12.2008.149
Procedura civile: notifica di atti giudiziari
17 settembre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2008.149
Data decisione, Autorità:
17.09.2008, IICCA
Titolo:
Procedura civile: notifica di atti giudiziari
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 142 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.149
Lugano
17 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.408
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22
giugno 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto di
condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dallo stesso al PE
n. __________ dell’UE di __________,
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
e ora
sull’eccezione di tardività dell’allegato di risposta sollevata dall’attrice con scritto 4 dicembre 2007, che il
Pretore ha respinto con decreto 21 luglio 2008;
appellante
l’attrice che con atto di
appello 24 luglio 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’eccezione di
tardività e di dichiarare intempestivo l’allegato di risposta, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 3 settembre 2008 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 22 giugno 2007 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano
di condannare AO 1 al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dallo stesso al PE
n. __________ dell’UE di __________.
Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di grazia di
dieci giorni per rispondere. Il 15 novembre 2007 il convenuto ha inoltrato la
sua risposta.
2. Con
scritto 4 dicembre 2007 l’attrice
ha eccepito la tardività dell’allegato
responsivo, rilevando, sulla scorta delle risultanze del sito internet <Track & Trace> che l’avviso di ritiro della raccomandata era stato depositato nella casella
postale del convenuto il 27 ottobre 2007 e che la giacenza di sette giorni
veniva a scadere il 2 novembre 2007. Di conseguenza, il termine di dieci giorni
per inoltrare la risposta era scaduto il 13 novembre 2007. Da parte sua, con
scritto 14 dicembre 2007 il convenuto ha spiegato di aver ricevuto l’avviso di ritiro di raccomandata al più
presto venerdì 2 novembre 2007, se non addirittura sabato 3 novembre 2007. Egli
avrebbe pertanto ritirato la raccomandata non appena possibile, ovvero lunedì 5
novembre 2007. D’altra parte, secondo
il convenuto se il 5 novembre 2007 il termine di giacenza di sette giorni fosse
già stato scaduto, egli non avrebbe potuto ritirare la raccomandata, poiché già
ritornata al mittente. Il convenuto ha altresì affermato che la prova del
deposito dell’avviso di ritiro
compete all’autorità
notificatrice, di modo che se il destinatario contesta di avere ricevuto tale avviso
e non è apportata la prova del contrario, allora la notifica è considerata come
non avvenuta. Il 21 dicembre 2007 l’attrice ha replicato sostenendo che sull’estratto del giornale delle raccomandate, prodotto dalla stessa
controparte e da questa sottoscritto, è indicata quale data di notifica dell’avviso di ritiro proprio il 27 ottobre
2007. Il 7 gennaio 2008 il convenuto ha duplicato spiegando che l’indicazione testé citata concerne la
ricezione da parte dell’Ufficio
postale di __________ e il momento in cui esso ha probabilmente emesso l’avviso di ritiro, ma non che lo stesso è
stato effettivamente depositato nella sua casella postale. La firma,
poi, confermerebbe unicamente l’arrivo della raccomandata presso l’Ufficio postale e l’emissione
dell’avviso.
3. A
seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Pretore, la Posta svizzera
ha spiegato che la raccomandata è giunta presso l’Ufficio postale di __________ il 27 ottobre 2007, dove è stata
"scannerizzata" e "iscritta nel libretto di distribuzione per
invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dell’ufficio, sig. __________ __________ (…),
mediante avviso di ritiro (…) nella casella postale n. __________, di cui il
signor AO 1 è co-titolare". Essa ha aggiunto di non aver motivo di credere
che quel giorno i processi lavorativi abituali siano stati differenti,
"prova ne è che l’invio
oggetto di questa vertenza è stato regolarmente recapitato il 5 novembre 2007,
cioè l’ultimo giorno di
giacenza".
4. All’udienza preliminare 7 luglio 2008, limitata
all’esame dell’eccezione di tardività della risposta, il
convenuto ha spiegato che dato che sull’avviso di ritiro vi era solo una "R" senza alcuna
indicazione di date, non poteva desumere che esso fosse stato depositato con ritardo
nella sua casella postale. D’altra
parte, secondo il convenuto, non essendovi indicato neppure il termine di
giacenza di sette giorni, non è applicabile la giurisprudenza del Tribunale
federale sul termine di giacenza di sette giorni e la raccomandata vale come
ricevuta unicamente il 5 novembre 2007. Statuendo con decreto 21 luglio 2008 il
Pretore ha respinto l’eccezione
di tardività della risposta. Egli ha accertato che la raccomandata inviata
dalla Pretura al convenuto è giunta presso l’Ufficio postale il 27 ottobre 2007 e che lo stesso giorno è stato
depositato l’avviso di ritiro
nella casella postale. Egli ha poi calcolato il termine di giacenza di sette
giorni, che sarebbe scaduto il 2 novembre 2007. Tuttavia, egli ha spiegato che
tale termine deve concretamente tradursi nella possibilità effettiva per il
destinatario di provvedere al ritiro, motivo per cui non devono essere
computati i giorni festivi, ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007.
Di conseguenza, egli ha ritenuto che tale termine è scaduto lunedì 5 novembre
2007, quando il convenuto ha effettivamente ritirato la raccomandata. Da qui,
la tempestività della risposta inoltrata dopo dieci giorni, il 15 novembre
2007.
5. Con
appello 24 luglio 2008 l’attrice
chiede - previa concessione dell’effetto sospensivo - la riforma del querelato giudizio nel senso di
dichiarare irricevibile la risposta poiché tardiva. Essa ha ribadito che il 27
ottobre 2007, come d’altra
parte accertato anche dal primo giudice, è stato depositato nella casella
postale del convenuto l’avviso
di ritiro della raccomandata. Essa invoca poi una recente sentenza del
Tribunale federale per criticare la decisione del Pretore di non computare i
giorni festivi. Inoltre, ritiene che una simile decisione comporterebbe una
disparità di trattamento, poiché a dipendenza degli orari di apertura dei
diversi uffici postali bisognerebbe garantire un diverso termine di giacenza.
Di conseguenza, essa sostiene che il termine di sette giorni di giacenza è
scaduto il 2 novembre 2007, di modo che la risposta poteva essere inoltrata al
più tardi il 13 novembre 2007. Con decreto 24 luglio 2008 il primo giudice ha
concesso al gravame l’effetto
sospensivo. Nelle proprie osservazioni 3 settembre 2008 il convenuto chiede la
reiezione dell’appello. In
particolare, egli sostiene di aver trovato l’avviso di ritiro nella casella postale solo il 2 novembre 2008,
"non essendosi recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in
basso). Siccome l’avviso di
ritiro non indica alcuna data o termine, nemmeno di che tipo di invio si
tratta, egli ritiene che non può essergli opposta la scadenza del termine di
giacenza prima del ritiro 5 novembre 2007. D’altra parte, egli ribadisce di aver potuto ritirare la raccomandata
in tale data, mentre se si seguisse la tesi di controparte la raccomandata
sarebbe dovuta già essere rinviata al mittente.
6. Nelle
proprie osservazioni il convenuto postula l’irricevibilità dell’appello
poiché non vi è nel gravame, in contrasto con l’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC, l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si
intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza (pag. 2 in alto). La censura è infondata. L’attrice ha chiaramente chiesto
l’accoglimento dell’appello e ha formulato le sue richieste di
giudizio, in riforma del decreto pretorile (pag. 6).
7. Il
convenuto ha osservato di confermarsi nelle tesi già esposte dinanzi al primo
giudice, alle quali ha rinviato. Egli sostiene che "non è necessario
addentrarsi troppo nel dettaglio nelle argomentazioni contenute nel gravame,
che peraltro aggiungono poco o nulla a quanto già emerso in corso di
causa" (pag. 2 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni
espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli
allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309 CPC). Su questo punto le osservazioni all’appello non sono dunque
ricevibili.
8. Secondo
il codice di procedura civile ticinese la notificazione degli atti giudiziari
avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta
di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Un
invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato come notificato l’ultimo
giorno del termine di ritiro di sette giorni (condizioni generali "Servizi
postali"), a condizione che un avviso di ritiro ai sensi delle stesse
condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere del
destinatario (DTF 116 III 61 consid. 1b). Lo stesso ragionamento vale per la
notifica a un destinatario che detiene una casella postale (Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 1087, pag. 520; condizioni generali sull’uso di una casella postale). La prova della
notifica dell’atto giudiziario
spetta in principio all’autorità
notificatrice. Essa può essere apportata, ad esempio, tramite i rilevamenti
elettronici o una dichiarazione della posta (Donzallaz,
op. cit., n. 1235, pag. 583, n. 1240, pag. 585). Il Tribunale federale ha
tuttavia precisato che in assenza di circostanze che facciano ritenere un
comportamento errato da parte degli impiegati postali, l’avviso di ritiro è reputato essere stato
depositato nella buca delle lettere o casella postale. Di conseguenza, compete
al destinatario dimostrare la presenza di un’irregolarità al riguardo (da ultimo: sentenza del Tribunale federale
4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2, con riferimenti).
9. Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale il 27
ottobre 2007. L’appellante non
critica tale accertamento. Da parte sua, il convenuto afferma di averlo trovato
solo il 2 novembre 2007. La Posta Svizzera ha spiegato che l’invio raccomandato è giunto presso l’Ufficio postale di __________ il 27 ottobre
2007, "scannerizzato lo stesso giorno alle ore 7.32, iscritto nel libretto
di distribuzione per invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dell’ufficio, sig. __________ __________ (…)
mediante avviso di ritiro (form 229.16) nella casella postale no. __________,
di cui il signor AO 1 è co-titolare". Essa ha altresì precisato che
"non ci risultano reclami concernenti la qualità del lavoro del signor __________
__________ e quindi non abbiamo motivo di credere che quel giorno i processi
lavorativi abbiano preso altro decorso" (scritto 16 giugno 2008 alla
Pretura). Dalle risultanze elettroniche prodotte dalla Posta emerge che l’avviso di ritiro è stato depositato nella
casella postale proprio il 27 ottobre 2007 (estratto postale Track &
Trace). Tale data è stata manoscritta anche sul libretto di recapito. Sulla
scorta di tali risultanze non vi è quindi motivo di dubitare dell’operato della Posta, nel senso che l’avviso di ritiro è stato depositato nella
casella postale del destinatario il 27 ottobre 2007, come invocato dall’attrice e accertato dal Pretore. Da parte
sua, il convenuto non ha apportato la prova di irregolarità nell’attività postale. Anzi, nelle proprie
osservazioni non afferma più che l’avviso di ritiro sia stato depositato nella casella postale il 2
novembre 2007, bensì di averlo trovato solo in tale data "non essendosi
recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in basso). Tuttavia, ciò
nulla muta al fatto che il termine di giacenza di sette giorni decorre dal deposito
dell’avviso di ritiro nella
buca delle lettere o casella postale e poco importa se il destinatario
verifichi il suo contenuto quotidianamente o meno e, quindi, il momento in cui ne ha preso effettivamente conoscenza (cfr. DTF 117 V 131, consid. 4a i. f.). Diversamente
sarebbe il caso qualora questi non poteva attendersi,
con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione dall’autorità (sentenza del Tribunale federale
4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2 con riferimenti). Nella fattispecie
il convenuto doveva tuttavia attendersi la notifica di atti procedurali, già
per il fatto che la petizione 22 giugno 2007 gli era stata notificata il 25
giugno 2007, con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare la
risposta. Di conseguenza, l’accertamento
del Pretore sulla data del deposito dell’avviso di ritiro, ovvero il 27 ottobre 2007, dev’essere confermato. Il termine di giacenza
di sette giorni è di conseguenza iniziato a decorrere dal 27 ottobre 2007 e
non, come ritenuto dal convenuto, dal 2 novembre 2007.
10. L’appellante critica la decisione del Pretore
di aggiungere al termine di giacenza sopra indicato i giorni in cui l’Ufficio postale non era aperto al pubblico,
ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007. A ragione. Come illustrato
nella recente sentenza del Tribunale federale 5D_16/2008 del 10 marzo 2008
invocata dall’attrice, infatti,
il termine di sette giorni si calcola indipendentemente dai giorni festivi
ufficiali. Ciò vale anche per le ferie giudiziarie, il sabato e le domeniche
comprese. In altre parole, se il termine scade ad esempio in un giorno festivo,
la raccomandata è reputata notificata in tale data (cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1030, pag. 495
seg. con riferimenti). L’attrice
ritiene, quindi, che il termine di grazia (recte: giacenza) sia scaduto
il 2 novembre 2007. Se non che, il giorno di deposito dell’avviso di ritiro non va calcolato nel
termine di giacenza, come illustrato d’altra parte nella stessa sentenza menzionata dall’attrice (consid. 5; cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1029, pag.
495). Di conseguenza, posto il deposito dell’avviso di ritiro il 27 ottobre 2007, il termine di sette giorni è
scaduto sabato 3 novembre 2007. Si ricorda al riguardo, come esposto sopra, che
se il termine scade di sabato non è prorogato fino al giorno feriale
successivo. D’altra parte,
nella fattispecie nemmeno si pone tale problema dato che l’Ufficio postale, come accertato dal Pretore
e non contestato dalle parti, è aperto anche di sabato (decreto impugnato, pag.
2).
11. Secondo
il convenuto, l’avviso di
raccomandata non indicava né la data di ricezione della raccomandata da parte
dell’Ufficio postale, né quando
era stato depositato nella casella postale, né il termine di giacenza. Nemmeno
era spiegato di che tipo di invio si trattava. Di conseguenza, egli sostiene
che il termine di giacenza non può essergli opposto (osservazioni, pag. 3).
Effettivamente, l’avviso di
ritiro depositato nella casella postale non specifica alcunché al riguardo,
salvo una "R" iscritta sullo stesso che potrebbe indurre il
destinatario a credere che trattasi di raccomandata. Se non che, la sua censura
non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già spiegato che il fatto che
l’avviso di ritiro non indichi
il termine di giacenza non è decisivo. Infatti, premesso che tale termine è
comunque indicato nelle condizioni generali dei servizi postali, il principio
della notificazione fittizia l’ultimo
giorno di un termine di ritiro di sette giorni non riguarda il lasso di tempo
entro cui un invio può essere ritirato presso la posta e si applica, secondo
giurisprudenza, anche nel caso in cui siano eventualmente accordati termini di
ritiro più lunghi (sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3).
12. Il
convenuto ritiene, infine, che avendo potuto ritirare effettivamente la
raccomandata il 5 novembre 2007, allora la tesi dell’attrice è sconfessata, poiché la missiva avrebbe già dovuto essere
stata rinviata al mittente (osservazioni, pag. 3 in basso). La circostanza
testé illustrata non comprova ancora che il termine di giacenza non sia scaduto
il 3 novembre 2007. Tanto più che il 3 novembre 2007 era un sabato ed è
verosimile che il rinvio al mittente non poteva avvenire prima di lunedì 5
novembre 2007. Inoltre, come illustrato (sopra, consid.
10: sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3), il termine (nella fattispecie termine di grazia) inizia a decorrere
sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della
posta anche quando la posta (cosa che peraltro si può
dedurre dalla missiva 16 giugno 2008, allorquando la Posta Svizzera sostiene di
aver "regolarmente recapitato il 5 novembre 2007, cioè l’ultimo giorno di giacenza", la
raccomandata) accorda un termine di ritiro più lungo e
l'invio è ritirato solo l'ultimo giorno di questo termine (DTF 127 I 31 consid. 2b).
13. In
sintesi, nella fattispecie il termine di grazia per l’inoltro della risposta è iniziato a decorrere il giorno successivo
allo scadere del termine di giacenza, ovvero il 4 novembre 2007. Esso è quindi scaduto
martedì 13 novembre 2007. Da qui la tardività dell’allegato inviato dal convenuto due giorni dopo, giovedì 15 novembre
2007. Di conseguenza, l’appello
dev’essere accolto e il decreto
impugnato riformato.
14. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza e sono calcolate su un valore di causa di fr. 8'530 (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 24
luglio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto 21 luglio 2008
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformato come segue:
1. L’eccezione di tardività dell’allegato di risposta
sollevata dalla parte attrice
è
ammessa e di conseguenza l’allegato 15 novembre 2007 del
convenuto,
intempestivo, è dichiarato irricevibile.
2. La
tassa del presente giudizio di fr. 300.- e le spese sono a carico del
convenuto,
che rifonderà all’attrice fr. 500.- per ripetibili.
3. (Invariato).
Considerandi
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 50.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
100.
-
anticipati
da AP 1, sono posti a carico di AO 1, con l’obbligo per quest’ultimo
di versare all’appellante fr.
400.
- per ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
importo inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una
decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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