12.2008.144
Contratto di trasporto - impedimenti alla consegna
2 febbraio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2008.144
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di trasporto - impedimenti alla consegna
IMPEDIMENTO ALLA CONSEGNA
art. 444 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2008.144
Lugano
2 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura cautelare
- inc. n. DI.2008.57 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord -
promossa con istanza 29 aprile 2008 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
con cui
l’istante ha chiesto che fosse autorizzata la vendita ai pubblici incanti per
il tramite dell’UEF del Distretto di Mendrisio dei 18 cartoni contenenti in
totale 500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione
attualmente in deposito presso i suoi magazzini e che l’eventuale ricavato
della vendita, dedotte le spese di deposito di fr. 31'259.50, le tasse e spese
di giustizia della presente procedura e le spese per la vendita ai pubblici
incanti, fosse depositato giudizialmente presso l’UEF;
domanda
cui la convenuta ha dichiarato di aderire, e che il Pretore con decreto 20
giugno 2008 ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 7 luglio 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
giugno 1995 la società __________ C__________ __________ __________(in seguito:
C__________ Ltd) ha incaricato AP 1 (in seguito: AP 1) di organizzare il
trasporto aereo da __________ ad __________ di 18 cartoni contenenti complessivamente
500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione, da trasportarsi
poi e quindi da depositarsi, a nome della ditta di trasporti, presso il punto
franco di __________, in attesa di ulteriori disposizioni per la consegna. La
fattura per il trasporto della merce, indirizzata alla cliente presso la
fiduciaria AO 1, è stata regolarmente pagata, mentre quelle per il suo deposito
presso il punto franco, inviate sempre con tali modalità, lo sono state solo fino
al 10 dicembre 2000 (cfr. doc. H, L). Al fine di evitare ulteriori spese, nel
novembre 2006 AP 1 ha prelevato la merce dal punto franco e l’ha depositata
presso i propri magazzini, sempre in attesa di ricevere istruzioni e
continuando a sollecitare il pagamento delle fatture nel frattempo scadute.
Attualmente le sue pretese per le spese di deposito ammontano a fr. 31'259.50
(doc. L, N).
2. Con
l’istanza in rassegna, AP 1, dopo aver osservato che la mittente della merce C__________
Ltd sembrava più non esistere, ha convenuto in giudizio AO 1, che in
un’attestazione doganale (doc. A) risultava essere stata indicata quale
destinataria della merce, chiedendo di autorizzare la vendita ai pubblici
incanti per il tramite dell’UEF del Distretto di Mendrisio dei 18 cartoni
contenenti i 500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione
tuttora in deposito presso i suoi magazzini e di depositare giudizialmente
presso l’UEF l’eventuale ricavato della vendita, dedotte le spese di deposito
di fr. 31'259.50 - sulle quali faceva valere un diritto di ritenzione -, le
tasse e spese di giustizia della presente procedura e le spese per la vendita ai
pubblici incanti. La convenuta, in occasione dell’udienza di discussione, ha
confermato di essere la destinataria della merce ed ha dichiarato di aderire
integralmente all’istanza auspicando essa pure la vendita della merce.
3. Il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza. Il giudice di
prime cure ha in sostanza ritenuto che la vendita della merce non poteva essere
autorizzata ai sensi dell’art. 444 cpv. 2 CO, in quanto l’istante, pur essendo confrontata
con un caso di impedimento alla consegna della merce trasportata, non aveva
reso verosimile di aver informato il mittente in merito a quell’impedimento e
di avergli invano chiesto ulteriori istruzioni.
4. L’istante
ha senz’altro ragione a censurare in questa sede l’argomentazione con cui il
Pretore aveva concluso per la reiezione dell’istanza. Dagli atti di causa ed in
particolare dalla dichiarazione scritta di A__________ __________ contenuta nel
doc. Q, ignorata dal giudice di prime cure, risulta in effetti più che
verosimile che essa avesse adempiuto all’obbligo di avviso al mittente previsto
dalla norma. Come si vedrà più oltre, ciò non basta tuttavia ancora per riformare
il querelato giudizio nel senso, da lei auspicato, dell’accoglimento dell’istanza.
5. L’art.
444 cpv. 2 CO, norma di cui l’istante si è prevalsa nella concreta fattispecie,
prescrive che se il mittente o il destinatario della merce trasportata,
confrontati con un caso di impedimento alla consegna ai sensi del cpv. 1 della
norma - ed in particolare con il mancato pagamento dei crediti di cui fosse
gravata la merce, tra i quali vanno menzionate le spese di magazzinaggio (Gautschi,
Berner Kommentar, n. 5 ad art. 451 CO) rispettivamente quelle assunte in base
alle istruzioni ricevute dal mittente (Marchand, Commentaire
Romand, n. 11 ad art. 451 CO), per l’appunto pretese dall’istante -, non
dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il
vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll’intervento
dell’autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un
commissionario: se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il
committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata
anche senza sentire la parte contraria (art. 435 cpv. 2 CO), ritenuto che la
vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al
committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deterioramento (art.
435 cpv. 3 CO, cfr. pure art. 445 cpv. 2 CO; Gautschi, op. cit., n.
10a ad art. 444 CO; Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 444 CO; Von Ziegler/Montanaro,
OR-Handkommentar, n. 5 ad art. 444 CO). Il diritto ad ottenere l’autorizzazione
alla vendita della merce trasportata giusta l’art. 444 cpv. 2 CO è un istituto
previsto dal diritto federale e il suo esercizio non può pertanto essere
ostacolato o vanificato da disposizioni cantonali di procedura. Le disposizioni
d’attuazione previste dal diritto federale (art. 435 cpv. 2 e 3 e 445 CO) costituiscono
nondimeno lo standard minimo che dev’essere ossequiato dal legislatore cantonale
(Gautschi, op. cit., n. 2b ad art. 435 CO), per il resto libero di determinare
le autorità competenti e soprattutto la procedura applicabile (Gautschi,
op. cit., n. 10b ad art. 444 CO; Staehelin, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 9 ad art. 445 CO; Marchand, op.
cit., n. 14 ad art. 445 CO).
6. Nel
Cantone Ticino il Pretore è l’autorità competente prevista dall’art. 444 cpv. 2
CO, ritenuto che il suo intervento dovrà chiedersi con la procedura dei giudizi
provvisionali (art. 9 LAC). L’accenno ai provvedimenti provvisionali ex art.
376 segg. CPC contenuto in questa disposizione si riferisce evidentemente solo alla
procedura applicabile, ma non presuppone l’esistenza delle condizioni per
l’adozione di un provvedimento cautelare, quali l’urgenza e il ragionevole
timore di danno considerevole (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 458). Di qui la correttezza, almeno da questo punto di
vista, della procedura avviata dall’istante e, per quanto ci interessa, la
tempestività dell’appello, da lei inoltrato nel termine di 10 giorni dell’art.
308 cpv. 1 CPC.
7. Ciò
detto, va osservato che la scelta del legislatore ticinese di far capo, in
presenza di un caso d’applicazione dell’art. 444 cpv. 2 CO, alla procedura dei
giudizi provvisionali implica però anche che nel processo intervengano due
parti contrapposte, un’attrice e una convenuta. Pacifica la legittimazione
attiva del vetturale qui istante, si tratta ora di stabilire a chi competa in
concreto la legittimazione passiva, che la dottrina sembra riconoscere al
mittente e, sempre che esista, al destinatario (Gautschi, op. cit., n.
10b ad art. 444 CO).
7.1 L’istante
ha dichiarato di aver azionato la convenuta nella sua qualità di destinataria
della merce trasportata. In realtà, però, quella sua qualifica non è stata resa
sufficientemente verosimile. In effetti, nonostante la convenuta abbia
espressamente confermato in causa di essere la destinataria della merce, dagli
atti di causa risulta che essa era più che altro solo la fiduciaria presso la
quale venivano indirizzate le fatture a nome della mittente (doc. H, L). La
circostanza che essa fosse stata indicata quale “destinatario (ev.
importatore)” in un documento doganale (doc. A) non modifica questo stato di
fatto, non essendo noto chi abbia allestito quella dichiarazione,
rispettivamente non essendo scontato che con l’indicazione “destinatario (ev.
importatore)” ai sensi delle leggi doganali si dovesse necessariamente intendere
anche il destinatario della merce in base al contratto di trasporto. L’istante
ha del resto sempre dichiarato di essere stata in attesa di disposizioni per la
consegna da parte della società __________ (istanza p. 2, cfr. doc. F e Q), lasciando
con ciò intendere di ritenere essa pure che quest’ultima, oltre ad essere la
mittente della merce, ne fosse pure la destinataria. Dagli atti non risulta per
altro che l’istante abbia mai chiesto alla convenuta di provvedere al ritiro
della merce nella sua qualità di destinataria. Ed oltretutto, se la convenuta
fosse stata proprio la destinataria di quei beni - il cui valore era assai
ingente - non si comprende per quale motivo essa, invece di limitarsi ad
aderire alla domanda di vendita, non abbia fino ad oggi provveduto a ritirarli e
con ciò venderli essa stessa o comunque non abbia dato istruzioni per un’eventuale
consegna o rispedizione ad altri. L’unica parte che è stata convenuta non disponendo
in definitiva della necessaria legittimazione passiva non potendo essere
considerata quale destinataria della merce, ne discende, già per questo motivo,
la reiezione dell’istanza.
7.2 In
assenza di un destinatario della merce, la causa doveva e dovrà pertanto essere
promossa esclusivamente nei confronti della mittente __________, a cui l’atto
giudiziario dovrà essere intimato in base alla convenzione internazionale del
15 novembre 1965 (RS 0.274.131). Il fatto che, a detta dell’istante, la sua
ragione sociale non risulti nel registro “Business Division” del Secretary of
State’s Office dello __________ del __________ (doc. P), non permette ancora di
concludere per la sua attuale inesistenza, non potendosi di per sé ancora
escludere che la stessa - sempre che sia effettivamente esistita - possa eventualmente
sussistere altrove (in internet è ad esempio stata riscontrata l’esistenza di
una C__________ __________ Ltd con indirizzo sull’__________ __________ __________)
o con una diversa denominazione. A tale scopo occorrerà dunque effettuare una
specifica ricerca, presso le autorità dello Stato del __________, se del caso
dopo aver chiesto informazioni presso gli indirizzi __________ e __________
della società riportati nel doc. D e dopo aver contattato l’imprenditore __________
G__________ __________ che in quel documento risultava aver firmato per conto
della stessa, ritenuto che qualora il recapito attuale della società e dei suoi
organi non dovesse essere stabilito, non essendo in tal caso applicabile la convenzione
internazionale (cfr. art. 1 cpv. 2 della stessa), occorrerà far capo ad altre
modalità di citazione (cfr. Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder
Handelssachen, p. 248 n. 60, ove a titolo esemplificativo si menzionano tra le
altre la citazione in via edittale o la pubblicazione su quotidiani locali).
Solo nel caso in cui dovesse effettivamente risultare l’originaria inesistenza
o l’avvenuto scioglimento e radiazione della società senza possibilità di una
sua successiva reiscrizione, all’istante potrà eccezionalmente essere consentito
di far valere il suo diritto all’autorizzazione alla vendita della merce
trasportata senza l’indicazione di una controparte. In tal caso sarà senz’altro
possibile procedere in via edittale ai sensi dell’art. 123 CPC.
7.3 Da un
punto di vista squisitamente processuale, la ricerca che precede non sarebbe invero
necessaria qualora nel luogo, dove la merce si trova, non vi fosse né il
committente, né un rappresentante di lui (art. 435 cpv. 2 CO), circostanza,
almeno quest’ultima, che sinora non è però stata addotta e quindi nemmeno resa
sufficientemente verosimile dall’istante. Ritenuto però che la vendita vera e
propria, foss’anche così ordinata, dovrebbe in ogni caso essere preceduta da
una ufficiale notificazione al committente (art. 435 cpv. 3 CO), il problema a
cui si è accennato in precedenza dell’esistenza rispettivamente del recapito
della mittente dovrebbe comunque essere affrontato e risolto prima
dell’effettuazione della vendita stessa. Si aggiunga che anche la richiesta
della parte istante di far depositare l’eventuale ricavo della vendita presso
l’UEF presuppone l’accertamento dell’esistenza rispettivamente del recapito
della mittente, titolare di questa eventuale somma. In tali circostanze, ben si
giustifica imporre all’istante di anticipare già sin d’ora l’effettuazione di
tale ricerca, secondo le modalità e le conseguenze di cui già si è detto in
precedenza (consid. 7.2).
8. Ne
discende la reiezione del gravame e la conferma, sia pure per altri motivi, del
decreto impugnato.
Gli oneri
processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore
litigioso di fr. 500'000.-, corrispondente al valore della merce oggetto della
vendita (cfr. doc. A, F, H), seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha provveduto a
presentare osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 7 luglio 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’050.- (tassa di giustizia
di fr. 2’000.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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