12.2008.137
Lavoro, provvigioni, risarcimento del danno causato dal lavoratore
23 novembre 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.137
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro, provvigioni, risarcimento del danno causato dal lavoratore
PROVVIGIONE O COMMISSIONE
322b CO
Incarto n.
12.2008.137
Lugano
23 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.97
della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna - promossa con petizione
25 novembre 2002 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
109'847.90 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al
5% dal 1° gennaio 2001, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ emesso dall'UEF di Locarno, domanda ridotta con
la replica a fr. 108'749.42 (pari a Lit. 139'694'511) e riconfermata con le
conclusioni nei valori esposti con la petizione;
domanda
avversata dalla convenuta, che con domanda riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell'attore al pagamento di fr. 40'000.- oltre
interessi al 5% dal 10 febbraio 2003, modificando la decorrenza degli interessi
dall'11 ottobre 2007 ("da oggi") con le conclusioni;
domanda riconvenzionale cui l'attore si è opposto;
sulle
quali il Pretore ha statuito il 3 giugno 2008, decretando l'accoglimento
dell'eccezione di falso del doc. CCCCC e respingendo quella relativa ai doc. B,
B1, VV e NNNN sollevate dalla convenuta, respingendo la petizione e accogliendo
la domanda riconvenzionale per fr. 9'143.90 oltre interessi al 5% dal 10
febbraio 2003;
appellante
l'attore che con appello 24 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio
querelato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 65'657.65
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 e di respingere integralmente la
domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 2 settembre 2008 postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è una società iscritta dal 5 settembre 1996 a Registro di
commercio e avente, all'epoca dei fatti rilevanti per il presente giudizio, il
seguente scopo sociale:
"La rappresentanza, import-export, acquisto
e vendita, assistenza e consulenza tecnica, istruzione e installazione,
commercializzazione di apparecchi, attrezzature, macchinari, impianti e
materiali per l'industria, in particolare per l'industria dell'imballaggio. La
società potrà commercializzare altri prodotti, apparecchi e macchinari, e
svolgere ogni attività di trading e marketing. Essa potrà inoltre esercitare
tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale,
partecipare a società del ramo, nonché promuovere ogni altra attività atta a
consentire il raggiungimento dello scopo sociale, costituire filiali, agenzie e
mandati sotto qualsiasi forma di impresa, in Svizzera e all'estero, che operano
nel campo e aventi scopi similari" (doc. A).
Amministratore
unico della società in questione è __________ __________.
Fatti
B. Dall'aprile
1999 AP 1, cittadino italiano domiciliato a __________, è stato incaricato da AO
1 di individuare e procacciare potenziali clienti. All'inizio del 2000 le parti
hanno poi stipulato per iscritto un contratto denominato "regolare mandato
di lavoro" retrodatato al 10 settembre 1999 (doc. B in fotocopia e doc. B1
in originale), mediante il quale sono stati specificati i compiti di AP 1, la
zona in cui doveva agire pur non avendone l'esclusiva (Italia e Svizzera),
nonché, tra le altre cose, i parametri per determinare le provvigioni a cui
egli avrebbe avuto diritto sulle vendite ai clienti da lui trattati, sia
autonomamente, sia in concorso con altre persone.
C. Con
raccomandata brevi manu consegnata il 13 ottobre 2000 AO 1 ha terminato,
con effetto immediato, la collaborazione con AP 1 (doc. C), rimproverandogli di
aver "contravvenuto alla fedeltà e all'etica professionale nei nostri
confronti e nei confronti dei nostri rappresentanti/fornitori proponendo anche
pur indirettamente prodotti della concorrenza a potenziali clienti con cui già
eravamo o siamo in trattativa . Inoltre, l'accresciuta incomunicabilità con il
sottoscritto [__________ __________, amministratore unico], le ripetute
menzogne (nonostante la problematica fosse già emersa e discussa in
precedenza), la carenza di conoscenze tecniche (nonostante la formazione
ricevuta; aprile-settembre 1999) e, dopo ulteriori 12 mesi, l'insufficiente
redditività, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e la
conseguente fiducia venuta a mancare, hanno contribuito a questa presa di
posizione". Il 23 ottobre 2000 AP 1 ha riconsegnato a AO 1 il materiale
messogli a disposizione da quest'ultima (doc. E). Il 23 novembre 2000 AP 1,
rappresentato dall'avv. RA 1, ha affermato di essere legato a AO 1 da un
rapporto di lavoro e ha contestato la validità della disdetta con effetto
immediato. Egli ha altresì preteso il versamento degli stipendi per i mesi da
ottobre a dicembre 2000, della tredicesima mensilità, delle spese vive di
settembre e ottobre 2000 e un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a
sei mensilità di stipendio, così come la trasmissione del conteggio delle
provvigioni di sua spettanza per gli affari conclusi e per quelli futuri grazie
al suo intervento (doc. D). Con PE fatto spiccare il 12 settembre 2001 dall'UEF
di Locarno AP 1 ha chiesto il pagamento a AO 1 di fr. 85'000.-. Quest'ultima ha
interposto opposizione allo stesso (doc. 1). Il 18 novembre 2002 egli ha fatto
spiccare un nuovo PE (n. __________) per fr. 109'847.90, anch'esso oggetto di
opposizione da parte dell'escussa (doc. F).
D. Con
petizione 25 novembre 2002 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-campagna
chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 109'847 (pari a Lit.
139'755'555) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001, nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ emesso dall'UEF
di Locarno. Con risposta 10 febbraio 2003 la convenuta si è opposta alla
domanda dell'attore e con domanda riconvenzionale ha
chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 40'000.-
oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003. Con replica 3 aprile 2003 l'attore
ha ridotto la propria pretesa a fr. 108'749.42 (pari a Lit. 139'694'511) e si è
opposto alla domanda riconvenzionale di controparte. Con duplica e replica
riconvenzionale 21 maggio 2003 rispettivamente con duplica riconvenzionale 24
giugno 2003 le parti hanno ribadito le proprie domande. Esperita l'istruttoria,
l'attore ha nuovamente chiesto il versamento degli importi indicati nella
petizione, ovvero 109'847 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al 5% dal
1° gennaio 2001. Da parte sua, la convenuta ha ribadito la propria domanda
riconvenzionale, salvo ridurre la decorrenza degli interessi dall'11 ottobre
2007 ("da oggi"). Statuendo il 3 giugno 2008, il Pretore ha decretato
l'accoglimento dell'eccezione di falso del doc. CCCCC e ha respinto quella
relativa ai doc. B, B1, VV e NNNN sollevate dalla convenuta, così come ha
respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 9'143.90
oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.
E. Con
atto di appello 24 giugno 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 65'657.65 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 e di respingere integralmente la domanda
riconvenzionale. Con osservazioni 2 settembre 2008 la controparte postula la
reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha reputato anzitutto che le parti erano legate da un
rapporto di lavoro, segnatamente da un contratto d'impiego di commesso
viaggiatore, e che il licenziamento immediato era giustificato. Di conseguenza,
egli ha respinto la domanda di indennità per licenziamento ingiustificato. Il
primo giudice ha invece riconosciuto al lavoratore lo stipendio fisso non
versatogli fino alla fine del rapporto di lavoro, ossia quello relativo ai
primi tredici giorni di ottobre 2000 di fr. 1'050.-, un rimborso spese di fr.
1'405.- e complessivi fr. 12'020.10 per provvigioni, per un totale di fr.
14'475.10. Da tale importo egli ha poi dedotto fr. 14'400.- quale anticipi per
provvigioni e fr. 1'359.- per franchigia e aumento del premio assicurativo relativo
a un incidente della circolazione in cui era stato coinvolto il lavoratore alla
guida dell'autovettura della datrice di lavoro, da cui la condanna dell'attore
al pagamento di fr. 1'283.90 in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale. A tale importo il primo giudice ha infine aggiunto fr. 7'860.-
quale risarcimento del danno arrecato dal lavoratore alla convenuta facendole
perdere il cliente __________, per complessivi fr. 9'143.90.
2. L'appellante
contesta anzitutto che la risoluzione immediata sia stata giustificata. Egli
sostiene che il Pretore abbia, al proposito, accertato in maniera errata la
fattispecie. In particolare, egli si sarebbe fondato unicamente sulle
testimonianze di __________ __________, __________ __________, dipendenti della
convenuta, e di __________ __________, in stretti rapporti commerciali con
quest'ultima, tant'è che costui figura tra le persone che possono utilizzare il
suo veicolo aziendale. Al contrario il primo giudice non avrebbe valutato
correttamente la testimonianza di __________ __________ (appello, pag. 8 seg.).
2.1 L'appellante
afferma, anzitutto, che i testi summenzionati non erano presenti al colloquio
occorso tra lui e __________ __________ e che avrebbe fondato il licenziamento
immediato. Egli non sostiene, tuttavia, che quanto accertato al riguardo dal
Pretore non sia in realtà avvenuto. Il primo giudice ha invero accertato che
l'attore, dopo essere entrato in contatto con __________ su segnalazione di __________
__________ __________, ha proposto alla cliente una confezionatrice di una
concorrente di quest'ultima e più precisamente un macchinario usato __________
fornito da __________. D'altra parte, la circostanza secondo la quale l'attore
avrebbe sottoposto a __________ la possibilità di acquistare tale macchinario
usato è stata confermata anche dal teste __________ __________, cui
l'appellante fa riferimento nel proprio appello. La censura è quindi infondata
ai fini del giudizio.
2.2 Il
lavoratore sostiene, altresì, di aver proposto il macchinario in questione a __________
__________ di __________ unicamente a seguito della richiesta di quest'ultimo
di acquistare una macchina confezionatrice usata, che __________ non poteva
fornire. Il primo giudice ha spiegato che l'agire dell'attore non può essere
confuso con quello di un dipendente che per eccesso di zelo e assoluta
correttezza verso un cliente lo consiglia contro il bene del proprio datore di
lavoro, tant'è che dall'istruttoria è emerso che il dipendente ha cercato in
tal modo di trarre profitto a scapito di quest'ultimo. L'appellante non spiega
in che misura la circostanza che la richiesta di valutare l'acquisto di una
macchina usata provenisse dal cliente possa incidere sull'accertamento
pretorile, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f CPC). Al riguardo egli soggiunge che il fatto di aver consigliato
bilance __________ quando non lavorava più per la convenuta smentisce
l'affermazione secondo la quale egli avrebbe consigliato a __________ di
acquistare una pesatrice __________ usata (appello, pag. 19 in alto). Tuttavia,
la sua censura si limita a un mero asserto di parte e, anche se così fosse, non
significa che nella circostanza qui trattata il lavoratore non abbia
consigliato il cliente nel senso accertato dal Pretore.
2.3 L'attore
sottolinea che è stato __________ __________ a offrire a __________ la macchina
usata. In tal senso, quindi, verrebbe smentita la testimonianza di __________ __________.
Il teste __________ __________, alla domanda rogatoriale se sia esatto che
chiese all'attore se esisteva l'opportunità di avere anche bilance usate da AO
1, ha risposto per l'affermativa e ha spiegato che l'attore gli rispose che
c'era la possibilità di acquistare una macchina usata ma di un'altra marca (n. 13).
Alla domanda, poi, cui l'appellante fa riferimento, di sapere se sia
"esatto che fu successivamente contattato da __________ __________ di __________
__________? Per quale motivo e con quale esito?" (n. 14), il teste ha
risposto: "È vera la circostanza, il sig. __________ mi offrì una macchina
usata di altra marca". È quindi inconfutabile che il contatto sia stato
instaurato dall'appellante. La censura è quindi da respingere.
2.4 L'appellante
sottolinea, altresì, che per finire __________ non acquistò il macchinario da __________
__________. Egli non trae, tuttavia, conclusioni da tale censura, sicché al
riguardo l'appello è una volta di nuovo irricevibile.
2.5 L'attore
conclude, su questo punto, sostenendo che la convenuta era rappresentante delle
bilance __________ alle quali possono essere abbinate macchine confezionatrici
di qualunque marca, non necessariamente solo quelle di __________. Il Pretore
ha accertato che la circostanza che quest'ultima fosse un partner contrattuale
importante per la datrice di lavoro, vista la sua posizione dominante sul
mercato, era nota all'attore. Egli non poteva quindi non rendersi conto che con
il tentativo di scavalcare __________ __________ __________ avrebbe rischiato
di danneggiare seriamente la convenuta, circostanza che del resto si è
verificata. Con la censura summenzionata l'appellante non si confronta, quindi,
con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l'appello è
inammissibile. Ne consegue che la decisione del Pretore di ritenere il licenziamento
immediato giustificato resiste alla critica.
3. L'appellante
chiede il pagamento dello stipendio fisso di ottobre e novembre 2000 di
complessivi fr. 7'400.- (memoriale, pag. 9 in fondo) così come un'indennità per
licenziamento ingiustificato di fr. 22'200.- (loc. cit., pag. 10 in alto). Alla
luce di quanto illustrato sopra
(consid. 2), tali domande sono da respingere.
4. Il
lavoratore contesta altresì che lo stipendio fisso ammontasse a fr. 2'500.-
mensili e che l'importo di fr. 1'200.- concernesse gli anticipi sulle
provvigioni. Egli ritiene che il medesimo fosse di fr. 3'700.- (appello, pag.
10 seg.). Secondo l'appellante il Pretore ha erroneamente fondato il proprio
giudizio sulle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________
__________.
4.1 Al riguardo,
egli afferma anzitutto che non era suo solito rivelare urbi et orbi la
sua remunerazione. Tale censura si esaurisce in una mera asserzione di parte,
sprovvista di portata probatoria.
4.2 L'attore
ritiene che l'accertamento pretorile sia in contrasto con il contratto (doc. B).
Il primo giudice ha spiegato che l'onere di provare l'ammontare dello stipendio
compete al lavoratore. Di conseguenza, egli ha ritenuto che la circostanza che
all'annesso "A" del contratto sottoscritto dalle parti e prodotto da
quest'ultimo (doc. B e B1) sia stato cancellato lo spazio dove doveva figurare
tale importo, sarebbe da interpretare a sfavore dell'attore. Con tale
motivazione l'appellante non si confronta, sicché la sua censura è inammissibile.
L'appellante afferma, altresì, che dalle clausole n. 4.4 e 4.5 del contratto di
cui al doc. B non emerge che le parti avessero previsto il versamento di un
acconto sulla provvigione. Anzi, prevedendo il versamento della medesima entro
trenta giorni dall'avvenuto incasso, le parti avrebbero chiaramente escluso la
corresponsione di un anticipo. L'attore dimentica, tuttavia, che il Pretore ha
fondato al riguardo il proprio giudizio sulle testimonianze di __________ __________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________. Inoltre,
il contenuto del doc. B non esclude esplicitamente il pagamento di un acconto
e, in ogni caso, le parti erano libere di concordare una tale pattuizione anche
successivamente al contratto in questione. Qualora l’attendibilità di un
testimone possa apparire dubbia, come evocato dall'appellante, sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di
subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità
delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave
discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli
elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). Cosa
che invece non risulta essere, come testé esposto, nel caso concreto. Anche su
questo punto l'appello è quindi respinto.
4.3 L'attore
sostiene che quanto da lui affermato risulti dagli avvisi di accredito. Invero,
il lavoratore sostiene che quando la datrice di lavoro non gli versava lo
stipendio fisso la causale era specificata, come per esempio nel caso di
rimborso spese (doc. Q e R). Da tale circostanza menzionata, tuttavia, non si
può ancora dedurre la prova della fondatezza della sua tesi. Tanto più alla luce di quanto emerso dalle risultanze
menzionate sopra cui il Pretore ha fatto riferimento. L'appellante afferma che
tali testimonianze non siano concludenti al proposito. In particolare, __________
__________ avrebbe affermato di ricordare "Lit. 4.5 mio". Tuttavia,
l'appellante dimentica che il teste ha precisato che l'attore gli ha
"detto che riceveva circa 3 milioni di lire al mese oltre a provvigioni
che gli venivano almeno in parte anticipate ogni mese in ragione di circa 1
milione e mezzo" (verbale 25 maggio 2004, pag. 3 in basso). Secondo il
lavoratore, poi, il teste __________ __________ avrebbe detto di "non
essere al corrente" della questione. Egli trascura, tuttavia, che il teste
ha affermato che seppur "non a conoscenza degli accordi e dei
dettagli" sulla remunerazione dell'attore, "ricordo soltanto che
aveva parlato [l'attore] del fatto che gli spettavano delle commissioni e che
per queste riceveva degli anticipi da AO 1" (verbale 7 settembre 2004,
pag. 2 in fondo). Competeva quindi all'attore dimostrare , come spiegato dal
Pretore, che quanto a lui versato mensilmente non contenesse anche la
componente di anticipo di provvigione. Quanto alla testimonianza di __________ __________,
questi avrebbe detto di "non sapere" ma di ricordare che una volta
l'attore gli avrebbe detto di percepire "Lit. 2 milioni + le
provvigioni". Anche in questo caso, tuttavia, l'appellante scorda che
sebbene il teste abbia specificato di non essere a conoscenza del rapporto
contrattuale fra le parti", ha anche affermato che "l'unica cosa che
lui [l'attore] mi ha riferito una volta è stato che riceveva un importo fisso
(2 milioni e mezzo di lire) oltre a delle provvigioni" (verbale 22
novembre 2004, pag. 2 in mezzo). Dalla sua testimonianza emerge quindi che il
suo stipendio fisso era finanche inferiore a quello accertato dal Pretore. Il
teste __________ __________, infine, avrebbe affermato di "pensare"
di ricordare che il lavoratore percepiva un importo fisso e delle provvigioni.
L'appellante dimentica che il medesimo teste ha anche specificato: "per
quel che ho capito io AP 1 riceveva degli acconti sulle provvigioni assieme al
fisso" (verbale 24 novembre 2004, pag. 2 in basso). Anche su questo punto
l'appello è quindi respinto.
5. L'appellante
contesta l'ammontare delle provvigioni riconosciutegli dal primo giudice. Le
sue censure sono vagliate qui di seguito singolarmente.
5.1 __________
__________
L'appellante
sostiene anzitutto che la datrice di lavoro gli ha riconosciuto nella lettera
di cui al doc. C (pag. 3) la provvigione da lui rivendicata. Se non che, il
nome della società __________ __________ non appare nell'elenco cui l'attore fa
riferimento. Egli afferma, altresì, di essersi occupato da solo dell'offerta di
tale società. Il Pretore ha accertato il contrario sulla scorta del doc. TT e
delle testimonianze di __________ __________ e di __________ __________. Il
lavoratore sostiene che la sua tesi sia confortata proprio da quest'ultima
testimonianza. Al riguardo, egli rinvia anzitutto al verbale 16 dicembre 2005
in via di rogatoria tenuto dal Tribunale di __________, che tuttavia non è
influente ai fini del giudizio poiché in tale occasione era stata convocata
erroneamente una persona diversa dal teste. Rilevante, quindi, è semmai quello del
21 febbraio 2006 dinanzi al medesimo tribunale. L'appellante si limita a
rinviare in via generica a tale verbale, senza sostanziare i punti a cui fa
riferimento e senza spiegare in che misura l'accertamento pretorile, fondato in
parte proprio su tale testimonianza, sarebbe errato. Al riguardo l'appello è
quindi inammissibile. L'attore rinvia, altresì, alla risposta n. 3 della
convenuta del suo interrogatorio formale 19 ottobre 2005. __________ __________,
amministratore unico di quest'ultima, ha affermato che la relativa offerta era
stata firmata dall'attore e di non essere mai stato a __________ presso __________
in relazione all'ottenimento della commessa di cui al doc. SS (verbale 19
ottobre 2005, pag. 5). Tale circostanza, tuttavia, non sconfessa quanto
affermato dal teste __________ __________ e riportato dal primo giudice a
sostegno della propria motivazione. L'appellante prosegue sostenendo che il
cliente __________ __________ era un cliente nuovo. Se non che, non si
comprende in che misura tale allegazione possa incidere ai fini del giudizio. Il
Pretore ha invero ritenuto che proprio siccome la vendita era stata effettuata
dall'attore in concomitanza con altre persone, si applica il punto B
dell'annesso A del doc. B. L'attore tuttavia non spiega perché si dovrebbe
applicare il punto D concernente, tra le altre cose, le vendite a clienti
nuovi. Anche su questo punto l'appello è irricevibile. Il lavoratore contesta,
infine, che la circostanza di aver ricevuto da __________ Lit. 10'000'000.- sia
irrilevante. Il Pretore ha spiegato che posta l'applicazione del punto B, la
provvigione è eventualmente riconosciuta dalla datrice di lavoro secondo la sua
competenza discrezionale, convenuta di volta in volta secondo i meriti
dell'attore o secondo le circostanze. Egli ha poi rilevato la circostanza
summenzionata reputando che non era giustificato il versamento di una
provvigione da parte della convenuta poiché il comportamento del lavoratore era
stato lesivo del principio della lealtà contrattuale nei suoi confronti. Con
tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad affermare in
maniera del tutto generica che essa non influisce sul rapporto tra le parti.
Anche su questo punto l'appello è irricevibile.
5.2 __________
e __________
L'appellante
sostiene che la datrice di lavoro abbia riconosciuto tale provvigione nella
lettera di cui al doc. C. Va precisato che nell'elenco di cui a pag. 3 di tale
documento per quanto concerne __________ la datrice di lavoro ha indicato che
il lavoratore aveva già percepito Lit. 3'000'000.- di commissione dal signor __________
di __________. Dall'istruttoria è poi emerso che l'attore ha ricevuto una
provvigione da __________ anche per la società __________. L'attore afferma che
il contratto non prevedeva che la provvigione percepita da terzi avrebbe fatto
decadere il diritto alla provvigione. Tuttavia, non va dimenticato che il
rapporto tra le parti era di lavoro e, quindi, era retto anche dalla normativa
secondo la quale durante il rapporto di lavoro il lavoratore non può eseguire
lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di
fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza (art.
321a cpv. 3 CO). Il primo giudice ha reputato che tale dovere di fedeltà era
stato violato dal lavoratore, che aveva incassato all'insaputa della datrice di
lavoro delle provvigioni da __________, e che quindi nulla gli era dovuto a
tale titolo dalla convenuta. L'appellante avrebbe dovuto, semmai, motivare in
che misura tale circostanza non era costitutiva di una violazione della norma
summenzionata e che tale violazione non avrebbe dovuto comportare in ogni caso
il mancato riconoscimento della provvigione da lui postulata. Cosa che invece
non ha fatto. Anche al riguardo l'appello dev'essere quindi respinto. Su __________
__________ e __________ l'appellante afferma, infine, che erano entrambi
clienti nuovi. Alla luce di
quanto testé esposto, tuttavia, la censura è irrilevante ai fini del giudizio.
5.3 __________
– __________
L'appellante
sostiene che tale società era un cliente nuovo, così come avrebbe dichiarato il
teste __________ __________, che non solo avrebbe affermato di aver trattato
unicamente con l'attore, ma che prima di tale contatto __________ aveva
acquistato direttamente da __________ (appello, pag. 13 segg.). Il Pretore ha
spiegato che ancorché il teste in questione abbia ricordato di aver trattato
con l'attore, egli ha ammesso che il doc. OOO (sottoscritto da __________ __________)
riguarda la trattativa e che deve necessariamente essere antecedente al doc.
LLL (firmato dall'appellante). Al riguardo l'attore sostiene che il fatto che __________
__________ avesse sottoscritto l'offerta di cui al doc. OOO non comporta che __________
fosse già cliente della convenuta, dato che prima che lui la contattasse essa
acquistava direttamente da __________. Come testé illustrato, il primo giudice
ha accertato che il doc. LLL riguarda la medesima trattativa del doc. OOO. Il
Pretore, quindi, trattando tale acquisizione come cliente esistente ma seguito
dal lavoratore ha concesso una provvigione finanche favorevole a quest'ultimo.
Invero, per vendite effettuate dal medesimo in concomitanza con altri,
eventuali riconoscimenti sarebbero stati di competenza discrezionale della
convenuta (doc. B: allegato A, punto B). Anche al riguardo l'appello è quindi
respinto.
5.4 __________
- __________
L'appellante
rinvia, al riguardo, a quanto esposto per __________ – __________. Per le
medesime motivazioni esposte sopra l'appello dev'essere respinto anche su
questo punto.
5.5 __________
– __________
L'appellante
ritiene che tale cliente era nuovo. Il Pretore ha spiegato che anche per l'__________
valgono le argomentazioni espresse per l'__________. Se non che, il lavoratore
non si confronta con le medesime, sicché al riguardo l'appello è irricevibile.
5.6 __________
L'attore
afferma che tale cliente era nuovo. A suffragio della propria tesi invoca la
testimonianza di __________ __________, amministratore di __________, che avrebbe
dichiarato di aver conosciuto l'amministratore unico della convenuta solo
alcuni anni dopo la realizzazione dell'impianto in questione, di aver invece
incontrato più volte l'attore durante la fase della trattativa e che fu proprio
lui a convincere la cliente all'acquisto della bilancia __________ (appello,
pag. 16 seg.). Il Pretore ha accertato che la società in questione era stata
segnalata alla convenuta da __________, sicché non può essere considerata come
cliente proveniente dall'attore. La circostanza, quindi, che la cliente si
convinse ad acquistare l'impianto dopo le trattative con l'attore, nulla muta
al fatto che il cliente era sì nuovo, ma non proveniente dal lavoratore, e che
quindi devono essere applicate le aliquote previste al riguardo al punto D
dell'annesso A del doc. B. Su questo punto l'appello è quindi respinto. L'appellante
sostiene, altresì, che si trattava di un nuovo progetto. Il primo giudice ha
negato ciò ritenuto che delle particolarità dell'impianto venduto non è stata
fornita alcuna prova, ossia non è stato chiarito se per questo cliente si siano
dovuti prevedere accorgimenti particolari sulle macchine vendute. Con tale
argomentazione l'attore non si confronta, sicché al riguardo l'appello è nuovamente
irricevibile.
5.7 __________
L'appellante
critica il Pretore per non avergli riconosciuto alcuna provvigione in merito alla
cliente __________ __________. Il primo giudice ha
spiegato che non è stata fornita alcuna prova dei costi sopportati al riguardo dalla
convenuta e dei prezzi di vendita. In particolare, dalla documentazione
prodotta, ovvero doc. VVVV, ZZZZ, AAAAA e BBBBB, non risulta che vi sia stata
una vendita al cliente riconducibile all'operato dell'attore per l'importo di
Lit. 96'813'000. L'attore rinvia anzitutto al doc. CCCCC.
Se non che, all'udienza preliminare 18 settembre 2003 esso è stato sequestrato
dal Pretore perché eccepito di falso e l'attore non ha prodotto l'originale del
medesimo così come richiesto dal primo giudice. L'attore con scritto 1° ottobre
2003 ha precisato di non poter produrre l'originale poiché non "emana da
lui", ma non ha affermato di voler persistere a volersi servire di quello
da lui prodotto (vedi mappetta "doc. sequestrati"). Non si può quindi
fondare il giudizio su tale documento. Quanto al doc. L, cui l'attore fa
riferimento, esso è unicamente il cambio Lit./CHF secondo la banca __________
di __________ alla data 1° gennaio 2001. L'appellante rinvia, poi, a dei
passaggi della testimonianza di __________ __________, amministratore delegato
di __________ __________. Dagli stessi, tuttavia, non emerge alcunché su costi
e sui prezzi di vendita. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.
6. L'attore
contesta anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativi
all'azione principale (appello, pag. 20 in alto). Il Pretore ha posto la tassa
di giustizia e le spese interamente a carico dell’attore, con l'obbligo di
versare alla controparte fr. 10'900.- per ripetibili.
L'appellante chiede una diversa ripartizione degli oneri processuali in ragione
della soccombenza qualora il suo appello in merito all'azione principale sia
integralmente accolto. Dato l'esito del presente giudizio non vi è motivo di
chinarsi su tale domanda. Egli postula, inoltre, il versamento di fr. 7'600.-
quali ripetibili parziali. In ragione della soccombenza da lui postulata e
della percentuale dell’11.5% da lui applicata al valore di causa di fr.
109'847.90, se ne desume che secondo l'appellante le ripetibili in caso di
soccombenza integrale dovrebbero essere di fr. 12'666.65 rispettivamente di fr.
12'632.50. Ritenuto che il Pretore lo ha condannato al pagamento di fr.
10'900.- e che tale importo è quindi favorevole all'attore rispetto a quello da
lui calcolato, non vi è motivo di riformare il dispositivo di prima sede sugli
oneri processuali.
7. L'appellante
critica, altresì, il riconoscimento alla convenuta di determinate sue pretese
riconvenzionali.
7.1 Egli
contesta anzitutto il risarcimento del danno corrispondente all'aumento del
premio assicurativo (fr. 359.-) e all'importo della franchigia (fr. 1'000.-) relativo all'incidente occorso all'attore a __________ alla
guida dell'autovettura aziendale (appello, pag. 20). L'appellante sostiene che
il Pretore ha accolto tale pretesa per fr. 1'283.90. A torto. In realtà, il
primo giudice ha riconosciuto l'integralità della pretesa avversaria,
compensando poi tale importo con il credito residuo di fr. 75.10 dell'attore
(sentenza impugnata, pag. 39). Invero, il Pretore ha ritenuto giustificate le
pretese dell'attore per fr. 14'475. Da tale importo ha poi dedotto fr. 14'000.-
di anticipo provvigioni posto in compensazione dalla convenuta, da cui un
residuo di fr. 75.10 in favore dell'attore (sentenza impugnata, consid. 7). Ciò
precisato, occorre vagliare la censura dell'appellante, secondo il quale il
primo giudice avrebbe a torto ravvisato in lui una colpa nel fatto che egli
avrebbe dichiarato che il veicolo con il quale ha avuto l'incidente con l'auto
aziendale sostava, mentre invece era in movimento. Egli ritiene che la
circostanza che l'altro veicolo fosse in contromano rende la sua colpa
"talmente lieve da essere giuridicamente irrilevante". Il Pretore ha
spiegato che tale allegazione non riguarda la responsabilità sulla quale la
datrice di lavoro fonda la propria pretesa. Essa non ha preteso, invero, che
l'ex dipendente fosse responsabile dell'incidente in quanto tale, bensì che le
abbia arrecato un danno per aver sottoscritto un verbale di constatazione nel
quale, senza motivo, veniva descritta una diversa dinamica dell'incidente, con
la conseguenza per lei di dover rispondere personalmente dei danni alla propria
autovettura facendo intervenire la propria assicurazione. Il primo giudice ha
altresì ribadito che l'attore non aveva contestato che se non avesse ammesso
con la sottoscrizione della constatazione amichevole che il veicolo in
contromano era in sosta, l'assicurazione della datrice di lavoro non avrebbe
dovuto intervenire. In tal senso, quindi, la responsabilità dell'attore era
esclusiva. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad
affermare quanto già sostenuto dinanzi al primo giudice, sicché al riguardo
l'appello è irricevibile.
7.2 L'appellante
contesta, altresì, il riconoscimento di fr. 7'860.- quale danno per la perdita
del cliente __________ __________ __________ (appello, pag. 40 segg.). Egli
ritiene che il Pretore si sia fondato sulle testimonianze di __________ __________
e __________ __________, testi a suo dire "molto vicini" alla
convenuta, ignorando la testimonianza di __________ __________ (recte: __________
__________, amministratore di __________) che avrebbe dichiarato che l'attore mai avrebbe espresso giudizi
negativi sulle aziende produttrici di macchine confezionatrici e che,
oltretutto, la sua azienda __________ acquistò una macchina __________ __________.
Già si è detto che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire
dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia,
la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una
grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto
degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il teste __________ __________
deteneva (al momento della sua audizione il 7 settembre 2004) il 10% delle
azioni di __________ __________ __________, __________ (__________), fondata
dalla convenuta, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione. Egli
si occupava altresì della vendita dei prodotti della convenuta (verbale 7
settembre 2004, pag. 2 in alto). Il teste __________ __________ è dipendente di
__________ __________ __________, __________, così come
"Geschäftführer", i cui prodotti sono venduti in parte dalla convenuta
(verbale 24 novembre 2004). Il primo teste ha affermato che "il signor __________
[di __________] si è lamentato con me per il fatto che il signor AP 1 come
rappresentante della AO 1 aveva sconsigliato alla __________ la confezionatrice
della __________ consigliata da __________ la quale ci aveva segnalato il
cliente __________" (verbale 7 settembre 2004, pag. 4 in alto). Il teste __________
__________ ha da parte sua dichiarato: "conosco il signor __________ della
__________ e ricordo che un giorno mi ha chiamato urlando al telefono e che
sosteneva che __________ e AO 1 (per lui erano la medesima cosa) aveva
sconsigliato a __________ l'acquisto di macchine confezionatrici della __________,
ditta con la quale la __________ collaborava nel senso che vendeva tramite AO 1
delle pesatrici che poi la __________ integrava nei suoi impianti. Siamo andati
per una riunione urgente in __________ durante la quale il signor __________ ci
ha mostrato una documentazione e ci ha detto che il signor AP 1 aveva sconsigliato
la __________ di acquistare macchine __________" (verbale 24 novembre
2004, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ (responsabile commerciale
di __________ __________ __________), ha confermato integralmente il contenuto
del doc. 20 (verbale in via rogatoriale 13 gennaio 2006: risposta, n. 2.1) e di
aver "parlato con i signori __________ e __________ i quali mi hanno
invitato a formulare le mie rimostranze per iscritto (loc. cit.: risposta n.
4.2). Con la missiva in questione egli ha ricordato a __________ __________ di
"una vicenda oltremodo squallida", nel senso che fu comunicato alla
convenuta il nome del cliente e sorprendentemente l'attore si prodigò
scandalosamente con i titolari di __________ per sconsigliare e denigrare la
macchina di __________ rappresentata da __________ __________ __________, per
proporre invece la macchina di __________. Agli atti vi è la testimonianza del
"socio amministratore" di __________, __________ __________, cui il
Pretore non ha fatto riferimento. Tale teste ha affermato: "il sig. AP 1 non
ha mai espresso giudizi negativi sulle aziende che costruivano confezionatrici,
in quanto dichiarava di vendere solo bilance". Alla domanda n. 7 se avesse
mai sentito parlare di un'azienda costruttrice di confezionatrici __________,
egli ha altresì dichiarato di aver "sentito parlare anche dell'azienda
confezionatrice __________" (verbale in via rogatoriale 8 maggio 2005,
pag. 3 in fondo), ma non ha affermato che tale conoscenza provenisse
dall'attore. Di fronte a tale testimonianza e al fatto che nulla è dato di
sapere sulle fonti del teste __________ __________ e su quelle di __________,
cui il teste __________ __________ fa riferimento, non può essere ritenuta
dimostrata la tesi dell'attrice riconvenzionale. Su questo punto l'appello è
quindi accolto.
8. L'appellante
chiede, infine, anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali
relativi alla domanda riconvenzionale. In particolare egli chiede la reiezione
integrale della medesima in ragione della soccombenza integrale da lui
postulata e la fissazione delle ripetibili in fr. 6'000.-
calcolate su fr. 40'000.- al tasso percentuale medio del 15% giusta l'art. 11
del regolamento per la fissazione delle ripetibili (appello, pag. 23). Calcolando
la soccombenza dell'attrice riconvenzionale stabilita dal primo giudice in
10/13, se ne deduce che egli si è dipartito da un valore di fr. 4'160.-. Egli
ha affermato di aver applicato i valori massimi previsti dalla TOA. Non
soccorre soffermarsi sulla questione di sapere se alla fattispecie si applichi
il Regolamento o la normativa precedentemente in vigore, dato che in entrambi i
casi seguendo il ragionamento pretorile la percentuale sarebbe la medesima di
quella invocata dall'appellante, ossia il 15%. Sennonché, applicando tale
percentuale al valore della domanda riconvenzionale di fr. 40'000.- si ottiene
un importo pari a fr. 6'000.-. Calcolando che l'attrice riconvenzionale a
seguito del presente giudizio ottiene fr. 1'283.90 (fr. 9'143.90 ./. fr.
7'860.-: consid. 7) e che quindi l’attore soccombe per il 3%, egli ha diritto a
ripetibili parziali di prima sede per fr. 5'820.-. Su questo punto l'appello è
quindi accolto.
9. La
convenuta sostiene che il Pretore avrebbe dovuto accogliere anche la richiesta
riconvenzionale volta alla restituzione delle provvigioni che il lavoratore
avrebbe percepito da terzi durante il periodo in cui era alle sue dipendenze
(osservazioni, pag. 25). In assenza di appello adesivo da parte sua, come d'altra
parte osservato dalla medesima appellata (loc. cit., pag. 26), la censura non
può essere vagliata.
10. Per i
motivi che precedono l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per
fr. 7'860.-. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato
dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non
è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese
della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se
il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore
litigioso della domanda principale è di fr. 65'657.65. Quello della domanda
riconvenzionale è di fr. 9'143.90. Unicamente il primo valore supera quello
minimo di fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a
LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello 24 giugno 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 3 giugno 2008 della Pretura della
giurisdizione di Locarno campagna, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
Considerandi
II. Sulla
domanda riconvenzionale
1.
In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1, __________, è tenuto
a versare a AO 1 fr. 1'283.90
oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 1'200.-, da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimane
a carico di quest'ultima in ragione di 97/100 e, per la rimanenza, è posta a
carico del convenuto riconvenzionale, al quale la controparte rifonderà fr.
5'820.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 3050.-
spese fr.
50.
-
fr.
3100.
-
sono
posti a carico dell'appellante in ragione di 9/10 e, per il resto, a carico di AO
1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2'500.- per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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