12.2008.138
Mandato, responsabilità del consulente fiscale per errata impostazione dichiarazione IVA di guaritore, esistenza e calcolo del danno, obbligo di ridurre il danno
18 agosto 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2008.138
Data decisione, Autorità:
18.08.2009, IICCA
Titolo:
Mandato, responsabilità del consulente fiscale per errata impostazione dichiarazione IVA di guaritore, esistenza e calcolo del danno, obbligo di ridurre il danno
IVA
RESPONSABILITÀ
art. 97 CO
art. 321e CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2008.138
Lugano
18 agosto
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Steiner
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.37
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 12
aprile 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attore ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 43'312.70 oltre interessi al 5%
dal 22 giugno 2004, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 6 giugno 2008
ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 40'066.- oltre interessi
al 5% dal 22 giugno 2004 e di fr. 2'246.70 oltre interessi del 5% dal 12 aprile
2006, nonché rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio;
appellante la convenuta, che con
atto di appello 30 giugno 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
osservazioni 2 settembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
di causa
ritenuto
Fatti
A.
AP 1 dal 1986/87 al 2004 ha fornito prestazioni di consulente fiscale e contabile a AO
1, naturopata. Con petizione 12
aprile 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 43'312.70
oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2004, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Tale importo
corrisponde, secondo l’attore, al danno da lui patito per una violazione
dell’obbligo di diligenza della consulente fiscale nell’esecuzione del
contratto di mandato, ed è composto del recupero d’imposte IVA richiesto
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) e delle
spese legali necessarie per la procedura fiscale. La convenuta si è opposta
alla petizione, negando ogni violazione contrattuale.
B.
Con sentenza 6 giugno
2008 il Pretore ha accolto pressoché integralmente la petizione, ammettendo la responsabilità della convenuta ai
sensi dell’art. 398 CO e ritenendo adempiute l’esistenza di una violazione
contrattuale, il danno subito dall’attore, il nesso di causalità adeguato tra
la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa della convenuta. Il
Pretore ha in particolare osservato che, nello svolgimento del mandato in
questione, la strategia proposta dalla convenuta per quanto attiene al conteggio
dell’IVA dell’attore per i periodi fiscali dal 1999 al 2003 si è rilevata
sbagliata, in quanto, non detenendo l’attore l’autorizzazione cantonale
all’esercizio indipendente di fisioterapista o massaggiatore medico-terapeutico
o naturopata o simile e non essendo quindi autorizzato a svolgere attività di
detto genere a titolo indipendente, le sue attività dovevano essere soggette
all’IVA, come stabilito dall’AFC con decisioni 22 giugno 2004. Secondo il
Pretore, se la convenuta si fosse diligentemente documentata sul regime legale
previsto in Ticino per la categoria dei naturopati, avrebbe quanto meno potuto
verificare che nessuna autorizzazione era legalmente prevista fino al 2004 per
detta categoria e che quindi l’intero fatturato realizzato da tali soggetti
professionali avrebbe dovuto essere assoggettato all’IVA. La convenuta
risulterebbe pertanto aver mancato della diligenza richiesta dall’art. 398 CO,
commettendo, di conseguenza, una violazione dei doveri contrattuali, non
potendo validamente discolparsi per il fatto di avere ritenuto che l’attore
fosse in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione
e nemmeno per il fatto che l’attore avrebbe regolarmente firmato i rendiconti
IVA. Riconoscendo quale danno gli importi versati dall’attore all’AFC a titolo
di arretrati IVA per gli anni 1999/2003, come pure le spese legali da questi
sopportate per la difesa dei propri interessi di fronte all’AFC, il Pretore ha
pertanto condannato la convenuta al pagamento di fr. 40'066.- oltre interessi
al 5% dal 22 giugno 2004 e di fr. 2'246.70 oltre interessi del 5% dal 12 aprile
2006, e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio.
C.
Con l’appello che qui ci
occupa, la convenuta chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione
sia respinta, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Delle osservazioni con
cui la parte appellata postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Come
correttamente rilevato dal Pretore - e del resto nemmeno contestato dalle parti
- la presente fattispecie è retta dalle norme relative al contratto di mandato
(art. 394 segg. CO). Le contestazioni delle parti sulla portata di tale mandato
sono sprovviste di portata pratica in questa sede, anche in considerazione del
fatto che l’appellante non ne contesta in maniera puntuale la natura e il
contenuto attribuitogli dal Pretore. Per stessa ammissione dell’appellante essa
ha agito dal 1986/87 al 2004 in
qualità di consulente contabile e fiscale dell’attore, redigendone i bilanci e
le dichiarazioni fiscali e rappresentandolo di fronte alle autorità fiscali
nell’ottica di ottimizzarne il carico fiscale.
2.
Il
mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione
degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e qualora cagioni -
intenzionalmente o per negligenza - un danno è tenuto a risponderne (art. 321e
cpv. 1 CO), a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv.
1.
CO). La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato,
avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle
cognizioni tecniche che il lavoro richiede. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale Federale (cfr. sentenza del 28 giugno 2006
nella causa 4C.40/2006, consid.
2.
), chi propone i propri servizi quale consulente
fiscale è tenuto a garantire la conoscenza e il rispetto delle normative
fiscali vigenti nonché della relativa dottrina e giurisprudenza. Il consulente
fiscale deve salvaguardare diligentemente e fedelmente gli interessi del suo
mandante, tenendo ben presente che lo scopo del mandato è quello di ridurre il
più possibile l'onere fiscale a carico del cliente. Nel quadro dello
svolgimento dell'incarico affidatogli deve pertanto accertare accuratamente le
basi fattuali della tassazione, chiedere al mandante i ragguagli e i documenti
che reputa necessari per il corretto espletamento del mandato e studiare la
dottrina e giurisprudenza rilevanti. Se del caso, è pure tenuto a far capo a
terzi (specialisti o autorità) in grado di fornirgli le informazioni di cui non
dispone personalmente (sulla diligenza richiesta ai consulenti fiscali cfr.
anche Walter Fellmann in: Berner Kommentar, n. 421-425 ad art. 398 CO; DTF 128 III 22
consid. 2c; sentenza del 7 febbraio 2002 nella causa 4C.316/2001, consid. 2b/aa, pubblicata in:
AJP 2003 pag. 713).
3.
Con
la prima censura d’appello (appello, punto 4), la convenuta rimprovera al
Pretore di aver apprezzato in modo errato i fatti e le prove, giungendo così
all’errata conclusione secondo cui l’appellante non risulterebbe avere
sufficientemente approfondito la problematica documentandosi sull’esatta
qualifica del proprio cliente e sul regime dell’autorizzazione cantonale. Secondo
la convenuta, dall’istruttoria di causa è emerso chiaramente che essa non è
stata negligente. Se non che, l’appello su questo punto contiene solo critiche
generiche all’apprezzamento del Pretore e non si confronta con le
argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. Ne risulta che il rimedio è al
riguardo inammissibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPC.
4.
Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. L’atto di appello deve dunque necessariamente confrontarsi in forma
critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio che
ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni
già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in
tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora
stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione
dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse
in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi
trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di
narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non
invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello
l'erroneità del giudizio impugnato.
Con la seconda censura d’appello (appello, punto 5), l’appellante
sostiene che il Pretore non ha approfondito in modo completo la fattispecie,
tralasciando di esaminare e di prendere in considerazione diversi elementi
sollevati dalla convenuta. Ciò avrebbe portato il giudice di prima sede a
trarre una conclusione sbagliata, violando così il diritto. Quale sia la
conclusione che l’appellante considera sbagliata, tuttavia, l’atto di appello
non consente di chiarire d’acchito. D’altra parte, l'appello
della convenuta è costituito in buona parte dalla letterale trascrizione delle
conclusioni presentate il 31 gennaio 2008 ed è perciò, per i motivi testé
esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio
pretorile. Esaminando nel dettaglio la censura in rassegna si constata in
effetti che il punto 5 a pag.
6, nei due paragrafi finali, dell'appello è identico al punto 2, pag. 5, nei
due paragrafi centrali, delle conclusioni. Il punto 5 a pag. 7, al quinto paragrafo,
dell’appello è identico al punto 2, pag. 5, ultimo paragrafo, delle
conclusioni. Considerato che i punti 1, 2 e 3 dell'appello si limitano a
riassumere i fatti dal punto di vista dell’appellante, e che i punti 4 e 5
risultano irricevibili per i suesposti motivi, solo i punti 6 e 7 dell’appello,
che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni, possono
essere esaminati nel merito.
5.
A
ogni modo, si può rilevare a titolo abbondanziale che la conclusione del
Pretore di ritenere non adeguata la strategia adottata dalla consulente fiscale
trova riscontro nelle decisioni su reclamo emanate il 26 gennaio 2007 dall’AFC
(doc. HH e II), conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale
sull’assoggettamento all’IVA delle prestazioni fornite dai naturopata o
guaritori naturali (sentenza del 5 settembre 2001, pubblicata in ASA 71 pag.
657.
ss.). Tali decisioni, emanate dall’autorità amministrativa competente,
vincolano il giudice civile (DTF 129 III 187). Non giova quindi all’appellante
ribadire di aver fornito una consulenza fiscale impeccabile per quasi un
ventennio, né riprendere, estrapolate dal loro contesto, dichiarazioni fornite
dal testimone __________, esperto fiscale presso l’AFC. Anche il rimprovero
rivolto al Pretore di aver usato un’errata terminologia con riferimento
all’attività svolta dall’attore non ha portata pratica. Le censure sollevate
dall’appellante, che riprende in questa sede gli argomenti contenuti nei
reclami presentati dall’attore contro la decisione di ricupero dell’IVA, in
particolare l’asserita disparità di trattamento tra Cantoni, non possono essere
condivise, già per il fatto che la prassi dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni oggetto della vertenza è stata confermata dal Tribunale federale (ASA
71.
pag. 657 ss.).
6.
Al punto
6.
dell’atto di appello, la convenuta rimprovera al Pretore di aver a torto
considerato come adempiuta la condizione dell’esistenza di un danno, che
cumulativamente a quelle della violazione contrattuale, del nesso di causalità
adeguato e della colpa costituisce un requisito imprescindibile per il
riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 398 cpv. 2 CO e dell’art.
97.
cpv. 1 CO. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto all’attore il
risarcimento di un danno complessivo di fr. 43'312.70.
Ora, le contestazioni dell’appellante al riguardo non sono univoche.
Dapprima essa asserisce che nella presente fattispecie non vi è alcun danno,
dopodiché contesta la conclusione del Pretore secondo cui l’attore avrebbe
subito un danno di fr. 40'066.-, in seguito limita tale tesi a fr. 35'707.- e
infine ribadisce nuovamente che la condizione dell’esistenza di un danno non è
adempiuta.
Il danno viene definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che
può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in
un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale
del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse
intervenuto l’evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però
riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un rapporto
di causalità adeguata con l’evento dannoso (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht AT, 9a ed., Zurigo 2008, n. 2624 ss.; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, 3a ed. Berna 2003, n. 14.03 ss. e 19.01 ss.). D’altro
canto, al danneggiato incombe l’onere di limitare il più possibile il danno
(“Schadensminderungspflicht”); se questi non fa fronte a tale onere, la posta
di danno maggiorata non potrà essergli risarcita (Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, op. cit.,
n. 2916; Schwenzer, op. cit., n. 16.14; DTF
117.
II 158 e 117 II 547).
7.
L’appellante
contesta l’esistenza del danno accertato dal Pretore in quanto la diminuzione
del patrimonio dell’attore non avrebbe avuto luogo contro la sua volontà, come
richiesto dalla dottrina dominante, bensì per sua libera scelta. Essa fonda
tale tesi sul fatto che l’IVA non costituisce un costo per il contribuente, vale
a dire per l’attore, in quanto sarebbero i suoi clienti a doverla sopportare.
Laddove il contribuente non l’abbia esposta nella fatturazione, essa può essere
recuperata in seguito, nella misura in cui il cliente si dichiari disposto a
pagarla. Non avendo l’attore provveduto a fatturare l’IVA da lui pagata ai
propri clienti, egli avrebbe quindi assunto volontariamente la diminuzione del
proprio patrimonio. Ora, considerato che fr. 4'359.- di arretrati IVA e fr.
2'246.70 di spese legali sostenute dall’attore non avrebbero potuto comunque
essere recuperati presso la sua clientela, l’affermazione secondo cui nella
presente fattispecie non vi sarebbe danno alcuno decade, in quanto tali importi
rappresentano senz’altro una diminuzione involontaria del patrimonio
dell’attore. Per quel che concerne i rimanenti fr. 35'707.-, l’attore ha
versato tale importo all’AFC in sede di recupero d’imposta, poiché l’IVA non
era stata addebitata alla clientela a causa dell’errata strategia scelta dalla
convenuta. Tale imputazione da parte dell’AFC, rispettivamente il susseguente
versamento dell’attore, ha determinato una diminuzione del patrimonio di costui
che si qualifica come involontaria in quanto avvenuta contro o senza la sua
volontà. Anche se l’attore avesse tentato di recuperare tale importo presso i
propri clienti, suddetta diminuzione del patrimonio si qualificherebbe comunque
avvenuta contro la sua volontà, in quanto egli non si è autoimposto l’obbligo
di pagare gli arretrati IVA all’AFC, bensì ha dovuto ottemperare alle richieste
dell’autorità fiscale, alle quali ha tentato di opporsi interponendo reclamo.
Per questo motivo la censura dell’appellante secondo cui la diminuzione del
patrimonio dell’attore non si qualificherebbe come danno non può essere
accolta.
8.
Altra
questione è sapere se l’attore sia venuto meno all’onere di contenere il più
possibile il danno (“Schadenminderungspflicht”), che tuttavia attiene alla
quantificazione del danno (“Schadensberechnung”) o alla misura del risarcimento
del danno (“Schadenersatzbemessung”), ma non, come sostenuto dall’appellante,
al concetto di involontarietà contemplato nella definizione giuridica di danno.
In altre parole, gli argomenti che l’appellante porta a sostegno della propria
censura non sono in grado di sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui
l’attore ha subito un danno in senso giuridico. Tali argomenti possono
nondimeno essere esaminati per verificare se l’attore sia venuto meno al
proprio obbligo di contenere il più possibile il danno, ciò che l’appellante in
realtà rimprovera all’attore unicamente in relazione al mancato ricorso al Tribunale
federale contro le decisioni dell’AFC, come si dirà in seguito.
9.
L’appellante
contesta l’affermazione del Pretore secondo cui, oltre all’entità e
all’onerosità dell’impegno che avrebbe comportato ricalcolare l’IVA su buona
parte delle fatture emesse in 5 anni e far pervenire il nuovo conteggio ai
pazienti, non ci sarebbe stata alcuna garanzia di pagamento né da parte dei
pazienti né da parte delle casse malati, non potendosi pertanto ragionevolmente
pretendere che l’attore procedesse al recupero, in tal senso, dell’IVA non
fatturata in precedenza. L’appellante da un lato asserisce che tale operazione
non era in alcun modo laboriosa e che se ne sarebbe occupata lei stessa
gratuitamente se l’attore vi avesse acconsentito, dall’altro che sarebbe
normale prassi addebitare l’imposta al consumatore anche in caso di recupero ai
fini IVA, come a suo dire avrebbe confermato il teste __________, e che per
tale recupero l’attore avrebbe avuto a disposizione tutto il tempo necessario
prima che intervenisse la prescrizione. Ora, anche laddove si ammettesse la
dichiarazione dell’appellante secondo cui essa si era offerta di provvedere
gratuitamente all’incasso, ciò che benché non contestato dalla parte appellata
non è suffragato da documento alcuno, si tratta di sapere se alla luce
dell’insieme delle circostanze si poteva ragionevolmente esigere dall’attore di
procedere al tentativo di recuperare l’IVA presso la propria clientela. Infatti,
l’aspetto maggiormente rilevante è quello secondo cui l’IVA non precedentemente
fatturata alla clientela avrebbe potuto essere recuperata unicamente col
consenso di quest’ultima. Il cliente al quale non viene fatturata l’IVA può
presumere che essa non sia dovuta sulle prestazioni di cui ha beneficiato, o
anche che la stessa sia compresa nell’importo fatturatogli. Perciò in nessun
caso è tenuto a saldare a posteriori l’IVA che non gli è stata richiesta a
tempo debito. In forza di tale considerazione appare quindi evidente che
l’attore non era tenuto a intraprendere tale tentativo, né personalmente, né
tramite l’eventuale supporto gratuito dell’appellante, che – per inciso –, data
la violazione contrattuale, l’attore non era ragionevolmente tenuto ad
accettare dandole nuovamente accesso alla propria contabilità dopo che il
rapporto di fiducia alla base del mandato si era irrimediabilmente incrinato.
Né può essere condivisa la critica dell’appellante
secondo cui l’attore, per ossequiare al proprio onere di contenere il più
possibile il danno, avrebbe dovuto interporre ricorso contro le decisioni
dell’AFC del 26 gennaio 2007. La prassi seguita dall’AFC, infatti, è stata
confermata dal Tribunale federale già nel 2001 (doc. 2, ASA 71 pag. 657), ciò
che per altro un consulente fiscale avrebbe dovuto sapere, sicché un eventuale
ricorso dell’attore non avrebbe avuto possibilità di successo e gli avrebbe
causato solo maggiori costi legali.
10.
Infine,
l’appellante contesta la quantificazione del danno eseguita dal Pretore,
affermando che l’attore, avendo potuto esporre una perdita straordinaria di fr.
35'707.- a seguito del recupero d’imposta effettuato dall’AFC (richiamando la
documentazione fiscale, ma senza indicare di che anno), avrebbe risparmiato
circa fr. 10'000.- grazie a una tassazione più favorevole e a un risparmio sui
contributi da versare all’AVS, per cui il Pretore avrebbe omesso di considerare
i vantaggi di cui avrebbe usufruito l’attore in seguito al danno
(“Vorteilsanrechnung”). Se non che, in sede di appello, sulla base dell’art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni. L’appellante fonda la propria tesi su nuovi fatti e nuove prove, in
quanto la questione a sapere se l’attore abbia usufruito di un risparmio
fiscale non è stata in alcun modo discussa davanti al Pretore. La censura
risulta dunque inammissibile e non vi è pertanto motivo di rivedere la
quantificazione del danno eseguita dal primo giudice.
11.
Visto
quanto precede l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali,
commisurati al valore di fr. 42'312.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e
restano quindi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello del 30 giugno 2007 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700 .-
b) spese fr. 50 .-
Totale fr. 750.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause
a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una
legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un
pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di
evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è
possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i
ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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