12.2008.145
Revisione di una sentenza della Camera, irricevibilità della domanda per tardività
28 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2008.145
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, IICCA
Titolo:
Revisione di una sentenza della Camera, irricevibilità della domanda per tardività
REVISIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 342 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.145
Lugano
28 luglio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.199
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22
settembre 2006 da
IS 1
contro
CO 1
rappr. da RA 1
giudicando sulla domanda di revisione presentata il 21 luglio 2008 dall’istante
in relazione alla sentenza emessa il 16 aprile 2008 (inc. 12.2008.10) da questa
Camera;
Ritenuto
in fatto: che
il 22 settembre 2006 IS 1 ha convenuto CO 1, sua precedente datrice di lavoro,
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 10'326.40 come risarcimento del danno
contrattuale;
che la
convenuta si è opposta alla domanda;
che il
Pretore ha respinto l’istanza con sentenza 13 dicembre 2007, confermata da
questa Camera – su appello dell’istante – il 16 aprile 2008, con giudizio
intimato alle parti il 18 aprile successivo (inc.12.2008.10);
che il 21
luglio 2008 IS 1 ha chiesto a questa Camera il “riesame” della sentenza,
affermando che si trattava a suo giudizio di un “grave errore giudiziario”;
che la
domanda non è stata intimata alla controparte;
e considerando
in diritto: che
la richiedente motiva la domanda di riesame sostanzialmente con la propria
convinzione che sia stato commesso un grave errore giudiziario ai suoi danni;
che il
Codice di procedura civile ticinese non conosce l’istituto del riesame di una
sentenza, e prevede quello della revisione;
che una
domanda di revisione di una sentenza emanata da una Camera del Tribunale di appello (art. 340 segg. CPC)
dev'essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione (art. 342 CPC) alla
Camera che ha giudicato;
che nella
fattispecie la sentenza 16 aprile 2008 di questa Camera è stata consegnata alla
richiedente il 18 aprile successivo, come risulta dalla ricevuta postale agli
atti;
che,
presentata il 21 luglio 2008, la domanda in esame risulta chiaramente tardiva;
che ci si
può dunque dispensare dall’esaminare le critiche mosse dalla richiedente, non
senza rilevare che l’esito della procedura giudiziaria di prima e seconda sede
deriva dal fatto che l’istante non ha potuto provare il contenuto del contratto
orale o del colloquio di assunzione conforme alle proprie tesi;
che la
richiesta di annunciare all’assicurazione responsabilità civile del Cantone i
danni causati all’istante dal “grave errore giudiziario” che ella ravvisa nella
sentenza 16 aprile 2008, è priva di oggetto;
che,
infatti, l’appellante medesima ha rinunciato a presentare ricorso contro la
citata sentenza, accettandone in tal modo le conseguenze;
che la
domanda del 21 luglio 2008, manifestamente irricevibile, può pertanto essere
decisa con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che trattandosi
della domanda di revisione di una sentenza emanata secondo la procedura
speciale per salari e mercedi non si prelevano tasse né spese a carico della
richiedente, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla
controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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