verbale in via rogatoriale 13 gennaio 2006: risposta, n. 2.1) e di

aver "parlato con i signori __________ e __________ i quali mi hanno

invitato a formulare le mie rimostranze per iscritto (loc. cit.: risposta n.

4.2). Con la missiva in questione egli ha ricordato a __________ __________ di

"una vicenda oltremodo squallida", nel senso che fu comunicato alla

convenuta il nome del cliente e sorprendentemente l'attore si prodigò

scandalosamente con i titolari di __________ per sconsigliare e denigrare la

macchina di __________ rappresentata da __________ __________ __________, per

proporre invece la macchina di __________. Agli atti vi è la testimonianza del

"socio amministratore" di __________, __________ __________, cui il

Pretore non ha fatto riferimento. Tale teste ha affermato: "il sig. AP 1 non

ha mai espresso giudizi negativi sulle aziende che costruivano confezionatrici,

in quanto dichiarava di vendere solo bilance". Alla domanda n. 7 se avesse

mai sentito parlare di un'azienda costruttrice di confezionatrici __________,

egli ha altresì dichiarato di aver "sentito parlare anche dell'azienda

confezionatrice __________" (verbale in via rogatoriale 8 maggio 2005,

pag. 3 in fondo), ma non ha affermato che tale conoscenza provenisse

dall'attore. Di fronte a tale testimonianza e al fatto che nulla è dato di

sapere sulle fonti del teste __________ __________ e su quelle di __________,

cui il teste __________ __________ fa riferimento, non può essere ritenuta

dimostrata la tesi dell'attrice riconvenzionale. Su questo punto l'appello è

quindi accolto.

8. L'appellante

chiede, infine, anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali

relativi alla domanda riconvenzionale. In particolare egli chiede la reiezione

integrale della medesima in ragione della soccombenza integrale da lui

postulata e la fissazione delle ripetibili in fr. 6'000.-

calcolate su fr. 40'000.- al tasso percentuale medio del 15% giusta l'art. 11

del regolamento per la fissazione delle ripetibili (appello, pag. 23). Calcolando

la soccombenza dell'attrice riconvenzionale stabilita dal primo giudice in

10/13, se ne deduce che egli si è dipartito da un valore di fr. 4'160.-. Egli

ha affermato di aver applicato i valori massimi previsti dalla TOA. Non

soccorre soffermarsi sulla questione di sapere se alla fattispecie si applichi

il Regolamento o la normativa precedentemente in vigore, dato che in entrambi i

casi seguendo il ragionamento pretorile la percentuale sarebbe la medesima di

quella invocata dall'appellante, ossia il 15%. Sennonché, applicando tale

percentuale al valore della domanda riconvenzionale di fr. 40'000.- si ottiene

un importo pari a fr. 6'000.-. Calcolando che l'attrice riconvenzionale a

seguito del presente giudizio ottiene fr. 1'283.90 (fr. 9'143.90 ./. fr.

7'860.-: consid. 7) e che quindi l’attore soccombe per il 3%, egli ha diritto a

ripetibili parziali di prima sede per fr. 5'820.-. Su questo punto l'appello è

quindi accolto.

9. La

convenuta sostiene che il Pretore avrebbe dovuto accogliere anche la richiesta

riconvenzionale volta alla restituzione delle provvigioni che il lavoratore

avrebbe percepito da terzi durante il periodo in cui era alle sue dipendenze

(osservazioni, pag. 25). In assenza di appello adesivo da parte sua, come d'altra

parte osservato dalla medesima appellata (loc. cit., pag. 26), la censura non

può essere vagliata.

10. Per i

motivi che precedono l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per

fr. 7'860.-. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato

dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non

è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese

della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se

il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore

litigioso della domanda principale è di fr. 65'657.65. Quello della domanda

riconvenzionale è di fr. 9'143.90. Unicamente il primo valore supera quello

minimo di fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a

LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello 24 giugno 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 3 giugno 2008 della Pretura della

giurisdizione di Locarno campagna, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

Considerandi

II. Sulla

domanda riconvenzionale

1.

In

parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1, __________, è tenuto

a versare a AO 1 fr. 1'283.90

oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 1'200.-, da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimane

a carico di quest'ultima in ragione di 97/100 e, per la rimanenza, è posta a

carico del convenuto riconvenzionale, al quale la controparte rifonderà fr.

5'820.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 3050.-

spese fr.

50.

-

fr.

3100.

-

sono

posti a carico dell'appellante in ragione di 9/10 e, per il resto, a carico di AO

1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2'500.- per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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