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Decisione

12.2008.138

Mandato, responsabilità del consulente fiscale per errata impostazione dichiarazione IVA di guaritore, esistenza e calcolo del danno, obbligo di ridurre il danno

18 agosto 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AP 1 dal 1986/87 al 2004 ha fornito prestazioni di consulente fiscale e contabile a AO

1, naturopata. Con petizione 12

aprile 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 43'312.70

oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2004, nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Tale importo

corrisponde, secondo l’attore, al danno da lui patito per una violazione

dell’obbligo di diligenza della consulente fiscale nell’esecuzione del

contratto di mandato, ed è composto del recupero d’imposte IVA richiesto

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) e delle

spese legali necessarie per la procedura fiscale. La convenuta si è opposta

alla petizione, negando ogni violazione contrattuale.

B.

Con sentenza 6 giugno

2008 il Pretore ha accolto pressoché integralmente la petizione, ammettendo la responsabilità della convenuta ai

sensi dell’art. 398 CO e ritenendo adempiute l’esistenza di una violazione

contrattuale, il danno subito dall’attore, il nesso di causalità adeguato tra

la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa della convenuta. Il

Pretore ha in particolare osservato che, nello svolgimento del mandato in

questione, la strategia proposta dalla convenuta per quanto attiene al conteggio

dell’IVA dell’attore per i periodi fiscali dal 1999 al 2003 si è rilevata

sbagliata, in quanto, non detenendo l’attore l’autorizzazione cantonale

all’esercizio indipendente di fisioterapista o massaggiatore medico-terapeutico

o naturopata o simile e non essendo quindi autorizzato a svolgere attività di

detto genere a titolo indipendente, le sue attività dovevano essere soggette

all’IVA, come stabilito dall’AFC con decisioni 22 giugno 2004. Secondo il

Pretore, se la convenuta si fosse diligentemente documentata sul regime legale

previsto in Ticino per la categoria dei naturopati, avrebbe quanto meno potuto

verificare che nessuna autorizzazione era legalmente prevista fino al 2004 per

detta categoria e che quindi l’intero fatturato realizzato da tali soggetti

professionali avrebbe dovuto essere assoggettato all’IVA. La convenuta

risulterebbe pertanto aver mancato della diligenza richiesta dall’art. 398 CO,

commettendo, di conseguenza, una violazione dei doveri contrattuali, non

potendo validamente discolparsi per il fatto di avere ritenuto che l’attore

fosse in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione

e nemmeno per il fatto che l’attore avrebbe regolarmente firmato i rendiconti

IVA. Riconoscendo quale danno gli importi versati dall’attore all’AFC a titolo

di arretrati IVA per gli anni 1999/2003, come pure le spese legali da questi

sopportate per la difesa dei propri interessi di fronte all’AFC, il Pretore ha

pertanto condannato la convenuta al pagamento di fr. 40'066.- oltre interessi

al 5% dal 22 giugno 2004 e di fr. 2'246.70 oltre interessi del 5% dal 12 aprile

2006, e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UEF di Mendrisio.

C.

Con l’appello che qui ci

occupa, la convenuta chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione

sia respinta, con protesta di spese e ripetibili.

D.

Delle osservazioni con

cui la parte appellata postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,

nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Come

correttamente rilevato dal Pretore - e del resto nemmeno contestato dalle parti

- la presente fattispecie è retta dalle norme relative al contratto di mandato

(art. 394 segg. CO). Le contestazioni delle parti sulla portata di tale mandato

sono sprovviste di portata pratica in questa sede, anche in considerazione del

fatto che l’appellante non ne contesta in maniera puntuale la natura e il

contenuto attribuitogli dal Pretore. Per stessa ammissione dell’appellante essa

ha agito dal 1986/87 al 2004 in

qualità di consulente contabile e fiscale dell’attore, redigendone i bilanci e

le dichiarazioni fiscali e rappresentandolo di fronte alle autorità fiscali

nell’ottica di ottimizzarne il carico fiscale.

2.

Il

mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione

degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e qualora cagioni -

intenzionalmente o per negligenza - un danno è tenuto a risponderne (art. 321e

cpv. 1 CO), a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv.

1.

CO). La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato,

avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle

cognizioni tecniche che il lavoro richiede. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale Federale (cfr. sentenza del 28 giugno 2006

nella causa 4C.40/2006, consid.

2.

), chi propone i propri servizi quale consulente

fiscale è tenuto a garantire la conoscenza e il rispetto delle normative

fiscali vigenti nonché della relativa dottrina e giurisprudenza. Il consulente

fiscale deve salvaguardare diligentemente e fedelmente gli interessi del suo

mandante, tenendo ben presente che lo scopo del mandato è quello di ridurre il

più possibile l'onere fiscale a carico del cliente. Nel quadro dello

svolgimento dell'incarico affidatogli deve pertanto accertare accuratamente le

basi fattuali della tassazione, chiedere al mandante i ragguagli e i documenti

che reputa necessari per il corretto espletamento del mandato e studiare la

dottrina e giurisprudenza rilevanti. Se del caso, è pure tenuto a far capo a

terzi (specialisti o autorità) in grado di fornirgli le informazioni di cui non

dispone personalmente (sulla diligenza richiesta ai consulenti fiscali cfr.

anche Walter Fellmann in: Berner Kommentar, n. 421-425 ad art. 398 CO; DTF 128 III 22

consid. 2c; sentenza del 7 febbraio 2002 nella causa 4C.316/2001, consid. 2b/aa, pubblicata in:

AJP 2003 pag. 713).

3.

Con

la prima censura d’appello (appello, punto 4), la convenuta rimprovera al

Pretore di aver apprezzato in modo errato i fatti e le prove, giungendo così

all’errata conclusione secondo cui l’appellante non risulterebbe avere

sufficientemente approfondito la problematica documentandosi sull’esatta

qualifica del proprio cliente e sul regime dell’autorizzazione cantonale. Secondo

la convenuta, dall’istruttoria di causa è emerso chiaramente che essa non è

stata negligente. Se non che, l’appello su questo punto contiene solo critiche

generiche all’apprezzamento del Pretore e non si confronta con le

argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. Ne risulta che il rimedio è al

riguardo inammissibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPC.

4.

Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti

alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o

all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da

consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte

dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente. L’atto di appello deve dunque necessariamente confrontarsi in forma

critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio che

ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni

già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in

tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora

stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione

dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse

in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi

trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace

necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di

narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle

proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non

invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello

l'erroneità del giudizio impugnato.

Con la seconda censura d’appello (appello, punto 5), l’appellante

sostiene che il Pretore non ha approfondito in modo completo la fattispecie,

tralasciando di esaminare e di prendere in considerazione diversi elementi

sollevati dalla convenuta. Ciò avrebbe portato il giudice di prima sede a

trarre una conclusione sbagliata, violando così il diritto. Quale sia la

conclusione che l’appellante considera sbagliata, tuttavia, l’atto di appello

non consente di chiarire d’acchito. D’altra parte, l'appello

della convenuta è costituito in buona parte dalla letterale trascrizione delle

conclusioni presentate il 31 gennaio 2008 ed è perciò, per i motivi testé

esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da

quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio

pretorile. Esaminando nel dettaglio la censura in rassegna si constata in

effetti che il punto 5 a pag.

6, nei due paragrafi finali, dell'appello è identico al punto 2, pag. 5, nei

due paragrafi centrali, delle conclusioni. Il punto 5 a pag. 7, al quinto paragrafo,

dell’appello è identico al punto 2, pag. 5, ultimo paragrafo, delle

conclusioni. Considerato che i punti 1, 2 e 3 dell'appello si limitano a

riassumere i fatti dal punto di vista dell’appellante, e che i punti 4 e 5

risultano irricevibili per i suesposti motivi, solo i punti 6 e 7 dell’appello,

che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni, possono

essere esaminati nel merito.

5.

A

ogni modo, si può rilevare a titolo abbondanziale che la conclusione del

Pretore di ritenere non adeguata la strategia adottata dalla consulente fiscale

trova riscontro nelle decisioni su reclamo emanate il 26 gennaio 2007 dall’AFC

(doc. HH e II), conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale

sull’assoggettamento all’IVA delle prestazioni fornite dai naturopata o

guaritori naturali (sentenza del 5 settembre 2001, pubblicata in ASA 71 pag.

657.

ss.). Tali decisioni, emanate dall’autorità amministrativa competente,

vincolano il giudice civile (DTF 129 III 187). Non giova quindi all’appellante

ribadire di aver fornito una consulenza fiscale impeccabile per quasi un

ventennio, né riprendere, estrapolate dal loro contesto, dichiarazioni fornite

dal testimone __________, esperto fiscale presso l’AFC. Anche il rimprovero

rivolto al Pretore di aver usato un’errata terminologia con riferimento

all’attività svolta dall’attore non ha portata pratica. Le censure sollevate

dall’appellante, che riprende in questa sede gli argomenti contenuti nei

reclami presentati dall’attore contro la decisione di ricupero dell’IVA, in

particolare l’asserita disparità di trattamento tra Cantoni, non possono essere

condivise, già per il fatto che la prassi dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni oggetto della vertenza è stata confermata dal Tribunale federale (ASA

71.

pag. 657 ss.).

6.

Al punto

6.

dell’atto di appello, la convenuta rimprovera al Pretore di aver a torto

considerato come adempiuta la condizione dell’esistenza di un danno, che

cumulativamente a quelle della violazione contrattuale, del nesso di causalità

adeguato e della colpa costituisce un requisito imprescindibile per il

riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 398 cpv. 2 CO e dell’art.

97.

cpv. 1 CO. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto all’attore il

risarcimento di un danno complessivo di fr. 43'312.70.

Ora, le contestazioni dell’appellante al riguardo non sono univoche.

Dapprima essa asserisce che nella presente fattispecie non vi è alcun danno,

dopodiché contesta la conclusione del Pretore secondo cui l’attore avrebbe

subito un danno di fr. 40'066.-, in seguito limita tale tesi a fr. 35'707.- e

infine ribadisce nuovamente che la condizione dell’esistenza di un danno non è

adempiuta.

Il danno viene definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che

può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in

un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale

del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse

intervenuto l’evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però

riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un rapporto

di causalità adeguata con l’evento dannoso (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches

Obligationenrecht AT, 9a ed., Zurigo 2008, n. 2624 ss.; Schwenzer,

Schweizerisches Obligationenrecht AT, 3a ed. Berna 2003, n. 14.03 ss. e 19.01 ss.). D’altro

canto, al danneggiato incombe l’onere di limitare il più possibile il danno

(“Schadensminderungspflicht”); se questi non fa fronte a tale onere, la posta

di danno maggiorata non potrà essergli risarcita (Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, op. cit.,

n. 2916; Schwenzer, op. cit., n. 16.14; DTF

117.

II 158 e 117 II 547).

7.

L’appellante

contesta l’esistenza del danno accertato dal Pretore in quanto la diminuzione

del patrimonio dell’attore non avrebbe avuto luogo contro la sua volontà, come

richiesto dalla dottrina dominante, bensì per sua libera scelta. Essa fonda

tale tesi sul fatto che l’IVA non costituisce un costo per il contribuente, vale

a dire per l’attore, in quanto sarebbero i suoi clienti a doverla sopportare.

Laddove il contribuente non l’abbia esposta nella fatturazione, essa può essere

recuperata in seguito, nella misura in cui il cliente si dichiari disposto a

pagarla. Non avendo l’attore provveduto a fatturare l’IVA da lui pagata ai

propri clienti, egli avrebbe quindi assunto volontariamente la diminuzione del

proprio patrimonio. Ora, considerato che fr. 4'359.- di arretrati IVA e fr.

2'246.70 di spese legali sostenute dall’attore non avrebbero potuto comunque

essere recuperati presso la sua clientela, l’affermazione secondo cui nella

presente fattispecie non vi sarebbe danno alcuno decade, in quanto tali importi

rappresentano senz’altro una diminuzione involontaria del patrimonio

dell’attore. Per quel che concerne i rimanenti fr. 35'707.-, l’attore ha

versato tale importo all’AFC in sede di recupero d’imposta, poiché l’IVA non

era stata addebitata alla clientela a causa dell’errata strategia scelta dalla

convenuta. Tale imputazione da parte dell’AFC, rispettivamente il susseguente

versamento dell’attore, ha determinato una diminuzione del patrimonio di costui

che si qualifica come involontaria in quanto avvenuta contro o senza la sua

volontà. Anche se l’attore avesse tentato di recuperare tale importo presso i

propri clienti, suddetta diminuzione del patrimonio si qualificherebbe comunque

avvenuta contro la sua volontà, in quanto egli non si è autoimposto l’obbligo

di pagare gli arretrati IVA all’AFC, bensì ha dovuto ottemperare alle richieste

dell’autorità fiscale, alle quali ha tentato di opporsi interponendo reclamo.

Per questo motivo la censura dell’appellante secondo cui la diminuzione del

patrimonio dell’attore non si qualificherebbe come danno non può essere

accolta.

8.

Altra

questione è sapere se l’attore sia venuto meno all’onere di contenere il più

possibile il danno (“Schadenminderungspflicht”), che tuttavia attiene alla

quantificazione del danno (“Schadensberechnung”) o alla misura del risarcimento

del danno (“Schadenersatzbemessung”), ma non, come sostenuto dall’appellante,

al concetto di involontarietà contemplato nella definizione giuridica di danno.

In altre parole, gli argomenti che l’appellante porta a sostegno della propria

censura non sono in grado di sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui

l’attore ha subito un danno in senso giuridico. Tali argomenti possono

nondimeno essere esaminati per verificare se l’attore sia venuto meno al

proprio obbligo di contenere il più possibile il danno, ciò che l’appellante in

realtà rimprovera all’attore unicamente in relazione al mancato ricorso al Tribunale

federale contro le decisioni dell’AFC, come si dirà in seguito.

9.

L’appellante

contesta l’affermazione del Pretore secondo cui, oltre all’entità e

all’onerosità dell’impegno che avrebbe comportato ricalcolare l’IVA su buona

parte delle fatture emesse in 5 anni e far pervenire il nuovo conteggio ai

pazienti, non ci sarebbe stata alcuna garanzia di pagamento né da parte dei

pazienti né da parte delle casse malati, non potendosi pertanto ragionevolmente

pretendere che l’attore procedesse al recupero, in tal senso, dell’IVA non

fatturata in precedenza. L’appellante da un lato asserisce che tale operazione

non era in alcun modo laboriosa e che se ne sarebbe occupata lei stessa

gratuitamente se l’attore vi avesse acconsentito, dall’altro che sarebbe

normale prassi addebitare l’imposta al consumatore anche in caso di recupero ai

fini IVA, come a suo dire avrebbe confermato il teste __________, e che per

tale recupero l’attore avrebbe avuto a disposizione tutto il tempo necessario

prima che intervenisse la prescrizione. Ora, anche laddove si ammettesse la

dichiarazione dell’appellante secondo cui essa si era offerta di provvedere

gratuitamente all’incasso, ciò che benché non contestato dalla parte appellata

non è suffragato da documento alcuno, si tratta di sapere se alla luce

dell’insieme delle circostanze si poteva ragionevolmente esigere dall’attore di

procedere al tentativo di recuperare l’IVA presso la propria clientela. Infatti,

l’aspetto maggiormente rilevante è quello secondo cui l’IVA non precedentemente

fatturata alla clientela avrebbe potuto essere recuperata unicamente col

consenso di quest’ultima. Il cliente al quale non viene fatturata l’IVA può

presumere che essa non sia dovuta sulle prestazioni di cui ha beneficiato, o

anche che la stessa sia compresa nell’importo fatturatogli. Perciò in nessun

caso è tenuto a saldare a posteriori l’IVA che non gli è stata richiesta a

tempo debito. In forza di tale considerazione appare quindi evidente che

l’attore non era tenuto a intraprendere tale tentativo, né personalmente, né

tramite l’eventuale supporto gratuito dell’appellante, che – per inciso –, data

la violazione contrattuale, l’attore non era ragionevolmente tenuto ad

accettare dandole nuovamente accesso alla propria contabilità dopo che il

rapporto di fiducia alla base del mandato si era irrimediabilmente incrinato.

Né può essere condivisa la critica dell’appellante

secondo cui l’attore, per ossequiare al proprio onere di contenere il più

possibile il danno, avrebbe dovuto interporre ricorso contro le decisioni

dell’AFC del 26 gennaio 2007. La prassi seguita dall’AFC, infatti, è stata

confermata dal Tribunale federale già nel 2001 (doc. 2, ASA 71 pag. 657), ciò

che per altro un consulente fiscale avrebbe dovuto sapere, sicché un eventuale

ricorso dell’attore non avrebbe avuto possibilità di successo e gli avrebbe

causato solo maggiori costi legali.

10.

Infine,

l’appellante contesta la quantificazione del danno eseguita dal Pretore,

affermando che l’attore, avendo potuto esporre una perdita straordinaria di fr.

35'707.- a seguito del recupero d’imposta effettuato dall’AFC (richiamando la

documentazione fiscale, ma senza indicare di che anno), avrebbe risparmiato

circa fr. 10'000.- grazie a una tassazione più favorevole e a un risparmio sui

contributi da versare all’AVS, per cui il Pretore avrebbe omesso di considerare

i vantaggi di cui avrebbe usufruito l’attore in seguito al danno

(“Vorteilsanrechnung”). Se non che, in sede di appello, sulla base dell’art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni. L’appellante fonda la propria tesi su nuovi fatti e nuove prove, in

quanto la questione a sapere se l’attore abbia usufruito di un risparmio

fiscale non è stata in alcun modo discussa davanti al Pretore. La censura

risulta dunque inammissibile e non vi è pertanto motivo di rivedere la

quantificazione del danno eseguita dal primo giudice.

11.

Visto

quanto precede l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali,

commisurati al valore di fr. 42'312.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e

restano quindi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello del 30 giugno 2007 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700 .-

b) spese fr. 50 .-

Totale fr. 750.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause

a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una

legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un

pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di

evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è

possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i

ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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