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Decisione

12.2008.149

Procedura civile: notifica di atti giudiziari

17 settembre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 24

luglio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto 21 luglio 2008

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformato come segue:

1. L’eccezione di tardività dell’allegato di risposta

sollevata dalla parte attrice

è

ammessa e di conseguenza l’allegato 15 novembre 2007 del

convenuto,

intempestivo, è dichiarato irricevibile.

2. La

tassa del presente giudizio di fr. 300.- e le spese sono a carico del

convenuto,

che rifonderà all’attrice fr. 500.- per ripetibili.

3. (Invariato).

Considerandi

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 50.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

100.

-

anticipati

da AP 1, sono posti a carico di AO 1, con l’obbligo per quest’ultimo

di versare all’appellante fr.

400.

- per ripetibili.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un

importo inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una

decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la

stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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