Lexipedia

Decisione

12.2008.148

Appalto - ammontare della mercede - norma SIA 118 - onere della prova

2 febbraio 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto 10 dicembre 2002 (doc. M) AO 1 ha affidato a AP 1 i lavori d’impresa

generale relativi alla ristrutturazione della palazzina con annesso laboratorio

di sua proprietà sita al mappale n. __________ RFD di __________. Il contratto,

che richiamava le norme SIA 118, precisava tra l’altro che la retribuzione

delle prestazioni dell’appaltatore sarebbe avvenuta a misura sulla base dei

relativi prezzi e quantità indicati nelle offerte dei vari artigiani per un

importo d’offerta netto stimato in fr. 355'080.-, e ciò anche se le parti erano

coscienti che la ristrutturazione avrebbe comportato spese più elevate, tanto è

vero che nel marzo 2003 il committente accettò un preventivo di fr. 722'496.35 per

altro relativo alla sola prima fase (doc. O).

Nel

luglio 2003, rilevando che i lavori erano praticamente terminati, l’impresa,

che nel frattempo aveva percepito acconti per fr. 699'400.- e si era fatta

rilasciare una cartella ipotecaria al portatore di fr. 350'000.- gravante in

VI° rango la particella ristrutturata, ha quantificato in 1'011'317.75 l’ammontare

della mercede (doc. U), con un saldo a suo favore di fr. 311'917.75.

Nell’ottobre 2003 (doc. BB) essa ha parzialmente corretto i suoi calcoli,

osservando che al saldo a lei dovuto, a quel momento ridotto a fr. 265'301.30

(cfr. doc. 3a), andavano però aggiunti altri fr. 21'993.85 per la direzione lavori

da lei eseguita, importi che sono però stati contestati siccome eccessivi dalla

controparte.

B. Con

petizione 1° febbraio 2005 AO 1 ha chiesto che AP 1, ora Alasir SA, fosse

condannata al pagamento di fr. 245'031.15 (recte: fr. 244'683.15) oltre

interessi al 5% dal 1° luglio 2003, con conseguente rigetto in via definitiva

per tale somma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di

Mendrisio (doc. DDD), e alla restituzione della cartella ipotecaria. Egli,

basandosi sulle perizie allestite da G__________ __________ (doc. A.1-A.3) e da

T__________ __________ (doc. B e C) e richiamate le norme SIA 118 (doc. SS), ha

in sostanza addotto che l’opera realizzata, per la quale erano stati versati

acconti per fr. 699'400.-, non valeva quanto fatturato dalla convenuta, ma

aveva un valore di mercato di soli fr. 752'000.-; che tale somma contemplava

già alcune prestazioni, per fr. 66'511.-, in realtà non eseguite e con ciò da

dedurre da quel valore; che le opere realizzate presentavano difetti per fr.

143'885.-; che il ritardo nella conclusione dei lavori e con ciò nel

consolidamento ipotecario gli aveva causato un maggior costo di fr. 4'526.35;

che il predetto ritardo e la difettosità dell’opera aveva impedito la locazione

immediata ed al prezzo ottimale di alcuni appartamenti, con un danno di fr.

15'080.-; che l’esigenza di ripristinare la superficie circostante lo stabile

danneggiata dalla convenuta gli aveva causato un danno di fr. 28'926.75; che un

ulteriore danno di fr. 23'134.- gli era stato causato per lo spostamento delle

macchine della tipografia che si sarebbe reso necessario in occasione del

rifacimento della pavimentazione; che infine gli andavano risarciti i costi

delle perizie di complessivi fr. 15'220.05. Non essendovi con ciò alcun credito

a favore della convenuta, quest’ultima era a suo dire tenuta a restituirgli la

cartella ipotecaria datale in garanzia.

C. La

convenuta si è opposta alla petizione, contestando la valenza probatoria delle

perizie su cui l’attore aveva fondato le sue pretese. Essa ha in particolare

rilevato che la mercede dovutale per i lavori realizzati, lievitata per le

molte opere supplementari ordinate e per l’imposizione da parte della

committenza di artigiani più cari, andava in realtà quantificata in fr.

983'785.50, somma a cui andavano aggiunti altri fr. 21'993.85 per la direzione

lavori. Ha quindi negato che l’opera fosse incompleta o difettosa, gli

eventuali difetti essendo stati comunque notificati tardivamente. E infine ha contestato

siccome infondate le altre posizioni di danno vantate nei suoi confronti.

D. Nei

successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono confermate

nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle della rispettiva

controparte. Con le sue conclusioni l’attore ha tuttavia diminuito le sue

pretese a fr. 157'569.15 più interessi ed accessori, rilevando come

l’istruttoria, oltre ad aver perlopiù confermato le sue altre pretese, avesse

dimostrato che l’opera realizzata aveva un valore di fr. 820'000.- e che il

danno per la mancata locazione rispettivamente per lo spostamento delle

macchine andava ridotto a fr. 4'100.- e a fr. 15'000.-.

E. Il

Pretore, con la sentenza 11 giugno 2008 qui impugnata, ha parzialmente accolto

la petizione, condannando la convenuta a pagare all’attore fr. 148'942.80 più

interessi al 5% dal 12 agosto 2004 ed accessori e a restituirgli la cartella

ipotecaria; la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese sono state poste a

carico dell’attore per 2/5 e per 3/5 a carico della convenuta, pure tenuta a

rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure,

per quanto qui interessa, ha in sostanza ritenuto, basandosi in particolare

sulla perizia giudiziaria, che il valore dei lavori di ristrutturazione era di

fr. 820'000.-, che i costi per terminare l’opera - da dedursi da tale somma - erano

di fr. 66'511.-, che la stessa presentava difetti per fr. 143'885.- e che

all’attore dovevano essere risarciti fr. 28'926.75 per i costi di ripristino

della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta, fr.

15'000.- per lo spostamento dei macchinari della tipografia in vista del

rifacimento della pavimentazione difettosa e fr. 15'220.05 relativi alle spese

delle perizie di cui ai doc. A-C.

F. Con

l’appello 7 luglio 2008 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la

sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di caricare con ciò

alla controparte tutti gli oneri processuali e le ripetibili di fr. 7'000.-.

Essa, basandosi sul referto dell’arch. R__________ __________ da lei ora versato

agli atti, ritiene innanzitutto che il Pretore non avrebbe dovuto fondarsi sulla

perizia giudiziaria, a suo dire del tutto inattendibile dal profilo tecnico e

inconcludente o inutile sul piano giuridico. Ma soprattutto al giudice di prime

cure andava rimproverato di non aver applicato correttamente la legge ed in

particolare l’art. 374 CO e l’art. 8 CC in combinazione con gli art. 97 e 368

CO: da una parte egli avrebbe in effetti ritenuto determinante il valore

teorico dell’opera anziché il valore del lavoro e le spese effettivamente

prestate dall’appaltatore, debitamente provate; dall’altra avrebbe riconosciuto

l’esistenza di difetti e danni risarcibili nonostante l’attore non ne avesse

provato i requisiti.

G. Delle

osservazioni 3 settembre 2008 con cui l’attore postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Con

la prima censura d’appello la convenuta, basandosi sul referto dell’arch. R__________

__________ da lei versato agli atti per la prima volta solo in questa sede,

ritiene che la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile dal profilo tecnico e

inconcludente o inutile sul piano giuridico, per cui il giudice di prime cure

avrebbe dovuto fare astrazione dalla stessa.

1.1

Contrariamente

a quanto preteso dalla convenuta (appello p. 2), la consulenza di parte

allestita dall’arch. R__________ __________ da lei ora versata agli atti non

può essere presa in considerazione né come prova né tanto meno come nuova

allegazione di parte, in questa sede non essendo permessa la produzione di nuove

prove o di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è per altro vero che

un autore (Bettex, L’expertise judiciaire, p. 212 n. 976) avrebbe affermato che “anche

il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di produrre delle “perizie” di parte

ancora nella procedura di ricorso per riforma, anche se non considera tali

“perizie” mezzi di prova ma semplici allegazioni di parte” (appello p. 2).

L’affermazione dell’autore citato dalla convenuta non è in effetti stata

formulata con una portata generale, ma, come risulta per altro dall’esplicito

riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 86 II 196, solo in relazione alle

procedure ricorsuali in materia di brevetti d’invenzione (Bettex, op.

cit., ibidem), ciò che non è qui il caso. E comunque valga quanto segue.

1.2

Quanto

alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art. 253

CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che

egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto

dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve

pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a

favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto

della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche

e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di

aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione

particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle

conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli

deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a

dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di

mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni

tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è

sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia

giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di

quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e

verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della

parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la

loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi

fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 253).

In questa

sede - come detto - la convenuta ritiene che la perizia giudiziaria sarebbe

inattendibile dal profilo tecnico e inconcludente o inutile sul piano

giuridico. Ora, mentre quest’ultima circostanza, foss’anche effettivamente dimostrata,

non permetterebbe di per sé di far astrazione dalle conclusioni peritali,

diverso è il discorso per la sua presunta inattendibilità tecnica. In sede

conclusionale (p. 18-23), con riferimento a quest’ultima critica, la convenuta si

era limitata ad evidenziare come il perito non avesse considerato né gli accordi

tra le parti (fatturazione a regia, esecuzione della sola prima fase dei

lavori) né l’esistenza dei bollettini a regia firmati nel cantiere, sicché in

definitiva solo queste ragioni e non invece quelle più ampie e dettagliate esposte

in sede di appello (lacune nei documenti messi a disposizione, esistenza di

variabili d’ordine tecnico/economico non valutate, apprezzamenti sommari

d’ordine giuridico e/o personale, mancanza di motivazione di alcuni

accertamenti, contraddizioni, ecc.), che in tale misura sono nuove e con ciò

irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), possono essere qui riesaminate. Come

si vedrà, si tratta in realtà di obiezioni che non scalfiscono in alcun modo

l’attendibilità del referto peritale. La perizia giudiziaria (e il suo

complemento) aveva in effetti lo scopo di verificare se ed eventualmente in

quale misura le conclusioni dei referti di parte (doc. A-C) erano corrette e il

perito si è dunque limitato a rispondere alle domande che gli erano state poste

aventi in sostanza per oggetto il valore di mercato dell’opera realizzata, il

costo al mc della ristrutturazione, l’esistenza dei difetti dell’opera e il

costo per la loro eliminazione, le deduzioni per opere non eseguite, il danno

per perdita di locazione, ripristino della superficie circostante la palazzina

e spostamento delle macchine della tipografia, nonché il costo delle perizie di

parte. La risposta a questi quesiti non presupponeva e non imponeva pertanto la

conoscenza degli accordi tra le parti o l’esame degli eventuali bollettini a

regia firmati in cantiere, sicché ogni rimprovero mosso nei suoi confronti per

non averli presi in considerazione è privo di fondamento. Per altro, il perito

stesso aveva correttamente osservato che le domande postegli erano limitate

alla qualità delle perizie, l’attendibilità dei dati esposti e al valore di

mercato di inerenti complessi, evidenziando che vi erano però parecchi altri

aspetti che potevano essere sollevati e avrebbero potuto meritare un

approfondimento, per esempio proprio la presunta esistenza di un accordo di

fatturazione delle opere a regia e la questione della valenza dei bollettini a

regia versati agli atti. Sennonché egli ha poi dovuto aggiungere che, in

assenza di domande in tal senso, per altro nemmeno formulate in sede di

complemento peritale, egli non poteva ovviamente effettuare quell’approfondimento

di sua iniziativa (perizia p. 3 e 18).

2.

La

convenuta ritiene in seguito che la petizione dovrebbe già essere respinta per

il fatto che nessuna delle perizie agli atti aveva determinato la mercede a lei

dovuta e meglio il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (appello p. 6

e 18 seg.), rispettivamente perché essa, sulla base dei bollettini di cantiere

(doc. 8) confermati in sede testimoniale dai loro estensori, aveva comunque dimostrato

la correttezza dell’importo da lei fatturato (appello p. 4 e 17).

2.1

Essa

ha invero ragione ad affermare che dalle perizie agli atti il Pretore non avrebbe

potuto stabilire l’ammontare della mercede a lei dovuta per i lavori di

ristrutturazione. I consulenti di parte e il perito giudiziario si sono in

effetti limitati ad indicare rispettivamente a confermare quale fosse il valore

di mercato delle opere eseguite (doc. A.2 p. 4; perizia p. 8, complemento

peritale p. 6), quando però questo dato è del tutto irrilevante per la determinazione

della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 947; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 11 ad art. 374 CO; II CCA 23 agosto 1994 inc. n. 39/94),

che in base al contratto (doc. M) avrebbe al contrario dovuto essere quantificata

in base alle “misure” concordate (art. 38 segg. norma SIA 118 doc. SS) rispettivamente

in funzione delle prestazioni effettivamente fornite dall’appaltatore (art. 48

segg. norma SIA 118 doc. SS). In tali circostanze non si può pertanto

confermare l’assunto pretorile, che si fondava sull’erronea lettura di una

perizia giudiziaria in realtà irrilevante su questo punto, secondo cui la

mercede dovuta per i lavori effettuati dalla convenuta, senza tener conto dei

difetti, ammontasse a fr. 753'489.- (fr. 820'000.- valore teorico ./. fr. 66'511.-

opere già comprese in quel valore teorico ma in realtà non eseguite). Ma, contrariamente

a quanto ritenuto da quest’ultima, ciò non basta ancora per respingere la

petizione, l’onere della prova del fatto che la mercede a suo favore fosse

superiore ai fr. 753'489.- ammessi in sede conclusionale dall’attore e

ammontasse invece a fr. 988'817.85 (fr. 966’824.- [fr.

983'785.50 ./. fr. 3'000.- ./. fr. 4'161.75 ./. fr. 9’800.-, cfr. doc. 10 e 3a] + fr. 21'993.85) o addirittura a fr. 1’011'317.75 (appello p. 4 e

19) incombendo proprio alla convenuta stessa, che in tal modo pretendeva di

nulla più dovere alla controparte (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n.

1019.

e 1023 segg.; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO).

2.2

Alla

luce di quanto precede, è dunque necessario esaminare se la convenuta abbia

dimostrato la correttezza dell’importo da lei fatturato sulla base dei

bollettini di cantiere (doc. 8) a suo dire confermati in sede testimoniale dai suoi

dipendenti, che ne erano poi gli estensori. Non è così. Innanzitutto si osserva

che, a ben vedere, la questione dell’esistenza e della valenza probatoria dei

bollettini a regia nemmeno è stata allegata dalla convenuta negli allegati

preliminari, non bastando a questo proposito il semplice accenno al doc. 8 in

sede di risposta (p. 16). Ma in ogni caso, a prescindere da quanto precede, si

osserva quanto segue. È vero che agli atti sono stati prodotti i bollettini a

regia relativi al cantiere. Ed è pure vero che le persone che li hanno firmati,

che sono poi i dipendenti della convenuta - incaricata pure della direzione

lavori - e la cui sottoscrizione non sarebbe rilevante da un punto di vista

probatorio poiché la stessa emanava dalla medesima parte convenuta, hanno sostanzialmente

confermato in sede testimoniale la veridicità dei dati riportati nei bollettini

(teste P__________ __________ p. 38). Sennonché, ritenuto che l’attore aveva a

suo tempo contestato l’esagerata fatturazione della convenuta pretendendo che

quest’ultima, oltre ad aver violato i suoi obblighi di appaltatore, aveva pure

disatteso i suoi obblighi di direttore dei lavori (petizione p. 2, 22, 25 e 28,

replica p. 2 e 10), si può senz’altro ritenere - come del resto inteso dal

Pretore (sentenza p. 11 seg.) e non censurato nel gravame - che egli avesse con

ciò pure contestato la necessità, l’utilità e l’economicità degli interventi

fatturati, le modalità di gestione del cantiere (coordinazione degli artigiani,

tempistica dei lavori, ecc.) e in generale quindi la correttezza dei costi esposti

(cfr. petizione p. 25 e 28, replica p. 2 e 10). Stando così le cose, la

conferma in sede testimoniale da parte degli estensori dei bollettini della sola

veridicità dei dati ivi riportati non basta ancora per confermare la loro correttezza

rispettivamente la correttezza della successiva fatturazione per fr. 524'824.65

(cfr. doc. 4 e 10, a cui andavano poi aggiunti gli importi fatturati dagli

altri artigiani per fr. 441'999.35 [cfr. doc. 9]), che in definitiva, non comprovata da alcun testimone, avrebbe

dovuto essere dimostrata da una perizia giudiziaria, in realtà non richiesta su

questo punto. Oltretutto la prova peritale si sarebbe imposta già solo per

verificare se la successiva fatturazione fosse conforme ai dati risultanti dai

bollettini e alle tariffe professionali, circostanza questa che non è stata assolutamente

dimostrata in sede di istruttoria, nemmeno dal teste S__________ __________,

che si è in effetti limitato ad affermare di aver allestito i relativi riepiloghi

e conteggi (p. 19 segg.), ma non ne ha poi confermato la correttezza. Per

completezza di motivazione, si aggiunga che il perito giudiziario ha comunque evidenziato

che la cifra esposta a suo tempo dalla convenuta avrebbe potuto essere

raggiunta soltanto con una mole di lavori che, già a prima vista, risultava

sproporzionata (delucidazione peritale p. 9) e che quei valori non erano

realistici in una situazione di mercato normale (delucidazione peritale p. 10).

2.3

La

convenuta non essendo dunque stata in grado di provare la correttezza della

mercede di fr. 988'817.85 o di fr. 1’011'317.75 da lei pretesa, ci si deve

pertanto fondare sull’importo di fr. 753'489.- ammesso in sede conclusionale

(sia pure sulla base di una diversa ed erronea motivazione) dall’attore.

3.

La

convenuta ritiene scioccante il fatto di essere con ciò tenuta a rifondere alla

controparte anche il valore di opere che essa non avrebbe nemmeno fatturato

(fr. 66’511.-). La questione non si pone in realtà in questi termini. Come

detto, non avendo essa dimostrato l’ammontare della mercede a suo favore,

occorre giocoforza partire dalla somma che la controparte era disposta a versarle

a quel titolo, che per l’appunto è stata da lei indicata in fr. 753'489.-, rilevando

che dal valore teorico dell’opera di fr. 820'000.- andavano dedotte le opere

già comprese in quell’importo ma non eseguite. Poco importa poi se quelle

considerazioni dell’attore, basate sulle perizie di parte e confermate nel suo

principio dalla perizia giudiziaria, non erano corrette. Sta di fatto che, per

entrambe le parti, almeno quella somma era dovuta.

4.

Ammesso

con ciò da un punto di vista procedurale che l’importo che la convenuta avrebbe

potuto esporre per le prestazioni da lei svolte era quello di fr. 753’489.-

ammesso dall’attore, si tratta ora di esaminare se questi possa pretendere la

rifusione di fr. 143'885.- per la presunta difettosità dell’opera realizzata.

In questa sede (appello p. 24) la convenuta lo nega per due ragioni: innanzitutto

per il fatto che la notifica dei difetti sarebbe tardiva essendo intervenuta

solo il 29 ottobre 2003, ossia ad oltre 3 mesi dalla consegna dell’opera; e poi

per il fatto che la quantificazione dei costi per l’eliminazione dei difetti

sarebbe avvenuta riprendendo pari-pari le conclusioni peritali, che però erano

immotivate e comunque non tali da consentire una pur minima verifica. Entrambe

le censure sono infondate. La prima dev’essere disattesa per l’essenziale

ragione che il contratto tra le parti (doc. M) era retto dalle norme SIA 118

(doc. SS), puntualmente richiamate in causa, le quali prevedono un periodo di

garanzia per i difetti dell’opera di 2 anni, che, diversamente dalla

regolamentazione legale (art. 367 e 370 CO), è nel contempo un periodo di

notifica dei difetti medesimi, durante il quale il committente può dunque

notificare in ogni tempo i difetti (art. 173 norma SIA 118; Gauch, op.

cit., m. 2682 segg.; II CCA 15 aprile 1996 inc. n. 12.95.247, 7 gennaio 1998

inc. n. 12.97.220), così come del resto risulta dal contratto stesso (doc. M

art. 8). Quanto alla seconda, non è innanzitutto vero che il perito giudiziario

abbia confermato la valutazione dei periti di parte in merito ai costi per

l’eliminazione dei difetti senza aver allora motivato il suo referto e senza aver

con ciò permesso una pur minima verifica: nella perizia egli ha infatti

spiegato, sia pure in modo succinto, le ragioni a sostegno delle sue conclusioni

(perizia p. 10 e 11). E in ogni caso, la convenuta, contrariamente a quanto ha

fatto per altre questioni (ad esempio con riferimento al valore di mercato

dell’opera), non ha ritenuto di chiedergli ulteriori spiegazioni in sede di

delucidazione peritale, censurando l’assenza di motivazione per la prima volta,

e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in questa sede.

Oltretutto, riallacciandoci a quanto indicato in precedenza (consid. 1.2), si

osserva che il giudice non aveva motivi particolari per fare astrazione dalle

conclusioni peritali.

5.

Le

ultime censure d’appello riguardano alcune pretese di risarcimento del danno (fr.

28'926.75 per i costi di ripristino della superficie circostante lo stabile

danneggiata dalla convenuta, fr. 15'000.- per lo spostamento dei macchinari

della tipografia dell’attore in vista del rifacimento della pavimentazione

difettosa e fr. 15'220.05 relativi alle spese delle perizie di cui ai doc.

A-C), che negli allegati preliminari erano state fatte valere dall’attore in

modo assai succinto (petizione p. 30 seg.) e alle quali la convenuta si era

opposta in modo altrettanto succinto, contestando la sussistenza di un benché

minimo danno, il nesso di causalità, la propria colpa e l’inadempienza

contrattuale in assoluto (risposta p. 18).

5.1

Il

Pretore ha integralmente accolto la richiesta di rifusione dei costi di

ripristino della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta,

rilevando da una parte come da una testimonianza (teste P__________ __________

p. 37) risultasse che il piazzale antistante lo stabile e un muretto erano

stati rovinati da una pala meccanica utilizzata dagli operai della convenuta

per rimuovere il materiale depositato, e dall’altra come il costo preventivato

per la sistemazione del piazzale ammontasse a fr. 25'582.75 (recte: fr.

27'526.75 = fr. 25'582.50 + fr. 1'944.25 di IVA, cfr. doc. UU) e quello per la

pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti a fr. 1'400.- (doc. VV), importi

tra l’altro ritenuti corretti e giustificati anche dalla perizia giudiziaria

(p. 15).

In questa

sede (appello p. 26 seg.) la convenuta ritiene che in realtà nulla agli atti

consentiva di determinarsi circa l’effettiva necessità dei citati lavori di

ripristino e di apprezzare l’effettiva entità del danno in relazione a suoi presunti

comportamenti, la deposizione testimoniale citata dal primo giudice, l’inconcludente

perizia giudiziaria e i semplici preventivi versati agli atti non costituendo

né la prova dell’esistenza del danno, né della sua quantificazione, né del

rapporto di causalità, tanto più che non era provato che essa avesse distrutto

completamente il piazzale in maniera tale da essere chiamata a risarcire il

costo di un suo totale rifacimento a nuovo, per altro neppure eseguito. La

censura è fondata solo nella misura in cui la convenuta contesta di dover

pagare gli interventi per la pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti (fr.

1'400.-), tale richiesta non rientrando in effetti nel “danno per il ripristino

della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta” di cui era

stato postulato il risarcimento negli allegati preliminari (petizione p. 30),

poco importando se a quel momento, quale prova della bontà dell’importo

richiesto, l’attore avesse pure indicato il doc. VV. La censura è invece

infondata nella misura in cui ha per oggetto la somma relativa alle opere di

pavimentazione del piazzale. Alla luce della menzionata testimonianza di P__________

__________ (cfr. pure doc. B foto n. 74 e 103) non si può in effetti ragionevolmente

contestare che il piazzale sia stato danneggiato dalla convenuta, con il che le

contestazioni iniziali della stessa - che come detto negava solo la sussistenza

di un benché minimo danno, il nesso di causalità, la propria colpa e

l’inadempienza contrattuale in assoluto (risposta p. 18) - dovevano essere disattese.

Quelle da lei evocate per la prima volta in questa sede, e meglio l’assenza di

un danno risarcibile a seguito della mancata esecuzione dei lavori per i quali

erano stati presentati solo dei preventivi, la non necessità dei lavori di

ripristino, l’eccessiva estensione della superficie da ripristinare e le

critiche sull’ammontare del risarcimento, sono nuove e con ciò irricevibili

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che il perito giudiziario, dai cui

accertamenti non vi è motivo di dipartirsi (cfr. consid. 1.2), ha confermato,

previo sopralluogo, la correttezza dell’importo preventivato nel doc. UU,

ritenuto giustificato (perizia p. 15). Lo stesso aveva per altro fatto

l’estensore del relativo preventivo (teste F__________ __________ p. 35).

5.2

Il

giudice di prime cure ha ridotto a fr. 15'000.- la richiesta dell’attore volta

alla rifusione dei costi per lo spostamento dei macchinari della sua tipografia

in vista del rifacimento della pavimentazione difettosa, rilevando che il danno

in questione, così stimato dal perito giudiziario (perizia p. 16), traeva

origine dalla mancata rifinitura della pavimentazione (cfr. doc. A p. 9)

riconosciuto nella perizia giudiziaria (p. 9, recte: p. 16).

In questa

sede (appello p. 26 seg.) la convenuta ritiene che l’inconcludente e immotivata

perizia giudiziaria e i semplici preventivi non permettevano di determinarsi sull’effettiva

entità del danno e sull’effettiva necessità dei citati lavori di spostamento,

per altro non effettuati e relativi a difetti non comprovati. La censura è

fondata. Nonostante l’istruttoria abbia effettivamente provato la difettosità

del pavimento della fabbrica, rovinato almeno nei punti indicati dalle foto n.

4, 5 e 7 della perizia di cui al doc. B, l’attore non ha in effetti dimostrato

che il difetto in questione, il cui costo di riparazione era già compreso nei

fr. 143'885.- considerati in precedenza (cfr. consid. 4), se non riparato gli

avrebbe in futuro causato un’ulteriore perdita patrimoniale per la sua attività

professionale, così che la sua eliminazione era necessaria. L’attore non ha così

provato che la posizione di cui postulava il risarcimento costituiva un danno.

5.3

Il

Pretore ha infine riconosciuto all’attore fr. 15'220.05 relativi alle spese per

le perizie di cui ai doc. A-C, rilevando come quei referti, i cui costi erano

stati ritenuti e corretti e giustificati anche dalla perizia giudiziaria (p.

17), si fossero resi necessari per constatare l’esistenza dei difetti e del

minor valore dell’opera.

In questa

sede (appello p. 28 segg.) la convenuta nega che le perizie di parte fossero

necessarie per permettere all’attore di salvaguardare i propri diritti. La

censura è parzialmente fondata. Per quanto riguarda le perizie allestite da T__________

__________, costate complessivamente fr. 5'267.05 (doc. CCC), si osserva che la

prova a futura memoria relativa ai difetti di esecuzione (doc. B) e la

conseguente stima dei costi per la sistemazione dei difetti dell’opera e dei

lavori da terminare (doc. C), sostanzialmente confermate dalla perizia

giudiziaria, erano sicuramente necessarie all’attore per far valere i suoi

diritti, anche se la parte relativa ai costi occorrenti per terminare l’opera era

di fatto superflua, ciò che giustifica di ridurre di metà la somma da risarcire

all’attore. Analoghe considerazioni valgono per la triplice perizia fatta allestire

da G__________ __________ (doc. A.1-A.3). La prima parte della perizia (doc.

A.1), costata fr. 4'035.- (doc. AAA), aveva lo scopo di verificare le cause e

le responsabilità dei sorpassi dei costi e di quantificare l’entità dei lavori

non eseguiti ma compresi nell’offerta (doc. A.1 p. 2): trattandosi di tematiche

in gran parte non affrontate, non ritenute rilevanti nella causa o ancora non

poste alla base delle pretese poi avanzate e riconosciute, le stesse non

giustificano di principio un rimborso a favore dell’attore. Le altre due parti

della perizia avevano per oggetto la determinazione del costo di mercato della

ristrutturazione (doc. A.2), aspetto poi rivelatasi inutile in quanto quel

valore era irrilevante nella fattispecie (cfr. consid. 2.1), rispettivamente la

quantificazione dei costi da dedurre dal costo di mercato e di quelli per i

lavori di finitura, di garanzia e di messa a norma di impianti ed elementi

costruttivi (doc. A.3), aspetti questi almeno parzialmente rilevanti. Ora, se è

vero che solo la prima parte della perizia, costata fr. 5'918.- (doc. BBB), è

stata effettivamente pagata, è però altrettanto vero che l’allestimento della sua

seconda parte, per la quale formalmente non è stato esposto alcun importo, non

era di per sé avvenuto a titolo gratuito, il suo costo essendo stato inglobato nella

prima (teste L__________ __________ p. 9), così che appare equo considerare che

ogni parte era costata metà di quell’importo, con il che la somma che può

essere caricata alla convenuta, corrispondente alla sola parte della seconda perizia

risultata utile e con ciò necessaria, ammonta ad un quarto. All’attore, per le

perizie di parte (doc. A-C), possono in definitiva essere attribuiti fr.

4'113.- (fr. 2'633.50 + fr. 1'479.50).

6.

Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso che l’importo che la

convenuta è tenuta a restituire all’attore viene ridotto da fr. 148'942.80 a

fr. 121'435.75 (fr. 699'400.- + fr. 143'885.- + fr. 27'526.75 + fr. 4'113.- ./.

fr. 753'489.- ) oltre interessi ed accessori.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado,

calcolate su un valore litigioso di fr. 498'942.80, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC), ritenuto che la tutto sommato lieve modifica del giudizio di

primo grado non giustifica di riformare il dispositivo pretorile in materia di

spese e ripetibili, per altro già assai favorevole per la parte convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 luglio 2008 di AP 1, ora AP 1, è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 11 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord è così riformata:

1.

La petizione 1° febbraio

2005.

è parzialmente accolta.

Di conseguenza AP 1, ora Alasir SA, è

tenuta a versare a AO 1 l’importo di fr. 121'435.75 oltre interessi al 5% dal

12.

agosto 2004.

2.

L’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via

definitiva limitatamente all’importo di fr. 121'435.75 oltre interessi al 5%

dal 12 agosto 2004.

3.

(invariato)

4.

(invariato)

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

4’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono

poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 8'000.- per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster