12.2008.15
Appalto (diritto germanico)
20 aprile 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.15
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_262/09, 29.09.2009
Titolo:
Appalto (diritto germanico)
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2008.15
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.6
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 7
febbraio 2003 da
AO
1
ora
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 176'136.-
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 novembre 2007 ha accolto
per fr. 151'703.35 più interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 21 dicembre 2007, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla
somma massima di fr. 18'705.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 19 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
13 settembre 2001, dopo un incontro tra le parti avvenuto il precedente 16
agosto ad __________, la società tedesca AO 1 ha allestito all’indirizzo di AP
1, cittadina tedesca domiciliata in Svizzera titolare della ditta individuale __________,
2 offerte per la pubblicazione di altrettanti calendari dell’Avvento, una per la
ristampa di 3'000 esemplari a DM 15.- del calendario “__________” (doc. A),
l’altra per la stampa di 12'000 esemplari a DM 11.- del calendario “__________”
(doc. B); le offerte, che prevedevano tra l’altro un importo di DM 16'960.-
rispettivamente di DM 8’320.- per i lavori preparatori alla stampa (“Druckvorstufe”),
non specificavano il termine di consegna, indicato “nach Vereinbarung”. L’indomani
la società ha confermato per scritto il conferimento dell’incarico a quelle
medesime condizioni (doc. F1 e G1). Della pubblicazione “__________” sono in
realtà stati stampati 3'800 esemplari, di cui 2'891 sono stati consegnati alla
cliente, mentre i rimanenti risultano ancora depositati nei magazzini della
società. Quanto alla pubblicazione “__________”, dei 12'100 esemplari
effettivamente stampati, 5'072 sono stati consegnati, mentre i rimanenti sono ancora
presso i magazzini della società.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1, i cui attivi e passivi nelle
more della causa sono stati ripresi da AO 1, ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 176'136.- oltre interessi, somma corrispondente
alla mercede per la stampa dei 3’800 esemplari di “__________” (€ 29'146.- + €
6'462.72 per “Seitenaufbau” + € 1'009.91 per IVA, doc. D e E) e dei 12'100 esemplari di “__________” (€ 68'002.- + € 6'462.72 per
“Seitenaufbau” + € 726.22 per IVA, doc. F e G) nonché la ristampa di 4’890
esemplari, a metà prezzo, del libro “__________” (€ 8'215.-, doc. H).
3. Il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr.
151'703.35 più interessi. Il giudice di prime cure, appurata - giustamente - l’applicabilità
alla fattispecie del diritto tedesco ed in particolare delle disposizioni
relative al contratto d’appalto, ha in sostanza ritenuto che l’attrice aveva
diritto unicamente alla mercede per 3'000 esemplari (a DM 15.-) del calendario
“__________” e per 12'000 esemplari (a DM 11.-) del calendario “__________”, ivi
compreso l’importo per il “Seitenaufbau”, IVA esclusa. Nulla poteva per contro
esserle riconosciuto per la ristampa del libro “__________”.
4. Con l’appello che
qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di ridurre a fr. 18'705.- al massimo la somma dovuta
all’attrice. A suo dire, le offerte agli atti non riportavano l’esatto tenore
degli accordi, attestato invece dalla testimonianza di B__________ __________,
la quale aveva riferito come il contratto tra le parti avesse per oggetto la
stampa di 3'000 esemplari di “__________” a DM 12.- e di 8'000 esemplari di “__________”
a DM 10.-, di cui 3'000 non dovevano però essere rilegati e non erano quindi stati
accettati. Il Pretore aveva per altro misconosciuto che gran parte delle
forniture era avvenuta in ritardo, il che la legittimava a pagare solo quanto
era stato fornito prima del 15 ottobre 2001 (1’291 “__________” a DM 12.- e 946
“__________” a DM 10.-). Essa contesta in ogni caso il fatto che il giudice di
prime cure l’abbia condannata a pagare anche gli esemplari, ormai
inutilizzabili, che la controparte - pur senza averlo provato - affermava
trovarsi ancora nel suo magazzino, rispettivamente quelli (1'400 “__________”)
per i quali mancava la firma sul relativo bollettino di consegna.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
la prima censura d’appello la convenuta sostiene che, diversamente da quanto
ritenuto dal Pretore, le offerte versate agli atti (doc. A e B) non riportavano
l’esatto tenore degli accordi contrattuali, che invece era stato attestato
dalla teste B__________ __________, la quale aveva riferito come le parti
avessero concordato la stampa di 3'000 esemplari di “__________” a DM 12.- e di
8'000 “__________” a DM 10.-, di cui 3'000 non dovevano però essere rilegati e
non erano quindi stati accettati.
6.1 Negli
allegati preliminari la convenuta, pur avendo dichiarato di ritenere
determinante quanto era stato verbalmente concordato in occasione dell’incontro
del 16 agosto 2001 (risposta p. 6), non ha innanzitutto censurato siccome
erroneo il fatto che l’attrice avesse fatturato 3'000 esemplari di “__________”
a DM 15.- e 12'000 esemplari di “__________” a DM 11.-, limitandosi ad
affermare, dopo aver ripreso questi dati - senza averli contestati -, di non
comprendere come la controparte giustificasse quella fatturazione (risposta p.
6; adducendo anzi che il prezzo concordato per i 3'000 esemplari sarebbe stato addirittura
superiore, di fr. 18.-, cfr. risposta p. 7). E in ogni caso a quel momento essa
non ha mai preteso in dettaglio che le parti, con riferimento al calendario “__________”,
avessero concordato un prezzo unitario di DM 12.- e, per il calendario “__________”,
si fossero accordate di stampare solo 5'000 esemplari rilegati e 3'000 non
rilegati, il tutto a DM 10.-. Tali circostanze, poi riprese con l’appello, sono
in definitiva state da lei addotte per la prima volta solo in sede
conclusionale e sono pertanto irricevibili (art. 78 CPC). Poco importa se la
teste B__________ __________, per altro dipendente dell’attrice, possa essersi
espressa in quei termini (verbale 16 novembre 2005 p. 2 seg.): la
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti
alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della
realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità
previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle
parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in: NRCP 2007 396, 9 agosto
2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in: NRCP 428); a meno che la loro successiva
adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in
intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 8 gennaio 2008 inc. n.
12.2006.211, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 20 dicembre 2006 inc. n.
12.2005.222), ciò che non è stato tuttavia il caso nella presente fattispecie.
È vero che negli allegati preliminari la convenuta aveva pure
addotto che le offerte del 13 settembre 2001 sarebbero state poi verbalmente
cambiate dall’attrice (risposta p. 7). Sennonché, a parte il fatto che anche in
questo caso essa non aveva allora specificato quali fossero i presunti nuovi
termini contrattuali, dalla testimonianza di B__________ __________ non risulta
che gli accordi secondo lei venuti in essere fossero successivi alle offerte,
essa essendosi limitata ad affermare che i dati contenuti in questi ultimi
documenti, che nemmeno pretende di aver mai visto (almeno con riferimento al
doc. B), non erano corretti. Ed anzi la stessa convenuta ha affermato che gli
accordi di cui la teste riferirebbe erano quelli concordati in precedenza, in
occasione dell’incontro ad __________ del 16 agosto 2001 (appello p. 4 seg.).
In tali circostanze, ed in particolare in assenza di una valida contestazione
negli allegati preliminari del tenore degli accordi proposti dall’attrice, ben
ha fatto il Pretore a fondarsi sugli stessi.
6.2 Alla
luce di quanto precede, la censura relativa al carattere vincolante delle
offerte rese successivamente all’accordo verbale del 16 agosto 2001, l’altro
aspetto contestato dalla convenuta negli allegati preliminari (risposta p. 6,
duplica p. 5), assume una rilevanza più di forma che di sostanza, la convenuta
- come detto - non avendo in ogni caso indicato a suo tempo quale dovesse
essere il vero contenuto degli accordi. La censura, foss’anche stata rilevante,
avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa. La convenuta ha invero ragione ad
affermare che, in assenza di una tempestiva accettazione da parte sua, le
offerte dell’attrice, pur essendo state da lei ricevute, non potevano essere
ritenute vincolanti in base al § 146 BGB. Nondimeno, avendo l’attrice provato
che il tenore di queste ultime era poi stato confermato nelle successive
conferme d’ordine (doc. F1 e G1), di cui la convenuta mai aveva contestato il
ricevimento, ben si può concludere, vista anche la fretta della convenuta e l’esistenza
- addotta in petizione (p. 2) e non contestata in sede di risposta - di
precedenti rapporti di collaborazione tra le parti e soprattutto di una prassi
tra loro secondo cui l’incarico veniva conferito proprio mediante una “Angebot”
accompagnata dalle condizioni generali, per la tacita venuta in essere di un
accordo tra le parti a quelle condizioni; tanto più che la stessa convenuta in
questa sede ha pacificamente dato atto dell’esistenza di un uso commerciale nel
settore dell’editoria ai sensi del § 151 BGB (appello p. 3 seg.), oltretutto
confermato dalla teste A__________ __________ (verbale 9 febbraio 2006 p. 3),
secondo cui un ordine, per essere vincolante, deve sempre essere confermato per
scritto, ciò che per l’appunto è avvenuto nella fattispecie.
7. Con
la seconda censura d’appello la convenuta rimprovera al Pretore di non aver
ritenuto che buona parte delle forniture era avvenuta in ritardo, ciò che a suo
dire la legittimava a non pagare quanto era stato fornito, tardivamente, dopo
il 15 ottobre 2001. La censura è infondata. A parte il fatto che non è neppure scontato
che le parti avessero concordato esplicitamente o implicitamente un termine di
consegna per i calendari (tant’è che la stessa convenuta nemmeno è stata in
grado di indicarlo con precisione, avendo dapprima addotto un termine pattuito per
metà settembre, poi prorogato di qualche giorno [risposta p. 7],
salvo poi ritenerlo stabilito al più tardi per metà ottobre [duplica p. 6]), si osserva in effetti che il fatto che l’attrice possa
eventualmente non averlo rispettato e dunque fosse parzialmente in mora non
consentirebbe (ancora) alla controparte, che per altro nemmeno in questa sede
ha spiegato le ragioni giuridiche che giustificherebbero il suo modo d’agire,
di procedere in tal senso. Essa non ha innanzitutto mai preteso né tanto meno provato
di essere receduta dal contratto, oltretutto con effetto al 15 ottobre 2001, ai
sensi dei § 326 cpv. 1, 361 o 636 cpv. 1 BGB, tanto è vero che ancora nel
novembre 2001 si era detta di principio disposta a pagare l’intera fornitura
(doc. S, beninteso ai prezzi ed ai quantitativi da lei asseritamente ordinati e
con una posizione “Seitenaufbau” ridotta). Così facendo, essa ha tra l’altro implicitamente
ammesso che la merce nel frattempo interamente stampata, oltre a non dover
essere fornita entro un termine fisso e imperativo, non era per lei priva di
valore o di interesse e dunque inutilizzabile, potendo in effetti essere
venduta ancora nell’anno 2001, rispettivamente, trattandosi di calendari privi
di anno, potendo comunque essere rivenduta anche negli anni successivi (cfr. i
prospetti della convenuta contenuti nei doc. X, Y e I1; cfr. pure doc. S p. 4).
E d’altro canto la convenuta neppure ha preteso di essersi a quel momento
prevalsa della facoltà, prevista dai § 286 cpv. 2 e 326 cpv. 1 BGB, di
rinunciare alla prestazione tardiva. Essa, dopo lo scritto del 10 ottobre 2001
(doc. P), con cui aveva assegnato all’attrice un ultimo termine per provvedere
alla fornitura pena il risarcimento dei danni, ha in effetti ammesso di non
aver voluto e potuto assumere un atteggiamento fermo nei confronti della
controparte e in particolare di non aver chiaramente rifiutato di accettare le
consegne successive (conclusioni p. 6 e appello p. 8). Emblematico a questo
proposito, oltre al tenore dello stesso doc. P che neppure conteneva la
comminatoria della rinuncia alla prestazione tardiva, è il fatto che il 16
ottobre 2001 essa aveva ribadito alla controparte di attendersi nei giorni
successivi almeno una nuova fornitura parziale (doc. R) e che neanche con lo
scritto del successivo 12 novembre, dopo che le era stata comunicata che tutta
la merce era ormai a sua disposizione da 2 settimane, essa aveva preteso di
pagare solo quanto le era stato fornito entro il 15 ottobre (doc. S). In tali
circostanze, l’assioma della convenuta, secondo cui la semplice mora nella
fornitura della merce giustificherebbe il mancato pagamento di quanto era stato
fornito tardivamente, è del tutto privo di fondamento.
8. Parimenti
infondata è la terza censura d’appello, quella con cui la convenuta rimprovera
al giudice di prime cure di averla condannata a pagare anche gli esemplari, a
suo dire ormai inutilizzabili, che la controparte, a suo dire senza averlo provato,
affermava trovarsi ancora nel suo magazzino. La convenuta non ha innanzitutto
contestato in sede di risposta l’assunto dell’attrice secondo cui i rimanenti
esemplari si troverebbero ancora nel suo magazzino (petizione p. 3 seg.), sicché
la circostanza, comunque da lei pacificamente ammessa nel doc. S (p. 1) e
comprovata dal teste H__________ __________ (rogatoria 2 marzo 2006 p. 3), non
necessita neppure di essere dimostrata. Quanto all’asserita inutilizzabilità
dei calendari, la stessa è gia stata confutata al considerando precedente, a
cui si può rinviare. Infine, con riferimento al fatto che la convenuta sia
stata condannata a pagare anche questi esemplari a lei non ancora recapitati,
si osserva che essa, sempre con la risposta, non aveva contestato l’assunto attoreo,
oltretutto comprovato dal teste H__________ __________ (rogatoria 2 marzo 2006 p.
3), secondo cui tale conseguenza s’imponeva siccome costei, pur essendone stata
richiesta, non aveva indicato a chi dovevano essere consegnati, né si era preoccupata
di venire a ritirarli (petizione p. 3). Di qui il benfondato della tesi dell’attrice.
9. Al
limite del temerario è infine l’ultima censura d’appello, quella con cui la
convenuta rimprovera al Pretore di averla obbligata a pagare anche i 1'400 esemplari
del calendario “__________” per i quali mancava la firma sul bollettino di
consegna (n. 22872 del 25 ottobre 2001, contenuto nel plico doc. L). La mancata
sottoscrizione di alcuni bollettini di consegna è in effetti stata evocata per
la prima volta e quindi irritualmente (art. 78 CPC) solo con le conclusioni. Ma
soprattutto la convenuta mai, negli allegati preliminari, aveva preteso di non
aver ricevuto quegli esemplari, che erano ovviamente compresi tra i 5'072 (cfr.
doc. J) che l’attrice aveva asserito con la petizione (p. 3) di averle
consegnato. Si aggiunga che il ricevimento di quel numero di esemplari, ivi
compresi i 1'400 qui in discussione, già precedentemente ammesso anche dal suo
legale (cfr. doc. U), è stato confermato in causa anche da una sua dipendente (cfr.
teste B__________ __________, verbale 16 novembre 2005 p. 3). Oltretutto il
bollettino in questione risulta firmato, recando in effetti una firma,
apparentemente identica a quella resa sui bollettini n. 22718, 22719 e 22874,
pure consegnati, su richiesta della convenuta, a __________ (cfr. plico doc. L
e I° rich.).
10. Pur
ritenendo non dovuti - almeno implicitamente - gli importi messi a suo carico dal
Pretore per la prestazione “Seitenaufbau” e a titolo di interessi moratori, in
questa sede la convenuta non spende però una parola su tali posizioni. L’appello,
su questo punto, deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
11. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 132'998.35, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 21 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’550.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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