12.2008.146
Competenza
24 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2008.146
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, IICCA
Titolo:
Competenza
ACCERTAMENTO
COMPETENZA
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
INESISTENZA DEL DEBITO
85a LEF
art. 3 LFORO
Incarto n.
12.2008.146
Lugano
24 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.3
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 15
gennaio 2008 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da,
con cui
l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 34'300.- più
interessi di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e di annullare di
conseguenza l’esecuzione;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito proposta dal
convenuto con domanda processuale 28 marzo 2008, che il Pretore con decreto 1°
luglio 2008 ha respinto;
appellante
il convenuto con atto di appello 9 luglio 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in accoglimento
dell’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 1° settembre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che, nel querelato giudizio, il Pretore aveva disposto che, nel caso in cui il
decreto fosse stato impugnato, all’appello sarebbe stato già sin d’allora
concesso l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
PE n. __________ dell’UEF di __________ del 21 novembre 2007 (doc. G) AP 1,
domiciliato a __________ (Canton __________), ha escusso per fr. 34’300.- più
interessi AO 1, domiciliato a __________, indicando quale titolo del credito “Vereinbarung
/ Kaufvertrag vom 04.07.2007 (fr. 33'500.-, zuzüglich fr. 800.- Schadenersatz
wegen Nichterfüllung)”;
che con petizione
15 gennaio 2008, promossa ai sensi dell’art. 71 CPC, l’escusso ha chiesto al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città di accertare l’inesistenza del
debito posto in esecuzione e di annullare il PE, al quale nel frattempo aveva
interposto opposizione;
che con
domanda processuale 28 marzo 2008 il convenuto ha eccepito l’incompetenza
territoriale del Pretore adito, rilevando che la lite, giusta l’art. 3 LForo,
doveva essere promossa al giudice del suo domicilio __________;
che,
esperita l’udienza di rito, il Pretore, con il decreto 1° luglio 2008 qui
impugnato, ha respinto l’eccezione: egli, basandosi sulla dottrina cantonale,
ha in sostanza ritenuto che per le azioni di accertamento negativo, come quella
in esame, fondata sull’art. 71 CPC, era di regola competente il tribunale che
sarebbe stato chiamato a decidere l’azione condannatoria derivante dal rapporto
giuridico di cui si chiedeva venisse accertata l’inesistenza, per cui nel caso
concreto, stante il domicilio __________ dell’attore, che avrebbe assunto il
ruolo di convenuto nell’eventuale azione condannatoria, era proprio a Locarno
che andava promossa l’azione di accertamento negativo;
che con
l’appello 9 luglio 2008 che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto con
osservazioni 1° settembre 2008, il convenuto chiede di riformare il decreto
pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e
con ciò di respingere in ordine la petizione, il tutto ribadendo, anche sulla
base di una sentenza del Tribunale federale, che l’azione di accertamento
negativo andava promossa innanzi al giudice del domicilio del convenuto ai
sensi dell’art. 3 LForo;
che
l’azione presentata dall’attore è pacificamente quella generale di accertamento
(negativo) dell’inesistenza della pretesa posta in esecuzione, la cui ammissibilità
è da tempo stata riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 132 III 277 consid.
4.2, 128 III 334, 123 III 414 consid. 7b, 123 III 49 consid. 1a, 120 II 20
consid. 3a e b);
che se di
principio è vero che per le azioni di accertamento negativo è di regola competente
il tribunale che sarebbe chiamato a decidere l’azione condannatoria derivante
dal rapporto giuridico di cui si chiede venga accertata l’inesistenza (cfr. DTF
133 III 282 consid. 4, 126 III 346 consid. 4b; cfr. pure Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ª ed., n. 868; Schmid, Negative Feststellungsklagen, in: AJP 2002 p. 779), è però
altrettanto vero che il Tribunale federale, in due decisioni, sia pure non pubblicate
nella raccolta ufficiale e nemmeno particolarmente motivate, ha previsto una
diversa disciplina per l’azione di accertamento dell’inesistenza della pretesa
posta in esecuzione;
che, in
effetti, con la sentenza correttamente citata dal convenuto nel suo appello (TF
21 marzo 2006 4C.2/2006 consid. 3.3, pubblicata in RSPC 2006 p. 239), poi
ripresa dalla dottrina (Brönnimann, SchKG-Kurzkommentar, n. 31 ad art. 85a LEF), e con un’altra di
pari data (TF 4P.2/2006 consid. 3.3), l’Alta Corte ha inequivocabilmente osservato
che per quest’ultima azione valeva il foro del domicilio del convenuto (art. 3
LForo);
che, in
tali circostanze, il convenuto ha effettivamente ragione, stante il suo
domicilio __________, ad eccepire l’incompetenza territoriale del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città a giudicare la petizione promossa nei suoi
confronti dall’attore;
che
l’appello deve pertanto essere accolto, così come richiesto dal convenuto,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe sedi,
calcolate su un valore litigioso di fr. 34'300.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 9 luglio 2008 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 1° luglio 2008 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione 15 gennaio
2008 di AO 1 è respinta per incompetenza territoriale del giudice adito.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 40.- sono poste a carico dell’attore,
che rifonderà al convenuto fr. 400.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 350.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- __________
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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